Gazzetta n. 250 del 24 ottobre 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 2019
Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale «gli stipendi, l'indennita' integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonche' del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.»;
Visto l'art. 23, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 2001, n. 114, con riferimento ai funzionari appartenenti alla carriera diplomatica;
Visto l'art. 26, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 2001, n. 316, con riferimento ai funzionari appartenenti alla carriera prefettizia.
Visto l'art. 24, comma 1-bis, della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448, inserito dall'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2018 il meccanismo di adeguamento retributivo di cui al comma 1 del medesimo art. 24 si applica anche ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate ed al personale con qualifica corrispondente dei Corpi di polizia civili e militari;
Visto l'art. 24, comma 2, della medesima legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale la percentuale dell'adeguamento annuale e' determinata «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.»;
Visti i commi da 1 a 5 dell'art. 46, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, che ha previsto per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile l'istituzione di un'area negoziale per la disciplina, con appositi accordi negoziali, degli istituti normativi e del trattamento accessorio, da finanziare nei limiti della quota parte delle risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del medesimo personale ai sensi del citato art. 24, comma 1, della legge n. 448 del 1998;
Visto il comma 6 del medesimo art. 46 che ha previsto la possibilita' di estendere la predetta disciplina anche ai dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate nei limiti della quota parte delle risorse destinate alla rivalutazione del relativo trattamento accessorio ai sensi del citato art. 24, comma 1, della legge n. 448 del 1998;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, che, modificando i citati commi 5 e 6 dell'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ha disposto, per gli anni 2018, 2019 e 2020, la disapplicazione dei predetti meccanismi di finanziamento degli accordi negoziali di cui al comma 3 dello stesso art. 46 e degli eventuali provvedimenti di estensione ai dirigenti delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare;
Tenuto conto, conseguentemente, che la rivalutazione delle voci stipendiali e del trattamento accessorio avente natura fissa e continuativa resta disciplinata per gli anni 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'art. 24, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2010, con il quale e' stato determinato l'adeguamento del trattamento economico dal 1° gennaio 2010 nella misura del 3,09 per cento;
Visto l'art. 9, comma 21, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo il quale i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, emanato in attuazione dell'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2014, tra l'altro, delle disposizioni recate dall'art. 9, comma 21, del citato decreto-legge n. 78 del 2010;
Visto l'art. 1, comma 256, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto la ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2015 delle disposizioni recate dal richiamato art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010;
Viste le note n. SP/200.16 del 18 marzo 2016 e n. UP/250374 20 marzo 2017 con le quali l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione complessiva delle retribuzioni contrattuali pro capite dei pubblici dipendenti, esclusi il personale di magistratura ed i dirigenti non contrattualizzati, risulta nulla (pari allo 0,00 per cento) sia tra il 2014 e il 2015 che tra il 2015 e il 2016;
Vista la nota in data 29 marzo 2018, n. 0614369/18, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione complessiva delle retribuzioni contrattuali pro capite dei pubblici dipendenti, esclusi il personale di magistratura ed i dirigenti non contrattualizzati, tra il 2016 e il 2017 e' risultata dello 0,11 per cento;
Vista la nota in data 26 marzo 2019, n. 0609494/19, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione complessiva delle retribuzioni contrattuali pro capite dei pubblici dipendenti, esclusi il personale di magistratura ed i dirigenti non contrattualizzati, tra il 2017 e il 2018 e' risultata del 2,28 per cento;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018 con il quale l'on. sen. avv. Giulia Bongiorno e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, con il quale il Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione, on. sen. avv. Giulia Bongiorno e' stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri in materia lavoro pubblico, organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sistemi di gestione orientati ai risultati;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure degli stipendi, dell'indennita' integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, degli ufficiali superiori e degli ufficiali generali e ammiragli delle Forze armate e del personale con qualifiche e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari sono incrementate dello 0,11 per cento. L'incremento di cui al precedente periodo si applica sulle misure delle predette voci retributive in vigore alla data del 1° gennaio 2017, salvo che per i maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate e per il personale con gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari di cui all'art. 24, comma 1-bis, della legge n. 448 del 1998, per i quali detto incremento si applica sulle misure delle medesime voci retributive, ove presenti anche al primo gennaio 2017, in vigore dal 1° gennaio 2018.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le misure degli stipendi, dell'indennita' integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, degli ufficiali superiori e degli ufficiali generali e ammiragli delle Forze armate e del personale con gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, in vigore alla data del 1° gennaio 2018, tenuto conto dell'adeguamento di cui al comma 1, sono incrementate in misura pari al 2,28 per cento.
3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
 
Art. 2

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 1, si provvede, a decorrere dal 2019, per il personale universitario e per il personale dei Corpi di polizia dello Stato ad ordinamento civile e militare e per il personale delle Forze armate, nei limiti delle risorse all'uopo iscritte a decorrere dal medesimo anno nel Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 nonche' mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative alla medesima autorizzazione di spesa, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 2, si provvede, a decorrere dal 2019:
a) per il personale dei Corpi di polizia dello Stato ad ordinamento civile e militare e per il personale delle Forze armate, nei limiti delle risorse all'uopo iscritte a decorrere dal medesimo anno nel Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative alla medesima autorizzazione di spesa, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019.
b) per il personale universitario, si provvede a carico dei bilanci delle Amministrazioni di appartenenza.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro per la pubblica amministrazione
Bongiorno

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tria
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2019 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1945