Gazzetta n. 252 del 26 ottobre 2019 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 ottobre 2019, n. 125
Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonche' attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE;
Viste la direttiva (UE) 2015/849, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE e il regolamento (UE) n. 2015/847, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 - e, in particolare, l'articolo 15;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 31, comma 5, che prevede che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 32, comma 1, lettere e) e f), in base al quale, al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto legislativo, si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato e che nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del 3 luglio 2019;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 24 luglio 2019;
Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2019;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al Titolo I del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231

1. Al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, alla lettera l), dopo le parole «direttiva 2006/70 CE della Commissione» sono aggiunte le seguenti: «, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018» e alla lettera m), le parole «di cui all'articolo 32 della direttiva» sono soppresse;
b) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole «gli enti preposti alla supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorita' di vigilanza di settore, per tali intendendosi le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali,» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali,»; dopo le parole «comunque denominati» sono inserite le seguenti: «, nei confronti dei soggetti obbligati»; e dopo le parole «pertinente normativa di settore» sono aggiunte le seguenti: «nei confronti dei predetti soggetti»;
c) all'articolo 1, comma 2, lettera r), le parole «ai sensi dell'articolo 82 CAP» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera r-bis) CAP e disposizioni applicative limitatamente alle societa' controllate di cui all'articolo 210-ter, commi 2 e 3, CAP,»;
d) all'articolo 1, comma 2, lettera dd), numero 3, il punto 3.1 e' sostituito dal seguente:
«3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarita' effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;»;
e) all'articolo 1, comma 2, lettera ee), numero 4, le parole «in un soggetto giuridico analogo» sono sostituite dalle seguenti: «in un istituto giuridico affine»;
f) all'articolo 1, comma 2, lettera ff), dopo le parole «a titolo professionale,» sono inserite le seguenti: «anche online,» e dopo le parole «aventi corso legale» sono aggiunte le seguenti: «o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonche' i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute»;
g) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera ff) e' aggiunta la seguente:
«ff-bis) prestatori di servizi di portafoglio digitale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali;»;
h) all'articolo 1, comma 2, lettera qq), dopo le parole «non emessa» sono inserite le seguenti: «ne' garantita» e dopo le parole «di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «o per finalita' di investimento»;
i) all'articolo 2, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Il trattamento dei dati personali effettuato per le finalita' di cui al comma 1 e' considerato di interesse pubblico ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio e della relativa normativa nazionale di attuazione.»;
l) all'articolo 3, comma 2:
1) la lettera r), e' soppressa;
2) alla lettera t), le parole «e di imprese assicurative» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma»;
3) alla lettera u), le parole «e le imprese assicurative» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma»;
m) all'articolo 3, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti, gli intermediari bancari e finanziari di cui al comma 2, incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformita' provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche nei confronti dei debitori ceduti alle societa' per la cartolarizzazione dei crediti nonche' dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime societa'»;
n) all'articolo 3, comma 5:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) i soggetti che esercitano attivita' di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte o che agiscono in qualita' di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attivita' e' effettuata da gallerie d'arte o case d'asta di cui all'articolo 115 TULPS qualora il valore dell'operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro;»;
2) la lettera c), e' sostituita dalla seguente:
«c) i soggetti che conservano o commerciano opere d'arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attivita' e' effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro;»;
3) alla lettera e), dopo le parole «ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39» sono aggiunte le seguenti: «, anche quando agiscono in qualita' di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile e' pari o superiore a 10.000 euro;»;
4) alla lettera i), le parole «, limitatamente allo svolgimento dell'attivita' di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso» sono soppresse;
5) dopo la lettera i), e' aggiunta la seguente:
«i-bis) i prestatori di servizi di portafoglio digitale.»;
o) all'articolo 3, dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente:
«9-bis. I soggetti obbligati assicurano che le proprie succursali stabilite in altro Stato membro rispettino le disposizioni nazionali di recepimento della normativa europea in materia di prevenzione del sistema finanziario per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in vigore nel medesimo Stato membro.».
2. Al Titolo I, Capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 3:
1) dopo le parole «attivita' finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «assicurando che i relativi controlli siano basati sul rischio,»;
2) alla lettera c), dopo le parole «attivita' principale» sono inserite le seguenti: «, per tale intendendosi l'attivita' il cui fatturato non ecceda la soglia del 5 percento del fatturato complessivo dei soggetti di cui al presente comma»;
b) all'articolo 5, comma 7, terzo periodo, dopo le parole «e il seguito dato a tali segnalazioni» sono inserite le seguenti: «nonche' i dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla UIF e di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte»;
c) all'articolo 7, comma 2:
1) alla lettera b), dopo le parole «per finalita' di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «. I poteri ispettivi e di controllo previsti dalla presente lettera possono essere esercitati anche nei confronti dei soggetti ai quali i soggetti obbligati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, nei limiti consentiti dal presente decreto e dalla relativa disciplina attuativa»;
2) alla lettera e), le parole «ai sensi dell'articolo 62, commi 7 e 8,» sono soppresse;
d) all'articolo 7, comma 3, le parole «, ad accesso riservato,» sono soppresse;
e) all'articolo 7, comma 4:
1) dopo le parole «succursali di soggetti obbligati aventi sede in altro Stato membro» sono inserite le seguenti: «nonche' sugli intermediari bancari e finanziari con capogruppo in un altro Stato membro» e dopo le parole «dei predetti soggetti obbligati» sono aggiunte le seguenti: «o della societa' capogruppo»;
2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al fine di esercitare la vigilanza sui gruppi, le autorita' di vigilanza di settore:
a) possono impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti, in relazione all'adempimento degli obblighi disciplinati dal presente decreto e dalla relativa disciplina attuativa. Le autorita' di vigilanza di settore possono impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo;
b) possono effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritengano necessari.
4-ter. In caso di gruppi operanti in piu' Stati membri, le autorita' di vigilanza di settore cooperano con le autorita' competenti in materia di antiriciclaggio degli Stati membri in cui sono stabiliti gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo.
4-quater. Le autorita' di vigilanza di settore possono richiedere alle autorita' competenti in materia di antiriciclaggio di altro Stato membro di effettuare accertamenti presso gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalita' delle verifiche.
4-quinquies. Le autorita' di vigilanza di settore, su richiesta delle autorita' competenti in materia di antiriciclaggio di altri Stati membri, possono effettuare ispezioni presso gli intermediari bancari e finanziari con sede legale in Italia ricompresi nella vigilanza sui gruppi di competenza delle autorita' richiedenti. Le autorita' di vigilanza di settore possono consentire che la verifica sia effettuata dalle autorita' che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorita' competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, puo', se lo desidera, prendervi parte.
4-sexies. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza nei confronti di gruppi operanti in piu' Stati membri, le autorita' di vigilanza di settore, sulla base di accordi con le autorita' competenti in materia di antiriciclaggio, definiscono forme di collaborazione e coordinamento, possono istituire collegi di supervisori e partecipare ai collegi istituiti da altre autorita'. In tale ambito, le autorita' di vigilanza di settore possono concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.»;
f) all'articolo 8, comma 1, lettera g), le parole «371-bis c.p.p.,» sono sostituite dalle seguenti: «371-bis del codice di procedura penale»;
g) all'articolo 9, comma 4:
1) dopo la lettera a), e' inserita la seguente: «a-bis) acquisisce, anche attraverso le ispezioni e i controlli di cui ai commi 1 e 2, dati e informazioni presso i soggetti obbligati;»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) con i medesimi poteri di cui alla lettera a), svolge gli approfondimenti investigativi delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 13 e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dell'articolo 40.»;
h) all'articolo 9, comma 6, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»;
i) all'articolo 9, comma 7, le parole «delle segnalazioni di operazioni sospette, trasmesse dalla UIF secondo quanto stabilito dall'articolo 40.» sono sostituite dalle seguenti «delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 13 e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dell'articolo 40.»;
l) all'articolo 9, comma 8, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»;
m) all'articolo 9, comma 9, dopo le parole «le disposizioni», sono inserite le seguenti: «e le attribuzioni»;
n) all'articolo 11, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Gli organismi di autoregolamentazione, entro il termine di cui all'articolo 5, comma 7, pubblicano, dandone preventiva informazione al Comitato di sicurezza finanziaria, una relazione annuale contenente i seguenti dati e informazioni:
a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorita', nei confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare precedente;
b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF, ai sensi del comma 4;
c) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti ai sensi del comma 3 e dell'articolo 66, comma 1, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal presente decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.».
3. Al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Collaborazione e scambio di informazioni tra autorita' nazionali)»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le finalita' di cui al presente decreto, le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), collaborano tra loro scambiando informazioni, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.»;
3) al comma 4, dopo le parole «segreto investigativo» sono aggiunte le seguenti «nonche' eccettuati i casi in cui e' in corso un'indagine di polizia per la quale e' gia' stata trasmessa un'informativa all'autorita' giudiziaria, ai sensi degli articoli 347 o 357 del codice di procedura penale e detta autorita' non ha ancora assunto le proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale,»;
4) al comma 7, dopo le parole «pregiudizio alle indagini. Le autorita' di vigilanza di settore e la UIF» sono inserite le seguenti: «, fermo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera a),»;
5) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. L'autorita' giudiziaria puo' richiedere al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e, per quanto attiene alla criminalita' organizzata, anche alla Direzione investigativa antimafia, i risultati degli approfondimenti investigativi svolti sulle segnalazioni di operazioni sospette.»;
6) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis e fuori dai casi di cooperazione tra le forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, tutte le informazioni, in possesso delle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e rilevanti per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto, sono coperte da segreto d'ufficio. Il segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria ovvero alle forze di polizia di cui al primo periodo, quando le informazioni siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale.»;
b) l'articolo 13, e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Cooperazione internazionale). - 1. Le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, cooperano con le autorita' competenti degli altri Stati membri, al fine di assicurare che lo scambio di informazioni e l'assistenza, necessari al perseguimento delle finalita' di cui al presente decreto, non siano impediti dall'attinenza dell'informazione o dell'assistenza alla materia fiscale, dalla diversa natura giuridica o dal diverso status dell'omologa autorita' competente richiedente ovvero dall'esistenza di un accertamento investigativo, di un'indagine o di un procedimento penale, fatto salvo il caso in cui lo scambio o l'assistenza possano ostacolare la predetta indagine o il predetto accertamento investigativo o procedimento penale. Restano ferme le vigenti disposizioni poste a tutela del segreto investigativo.
2. Per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF collaborano nell'ambito della cooperazione internazionale e scambiano le informazioni ottenute nell'ambito della predetta cooperazione. A tal fine, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF stipulano appositi protocolli d'intesa, volti a disciplinare il processo di tempestiva condivisione delle predette informazioni.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di facilitare le attivita' comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia scambiano, anche direttamente, a condizioni di reciprocita' ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri e internazionali.»;
c) dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis (Cooperazione tra Unita' di informazione finanziaria per l'Italia e altre FIU). - 1. La UIF, previa richiesta ovvero di propria iniziativa, puo', a condizioni di reciprocita', anche per quanto riguarda la riservatezza, scambiare informazioni e collaborare con le FIU per il trattamento o l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e ai soggetti coinvolti, indipendentemente dalla tipologia e dall'accertamento delle fattispecie di reato presupposto. La richiesta indica tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni e le modalita' di utilizzo delle informazioni richieste. La UIF accede alla rete FIU.NET e si avvale di tecnologie adeguate a consentire l'incrocio anonimo dei dati inerenti le informazioni oggetto di scambio tra essa e le altre FIU.
2. La UIF utilizza le informazioni ottenute dalle altre FIU per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 e per le finalita' per cui le predette informazioni sono state fornite. Tali informazioni possono essere utilizzate per finalita' ulteriori o trasmesse dalla UIF alle autorita' nazionali competenti previo consenso della FIU dello Stato che ha fornito le informazioni e nel rispetto degli eventuali limiti o condizioni posti dalla medesima FIU. La UIF puo' fornire il predetto consenso alla FIU cui ha fornito le informazioni e puo' rifiutarlo qualora, in base alle evidenze disponibili, possa pregiudicare lo svolgimento di indagini o si ponga in contrasto con norme costituzionali o con i principi fondamentali dell'ordinamento nazionale. Tali eccezioni sono specificate in modo da evitare abusi o limitazioni non consentite alla comunicazione delle predette informazioni.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, la UIF puo' stipulare protocolli di intesa con le FIU e avvalersi di tutti i poteri di cui, secondo l'ordinamento vigente, dispone in qualita' di Unita' di informazione finanziaria per l'Italia. Al di fuori dei casi di cui al presente articolo, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
4. La UIF partecipa con le FIU degli Stati membri ad analisi congiunte dei casi di carattere transfrontaliero e trasmette alle medesime FIU le informazioni su segnalazioni di operazioni sospette che riguardano tali Stati, individuate tenendo conto degli indirizzi formulati dalla Piattaforma delle FIU dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 51 della direttiva. La UIF, previa autorizzazione delle FIU estere, ove necessaria, trasmette i dati e i risultati di tali analisi alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia, per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, con le modalita' e nei termini stabiliti dai protocolli di cui all'articolo 13, comma 2.
5. Le differenti definizioni di fattispecie penali vigenti negli ordinamenti degli Stati membri non ostacolano la cooperazione e lo scambio di informazioni tra la UIF e le FIU.
Art. 13-ter (Cooperazione tra le autorita' di vigilanza di settore degli Stati membri). - 1. Le autorita' di vigilanza di settore collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti in materia di antiriciclaggio e con le autorita' di vigilanza prudenziale e di risoluzione degli altri Stati membri nonche' con la Banca centrale europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni che le autorita' di vigilanza di settore hanno ricevuto possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorita' che le hanno fornite.
2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, le autorita' di vigilanza di settore possono concludere accordi di collaborazione con le autorita' di cui al comma 1 o con analoghe autorita' di Stati terzi.».
4. Al Titolo I, Capo IV, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole «articoli 14 e 15.» sono aggiunte le seguenti: «In caso di gruppi, la capogruppo adotta un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo secondo le modalita' stabilite dalle autorita' di vigilanza di settore nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).»;
b) all'articolo 16 dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Se l'ordinamento di un paese terzo non consente alle succursali e alle societa' di un gruppo ivi stabilite di adeguarsi alle procedure di gruppo di cui al comma 1, la societa' capogruppo applica le misure previste dal regolamento delegato della Commissione europea di cui all'articolo 45, paragrafo 7, della direttiva. Laddove queste misure non siano idonee a ridurre il rischio di riciclaggio connesso all'operativita' nel paese terzo, le autorita' di vigilanza di settore intensificano i propri controlli sul gruppo e possono vietare al gruppo di instaurare rapporti d'affari o di effettuare operazioni per il tramite delle succursali e delle societa' stabilite nel paese terzo nonche', se necessario, imporre al gruppo di cessare del tutto la propria operativita' nel paese.».

N O T E

Avvertenza.
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive
2009/138/CE e 2013/36/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 19
giugno 2018, n. L 156.
- La direttiva (UE) 2015/849, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva
2006/70/CE e il regolamento (UE) n. 2015/847, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015,
riguardante i dati informativi che accompagnano i
trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n.
1781/2006 e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L
150.
- Il testo dell'art. 15 della legge 12 agosto 2016, n.
170 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2015), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204, cosi' recita:
«Art. 15 (Delega al Governo per il recepimento della
direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento
(UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione,
e per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015,
riguardante i dati informativi che accompagnano i
trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n.
1781/2006). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 1, e previo
parere del Garante per la protezione dei dati personali,
uno o piu' decreti legislativi al fine di dare organica
attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e per
adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati
informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che
abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del
presente articolo, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai
principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1, in
quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) al fine di orientare e gestire efficacemente le
politiche di contrasto dell'utilizzo del sistema economico
e finanziario per fini illegali e di graduare i controlli e
le procedure strumentali all'attuazione delle medesime
politiche in funzione del rischio di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del
terrorismo, nel rispetto dei principi e della normativa
nazionale ed europea in materia di tutela della
riservatezza e protezione dei dati personali:
1) attribuire al Comitato di sicurezza finanziaria,
istituito dal decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre
2001, n. 431, e disciplinato dal decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109, il ruolo di organismo preposto
all'elaborazione dell'analisi nazionale del rischio di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e delle
strategie per farvi fronte, anche tenuto conto della
relazione sui rischi gravanti sul mercato comune e relativi
ad attivita' transfrontaliere, elaborata dalla Commissione
europea ai sensi dell'art. 6 della direttiva (UE) 2015/849;
2) limitatamente a quanto compatibile con
prioritarie esigenze di ordine pubblico e di tutela della
riservatezza, prevedere che gli esiti dell'analisi
nazionale del rischio siano documentati, aggiornati e messi
a disposizione degli organismi di autoregolamentazione
interessati e dei soggetti destinatari degli obblighi
stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, a
supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui
settori di relativa competenza e dell'adozione di
conseguenti misure proporzionate al rischio;
3) prevedere che le autorita' e le amministrazioni
pubbliche competenti, anche tenuto conto dell'analisi
nazionale del rischio e degli indirizzi strategici del
Comitato di sicurezza finanziaria, conformemente a un
approccio alla vigilanza basato sul rischio, nella
predisposizione degli strumenti e dei presidi, finalizzati
alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, individuino, valutino,
comprendano e mitighino il rischio gravante sui settori di
rispettiva competenza, anche al fine di sostenere i
destinatari degli obblighi soggetti alla rispettiva
vigilanza nell'applicazione di misure di adeguata verifica
della clientela efficaci e proporzionate al rischio;
4) tenuto conto della natura dell'attivita', delle
dimensioni e della complessita' organizzativa e degli esiti
dell'analisi nazionale del rischio di cui al numero 2),
prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi
stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849
adottino efficaci strumenti per l'individuazione e per la
valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della
propria attivita' e predispongano misure di gestione e di
controllo proporzionali al rischio riscontrato;
b) al fine di assicurare la proporzionalita' e
l'efficacia delle misure adottate in attuazione della
direttiva (UE) 2015/849 e nel rispetto del principio di
approccio basato sul rischio, prevedere la possibilita' di
procedere all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti
destinatari degli obblighi vigenti in conformita' con le
previsioni della medesima direttiva in funzione di
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo;
c) al fine di garantire l'efficiente e razionale
allocazione delle risorse da destinare al contrasto
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo e l'effettivita' del sistema
di prevenzione, in attuazione del principio di approccio
basato sul rischio:
1) affidare al Comitato di sicurezza finanziaria,
nell'esercizio delle competenze di cui alla lettera a),
numero 1), la decisione di non assoggettare agli obblighi
stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 le
persone fisiche o giuridiche che esercitano, in modo
occasionale o su scala limitata, un'attivita' finanziaria
che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, purche' siano soddisfatti
tutti i seguenti criteri:
1.1) l'attivita' finanziaria e' limitata in
termini assoluti, per tale intendendo l'attivita' il cui
fatturato complessivo non ecceda una determinata soglia;
1.2) l'attivita' finanziaria e' limitata a
livello di operazioni, per tale intendendo un'attivita' che
non ecceda una soglia massima per cliente e per singola
operazione, individuata in funzione del tipo di attivita'
finanziaria;
1.3) l'attivita' finanziaria non e' l'attivita'
principale;
1.4) l'attivita' finanziaria e' accessoria e
direttamente collegata all'attivita' principale;
1.5) l'attivita' principale non e' un'attivita'
menzionata all'art. 2, paragrafo 1, della direttiva (UE)
2015/849, ad eccezione dell'attivita' di cui al medesimo
paragrafo 1, numero 3), lettera e);
1.6) l'attivita' finanziaria e' prestata soltanto
ai clienti dell'attivita' principale e non e' offerta al
pubblico in generale;
2) prevedere che, in presenza di un esiguo rischio
di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, emerso
all'esito di un'adeguata valutazione, gli emittenti di
moneta elettronica definita all'art. 2, numero 2), della
direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, destinatari degli
obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE)
2015/849, siano esonerati da taluni degli obblighi di
adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo,
concorrendo ciascuna delle seguenti condizioni:
2.1) lo strumento di pagamento non e'
ricaricabile ovvero e' soggetto a un limite mensile massimo
delle operazioni di 250 euro utilizzabile solo nel
territorio nazionale;
2.2) l'importo massimo memorizzato
elettronicamente non supera 250 euro, limite innalzabile
fino a 500 euro;
2.3) lo strumento di pagamento e' utilizzato
esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;
2.4) lo strumento di pagamento non e' alimentato
con moneta elettronica anonima;
2.5) l'emittente effettua un controllo sulle
operazioni o sul rapporto di affari sufficiente a
consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;
3) per gli emittenti di moneta elettronica e per i
prestatori di servizi di pagamento di un altro Stato membro
dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento
ovvero di emissione di moneta elettronica nel territorio
della Repubblica tramite agenti ovvero soggetti
convenzionati:
3.1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di
contatto centrale al ricorrere dei presupposti individuati
dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'art.
45, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849, in modo da
garantire l'efficace adempimento degli obblighi
antiriciclaggio;
3.2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di
adottare una disciplina di attuazione, con particolare
riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti
di contatto;
4) al fine di assicurare la proporzionalita' tra
l'entita' delle misure preventive di adeguata verifica
della clientela e il livello di rischio di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo connesso a determinate
tipologie di clientela o di relazioni di affari, apportare
alle disposizioni vigenti in materia di adeguata verifica
rafforzata di persone politicamente esposte e alla relativa
definizione le modifiche necessarie a garantirne la
coerenza e l'adeguamento a quanto prescritto dagli standard
internazionali del Gruppo d'azione finanziaria
internazionale (GAFI) e dalla direttiva (UE) 2015/849;
5) al fine di assicurare la razionalizzazione e la
semplificazione degli adempimenti richiesti in attuazione
della direttiva (UE) 2015/849, consentire che i soggetti
obbligati si avvalgano dell'identificazione del cliente
effettuata da terzi purche':
5.1) la responsabilita' finale della procedura di
adeguata verifica della clientela rimanga, in ultima
istanza, ascrivibile al soggetto destinatario degli
obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849;
5.2) sia comunque garantita la responsabilita'
dei terzi in ordine al rispetto della direttiva (UE)
2015/849, compreso l'obbligo di segnalazione delle
operazioni sospette e di conservazione dei documenti,
qualora intrattengano con il cliente un rapporto rientrante
nell'ambito di applicazione della direttiva medesima;
d) al fine di migliorare la trasparenza delle persone
giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone
fisiche e dei trust e di contrastare fenomeni di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati
ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero
all'utilizzo di societa', di amministrazioni fiduciarie, di
altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a
costituire autonomi centri di imputazione giuridica:
1) prevedere che le persone giuridiche e gli altri
analoghi soggetti, diversi dalle persone fisiche,
costituiti ai sensi delle vigenti disposizioni del codice
civile, ottengano e conservino informazioni adeguate,
accurate e aggiornate sulla propria titolarita' effettiva e
statuire idonee sanzioni a carico degli organi sociali per
l'inosservanza di tale obbligo, anche apportando al codice
civile le modifiche che si rendano necessarie;
2) prevedere che, nel rispetto ed entro i limiti
dei principi e della normativa nazionale ed europea in
materia di tutela della riservatezza e di protezione dei
dati personali, le informazioni di cui al numero 1) siano
registrate, a cura del legale rappresentante, in
un'apposita sezione, ad accesso riservato, del registro
delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
rese tempestivamente disponibili:
2.1) alle autorita' competenti, senza alcuna
restrizione;
2.2) alle autorita' preposte al contrasto
dell'evasione fiscale, con le modalita' e secondo i termini
idonei ad assicurarne l'utilizzo per tali finalita';
2.3) ai soggetti destinatari degli obblighi di
adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione
della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso
accreditamento e sempre che l'accesso alle informazioni non
esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria
incolumita' ovvero riguardi persone fisiche minori di eta'
o altrimenti incapaci;
2.4) ad altri soggetti, compresi i portatori di
interessi diffusi, titolari di un interesse specifico,
qualificato e differenziato all'accesso, previa apposita
richiesta e sempre che l'accesso alle informazioni non
esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria
incolumita' ovvero riguardi persone fisiche minori di eta'
o altrimenti incapaci;
3) prevedere, in capo al trustee di trust espressi,
disciplinati ai sensi della convenzione sulla legge
applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata
all'Aja il 1º luglio 1985, resa esecutiva dalla legge 16
ottobre 1989, n. 364, l'obbligo di:
3.1) dichiarare di agire in veste di trustee, in
occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o
professionale ovvero dell'esecuzione di una prestazione
occasionale con taluno dei soggetti destinatari degli
obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in
attuazione della direttiva (UE) 2015/849;
3.2) ottenere e conservare informazioni adeguate,
accurate e aggiornate sulla titolarita' effettiva del
trust, per tali intendendo le informazioni relative
all'identita' del fondatore, del trustee, del guardiano, se
esistente, dei beneficiari o della classe di beneficiari e
delle altre persone fisiche che esercitano il controllo
effettivo sul trust; 3.3) rendere le informazioni di cui al
numero 3.2) prontamente accessibili alle autorita'
competenti;
4) prevedere che, per i trust produttivi di effetti
giuridici rilevanti, a fini fiscali, per l'ordinamento
nazionale, le informazioni di cui al numero 3.2)
riguardanti i medesimi trust siano registrate in
un'apposita sezione del registro delle imprese di cui alla
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese accessibili alle
autorita' competenti, senza alcuna restrizione e ai
soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica
della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva
(UE) 2015/849, previo espresso accreditamento;
5) apportare le modifiche necessarie a garantire
che i prestatori di servizi relativi a societa' o trust,
diversi dai professionisti assoggettati agli obblighi ai
sensi della normativa vigente e delle norme di attuazione
della direttiva (UE) 2015/849, e i loro titolari effettivi
siano provvisti di adeguati requisiti di professionalita' e
di onorabilita';
6) per le attivita' di assicurazione sulla vita o
altre forme di assicurazione legate a investimenti,
prevedere che i destinatari degli obblighi stabiliti in
attuazione della direttiva (UE) 2015/849 applichino, oltre
alle misure di adeguata verifica della clientela prescritte
per il cliente e per il titolare effettivo, le ulteriori
misure di adeguata verifica della clientela di cui all'art.
14 della medesima direttiva, sul beneficiario del contratto
di assicurazione sulla vita o di un'altra assicurazione
legata a investimenti, non appena individuato o designato,
nonche' sull'effettivo percipiente della prestazione
liquidata e sui rispettivi titolari effettivi;
e) al fine di prevenire, individuare o compiere i
necessari approfondimenti investigativi su attivita' di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di
finanziamento del terrorismo e nel rispetto dei principi e
della normativa nazionale ed europea in materia di tutela
della riservatezza e di protezione dei dati personali,
prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi
stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849
assolvano all'obbligo di conservazione di cui all'art. 40
della direttiva medesima, garantendo la completa e
tempestiva accessibilita' dei dati e delle informazioni
acquisiti sul cliente, sul titolare effettivo e su ogni
altro aspetto relativo allo scopo e alla natura del
rapporto o dell'operazione e la loro utilizzabilita' da
parte delle autorita' competenti anche attraverso la
semplificazione degli adempimenti, richiesti ai medesimi
destinatari, per la conservazione dei predetti dati e
informazioni e per l'integrazione di banche di dati
pubbliche esistenti;
f) nel rispetto del vigente assetto istituzionale e
di competenze in materia di prevenzione del riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e del finanziamento del
terrorismo, al fine di migliorare il coordinamento e la
cooperazione tra le autorita' e le amministrazioni
pubbliche competenti e di adeguare il quadro normativo
nazionale alle prescrizioni della direttiva (UE) 2015/849
in materia di ricezione, di analisi delle segnalazioni di
operazioni sospette e delle altre informazioni che
riguardano attivita' di riciclaggio, reati presupposto
associati o attivita' di finanziamento del terrorismo,
nonche' di comunicazione dei risultati delle analisi svolte
e delle altre informazioni rilevanti in presenza di motivi
di sospetto, tenuto conto delle indicazioni della
Piattaforma delle Unita' di informazione finanziaria (FIU)
dell'Unione europea, prevedere che, per lo svolgimento di
dette funzioni, l'Unita' di informazione finanziaria per
l'Italia:
1) abbia tempestivo accesso alle informazioni
finanziarie, amministrative e, ferma restando la previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria procedente
rispetto alle informazioni coperte da segreto
investigativo, alle informazioni investigative in possesso
delle autorita' e degli organi competenti necessarie per
assolvere i propri compiti in modo adeguato, anche
attraverso modalita' concordate che garantiscano le
finalita' di cui alla direttiva (UE) 2015/849, nel
rispetto, per le informazioni investigative, dei principi
di pertinenza e di proporzionalita' dei dati e delle
notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono
richiesti;
2) cooperi con le FIU di altri Stati utilizzando
l'intera gamma delle fonti informative e dei poteri di cui
dispone, scambiando ogni informazione ritenuta utile per il
trattamento o per l'analisi di informazioni collegate al
riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, impiegando
canali protetti di comunicazione e tecnologie avanzate per
l'incrocio dei dati, subordinando al previo consenso della
controparte estera l'utilizzazione delle informazioni
ricevute per scopi diversi dalle analisi dell'Unita' stessa
e fornendo a sua volta il consenso alle controparti estere
a simili utilizzazioni delle informazioni rese a condizione
che non siano compromesse indagini in corso;
3) individui le operazioni che devono essere
comunicate in base a criteri oggettivi, emani indicatori di
anomalia e istruzioni per la rilevazione e la segnalazione
delle operazioni e definisca modalita' di comunicazione al
soggetto segnalante degli esiti delle segnalazioni di
operazioni sospette, anche sulla base dei flussi di ritorno
delle informazioni ricevuti dagli organi investigativi;
g) rafforzare i presidi di tutela della riservatezza
e della sicurezza dei segnalanti, delle segnalazioni di
operazioni sospette, dei risultati delle analisi e delle
informazioni acquisite anche negli scambi con le FIU e
incoraggiare le segnalazioni di violazioni potenziali o
effettive della normativa di prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo;
h) al fine di garantire il rispetto dei principi di
ne bis in idem sostanziale e di effettivita',
proporzionalita' e dissuasivita' delle sanzioni irrogate
per l'inosservanza delle disposizioni adottate in
attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto dei
compiti e delle funzioni tipici delle autorita' di
vigilanza e, ove compatibili e nei limiti delle specifiche
attribuzioni ivi previste, delle disposizioni di attuazione
della direttiva 2013/36/UE di cui al decreto legislativo 12
maggio 2015, n. 72, apportare al decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, e a ogni altra disposizione vigente
in materia tutte le modifiche necessarie a:
1) limitare la previsione di fattispecie
incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli
obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei
documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e
di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta
segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla
gravita' della condotta e non eccedenti, nel massimo, tre
anni di reclusione e 30.000 euro di multa;
2) graduare l'entita' e la tipologia delle sanzioni
amministrative tenuto conto:
2.1) della natura, di persona fisica o giuridica,
del soggetto cui e' ascrivibile la violazione;
2.2) del settore di attivita', delle dimensioni e
della complessita' organizzativa dei soggetti obbligati e,
in funzione di cio', delle differenze tra enti creditizi e
finanziari e altri soggetti obbligati;
3) prevedere che, in caso di violazione commessa da
una persona giuridica, la sanzione possa essere applicata
ai membri dell'organo di gestione o alle altre persone
fisiche titolari di poteri di amministrazione, direzione o
controllo all'interno dell'ente, ove venga accertata la
loro responsabilita';
4) prevedere che, in caso di violazioni gravi,
ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni
in materia di adeguata verifica della clientela, di
segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei
documenti e di controlli interni, le misure sanzionatorie
comprendano almeno:
4.1) una dichiarazione pubblica che individua la
persona fisica o giuridica responsabile e la natura della
violazione;
4.2) un ordine che impone alla persona fisica o
giuridica di porre termine al comportamento vietato e di
astenersi dal ripeterlo;
4.3) nel caso in cui l'autore della violazione
sia soggetto ad autorizzazione o altro titolo abilitativo,
la revoca o, ove possibile, la sospensione
dell'autorizzazione ovvero un'altra sanzione disciplinare
equivalente da parte dell'autorita' di vigilanza di settore
o dell'organismo di autoregolamentazione competenti, nel
rispetto dei presupposti e delle procedure eventualmente
previsti dalla specifica normativa di settore;
4.4) per le persone fisiche, titolari di poteri
di amministrazione, direzione o controllo all'interno della
persona giuridica obbligata e ritenute responsabili della
violazione ovvero per qualsiasi altra persona fisica
ritenuta responsabile della violazione, l'interdizione
temporanea dall'esercizio delle funzioni per un tempo non
superiore a cinque anni;
4.5) sanzioni amministrative pecuniarie con un
minimo edittale non inferiore a 2.500 euro e con un massimo
edittale pari almeno al doppio dell'importo dei profitti
ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo
puo' essere determinato, e comunque non inferiore a un
milione di euro;
5) fatte salve le misure di cui al numero 4),
prevedere, in caso di violazioni gravi, ripetute o
sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia
di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di
operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di
controlli interni, commesse da enti creditizi o finanziari:
5.1) sanzioni amministrative pecuniarie comprese
tra 30.000 euro e il 10 per cento del fatturato ove
applicate alla persona giuridica;
5.2) sanzioni amministrative pecuniarie comprese
tra 10.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro ove
applicate alle persone fisiche responsabili;
6) per le violazioni di scarse offensivita' e
pericolosita' commesse da enti creditizi o finanziari
prevedere, in alternativa alla sanzione pecuniaria, una
dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o
giuridica responsabile e la natura della violazione e un
ordine che impone alla persona giuridica di porre termine
al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo,
nonche' l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata
per la violazione del medesimo ordine;
7) nel rispetto della legislazione vigente,
attribuire alle autorita' di vigilanza il potere di
definire, con proprio regolamento e in modo da assicurare
agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori
e il contraddittorio in forma scritta e orale con
l'autorita' procedente, disposizioni attuative con
riferimento alle sanzioni da esse irrogate, aventi a
oggetto, tra l'altro, la definizione della nozione di
fatturato utile per la determinazione della sanzione, la
procedura sanzionatoria e le modalita' di pubblicazione
delle sanzioni;
8) prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare
sanzioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
previsti dal presente articolo, per le infrazioni del
regolamento (UE) 2015/847 commesse da prestatori di servizi
di pagamento e per le infrazioni di altre disposizioni
dell'Unione europea direttamente applicabili commesse da
istituti di moneta elettronica e da prestatori di servizi
di pagamento;
9) nel rispetto dei principi di proporzionalita' e
di adeguatezza e della normativa nazionale ed europea in
materia di tutela della riservatezza e di protezione dei
dati personali, disciplinare le modalita' di pubblicazione
dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, in
attuazione dell'art. 60 della direttiva (UE) 2015/849;
10) nel rispetto, ove compatibili, dei principi
contenuti nei numeri 2), 3), 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4),
apportare le opportune modifiche alle disposizioni
sanzionatorie di diritto interno, applicabili alla
violazione dei regolamenti europei in materia di contrasto
del finanziamento del terrorismo, garantendo altresi'
omogeneita' sanzionatoria rispetto alle previsioni
restrittive contenute nei regolamenti europei adottati per
contrastare l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e
la sicurezza internazionali;
i) al fine di non recare pregiudizio allo svolgimento
delle indagini e delle analisi finanziarie riconducibili
all'attivita' di prevenzione, contrasto e repressione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del
terrorismo nonche' di garantire l'efficiente svolgimento,
da parte delle autorita' preposte, delle funzioni di
rispettiva competenza in materia, prevedere, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, limitazioni o
esclusioni del diritto di accesso ai dati personali
previsto dall'art. 7 del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, se i trattamenti di dati personali sono
effettuati in base alle disposizioni in materia di
contrasto del finanziamento del terrorismo e di contrasto
dell'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la
sicurezza internazionali;
l) al fine di monitorare e di contrastare i fenomeni
criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego
di proventi di attivita' illecite connessi o comunque
riconducibili alle attivita' di compravendita all'ingrosso
e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi usati, da
parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla
legge 17 gennaio 2000, n. 7, predisporre una disciplina
organica di settore idonea a garantire le piene
tracciabilita' e registrazione delle operazioni di acquisto
e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi di pagamento
utilizzati quale corrispettivo per l'acquisto o per la
vendita dei medesimi e delle relative caratteristiche
identificative, nonche' la tempestiva disponibilita' di
tali informazioni alle Forze di polizia, a supporto delle
rispettive funzioni istituzionali di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, e l'individuazione di specifiche
sanzioni, di natura interdittiva, da raccordare e
coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita
dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
m) prevedere espressamente che le disposizioni
adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849
trovino applicazione anche con riferimento alle attivita'
esercitate per via telematica dai destinatari degli
obblighi;
n) apportare alle disposizioni vigenti emanate in
attuazione delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE le
modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento
della direttiva (UE) 2015/849 nell'ordinamento nazionale e
all'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 tenendo conto
degli standard internazionali del GAFI, degli strumenti di
altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e il
finanziamento del terrorismo nonche' delle risoluzioni del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle
decisioni PESC del Consiglio dell'Unione europea per
contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e
l'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza
internazionali, compreso quanto necessario a garantire che
le autorita' e le amministrazioni pubbliche coinvolte
dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro
di cooperare e di coordinarsi nell'elaborazione e
nell'attuazione delle politiche e delle attivita' di lotta
al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo,
prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla normativa
secondaria;
o) prevedere che, ai fini del rispetto degli obblighi
di registrazione, i professionisti conservino la
documentazione, i dati e le informazioni acquisiti in sede
di adeguata verifica nel fascicolo relativo a ciascun
cliente;
p) prevedere che, nei casi in cui l'astensione dalla
prestazione professionale non sia possibile, in quanto
sussista un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero
l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa
essere rinviata o in quanto l'astensione possa ostacolare
le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi in
cui l'operazione e' sospetta;
q) al fine di assicurare un piu' efficace e immediato
controllo sulla regolarita' dell'esercizio dell'attivita'
degli agenti in attivita' finanziaria che prestano
esclusivamente servizi di pagamento per conto di istituti
di pagamento ai sensi dell'art. 128-quater, commi 6 e 7,
del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, nel settore dei servizi di rimessa di denaro
definiti dall'art. 1, comma 1, lettera n), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nel rispetto dei
principi e della normativa nazionale ed europea in materia
di tutela della riservatezza e di protezione dei dati
personali, istituire un registro informatizzato presso
l'Organismo previsto dall'art. 128-undecies del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
Tale registro, consultabile dai predetti istituti di
pagamento, e' alimentato mediante le informazioni, fornite
dagli stessi intermediari, riguardanti esclusivamente le
estinzioni dei rapporti contrattuali con gli agenti per
motivi non commerciali.
3. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti
legislativi ivi previsti non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi
provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente. In considerazione della
complessita' della materia trattata e dell'impossibilita'
di procedere alla determinazione degli eventuali effetti
finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la
corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui
saldi di finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti
legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non
trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.».
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi'
recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti
tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e
dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni
delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90
(Attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo e recante modifica delle
direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del
regolamento (UE) n. 2015/847, riguardante i dati
informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che
abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2017, n. 140, S.O.
- Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92
(Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di compro oro
in attuazione dell'art. 15 comma 2, lettera l), della legge
12 agosto 2016, n. 170) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 giugno 2017, n. 141.
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE, come modificato e
integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n.
174, S.O.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo:
a) Autorita' di vigilanza europee indica:
1) ABE: Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) AEAP: Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) AESFEM: Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
b) CAP: indica il decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni
private;
c) Codice dei contratti pubblici: indica il decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei
contratti pubblici;
d) Codice in materia di protezione dei dati
personali: indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196;
e) CONSOB: indica la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
f) Comitato di sicurezza finanziaria: indica il
Comitato di sicurezza finanziaria istituito, con
decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e
disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti
dall'Italia nella strategia di contrasto al riciclaggio, al
finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle
armi di distruzione di massa ed all'attivita' di Paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al
fine di dare attuazione alle misure di congelamento
disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea;
g) decreto relativo ai servizi di pagamento: indica
il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante
attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi
di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e
che abroga la direttiva 97/5/CE;
h) DIA: indica la Direzione investigativa antimafia;
i) DNA: indica la Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo;
l) Direttiva: indica la direttiva (UE) 2015/849 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la
direttiva 2006/70/CE della Commissione, come modificata
dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2018;
m) FIU: indica le Financial intelligence unit;
n) GAFI: indica il Gruppo di azione finanziaria
internazionale;
o) IVASS: indica l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni;
p) NSPV: indica il Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza;
q) OAM: indica l'Organismo per la gestione degli
elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei
mediatori creditizi, ai sensi dell'art. 128-undecies TUB;
r) OCF: indica l'organismo di vigilanza e tenuta
dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art.
1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
s) Stato membro: indica lo Stato appartenente
all'Unione europea;
t) Stato terzo: indica lo Stato non appartenente
all'Unione europea;
u) TUB: indica il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
v) TUF: indica il testo unico in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
z) TULPS: indica il testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773;
aa) UIF: indica l'Unita' di informazione finanziaria
per l'Italia.
2. Nel presente decreto s'intendono per:
a) Amministrazioni e organismi interessati: le
amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari
di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di
concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli
abilitativi comunque denominati, nei confronti dei soggetti
obbligati e gli organismi preposti alla vigilanza sul
possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita',
prescritti dalla pertinente normativa di settore nei
confronti dei predetti soggetti. Per le esclusive finalita'
di cui al presente decreto rientrano nella definizione di
amministrazione interessata il Ministero dell'economia e
delle finanze quale autorita' preposta alla sorveglianza
dei revisori legali e delle societa' di revisione legale
senza incarichi di revisione legale su enti di interesse
pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, il
Ministero dello sviluppo economico quale autorita' preposta
alla sorveglianza delle societa' fiduciarie non iscritte
nell'albo di cui all'art. 106 TUB;
b) attivita' criminosa: la realizzazione o il
coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non
colposo;
c) Autorita' di vigilanza di settore: la Banca
d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto autorita' preposte
alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e
finanziari, dei revisori legali e delle societa' di
revisione legale con incarichi di revisione legale su enti
di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime
intermedio e la Banca d'Italia nei confronti degli
operatori non finanziari che esercitano le attivita' di
custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o
valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza
della licenza di cui all'art. 134 TULPS, limitatamente
all'attivita' di trattamento delle banconote in euro, in
presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 del
decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;
d) banca di comodo: la banca o l'ente che svolge
funzioni analoghe ad una banca che non ha una struttura
organica e gestionale significativa nel paese in cui e'
stato costituito e autorizzato all'esercizio dell'attivita'
ne' e' parte di un gruppo finanziario soggetto a
un'efficace vigilanza su base consolidata;
e) beneficiario della prestazione assicurativa:
1. la persona fisica o l'entita' diversa da una
persona fisica che, sulla base della designazione
effettuata dal contraente o dall'assicurato, ha diritto di
percepire la prestazione assicurativa corrisposta
dall'impresa di assicurazione;
2. l'eventuale persona fisica o entita' diversa da
una persona fisica a favore della quale viene effettuato il
pagamento su disposizione del beneficiario designato;
f) cliente: il soggetto che instaura rapporti
continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene
una prestazione professionale a seguito del conferimento di
un incarico;
g) conti correnti di corrispondenza e rapporti ad
essi assimilabili: conti tenuti dalle banche per il
regolamento dei servizi interbancari e gli altri rapporti
comunque denominati, intrattenuti tra enti creditizi e
istituti finanziari, utilizzati per il regolamento di
transazioni per conto dei clienti degli enti
corrispondenti;
h) conferimento di un incarico: attribuzione di un
mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle
caratteristiche dell'attivita' istituzionalmente svolta dai
soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e
finanziari e dagli altri operatori finanziari, al
compimento di una prestazione professionale,
indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o
dalle modalita' e dalla tempistica di corresponsione del
medesimo;
i) congelamento di fondi: il divieto, in virtu' dei
regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di
movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o
gestione dei fondi o di accesso ad essi, cosi' da
modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la
proprieta', il possesso, la natura, la destinazione o
qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi,
compresa la gestione di portafoglio;
l) congelamento di risorse economiche: il divieto, in
virtu' dei regolamenti comunitari e della normativa
nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di
ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo
delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente
esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la
costituzione di diritti reali di garanzia;
m) conti di passaggio: rapporti bancari di
corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra
intermediari bancari e finanziari, utilizzati per
effettuare operazioni in nome proprio e per conto della
clientela;
n) dati identificativi: il nome e il cognome, il
luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il
domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli
estremi del documento di identificazione e, ove assegnato,
il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da
persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove
assegnato, il codice fiscale;
o) denaro contante: le banconote e le monete
metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso
legale;
p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome
e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti
poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in
nome e per conto del cliente;
q) fondi: le attivita' ed utilita' finanziarie di
qualsiasi natura, inclusi i proventi da questi derivati,
possedute, detenute o controllate, anche parzialmente,
direttamente o indirettamente, ovvero per interposta
persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati,
ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che
agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi,
compresi a titolo meramente esemplificativo:
1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le
cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di
pagamento;
2) i depositi presso enti finanziari o altri
soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di
qualsiasi natura;
3) i titoli negoziabili a livello pubblico e
privato nonche' gli strumenti finanziari come definiti
nell'art. 1, comma 2, TUF;
4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed
incrementi di valore generati dalle attivita';
5) il credito, il diritto di compensazione, le
garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni
finanziari;
6) le lettere di credito, le polizze di carico e
gli altri titoli rappresentativi di merci;
7) i documenti da cui risulti una partecipazione in
fondi o risorse finanziarie;
8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle
esportazioni;
9) le polizze assicurative concernenti i rami vita,
di cui all'art. 2, comma 1, CAP;
r) gruppo: il gruppo bancario di cui all'art. 60 TUB
e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di cui
all'art. 109 TUB e disposizioni applicative, il gruppo di
cui all'art. 11 TUF e disposizioni applicative, il gruppo
individuato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera r-bis)
CAP e disposizioni applicative limitatamente alle societa'
controllate di cui all'art. 210-ter, commi 2 e 3, CAP,
nonche' le societa' collegate o controllate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile;
s) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli
assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli
altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia
postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le
carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze
assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro
strumento a disposizione che permetta di trasferire,
movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi,
valori o disponibilita' finanziarie;
t) operazione: l'attivita' consistente nella
movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di
mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a
contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la
stipulazione di un atto negoziale, a contenuto
patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attivita'
professionale o commerciale;
u) operazioni collegate: operazioni tra loro connesse
per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere
giuridico patrimoniale;
v) operazione frazionata: un'operazione unitaria
sotto il profilo del valore economico, di importo pari o
superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta
in essere attraverso piu' operazioni, singolarmente
inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi
ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette
giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione
frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
z) operazione occasionale: un'operazione non
riconducibile a un rapporto continuativo in essere;
costituisce operazione occasionale anche la prestazione
intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad
esecuzione istantanea, resa in favore del cliente;
aa) organismo di autoregolamentazione: l'ente
esponenziale, rappresentativo di una categoria
professionale, ivi comprese le sue articolazioni
territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento
vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di
controllo della categoria, di verifica del rispetto delle
norme che disciplinano l'esercizio della professione e di
irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti,
delle sanzioni previste per la loro violazione;
bb) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi non
appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti
presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi
nazionali di prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla
Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli
articoli 9 e 64 della direttiva;
cc) personale: i dipendenti e coloro che comunque
operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato,
anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato,
ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta
fuori sede di cui all'art. 31, comma 2, del TUF nonche' i
produttori diretti e i soggetti addetti all'intermediazione
di cui all'art. 109, comma 2, lettere c) ed e), CAP;
dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche
che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno
importanti cariche pubbliche, nonche' i loro familiari e
coloro che con i predetti soggetti intrattengono
notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno
occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono
o hanno ricoperto la carica di:
1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del
Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario,
Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di
capoluogo di provincia o citta' metropolitana, Sindaco di
comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti
nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo,
consigliere regionale nonche' cariche analoghe in Stati
esteri;
1.3 membro degli organi direttivi centrali di
partiti politici;
1.4 giudice della Corte Costituzionale,
magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei
conti, consigliere di Stato e altri componenti del
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
siciliana nonche' cariche analoghe in Stati esteri;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche
centrali e delle autorita' indipendenti;
1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero
cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado
apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati
esteri;
1.7 componente degli organi di amministrazione,
direzione o controllo delle imprese controllate, anche
indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero
ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria,
dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e citta'
metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente
non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8 direttore generale di ASL e di azienda
ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli
altri enti del servizio sanitario nazionale;
1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo
di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in
organizzazioni internazionali;
2) sono familiari di persone politicamente esposte:
i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile
o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona
politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonche' le
persone legate ai figli in unione civile o convivenza di
fatto o istituti assimilabili;
3) sono soggetti con i quali le persone
politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti
legami:
3.1. le persone fisiche che, ai sensi del
presente decreto detengono, congiuntamente alla persona
politicamente esposta, la titolarita' effettiva di enti
giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che
intrattengono con la persona politicamente esposta stretti
rapporti d'affari;
3.2 le persone fisiche che detengono solo
formalmente il controllo totalitario di un'entita'
notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a
beneficio di una persona politicamente esposta;
ee) prestatori di servizi relativi a societa' e
trust: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a
terzi, a titolo professionale, uno dei seguenti servizi:
1) costituire societa' o altre persone giuridiche;
2) occupare la funzione di dirigente o di
amministratore di una societa', di socio di un'associazione
o una funzione analoga nei confronti di altre persone
giuridiche o provvedere affinche' un'altra persona occupi
tale funzione;
3) fornire una sede legale, un indirizzo
commerciale, amministrativo o postale e altri servizi
connessi a una societa', un'associazione o qualsiasi altra
entita' giuridica;
4) svolgere la funzione di fiduciario in un trust
espresso o in un istituto giuridico affine o provvedere
affinche' un'altra persona occupi tale funzione;
5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di
un'altra persona o provvedere affinche' un'altra persona
svolga tale funzione, purche' non si tratti di una societa'
ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e
sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla
normativa dell'Unione europea o a norme internazionali
equivalenti;
ff) prestatori di servizi relativi all'utilizzo di
valuta virtuale: ogni persona fisica o giuridica che
fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online,
servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla
conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da
ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni
digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in
altre valute virtuali nonche' i servizi di emissione,
offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro
servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o
all'intermediazione nello scambio delle medesime valute;
ff-bis) prestatori di servizi di portafoglio
digitale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a
terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di
salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei
propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e
trasferire valute virtuali;
gg) prestazione professionale: una prestazione
intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a
seguito del conferimento di un incarico, della quale si
presume che abbia una certa durata;
hh) Pubbliche amministrazioni: le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le societa'
partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro
controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile,
limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea
nonche' i soggetti preposti alla riscossione dei tributi
nell'ambito della fiscalita' nazionale o locale, quale che
ne sia la forma giuridica;
ii) punto di contatto centrale: il soggetto o la
struttura, stabilito nel territorio della Repubblica,
designato dagli istituti di moneta elettronica, quali
definiti all'art. 2, primo paragrafo, punto 3), della
direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di
pagamento, quali definiti all'art. 4, punto 11), della
direttiva 2015/2366/CE, con sede legale e amministrazione
centrale in altro Stato membro, che operano, senza
succursale, sul territorio nazionale tramite i soggetti
convenzionati e gli agenti di cui alla lettera nn);
ll) rapporto continuativo: un rapporto di durata,
rientrante nell'esercizio dell'attivita' di istituto svolta
dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica
operazione;
mm) risorse economiche: le attivita' di qualsiasi
tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili,
ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che
non sono fondi ma che possono essere utilizzate per
ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o
controllate, anche parzialmente, direttamente o
indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o
giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte
di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o
sotto la direzione di questi ultimi;
nn) soggetti convenzionati e agenti: gli operatori
convenzionati ovvero gli agenti, comunque denominati,
diversi dagli agenti in attivita' finanziaria iscritti
nell'elenco di cui all'art. 128-quater, commi 2 e 6, TUB,
di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti
emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi
sede legale e amministrazione centrale in altro Stato
membro, si avvalgono per l'esercizio della propria
attivita' sul territorio della Repubblica italiana;
oo) soggetti designati: le persone fisiche, le
persone giuridiche, i gruppi e le entita' designati come
destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti
comunitari e della normativa nazionale;
pp) titolare effettivo: la persona fisica o le
persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della
quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto
continuativo e' istaurato, la prestazione professionale e'
resa o l'operazione e' eseguita;
qq) valuta virtuale: la rappresentazione digitale di
valore, non emessa ne' garantita da una banca centrale o da
un'autorita' pubblica, non necessariamente collegata a una
valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di
scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalita' di
investimento e trasferita, archiviata e negoziata
elettronicamente.
3. Con specifico riferimento alle disposizioni di cui
al Titolo IV del presente decreto, s'intendono per:
a) attivita' di gioco: l'attivita' svolta, su
concessione dell'Agenzia dogane e monopoli dai prestatori
di servizi di gioco, ad esclusione dei giochi numerici a
quota fissa e a totalizzatore, delle lotterie ad estrazione
istantanea e differita e dei concorsi pronostici su base
sportiva ed ippica;
b) cliente: il soggetto che richiede, presso un
prestatore di servizi di gioco, un'operazione di gioco;
c) concessionario di gioco: la persona giuridica di
diritto pubblico o privato che offre, per conto dello
Stato, servizi di gioco;
d) conto di gioco: il conto, intestato al cliente,
aperto attraverso un concessionario di gioco autorizzato,
sul quale sono registrate le operazioni di gioco effettuate
su canale a distanza nonche' le attivita' di ricarica e i
prelievi;
e) contratto di conto di gioco: il contratto
stipulato tra il cliente e il concessionario di gioco per
l'apertura del conto di gioco e alla cui stipula e'
subordinata la partecipazione a distanza al gioco;
f) distributori: le imprese private che, su base
convenzionale, svolgono per conto dei concessionari la
gestione di qualsiasi attivita' di gioco;
g) esercenti: titolari degli esercizi pubblici in cui
viene svolta l'attivita' di gioco;
h) operazione di gioco: un'operazione atta a
consentire, attraverso i canali autorizzati, la
partecipazione a uno dei giochi del portafoglio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a fronte del
corrispettivo di una posta di gioco in denaro;
i) videolottery (VLT): l'apparecchio da
intrattenimento, di cui all'art. 110, comma 6 lettera b),
TULPS, terminale di un sistema di gioco complesso la cui
architettura e' allocata presso il concessionario.».
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2 (Finalita' e principi). - 1. Le disposizioni di
cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione
e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a
scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le
eventuali limitazioni alle liberta' sancite dal Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente
decreto, sono giustificate ai sensi degli articoli 45,
paragrafo 3, e 52, paragrafo 1, del medesimo Trattato.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il presente
decreto detta misure volte a tutelare l'integrita' del
sistema economico e finanziario e la correttezza dei
comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza.
Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al
tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione
professionale, al prodotto o alla transazione e la loro
applicazione tiene conto della peculiarita' dell'attivita',
delle dimensioni e della complessita' proprie dei soggetti
obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro
carico dal presente decreto tenendo conto dei dati e delle
informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della
propria attivita' istituzionale o professionale.
3. L'azione di prevenzione e' svolta in coordinamento
con le attivita' di repressione dei reati di riciclaggio,
di quelli ad esso presupposti e dei reati di finanziamento
del terrorismo.
4. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per
riciclaggio:
a) la conversione o il trasferimento di beni,
effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da
un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale
attivita', allo scopo di occultare o dissimulare l'origine
illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia
coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale
natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento,
proprieta' dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati
essendo a conoscenza che tali beni provengono da
un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale
attivita';
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di
beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione,
che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una
partecipazione a tale attivita';
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle
lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale
atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare,
istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di
agevolarne l'esecuzione.
5. Il riciclaggio e' considerato tale anche se le
attivita' che hanno generato i beni da riciclare si sono
svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza,
l'intenzione o la finalita', che debbono costituire un
elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere
dedotte da circostanze di fatto obiettive.
6. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per
finanziamento del terrorismo qualsiasi attivita' diretta,
con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla
provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia
o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e
risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto
o in parte, utilizzabili per il compimento di una o piu'
condotte, con finalita' di terrorismo secondo quanto
previsto dalle leggi penali cio' indipendentemente
dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse
economiche per la commissione delle condotte anzidette.
6-bis. Il trattamento dei dati personali effettuato per
le finalita' di cui al comma 1 e' considerato di interesse
pubblico ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del
Parlamento europeo e del Consiglio e della relativa
normativa nazionale di attuazione.».
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 3 (Soggetti obbligati). - 1. Le disposizioni di
cui al presente decreto si applicano alle categorie di
soggetti individuati nel presente articolo, siano esse
persone fisiche ovvero persone giuridiche.
2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari
e finanziari:
a) le banche;
b) Poste italiane S.p.a.;
c) gli istituti di moneta elettronica come definiti
dall'art. 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL);
d) gli istituti di pagamento come definiti dall'art.
1, comma 2, lettera h-sexies),TUB (IP);
e) le societa' di intermediazione mobiliare, come
definite dall'art. 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM);
f) le societa' di gestione del risparmio, come
definite dall'art. 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR);
g) le societa' di investimento a capitale variabile,
come definite dall'art. 1, comma 1, lettera i), TUF
(SICAV);
h) le societa' di investimento a capitale fisso,
mobiliare e immobiliare, come definite dall'art. 1, comma
1, lettera i-bis), TUF (SICAF);
i) gli agenti di cambio di cui all'art. 201 TUF;
l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto
dall'art. 106 TUB;
m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami
di cui all'art. 2, comma 1, CAP;
o) gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109,
comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di
attivita' di cui all'art. 2, comma 1, CAP;
p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi
dell'art. 111 TUB;
q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'art. 112
TUB;
r) (soppressa);
s) le societa' fiduciarie iscritte nell'albo previsto
ai sensi dell'art. 106 TUB;
t) le succursali insediate di intermediari bancari e
finanziari di cui al presente comma, aventi sede legale e
amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno
Stato terzo;
u) gli intermediari bancari e finanziari di cui al
presente comma aventi sede legale e amministrazione
centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza
succursale sul territorio della Repubblica italiana;
v) i consulenti finanziari di cui all'art. 18-bis TUF
e le societa' di consulenza finanziaria di cui all'art.
18-ter TUF.
2-bis Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti,
gli intermediari bancari e finanziari di cui al comma 2,
incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei
servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di
conformita' provvedono all'adempimento degli obblighi di
cui al presente decreto anche nei confronti dei debitori
ceduti alle societa' per la cartolarizzazione dei crediti
nonche' dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime
societa'.
3. Rientrano nella categoria di altri operatori
finanziari:
a) le societa' fiduciarie, diverse da quelle iscritte
nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 TUB, di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1966;
b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco
previsto dall'art. 128-sexies TUB;
c) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 128-quater, commi 2 e 6,
TUB;
d) i soggetti che esercitano professionalmente
l'attivita' di cambio valuta, consistente nella
negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta,
iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo
previsto dall'art. 128-undecies TUB.
4. Rientrano nella categoria dei professionisti,
nell'esercizio della professione in forma individuale,
associata o societaria:
a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei
consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da
periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera
professionale, anche nei confronti dei propri associati o
iscritti, attivita' in materia di contabilita' e tributi,
ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e
commercianti, CAF e patronati;
c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto
dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura
finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri
clienti nella predisposizione o nella realizzazione di
operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti
reali su beni immobili o attivita' economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o
altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari,
libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla
costituzione, alla gestione o all'amministrazione di
societa';
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione
di societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
d) i revisori legali e le societa' di revisione
legale con incarichi di revisione legale su enti di
interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi
intermedio;
e) i revisori legali e le societa' di revisione senza
incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su
enti sottoposti a regimi intermedio.
5. Rientrano nella categoria di altri operatori non
finanziari:
a) i prestatori di servizi relativi a societa' e
trust, ove non obbligati in forza delle previsioni di cui
ai commi 2 e 4, lettere a), b) e c), del presente articolo;
b) i soggetti che esercitano attivita' di commercio
di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di
opere d'arte o che agiscono in qualita' di intermediari nel
commercio delle medesime opere, anche quando tale attivita'
e' effettuata da gallerie d'arte o case d'asta di cui
all'art. 115 TULPS qualora il valore dell'operazione, anche
se frazionata o di operazioni collegate sia pari o
superiore a 10.000 euro;
c) i soggetti che conservano o commerciano opere
d'arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio
delle stesse, qualora tale attivita' e' effettuata
all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione,
anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o
superiore a 10.000 euro;
d) gli operatori professionali in oro di cui alla
legge 17 gennaio 2000, n. 7;
e) gli agenti in affari che svolgono attivita' in
mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al
Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio
1989, n. 39, anche quando agiscono in qualita' di
intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal
caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il
canone mensile e' pari o superiore a 10.000 euro;
f) i soggetti che esercitano l'attivita' di custodia
e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo
di guardie particolari giurate, in presenza della licenza
di cui all'art. 134 TULPS;
g) i soggetti che esercitano attivita' di mediazione
civile, ai sensi dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009,
n. 69;
h) i soggetti che svolgono attivita' di recupero
stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza
della licenza di cui all'art. 115 TULPS, fuori dall'ipotesi
di cui all'art. 128-quaterdecies TUB;
i) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di
valuta virtuale.
i-bis) i prestatori di servizi di portafoglio
digitale.
6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi
di gioco:
a) gli operatori di gioco on line che offrono,
attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di
telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su
concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono,
anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi
titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su
concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in
presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in
vigore e del requisito di cui all'art. 5, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
7. Le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano anche alle succursali insediate nel territorio
della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui ai
commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale
e amministrazione centrale in uno Stato estero.
8. Alle societa' di gestione accentrata di strumenti
finanziari, alle societa' di gestione dei mercati
regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che
gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti
finanziari e di fondi interbancari, alle societa' di
gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su
strumenti finanziari e alle societa' di gestione dei
sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in
strumenti finanziari si applicano le disposizioni del
presente decreto in materia di segnalazione di operazioni
sospette e comunicazioni oggettive.
9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento
dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui
al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le
attivita' da esso previsti e nel rispetto delle
prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in
materia di protezione dei dati personali.
9-bis. I soggetti obbligati assicurano che le proprie
succursali stabilite in altro Stato membro rispettino le
disposizioni nazionali di recepimento della normativa
europea in materia di prevenzione del sistema finanziario
per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
in vigore nel medesimo Stato membro.».
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4 (Ministro dell'economia e delle finanze). - 1.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' responsabile
delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario e economico per fini di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del
terrorismo.
2. Per le finalita' di cui al presente decreto, entro
il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e
delle finanze presenta al Parlamento la relazione sullo
stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di
sicurezza finanziaria ai sensi dell'art. 5, comma 7. Alla
relazione e' allegato un rapporto predisposto dalla UIF
sull'attivita' svolta dalla medesima nonche' la relazione
predisposta dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi
finanziari e alle risorse ad essa attribuite.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce
l'esenzione dall'osservanza degli obblighi di cui al
presente decreto, di taluni soggetti che esercitano, in
modo occasionale o su scala limitata, un'attivita'
finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, assicurando che i relativi
controlli siano basati sul rischio, in presenza di tutti i
seguenti requisiti:
a) l'attivita' finanziaria e' limitata in termini
assoluti, per tale intendendosi l'attivita' il cui
fatturato complessivo non ecceda la soglia determinata dal
Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base della
periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo;
b) l'attivita' finanziaria e' limitata a livello di
operazioni, per tale intendendosi un'attivita' che non
ecceda una soglia massima per cliente e singola operazione,
individuata, in funzione del tipo di attivita' finanziaria,
dal Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base
della periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio
e di finanziamento del terrorismo;
c) l'attivita' finanziaria non e' l'attivita'
principale, per tale intendendosi l'attivita' il cui
fatturato non ecceda la soglia del 5 percento del fatturato
complessivo dei soggetti di cui al presente comma;
d) l'attivita' finanziaria e' accessoria e
direttamente collegata all'attivita' principale;
e) l'attivita' principale non e' un'attivita'
menzionata all'art. 2, paragrafo 1, della direttiva, ad
eccezione dell'attivita' di cui al medesimo paragrafo 1,
punto 3), lettera e);
f) l'attivita' finanziaria e' prestata soltanto ai
clienti dell'attivita' principale e non e' offerta al
pubblico in generale.
4. Nell'esercizio delle competenze di prevenzione del
finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attivita'
di paesi che minacciano la pace e la sicurezza
internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze,
con le modalita' e nei termini di cui al decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive
modificazioni, su proposta del Comitato di sicurezza
finanziaria, stabilisce con proprio decreto:
a) le misure di congelamento dei fondi e delle
risorse economiche detenuti, anche per interposta persona,
da soggetti designati e le eventuali esenzioni, secondo i
criteri e le procedure stabiliti da risoluzioni del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo
Comitato, nelle more dell'adozione delle relative
deliberazioni dell'Unione europea;
b) la designazione, a livello nazionale, di persone
fisiche, di persone giuridiche, gruppi o entita' che
pongono in essere o tentano di porre in essere una o piu'
delle condotte con finalita' di terrorismo secondo quanto
previsto dalle leggi penali e le misure per il congelamento
dei fondi e delle risorse economiche detenuti, dai
medesimi, anche per interposta persona;
c) le misure di congelamento, a seguito di richiesta
proveniente da uno Stato terzo, ai sensi della risoluzione
n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite.».
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 5 (Ministero dell'economia e delle finanze e
Comitato di sicurezza finanziaria). - 1. Al fine di dare
attuazione alle politiche di prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del
terrorismo, il Ministero dell'economia e delle finanze
promuove la collaborazione e il raccordo tra le autorita'
di cui all'art. 21, comma 2, lettera a) e tra le
amministrazioni e gli organismi interessati nonche' tra i
soggetti pubblici e il settore privato, anche tenuto conto
degli standard internazionali adottati in materia, della
analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di
sicurezza finanziaria, nonche' della valutazione effettuata
dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 6 della
direttiva.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura i
rapporti con le istituzioni europee e gli organismi
internazionali deputati all'elaborazione delle politiche e
degli standard in materia di prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario e di quello economico per fini di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, assicurando
gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla
partecipazione dell'Italia alle istituzioni e agli
organismi anzidetti. Il Ministero cura altresi' la
pubblicazione della revisione consolidata dei dati
statistici forniti ai sensi dell'art. 14, comma 2, e ne
assicura la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi
dell'art. 44 della direttiva.
3. Fermi restando le attribuzioni e i poteri ispettivi
e di controllo delle autorita' di cui all'art. 21, comma 2,
lettera a), ai sensi del presente decreto, il Ministero
dell'economia e delle finanze, effettua proprie ispezioni,
presso i soggetti obbligati, al fine di acquisire elementi
utili allo svolgimento dei procedimenti rientranti nelle
proprie competenze istituzionali in materia di prevenzione
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Nell'ambito dell'ispezione, gli ispettori chiedono o
rilevano ogni notizia o risultanza esistente presso i
soggetti ispezionati.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita
il potere sanzionatorio, secondo i termini e le procedure
di cui al Titolo V del presente decreto.
5. Il Comitato di sicurezza finanziaria esercita i
poteri e le funzioni previsti dal decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, recante
misure per prevenire, contrastare e reprimere il
finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che
minacciano la pace e la sicurezza internazionale, elabora
le strategie di prevenzione del riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo e coordina le misure di
contenimento del relativo rischio da parte delle autorita'
di cui all'art. 21, comma 2, lettera a). Il decreto 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni disciplina
il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria
nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie
funzioni.
6. Il Comitato di sicurezza finanziaria:
a) elabora l'analisi nazionale dei rischi di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui
all'art. 14;
b) propone al Ministro dell'economia e delle finanze
le misure nazionali di designazione e congelamento dei
fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per
interposta persona, da persone fisiche, persone giuridiche,
gruppi o entita' che commettono, o tentano di commettere,
atti di terrorismo, ai fini dell'adozione dei decreti di
cui all'art. 4, comma 4;
c) propone al Ministro dell'economia e delle finanze
l'esenzione di taluni soggetti dall'osservanza degli
obblighi di cui al presente decreto, al ricorrere dei
presupposti di cui all'art. 4, comma 3;
d) formula i pareri e le proposte previsti dal
presente decreto e fornisce consulenza al Ministro
dell'economia e delle finanze in materia di prevenzione del
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
7. Il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30
maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell'economia e
delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la
relazione contenente la valutazione dell'attivita' di
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette
a renderla piu' efficace. A tal fine, la UIF, le autorita'
di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi
interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la
Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia
forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati
statistici e le informazioni sulle attivita'
rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente,
nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e
controllo. In particolare, e' compito dell'UIF indicare,
quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni
sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni
nonche' i dati riguardanti il numero di richieste
internazionali di informazioni effettuate, ricevute e
rifiutate dalla UIF e di quelle evase, parzialmente o
totalmente, disaggregati per paese di controparte; e'
compito della Guardia di finanza e della Direzione
investigativa antimafia indicare, quanto meno, il numero di
casi e delle persone investigati; e' compito del Ministero
della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone
indagate o sottoposte a procedimento di prevenzione, di
persone condannate per reati di riciclaggio, di
autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli
importi e la tipologia dei beni sequestrati e confiscati
nell'ambito dei relativi procedimenti; e' compito del
Ministero dell'economia e delle finanze fornire i dati
relativi ai congelamenti disposti ai sensi del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109.».
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 7 (Autorita' di vigilanza di settore). - 1. Le
Autorita' di vigilanza di settore verificano il rispetto,
da parte dei soggetti rispettivamente vigilati, degli
obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative
disposizioni di attuazione. A tal fine:
a) adottano nei confronti dei soggetti
rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione del
presente decreto in materia di organizzazione, procedure e
controlli interni e di adeguata verifica della clientela;
b) verificano l'adeguatezza degli assetti
organizzativi e procedurali dei soggetti obbligati
rispettivamente vigilati;
c) definiscono procedure e metodologie per la
valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del
terrorismo cui gli intermediari rispettivamente vigilati
sono esposti nell'esercizio della propria attivita';
d) esercitano i poteri attribuiti dal presente
decreto anche al fine di assicurare il rispetto delle norme
tecniche di regolamentazione adottate ai sensi della
direttiva.
2. Le Autorita' di vigilanza di settore, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni:
a) basano la frequenza e l'intensita' dei controlli e
delle ispezioni di vigilanza in funzione del profilo di
rischio, delle dimensioni e della natura del soggetto
obbligato vigilato;
b) effettuano ispezioni e controlli, anche attraverso
la richiesta di esibizione o trasmissione di tutti i
documenti, gli atti e di ogni altra informazione utili
all'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo.
Nell'esercizio di tali competenze, le autorita' di
vigilanza di settore hanno il potere di convocare i
componenti degli organi di direzione, amministrazione e
controllo e il personale dei soggetti obbligati
rispettivamente vigilati e possono richiedere l'invio, con
le modalita' e nei termini stabiliti nelle disposizioni di
attuazione di cui al comma 1, lettera a), di segnalazioni
periodiche rilevanti per finalita' di prevenzione del
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. I poteri
ispettivi e di controllo previsti dalla presente lettera
possono essere esercitati anche nei confronti dei soggetti
ai quali i soggetti obbligati abbiano esternalizzato
funzioni aziendali essenziali o importanti per
l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, nei limiti
consentiti dal presente decreto e dalla relativa disciplina
attuativa;
c) ordinano ovvero, in caso di inottemperanza
all'ordine di convocare, convocano direttamente gli organi
di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti
obbligati rispettivamente vigilati, fissandone l'ordine del
giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni;
d) adottano provvedimenti aventi ad oggetto il
divieto di nuove operazioni nelle ipotesi di gravi carenze
o violazioni, riscontrate a carico dei soggetti obbligati
rispettivamente vigilati;
e) irrogano, nei limiti delle rispettive attribuzioni
e competenze, le sanzioni previste per l'inosservanza degli
obblighi di cui al presente decreto, e delle relative
disposizioni di attuazione, da parte dei soggetti obbligati
rispettivamente vigilati.
3. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma
1, le autorita' di vigilanza di settore hanno accesso alle
informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e
trust espressi, contenute in apposita sezione del registro
delle imprese, ai sensi dell'art. 21 del presente decreto.
4. Le autorita' di vigilanza di settore informano
prontamente la UIF e la Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo di situazioni ritenute correlate a
fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria
attivita' istituzionale e forniscono alle Autorita' di
vigilanza europee ogni informazione utile all'efficace
svolgimento delle rispettive attribuzioni. Nell'esercizio
delle proprie funzioni di vigilanza su succursali di
soggetti obbligati aventi sede in altro Stato membro
nonche' sugli intermediari bancari e finanziari con
capogruppo in un altro Stato membro, le autorita' di
vigilanza di settore assicurano la cooperazione e
forniscono ogni informazione necessaria alle autorita' di
vigilanza dello Stato membro di appartenenza dei predetti
soggetti obbligati o della societa' capogruppo.
4-bis. Al fine di esercitare la vigilanza sui gruppi,
le autorita' di vigilanza di settore:
a) possono impartire alla capogruppo, con
provvedimenti di carattere generale o particolare,
disposizioni concernenti il gruppo complessivamente
considerato o i suoi componenti, in relazione
all'adempimento degli obblighi disciplinati dal presente
decreto e dalla relativa disciplina attuativa. Le autorita'
di vigilanza di settore possono impartire disposizioni
anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il
gruppo;
b) possono effettuare ispezioni e richiedere
l'esibizione di documenti e gli atti che ritengano
necessari.
4-ter. In caso di gruppi operanti in piu' Stati membri,
le autorita' di vigilanza di settore cooperano con le
autorita' competenti in materia di antiriciclaggio degli
Stati membri in cui sono stabiliti gli intermediari bancari
e finanziari controllati o le succursali del gruppo.
4-quater. Le autorita' di vigilanza di settore possono
richiedere alle autorita' competenti in materia di
antiriciclaggio di altro Stato membro di effettuare
accertamenti presso gli intermediari bancari e finanziari
controllati o le succursali del gruppo, stabiliti nel
territorio di detto Stato, ovvero concordare altre
modalita' delle verifiche.
4-quinquies. Le autorita' di vigilanza di settore, su
richiesta delle autorita' competenti in materia di
antiriciclaggio di altri Stati membri, possono effettuare
ispezioni presso gli intermediari bancari e finanziari con
sede legale in Italia ricompresi nella vigilanza sui gruppi
di competenza delle autorita' richiedenti. Le autorita' di
vigilanza di settore possono consentire che la verifica sia
effettuata dalle autorita' che hanno fatto la richiesta
ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorita'
competente richiedente, qualora non compia direttamente la
verifica, puo', se lo desidera, prendervi parte.
4-sexies. Al fine di agevolare l'esercizio della
vigilanza nei confronti di gruppi operanti in piu' Stati
membri, le autorita' di vigilanza di settore, sulla base di
accordi con le autorita' competenti in materia di
antiriciclaggio, definiscono forme di collaborazione e
coordinamento, possono istituire collegi di supervisori e
partecipare ai collegi istituiti da altre autorita'. In
tale ambito, le autorita' di vigilanza di settore possono
concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di
funzioni.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 8 (Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo). - 1. Nell'esercizio delle competenze e
nello svolgimento delle funzioni di coordinamento delle
indagini e di impulso investigativo ad essa attribuite
dalla normativa vigente, la Direzione nazionale antimafia
ed antiterrorismo:
a) riceve tempestivamente dalla UIF per il tramite
del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
Finanza ovvero, per quanto attinente alle segnalazioni
relative alla criminalita' organizzata, per il tramite
della Direzione investigativa antimafia, i dati attinenti
alle segnalazioni di operazioni sospette e relativi ai dati
anagrafici dei soggetti segnalati o collegati, necessari
per la verifica della loro eventuale attinenza a
procedimenti giudiziari in corso, e puo' richiedere ogni
altro elemento informativo e di analisi che ritenga di
proprio interesse, anche ai fini della potesta' di impulso
attribuita al Procuratore Nazionale. A tal fine la
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo stipula con
la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa
antimafia appositi protocolli tecnici, volti a stabilire le
modalita' e la tempistica dello scambio di informazioni di
cui alla presente lettera, assicurando l'adozione di ogni
accorgimento idoneo a tutelare il trattamento in forma
anonima dei dati anagrafici, necessari per la verifica
della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in
corso e la riservatezza dell'identita' del segnalante;
b) riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli
tutti i dati e le informazioni necessari all'individuazione
di possibili correlazioni tra flussi merceologici a rischio
e flussi finanziari sospetti, sulla base di protocolli
tecnici, stipulati con la medesima Agenzia, volti a
stabilire le modalita' e la tempistica dello scambio di
informazioni;
c) ferme le disposizioni vigenti in materia di tutela
del segreto investigativo, fornisce alla UIF e all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli tempestivo riscontro in ordine
all'utilita' delle informazioni ricevute;
d) puo' richiedere alla UIF l'analisi dei flussi
finanziari ovvero analisi e studi su singole anomalie,
riferibili a ipotesi di utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' della
criminalita' organizzata o di finanziamento del terrorismo,
su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su
categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realta'
economiche territoriali;
e) ha accesso alle informazioni sul titolare
effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute
in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi
dell'art. 21 del presente decreto;
f) fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, nel
rispetto del segreto di indagine, i dati in suo possesso,
utili all'elaborazione dell'analisi nazionale dei rischi di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui
all'art. 14 e le proprie valutazioni sui risultati
dell'attivita' di contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, al fine della elaborazione
della relazione di cui all'art. 5, comma 7;
g) puo' richiedere, ai sensi dell'art. 371-bis del
codice di procedura penale alle autorita' di vigilanza di
settore ogni altra informazione utile all'esercizio delle
proprie attribuzioni.».
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 9 (Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia). -
1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza, nel quadro degli obiettivi e priorita' strategiche
individuati annualmente dal Ministro dell'economia e delle
finanze con la Direttiva generale per l'azione
amministrativa e la gestione, esegue i controlli
sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente
decreto da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle
Autorita' di vigilanza di settore nonche' gli ulteriori
controlli effettuati, in collaborazione con la UIF che ne
richieda l'intervento a supporto dell'esercizio delle
funzioni di propria competenza.
2. Al fine di garantire economicita' ed efficienza
dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, il Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza puo' eseguire, previa
intesa con le autorita' di vigilanza di settore
rispettivamente competenti, i controlli sui seguenti
soggetti:
a) istituti di pagamento, istituti di moneta
elettronica e relative succursali;
b) punti di contatto centrale di cui all'art. 1,
comma 2, lettera ii);
c) societa' fiduciarie e intermediari di cui all'albo
previsto dall'art. 106 TUB;
d) soggetti eroganti micro-credito ai sensi dell'art.
111 TUB e i confidi e gli altri soggetti di cui all'art.
112 TUB;
e) succursali insediate sul territorio della
Repubblica di intermediari bancari e finanziari e di
imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione
centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
f) intermediari assicurativi di cui all'art. 109,
comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di
attivita' di cui all'art. 2, comma 1, CAP;
g) revisori legali e societa' di revisione legale con
incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico
o su enti sottoposti a regimi intermedio;
h) soggetti che esercitano l'attivita' di custodia e
trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo
di guardie particolari giurate, in presenza della licenza
di cui all'art. 134 TULPS, salve le competenze in materia
di pubblica sicurezza attribuite dal medesimo Testo Unico.
3. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza definisce la frequenza e l'intensita'
dei controlli e delle ispezioni in funzione del profilo di
rischio, della natura e delle dimensioni dei soggetti
obbligati e dei rischi nazionali e transfrontalieri di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, il
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza:
a) effettua ispezioni e controlli anche con i poteri
attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria. I medesimi
poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai reparti
della Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di
polizia valutaria delega le ispezioni e i controlli;
a-bis) acquisisce, anche attraverso le ispezioni e i
controlli di cui ai commi 1 e 2, dati e informazioni presso
i soggetti obbligati;
b) con i medesimi poteri di cui alla lettera a),
svolge gli approfondimenti investigativi delle informazioni
ricevute ai sensi dell'art. 13 e delle segnalazioni di
operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai sensi dell'art.
40.
5. Ferme restando le competenze del Nucleo speciale di
polizia valutaria di cui al comma 4, la Guardia di finanza:
a) accerta e contesta, con le modalita' e nei termini
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero
trasmette alle autorita' di vigilanza di settore le
violazioni degli obblighi di cui al presente decreto
riscontrate nell'esercizio dei suoi poteri di controllo;
b) espleta le funzioni e i poteri di controllo
sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente
decreto da parte dei soggetti convenzionati e agenti di cui
all'art. 1, comma 2, lettera nn), nonche' da parte dei
distributori ed esercenti di gioco, ivi compresi quelli di
prestatori di servizi di gioco con sede legale e
amministrazione centrale in altro Stato comunitario, che
operano sul territorio della Repubblica italiana.
6. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria
ha accesso:
a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe
tributaria di cui all'art. 7, commi 6 e 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come
modificato dall'art. 37, comma 4, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) alle informazioni sul titolare effettivo di
persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita
sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 21
del presente decreto.
b-bis) ai dati e alle informazioni contenute
nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'art. 19 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
7. La Direzione investigativa antimafia accerta e
contesta, con le modalita' e nei termini di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autorita'
di vigilanza di settore, le violazioni degli obblighi di
cui al presente decreto riscontrate nell'esercizio delle
sue attribuzioni ed effettua gli approfondimenti
investigativi, attinenti alla criminalita' organizzata,
delle informazioni ricevute ai sensi dell'art. 13 e delle
segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF ai
sensi dell'art. 40. Restano applicabili, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1, comma
4, e 1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 settembre
1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
ottobre 1982, n. 726.
8. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma
7, la Direzione investigativa antimafia ha accesso:
a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe
tributaria di cui all'art. 7, commi 7 e 11, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come
modificato dall'art. 37, comma 4, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) alle informazioni sul titolare effettivo di
persone giuridiche e trusts espressi, contenute in apposita
sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 21
del presente decreto.
b-bis) ai dati e alle informazioni contenute
nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'art. 19 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. I dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle
attivita' svolte ai sensi del presente articolo sono
utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni e le
attribuzioni vigenti.».
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 11 (Organismi di autoregolamentazione). - 1.
Fermo quanto previsto circa la titolarita' e le modalita'
di esercizio dei poteri di controllo da parte delle
autorita' di cui all'art. 21, comma 2, lettera a), gli
organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni
territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi
e le modalita' previsti dall'ordinamento vigente,
promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi
previsti dal presente decreto da parte dei professionisti
iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta
attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il
Ministero della giustizia, ai sensi della normativa
vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini
professionali assoggettati alla propria vigilanza.
2. Gli organismi di autoregolamentazione sono
responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole
tecniche, adottate in attuazione del presente decreto
previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in
materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione
del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della
propria attivita', di controlli interni, di adeguata
verifica, anche semplificata della clientela e di
conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni
territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a
sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini
dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di
anomalia di cui all'art. 6, comma 4, lettera e) che li
riguardino. I predetti organismi e le loro articolazioni
territoriali sono altresi' responsabili della formazione e
dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di
politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo.
3. Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso
propri organi all'uopo predisposti, applicano sanzioni
disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o
sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri
iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e
delle relative disposizioni tecniche di attuazione e
comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle
finanze e al Ministero della giustizia i dati attinenti il
numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi
dagli ordini territoriali.
4. Gli organismi di autoregolamentazione possono
ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte
dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF,
secondo le specifiche e con le modalita' e garanzie di
tutela della riservatezza dell'identita' del segnalante,
individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro della
giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati
personali. I predetti organismi informano prontamente la
UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di
riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono
a conoscenza nell'esercizio della propria attivita'.
4-bis. Gli organismi di autoregolamentazione, entro il
termine di cui all'art. 5, comma 7, pubblicano, dandone
preventiva informazione al Comitato di sicurezza
finanziaria, una relazione annuale contenente i seguenti
dati e informazioni:
a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre
misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di
infrazione, adottati dalle competenti autorita', nei
confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare
precedente;
b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette
ricevute dall'organismo di autoregolamentazione, per il
successivo inoltro alla UIF, ai sensi del comma 4;
c) il numero e la tipologia di misure disciplinari,
adottate nei confronti dei rispettivi iscritti ai sensi del
comma 3 e dell'art. 66, comma 1, a fronte di violazioni
gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi
stabiliti dal presente decreto in materia di controlli
interni, di adeguata verifica della clientela, di
conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.».
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 12 (Collaborazione e scambio di informazioni tra
autorita' nazionali). - 1. Le autorita' di cui all'art. 21,
comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi
interessati, l'autorita' giudiziaria e gli organi delle
indagini collaborano per agevolare l'individuazione di ogni
circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui
conoscenza puo' essere comunque utilizzata per prevenire
l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
1-bis. Per le finalita' di cui al presente decreto, le
autorita' di cui all'art. 21, comma 2, lettera a),
collaborano tra loro scambiando informazioni, anche in
deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.
2. Fermo quanto stabilito dal presente decreto circa la
titolarita' e le modalita' di esercizio dei poteri di
controllo da parte delle autorita' di cui all'art. 21,
comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi
interessati, qualora nell'esercizio delle proprie
attribuzioni rilevino l'inosservanza delle norme di cui al
presente decreto, accertano e contestano la violazione con
le modalita' e nei termini di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere dettate modalita' e procedure
per la contestazione della violazione e il successivo
inoltro all'autorita' competente all'irrogazione della
sanzione. Le medesime amministrazioni e i medesimi
organismi informano prontamente la UIF di situazioni,
ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza
nell'esercizio della propria attivita' istituzionale.
3. Fermo quanto disposto dall'art. 40 in materia di
analisi e sviluppo investigativo della segnalazione di
operazione sospetta, l'autorita' giudiziaria, nell'ambito
di indagini relative all'esistenza di reati di riciclaggio,
di autoriciclaggio, di reati a essi presupposti ovvero di
attivita' di finanziamento del terrorismo e ogni qualvolta
lo ritenga necessario per lo svolgimento di un procedimento
penale, puo' richiedere alla UIF, con le garanzie di cui
all'art. 38, i risultati delle analisi e qualsiasi altra
informazione pertinente.
4. Ferma restando l'autorizzazione dell'autorita'
giudiziaria procedente per le informazioni coperte da
segreto investigativo nonche' eccettuati i casi in cui e'
in corso un'indagine di polizia per la quale e' gia' stata
trasmessa un'informativa all'autorita' giudiziaria, ai
sensi degli articoli 347 o 357 del codice di procedura
penale e detta autorita' non ha ancora assunto le proprie
determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale,
gli organi delle indagini forniscono le informazioni
investigative necessarie a consentire alla UIF lo
svolgimento delle analisi di sua competenza, attraverso
modalita' concordate che garantiscano la tempestiva
disponibilita' delle predette informazioni e il rispetto
dei principi di pertinenza e proporzionalita' dei dati e
delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono
richiesti.
5. La UIF fornisce i risultati di carattere generale
degli studi effettuati alle forze di polizia, alle
autorita' di vigilanza di settore, al Ministero
dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, al Ministero della giustizia ed al
Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; fermo
restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di
procedura penale, la UIF fornisce alla Direzione
investigativa antimafia, al Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza nonche' al Comitato di
analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle analisi e
degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui
emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo.
6. La UIF informa tempestivamente il Comitato di
sicurezza finanziaria delle attivita' e degli strumenti con
cui provvede alla disseminazione delle informazioni,
relative alle analisi strategiche volte a individuare
tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo, in favore di autorita'
preposte alla tutela di interessi correlati o strumentali
alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo. La UIF fornisce al Comitato di sicurezza
finanziaria, con cadenza semestrale, una relazione
sintetica che informa in ordine al numero e alla tipologia
delle informazioni disseminate e fornisce riscontro in
ordine alle attivita' intraprese a seguito del loro
utilizzo.
7. L'autorita' giudiziaria, quando ha fondato motivo di
ritenere che il riciclaggio, l'autoriciclaggio o l'impiego
di denaro, beni o altre utilita' di provenienza illecita
ovvero le attivita' preordinate al compimento di uno o piu'
atti con finalita' di finanziamento del terrorismo siano
avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli
intermediari sottoposti a vigilanza, ne da' comunicazione
alle autorita' di vigilanza di settore e alla UIF per gli
adempimenti e le analisi di rispettiva spettanza. Le
notizie comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio. La
comunicazione puo' essere ritardata quando puo' derivarne
pregiudizio alle indagini. Le Autorita' di vigilanza di
settore e la UIF, fermo quanto stabilito dall'art. 8, comma
1, lettera a), comunicano all'autorita' giudiziaria le
iniziative assunte e i provvedimenti adottati.
7-bis. L'autorita' giudiziaria puo' richiedere al
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza e, per quanto attiene alla criminalita'
organizzata, anche alla Direzione investigativa antimafia,
i risultati degli approfondimenti investigativi svolti
sulle segnalazioni di operazioni sospette.
8. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis e fuori dai
casi di cooperazione tra le forze di polizia di cui
all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, tutte le
informazioni, in possesso delle autorita' di cui all'art.
21, comma 2, lettera a), e rilevanti per l'esercizio delle
attribuzioni di cui al presente decreto, sono coperte da
segreto d'ufficio. Il segreto non puo' essere opposto
all'autorita' giudiziaria ovvero alle forze di polizia di
cui al primo periodo, quando le informazioni siano
necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale.».
- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 16 (Procedure di mitigazione del rischio). - 1. I
soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli
e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione,
necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli
articoli 14 e 15. In caso di gruppi, la capogruppo adotta
un approccio globale al rischio di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo secondo le modalita' stabilite
dalle autorita' di vigilanza di settore nell'esercizio
delle attribuzioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).
2. Le autorita' di vigilanza di settore ai sensi
dell'art. 7, comma 1, e gli organismi di
autoregolamentazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2,
individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in
base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente
vigilati e controllati adottano specifici presidi,
controlli e procedure per:
a) la valutazione e gestione del rischio di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
b) l'introduzione di una funzione antiriciclaggio,
ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla
natura dell'attivita', la nomina di un responsabile della
funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di
revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei
controlli e delle procedure.
3. I soggetti obbligati adottano misure proporzionate
ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie
dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli
obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi
compresi quelli in materia di protezione dei dati
personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo
svolgimento di programmi permanenti di formazione,
finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni
di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni
connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e
all'adozione dei comportamenti e delle procedure da
adottare.
4. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del
presente articolo rispettano le prescrizioni e garanzie
stabilite dal presente decreto e dalla normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali.
4-bis. Se l'ordinamento di un paese terzo non consente
alle succursali e alle societa' di un gruppo ivi stabilite
di adeguarsi alle procedure di gruppo di cui al comma 1, la
societa' capogruppo applica le misure previste dal
regolamento delegato della Commissione europea di cui
all'art. 45, paragrafo 7, della Direttiva. Laddove queste
misure non siano idonee a ridurre il rischio di riciclaggio
connesso all'operativita' nel paese terzo, le autorita' di
vigilanza di settore intensificano i propri controlli sul
gruppo e possono vietare al gruppo di instaurare rapporti
d'affari o di effettuare operazioni per il tramite delle
succursali e delle societa' stabilite nel paese terzo
nonche', se necessario, imporre al gruppo di cessare del
tutto la propria operativita' nel paese.».
 
Art. 2
Modifiche al Titolo II del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231

1. Al Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 4, dopo le parole «associato al cliente.» sono aggiunte le seguenti: «In caso di clienti gia' acquisiti, i soggetti obbligati adempiono alle predette disposizioni in occasione dell'assolvimento degli obblighi prescritti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE e dalla pertinente normativa nazionale di recepimento in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.»;
b) all'articolo 19, comma 1:
1) alla lettera a), n. 2, dopo le parole: «nonche' di un'identita' digitale» sono inserite le seguenti: «di livello massimo di sicurezza» e le parole «EU n. 910/2014» sono sostituite dalle seguenti: «UE n. 910/2014 o identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale»;
2) alla lettera b), all'ultimo periodo, dopo le parole «ai fiduciari di trust espressi» sono inserite le seguenti: «e alle persone che esercitano diritti, poteri e facolta' equivalenti in istituti giuridici affini»;
c) all'articolo 19, comma 3, le parole «Per le attivita' di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti,» sono soppresse, le parole «i soggetti obbligati» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti obbligati» e le parole «del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «della prestazione assicurativa»;
d) all'articolo 20:
1) il comma 4, e' sostituito dal seguente:
«4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.»;
2) il comma 5, e' sostituito dal seguente:
«5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o piu' titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della societa' o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.»;
e) all'articolo 20, comma 6, dopo le parole «titolare effettivo» sono aggiunte le seguenti: «nonche', con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo»;
f) all'articolo 21, comma 1, le parole «ad accesso riservato» sono soppresse;
g) all'articolo 21, comma 2, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) al pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui all'articolo 20, in forza delle quali il titolare effettivo e' tale. In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva puo' essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi al numero delle esclusioni deliberate e alle relative motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione europea con le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 5.»;
h) all'articolo 21:
1) al comma 3, primo periodo, le parole «22 gennaio 1986 n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «22 dicembre 1986 n. 917 nonche' gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana»;
2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «relative alla titolarita' effettiva dei medesimi trust» sono inserite le seguenti: «e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana», e le parole «o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario» sono sostituite dalle seguenti: «o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facolta' equivalenti in istituti giuridici affini»;
3) al comma 4, lettera b), le parole «alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e» sono soppresse;
4) al comma 4, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarita' effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarita' effettiva e titolarita' legale. L'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva puo' essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi al numero delle esclusioni deliberate e alle relative motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione europea con le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 5.»;
5) al comma 5, dopo le parole «il Ministro dello sviluppo economico,» sono aggiunte le seguenti «sentito il Garante per la protezione dei dati personali,»;
6) al comma 5, lettera a), dopo le parole «delle persone giuridiche private e dei trust» sono inserite le seguenti: «e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana»;
7) al comma 5, lettera b), dopo le parole «delle persone giuridiche private e dei trust» sono inserite le seguenti: «e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana»;
8) al comma 5, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) i termini, la competenza e le modalita' di svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza delle cause di esclusione dell'accesso e a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti di cui al comma 4, lettera d-bis), nonche' i mezzi di tutela dei medesimi soggetti interessati avverso il diniego opposto dall'amministrazione procedente;»;
9) al comma 5, alla lettera e), dopo le parole «le basi di dati» sono inserite le seguenti: «, relative alle persone giuridiche private, gestite dagli Uffici territoriali del governo nonche' quelle»;
10) al comma 5, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) le modalita' attraverso cui i soggetti obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarita' effettiva, consultabili nel predetto Registro e le informazioni, relative alla titolarita' effettiva, acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle attivita' finalizzate all'adeguata verifica della clientela;
e-ter) le modalita' di dialogo con la piattaforma centrale europea istituita dall'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, al fine di garantire l'interconnessione tra le sezioni del Registro di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e i registri centrali istituiti presso gli Stati membri per la conservazione delle informazioni e dei dati sulla titolarita' effettiva di enti giuridici e trust.»;
11) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. I soggetti obbligati che consultino i registri di cui al presente articolo a supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei predetti registri ovvero conservano un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione.»;
i) all'articolo 22:
1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole, «a cura degli amministratori,» sono inserite le seguenti: «richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche»;
2) al comma 4, dopo le parole, «l'amministrazione dell'ente,» sono inserite le seguenti: «richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche»;
3) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonche' le persone che esercitano diritti, poteri e facolta' equivalenti in istituti giuridici affini, purche' stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarita' effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identita' del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprieta' diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.»;
4) al comma 5, secondo periodo, le parole «I fiduciari di trust espressi conservano» sono sostituite dalle seguenti: «I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facolta' equivalenti in istituti giuridici affini conservano»;
5) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per le finalita' di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o piu' beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.
5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.»;
l) all'articolo 23:
1) al comma 2, lettera c), le parole «indici di rischio relativi ad aree geografiche quali» sono sostituite dalle seguenti: «indici di rischio geografico relativi alla registrazione, alla residenza o allo stabilimento in»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole «all'articolo 7, comma 1, lettera c)», sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 7, comma 1, lettera a)»;
3) al comma 3, secondo periodo, la parola «individuano» e' sostituita dalle seguenti: «possono individuare»;
4) al comma 3, alle lettere a) e b), le parole «250 euro» sono sostituite dalle seguenti: «150 euro»;
5) al comma 3, lettera f), le parole «100 euro,» sono sostituite dalle seguenti: «50 euro,»;
6) al comma 3, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
«f-bis) lo strumento di pagamento non e' utilizzato per operazioni di pagamento a distanza, come definite dall'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2015/2366, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, qualora l'importo dell'operazione e' superiore a 50 euro.»;
m) all'articolo 24, comma 2, lettera b):
1) il numero 3 e' sostituito dal seguente:
«3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;»;
2) dopo il numero 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis) operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonche' avorio e specie protette»;
n) all'articolo 24, comma 4, le parole «all'articolo 7, comma 1, lettera c)», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 7, comma 1, lettera a)»;
o) all'articolo 24, al comma 5:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio;»;
2) alla lettera b) dopo le parole «rapporti di corrispondenza transfrontalieri» sono inserite le seguenti: «, che comportano l'esecuzione di pagamenti,»;
3) alla lettera c), dopo le parole «che siano persone politicamente esposte» sono aggiunte le seguenti: «, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2»;
p) all'articolo 24, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
«6-bis. I soggetti obbligati valutano, in base al rischio, se applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti di succursali o filiazioni, aventi sede in paesi terzi ad alto rischio, controllate da soggetti obbligati aventi sede nel territorio della Repubblica o di altro Stato membro, qualora tali succursali o filiazioni si conformino alle politiche e alle procedure di gruppo, a norma dell'articolo 45 della direttiva.»;
q) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole «Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri» sono inserite le seguenti: «, che comportano l'esecuzione di pagamenti,» e dopo le parole «oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela,» sono inserite le seguenti: «al momento dell'avvio del rapporto»;
r) all'articolo 25, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Nei casi di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, i soggetti obbligati, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1:
a) acquisiscono informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
b) acquisiscono informazioni sull'origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo;
c) acquisiscono informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;
d) acquisiscono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione che coinvolga paesi terzi ad alto rischio;
e) assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale, aumentando la frequenza e l'intensita' dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento.
4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, le autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformita' delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono prevedere ulteriori misure di adeguata verifica rafforzata della clientela. Le autorita' di vigilanza di settore possono inoltre prevedere obblighi di informativa periodica delle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio nonche' limitazioni all'apertura o alla prosecuzione di rapporti continuativi o il divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti aventi sede nei medesimi paesi.
4-quater. Al fine di contenere il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso ai paesi terzi ad alto rischio le autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio delle loro attribuzioni e per le finalita' di cui al presente decreto, possono anche adottare, ove ritenuto necessario, una o piu' delle seguenti misure:
a) negare l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria o finanziaria sul territorio della Repubblica a societa' controllate da intermediari con sede nei paesi terzi ad alto rischio ovvero negare agli stessi intermediari l'autorizzazione allo stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica;
b) negare agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica l'autorizzazione a istituire succursali sul territorio dei predetti paesi terzi ad alto rischio;
c) richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di rafforzare i controlli sui conti correnti di corrispondenza e sui rapporti ad essi assimilabili, intrattenuti con intermediari corrispondenti con sede nei predetti paesi terzi e, se necessario, chiuderli;
d) richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di intensificare le verifiche, anche ispettive, sulle societa' controllate o sulle succursali insediate in paesi terzi ad alto rischio.»;
s) all'articolo 26, comma 2, la lettera b) e' soppressa;
t) all'articolo 27, comma 3, dopo le parole «di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c)» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 o mediante procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale»;
u) all'articolo 27, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Le autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) possono adottare disposizioni volte a ritenere assolti gli obblighi di cui alla presente sezione da parte di un intermediario bancario o finanziario che applichi le procedure di gruppo in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) l'intermediario bancario o finanziario, nell'adempimento dei predetti obblighi, si avvale di informazioni fornite da terzi appartenenti allo stesso gruppo;
b) la capogruppo ha sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro ovvero ha sede in un Paese terzo ed e' tenuta ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla direttiva;
c) l'efficace applicazione, da parte dei componenti il gruppo, delle procedure di gruppo in materia di adeguata verifica tramite terzi e conservazione dei documenti e' sottoposta ai controlli dell'autorita' competente a vigilare sulla capogruppo.»;
v) all'articolo 30, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), possono individuare specifici presidi organizzativi in presenza dei quali l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b) puo' essere esternalizzato a terzi diversi da quelli di cui all'articolo 26, comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilita' dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al presente Titolo.».
2. Al Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31, comma 2, lettera b), dopo le parole «dati identificativi» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 o mediante procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale,»;
b) all'articolo 31, al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) la consultazione, ove effettuata, dei registri di cui all'articolo 21, con le modalita' ivi previste;»;
c) all'articolo 33, comma 1, le parole «lettere i), o), p) e q)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere i), o), p), q) e v)».
3. Al Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 39, comma 1, dopo le parole «di finanziamento del terrorismo.» sono aggiunte le seguenti: «In relazione al trattamento di dati personali connesso alle attivita' di segnalazione e comunicazione di cui al presente comma, i diritti di cui agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si esercitano nei limiti previsti dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.»;
b) all'articolo 39, comma 3, dopo le parole «tra gli intermediari bancari e finanziari» sono inserite le seguenti: «, a condizione che appartengano allo stesso gruppo,»;
c) all'articolo 40, comma 1, lettera d), dopo le parole «anche sulla base di protocolli di intesa, le segnalazioni» sono inserite le seguenti: «di operazioni» e dopo le parole «ai reati presupposto associati» sono inserite le seguenti: «nonche' le comunicazioni di cui all'articolo 10, comma 4, e le relative analisi».
4. Al Titolo II, Capo VI, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, all'articolo 47, al comma 2, le parole «per l'approfondimento» sono sostituite dalle seguenti: «per l'analisi finanziaria e l'approfondimento investigativo» e dopo le parole «di finanziamento del terrorismo» sono aggiunte le seguenti: «mediante modalita' di cooperazione e scambio stabilite con protocolli d'intesa tra la UIF, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, idonei a garantire l'adozione di adeguati presidi di riservatezza dei dati.».

Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 17 (Disposizioni generali). - 1. I soggetti
obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del
titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle
operazioni inerenti allo svolgimento dell'attivita'
istituzionale o professionale:
a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto
continuativo o del conferimento dell'incarico per
l'esecuzione di una prestazione professionale;
b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione
occasionale, disposta dal cliente, che comporti la
trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di
importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente
dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con
piu' operazioni che appaiono collegate per realizzare
un'operazione frazionata ovvero che consista in un
trasferimento di fondi, come definito dall'art. 3,
paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del
Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro;
c) con riferimento ai prestatori di servizi di gioco
di cui all'art. 3, comma 6), in occasione del compimento di
operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni dettate
dal Titolo IV del presente decreto.
2. I soggetti obbligati procedono, in ogni caso,
all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:
a) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, indipendentemente da
qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
b) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o
sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini
dell'identificazione.
3. I soggetti obbligati adottano misure di adeguata
verifica della clientela proporzionali all'entita' dei
rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e
dimostrano alle autorita' di cui all'art. 21, comma 2,
lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le
misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Nel
graduare l'entita' delle misure i soggetti obbligati
tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali:
a) con riferimento al cliente:
1) la natura giuridica;
2) la prevalente attivita' svolta;
3) il comportamento tenuto al momento del
compimento dell'operazione o dell'instaurazione del
rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4) l'area geografica di residenza o sede del
cliente o della controparte;
b) con riferimento all'operazione, rapporto
continuativo o prestazione professionale:
1) la tipologia dell'operazione, rapporto
continuativo o prestazione professionale posti in essere;
2) le modalita' di svolgimento dell'operazione,
rapporto continuativo o prestazione professionale;
3) l'ammontare dell'operazione;
4) la frequenza e il volume delle operazioni e la
durata del rapporto continuativo o della prestazione
professionale;
5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto
continuativo o della prestazione professionale, in rapporto
all'attivita' svolta dal cliente e all'entita' delle
risorse economiche nella sua disponibilita';
6) l'area geografica di destinazione del prodotto e
l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o
della prestazione professionale.
4. I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di
cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti
nonche' dei clienti gia' acquisiti, rispetto ai quali
l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione
del mutato livello di rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo associato al cliente. In caso
di clienti gia' acquisiti, i soggetti obbligati adempiono
alle predette disposizioni in occasione dell'assolvimento
degli obblighi prescritti dalla direttiva 2011/16/UE del
Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione
amministrativa nel settore fiscale e che abroga la
direttiva 77/799/CEE e dalla pertinente normativa nazionale
di recepimento in materia di cooperazione amministrativa
nel settore fiscale.
5. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela
sono osservati altresi' nei casi in cui le banche, gli
istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e
Poste Italiane S.p.A. agiscono da tramite o siano comunque
parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al
portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi
titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente
pari o superiore a 15.000 euro.
6. Nella prestazione di servizi di pagamento e
nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica
effettuate tramite agenti in attivita' finanziaria di cui
all'art. 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite soggetti
convenzionati e agenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera
nn), le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di
pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi
compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro,
nonche' le succursali di questi ultimi, osservano gli
obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le
operazioni occasionali di importo inferiore a 15.000 euro.
Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al
presente comma sia effettuata tramite soggetti
convenzionati e agenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera
nn), restano ferme le disposizioni di cui all'art. 44,
comma 3.
7. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela
non si osservano in relazione allo svolgimento
dell'attivita' di mera redazione e trasmissione ovvero di
sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi
fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione
del personale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 11
gennaio 1979, n. 12.».
- Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 19 (Modalita' di adempimento degli obblighi di
adeguata verifica). - 1. I soggetti obbligati assolvono
agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo
le seguenti modalita':
a) l'identificazione del cliente e del titolare
effettivo e' svolta in presenza del medesimo cliente ovvero
dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori
del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei
dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione
di un documento d'identita' in corso di validita' o altro
documento di riconoscimento equipollente ai sensi della
normativa vigente, del quale viene acquisita copia in
formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce
altresi', sotto la propria responsabilita', le informazioni
necessarie a consentire l'identificazione del titolare
effettivo. L'obbligo di identificazione si considera
assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei
seguenti casi:
1) per i clienti i cui dati identificativi
risultino da atti pubblici, da scritture private
autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la
generazione di una firma digitale associata a documenti
informatici, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82;
2) per i clienti in possesso di un'identita'
digitale, di livello massimo di sicurezza, nell'ambito del
Sistema di cui all'art. 64 del predetto decreto legislativo
n. 82 del 2005 e successive modificazioni, e della relativa
normativa regolamentare di attuazione, nonche' di
un'identita' digitale di livello massimo di sicurezza o di
un certificato per la generazione di firma digitale,
rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione
elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla
Commissione europea a norma dell'art. 9 del regolamento UE
n. 910/2014 o identificati per mezzo di procedure di
identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero
autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia
digitale;
3) per i clienti i cui dati identificativi
risultino da dichiarazione della rappresentanza e
dell'autorita' consolare italiana, come indicata nell'art.
6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
4) per i clienti che siano gia' stati identificati
dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o
prestazione professionale in essere, purche' le
informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto
allo specifico profilo di rischio del cliente;
5) per i clienti i cui dati identificativi siano
acquisiti attraverso idonee forme e modalita', individuate
dalle Autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio
delle attribuzioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di
identificazione a distanza;
b) la verifica dell'identita' del cliente, del
titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro
della veridicita' dei dati identificativi contenuti nei
documenti e delle informazioni acquisiti all'atto
dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi,
sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Il riscontro
puo' essere effettuato attraverso la consultazione del
sistema pubblico per la prevenzione del furto di identita'
di cui decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64. La
verifica dell'identita' puo' essere effettuata anche
attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e
indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad
accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali
di autenticazione, riferibili ad una pubblica
amministrazione nonche' quelle riferibili a soggetti
privati autorizzati al rilascio di identita' digitali
nell'ambito del sistema previsto dall'art. 64 del decreto
legislativo n. 82 del 2005 ovvero di un regime di
identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato
dalla Commissione europea a norma dell'art. 9 del
regolamento EU n. 910/2014. Con riferimento ai clienti
diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust
espressi e alle persone che esercitano diritti, poteri e
facolta' equivalenti in istituti giuridici affini, la
verifica dell'identita' del titolare effettivo impone
l'adozione di misure, commisurate alla situazione di
rischio, idonee a comprendere la struttura di proprieta' e
di controllo del cliente;
c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni
sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o
della prestazione professionale, verificando la
compatibilita' dei dati e delle informazioni fornite dal
cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai
soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle
operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri
rapporti precedentemente intrattenuti nonche'
all'instaurazione di ulteriori rapporti;
d) il controllo costante nel corso del rapporto
continuativo o della prestazione professionale si attua
attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle
attivita' svolte o individuate durante tutta la durata del
rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con
la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e
del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario,
all'origine dei fondi.
2. L'estensione delle verifiche, della valutazione e
del controllo di cui al comma 1 e' commisurata al livello
di rischio rilevato.
3. I soggetti obbligati di cui all'art. 3, comma 2,
applicano altresi' misure di adeguata verifica del
beneficiario della prestazione assicurativa, non appena
individuato o designato nonche' dell'effettivo percipiente
della prestazione liquidata e dei rispettivi titolari
effettivi. Tali misure, consistono:
a) nell'acquisizione del nome o della denominazione
del soggetto specificamente individuato o designato quale
beneficiario;
b) nei casi di beneficiario designato in base a
particolari caratteristiche o classi, nell'acquisizione di
informazioni sufficienti a consentire al soggetto obbligato
di stabilirne l'identita' al momento del pagamento della
prestazione.».
- Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 20 (Criteri per la determinazione della
titolarita' effettiva di clienti diversi dalle persone
fisiche). - 1. Il titolare effettivo di clienti diversi
dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le
persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile la
proprieta' diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo
controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una societa' di
capitali:
a) costituisce indicazione di proprieta' diretta la
titolarita' di una partecipazione superiore al 25 per cento
del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprieta' indiretta la
titolarita' di una percentuale di partecipazioni superiore
al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il
tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per
interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto
proprietario non consenta di individuare in maniera univoca
la persona fisica o le persone fisiche cui e' attribuibile
la proprieta' diretta o indiretta dell'ente, il titolare
effettivo coincide con la persona fisica o le persone
fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile il
controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti
esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare
un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali
che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica
privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati,
come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente
individuabili;
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale,
direzione e amministrazione.
5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai
precedenti commi non consenta di individuare univocamente
uno o piu' titolari effettivi, il titolare effettivo
coincide con la persona fisica o le persone fisiche
titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi
o statutari, di poteri di rappresentanza legale,
amministrazione o direzione della societa' o del cliente
comunque diverso dalla persona fisica.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle
verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del
titolare effettivo nonche', con specifico riferimento al
titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle
ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare
effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente
articolo.».
- Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 21 (Comunicazione e accesso alle informazioni
sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche e trust).
- 1. Le imprese dotate di personalita' giuridica tenute
all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'art.
2188 del codice civile e le persone giuridiche private
tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche
private di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni
relative ai propri titolari effettivi, per via
esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di
bollo, al Registro delle imprese, ai fini della
conservazione in apposita sezione. L'omessa comunicazione
delle informazioni sul titolare effettivo e' punita con la
medesima sanzione di cui all'art. 2630 del codice civile.
2. L'accesso alla sezione e' consentito:
a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
Autorita' di vigilanza di settore, all'Unita' di
informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione
investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera
nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo
Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
b) alla Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo;
c) all'autorita' giudiziaria, conformemente alle
proprie attribuzioni istituzionali;
d) alle autorita' preposte al contrasto dell'evasione
fiscale, secondo modalita' di accesso idonee a garantire il
perseguimento di tale finalita', stabilite in apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
e) ai soggetti obbligati, a supporto degli
adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica,
previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di
segreteria di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580;
f) al pubblico, dietro pagamento dei diritti di
segreteria di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580. L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il
mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la
cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui
all'art. 20, in forza delle quali il titolare effettivo e'
tale. In circostanze eccezionali, l'accesso alle
informazioni sulla titolarita' effettiva puo' essere
escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il
titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode,
rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o
intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una
persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso
per caso e previa dettagliata valutazione della natura
eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi
al numero delle esclusioni deliberate e alle relative
motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione
europea con le modalita' stabilite dal decreto di cui al
comma 5.
3. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a
fini fiscali, secondo quanto disposto dall'art. 73 del
decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre
1986 n. 917 nonche' gli istituti giuridici affini stabiliti
o residenti sul territorio della Repubblica italiana, sono
tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del
Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'art. 22,
comma 5, relative alla titolarita' effettiva dei medesimi
trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o
residenti sul territorio della Repubblica italiana sono
comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra
persona per conto del fiduciario o della persona che
esercita diritti, poteri e facolta' equivalenti in istituti
giuridici affini, per via esclusivamente telematica e in
esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese,
ai fini della relativa conservazione. L'omessa
comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo e'
punita con la medesima sanzione di cui all'art. 2630 del
codice civile.
4. L'accesso alle informazioni di cui all'art. 22,
comma 5, relative alla titolarita' effettiva dei medesimi
trust e' consentito:
a) alle autorita' di cui al comma 2, lettera a) e
alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza
alcuna restrizione;
b) all'autorita' giudiziaria nell'esercizio delle
rispettive attribuzioni istituzionali, previste
dall'ordinamento vigente;
c) alle autorita' preposte al contrasto dell'evasione
fiscale, secondo modalita' di accesso idonee a garantire il
perseguimento di tale finalita', stabilite in apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
d) ai soggetti obbligati, a supporto degli
adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica,
previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di
segreteria di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580.
d-bis) dietro pagamento dei diritti di segreteria di
cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai
soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi
diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e
differenziato, nei casi in cui la conoscenza della
titolarita' effettiva sia necessaria per curare o difendere
un interesse corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete
e documentate della non corrispondenza tra titolarita'
effettiva e titolarita' legale. L'interesse deve essere
diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti
rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere
con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria
rappresentata. In circostanze eccezionali, l'accesso alle
informazioni sulla titolarita' effettiva puo' essere
escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il
titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode,
rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o
intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una
persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso
per caso e previa dettagliata valutazione della natura
eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi
al numero delle esclusioni deliberate e alle relative
motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione
europea con le modalita' stabilite dal decreto di cui al
comma 5.
5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono stabiliti:
a) i dati e le informazioni sulla titolarita'
effettiva delle imprese dotate di personalita' giuridica,
delle persone giuridiche private e dei trust e degli
istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul
territorio della Repubblica italiana da comunicare al
Registro delle imprese nonche' le modalita' e i termini
entro cui effettuare la comunicazione;
b) le modalita' attraverso cui le informazioni sulla
titolarita' effettiva delle imprese dotate di personalita'
giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e
degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul
territorio della Repubblica italiana sono rese
tempestivamente accessibili alle autorita' di cui al comma
2, lettera a);
c) le modalita' di consultazione delle informazioni
da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di
accreditamento;
d) i termini, la competenza e le modalita' di
svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza
delle cause di esclusione dell'accesso e a valutare la
sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti
di cui al comma 4, lettera d-bis) nonche' i mezzi di tutela
dei medesimi soggetti interessati avverso il diniego
opposto dall'amministrazione procedente;
e) con specifico riferimento alle informazioni sulla
titolarita' effettiva di persone giuridiche private diverse
dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti
giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalita' di dialogo
tra il Registro delle imprese e le basi di dati, relative
alle persone giuridiche private, gestite dagli Uffici
territoriali del governo nonche' quelle di cui e' titolare
l'Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale ovvero,
se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti
istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti
le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in
quanto presupposti impositivi per l'applicazione di imposte
dirette o indirette.
e-bis) le modalita' attraverso cui i soggetti
obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze
rilevate tra le informazioni relative alla titolarita'
effettiva, consultabili nel predetto Registro e le
informazioni, relative alla titolarita' effettiva,
acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle
attivita' finalizzate all'adeguata verifica della
clientela;
e-ter) le modalita' di dialogo con la piattaforma
centrale europea istituita dall'art. 22, paragrafo 1, della
Direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti
di diritto societario, al fine di garantire
l'interconnessione tra le sezioni del Registro di cui ai
commi 1 e 3 del presente articolo e i registri centrali
istituiti presso gli Stati membri per la conservazione
delle informazioni e dei dati sulla titolarita' effettiva
di enti giuridici e trust.
6. I diritti di segreteria per gli adempimenti previsti
dal presente articolo sono stabiliti, modificati e
aggiornati, nel rispetto dei costi standard, con le
modalita' di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, e successive modificazioni.
7. La consultazione dei registri di cui al presente
articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il
rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui
sono esposti nell'esercizio della loro attivita' e
dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.
7-bis. I soggetti obbligati che consultino i registri
di cui al presente articolo a supporto degli adempimenti di
adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e
conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei
predetti registri ovvero conservano un estratto dei
registri idoneo a documentare tale iscrizione.».
- Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 22 (Obblighi del cliente). - 1. I clienti
forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilita',
tutte le informazioni necessarie e aggiornate per
consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi
di adeguata verifica.
2. Per le finalita' di cui al presente decreto, le
imprese dotate di personalita' giuridica e le persone
giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo
non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate,
accurate e aggiornate sulla propria titolarita' effettiva e
le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli
adempimenti strumentali all'adeguata verifica della
clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le
imprese dotate di personalita' giuridica tenute
all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'art.
2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli
amministratori, richiedendole al titolare effettivo,
individuato ai sensi dell'art. 20, anche sulla base di
quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci,
dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative
all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui
l'impresa e' tenuta secondo le disposizioni vigenti nonche'
dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato
a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine
alla titolarita' effettiva, le informazioni sono acquisite,
a cura degli amministratori, a seguito di espressa
richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda
necessario approfondire l'entita' dell'interesse nell'ente.
L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire
agli amministratori le informazioni da questi ritenute
necessarie per l'individuazione del titolare effettivo
ovvero l'indicazione di informazioni palesemente
fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di
voto e comportano l'impugnabilita', a norma dell'art. 2377
del codice civile, delle deliberazioni eventualmente
assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli
120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le
persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel
Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e
successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove
in vita ovvero dai soggetti cui e' attribuita la
rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole
al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'art. 20,
anche sulla base di quanto risultante dallo statuto,
dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni
altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi
della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonche' le persone che
esercitano diritti, poteri e facolta' equivalenti in
istituti giuridici affini, purche' stabiliti o residenti
sul territorio della Repubblica Italiana, ottengono e
detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate
sulla titolarita' effettiva del trust, o dell'istituto
giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative
all'identita' del costituente o dei costituenti, del
fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani
ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove
esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle
altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust
o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra
persona fisica che esercita, in ultima istanza, il
controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto
giuridico affine attraverso la proprieta' diretta o
indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust
espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e
facolta' equivalenti in istituti giuridici affini
conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a
cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e
le rendono prontamente accessibili alle autorita' di cui
all'art. 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari
che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o
professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale
dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.
5-bis. Per le finalita' di cui al presente decreto, si
considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e
gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano
effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi,
anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno
scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal
proprietario, nell'interesse di uno o piu' beneficiari o
per il perseguimento di uno specifico fine.
5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le
informazioni di cui al presente articolo, acquisite
nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica
della clientela, siano prontamente rese disponibili alle
autorita' di cui all'art. 21, comma 2, lettera a), per
l'esercizio delle rispettive attribuzioni.».
- Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 23 (Misure semplificate di adeguata verifica
della clientela). - 1. In presenza di un basso rischio di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti
obbligati possono applicare misure di adeguata verifica
della clientela semplificate sotto il profilo
dell'estensione e della frequenza degli adempimenti
prescritti dall'art. 18.
2. Ai fini dell'applicazione di misure semplificate di
adeguata verifica della clientela e fermo l'obbligo di
commisurarne l'estensione al rischio in concreto rilevato,
i soggetti obbligati tengono conto, tra l'altro, dei
seguenti indici di basso rischio:
a) indici di rischio relativi a tipologie di clienti
quali:
1) societa' ammesse alla quotazione su un mercato
regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che
impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza
della titolarita' effettiva;
2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o
organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al
diritto dell'Unione europea;
3) clienti che sono residenti in aree geografiche a
basso rischio, ai sensi della lettera c);
b) indici di rischio relativi a tipologie di
prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione
quali:
1) contratti di assicurazione vita rientranti nei
rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP, nel caso in cui
il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio
unico non sia di importo superiore a 2.500 euro;
2) forme pensionistiche complementari disciplinate
dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a
condizione che esse non prevedano clausole di riscatto
diverse da quelle di cui all'art. 14 del medesimo decreto e
che non possano servire da garanzia per un prestito al di
fuori delle ipotesi previste dalla legge;
3) regimi di previdenza o sistemi analoghi che
versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i
contributi sono versati tramite detrazione dalla
retribuzione e che non permettono ai beneficiari di
trasferire i propri diritti;
4) prodotti o servizi finanziari che offrono
servizi opportunamente definiti e circoscritti a
determinate tipologie di clientela, volti a favorire
l'inclusione finanziaria;
5) prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori,
quali limiti di spesa o trasparenza della titolarita';
c) indici di rischio geografico relativi alla
registrazione, alla residenza o allo stabilimento in:
1) Stati membri;
2) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo;
3) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti
valutano essere caratterizzati da un basso livello di
corruzione o di permeabilita' ad altre attivita' criminose;
4) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili
e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero
rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e
diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con
le raccomandazioni del GAFI.
3. Le autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio
delle attribuzioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
e gli organismi di autoregolamentazione, in conformita'
delle regole tecniche di cui all'art. 11, comma 2, possono
individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in
considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco
di cui al precedente comma e stabiliscono misure
semplificate di adeguata verifica della clientela da
adottare in situazioni di basso rischio. Nell'esercizio
delle medesime attribuzioni, le autorita' di vigilanza di
settore possono individuare la tipologia delle misure di
adeguata verifica semplificata che le banche e gli istituti
di moneta elettronica sono autorizzati ad applicare in
relazione a prodotti di moneta elettronica, ricorrendo,
cumulativamente, le seguenti condizioni:
a) lo strumento di pagamento non e' ricaricabile
ovvero e' previsto un limite mensile massimo di utilizzo di
150 euro che puo' essere speso solo nel territorio della
Repubblica;
b) l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non
supera i 150 euro;
c) lo strumento di pagamento e' utilizzato
esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;
d) lo strumento di pagamento non e' alimentato con
moneta elettronica anonima;
e) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni
effettuate idoneo a consentire la rilevazione di operazioni
anomale o sospette;
f) qualora l'importo memorizzato sul dispositivo sia
superiore a 50 euro, tale importo non sia rimborsato o
ritirato in contanti.
f-bis) lo strumento di pagamento non e' utilizzato
per operazioni di pagamento a distanza, come definite
dall'art. 4, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2015/2366,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2015, qualora l'importo dell'operazione e' superiore a 50
euro.
4. L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata
verifica della clientela e' comunque esclusa quando vi e'
sospetto di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo.».
- Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 24 (Obblighi di adeguata verifica rafforzata
della clientela). - 1. I soggetti obbligati in presenza di
un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica
della clientela.
2. Nell'applicazione di misure rafforzate di adeguata
verifica della clientela, i soggetti obbligati tengono
conto, almeno dei seguenti fattori:
a) fattori di rischio relativi al cliente quali:
1) rapporti continuativi o prestazioni
professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze
anomale;
2) clienti residenti o aventi sede in aree
geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui alla
lettera c);
3) strutture qualificabili come veicoli di
interposizione patrimoniale;
4) societa' che hanno emesso azioni al portatore o
siano partecipate da fiduciari;
5) tipo di attivita' economiche caratterizzate da
elevato utilizzo di contante;
6) assetto proprietario della societa' cliente
anomalo o eccessivamente complesso data la natura
dell'attivita' svolta;
b) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi,
operazioni o canali di distribuzione quali:
1) servizi con un elevato grado di
personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un
patrimonio di rilevante ammontare;
2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire
l'anonimato;
3) rapporti continuativi, prestazioni professionali
od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da
procedure di identificazione elettronica sicure e
regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute
dall'Agenzia per l'Italia digitale;
4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente
collegamento con il cliente o con la sua attivita';
5) prodotti e pratiche commerciali di nuova
generazione, compresi i meccanismi innovativi di
distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in
evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;
5-bis) operazioni relative a petrolio, armi,
metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali
e altri beni mobili di importanza archeologica, storica,
culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonche'
avorio e specie protette;
c) fattori di rischio geografici quali quelli
relativi a:
1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili
e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti
pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti
di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo coerenti con le
raccomandazioni del GAFI;
2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti
valutano essere caratterizzati da un elevato livello di
corruzione o di permeabilita' ad altre attivita' criminose;
3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure
analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e
internazionali;
4) Paesi che finanziano o sostengono attivita'
terroristiche o nei quali operano organizzazioni
terroristiche.
3. Ai fini dell'applicazione di obblighi di adeguata
verifica rafforzata della clientela i soggetti obbligati
esaminano contesto e finalita' di operazioni caratterizzate
da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali
sussistono dubbi circa la finalita' cui le medesime sono,
in concreto, preordinate e, in ogni caso, rafforzano il
grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le
operazioni siano sospette.
4. Le autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio
delle attribuzioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
e gli organismi di autoregolamentazione, in conformita'
delle regole tecniche di cui all'art. 11, comma 2, possono
individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in
considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco
di cui al comma 2 e possono stabilire misure rafforzate di
adeguata verifica della clientela, ulteriori rispetto a
quelle di cui all'art. 25, da adottare in situazioni di
elevato rischio.
5. I soggetti obbligati applicano sempre misure di
adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:
a) rapporti continuativi, prestazioni professionali
ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio;
b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri, che
comportano l'esecuzione di pagamenti, con un ente
creditizio o istituto finanziario corrispondente di un
Paese terzo;
c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o
operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che
siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in
cui le predette persone politicamente esposte agiscono in
veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In dette
ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata
verifica della clientela commisurate al rischio in concreto
rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art.
23, comma 2, lettera a), n. 2.
6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato
rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti
che, originariamente individuati come persone politicamente
esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche
pubbliche da piu' di un anno. La medesima disposizione si
applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della
prestazione assicurativa o il titolare effettivo del
beneficiario siano state persone politicamente esposte.
6-bis. I soggetti obbligati valutano, in base al
rischio, se applicare misure rafforzate di adeguata
verifica nei confronti di succursali o filiazioni, aventi
sede in paesi terzi ad alto rischio, controllate da
soggetti obbligati aventi sede nel territorio della
Repubblica o di altro Stato membro, qualora tali succursali
o filiazioni si conformino alle politiche e alle procedure
di gruppo, a norma dell'art. 45 della Direttiva.».
- Il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 25 (Modalita' di esecuzione degli obblighi di
adeguata verifica rafforzata della clientela). - 1. I
soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adottano
misure rafforzate di adeguata verifica della clientela
acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul
titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a
fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del
rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione
delle procedure finalizzate a garantire il controllo
costante nel corso del rapporto continuativo o della
prestazione professionale.
2. Nel caso di rapporti di corrispondenza
transfrontalieri, che comportano l'esecuzione di pagamenti,
con un ente creditizio o istituto finanziario
corrispondente di un paese terzo gli intermediari bancari e
finanziari, oltre alle ordinarie misure di adeguata
verifica della clientela, al momento dell'avvio del
rapporto adottano le seguenti ulteriori misure:
a) raccolgono sull'ente creditizio o istituto
finanziario corrispondente informazioni sufficienti per
comprendere pienamente la relativa struttura proprietaria e
la natura delle attivita' svolte nonche' per determinare,
sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti,
la correttezza e la qualita' della vigilanza cui l'ente o
corrispondente e' soggetto;
b) valutano la qualita' dei controlli in materia di
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo cui l'ente creditizio o istituto finanziario
corrispondente estero e' soggetto;
c) ottengono l'autorizzazione dei titolari di poteri
di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o,
comunque, di soggetti che svolgono una funzione
equivalente, prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;
d) definiscono in forma scritta i termini
dell'accordo con l'ente creditizio o istituto finanziario
corrispondente e i rispettivi obblighi;
e) si assicurano che l'ente creditizio o istituto
finanziario corrispondente estero abbia sottoposto ad
adeguata verifica i clienti che hanno un accesso diretto ai
conti di passaggio, che l'ente o l'istituto effettui il
controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su
richiesta, possa fornire all'intermediario controparte
obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica
della clientela;
f) assicurano un monitoraggio costante del rapporto
con l'ente creditizio o l'istituto finanziario
corrispondente, con frequenza e intensita' commisurate al
servizio di corrispondenza svolto.
3. E' fatto divieto agli intermediari bancari e
finanziari di aprire o mantenere, anche indirettamente,
conti di corrispondenza con banche di comodo.
4. I soggetti obbligati definiscono adeguate procedure,
basate sul rischio, per determinare se il cliente sia una
persona politicamente esposta e, nel caso di rapporti
continuativi, prestazioni professionali o operazioni con
persone politicamente esposte, oltre alle ordinarie misure
di adeguata verifica della clientela, adottano le seguenti
ulteriori misure:
a) ottengono l'autorizzazione dei soggetti titolari
di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro
delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione
equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere
un rapporto continuativo, una prestazione professionale o
effettuare un'operazione occasionale con tali clienti;
b) applicano misure adeguate per stabilire l'origine
del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto
continuativo o nell'operazione;
c) assicurano un controllo costante e rafforzato del
rapporto continuativo o della prestazione professionale.
4-bis. Nei casi di rapporti continuativi, prestazioni
professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad
alto rischio, i soggetti obbligati, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 1:
a) acquisiscono informazioni aggiuntive in merito
allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della
prestazione professionale;
b) acquisiscono informazioni sull'origine dei fondi e
sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del
titolare effettivo;
c) acquisiscono informazioni sulle motivazioni delle
operazioni previste o eseguite;
d) acquisiscono l'autorizzazione dei soggetti
titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di
loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una
funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o
intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione
professionale o effettuare un'operazione che coinvolga
paesi terzi ad alto rischio;
e) assicurano un controllo costante e rafforzato del
rapporto continuativo o della prestazione professionale,
aumentando la frequenza e l'intensita' dei controlli
effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad
approfondimento.
4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, le autorita' di
vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di
cui all'art. 7, comma 1, lettera a), e gli organismi di
autoregolamentazione, in conformita' delle regole tecniche
di cui all'art. 11, comma 2, possono prevedere ulteriori
misure di adeguata verifica rafforzata della clientela. Le
autorita' di vigilanza di settore possono inoltre prevedere
obblighi di informativa periodica delle operazioni che
coinvolgono paesi terzi ad alto rischio nonche' limitazioni
all'apertura o alla prosecuzione di rapporti continuativi o
il divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti
aventi sede nei medesimi paesi.
4-quater. Al fine di contenere il rischio di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso ai
paesi terzi ad alto rischio le autorita' di vigilanza di
settore, nell'esercizio delle loro attribuzioni e per le
finalita' di cui al presente decreto, possono anche
adottare, ove ritenuto necessario, una o piu' delle
seguenti misure:
a) negare l'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' bancaria o finanziaria sul territorio della
Repubblica a societa' controllate da intermediari con sede
nei paesi terzi ad alto rischio ovvero negare agli stessi
intermediari l'autorizzazione allo stabilimento di
succursali nel territorio della Repubblica;
b) negare agli intermediari bancari e finanziari con
sede nel territorio della Repubblica l'autorizzazione a
istituire succursali sul territorio dei predetti paesi
terzi ad alto rischio;
c) richiedere agli intermediari bancari e finanziari
con sede nel territorio della Repubblica di rafforzare i
controlli sui conti correnti di corrispondenza e sui
rapporti ad essi assimilabili, intrattenuti con
intermediari corrispondenti con sede nei predetti paesi
terzi e, se necessario, chiuderli;
d) richiedere agli intermediari bancari e finanziari
con sede nel territorio della Repubblica di intensificare
le verifiche, anche ispettive, sulle societa' controllate o
sulle succursali insediate in paesi terzi ad alto rischio.
5. Nel caso in cui il beneficiario della prestazione
assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano
persone politicamente esposte, i soggetti obbligati
osservano, al momento del pagamento della prestazione
ovvero della cessione del contratto, le seguenti ulteriori
misure:
a) informare l'alta dirigenza prima del pagamento dei
proventi della polizza;
b) eseguire controlli piu' approfonditi sull'intero
rapporto con il contraente.».
- Il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 26 (Esecuzione degli obblighi di adeguata
verifica da parte di terzi). - 1. Ferma la responsabilita'
dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al
presente Titolo, e' consentito ai medesimi di ricorrere a
terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata
verifica di cui all'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c).
2. Ai fini della presente sezione, si considerano
«terzi»:
a) gli intermediari bancari e finanziari di cui
all'art. 3, comma 2;
b) (soppressa);
c) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede
in altri Stati membri;
d) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede
in un Paese terzo, che:
1) sono tenuti ad applicare misure di adeguata
verifica della clientela e di conservazione dei documenti
di livello analogo a quelle previste dalla direttiva;
2) sono sottoposti a controlli di vigilanza in
linea con quelli previsti dal diritto dell'Unione europea;
e) i professionisti nei confronti di altri
professionisti.».
- Il testo dell'art. 27 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 27 (Modalita' di esecuzione degli obblighi di
adeguata verifica della clientela da parte di terzi). - 1.
Nei limiti di cui all'art. 26, gli obblighi di adeguata
verifica della clientela si considerano assolti, previo
rilascio di idonea attestazione da parte del terzo che
abbia provveduto ad adempiervi direttamente, nell'ambito di
un rapporto continuativo o dell'esecuzione di una
prestazione professionale ovvero in occasione del
compimento di un'operazione occasionale.
2. L'attestazione di cui al comma 1 deve essere
univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa
dal terzo medesimo al soggetto obbligato che se ne avvale.
Nella medesima attestazione e' espressamente confermato il
corretto adempimento degli obblighi da parte
dell'attestante in relazione alle attivita' di verifica
effettuate nonche' la coincidenza tra il cliente verificato
dal terzo e il soggetto a cui l'attestazione si riferisce.
Le Autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio delle
attribuzioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
possono individuare idonee forme e modalita' di
attestazione, tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche
di comunicazione e trasferimento a distanza.
3. I terzi mettono a disposizione dei soggetti
obbligati le informazioni richieste in occasione
dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 18, comma
1, lettere a), b) e c), ivi compresi, ove disponibili, i
dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione
elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al
regolamento UE n. 910/2014 o mediante procedure di
identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero
autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia
digitale. Le copie dei documenti acquisiti dai terzi in
sede di adeguata verifica del cliente sono trasmesse, senza
ritardo, dai terzi medesimi ai soggetti obbligati che ne
facciano richiesta.
4. Per i clienti il cui contatto e' avvenuto attraverso
l'intervento dei soggetti obbligati di cui all'art. 3,
comma 3, lettere b) e c), l'intermediario puo' procedere
all'identificazione acquisendo da tali soggetti obbligati
le informazioni necessarie, anche senza la presenza
contestuale del cliente.
5. Nel caso di rapporti continuativi relativi
all'erogazione di credito al consumo, di leasing o di altre
tipologie operative indicate dalla Banca d'Italia,
l'identificazione puo' essere effettuata da collaboratori
esterni legati all'intermediario da apposita convenzione,
nella quale siano specificati gli obblighi previsti dal
presente decreto e ne siano conformemente regolate le
modalita' di adempimento.
5-bis. Le autorita' di vigilanza di settore,
nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 7, comma
1, lettera a) possono adottare disposizioni volte a
ritenere assolti gli obblighi di cui alla presente sezione
da parte di un intermediario bancario o finanziario che
applichi le procedure di gruppo in materia di prevenzione
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo al
ricorrere delle seguenti condizioni:
a) l'intermediario bancario o finanziario,
nell'adempimento dei predetti obblighi, si avvale di
informazioni fornite da terzi appartenenti allo stesso
gruppo;
b) la capogruppo ha sede nel territorio della
Repubblica o in un altro Stato membro ovvero ha sede in un
Paese terzo ed e' tenuta ad applicare misure di adeguata
verifica della clientela e di conservazione dei documenti
di livello analogo a quelle previste dalla Direttiva;
c) l'efficace applicazione, da parte dei componenti
il gruppo, delle procedure di gruppo in materia di adeguata
verifica tramite terzi e conservazione dei documenti e'
sottoposta ai controlli dell'autorita' competente a
vigilare sulla capogruppo.».
- Il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 30 (Esclusioni). - 1. Le disposizioni della
presente sezione non si applicano ai rapporti di
esternalizzazione o di agenzia nei casi in cui, ai sensi
del contratto o della convenzione comunque denominata, il
fornitore del servizio esternalizzato o l'agente siano
equiparabili ai dipendenti o, comunque, a soggetti
stabilmente incardinati nell'organizzazione dei soggetti
obbligati per i quali svolgono la propria attivita'.
1-bis. Le autorita' di vigilanza di settore,
nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 7, comma
1, lettera a), possono individuare specifici presidi
organizzativi in presenza dei quali l'assolvimento degli
obblighi di adeguata verifica di cui all'art. 18, comma 1,
lettere a) e b) puo' essere esternalizzato a terzi diversi
da quelli di cui all'art. 26, comma 2. Resta in ogni caso
ferma la responsabilita' dei soggetti obbligati in ordine
agli adempimenti di cui al presente Titolo.».
- Il testo dell'art. 31 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 31 (Obblighi di conservazione). - 1. I soggetti
obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni
utili a prevenire, individuare o accertare eventuali
attivita' di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da
altra Autorita' competente.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, i soggetti
obbligati conservano copia dei documenti acquisiti in
occasione dell'adeguata verifica della clientela e
l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai
sensi della normativa vigente, delle scritture e
registrazioni inerenti le operazioni. La documentazione
conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire
univocamente:
a) la data di instaurazione del rapporto continuativo
o del conferimento dell'incarico;
b) i dati identificativi, ivi compresi, ove
disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di
identificazione elettronica e i pertinenti servizi
fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 o mediante
procedure di identificazione elettronica sicure e
regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute
dall'Agenzia per l'Italia digitale, del cliente, del
titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo
scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
b-bis) la consultazione, ove effettuata, dei registri
di cui all'art. 21, con le modalita' ivi previste;
c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;
d) i mezzi di pagamento utilizzati.
3. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono
conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del
rapporto continuativo, della prestazione professionale o
dall'esecuzione dell'operazione occasionale.».
- Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 33 (Obbligo di invio dei dati aggregati alla
UIF). - 1. Gli intermediari bancari e finanziari, ad
esclusione di quelli di cui all'art. 3, comma 2, lettere
i), o), p), q) e v), nonche' le societa' fiduciarie di cui
all'art. 3, comma 3, lettera a), trasmettono alla UIF dati
aggregati concernenti la propria operativita', al fine di
consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere
eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.
2. La UIF individua le tipologie di dati da
trasmettere, le modalita' e la cadenza della loro
trasmissione e verifica il rispetto dell'obbligo di cui al
presente articolo, anche mediante accesso diretto ai dati e
alle informazioni conservate dall'intermediario bancario o
finanziario o dalla societa' fiduciaria.».
- Il testo dell'art. 39 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 39 (Divieto di comunicazioni inerenti le
segnalazioni di operazioni sospette). - 1. Fuori dai casi
previsti dal presente decreto, e' fatto divieto ai soggetti
tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a
chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare
comunicazione al cliente interessato o a terzi
dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori
informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero
della probabilita' di indagini o approfondimenti in materia
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In
relazione al trattamento di dati personali connesso alle
attivita' di segnalazione e comunicazione di cui al
presente comma, i diritti di cui agli articoli da 15 a 18 e
da 20 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si esercitano
nei limiti previsti dall'art. 2-undecies del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si estende alla
comunicazione effettuata alle autorita' di vigilanza di
settore in occasione dell'esercizio delle funzioni di cui
all'art. 7, comma 2, e alla Guardia di finanza in occasione
dei controlli di cui all'art. 9, ne' alla comunicazione
effettuata ai fini di accertamento investigativo.
3. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la
comunicazione tra gli intermediari bancari e finanziari, a
condizione che appartengano allo stesso gruppo, ovvero tra
tali intermediari e le loro succursali e filiazioni
controllate a maggioranza e situate in Paesi terzi, a
condizione che le medesime succursali e filiazioni si
conformino a politiche e procedure di gruppo, ivi comprese
quelle relative alla condivisione delle informazioni,
idonee a garantire la corretta osservanza delle
prescrizioni dettate in materia di prevenzione del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
4. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la
comunicazione tra professionisti che svolgono la propria
prestazione professionale in forma associata, in qualita'
di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi
terzi, a condizione che questi applichino misure
equivalenti a quelle previste dal presente decreto
legislativo.
5. Nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa
operazione, che coinvolgano due o piu' intermediari bancari
e finanziari ovvero due o piu' professionisti, il divieto
di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli
intermediari o tra i professionisti in questione, a
condizione che appartengano ad uno Stato membro o siano
situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a
quelli previsti dal presente decreto legislativo, fermo
restando quanto stabilito dagli articoli 42, 43 e 44 del
Codice in materia di protezione dei dati personali. Le
informazioni scambiate possono essere utilizzate
esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del
finanziamento del terrorismo.
6. Il tentativo del professionista di dissuadere il
cliente dal porre in atto un'attivita' illegale non
costituisce violazione del divieto di comunicazione
previsto dal presente articolo.».
- Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 40 (Analisi e sviluppo delle segnalazioni). - 1.
La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria,
definisce i criteri per l'approfondimento finanziario delle
segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le seguenti
attivita':
a) avvalendosi dei risultati delle analisi e degli
studi compiuti nonche' delle risultanze della propria
attivita' ispettiva, effettua approfondimenti sotto il
profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonche'
delle ipotesi di operazioni sospette non segnalate di cui
viene a conoscenza, sulla base di dati e informazioni
contenuti in archivi propri ovvero sulla base delle
informazioni comunicate dagli organi delle indagini, dalle
autorita' di vigilanza di settore, dagli organismi di
autoregolamentazione e dalle FIU estere;
b) effettua, sulla base di protocolli d'intesa,
approfondimenti che coinvolgono le competenze delle
autorita' di vigilanza di settore, in collaborazione con le
medesime anche avvalendosi, a tal fine, degli ulteriori
elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;
c) ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera h),
trasmette alla Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo, i dati relativi alle segnalazioni delle
operazioni sospette ricevute, per la verifica
dell'eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in
corso;
d) in attuazione di quanto previsto dall'art. 8,
comma 1, lettera a) e fermo quanto previsto dall'art. 331
del codice di procedura penale in ordine all'obbligo di
denuncia all'autorita' giudiziaria, trasmette, senza
indugio, anche sulla base di protocolli d'intesa, le
segnalazioni di operazioni che presentano un rischio di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e i risultati
delle analisi svolte, incluse le informazioni ad esse
pertinenti relative ai reati presupposto associati nonche'
le comunicazioni di cui all'art. 10, comma 4, e le relative
analisi, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza,
che, a loro volta, le trasmettono tempestivamente al
Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo qualora
siano attinenti alla criminalita' organizzata o al
terrorismo;
e) ferme le disposizioni di cui alle lettere c) e d),
nei casi di specifico interesse, comunica agli Organismi di
informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla
legge 3 agosto 2007, n. 124 i risultati delle analisi
svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative
ai reati presupposto associati e secondo modalita'
concordate, informa tempestivamente il Nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione
investigativa antimafia dei dati e delle informazioni
comunicati ai sensi della presente lettera;
f) mantiene evidenza per dieci anni delle
segnalazioni non trasmesse ai sensi della lettera d),
mediante procedure che consentano, sulla base di protocolli
d'intesa, la consultazione agli organi investigativi di cui
all'art. 9.
2. Ai fini dell'analisi o dell'approfondimento
investigativo della segnalazione, la UIF, la Guardia di
finanza e la Direzione investigativa antimafia possono
richiedere ulteriori informazioni al soggetto che ha
effettuato la segnalazione ovvero ai soggetti, destinatari
degli obblighi di cui al presente decreto, nonche' alle
Pubbliche amministrazioni, sui fatti oggetto di analisi o
approfondimento.
3. La UIF, la Guardia di finanza e la Direzione
investigativa antimafia adottano, anche sulla base di
protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza
finanziaria, le misure necessarie ad assicurare la
riservatezza dell'identita' dei soggetti che effettuano le
segnalazioni ovvero dei soggetti che sono tenuti, in forza
del presente decreto, a fornire ulteriori informazioni
utili ai fini dell'analisi delle segnalazioni e
dell'approfondimento investigativo della stessa.».
- Il testo dell'art. 47 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 47 (Comunicazioni oggettive). - 1. Fermi gli
obblighi di cui al Titolo II, Capo III, i soggetti
obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati
e informazioni individuati in base a criteri oggettivi,
concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.
2. I dati e le informazioni sono utilizzati per
l'analisi finanziaria e l'approfondimento investigativo di
operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o
tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
mediante modalita' di cooperazione e scambio stabilite con
protocolli d'intesa tra la UIF, la Direzione Nazionale
antimafia e antiterrorismo, il Nucleo Speciale di Polizia
Valutaria della Guardia di Finanza e la Direzione
Investigativa Antimafia, idonei a garantire l'adozione di
adeguati presidi di riservatezza dei dati..
3. Con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, la UIF, sentito il
Comitato di sicurezza finanziaria, individua le operazioni,
i dati e le informazioni di cui al comma 1, definisce le
relative modalita' di trasmissione e individua
espressamente le ipotesi in cui l'invio di una
comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione
di operazione sospetta, ai sensi dell'art. 35.».
 
Art. 3
Modifiche al Titolo III del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231

1. Al Titolo III, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Divieto di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e di prodotti di moneta elettronica anonimi)»;
b) all'articolo 50, comma 1, dopo le parole «con intestazione fittizia» sono inserite le seguenti: «nonche' l'emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi»;
c) all'articolo 50, comma 2, dopo le parole «con intestazione fittizia» sono inserite le seguenti: «nonche' l'utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi» e dopo la parola «aperti» sono inserite le seguenti: «o emessi»;
d) all'articolo 50, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, previsto dai commi 1 e 2, decorre dal 10 giugno 2020.».

Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 50 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 50 (Divieto di conti o libretti di risparmio in
forma anonima o con intestazione fittizia e di prodotti di
moneta elettronica anonimi). - 1. L'apertura in qualunque
forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o
con intestazione fittizia nonche' l'emissione di prodotti
di moneta elettronica anonimi e' vietata.
2. L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti
di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia
nonche' l'utilizzo di prodotti di moneta elettronica
anonimi, aperti o emessi presso Stati esteri, e' vietato.
2-bis. Il divieto di emissione e utilizzo di prodotti
di moneta elettronica anonimi, previsto dai commi 1 e 2,
decorre dal 10 giugno 2020.».
 
Art. 4
Modifiche al Titolo V del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231

1. Al Titolo V, Capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 3, le parole «e responsabile,» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' ai soggetti tenuti alla comunicazione o alla segnalazione ai sensi dell'articolo 37, comma 3, responsabili»;
b) all'articolo 62, commi 1, 4 e 5, le parole «in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16»;
c) all'articolo 62, comma 7, dopo le parole «degli intermediari bancari e finanziari» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti titolari delle funzioni di cui al comma 2»;
d) all'articolo 62, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 56, 57 e 58, per l'inosservanza delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, di cui agli articoli 7, 15 e 16, adottate nei confronti degli operatori non finanziari vigilati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f), la Banca d'Italia irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 350.000 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione di cui al presente comma puo' essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo e' determinato o determinabile.»;
e) all'articolo 62, comma 8, dopo le parole «sottoposti a regime intermedio» sono inserite le seguenti: «nonche' dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo» e le parole «del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 5»;
f) all'articolo 65, comma 1:
1) alla lettera a) dopo le parole «intermediari bancari e finanziari» sono inserite le seguenti: «e di operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f)»;
2) alla lettera b) dopo le parole «ai revisori legali e alle» sono sostituite dalle seguenti: «ai revisori legali e, nell'ambito delle» e le parole «titolari di» sono sostituite dalle seguenti: «responsabili degli incarichi di revisione nonche' ai titolari di»;
3) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) all'irrogazione di ogni altra sanzione amministrativa pecuniaria non espressamente attribuita, dal presente decreto, alla potesta' sanzionatoria di altra autorita' o organismo.»;
g) all'articolo 65, comma 4, dopo le parole «7 e 12,» sono inserite le seguenti «e di cui agli articoli»;
h) all'articolo 65, comma 8, le parole «all'articolo 13, comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» sono sostituite dalle seguenti «all'articolo 108-bis CAP»;
i) all'articolo 65, comma 9, primo periodo, dopo le parole «in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.» sono inserite le seguenti: «All'accertamento e contestazione delle violazioni provvede l'autorita' che, nell'esercizio dei suoi poteri, rilevi l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto.»;
l) all'articolo 65, comma 11, le parole «provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 56 e 57,» sono sostituite dalle seguenti: «, nell'esercizio della potesta' sanzionatoria rientrante nelle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto, provvede all'irrogazione delle sanzioni» e dopo le parole «nei confronti dei soggetti obbligati» e' aggiunta la seguente «vigilati»;
m) all'articolo 69, comma 1, secondo periodo, le parole: «Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa,» sono sostituite dalle seguenti: «Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in via amministrativa,».

Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 58 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 58 (Inosservanza delle disposizioni relative
all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette). -
1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti
obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di
operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria pari a 3.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto
previsto dall'art. 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di
violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000
euro a 300.000 euro. La gravita' della violazione e'
determinata anche tenuto conto:
a) dell'intensita' e del grado dell'elemento
soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilita', in
tutto o in parte, della violazione alla carenza,
all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi
operative e procedure di controllo interno;
b) del grado di collaborazione con le autorita' di
cui all'art. 21, comma 2, lettera a);
c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del
sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e
al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche
del cliente e del relativo rapporto;
d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti,
anche in relazione alle dimensioni, alla complessita'
organizzativa e all'operativita' del soggetto obbligato.
3. La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si
applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'art.
3, comma 2 e all'art. 3, comma 3, lettera a), tenuto alla
comunicazione o alla segnalazione, ai sensi dell'art. 36,
commi 2 e 6 nonche' ai soggetti tenuti alla comunicazione o
alla segnalazione ai sensi dell'art. 37, comma 3,
responsabili, in via esclusiva o concorrente con l'ente
presso cui operano, dell'omessa segnalazione di operazione
sospetta.
4. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o
sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio
economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma
2:
a) e' elevato fino al doppio dell'ammontare del
vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato
o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000
euro;
b) e' elevato fino ad un milione di euro, qualora il
predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.
5. Ai soggetti obbligati che, con una o piu' azioni od
omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o piu'
violazioni della stessa o di diverse norme previste dal
presente decreto in materia di adeguata verifica della
clientela e di conservazione da cui derivi, come
conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza
dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si
applicano unicamente le sanzioni previste dal presente
articolo.
6. Ai soggetti obbligati che omettono di dare
esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione
sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 4,
lettera c), si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.».
- Il testo dell'art. 62 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 62 (Disposizioni sanzionatorie specifiche per
soggetti obbligati vigilati). - 1. Nei confronti degli
intermediari bancari e finanziari responsabili, in via
esclusiva o concorrente, di violazioni gravi, ripetute o
sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al
Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di
organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli
articoli 7, 15 e 16, delle relative disposizioni attuative
adottate dalle autorita' di vigilanza di settore nonche'
dell'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera
a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del
fatturato complessivo annuo, quando tale importo
percentuale e' superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato
e' disponibile e determinabile. La medesima sanzione si
applica nel caso di mancata istituzione del punto di
contatto centrale di cui all'art. 43, comma 3.
2. Fermo quanto disposto dal comma 1, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a
5.000.000 di euro ai soggetti titolari di funzioni di
amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario
che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti
direttamente o indirettamente correlati alla funzione o
all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso
possibili le violazioni di cui al comma 1 o l'inosservanza
dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), ovvero hanno
inciso in modo rilevante sull'esposizione
dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio ottenuto
dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di
euro, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino
al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche'
tale ammontare sia determinato o determinabile.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, tenuto conto della
gravita' della violazione accertata e nel rispetto dei
criteri di cui all'art. 67, le autorita' di vigilanza di
settore, secondo le rispettive competenze, hanno il potere
di applicare la sanzione amministrativa accessoria
dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o
dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo
dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non
superiore a tre anni.
4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al
Titolo II, Capi I, II e di quelle in materia di
organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli
articoli 7, 15 e 16 e delle relative disposizioni
attuative, caratterizzate da scarsa offensivita' o
pericolosita' alla stregua dei criteri di cui all'art. 67,
le autorita' di vigilanza di settore, in alternativa alla
sanzione amministrativa pecuniaria, hanno il potere di:
a) applicare all'ente responsabile la sanzione
consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni e di
astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da
adottare e il termine per attuarle;
b) qualora l'infrazione contestata sia cessata,
applicare all'ente responsabile la sanzione consistente in
una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione
commessa e il soggetto responsabile.
5. Nei confronti dei revisori legali e delle societa'
di revisione legale con incarichi di revisione su enti di
interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio
responsabili di violazioni gravi, ripetute o sistematiche
ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi
I, II e III, di quelle in materia di organizzazione,
procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e
16, delle relative disposizioni attuative adottate dalla
Consob si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 3.000 a 1.000.000 di euro. La medesima sanzione si
applica ai soggetti titolari di funzioni di
amministrazione, direzione e controllo dell'ente che, non
assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o
indirettamente correlati alla funzione o all'incarico,
hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le
violazioni. Nei confronti dei medesimi soggetti, tenuto
conto della gravita' della violazione accertata, la Consob
ha il potere di applicare la sanzione amministrativa
accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della
funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o
controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei
mesi e non superiore a tre anni.
6. La violazione della prescrizione di cui all'art. 25,
comma 3, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro.
7. Fermo quanto previsto dal comma 9, all'irrogazione
delle sanzioni comminate dal presente articolo, nei
confronti degli intermediari bancari e finanziari e dei
soggetti titolari delle funzioni di cui al comma 2
provvedono la Banca d'Italia e l'IVASS, in ragione delle
rispettive attribuzioni. La Banca d'Italia provvede,
altresi', all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente
articolo in caso di inosservanza del regolamento (UE) n.
2015/847 e delle norme tecniche di regolamentazione emanate
dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 10 dei
regolamenti (CE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010,
nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 45, paragrafi 7 e
11, della direttiva.
7-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 56, 57 e
58, per l'inosservanza delle disposizioni in materia di
organizzazione, procedure e controlli interni, di cui agli
articoli 7, 15 e 16, adottate nei confronti degli operatori
non finanziari vigilati di cui all'art. 3, comma 5, lettera
f), la Banca d'Italia irroga una sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.500 a 350.000 euro. Nei casi di violazioni
gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione
di cui al presente comma puo' essere aumentata fino al
triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio
dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni
accertate, quando tale importo e' determinato o
determinabile.
8. Fermo quanto previsto dal comma 9, all'irrogazione
delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti
dei revisori legali e delle societa' di revisione legale
con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o
su enti sottoposti a regime intermedio nonche' dei soggetti
titolari di funzioni di amministrazione, direzione e
controllo provvede la CONSOB che comunica, altresi', al
Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti
adottati ai sensi del comma 5 ai fini della cancellazione o
sospensione dal Registro di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
9. E' fatta salva la competenza del Ministero
dell'economia e delle finanze all'irrogazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei
titolari di funzioni di amministrazione, direzione e
controllo dei soggetti obbligati vigilati che, non
assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o
indirettamente correlati alla funzione o all'incarico,
hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile la
violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione
sospetta.».
- Il testo dell'art. 65 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 65 (Procedimento sanzionatorio). - 1. Salvo
quanto previsto dall'art. 61, comma 2, e dall'art. 62, il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede
all'irrogazione delle sanzioni per violazione degli
obblighi di cui al presente decreto nei confronti dei
soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle
autorita' di vigilanza di settore. Il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede altresi':
a) all'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione
di operazione sospetta, imputabile al personale e ai
titolari di funzioni di amministrazione, direzione e
controllo di intermediari bancari e finanziari e di
operatori non finanziari di cui all'art. 3, comma 5,
lettera f), salva la competenza della Banca d'Italia e
dell'IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni,
all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi,
ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente;
b) all'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione
di operazione sospetta, imputabile ai revisori legali e,
nell'ambito delle societa' di revisione legale con
incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su
enti sottoposti a regime intermedio, ai responsabili degli
incarichi di revisione nonche' ai titolari di funzioni di
amministrazione, direzione e controllo dell'ente, salva la
competenza della CONSOB all'irrogazione delle sanzioni per
violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime
imputabili all'ente;
c) all'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie per inosservanza delle disposizioni di cui al
Titolo III del presente decreto.
c-bis) all'irrogazione di ogni altra sanzione
amministrativa pecuniaria non espressamente attribuita, dal
presente decreto, alla potesta' sanzionatoria di altra
autorita' o organismo.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze adotta i
propri decreti sanzionatori, udito il parere della
Commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Nel caso di
concessione di nulla osta da parte dell'autorita'
giudiziaria per l'utilizzo, in sede amministrativa, delle
informazioni o degli atti relativi ad un procedimento
penale, il termine di cui all'art. 14, comma 3, della legge
24 novembre 1981, n. 689, decorre dalla data di ricezione
del nulla osta medesimo.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando
provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1,
lettera a) e b), trasmette gli atti alle autorita' di
vigilanza di settore per le valutazioni relative
all'applicabilita' delle sanzioni di rispettiva competenza.
Parimenti, le autorita' di vigilanza di settore trasmettono
al Ministero dell'economia e delle finanze gli atti,
qualora nell'esercizio della propria potesta'
sanzionatoria, ravvisino la sussistenza di elementi
suscettibili di valutazione da parte del Ministero, ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
rientranti nella sua competenza, ai sensi del presente
decreto.
4. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di
cui agli articoli 44, 49, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12, e di
cui agli articoli 50, 51, comma 1, e 64 del presente
decreto e' svolto dagli uffici delle Ragionerie
territoriali dello Stato, gia' individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre
2011. La Commissione di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, formula
pareri di massima, per categorie di violazioni, utilizzate
dalle Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti
per la decretazione. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del
presente articolo, sono assoggettati alla giurisdizione del
giudice ordinario e, salvi i decreti sanzionatori di cui al
comma 4, per i quali permane la competenza del tribunale
del luogo in cui e' stata commessa la violazione, e'
competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'art. 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e le spese liquidate, in favore
dell'amministrazione, affluiscono ai fondi destinati
all'incentivazione del personale dipendente.
6. Le somme riscosse dal Ministero dell'economia e
delle finanze, a titolo di sanzioni amministrative, sono
ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168. I
crediti vantati dal Ministero dell'economia e delle finanze
rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
ai sensi del presente decreto sono assistiti da privilegio
generale sui beni mobili del debitore.
7. Le autorita' di vigilanza di settore, con proprio
regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in
vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo,
adottano ovvero integrano proprie disposizioni atte a
garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti
istruttori e il contraddittorio, in forma scritta e orale,
con l'autorita' procedente nonche', relativamente alle
sanzioni da esse comminate, disposizioni attuative aventi
ad oggetto, tra l'altro, la determinazione della
definizione di fatturato utile per la quantificazione della
sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalita' di
pubblicazione delle sanzioni.
8. In caso di gravi violazioni degli obblighi di cui al
presente decreto, sanzionate dalle autorita' procedenti, in
ragione delle rispettive attribuzioni di vigilanza e
controllo, gli organismi di cui agli articoli 112-bis e
128-undecies TUB attivano, su richiesta delle medesime
autorita', i procedimenti di cancellazione dai relativi
elenchi. Il procedimento di cancellazione e' altresi'
attivato, alle medesime condizioni, dall'organismo di cui
all'art. 113, comma 4, TUB e dall'organismo di cui all'art.
108- bis CAP, ovvero dalla Banca d'Italia e dall'IVASS,
fino all'istituzione dei medesimi organismi.
9. Al procedimento sanzionatorio di competenza del
Ministero dell'economia e delle finanze si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689. All'accertamento e contestazione delle
violazioni provvede l'autorita' che, nell'esercizio dei
suoi poteri, rilevi l'inosservanza degli obblighi di cui al
presente decreto. L'art. 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, si applica solo per le violazioni dell'art. 49,
commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell'art. 51 il cui importo non sia
superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta
non e' esercitabile da chi si e' gia' avvalso della
medesima facolta' per altra violazione dell'art. 49, commi
1, 2, 5, 6 e 7, e dell'art. 51, il cui atto di
contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365
giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione
concernente l'illecito per cui si procede.
10. In relazione alle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all'art. 58 e 63 del presente decreto, la
responsabilita' solidale di cui all'art. 6 della legge 24
novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della
violazione non e' univocamente identificabile, ovvero
quando lo stesso non e' piu' perseguibile ai sensi della
legge medesima.
11. Ai procedimenti sanzionatori rientranti nelle
attribuzioni delle autorita' di vigilanza di settore, si
applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui
all'art. 145 TUB, all'art. 195 TUF, al Titolo XVIII, Capo
VII, CAP e alle relative disposizioni attuative. Le
previsioni di cui all'art. 145 TUB e le relative
disposizioni attuative si applicano altresi' al
procedimento con cui la Banca d'Italia, nell'esercizio
della potesta' sanzionatoria rientrante nelle proprie
attribuzioni ai sensi del presente decreto, provvede
all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti
obbligati vigilati di cui all'art. 3, comma 5, lettera f).
Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle
autorita' di vigilanza di settore ai sensi dell'art. 62,
commi 2 e 5, non si applicano gli articoli 6 e 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.».
- Il testo dell'art. 69 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 69 (Successione di leggi nel tempo). - 1. Nessuno
puo' essere sanzionato per un fatto che alla data di
entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente
Titolo non costituisce piu' illecito. Per le violazioni
commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in via
amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della
commessa violazione, se piu' favorevole, ivi compresa
l'applicabilita' dell'istituto del pagamento in misura
ridotta.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente
articolo, il termine per la conclusione del procedimento
sanzionatorio e' di due anni, decorrenti dalla ricezione
della contestazione notificata all'amministrazione
procedente. Dalla medesima data le predette notifiche
all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite
posta elettronica certificata. Il predetto termine e'
prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale
richiesta da parte dell'interessato di essere audito nel
corso del procedimento. In ogni caso, il procedimento si
considera concluso con l'adozione del decreto che dispone
in ordine alla sanzione.
3. Per i procedimenti di cui al comma 2, pendenti alla
data di entrata in vigore del presente articolo, il termine
ivi previsto, ove non ancora maturato, e' prorogato di
ulteriori dodici mesi.».
 
Art. 5
Modifiche ad altre disposizioni vigenti

1. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8-bis, le parole «lettera ff)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere ff) e ff-bis)»;
b) al comma 8-ter, dopo le parole «le modalita' e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale» sono inserite le seguenti: «e i prestatori di servizi di portafoglio digitale».
2. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, le parole «entro 12 mesi» sono sostituite dalle seguenti «entro trentasei mesi».
3. All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, le parole «entro 12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trentasei mesi».
4. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, dopo le parole «il procedimento sanzionatorio» sono inserite le seguenti: «per l'inosservanza del provvedimento di cui al comma 5 del presente articolo e».

Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 17-bis, del decreto legislativo 13
agosto 2010 n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE
relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche'
modifiche del titolo VI del testo unico bancario - decreto
legislativo n. 385 del 1993 - in merito alla disciplina dei
soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in
attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2010, n. 207, S.O.,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 17-bis (Attivita' di cambiavalute). - 1.
L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
dell'attivita' di cambiavalute, anche su base stagionale,
consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di
pagamento in valuta, e' riservato ai soggetti iscritti in
un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto
dall'art. 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1, e'
subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di
uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso
secondo le disposizioni dell'art. 2 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel
territorio della Repubblica;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede
legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari,
stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.
3. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 1
sono tenuti a trasmettere all'Organismo per via telematica
le negoziazioni effettuate. I dati registrati sono
conservati per dieci anni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
l'Organismo, individua, con proprio decreto le specifiche
tecniche del sistema di conservazione informatica delle
negoziazioni di cui al comma 3 e la periodicita' di invio.
5. L'esercizio abusivo dell'attivita' di cui al comma 1
e' punita con una sanzione amministrativa da 2.065 euro a
10.329 euro emanata dal Ministero dell'economia e delle
finanze.
6. L'Organismo dispone la sospensione, non inferiore a
tre mesi e non superiore a un anno, dal registro in caso di
violazione dell'obbligo di cui al comma 3.
7. L'Organismo dispone la cancellazione dalla sezione
di cui al comma 1, nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per
l'esercizio dell'attivita'
b) ripetuta violazione dell'obbligo di cui al comma
3;
c) inattivita' protrattasi per oltre un anno salvo
comprovati motivi;
d) cessazione dell'attivita'.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila
sull'attivita' dell'Organismo indicata nel presente
articolo.
8-bis. Le previsioni di cui al presente articolo si
applicano, altresi', ai prestatori di servizi relativi
all'utilizzo di valuta virtuale, come definiti nell'art. 1,
comma 2, lettere ff) e ff-bis), del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni tenuti,
in forza della presente disposizione, all'iscrizione in una
sezione speciale del registro di cui al comma 1.
8-ter. Ai fini dell'efficiente popolamento della
sezione speciale di cui al comma 8-bis, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' e la tempistica con cui i prestatori di servizi
relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di
servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare al
Ministero dell'economia e delle finanze la propria
operativita' sul territorio nazionale. La comunicazione
costituisce condizione essenziale per l'esercizio legale
dell'attivita' da parte dei suddetti prestatori. Con il
decreto di cui al presente comma sono stabilite forme di
cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze
e le forze di polizia, idonee ad interdire l'erogazione dei
servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale da parte
dei prestatori che non ottemperino all'obbligo di
comunicazione.».
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 90, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 9 (Disposizioni finali). - 1. Le disposizioni
emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi
di norme abrogate o sostituite per effetto del presente
decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo
2018.
2. Le autorita' di vigilanza di settore adottano, entro
12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le disposizioni attuative dell'art. 16, comma 2,
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
successive modificazioni.
3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, previsto dall'art. 21, comma 5, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni, e' adottato entro trentasei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute
nel Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, e successive modificazioni, i concessionari adottano
gli adeguamenti tecnologici dei propri processi necessari a
dare attuazione alle disposizioni contenute nel medesimo
Titolo entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5. Il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, recante modalita' tecniche per l'alimentazione e
consultazione del registro di cui all'art. 45 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni, e' adottato entro trentasei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
6. L'Organismo di cui all'art. 128-undecies TUB, avvia
la gestione del registro di cui all'art. 45 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive
modificazioni entro tre mesi dall'entrata in vigore del
decreto di cui al comma 5.
7. Gli allegati tecnici a norme contenute nel decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, abrogate o sostituite
per effetto del presente decreto, sono abrogati.
8. Gli agenti in attivita' finanziaria qualora nella
prestazione di servizi di pagamento di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b), n. 6, del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11, riscontrino in capo all'ordinante
l'assenza del titolo di soggiorno richiesto dalle vigenti
normative in materia, entro dodici ore dal compimento
dell'operazione, ne danno notizia al Questore del luogo in
cui l'operazione e' stata compiuta, unitamente ai dati
relativi all'identita' dell'ordinante e dell'operazione
eseguita.
9. Le disposizioni relative ai consulenti finanziari
autonomi e alle societa' di consulenza finanziaria di cui
all'art. 3, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, entrano
in vigore all'avvio dell'operativita' dell'organismo di
vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti
finanziari di cui all'art. 1, comma 36, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.
10. I rinvii effettuati da disposizioni, contenute in
qualsiasi atto o provvedimento normativo, a norme abrogate,
sostituite o modificate per effetto del presente decreto,
si intendono effettuati, in quanto compatibili, alle norme
introdotte ovvero sostituite per effetto della novella
recata dal presente decreto.».
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 92, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 11 (Controlli e procedimento sanzionatorio). - 1.
Fermo quanto disposto dall'art. 9, all'irrogazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente
decreto provvede il Ministero dell'economia e delle
finanze, udito il parere della Commissione prevista
dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 114. Il procedimento sanzionatorio per
l'inosservanza del provvedimento di cui al comma 5 del
presente articolo e per le violazioni di cui agli articoli
4 e 6 e' svolto dagli Uffici delle Ragionerie territoriali
dello Stato, gia' individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 novembre 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2011. La
Commissione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, formula pareri di
massima, per categorie di violazioni, utilizzate dalle
Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti per la
decretazione.
2. Il decreto che irroga la sanzione e' notificato
all'interessato ai sensi di legge e contestualmente
comunicato, per estratto all'OAM, per l'annotazione in
apposita sottosezione ad accesso riservato del registro di
cui all'art. 3. L'accesso alla sottosezione e' consentito,
senza restrizioni, alle autorita' competenti, all'autorita'
giudiziaria, alle altre amministrazioni interessate, ivi
compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno, per l'esercizio delle rispettive
competenze.
3. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di
cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68, esercita il controllo sull'osservanza delle
disposizioni di cui al presente decreto da parte degli
operatori compro oro. A tali fini, il Nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di finanza agisce anche con
i poteri attribuiti al Corpo dal decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. I medesimi poteri
sono attribuiti ai militari appartenenti alla Guardia di
finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria
delega le operazioni di controllo di cui al presente
decreto. Restano fermi i poteri di controllo attribuiti
agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza dalle
disposizioni vigenti.
4. La Guardia di finanza, qualora nell'esercizio dei
poteri di controllo accerti e contesti gravi violazioni
delle disposizioni di cui al presente decreto e riscontri
la sussistenza, a carico del medesimo soggetto, di due
distinte annotazioni, anche non consecutive, nell'apposita
sottosezione del registro di cui al comma 2, avvenute nel
corso dell'ultimo triennio, propone, a titolo accessorio
rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la
sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio
dell'attivita' medesima. Il provvedimento di sospensione e'
adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia
e delle finanze e notificato all'interessato nonche'
comunicato all'OAM, per l'annotazione nella sottosezione
del registro di cui al comma 2 e per la sospensione
dell'efficacia dell'iscrizione, per un periodo di pari
durata. Del predetto provvedimento e' data, altresi',
notizia al Questore che ha rilasciato la licenza ai sensi
dell'art. 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
5. L'esecuzione del provvedimento di sospensione,
attraverso l'apposizione del sigillo dell'autorita'
procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato
nonche' il controllo sulla sua osservanza da parte degli
interessati sono espletati dalla Guardia di finanza.
L'inosservanza del provvedimento di sospensione e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a
30.000 euro.
6. Con il decreto che irroga la sanzione per violazioni
degli obblighi di cui al presente decreto, commesse
successivamente all'esecuzione del provvedimento di
sospensione di cui al comma 5, il Ministero dell'economia e
delle finanze, tenuto conto della rilevanza della
violazione, richiede all'OAM la cancellazione
dell'operatore compro oro dal registro di cui all'art. 3.
L'OAM, disposta la cancellazione, provvede altresi' ad
annotarne gli estremi nella sottosezione ad accesso
riservato del registro degli operatori compro oro. Per i
tre anni successivi al provvedimento con cui e' stata
disposta la cancellazione, l'iscrizione nel registro degli
operatori compro oro di cui all'art. 3 e' interdetta
all'operatore compro oro nonche' ai suoi familiari, per
tali intendendosi il coniuge, la persona legata in unione
civile o convivenza di fatto, i figli e i genitori. La
violazione del divieto e' sanzionata ai sensi dell'art.
8.».
 
Art. 6
Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 ottobre 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Amendola, Ministro per gli affari
europei

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico

Bonafede, Ministro della giustizia

Lamorgese, Ministro dell'interno

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Bonafede