Gazzetta n. 255 del 30 ottobre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 21 agosto 2019, n. 127
Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.



IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI,

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto in particolare, l'articolo 3, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, ove e' previsto che nei luoghi di lavoro delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, nonche' nelle strutture destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia applicata tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative, individuate con decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto in particolare, l'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, ove e' previsto, al comma 1-bis, che nei luoghi di lavoro delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni e, al comma 3, che le attribuzioni dei predetti servizi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori restino ferme fino al riordino delle competenze in tema di vigilanza nella materia e siano svolte anche nelle aree riservate o operative e in quelle che presentano analoghe esigenze, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 6, comma l, lettera z);
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e, in particolare, l'articolo 112, comma 2;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e, in particolare, l'articolo 12-bis, che dispone che gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e, in particolare, l'articolo 27, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanita' del 15 aprile 1997, recante «Individuazione delle aree riservate e operative. Attivita' di vigilanza»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della salute del 30 dicembre 2008, recante «Vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nelle aree riservate, operative e per quelle che presentano analoghe esigenze, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», concernente l'individuazione delle aree operative riservate ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, limitatamente alle sedi di servizio del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ivi comprese le articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che le attivita' del personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono contraddistinte dall'immediatezza e dall'urgenza della prestazione, nonche' dalla gestione di scenari incidentali non prevedibili e dalle conseguenze non valutabili, per le quali il personale necessita di specifica preparazione tecnica professionale, di formazione e addestramento costanti e di visite preventive e periodiche di controllo sanitario;
Considerato che, in ragione della natura dei compiti loro affidati, il Dipartimento della pubblica sicurezza, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le strutture del Ministero dell'interno, destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, debbono tutelare le esigenze di riservatezza e di protezione dei dati attinenti alle attivita' espletate;
Ritenuto opportuno predisporre un unico provvedimento per l'attuazione dell'articolo 3, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 nei luoghi di lavoro e nelle strutture del Ministero dell'interno interessate;
Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'Amministrazione civile dell'interno;
Acquisito il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro della salute e del Ministro per la pubblica amministrazione;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 5 ottobre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 ottobre 2017;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nell'adunanza del 19 luglio 2018;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, avvenuta con nota n. 9982 del 22 maggio 2019;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione delle disposizioni comuni

1. Il presente capo detta le disposizioni comuni che si applicano nell'ambito delle strutture di cui al comma 2.
2. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato «decreto legislativo n. 81 del 2008», tenuto conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative, si applicano:
a) nelle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato e nelle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica individuate dai decreti interministeriali di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo quanto indicato nel capo II del presente decreto;
b) nelle aree e nelle strutture di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento dei vigili del fuoco», nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», e nelle aree operative, nonche' nei riguardi del personale permanente e volontario del Corpo nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e del personale in servizio nel medesimo Dipartimento, compreso quello che opera in situazioni di emergenza, secondo quanto indicato nel capo III del presente decreto.


N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo degli articoli 3, commi 2 e 3, e
13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro):
«Art. 3 (Campo di applicazione). - (Omissis).
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, dei servizi di protezione civile,
nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita',
degli istituti di istruzione universitaria, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, degli uffici all'estero di cui all'art. 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le
disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari
esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
organizzative ivi comprese quelle per la tutela della
salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei
Carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal
Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della
protezione civile fuori dal territorio nazionale,
individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo con
decreti emanati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di
concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente
agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia
di finanza, gli organismi a livello nazionale
rappresentativi del personale militare; analogamente si
provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e
i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari
vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.
Con decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le
disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con
la disciplina recata dal presente decreto della normativa
relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in
ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e
l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai
titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26
aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2,
sono fatte salve le disposizioni attuative dell'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le
disposizioni tecniche del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164,
richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai
relativi decreti di attuazione. Gli schemi dei decreti di
cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro
trenta giorni dalla data di assegnazione.
(Omissis).».
«Art. 13 (Vigilanza). - 1. La vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro e' svolta dalla azienda
sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di
specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' per il settore minerario, fino all'effettiva
attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai
sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo
economico, e per le industrie estrattive di seconda
categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano. Le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita'
del presente articolo, nell'ambito delle proprie
competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti.
1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle
Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla
applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e' svolta esclusivamente dai servizi
sanitari e tecnici istituiti presso le predette
amministrazioni.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza
attribuite dalla legislazione vigente al personale
ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute
e sicurezza dei lavoratori di cui all'art. 35 della legge
26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita
l'attivita' di vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro nelle seguenti attivita', nel quadro del
coordinamento territoriale di cui all'art. 7:
a) attivita' nel settore delle costruzioni edili o di
genio civile e piu' in particolare lavori di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e
risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi
prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche
comportanti l'impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori
subacquei;
c) ulteriori attivita' lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, adottato sentito il comitato di cui all'art. 5 e
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali svolge attivita' di vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio
di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale
competente per territorio.
3. In attesa del complessivo riordino delle competenze
in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
restano ferme le competenze in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorita'
marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli
uffici di sanita' aerea e marittima, alle autorita'
portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza
dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito
portuale ed aeroportuale nonche' ai servizi sanitari e
tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di
polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono
competenti altresi' per le aree riservate o operative e per
quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi,
anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con
decreto del Ministro competente, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. L'Amministrazione della giustizia puo' avvalersi
dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia,
anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri,
nonche' dei servizi istituiti con riferimento alle
strutture penitenziarie.
4. La vigilanza di cui al presente articolo e'
esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli
articoli 5 e 7.
5. Il personale delle pubbliche amministrazioni,
assegnato agli uffici che svolgono attivita' di vigilanza,
non puo' prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del
territorio nazionale, attivita' di consulenza.
6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualita' di
organo di vigilanza, ammette a pagare in sede
amministrativa ai sensi dell'art. 21, comma 2, primo
periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
integra l'apposito capitolo regionale per finanziare
l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai
dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
7. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 64 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti,
come individuati dal presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e
la riforma della normativa in materia):
«Art. 1 (Delega al Governo per il riassetto e la
riforma della normativa in materia di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro, in conformita' all'art. 117 della Costituzione e
agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative
norme di attuazione, e garantendo l'uniformita' della
tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso
il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo
alle differenze di genere e alla condizione delle
lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati,
realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni
vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi generali:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni
vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle
convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a
quanto disposto dall'art. 117 della Costituzione;
b) applicazione della normativa in materia di salute
e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attivita' e a
tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle
peculiarita' o della particolare pericolosita' degli stessi
e della specificita' di settori ed ambiti lavorativi, quali
quelli presenti nella pubblica amministrazione, come gia'
indicati nell'art. 1, comma 2, e nell'art. 2, comma 1,
lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nel
rispetto delle competenze in materia di sicurezza
antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,
nonche' assicurando il coordinamento, ove necessario, con
la normativa in materia ambientale;
c) applicazione della normativa in materia di tutela
della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e
lavoratrici, autonomi e subordinati, nonche' ai soggetti ad
essi equiparati prevedendo:
1) misure di particolare tutela per determinate
categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche
tipologie di lavoro o settori di attivita';
2) adeguate e specifiche misure di tutela per i
lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle
attivita' svolte e secondo i principi della raccomandazione
2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;
d) semplificazione degli adempimenti meramente
formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela,
con particolare riguardo alle piccole, medie e micro
imprese; previsione di forme di unificazione documentale;
e) riordino della normativa in materia di macchine,
impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e
dispositivi di protezione individuale, al fine di operare
il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e
quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la
sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema
pubblico di controllo;
f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato
sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione
delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni
contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione
della presente legge, tenendo conto della responsabilita' e
delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con
riguardo in particolare alla responsabilita' del preposto,
nonche' della natura sostanziale o formale della
violazione, attraverso:
1) la modulazione delle sanzioni in funzione del
rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la
regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei
soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi,
confermando e valorizzando il sistema del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
2) la determinazione delle sanzioni penali
dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui
le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento,
individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34
e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero
alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a
euro ventimila per le infrazioni formali, della pena
dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di
particolare gravita', della pena dell'arresto fino a tre
anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri
casi;
3) la previsione della sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad
euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione
penale;
4) la graduazione delle misure interdittive in
dipendenza della particolare gravita' delle disposizioni
violate;
5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed
associazioni dei familiari delle vittime della possibilita'
di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti
e le facolta' attribuiti alla persona offesa, con
riferimento ai reati commessi con violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale;
6) la previsione della destinazione degli introiti
delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla
prevenzione, a campagne di informazione e alle attivita'
dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie
locali;
g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle
attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di
prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche
attraverso idonei percorsi formativi, con particolare
riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione
della figura del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di sito produttivo;
h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli
organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle
imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e
organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela
della salute e sicurezza sul lavoro;
i) realizzazione di un coordinamento su tutto il
territorio nazionale delle attivita' e delle politiche in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato
all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla
promozione dello scambio di informazioni anche sulle
disposizioni italiane e comunitarie in corso di
approvazione, nonche' ridefinizione dei compiti e della
composizione, da prevedere su base tripartita e di norma
paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e
delle province autonome di cui all'art. 117 della
Costituzione, della commissione consultiva permanente per
la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e dei
comitati regionali di coordinamento;
l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo,
di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonche', su
base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle
buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di
lavoro, anche secondo i principi della responsabilita'
sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati,
ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente;
m) previsione di un sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica
esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia
di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite
attraverso percorsi formativi mirati;
n) definizione di un assetto istituzionale fondato
sull'organizzazione e circolazione delle informazioni,
delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire
la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le
competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o
duplicazione di interventi;
o) previsione della partecipazione delle parti
sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri,
regioni e province autonome, Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo
sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e
delle associazioni e degli istituti di settore a carattere
scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della
salute delle donne;
p) promozione della cultura e delle azioni di
prevenzione attraverso:
1) la realizzazione di un sistema di governo per la
definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di
progetti formativi, con particolare riferimento alle
piccole, medie e micro imprese, da indirizzare, anche
attraverso il sistema della bilateralita', nei confronti di
tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
2) il finanziamento degli investimenti in materia
di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e
micro imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'INAIL,
nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali
dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita
la semplicita' delle procedure;
3) la promozione e la divulgazione della cultura
della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno
dell'attivita' scolastica ed universitaria e nei percorsi
di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in
considerazione dei relativi principi di autonomia didattica
e finanziaria;
q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture
centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei
principi di cui all'art. 19 del decreto legislativo 19
dicembre 1994, n. 758, e dell'art. 23, comma 4, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, al fine di rendere piu' efficaci gli
interventi di pianificazione, programmazione, promozione
della salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati
verificati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e
carenze negli interventi e valorizzando le specifiche
competenze, anche riordinando il sistema delle
amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di
prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo
criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;
r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il
lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad
essi equiparati in relazione all'adozione delle misure
relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e
delle lavoratrici;
s) revisione della normativa in materia di appalti
prevedendo misure dirette a:
1) migliorare l'efficacia della responsabilita'
solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento
degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare
riferimento ai subappalti, anche attraverso l'adozione di
meccanismi che consentano di valutare l'idoneita'
tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private,
considerando il rispetto delle norme relative alla salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale
elemento vincolante per la partecipazione alle gare
relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso
ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della
finanza pubblica;
2).
3).
t) rivisitazione delle modalita' di attuazione della
sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti
modalita' organizzative del lavoro, ai particolari tipi di
lavorazioni ed esposizioni, nonche' ai criteri ed alle
linee guida scientifici piu' avanzati, anche con
riferimento al prevedibile momento di insorgenza della
malattia:
u) rafforzare e garantire le tutele previste
dall'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
v) introduzione dello strumento dell'interpello
previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, e successive modificazioni, relativamente a
quesiti di ordine generale sull'applicazione della
normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
individuando il soggetto titolare competente a fornire
tempestivamente la risposta.
3. I decreti di cui al presente articolo non possono
disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di
sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle
prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.
4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati
nel rispetto della procedura di cui all'art. 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del lavoro
e della previdenza sociale, della salute, delle
infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla
lettera s) del comma 2, dello sviluppo economico,
limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del comma
2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il
Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro della solidarieta' sociale,
limitatamente a quanto previsto dalla lettera l) del comma
2, nonche' gli altri Ministri competenti per materia,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di
lavoro.
5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono
trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro
quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle
Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per
l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente
comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di tre mesi.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo
puo' adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e
5, disposizioni integrative e correttive dei decreti
medesimi.
7. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dal
presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma
2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale
fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della
presente delega le amministrazioni competenti provvedono
attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse,
umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione
alle medesime amministrazioni.
7-bis. Per l'attuazione del principio di delega di cui
al comma 2, lettera p), e' previsto uno stanziamento di 50
milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, lettera z),
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del
servizio sanitario nazionale):
«Art. 6 (Competenze dello Stato). - 1. Sono di
competenza dello Stato le funzioni amministrative
concernenti:
(Omissis).
z) i servizi sanitari istituiti per i Corpi di
polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' i servizi
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi
all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del
personale dipendente.
(Omissis).».
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale dell'art. 112 della legge 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 112 (Oggetto). - 1. Il presente capo ha come
oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in tema di
"salute umana" e di "sanita' veterinaria".
2. Restano esclusi dalla disciplina del presente capo
le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le
competenze sanitarie e medico-legali delle forze armate,
dei corpi di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, delle
Ferrovie dello Stato.
3. Resta invariato il riparto di competenze tra Stato e
regioni stabilito dalla vigente normativa in materia
sanitaria per le funzioni concernenti:
a) le sostanze stupefacenti e psicotrope e la
tossicodipendenza;
b) la procreazione umana naturale ed assistita;
c) i rifiuti speciali derivanti da attivita'
sanitarie, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22;
d) la tutela sanitaria rispetto alle radiazioni
ionizzanti, di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230;
e) la dismissione dell'amianto, di cui alla legge 27
marzo 1992, n. 257;
f) il sangue umano e i suoi componenti, la produzione
di plasmaderivati ed i trapianti;
g) la sorveglianza ed il controllo di epidemie ed
epizozie di dimensioni nazionali o internazionali;
h) la farmacovigilanza e farmacoepidemiologia nonche'
la rapida allerta sui prodotti irregolari;
i) l'impiego confinato e la emissione deliberata
nell'ambiente di microrganismi geneticamente modificati;
l) la tutela della salute e della sicurezza negli
ambienti di vita e di lavoro.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca:
«Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE.».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, reca:
«Codice dell'amministrazione digitale».
- Si riporta il testo dell'art. 12-bis del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 (Misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto
alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti
persecutori):
«Art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in
materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali). - 1. Gli articoli
1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano
nel senso che le disposizioni ivi contenute non si
applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze
armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi
ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali):
«Art. 1. - E' obbligatoria l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle
condizioni previste dal presente titolo, siano addette a
macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa,
ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti
elettrici o termici, nonche' delle persone comunque
occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati
per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego
di tali macchine, apparecchi o impianti.
L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresi' quando le
macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al
precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o
non servano direttamente ad operazioni attinenti
all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti
opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale
comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione
pratica o esperimento.
L'assicurazione e' inoltre obbligatoria anche quando
non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le
persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo,
siano addette ai lavori:
1) di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione di opere edili, comprese le stradali, le
idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura,
pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di
formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione
di opere edili, nonche' ai lavori, sulle strade, di
innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e
diserbo;
2) di messa in opera, manutenzione, riparazione,
modificazione, rimozione degli impianti all'interno o
all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio,
manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli
apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;
3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o
impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per
la sistemazione delle frane e dei bacini montani per la
regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi
d'acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo
dei canali e il drenaggio in galleria;
4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a lavori
di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
5) di costruzione, manutenzione, riparazione di
ferrovie, tranvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro
esercizio;
6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di
approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell'acqua,
dell'energia elettrica, compresi quelli relativi alle
aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e
radiotelefoniche e di televisione; di costruzione,
riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte;
di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;
7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia
uso di mezzi meccanici o animali;
8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci
o materiali;
9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di
veicoli terrestri, nautici o aerei, nonche' di posteggio
anche all'aperto di mezzi meccanici;
10) di carico o scarico;
11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale,
fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'art.
34 del regio decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207,
concernente norme per la navigazione area, convertito nella
legge 31 gennaio 1926, n. 753;
12) della pesca esercitata con navi o con
galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle
spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della
vallicoltura, della mitilicoltura, della ostricoltura;
13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto
di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti,
infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi,
nonche' ai lavori relativi all'esercizio di aziende
destinate a deposito e vendita di dette sostanze o
prodotti; sono considerate materie infiammabili quelle
sostanze che hanno un punto di infiammabilita' inferiore a
125 gradi C e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii
minerali bianchi e gli olii minerali lubrificanti;
14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o
getto di esse;
15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici,
comprese le fonderie;
16) delle concerie;
17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
18) delle miniere, cave e torbiere e saline, compresi
il trattamento e la lavorazione delle materie estratte,
anche se effettuati in luogo di deposito;
19) di produzione del cemento, della calce, del gesso
e dei laterizi;
20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi
o natanti, nonche' ad operazioni di recupero di essi o del
loro carico;
21) dei pubblici macelli o delle macellerie;
22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
23) per il servizio di salvataggio;
24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le
guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di
caccia e pesca;
25) per il servizio di nettezza urbana;
26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli
animali, compresi i lavori nei giardini zoologici e negli
acquari;
27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di
pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei
parchi di divertimento, escluse le persone addette ai
servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali;
28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni
pratiche nei casi di cui al n. 5) dell'art. 4.
Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o
impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e
per effetto delle quali sono esposti al pericolo di
infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi
o impianti suddetti.
Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo
comma del presente articolo le persone le quali nelle
condizioni previste dal presente titolo, sono comunque
occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o
sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e
separati da quelli in cui si svolge la lavorazione
principale.
Sono altresi' considerate addette ai lavori di cui ai
nn. da 1) a 28) del presente articolo le persone le quali,
nelle condizioni previste dall'art. 4, sono comunque
occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari
o sussidiari.
L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente
articolo non sussiste soltanto nel caso di attivita'
lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per
i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di
automezzi ad uso familiare o privato.
Non rientrano nell'assicurazione del presente titolo le
attivita' di cui al presente articolo quando siano svolte
dall'imprenditore agricolo per conto e nell'interesse di
aziende agricole o forestali, anche se i lavori siano
eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente
inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne
usa, le quali ricadono in quelle tutelate dal titolo
secondo del presente decreto.».
«Art. 4. - Sono compresi nell'assicurazione:
1) coloro che in modo permanente o avventizio
prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera
manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al
precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al
lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera
manuale nelle rispettive imprese;
4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla
legge;
5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o
istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche
privati, che attendono ad esperienze tecnico-scientifiche
od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di
lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di
qualificazione o riqualificazione professionale o di
addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri
scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche' i
preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze
ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi,
gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati
del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione
alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale
alle condizioni di cui al precedente n. 2);
7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di
societa', anche di fatto, comunque denominata, costituita
od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non
manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in
ospedali, in istituti di assistenza o beneficenza quando,
per il servizio interno degli istituti o per attivita'
occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati
nell'art. 1, nonche' i loro istruttori o sovraintendenti
nelle attivita' stesse;
9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di
prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno
degli istituti o stabilimenti, o per attivita'
occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati
nell'art. 1, nonche' i loro istruttori o sovraintendenti
nelle attivita' stesse.
Per i lavoratori a domicilio si applicano le
disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264, e del
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289.
Tra le persone assicurate sono compresi i commessi
viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di
consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per
l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via
occasionale di veicoli a motore da essi personalmente
condotti.
Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le
religiose che prestino opera retribuita manuale, o anche
non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2),
alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e
dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29,
lettera a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e
l'Italia, anche se le modalita' delle prestazioni di lavoro
siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e
l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i
sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni
stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto.
Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono
compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio,
comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se
eserciti a scopo di diporto.».
- Il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, reca:
«Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».
- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1
della legge 22 luglio 1975, n. 382):
«Art. 27 (Assistenza sanitaria ed ospedaliera). - 2.
Sono inoltre compresi nelle materie suddette:
(Omissis).
d) tutte le funzioni in materia di assistenza
sanitaria comunque svolte da uffici dell'amministrazione
dello Stato, con la sola eccezione dei servizi sanitari
istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il
Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco nonche' dei servizi dell'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento
tecnico sanitario delle condizioni del personale
dipendente.».
- Il decreto interministeriale 15 aprile 1997 reca:
«Individuazione delle aree riservate ed operative.
Attivita' di vigilanza».
- Il decreto interministeriale, 30 dicembre 2008, reca:
«Vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia
di salute e sicurezza nelle aree riservate, operative e per
quelle che presentano analoghe esigenze, del Dipartimento
dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa
Civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 13, comma 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, v. nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229):
«Art. 6 (Disposizioni generali). - 1. Il personale del
Corpo nazionale si distingue in personale di ruolo e
volontario, fatta salva la sovraordinazione funzionale del
personale di ruolo negli interventi di soccorso. Il
rapporto d'impiego del personale di ruolo e' disciplinato
in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni
previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'art.
2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale
volontario e' iscritto in appositi elenchi, distinti in due
tipologie, rispettivamente, per le necessita' dei
distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le
necessita' delle strutture centrali e periferiche del Corpo
nazionale, secondo quanto previsto nel regolamento di cui
all'art. 8, comma 2, ed e' chiamato a prestare servizio
secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo.
Il solo personale volontario iscritto nell'elenco istituito
per le necessita' delle strutture centrali e periferiche
puo' essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con
conseguente trasformazione del rapporto di servizio in
rapporto di impiego con l'amministrazione. Resta fermo
quanto disposto dall'art. 29, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
2. Nell'esercizio delle attivita' istituzionali, il
personale di cui al comma 1, che espleta compiti operativi,
svolge funzioni di polizia giudiziaria. Al personale che
riveste le qualifiche di vigile del fuoco sono attribuite
le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale
appartenente agli altri ruoli e qualifiche della componente
operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni
di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto
nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui
al comma 1. Al medesimo personale sono riconosciuti, nei
viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e
agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza
per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e
metropolitano.».
 
Art. 2

Individuazione del datore di lavoro

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, nel rispetto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e dei peculiari assetti organizzativi e ordinamentali vigenti, le funzioni di datore di lavoro sono assolte anche dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione dell'ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio, ovvero dal funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, anche ai fini dell'organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio, ancorche' non siano dotati di autonomi poteri di spesa. La responsabilita' del predetto datore di lavoro e' limitata agli effettivi poteri di gestione posseduti. Restano ferme le responsabilita' dei dirigenti o funzionari che, per effetto delle disposizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, hanno l'obbligo di provvedere all'adozione di misure di prevenzione e di interventi strutturali e di manutenzione, per i quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa. Le funzioni, che possono essere delegate dal medesimo datore di lavoro, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono demandate a dirigenti ovvero a funzionari non aventi qualifica dirigenziale, questi ultimi nei soli casi in cui siano preposti a uffici aventi autonomia gestionale, ancorche' non siano dotati di autonomi poteri di spesa, ferme restando le responsabilita' agli stessi attribuite nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La responsabilita' della salute e sicurezza del personale compete anche ai dirigenti di uffici centrali o periferici che sono responsabili delle determinazioni per la pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio, ovvero dell'assegnazione, sulla base delle richieste pervenute, delle medesime risorse agli uffici di cui all'articolo 1.
3. I datori di lavoro sono individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1,
lettera b), e 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini ed agli effetti
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
si intende per:
(Omissis).
b) "datore di lavoro": il soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l'assetto
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attivita', ha la responsabilita'
dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di
lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri
di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia
preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,
individuato dall'organo di vertice delle singole
amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita',
e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso
di omessa individuazione, o di individuazione non conforme
ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con
l'organo di vertice medesimo;
(Omissis).».
«Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente). - 1. Il datore di lavoro, che esercita le
attivita' di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano
e dirigono le stesse attivita' secondo le attribuzioni e
competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione
della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente
decreto legislativo;
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere
conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto
i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento accedano alle zone che li espongono
ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e
di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi
previsti a suo carico nel presente decreto; (80)
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui
all'art. 41, comunicare tempestivamente al medico
competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il piu' presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione,
formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da
esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere
ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e
immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, copia del documento di
cui all'art. 17, comma 1, lettera a), anche su supporto
informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, nonche'
consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati
di cui alla lettera r). Il documento e' consultato
esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all'art. 26, comma 3
anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53,
comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento
della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il
documento e' consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che
le misure tecniche adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno
verificando periodicamente la perdurante assenza di
rischio;
r) comunicare in via telematica all'INAIL e
all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro di cui all'art. 8, entro 48 ore dalla ricezione del
certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati
e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di
comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera
comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'art.
53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato,
secondo le disposizioni di cui all'art. 43. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle
dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al
numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in
regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di
fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori,
convocare la riunione periodica di cui all'art. 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione
ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza
ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione
al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e
della protezione;
aa) comunicare in via telematica all'INAIL e
all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro di cui all'art. 8, in caso di nuova elezione o
designazione, i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione
l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti o
designati;
bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige
l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla
mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio
di idoneita'.
1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1,
relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi
dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza
dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento,
decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi
dall'adozione del decreto di cui all'art. 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di
prevenzione e protezione ed al medico competente
informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli
relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di
vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e
di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e
degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni
o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale
caso gli obblighi previsti dal presente decreto
legislativo, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
adempimento all'amministrazione competente o al soggetto
che ne ha l'obbligo giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti
altresi' a vigilare in ordine all'adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25,
ferma restando l'esclusiva responsabilita' dei soggetti
obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata
attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile
unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto
di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.».
 
Art. 3

Individuazione dei dirigenti e preposti

1. Per le finalita' previste dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma l, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 81 del 2008, negli ambienti di lavoro del Ministero dell'interno, si intende per:
a) «dirigente»: il soggetto responsabile di unita' organizzativa che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa;
b) «preposto»: il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attivita' lavorativa del personale dipendente, anche temporanea, e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, individuato sulla base dell'organizzazione dell'ufficio.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere d)
ed e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la
rubrica v. nelle note alle premesse):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini ed agli effetti
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
si intende per:
(Omissis).
d) "dirigente": persona che, in ragione delle
competenze professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,
attua le direttive del datore di lavoro organizzando
l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa;
e) "preposto": persona che, in ragione delle
competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici
e funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, sovrintende alla attivita' lavorativa e
garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa;
(Omissis).».
 
Art. 4

Comunicazioni e segnalazioni

1. Le segnalazioni formali e la trasmissione di documenti concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale, comprese quelle relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e ai nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, rimesse dal decreto legislativo n. 81 del 2008 al datore di lavoro e al medico competente, si intendono compiute mediante le segnalazioni e le trasmissioni agli uffici di vigilanza di cui all'articolo 6 del presente decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e dall'articolo l, comma 3, punto 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale sono trasmessi, a fini statistici e in forma aggregata e anonima, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, secondo le modalita' e con la cadenza periodica previste dal decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. Restano ferme, con riferimento al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, le segnalazioni formali e la trasmissione di documenti alle amministrazioni interessate nei casi e con le modalita' previsti in via ordinaria dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Le medesime segnalazioni e trasmissioni sono comunque inoltrate agli uffici di vigilanza di cui all'articolo 6.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 12-bis del decreto-legge 23
febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2009, n. 38, v. nelle note alle premesse.
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'art. 1, comma 3, punto 22, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (per la rubrica v.
nelle note alle premesse):
«Art. 1. - L'assicurazione e' inoltre obbligatoria
anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi
precedenti per le persone che, nelle condizioni previste
dal presente titolo, siano addette ai lavori:
(Omissis).
22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 4, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle
note alle premesse):
«Art. 8 (Sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro). - (Omissis).
4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla
data dell'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, vengono definite le regole tecniche per la
realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonche' le
regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono
definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi' come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e
dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema
informativo nazionale integrato per la prevenzione nei
luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate
le speciali modalita' con le quali le forze armate, le
forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
partecipano al sistema informativo relativamente alle
attivita' operative e addestrative. Per tale finalita' e'
acquisita l'intesa dei Ministri della difesa, dell'interno
e dell'economia e delle finanze.
(Omissis).».
 
Art. 5

Servizio di prevenzione e protezione

1. Il datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze di riservatezza e segretezza, istituisce e organizza il servizio di prevenzione e protezione, avvalendosi in via esclusiva di personale dell'Amministrazione in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in servizio presso le articolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), secondo il rispettivo ambito istituzionale di competenza.
2. Gli addetti e il responsabile del servizio di cui al comma l, devono disporre di mezzi e di tempi adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Qualora, per valutare compiutamente le condizioni di salubrita' e di sicurezza degli ambienti di lavoro, sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche, il datore di lavoro, ove non disponga delle risorse occorrenti, si puo' avvalere, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base di idonea motivazione, per integrare l'azione di prevenzione e protezione del servizio di cui al comma l, di personale tecnico esterno all'Amministrazione.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle
note alle premesse):
«Art. 32 (Capacita' e requisiti professionali degli
addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e
protezione interni ed esterni). - 1. Le capacita' ed i
requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai
servizi di prevenzione e protezione interni o esterni
devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei
soggetti di cui al comma 1, e' necessario essere in
possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di
istruzione secondaria superiore nonche' di un attestato di
frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici
corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita'
lavorative. Per lo svolgimento della funzione di
responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre
ai requisiti di cui al precedente periodo, e' necessario
possedere un attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in
materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di
natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui
all'art. 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle
attivita' tecnico-amministrative e di tecniche di
comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi
di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso
quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio
2006, e successive modificazioni.
3. Possono altresi' svolgere le funzioni di
responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in
possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino
di aver svolto una delle funzioni richiamate,
professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro,
almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo
svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo
di cui al comma 2.
4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono
organizzati dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, dalle universita', dall'ISPESL,
dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa
competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole
superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli
organismi paritetici, nonche' dai soggetti di cui al punto
4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e
delle specifiche modalita' ivi previste. Ulteriori soggetti
formatori possono essere individuati in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle
seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea
magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6
luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella
classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile
2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128
del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree
magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della
normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, su parere conforme del
Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa
vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di
formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori
titoli di studio possono essere individuati in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento,
previsti dal presente decreto legislativo, in cui i
contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto
o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli
addetti del servizio prevenzione e protezione, e'
riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti
della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti
erogati. Le modalita' di riconoscimento del credito
formativo e i modelli per mezzo dei quali e' documentata
l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la
Commissione consultiva permanente di cui all'art. 6. Gli
istituti di istruzione e universitari provvedono a
rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera a), e dell'art. 37, comma 1,
lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di
avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.
6. I responsabili e gli addetti dei servizi di
prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di
aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo
Stato-regioni di cui al comma 2. E' fatto salvo quanto
previsto dall'art. 34.
7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento
delle attivita' di formazione di cui al presente articolo
nei confronti dei componenti del servizio interno sono
registrate nel libretto formativo del cittadino di cui
all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se
concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto
delle vigenti disposizioni.
8. Negli istituti di istruzione, di formazione
professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta
formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che
non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del
servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
individuandolo tra:
a) il personale interno all'unita' scolastica in
possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si
dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unita' scolastica in
possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si
dichiari disponibile ad operare in una pluralita' di
istituti.
9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b)
del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in
maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno,
tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria
con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e,
in via subordinata, con enti o istituti specializzati in
materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro
esperto esterno libero professionista.
10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che
si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di
responsabile del servizio deve comunque organizzare un
servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero
di addetti.».
 
Art. 6

Attivita' di vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e' demandata, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008:
a) all'ufficio di vigilanza presso l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza, per gli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e per le strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno individuate nei decreti interministeriali di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, con esclusione dei luoghi di lavoro su cui ha competenza l'ufficio di vigilanza di cui alla lettera b) del presente comma;
b) all'ufficio di vigilanza presso l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, per le aree individuate con decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, direttamente o avvalendosi di personale del Corpo nazionale appositamente incaricato. Tale personale non puo' svolgere attivita' di vigilanza nelle strutture ove presta servizio o dove svolge il ruolo di medico competente.

Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, v. nelle note alle premesse.
 
Art. 7

Attribuzioni degli uffici di vigilanza

1. Agli uffici di cui all'articolo 6 sono attribuite, in via esclusiva, le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 13, commi 1-bis e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. In particolare gli uffici di vigilanza, oltre a quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto:
a) svolgono attivita' di vigilanza presso le rispettive strutture del Ministero dell'interno e presso quelle di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 finalizzate al controllo dell'osservanza della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) effettuano rilievi tecnici e ambientali per attivita' istruttorie delle autorizzazioni in deroga per i locali destinati a luoghi di lavoro; sui cantieri temporanei e mobili ubicati nelle aree riservate; per la sicurezza di impianti, per i rischi fisici, chimici e biologici;
c) ricevono, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le segnalazioni relative alle inosservanze in materia di prevenzione degli infortuni e tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
d) svolgono attivita' statistico epidemiologica per i profili di specifica competenza;
e) sentono, ove possibile, in occasione di visite o verifiche, le osservazioni formulate dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
2. I ricorsi avverso i giudizi del medico competente sono esaminati e decisi da due commissioni mediche composte di tre membri, in possesso dei requisiti o titoli professionali di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008, individuate con provvedimento, rispettivamente, del Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza per il personale in servizio nelle strutture di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), e del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per il personale in servizio nelle strutture di cui alla lettera b) dello stesso articolo 1, comma 2. Ai componenti di tali commissioni non e' corrisposto alcun gettone di presenza, indennita' o emolumento comunque denominato.
3. Qualora sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche per accertare compiutamente le condizioni di salubrita' e di sicurezza degli ambienti di lavoro ovvero per decidere i ricorsi avverso i giudizi del medico competente, le strutture di cui ai commi l e 2, ove non dispongano delle risorse occorrenti, possono avvalersi, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, sulla base di idonea motivazione, di personale tecnico esterno all'Amministrazione.

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 13, commi 1-bis e 3, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, v. nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle
note alle premesse):
«Art. 38 (Titoli e requisiti del medico competente). -
1. Per svolgere le funzioni di medico competente e'
necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia e
igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o
in medicina legale;
d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei
sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di
Finanza, svolgimento di attivita' di medico nel settore del
lavoro per almeno quattro anni.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1,
lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi
formativi universitari da definire con apposito decreto del
Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto con
il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
svolgano le attivita' di medico competente o dimostrino di
avere svolto tali attivita' per almeno un anno nell'arco
dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime
funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione
attestazione del datore di lavoro comprovante
l'espletamento di tale attivita'.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico
competente e' altresi' necessario partecipare al programma
di educazione continua in medicina ai sensi del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive
modificazioni e integrazioni, a partire dal programma
triennale successivo all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo. I crediti previsti dal programma
triennale dovranno essere conseguiti nella misura non
inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina
«medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di
cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei
medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali.».
 
Art. 8

Campo di applicazione

l. Il presente capo disciplina le peculiari e specifiche modalita' di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 negli ambienti di lavoro degli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica individuate dal decreto interministeriale di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativamente al personale ivi in servizio, tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarita' organizzative.
2. Le particolari esigenze connesse al servizio espletato ovvero alle peculiarita' organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono di seguito definite in relazione ai principi e alle finalita' istituzionali volte alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica:
a) direzione delle attivita' funzionali all'espletamento dei compiti istituzionali;
b) capacita' e prontezza di impiego del personale operativo e relativo addestramento;
c) tutela delle informazioni relative all'efficienza dell'apparato organizzativo, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e al contrasto della criminalita', per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, e' vietata la divulgazione ai sensi delle disposizioni vigenti;
d) particolarita' costruttive e di impiego di equipaggiamenti speciali, strumenti di lavoro, armi, mezzi operativi quali unita' navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, nonche' specifici impianti quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza, anche con riferimento a quanto previsto dagli articoli 1, comma 2, lettere d) e g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 e 74, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. Fatto salvo il dovere di intervento anche in caso di personale esposizione al pericolo, il personale appartenente alla Polizia di Stato deve adottare le misure di sicurezza e protezione anche individuali predisposte per lo specifico impiego.
4. Negli immobili e nelle aree di pertinenza delle strutture di cui al presente articolo sono salvaguardate, per le finalita' di cui al comma 2, le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare:
a) un adeguato livello di protezione e di tutela del personale in servizio, in relazione alle specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa del personale medesimo, nonche' delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, impianti e apparecchiature;
b) la sicurezza e la riservatezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati;
c) la prevenzione della fuga o da aggressioni, nonche' la prevenzione di azioni di autolesionismo, delle persone detenute, arrestate, fermate o trattenute.

Note all'art. 8:
- Per il testo degli articoli 3, comma 2 e 13, comma 3,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, v. nelle note
alle premesse.
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'art. 1, commi 1 e 2, lettere d) e g), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della
direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica
la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori):
«Art. 1 (Campo d'applicazione). - 1. Le norme del
presente decreto legislativo si applicano ai seguenti
prodotti, cosi' come definiti all'art. 2:
a) macchine;
b) attrezzature intercambiabili;
c) componenti di sicurezza;
d) accessori di sollevamento;
e) catene, funi e cinghie;
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
g) quasi-macchine.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
decreto legislativo:
(Omissis).
d) le armi, incluse le armi da fuoco;
(Omissis).
g) le macchine appositamente progettate e costruite a
fini militari o di mantenimento dell'ordine;
(Omissis).».
- Per il testo dell'art. 74, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (per la rubrica
v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 15.
 
Art. 9

Funzioni di medico competente

1. Nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di cui al presente capo, le funzioni di medico competente sono svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato in possesso dei titoli o requisiti previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. Nel caso in cui, ai fini della sorveglianza sanitaria, il medico competente richieda accertamenti clinici e strumentali che non e' possibile effettuare con personale e mezzi dell'Amministrazione, tali accertamenti sono eseguiti, anche mediante apposite convenzioni con enti pubblici e privati accreditati operanti in ambito sanitario, con oneri a carico del datore di lavoro. Analogamente si procede quando non sia possibile impiegare i medici di cui al comma 1 per l'attivita' di sorveglianza nelle aree riservate e operative e in quelle che presentano analoghe esigenze. Il personale esterno di cui l'Amministrazione si avvale ai sensi del presente comma deve possedere i requisiti o i titoli professionali previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. Nelle strutture sanitarie cui afferiscono piu' uffici, o presso le quali prestano servizio piu' medici competenti, puo' essere nominato un medico competente con l'incarico di coordinatore.
4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede attraverso specifici percorsi formativi all'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato in servizio che svolgono le funzioni di medico competente, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e' istituito, custodito ed aggiornato, un apposito elenco dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di cui al presente capo.

Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, (per la rubrica v. nelle note alle
premesse), v. nelle note all'art. 7.
- Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del
personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a
norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78):
«Art. 44 (Attribuzioni dei medici di Polizia). - 1. I
medici di Polizia, fermo restando quanto disposto dall'art.
6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui
sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:
a) provvedono all'accertamento dell'idoneita'
psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai
ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche
collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per
il personale in servizio;
b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina
preventiva del personale della Polizia di Stato;
c) in relazione alle esigenze di servizio, e
limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere
impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di
soccorso in caso di pubbliche calamita' ed eventi critici;
d) svolgono attivita' di medico competente ai sensi
dell'art. 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
ed attivita' di vigilanza nell'ambito delle strutture della
Polizia di Stato e di quelle di cui al terzo comma
dell'art. 13 del medesimo decreto;
e) svolgono attivita' di vigilanza in materia di
manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e
bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione,
ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad
altri soggetti dalla legislazione vigente;
f) rilasciano certificazioni di idoneita' psicofisica
anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici
delle Forze armate e del settore medico-legale delle
aziende sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni
riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione
vigente;
g) provvedono all'accertamento dell'idoneita'
all'esercizio fisico con finalita' addestrativa all'interno
delle strutture sportive dell'Amministrazione, anche con le
stesse modalita' previste dal decreto del Ministro della
salute 24 aprile 2013;
h) provvedono all'istruttoria delle pratiche
medico-legali del personale della Polizia di Stato e fanno
parte delle Commissioni medico-legali della pubblica
sicurezza ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a), del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125;
i) partecipano, con voto deliberativo, alle
commissioni di cui agli articoli 193 e 194 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorche' vengono prese
in esame pratiche relative a personale appartenente ai
ruoli della Polizia di Stato;
l) provvedono, anche quali componenti delle
Commissioni mediche ospedaliere della sanita' e militare,
alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il
riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge
13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 23 dicembre 2005, n.
266, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23
febbraio 1999, n. 44 (131), in materia di vittime del
dovere, della criminalita' organizzata, del terrorismo,
delle richieste estorsive e dell'usura;
m) partecipano al collegio medico-legale di cui
all'art. 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
n) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli
enti e reparti della Polizia di Stato, attivita' didattica
nel settore di competenza;
o) fanno parte delle commissioni mediche locali di
cui all'art. 330 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
68;
p) svolgono accertamenti e attivita' peritale e
medico-legale per conto dell'Amministrazione;
q) svolgono le funzioni gia' previste per i soppressi
ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali.
2. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste
dal comma 1, il Dipartimento della pubblica sicurezza puo'
stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie
pubbliche e private e con singoli professionisti in
possesso di particolari competenze.
3. L'attivita' dei medici della Polizia di Stato di cui
al comma 1 puo' essere svolta nei riguardi del personale di
altri enti e pubbliche amministrazioni, tramite stipula di
accordi e convenzioni con il Dipartimento della pubblica
sicurezza.».
 
Art. 10

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale sono eletti o designati secondo le modalita' previste dagli articoli 47, 48 e 49 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali di lavoro.
2. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale ricevono la prevista formazione a cura dell'Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 10, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. La definizione del numero, delle modalita' di designazione o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale della Polizia di Stato, del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l'espletamento delle funzioni, nonche' le modalita' e i contenuti della formazione, sono stabiliti in sede di accordo nazionale quadro.
4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ricevono le informazioni provenienti dagli uffici di vigilanza di cui all'articolo 6, comma l, lettera a), ai sensi dell'articolo 50, comma l, lettera f), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 37, comma 10, 47,
48, 49 e 50, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle
premesse):
«Art. 37. - (Omissis).
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ha diritto ad una formazione particolare in materia di
salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti
negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza,
tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.».
«Art. 47 (Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza). - 1. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e' istituito a livello territoriale o di
comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei
rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le
modalita' di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto
o designato il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino
a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori al
loro interno oppure e' individuato per piu' aziende
nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo
quanto previsto dall'art. 48.
4. Nelle aziende o unita' produttive con piu' di 15
lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito
delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di
tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai
lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalita' di designazione o di
elezione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, nonche' il tempo di lavoro retribuito e gli
strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti
in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo
diverse determinazioni in sede di contrattazione
collettiva, avviene di norma in corrispondenza della
giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro,
individuata, nell'ambito della settimana europea per la
salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le
confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le
modalita' di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di
cui al comma 2 e' il seguente: a) un rappresentante nelle
aziende ovvero unita' produttive sino a 200 lavoratori; b)
tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita' produttive
da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte
le altre aziende o unita' produttive oltre i 1.000
lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti e'
aumentato nella misura individuata dagli accordi
interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai
commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui
agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le
associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale.».
«Art. 48 (Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale). - 1. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'art.
47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 50 e i termini
e con le modalita' ivi previste con riferimento a tutte le
aziende o unita' produttive del territorio o del comparto
di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Le modalita' di elezione o designazione del
rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli
accordi collettivi nazionali, interconfederali o di
categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei
predetti accordi, le modalita' di elezione o designazione
sono individuate con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, sentite le associazioni
di cui al presente comma.
3. Tutte le aziende o unita' produttive nel cui ambito
non e' stato eletto o designato il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui
all'art. 52. Con uno o piu' accordi interconfederali
stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative vengono individuati
settori e attivita', oltre all'edilizia, nei quali, in
ragione della presenza di adeguati sistemi di
rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di
pariteticita', le aziende o unita' produttive, a condizione
che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di
pariteticita', non siano tenute a partecipare al Fondo di
cui all'art. 52.
4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalita' e
del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui
al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di
infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene
previa segnalazione all'organismo paritetico.
5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto
delle modalita' di cui al presente articolo, al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico
o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza
territorialmente competente.
6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di
cui all'art. 52 comunica alle aziende e ai lavoratori
interessati il nominativo del rappresentante della
sicurezza territoriale.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale ha diritto ad una formazione particolare in
materia di salute e sicurezza concernente i rischi
specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze
sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei
rischi stessi. Le modalita', la durata e i contenuti
specifici della formazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in
sede di contrattazione collettiva secondo un percorso
formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3
mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di
aggiornamento annuale.
8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale e' incompatibile
con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.».
«Art. 49 (Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di sito produttivo). - 1. Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono
individuati nei seguenti specifici contesti produttivi
caratterizzati dalla compresenza di piu' aziende o
cantieri:
a) i porti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c)
e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorita'
portuale nonche' quelli sede di autorita' marittima da
individuare con decreto dei Ministri del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e dei trasporti, da
adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto; (171)
b) centri intermodali di trasporto di cui alla
direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006,
n. 3858;
c) impianti siderurgici;
d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa
quale entita' presunta dei cantieri, rappresentata dalla
somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori,
anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le
opere;
e) contesti produttivi con complesse problematiche
legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero
complessivo di addetti mediamente operanti nell'area
superiore a 500.
2. Nei contesti di cui al comma precedente il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito
produttivo e' individuato, su loro iniziativa, tra i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle
aziende operanti nel sito produttivo.
3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalita'
di individuazione di cui al comma 2, nonche' le modalita'
secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di
cui all'art. 50 in tutte le aziende o cantieri del sito
produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la
sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.».
«Art. 50 (Attribuzioni del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza). - 1. Fatto salvo quanto
stabilito in sede di contrattazione collettiva, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
(Omissis).
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di
vigilanza;
(Omissis).».
 
Art. 11

Formazione, informazione e addestramento

1. Il datore di lavoro assicura l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. L'informazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 81 del 2008 viene erogata attraverso l'emanazione di circolari, direttive, avvisi da affiggere in apposite bacheche, nelle modalita' ritenute dal datore di lavoro piu' idonee ad assicurare la facile comprensione da parte dei lavoratori anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.
3. L'attivita' formativa di base in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, e' attuata, nell'ambito dei cicli formativi e addestrativi di base, sia per l'immissione nei ruoli che per la progressione in carriera del personale, secondo programmi didattici distinti per ruoli di appartenenza, che rispettino i contenuti dei percorsi formativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008. I programmi didattici sono, altresi', rivolti ai rischi tipici e alle peculiarita' tecniche, operative e organizzative dell'attivita' della Polizia di Stato.
4. Le attivita' addestrative e formative, definite a livello centrale, si concludono con il rilascio di apposito attestato di frequenza che costituisce titolo valido ai fini delle trascrizioni matricolari degli interessati.
5. L'attivita' formativa, articolata in seminari, conferenze e cicli di formazione e di aggiornamento, e' svolta presso gli istituti di formazione del Ministero dell'interno ovvero presso strutture dallo stesso individuate.

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle
note alle premesse):
«Art. 36 (Informazione ai lavoratori). - 1. Il datore
di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva una
adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro
connessi alla attivita' della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso,
la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di
applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti
del servizio di prevenzione e protezione e del medico
competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresi' affinche'
ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione
all'attivita' svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e
delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati
di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme
di buona tecnica;
c) sulle misure e le attivita' di protezione e
prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui
al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c),
anche ai lavoratori di cui all'art. 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere
facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire
loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la
informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene
previa verifica della comprensione della lingua utilizzata
nel percorso informativo.».
 
Art. 12

Controlli tecnici, verifiche, certificazioni,
interventi strutturali e manutenzioni

1. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo n. 81 del 2008, anche sulla base di speciali capitolati tecnici, le uniformi, le armi, gli strumenti di lavoro, compresi quelli di dissuasione, di difesa e di autodifesa, gli specifici impianti, quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni addestrative speciali, le installazioni di sicurezza e le attrezzature di protezione individuali e di reparto, e i mezzi operativi sono disciplinati sulla base di disposizioni adottate sulla scorta del capitolato tecnico, del contratto e del disciplinare di impiego o del manuale d'uso, per le specifiche esigenze di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), del presente decreto, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte di personale dell'Amministrazione in possesso di specifici requisiti tecnici o professionali, se previsti dalla normativa vigente. Qualora non vi sia la disponibilita' di personale con i suddetti requisiti, ai sensi della normativa e delle disposizioni vigenti, sulla base di idonea motivazione, l'Amministrazione puo' avvalersi di personale tecnico esterno.

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo degli articoli 22, 23, e 24 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v.
nelle note alle premesse):
«Art. 22 (Obblighi dei progettisti). - 1. I progettisti
dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti
rispettano i principi generali di prevenzione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte
progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti
e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni
legislative e regolamentari in materia.
Art. 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori). -
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e
la concessione in uso di attrezzature di lavoro,
dispositivi di protezione individuali ed impianti non
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni
assoggettati a procedure di attestazione alla conformita',
gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del
concedente, dalla relativa documentazione.
Art. 24 (Obblighi degli installatori). - 1. Gli
installatori e montatori di impianti, attrezzature di
lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro
competenza, devono attenersi alle norme di salute e
sicurezza sul lavoro, nonche' alle istruzioni fornite dai
rispettivi fabbricanti.».
 
Art. 13

Valutazione dei rischi

1. Fermi restando gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 17, comma l, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008, ai fini della valutazione dei rischi nelle attivita' e nei luoghi di lavoro, i dirigenti che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e dei capitolati tecnici d'opera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi di cui all'articolo 12, ovvero al loro approvvigionamento e fornitura, hanno l'obbligo di individuare e comunicare ai datori di lavoro destinatari finali le seguenti informazioni:
a) la natura, la tipologia e le caratteristiche costruttive dei materiali e dei loro componenti;
b) i rischi per la salute e la sicurezza del personale, in conseguenza del loro utilizzo;
c) le principali misure tecnico-organizzative e sanitarie da adottare nel loro utilizzo, al fine di eliminare, ridurre o contenere i rischi per la salute.
2. I datori di lavoro, ricevute le informazioni di cui al comma 1, ne tengono conto nella valutazione dei rischi e nell'elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, la valutazione dello stress lavoro-correlato e' definita in base alle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008, tenendo conto delle particolari caratteristiche e modalita' delle prestazioni lavorative.

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo degli articoli 6, 17, comma 1,
lettera a), e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse):
«Art. 6 (Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro). - 1. Presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e' istituita la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro. La Commissione e' composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico;
d) un rappresentante del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) un rappresentante del Ministero della difesa, un
rappresentante del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca o un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente
della Commissione, ravvisando profili di specifica
competenza, ne disponga la convocazione;
g) sei rappresentanti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
h) sei esperti designati delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale;
i) sei esperti designati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale;
l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene
industriale e impiantistica industriale;
m) un rappresentante dell'ANMIL.
2. Per ciascun componente puo' essere nominato un
supplente, il quale interviene unicamente in caso di
assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono
altresi' partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni centrali dello Stato in ragione di
specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con
particolare riferimento a quelle relative alle differenze
di genere e a quelle relative alla materia dell'istruzione
per le problematiche di cui all'art. 11, comma 1, lettera
c).
3. All'inizio di ogni mandato la Commissione puo'
istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina
la composizione e la funzione.
4. La Commissione si avvale della consulenza degli
istituti pubblici con competenze in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e puo' richiedere la partecipazione di
esperti nei diversi settori di interesse.
5. I componenti della Commissione e i segretari sono
nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, su designazione degli organismi
competenti e durano in carica cinque anni. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono individuati le modalita' e i
termini per la designazione e l'individuazione dei
componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l).
6. Le modalita' di funzionamento della commissione sono
fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza
qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni
di segreteria sono svolte da personale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali appositamente assegnato.
7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a
partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
8. La Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa
di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per
lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione
vigente;
b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal
Comitato di cui all'art. 5;
c) definire le attivita' di promozione e le azioni di
prevenzione di cui all'art. 11;
d) validare le buone prassi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti
dal sistema informativo di cui all'art. 8, una relazione
sullo stato di applicazione della normativa di salute e
sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle
commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle
regioni;
f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010,
le procedure standardizzate di effettuazione della
valutazione dei rischi di cui all'art. 29, comma 5, tenendo
conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici
di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei
Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e dell'interno acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione
procede al monitoraggio dell'applicazione delle suddette
procedure al fine di un'eventuale rielaborazione delle
medesime;
g) elaborare i criteri finalizzati alla definizione
del sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi di cui all'art. 27. Il sistema di
qualificazione delle imprese e' disciplinato con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere
della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici
di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in
considerazione delle specificita' dei settori produttivi di
riferimento, orientino i comportamenti dei datori di
lavoro, anche secondo i principi della responsabilita'
sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati,
ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente;
i) valutare le problematiche connesse all'attuazione
delle direttive comunitarie e delle convenzioni
internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza
del lavoro;
i-bis) redigere ogni cinque anni una relazione
sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del
Consiglio e delle altre direttive dell'Unione europea in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le
direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e
94/33/CE, con le modalita' previste dall'art. 17-bis della
direttiva 89/391/CEE del Consiglio;
l) promuovere la considerazione della differenza di
genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla
predisposizione delle misure di prevenzione;
m) indicare modelli di organizzazione e gestione
aziendale ai fini di cui all'art. 30. La Commissione
monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure,
entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto con il
quale sono stati recepiti i modelli semplificati per
l'adozione ed efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e
medie imprese;
m-bis) elaborare criteri di qualificazione della
figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro,
anche tenendo conto delle peculiarita' dei settori di
riferimento;
m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la
redazione del documento di valutazione dei rischi di cui
all'art. 26, comma 3, anche previa individuazione di
tipologie di attivita' per le quali l'obbligo in parola non
operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali
ambiti risulti irrilevante;
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla
valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. La
Commissione monitora l'applicazione delle suddette
indicazioni metodologiche al fine di verificare l'efficacia
della metodologia individuata, anche per eventuali
integrazioni alla medesima.».
«Art. 17 (Obblighi del datore di lavoro non
delegabili). - 1. Il datore di lavoro non puo' delegare le
seguenti attivita':
a) la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento previsto dall'art.
28;
(Omissis).».
«Art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi). - 1.
La valutazione di cui all'art. 17, comma 1, lettera a),
anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonche' nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo
stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo
europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le
lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto
dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche'
quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', alla
provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica
tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la
prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile
rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri
temporanei o mobili, come definiti dall'art. 89, comma 1,
lettera a), del presente decreto, interessati da attivita'
di scavo.
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di
cui al comma 1 e' effettuata nel rispetto delle indicazioni
di cui all'art. 6, comma 8, lettera m-quater), e il
relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette
indicazioni e comunque, anche in difetto di tale
elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.
2. Il documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera
a), redatto a conclusione della valutazione, puo' essere
tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 53,
su supporto informatico e deve essere munito anche tramite
le procedure applicabili ai supporti informatici di cui
all'art. 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione
del documento medesimo da parte del datore di lavoro
nonche', ai soli fini della prova della data, dalla
sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale e del medico competente, ove
nominato, e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi
per la sicurezza e la salute durante l'attivita'
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri
di redazione del documento e' rimessa al datore di lavoro,
che vi provvede con criteri di semplicita', brevita' e
comprensibilita', in modo da garantirne la completezza e
l'idoneita' quale strumento operativo di pianificazione
degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di
protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati a seguito della valutazione di cui
all'art. 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione
delle misure da realizzare, nonche' dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a
cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso
di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e
del medico competente che ha partecipato alla valutazione
del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente
espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono
una riconosciuta capacita' professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve
altresi' rispettare le indicazioni previste dalle
specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei
successivi titoli del presente decreto.
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il
datore di lavoro e' tenuto ad effettuare immediatamente la
valutazione dei rischi elaborando il relativo documento
entro novanta giorni dalla data di inizio della propria
attivita'. Anche in caso di costituzione di nuova impresa,
il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza,
attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli
obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e
al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede,
su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1,
l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie
locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle
Regioni e i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera
ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti
tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di
rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la
predetta attivita' con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
 
Art. 14

Documento unico di valutazione
dei rischi da interferenze

l. Ai fini della riservatezza delle informazioni di cui e' vietata la divulgazione nell'interesse della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o per evitare pregiudizio ai compiti istituzionali, si applicano i seguenti criteri:
a) nella predisposizione delle gare di appalto o di somministrazione di servizi, lavori, opere o forniture, i costi relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze con le attivita' delle imprese appaltatrici, sono indicati omettendo le specifiche informazioni di cui e' vietata o ritenuta inopportuna la divulgazione;
b) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze tra le attivita' svolte dal personale in servizio nelle articolazioni e strutture di cui all'articolo l e quelle svolte dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture e' elaborato dal datore di lavoro committente ovvero in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, dal soggetto che affida il contratto e dal datore di lavoro dell'organismo destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Alla valutazione integrativa dei rischi da interferenze collabora anche il datore di lavoro appaltatore.
2. Il documento di cui al comma 1, qualora contenga informazioni di cui e' vietata la divulgazione:
a) non e' allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma ne e' fatta esplicita menzione nello stesso ed e' custodito, con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso la sede del datore di lavoro committente. In tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il documento e' custodito presso la sede sia del committente che del datore di lavoro destinatario dello specifico servizio, lavoro, opera o fornitura;
b) e' visionato dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'organismo destinatario dei servizi, lavori opere o forniture e, limitatamente alle parti di loro stretto interesse, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa appaltatrice.
3. Nei confronti del personale impiegato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, opere e forniture, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal decreto n. 81 del 2008 sono a carico del datore di lavoro delle medesime imprese.

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 26, comma 3-ter, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v.
nelle note alle premesse):
«Art. 26. - 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia
affidato dai soggetti di cui all'art. 3, comma 34, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i
casi in cui il datore di lavoro non coincide con il
committente, il soggetto che affida il contratto redige il
documento di valutazione dei rischi da interferenze recante
una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi
alla tipologia della prestazione che potrebbero
potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il
soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto,
prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto
documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza
presenti nei luoghi in cui verra' espletato l'appalto;
l'integrazione, sottoscritta per accettazione
dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.».
 
Art. 15

Campo di applicazione

1. Il presente capo disciplina le peculiari e specifiche modalita' di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, nelle aree e nelle strutture individuate dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della salute del 30 dicembre 2008 recante «Vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nelle aree riservate, operative e per quelle che presentano analoghe esigenze, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» ovvero nelle aree a disposizione del Dipartimento dei vigili del fuoco e nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale nonche' nei riguardi del personale permanente e volontario del Corpo nazionale e del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento, compreso quello che opera in situazioni di emergenza, tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarita' organizzative.
2. Le particolari esigenze connesse al servizio prestato, ovvero alle peculiarita' organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono di seguito definite in relazione ai principi e alle finalita' istituzionali del soccorso pubblico, della difesa civile, della protezione civile e della tutela della pubblica incolumita':
a) direzione, coordinamento, gestione e conduzione, funzionali all'espletamento dei compiti istituzionali;
b) capacita' e prontezza di impiego del personale, in particolare quello operativo, e relativo addestramento;
c) particolarita' costruttive e di impiego di equipaggiamenti speciali, strumenti di lavoro, dispositivi, dotazioni specifiche e mezzi operativi quali unita' navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, mezzi di movimento terra, nonche' di specifici impianti, installazioni operative o addestrative, quali castelli di manovra, camere a fumo, simulatori di incendio, laboratori di analisi e verifica strumentale, nonche' le attrezzature e apparecchi individuati all'articolo 74, comma 2, lettere b), d) e g), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
d) continuita' e tempestivita' dei servizi finalizzati al soccorso pubblico, alla difesa civile e alla protezione civile;
e) riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati.
3. Fatto salvo il dovere di intervento, il personale del Corpo nazionale adotta le misure di tutela della salute e della sicurezza anche individuali predisposte per lo specifico impiego.
4. Compatibilmente con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, il vestiario, gli strumenti e attrezzature, gli specifici impianti, le installazioni addestrative anche speciali, le attrezzature di protezione individuale e i mezzi operativi del Corpo nazionale sono disciplinati da specifiche disposizioni, nel rispetto delle norme europee, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. Nell'ambito di tali accertamenti il Dipartimento dei vigili del fuoco puo' comunque avvalersi della specifica competenza degli organi tecnici di controllo, aventi compiti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Note all'art. 15:
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale dell'art. 74 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, (per la rubrica v. nelle note alle premesse):
«Art. 74 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per dispositivo di protezione
individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu'
rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute
durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle
finalita', del campo di applicazione e delle definizioni di
cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del
regolamento (UE) n. 2016/425.
2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non
specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la
salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di
salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle
forze armate, delle forze di polizia e del personale del
servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie
dei mezzi di trasporto;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini
specificamente sportivi e non per attivita' lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e
segnalare rischi e fattori nocivi.».
- Per il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, v. nelle note alle
premesse.
- Per il decreto interministeriale 30 dicembre 2008, v.
note alle premesse.
 
Art. 16

Valutazione dei rischi, luoghi di lavoro,
informazione e formazione specifica

1. La valutazione dei rischi di cui al comma l, lettera a), dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e la conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi sono effettuate dal datore di lavoro esclusivamente per le sedi e infrastrutture di competenza.
2. La valutazione dei rischi ai fini della scelta ed individuazione del vestiario, materiali, automezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti al personale del Corpo nazionale e' effettuata dai dirigenti delle strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile che provvedono alla redazione del capitolato, all'acquisto e al collaudo del materiale stesso, salvo i casi in cui sia espressamente previsto che il datore di lavoro provveda autonomamente agli acquisti. Ai soli fini di cui al primo periodo, i dirigenti ivi menzionati assolvono le funzioni di datore di lavoro. Il datore di lavoro e il dirigente, destinatari delle forniture di cui al presente comma, verificano la completezza della documentazione tecnica e la funzionalita' delle forniture medesime e individuano, anche sulla base di direttive impartite dal Dipartimento dei vigili del fuoco, il personale abilitato al loro utilizzo. Il datore di lavoro e il dirigente assicurano, altresi', al personale assegnatario delle forniture di cui al presente comma, la formazione e l'informazione relativa al loro corretto impiego.
3. Non si intendono luoghi di lavoro, le aree in cui il personale del Corpo nazionale interviene per la tutela della pubblica incolumita', dei beni e dell'ambiente, compresi i campi base, le installazioni e gli impianti messi in opera per la gestione di situazioni di emergenza o di calamita'. In tali aree gli obblighi di cui al comma l, lettera a), dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008 si intendono adempiuti adottando uno o piu' dei seguenti strumenti appositamente predisposti: corsi base di qualificazione e di specializzazione, attivita' di istruzione e addestrative di aggiornamento, verifica e mantenimento delle qualificazioni professionali acquisite, disposizioni interne, manuali addestrativi e libretti di uso e manutenzione e note informative redatte dalle ditte fornitrici. Nelle circostanze indicate nel periodo precedente, il personale interviene sulla base della preparazione tecnica e professionale posseduta e adotta le tecniche e le procedure ritenute piu' idonee e applicabili in relazione all'evento, contemperando la valutazione della diretta e personale esposizione al pericolo con l'esigenza di assicurare la protezione propria e di quanti sono presenti sullo scenario, in relazione all'urgenza e alla gravita' dell'attivita' da espletare.
4. Non si intendono, altresi', luoghi di lavoro le aree in cui si effettuano attivita' di addestramento, esercitazioni operative o manifestazioni a cui il personale partecipa anche al di fuori delle sedi e infrastrutture di pertinenza del Corpo nazionale. Nelle circostanze previste nel periodo precedente le operazioni sono svolte a seguito di specifica pianificazione da effettuare con le modalita' di cui al comma 3.
5. In occasione di interventi di istituto in cui cooperano soggetti che non hanno rapporto di impiego con il Ministero dell'interno, gli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro spettano ai datori di lavoro dei soggetti operanti.
6. Per il personale operativo del Corpo nazionale la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono espletati nell'ambito dei corsi di formazione teorico-pratica e di addestramento per l'immissione in ruolo, dei corsi di progressione in carriera e di aggiornamento nonche' dell'attivita' di addestramento, mantenimento e re-training svolti presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, ai sensi delle disposizioni vigenti nonche' su specifica autorizzazione del Corpo nazionale, in occasione di corsi, seminari e conferenze svolti anche dalle amministrazioni, istituzioni ed enti esterni.
7. Per il personale operativo del Corpo nazionale la formazione e l'aggiornamento in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono soddisfatti con il corso di formazione di base, l'addestramento periodico e l'attivita' di soccorso espletata.
8. Ai fini della registrazione e del controllo degli obblighi formativi per il personale, compresi quelli indicati dall'articolo 37, comma 14, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Corpo nazionale opera in conformita' alle disposizioni vigenti, avvalendosi del libretto individuale della formazione ovvero di apposite attestazioni rilasciate dai preposti alla formazione per le attivita' formative o di addestramento dei lavoratori.
9. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, la valutazione dello stress lavoro-correlato e' definita tenendo conto delle particolari caratteristiche e modalita' delle prestazioni lavorative.

Note all'art. 16:
- Per il testo degli articoli 17, comma 1, lettera a),
e 28, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (per v.
la rubrica nelle note alle premesse), v. nelle note
all'art. 13.
- Si riporta il testo degli articoli 37, comma 14, e
45, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la
rubrica nelle note alle premesse):
«Art. 37. - (Omissis).
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento
delle attivita' di formazione di cui al presente decreto
sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui
all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se
concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto
delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto
formativo e' considerato dal datore di lavoro ai fini della
programmazione della formazione e di esso gli organi di
vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli
obblighi di cui al presente decreto.».
«Art. 45 (Primo soccorso). - 1. Il datore di lavoro,
tenendo conto della natura della attivita' e delle
dimensioni dell'azienda o della unita' produttiva, sentito
il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti
necessari in materia di primo soccorso e di assistenza
medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali
persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i
necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il
trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di
primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua
formazione, individuati in relazione alla natura
dell'attivita', al numero dei lavoratori occupati ed ai
fattori di rischio sono individuati dal decreto
ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi
decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il
parere della Conferenza permanente, acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
vengono definite le modalita' di applicazione in ambito
ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388
e successive modificazioni.».
 
Art. 17

Misure per la salute e sicurezza
nei cantieri temporanei e mobili

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008, la vigilanza presso i cantieri temporanei o mobili in area riservata, come individuata nel decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, e' effettuata dal personale dell'ufficio di vigilanza dell'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco.
2. Sono escluse dalla valutazione dei rischi e dalla conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi, nonche' dall'ottemperanza di ogni ulteriore obbligo anche previsto dal Titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008, le attivita' funzionali alle operazioni in interventi di soccorso che richiedano l'esecuzione anche di lavori individuati nell'allegato X del decreto legislativo n. 81 del 2008. Tutte le attivita' di cui al presente comma sono realizzate sotto la direzione tecnica di un responsabile operativo, direttamente designato dal datore di lavoro, in qualita' di dirigente, come definito dall'articolo 3 del presente decreto.

Note all'art. 17:
- Il Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse) concerne
i «Cantieri temporanei o mobili».
- Per il testo dell'art. 13, comma 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, v. nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'allegato X del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle
note alle premesse):

«Allegato X

Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile
di cui all'art. 89, comma 1, lettera a)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo
smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in
altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee
elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici,
le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime,
idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori
edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di
sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di
ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo
smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la
realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.».
 
Art. 18

Sorveglianza sanitaria e primo soccorso

1. Nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di lavoro di cui al presente capo, le funzioni di medico competente sono svolte dai medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti sanitari del Corpo nazionale che abbiano esercitato per almeno quattro anni attivita' di medico nel settore della medicina del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno ovvero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, designati a livello centrale e periferico. Ove non sia possibile assolvere alle funzioni di medico competente con i medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo nazionale, si provvede attraverso le convenzioni previste dalle norme vigenti.
2. In relazione alla peculiarita' dei compiti istituzionali, per gli aspetti disciplinati dal presente capo, al personale del Corpo nazionale si applicano le disposizioni in materia di libretto individuale sanitario e di rischio e di idoneita' psicofisica, con le relative periodicita', diverse da quelle annuali, in relazione al settore di impiego, anche per gli adempimenti previsti dagli articoli 25, comma 1, e 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. La verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, e' disciplinata, per il personale del Corpo nazionale, con provvedimento del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il medesimo provvedimento, nel rispetto delle vigenti previsioni in materia di verifica di assenza di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti individua, in relazione ai settori di impiego del personale, le procedure per lo svolgimento degli accertamenti, la periodicita' degli stessi e le strutture sanitarie.
4. Nelle strutture sanitarie cui afferiscono piu' uffici o presso le quali prestano servizio piu' medici competenti, puo' essere nominato un medico competente con l'incarico di coordinatore.
5. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede, attraverso specifici percorsi formativi, all'aggiornamento professionale dei medici del Corpo nazionale in servizio che svolgono le funzioni di medico competente, ai sensi dell'articolo 179, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni.

Note all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 38, comma 1, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle
note alle premesse), v. nelle note all'art. 7.
- Si riporta il testo dell'art. 179 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 179 (Funzioni del personale appartenente ai ruoli
dei direttivi e dei dirigenti sanitari). - 1. Il personale
appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti
sanitari di cui all'art. 178, fermo restando quanto
disposto dall'art. 6, lettera z) , della legge 23 dicembre
1978, n. 833, espleta le funzioni proprie della qualifica
di appartenenza anche a integrazione delle attivita' svolte
dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi
di calamita' pubbliche o in altre situazioni di emergenza.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge le seguenti
funzioni:
(Omissis).
d) nell'ambito delle strutture dipendenti dal
Ministero dell'interno, svolge le funzioni di medico
competente, dopo aver esercitato per almeno quattro anni le
attivita' di medico nel settore della medicina del lavoro;
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 25 e 41, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v.
nelle note alle premesse):
«Art. 25 (Obblighi del medico competente). - 1. Il
medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il
servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei
rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario,
della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della
attuazione delle misure per la tutela della salute e della
integrita' psico-fisica dei lavoratori, all'attivita' di
formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per
la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio
di primo soccorso considerando i particolari tipi di
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalita'
organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione
e valorizzazione di programmi volontari di «promozione
della salute», secondo i principi della responsabilita'
sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di
cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in
funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione
gli indirizzi scientifici piu' avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la
propria responsabilita', una cartella sanitaria e di
rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria. Tale cartella e' conservata con salvaguardia del
segreto professionale e, salvo il tempo strettamente
necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e
la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di
custodia concordato al momento della nomina del medico
competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione
dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia
del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del
rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di
rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative
alla conservazione della medesima. L'originale della
cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto
di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci
anni, salvo il diverso termine previsto da altre
disposizioni del presente decreto;
f).
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul
significato della sorveglianza sanitaria cui sono
sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti
a lungo termine, sulla necessita' di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della
attivita' che comporta l'esposizione a tali agenti.
Fornisce altresi', a richiesta, informazioni analoghe ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati
della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e, a
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni
di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al responsabile
del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati
anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata
e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati
ai fini della attuazione delle misure per la tutela della
salute e della integrita' psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta
all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla
valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicita'
diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di
lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di
valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo
dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono
forniti con tempestivita' ai fini della valutazione del
rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso
dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.».
«Art. 41 (Sorveglianza sanitaria). - 1. La sorveglianza
sanitaria e' effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle
indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui
all'art. 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la
stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore
e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla
mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato
di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneita' alla mansione specifica. La periodicita' di tali
accertamenti, qualora non prevista dalla relativa
normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno.
Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita
dal medico competente in funzione della valutazione del
rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato,
puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza
sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico
competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora
sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili
di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta,
al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione
specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della
mansione onde verificare l'idoneita' alla mansione
specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di
lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di
verificare l'idoneita' alla mansione.
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere
svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di
lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di
prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di
prevenzione non e' incompatibile con le disposizioni
dell'art. 39, comma 3.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono
essere effettuate:
a);
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese
del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle
condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al
comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresi'
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in
Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione
delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le
modalita' per l'accertamento della tossicodipendenza e
dell'alcol dipendenza.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati
alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25,
comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti
nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o
informatizzato, secondo quanto previsto dall'art. 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze
delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei
seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneita';
b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con
prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneita' temporanea;
d) inidoneita' permanente.
6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del
comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio
per iscritto dando copia del giudizio medesimo al
lavoratore e al datore di lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneita'
temporanea vanno precisati i limiti temporali di validita'.
8.
9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi
compresi quelli formulati in fase preassuntiva, e' ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione
del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la
revoca del giudizio stesso.».
 
Art. 19

Abrogazione di norme
e disposizioni transitorie

1. E' abrogato il decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. Per le strutture del Ministero dell'interno diverse da quelle di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale, fino alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, le aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze restano individuate dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanita' del 15 aprile 1997 recante «Individuazione delle aree riservate e operative. Attivita' di vigilanza», che disciplina le aree operative riservate, per l'Amministrazione dell'interno.

Note all'art. 19:
- Per il testo dell'art. 13, comma 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, v. nelle note alle
premesse.
- Il decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450,
abrogato dal presente decreto, reca «Regolamento recante
norme per l'individuazione delle particolari esigenze
connesse al servizio espletato nelle strutture della
Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorita'
aventi competenze in materia di ordine e sicurezza
pubblica, di protezione civile e di incolumita' pubblica,
delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle
disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e
salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro».
- Per il decreto interministeriale 15 aprile 1997,
«Individuazione delle aree riservate ed operative.
Attivita' di vigilanza», v. note alle premesse.
 
Art. 20
Corpo valdostano dei vigili del fuoco e Corpo permanente dei vigili
del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le norme di cui al presente decreto sono applicabili anche al Corpo valdostano dei vigili del fuoco e ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, fino a quando la materia non sara' disciplinata dalla Regione Valle d'Aosta e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 agosto 2019

Il Ministro dell'interno
Salvini

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Di Maio

Il Ministro della salute
Grillo

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Bongiorno

Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2019 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2482

Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle
note alle premesse):
«Art. 1 (Finalita'). - 1. Le disposizioni contenute nel
presente decreto legislativo costituiscono attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il
riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di
salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei
luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento
delle medesime in un unico testo normativo. Il presente
decreto legislativo persegue le finalita' di cui al
presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e
delle convenzioni internazionali in materia, nonche' in
conformita' all'art. 117 della Costituzione e agli statuti
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di
attuazione, garantendo l'uniformita' della tutela delle
lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale
attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche
con riguardo alle differenze di genere, di eta' e alla
condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente
decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza
legislativa delle regioni e province autonome, si
applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello
Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle
province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata
la normativa regionale e provinciale e perdono comunque
efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima,
fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'art.
117, terzo comma, della Costituzione.
3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti
attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto
dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.».