Gazzetta n. 248 del 22 ottobre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 ottobre 2019
Modifica dell'allegato 1 del decreto 19 novembre 2014, recante «Misure straordinarie di eradicazione e indennizzo conseguente all'infestazione da Aethina tumida».


IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' animale e dei farmaci veterinari

Visto il testo unico delle Leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313 «disciplina dell'apicoltura»;
Vista la O.M. 20 aprile 2004 norme per la profilassi dell'Aethina tumida e del Tropilaelaps spp.;
Considerato che in data 12 settembre 2014 il Centro di referenza nazionale per l'apicoltura dell'IZS delle Venezie ha confermato la presenza del coleottero Aethina tumida esotico sul territorio nazionale in nuclei di api posti nel Comune di Gioia Tauro (RC);
Vista l'ordinanza della Regione Calabria n. 94 del 19 settembre 2014 «Ordinanza contingibile e urgente a tutela del patrimonio apistico regionale e comunitario per rinvenimento di Aethina tumida in alveari del territorio di Gioia Tauro (RC)» che dispone la distruzione degli apiari infestati da Aethina tumida nonche' l'istituzione di una zona di protezione di 20 km intorno al focolaio primario di Gioia Tauro nonche' una zona di sorveglianza comprendente il rimanente territorio della Regione Calabria;
Visto il decreto 19 novembre 2014 del direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 dicembre 2014 n. 294, relativo a «Misure straordinarie di eradicazione e indennizzo conseguente all'infestazione da Aethina Tumida» con il quale e' stata disposta la distruzione degli apiari infestati da Aethina tumida nonche' l'indennizzo degli apicoltori interessati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218;
Tenuto conto che a partire dal 2014 e fino al 2018 sono stati accertati focolai di infestazione negli apiari, nuclei sentinella e sciami selvatici presenti nella zona di protezione di 20 km del Comune di Gioia Tauro;
Preso atto della situazione epidemiologica che ha visto il persistere nonche' l'estendersi dell'infestazione oltre la zona di protezione di 20 km di Gioia Tauro negli anni compresi tra il 2014 e il 2018 nonche' il rilevamento di Aethina tumida in sciami selvatici e nuclei sentinella;
Considerato che il Consiglio superiore di sanita' il 13 febbraio 2018, in risposta al quesito della DGSAF relativamente a: «Applicazione di misure di eradicazione nei confronti del coleottero infestante Aethina tumida in Provincia di Reggio Calabria», ha espresso parere favorevole alla sostituzione, nella zona di protezione di Reggio Calabria, delle misure straordinarie di eradicazione e di indennizzo con altre misure di contenimento alternative finalizzate a limitare l'approccio distruttivo nei confronti degli alveari;
Considerato che il Ministero della salute con decreto del direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari 10 settembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 settembre 2019 n. 220, ha ritenuto pertanto necessario rivedere la strategia di intervento nei confronti di Aethina tumida sul territorio nazionale, modificando il decreto 19 novembre 2014;
Rilevato in particolare che con il decreto 10 settembre 2019 e' stato inserito nel decreto 19 novembre 2014 l'Allegato 1 concernente le misure sanitarie da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza istituite a seguito di conferma di un caso o di un focolaio di Aethina tumida;
Ritenuto tuttavia necessario modificare l'Allegato 1 a causa di erronee indicazioni sulle misure sanitarie da attuare, con particolare riferimento alle deroghe sui controlli clinici da effettuare sui melari movimentati fuori dalla zona di sorveglianza;

Decreta:

Art. 1
Modifiche al decreto del direttore generale della sanita' animale e
dei farmaci veterinari del Ministero della salute 19 novembre 2014
1. L'allegato 1 del decreto del direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute 19 novembre 2014, come modificato dal decreto del 10 settembre 2019, e' sostituito dall'allegato al presente decreto.
Il presente decreto dirigenziale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2019

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato 1

A) Misure in zona protezione:
a) verifica da parte del veterinario ufficiale dell'inserimento in BDA di tutti gli apiari presenti, della tracciabilita' degli alveari nonche' del posizionamento da parte degli apicoltori di trappole meccaniche o biocide in tutte le arnie;
b) nel caso in cui vengano rilevati alveari privi di trappole, l'intero apiario verra' posto sotto sequestro fino alla risoluzione della non conformita';
c) divieto di movimentazione verso l'esterno della zona di protezione di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione e api regine;
d) divieto di movimentazione verso l'esterno dalla zona di protezione di melari provenienti da apiari in cui e' stata confermata la presenza di Aethina tumida;
e) divieto di introduzione in zona di protezione di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione, api regine nonche' favi e melari se non previamente autorizzato da parte della ASL territorialmente competente;
f) effettuazione di controlli clinici o di laboratorio in un numero di apiari tale da rilevare una prevalenza attesa uguale o superiore al 10% con il 95% di confidenza;
g) effettuazione in ciascun apiario di un controllo clinico o di laboratorio di un numero di alveari tale da rilevare una prevalenza attesa uguale o superiore al 10% con il 95% di confidenza;
h) i controlli clinici di cui alla lettera g) prevedono alternativamente un controllo dell'intera famiglia e nell'arnia successiva della sola trappola fino al raggiungimento del campione richiesto;
i) in caso di rilevamento di Aethina tumida dovranno essere controllati tutti gli alveari dell'apiario;
j) altri controlli clinici e di laboratorio potranno essere eseguiti negli alveari e nei nuclei sentinella al fine di raccogliere ulteriori dati di carattere epidemiologico o per l'attuazione di altre misure di controllo;
k) distruzione da parte del Veterinario ufficiale degli apiari abbandonati che non risultano registrati in BDA.
2. In deroga alla lettera d), i melari possono essere inviati in vincolo sanitario verso impianti di smielatura presenti nel territorio regionale, a condizione che siano stati sottoposti ad un esame ispettivo da parte del Veterinario ufficiale con esito favorevole.
3. I melari di cui al punto 2) dovranno essere sottoposti a smielatura entro massimo quarantotto ore dal loro arrivo a destino.
4. In caso di riscontro di Aethina tumida all'esame di cui al punto 2) i melari dovranno essere sottoposti a un trattamento di bonifica prima di essere spostati.
5. per consentire la programmazione dei controlli di cui al precedente punto 2), l'apicoltore comunica lo spostamento dei melari al Veterinario ufficiale almeno settantadue ore prima della partenza. I melari devono viaggiare avvolti in cellophane a tenuta.
B) Misure in zona di sorveglianza:
a) verifica da parte del veterinario ufficiale dell'inserimento in BDA di tutti gli apiari presenti, della tracciabilita' degli alveari e dell'avvenuto posizionamento da parte degli apicoltori in tutte le arnie di trappole meccaniche o biocide;
b) nel caso in cui vengano rilevati alveari privi di trappole l'intero apiario verra' posto sotto sequestro fino alla risoluzione della non conformita';
c) divieto di movimentazione verso l'esterno della zona di sorveglianza di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione, api regine;
d) divieto di movimentazione verso l'esterno della zona di sorveglianza di melari provenienti da apiari in cui e' stata confermata la presenza di Aethina tumida;
e) divieto di introduzione di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione e api regine nonche' favi e melari se non previamente autorizzato da parte della ASL territorialmente competente;
f) posizionamento e controllo clinico mensile da parte del Veterinario ufficiale di un numero di nuclei sentinella, definiti dal Centro nazionale di referenza per l'apicoltura, calcolati in funzione della situazione epidemiologica lungo l'intero perimetro della zona di sorveglianza in una fascia profonda 500 metri;
g) effettuazione di controlli clinici o di laboratorio in un numero di apiari tale da rilevare una prevalenza attesa uguale o superiore al 2% con il 95% di confidenza;
h) effettuazione in ciascun apiario di un controllo clinico o di laboratorio di un numero di alveari tale da rilevare una prevalenza attesa uguale o superiore al 2% con il 95% di confidenza;
i) i controlli clinici di cui alla lettera h) prevedono alternativamente un controllo dell'intera famiglia e nell'arnia successiva della sola trappola fino al raggiungimento del campione richiesto;
j) in caso di presenza di Aethina tumida dovranno essere controllati tutti gli alveari dell'apiario;
k) altri controlli clinici e di laboratorio potranno essere eseguiti negli alveari e nei nuclei sentinella al fine di raccogliere ulteriori dati di carattere epidemiologico o per l'attuazione di altre misure di controllo;
l) in caso di rilevamento di Aethina tumida in un alveare o nucleo sentinella si procedera' ad individuare una nuova zona di protezione a partire dal focolaio confermato.
1. In deroga alla lettera c), per i soli alveari a fini di nomadismo e' consentita la movimentazione al di fuori della zona di sorveglianza e solo nelle province confinanti, previo controllo clinico con esito favorevole di un numero di alveari tale da rilevare una prevalenza di infestazione uguale o superiore al 2% con il 95% di confidenza.
2. In deroga alla lettera d) i melari possono essere inviati in vincolo sanitario verso impianti di smielatura presenti nel territorio regionale, a condizione che siano stati sottoposti ad un esame ispettivo da parte del Veterinario Ufficiale con esito favorevole.
3. I melari di cui al punto 2) dovranno essere sottoposti a smielatura entro massimo quarantotto ore dal loro arrivo a destino.
4. In caso di riscontro di Aethina tumida all'esame di cui al punto 2) i melari dovranno essere sottoposti a un trattamento di bonifica prima di essere spostati.
5. Per consentire la programmazione dei controlli di cui al precedente punto 2), l'apicoltore comunica lo spostamento dei melari al Veterinario ufficiale almeno settantadue ore prima della partenza. I melari devono viaggiare avvolti in cellophane a tenuta.