Gazzetta n. 249 del 23 ottobre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 16 agosto 2019
Adozione dello schema tipo di contratto integrativo di sede volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera e criteri di ripartizione del cofinanziamento delle Universita' per la stipula dei relativi contratti.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;
Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee rese in data 26 giugno 2001 nella causa C-219/99, in data 18 luglio 2006 nella causa C-119/04 e in data 15 maggio 2008 nella causa C-276/07;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, ai sensi del quale ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Universita' degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli, gia' destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, abrogato dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e' attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a cinquecento ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti piu' favorevoli;
Visto l'art. 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale la citata disposizione legislativa «si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle universita' interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'art. 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 e, a decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.»;
Viste le richieste di informazioni pervenute dalla Commissione europea con riferimento al caso pilota «EU-Pilot 2079/2011», concernente la verifica della conformita' dell'art. 26, comma 3, ultimo periodo, con la sentenza della Corte di giustizia del 26 giugno 200l, causa C-219/99;
Considerato che, tra l'altro, l'entrata in vigore dell'art. 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha in alcuni casi determinato la riduzione degli stipendi attribuiti a queste figure di personale da parte delle Universita', comportando per l'effetto nuovo contenzioso dinanzi al Giudice civile;
Visto l'art. 11, comma 1, della legge 20 novembre 2017, n. 167, ai sensi del quale il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' e' incrementato di euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2017, finalizzati, in coerenza con quanto previsto dal predetto art. 1 del decreto-legge n. 2 del 2004, convertito dalla legge n. 63 del 2004, al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle universita' statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, gia' destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Visto l'art. 11, comma 2, della citata legge n. 167 del 2017, come modificato dall'art. 1, comma 1144, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni, e' predisposto uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo, e sono stabiliti i criteri di ripartizione delle summenzionate risorse a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le universita' che entro il 31 dicembre 2018 perfezionano i relativi contratti integrativi;
Visto l'art. 3 della legge 3 maggio 2019, n. 37 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2018» in cui si prevede che «All'art. 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2019"».
Visto l'art. 11, comma 3, della legge n. 167 del 2017, il quale provvede alla copertura finanziaria della norma, «quanto a euro 8.705.000 per l'anno 2017, a euro 5.135.000 per l'anno 2018 e a euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, quanto a euro 3.570.000 per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;
Visto l'art. 51, comma 5, del Contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto dell'universita' del 21 maggio 1996, ai sensi del quale il trattamento economico dei collaboratori ed esperti linguistici puo' essere incrementato dalla contrattazione collettiva d'Ateneo, in relazione a valutazioni attinenti alla produttivita' e all'esperienza acquisita;
Visto l'art. 60, tabella C2, del C.C.N.L. del 19 aprile 2018;
Acquisiti i pareri del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione, espressi con note rispettivamente n. 10385 del 5 giugno 2019 e n. 1156 del 31 maggio 2019;
Considerata la necessita' di superare il contenzioso in atto e di prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso, provvedendo al cofinanziamento dei contratti integrativi di sede che le Universita' stipuleranno a tale scopo, previa adozione del citato decreto interministeriale;

Decreta:

Art. 1

1. Per le finalita' di cui in premessa, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' e' incrementato di euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2017, finalizzati, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle universita' statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, gia' destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Lo schema-tipo per la definizione, a livello di singolo ateneo, di contratti integrativi di sede da stipulare per le finalita' di cui al comma 1 e' allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. Al fine di conseguire il cofinanziamento a valere sulle risorse di cui al medesimo comma, le universita' perfezionano i contratti integrativi di sede entro il 31 ottobre 2019.
3. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) la somma sara' ripartita tra gli atenei, in proporzione al numero di ex lettori in servizio al 31 dicembre 2018, con riferimento alle Universita' che entro il 31 ottobre 2019 hanno adottato un contratto integrativo coerente con i contenuti dello schema-tipo allegato al presente decreto;
b) applicazione, quale trattamento economico, di un trattamento corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito e proporzionale all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a cinquecento ore, con riconoscimento, previa verifica dell'attivita' svolta, degli scatti biennali almeno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010, ad esclusione del periodo di blocco degli scatti disposto con il decreto-legge n. 78/2010 e successive modifiche e integrazioni e fatti salvi eventuali trattamenti piu' favorevoli.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2019

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Bussetti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg. n. 3008

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Avvertenza: Per la consultazione del decreto, comprensivo degli allegati, e' possibile consultare il sito del MIUR al seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-interministeriale-n-765-d el-16-08-2019