Gazzetta n. 246 del 19 ottobre 2019 (vai al sommario)
LEGGE 1 ottobre 2019, n. 119
Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in societa' operanti nel settore lattiero-caseario.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. All'articolo 4 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9-ter e' aggiunto il seguente:
«9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione ne' all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in societa' aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° ottobre 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Bonafede

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Finalita' perseguibili mediante l'acquisizione
e la gestione di partecipazioni pubbliche). - 1. Le
amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o
indirettamente, costituire societa' aventi per oggetto
attivita' di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalita'
istituzionali, ne' acquisire o mantenere partecipazioni,
anche di minoranza, in tali societa'.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni
pubbliche possono, direttamente o indirettamente,
costituire societa' e acquisire o mantenere partecipazioni
in societa' esclusivamente per lo svolgimento delle
attivita' sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale,
ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e
degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica
sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica
ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse
generale attraverso un contratto di partenariato di cui
all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
con un imprenditore selezionato con le modalita' di cui
all'art. 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali
all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle
condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di
contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di
recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attivita'
di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 50 del 2016.
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo
di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le
amministrazioni pubbliche possono, altresi', anche in
deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in societa'
aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del
patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il
conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi
operatore di mercato.
4. Le societa' in house hanno come oggetto sociale
esclusivo una o piu' delle attivita' di cui alle lettere
a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto
dall'art. 16, tali societa' operano in via prevalente con
gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali
adottate nell'esercizio della potesta' legislativa in
materia di organizzazione amministrativa, e' fatto divieto
alle societa' di cui al comma 2, lettera d), controllate da
enti locali, di costituire nuove societa' e di acquisire
nuove partecipazioni in societa'. Il divieto non si applica
alle societa' che hanno come oggetto sociale esclusivo la
gestione delle partecipazioni societarie di enti locali,
salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di
trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del
bilancio degli enti partecipanti.
6. E' fatta salva la possibilita' di costituire
societa' o enti in attuazione dell'articolo 34 del
regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'art. 42 del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'art. 61 del
regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio 15 maggio 2014.
7. Sono altresi' ammesse le partecipazioni nelle
societa' aventi per oggetto sociale prevalente la gestione
di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi
fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di
trasporto a fune per la mobilita' turistico-sportiva
eserciti in aree montane, nonche' la produzione di energia
da fonti rinnovabili.
8. E' fatta salva la possibilita' di costituire, ai
sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 297, le societa' con caratteristiche di
spin off o di start up universitari previste dall'articolo
6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonche'
quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.
E' inoltre fatta salva la possibilita', per le universita',
di costituire societa' per la gestione di aziende agricole
con funzioni didattiche.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione
partecipante, motivato con riferimento alla misura e
qualita' della partecipazione pubblica, agli interessi
pubblici a essa connessi e al tipo di attivita' svolta,
riconducibile alle finalita' di cui al comma 1, anche al
fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'art. 18,
puo' essere deliberata l'esclusione totale o parziale
dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo
a singole societa' a partecipazione pubblica. Il decreto e'
trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle
commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di
Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con
provvedimento adottato ai sensi della legislazione
regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e
pubblicita', possono, nell'ambito delle rispettive
competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale
dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo
a singole societa' a partecipazione della Regione o delle
province autonome di Trento e Bolzano, motivata con
riferimento alla misura e qualita' della partecipazione
pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo
di attivita' svolta, riconducibile alle finalita' di cui al
comma 1. Il predetto provvedimento e' trasmesso alla
competente Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti, alla struttura di cui all'art. 15, comma 1, nonche'
alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni
parlamentari competenti.
9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, e' fatta
salva la possibilita' per le amministrazioni pubbliche di
acquisire o mantenere partecipazioni in societa' che
producono servizi economici di interesse generale a rete,
di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito
territoriale della collettivita' di riferimento, in deroga
alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purche'
l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e
avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali
partecipazioni, trova piena applicazione l'art. 20, comma
2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'art. 16.
9-ter. E' fatta salva la possibilita' per le
amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere
partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del
capitale sociale, in societa' bancarie di finanza etica e
sostenibile, come definite dall'art. 111-bis del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza
ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti
dalla partecipazione medesima.
9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alla costituzione ne' all'acquisizione o al
mantenimento di partecipazioni, da parte delle
amministrazioni pubbliche, in societa' aventi per oggetto
sociale prevalente la produzione, il trattamento, la
lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque
trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.».