Gazzetta n. 255 del 30 ottobre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 4 settembre 2019
Riparto del Fondo nazionale politiche sociali. Annualita' 2019.



IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante legge di contabilita' e finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo per le politiche sociali;
Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;
Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», il quale integra le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000;
Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di volontariato, le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;
Visto il comma 2 dell'art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale politiche sociali per le finalita' legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;
Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art. 20, comma 7, della legge n. 328 del 2000;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 158, con il quale si dispone che lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali e' incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativi alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2017, recante individuazione delle unita' organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali;
Visto l'art. 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, e, in particolare, il comma 6, lettera a), che prevede che la Rete elabori un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali;
Visto l'art. 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, e, in particolare, il comma 7, che prevede che il Piano abbia natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali e che il Piano medesimo sia adottato nelle medesime modalita' con le quali i fondi cui si riferisce sono ripartiti alle regioni;
Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017 che ha disposto l'istituzione della Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale e la conseguente soppressione della Direzione generale per l'inclusione sociale e le politiche sociali a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
Visto l'art. 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017 che ha disposto l'istituzione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, come modificato dal decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni nella legge n. 26 del 28 marzo 2019;
Vista la legge n. 136 del 17 dicembre 2018, di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018 ed in particolare l'art. 25-quater, comma 6 secondo cui «A decorrere dall'anno 2019, gli oneri relativi agli interventi in materia di politiche migratorie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'art. 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per gli interventi di competenza nazionale afferenti al Fondo nazionale per le politiche migratorie, per l'ammontare di 7 milioni di euro, sono trasferiti, per le medesime finalita', dal Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, su appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del programma «Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti». La spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento del Tavolo e' a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie.»
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2018, concernente la ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 e, in particolare, la tabella 4;
Visto in particolare, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' n. 9 «Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale» per l'annualita' 2019 in cui e' iscritto il capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», missione 3(24) - programma 3.2 (24.12) - Centro di responsabilita' n. 9 «Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale» - Azione «Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale»;
Considerato che la somma disponibile, afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente, ammonta, complessivamente a euro 393.958.592,00;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 che istituisce il Sistema integrato di educazione ed istruzione per le bambine ed i bambini in eta' compresa dalla nascita e fino ai sei anni, all'interno del quale confluiscono gli interventi riferibili ai nidi d'infanzia e ai servizi integrativi, finanziati con uno specifico Fondo dedicato;
Viste le Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilita' di cui all'accordo in Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 21 dicembre 2017 tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali;
Viste le Linee di indirizzo per l'affidamento familiare, di cui all'accordo in Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 25 ottobre 2012 tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali;
Viste le Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, di cui all'accordo in Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 14 dicembre 2017 tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali;
Visto l'Accordo in sede di Conferenza unificata del 19 aprile 2018 per l'avvio della sperimentazione in materia di banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate;
Visto il Piano per gli interventi e i servizi di contrasto alla poverta', per il triennio 2018-2020, adottato con il decreto interministriale del 18 maggio 2018, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze registrato dalla Corte dei conti in data 11 giugno 2018 al n. 2056;
Visto il Piano sociale nazionale relativo al triennio 2018-2020, adottato con decreto interministeriale del 26 novembre 2018, registrato dalla Corte dei conti in data 14 dicembre 2018 al n. 1-3492 approvato dalla Rete nella seduta del 15 ottobre 2018;
Acquisita in data 1° agosto 2019 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1

Risorse

1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'annualita' 2019, ammontanti a euro 393.958.592,00 sono ripartite secondo il seguente schema per gli importi indicati:
===================================================================== | a) somme destinate alle regioni |  euro 391.726.202,00 | +=====================================+=============================+ |b) somme attribuite al Ministero del | | |lavoro e delle politiche sociali, per| | |gli interventi a carico del Ministero| | |e la copertura degli oneri di | | |funzionamento finalizzati al | | |raggiungimento degli obiettivi | | |istituzionali | euro 2.232.390,00| +-------------------------------------+-----------------------------+ | Totale | euro 393.958.592,00| +-------------------------------------+-----------------------------+

2. Il riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'annualita' 2019, di cui al comma 1, e' riportato nell'allegata tabella 1, e il riparto delle risorse destinate alle regioni per il medesimo anno e' riportato nell'allegata Tabella 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Le regioni procedono al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'erogazione agli ambiti e' comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse secondo le modalita' di cui all'allegato A.
3. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», saranno ripartite fra le regioni con le stesse modalita' e criteri di cui al presente decreto come da tabella 2, colonna A.
4. Le eventuali risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno ripartite fra le regioni con le medesime modalita' e criteri di cui al presente decreto come da tabella 2, colonna A, previo soddisfacimento di eventuali richieste di accredito, da parte dei comuni, in esito al riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dei benefici di cui all'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 

Tabella n. 1 Riparto generale delle risorse finanziarie afferenti al Fondo
nazionale politiche sociali annualita' 2019

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegato A
Monitoraggio dei flussi finanziari

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegato B
Ripartizione delle risorse tra macroattivita*

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegato C Implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini
e famiglie in situazione di vulnerabilita' (P.I.P.P.I.)

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegato D Utilizzo delle risorse da parte degli Ambiti sociali territoriali -
articolazione per interventi e servizi sociali e aree assistenziali

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegato E Modalita' attuative per l'implementazione delle Linee di indirizzo nazionali sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di
vulnerabilita'

Parte di provvedimento in formato grafico

 
PROGRAMMA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI SULL'INTERVENTO CON BAMBINI E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI
VULNERABILITA'
(P.I.P.P.I.)
2020 - 2021

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Programmazione regionale e monitoraggio

1. Le regioni, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, programmano, per l'annualita' 2019, gli impieghi delle risorse complessivamente loro destinate ai sensi dell'art. 2, comma 1, in coerenza con il Piano sociale nazionale relativo al triennio 2018-2020.
2. La programmazione, di cui al comma 1, e' comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto. L'atto di programmazione contiene:
a) la ripartizione delle risorse tra macroattivita', secondo le modalita' di cui all'allegato B;
b) una relazione, secondo successivi indirizzi ministeriali, concernente gli interventi programmati a valere sul 40% della quota regionale, di cui al Piano sociale nazionale relativo al triennio 2018-2020, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza;
c) le risorse e gli ambiti territoriali coinvolti nell'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilita' (P.I.P.P.I.) di cui all'art. 3, secondo le modalita' di cui all'allegato C.
2-bis. Le regioni possono eventualmente destinare una quota non superiore all'1% del Fondo in via sperimentale per l'annualita' 2019 per realizzare azioni di sistema da rendicontare in maniera specifica.
3. L'erogazione delle risorse di cui al presente decreto e' condizionata alla rendicontazione da parte della regione sugli utilizzi delle risorse ripartite ai sensi del decreto interministeriale 23 novembre 2017 e secondo le modalita' ivi previste. A decorrere dal 2021, l'erogazione e' condizionata alla rendicontazione, nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, da parte degli ambiti territoriali dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse di cui al presente decreto, secondo le modalita' di cui all'allegato D. Le modalita' di rendicontazione di cui all'allegato D sono comunque sperimentate nel 2020 con riferimento alle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, annualita' 2018.
4. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.
 

LIVELLO BASE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

P.I.P.P.I.

1. A valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata alle regioni sono finanziate, per non meno di 3.937.500,00 euro, azioni volte all'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilita' (P.I.P.P.I.) di cui all'accordo in Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 21 dicembre 2017 tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce l'attuazione uniforme sul territorio nazionale delle azioni di cui al comma 1 e, a valere sulla quota del Fondo destinata al medesimo Ministero, garantisce idonea assistenza tecnica. Le modalita' attuative, inclusa la quota minima di risorse da destinare a livello regionale e il numero minimo di ambiti coinvolti, sono definite nell'allegato E.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 4 settembre 2019

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Di Maio
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria
Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3048
 

LIVELLO AVANZATO

Parte di provvedimento in formato grafico