Gazzetta n. 257 del 2 novembre 2019 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 settembre 2019, n. 101
Testo del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 207 del 4 settembre 2019), coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo la parola: «esclusivamente» e' sostituita dalla seguente: «prevalentemente» e le parole: «anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro» sono soppresse;
2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalita' di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.»;
b) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata). - 1. Per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'indennita' giornaliera di malattia, l'indennita' di degenza ospedaliera, il congedo di maternita' e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilita' della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 la misura vigente dell'indennita' di degenza ospedaliera e' aumentata del 100 per cento. Conseguentemente e' aggiornata la misura dell'indennita' giornaliera di malattia.»;
c) dopo il Capo V e' inserito il seguente:

«Capo V-bis

Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali

Art. 47-bis (Scopo, oggetto e ambito di applicazione). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, le disposizioni del presente capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attivita' di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzate dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attivita' di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalita' di esecuzione della prestazione.
Art. 47-ter (Forma contrattuale e informazioni). - 1. I contratti individuali di lavoro di cui all'articolo 47-bis sono provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza.
2. In caso di violazione di quanto previsto dal comma 1, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 e il lavoratore ha diritto a una indennita' risarcitoria di entita' non superiore ai compensi percepiti nell'ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravita' e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti.
3. La violazione di quanto previsto dal comma 1 e' valutata come elemento di prova delle condizioni effettivamente applicate al rapporto di lavoro e delle connesse lesioni dei diritti previsti dal presente decreto.
Art. 47-quater (Compenso). - 1. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalita' di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente.
2. In difetto della stipula dei contratti di cui al comma 1, i lavoratori di cui all'articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
3. Ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis deve essere garantita un'indennita' integrativa non inferiore al 10 per cento per il lavoro svolto di notte, durante le festivita' o in condizioni meteorologiche sfavorevoli determinata dai contratti di cui al comma 1 o, in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 47-quinquies (Divieto di discriminazione). - 1. Ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis si applica la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della liberta' e dignita' del lavoratore previste per i lavoratori subordinati, ivi compreso l'accesso alla piattaforma.
2. L'esclusione dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione sono vietate.
Art. 47-sexies (Protezione dei dati personali). - 1. I dati personali dei lavoratori che svolgono la loro attivita' attraverso le piattaforme digitali sono trattati in conformita' alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 47-septies (Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). - 1. I prestatori di lavoro di cui al presente capo sono comunque soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di assicurazione INAIL e' determinato ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, in base al tasso di rischio corrispondente all'attivita' svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attivita'.
2. Ai fini dell'assicurazione INAIL, il committente che utilizza la piattaforma anche digitale e' tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.
3. Il committente che utilizza la piattaforma anche digitale e' tenuto nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a propria cura e spese, al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 47-octies (Osservatorio). - 1. Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni del presente capo, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis, designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. L'osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL, gli effetti delle disposizioni del presente capo e puo' proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed e' assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.».
2. L'articolo 47-quater del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera c), si applica decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'articolo 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera c), si applica decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di
lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a
norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183) ,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno
2015, n. 144, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Collaborazioni organizzate dal committente).
- 1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la
disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai
rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni
di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui
modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
qualora le modalita' di esecuzione della prestazione siano
organizzate mediante piattaforme anche digitali.».
 
Art. 2

Modifica al decreto legislativo n. 22 del 2015

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto all'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le parole «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 15, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per
il riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2015, n. 54, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 15 (Indennita' di disoccupazione per i lavoratori
con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa -
DIS-COLL) (12).
2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al
comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) (omissis)
b) possano far valere almeno un mese di contribuzione
nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare
precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto
evento.».
 
Art. 3

Copertura finanziaria

1. Ai maggiori oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui all'articolo 2, valutati in 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,7 milioni di euro nel 2020, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, si provvede:
a) quanto a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) quanto a 10,7 milioni di euro nel 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 1, comma 255, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021):
«255. Al fine di introdurre nell'ordinamento le
pensioni di cittadinanza e il reddito di cittadinanza,
quest'ultimo quale misura contro la poverta', la
disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garanzia del
diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonche'
del diritto all'informazione, all'istruzione, alla
formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al
sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti
esposti al rischio di emarginazione nella societa' e nel
mondo del lavoro, nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un fondo
denominato "Fondo da ripartire per l'introduzione del
reddito di cittadinanza", con una dotazione pari a 7.100
milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro
per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei
limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente
comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si
provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
Fino alla data di entrata in vigore delle misure adottate
ai sensi del secondo periodo del presente comma nonche'
sulla base di quanto disciplinato dalle stesse continuano
ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio
economico del Reddito di inclusione (ReI), di cui al
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite
di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall'art.
20, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 147 del
2017 e sulla base delle procedure ivi indicate, le quali
concorrono al raggiungimento del limite di spesa
complessivo di cui al primo periodo del presente comma e
sono accantonate in pari misura, per il medesimo fine di
cui al citato art. 20, comma 1, del decreto legislativo n.
147 del 2017, nell'ambito del Fondo da ripartire per
l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al primo
periodo del presente comma. Conseguentemente, a decorrere
dall'anno 2019 il Fondo Poverta', di cui al decreto
legislativo n. 147 del 2017, e' ridotto di 2.198 milioni di
euro per l'anno 2019, di 2.158 milioni di euro per l'anno
2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2021.».
- Si riporta l'art. 20 della legge 8 novembre 2000, n.
328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali):
«Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali). -
1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di
politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali.
2. Per le finalita' della presente legge il Fondo di
cui al comma 1 e' incrementato di lire 106.700 milioni per
l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di
lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a
lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500
milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a
lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli
anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000
milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni
dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con
l'estero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La definizione dei livelli essenziali di cui
all'art. 22 e' effettuata contestualmente a quella delle
risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche
sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla
spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel
rispetto delle compatibilita' finanziarie definite per
l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di
programmazione economico-finanziaria.
5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
provvede a disciplinare modalita' e procedure uniformi per
la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel
Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime
ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione
delle risorse;
b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive
a favore dei comuni associati ai sensi dell'art. 8, comma
3, lettera a);
c) garantire che gli stanziamenti a favore delle
regioni e degli enti locali costituiscano quote di
cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e
prevedere modalita' di accertamento delle spese al fine di
realizzare un sistema di progressiva perequazione della
spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli
obiettivi del Piano nazionale;
d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli
interventi, nonche' modalita' per la revoca dei
finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli
enti destinatari entro periodi determinati;
e) individuare le norme di legge abrogate dalla data
di entrata in vigore del regolamento.
6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e' trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il
regolamento puo' essere emanato.
7. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i
Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla
ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le
politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di
cui all'art. 15, sulla base delle linee contenute nel Piano
nazionale e dei parametri di cui all'art. 18, comma 3,
lettera n). In sede di prima applicazione della presente
legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in
vigore, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i
Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui al citato art. 8 del decreto legislativo n. 281 del
1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base
dei parametri di cui all'art. 18, comma 3, lettera n). La
ripartizione garantisce le risorse necessarie per
l'adempimento delle prestazioni di cui all'art. 24.
8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.
9. Alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui all'art. 24, confluiscono con specifica
finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali
anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento
delle prestazioni individuate dal medesimo decreto
legislativo.
10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali
affluiscono, altresi', somme derivanti da contributi e
donazioni eventualmente disposti da privati, enti,
fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da
organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato
Fondo nazionale.
11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano
all'impegno contabile della quota non specificamente
finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei
tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il
Ministro per la solidarieta' sociale, con le modalita' di
cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e
alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo
di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva
dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.».
 
Art. 3 bis

Comunicazioni obbligatorie

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 150 il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000, all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonche' all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 sono comunicate per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che le mette a disposizione dell'ANPAL, delle Regioni, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attivita' di rispettiva competenza.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 13 del decreto legislativo 15
settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 13 (Sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro). - 1. In attesa della realizzazione di un
sistema informativo unico, l'ANPAL realizza, in
cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e
Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le
componenti informatizzate realizzate dalle predette
amministrazioni, il sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro, che si compone del nodo di
coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento
regionali, nonche' il portale unico per la registrazione
alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del
lavoro.
2. Costituiscono elementi del sistema informativo
unitario dei servizi per il lavoro:
a) il sistema informativo dei percettori di
ammortizzatori sociali, di cui all'art. 4, comma 35, della
legge 28 giugno 2012, n. 92;
b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni
obbligatorie, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297;
c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il
lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la
scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3;
d) il sistema informativo della formazione
professionale, di cui all'art. 15 del presente decreto;
d-bis) Piattaforma digitale del Reddito di
cittadinanza per il Patto per il lavoro, implementata
attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i
sistemi informativi regionali del lavoro.
2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede
anagrafico-professionali gia' nella disponibilita' delle
regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e
affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i
dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento
alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello
unico PF presentate dalle persone fisiche e alle
dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle
certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta,
gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e
di pubblicita' immobiliare e i dati contenuti nelle banche
dati del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli
studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli
studenti di cui all'art. 3 del decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 76 nonche' l'Anagrafe nazionale degli
studenti universitari e dei laureati delle universita' di
cui all'art. 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003,
n. 170.
3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei
lavoratori, di cui all'art. 1-bis del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, viene definita dall'ANPAL,
unitamente alle modalita' di interconnessione tra i centri
per l'impiego e il sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro.
4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i
datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione,
trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui
all'art. 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000,
all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, all'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonche'
all'art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 sono
comunicate per via telematica al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali che le mette a disposizione
dell'ANPAL, delle Regioni, dell'INPS, dell'INAIL e
dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attivita' di
rispettiva competenza.
5. Allo scopo di certificare i percorsi formativi
seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l'ANPAL
definisce apposite modalita' di lettura delle informazioni
in esso contenute a favore di altri soggetti interessati,
nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei
giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione,
l'ANPAL stipula una convenzione con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e
dei relativi risultati statistici.
7. Il sistema di cui al presente articolo viene
sviluppato nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati
con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli
atti di programmazione approvati dalla Commissione
europea.».
 
Art. 4

Emergenza occupazionale ANPAL Servizi S.p.a.

1. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «All'ANPAL Servizi Spa e' destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 per il funzionamento e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le ulteriori spese di personale.».
2. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' abrogato.
2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e nel rispetto delle procedure stabilite dai regolamenti di Anpal servizi Spa adottati ai sensi del medesimo articolo 19, comma 2, per far fronte ai nuovi compiti assegnati in seguito all'introduzione del reddito di cittadinanza e della nuova programmazione comunitaria, l'ANPAL servizi Spa puo' procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di tutto il personale che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato e puo', altresi', nel triennio 2019-2021, bandire specifiche procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale che abbia maturato entro il 1° gennaio 2019 specifiche esperienze professionali presso la stessa ANPAL servizi Spa e Italia lavoro Spa con contratto di collaborazione.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante le risorse disponibili nel bilancio dell'ANPAL servizi Spa per le spese di personale. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 2-bis, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 4.635.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione prevista al comma 2.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 1, comma 258, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021), come modificato dalla presente legge:
«258. Nell'ambito del Fondo da ripartire per
l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al comma
255, un importo fino a 467,2 milioni di euro per l'anno
2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020 e' destinato
ai centri per l'impiego di cui all'art. 18 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro
potenziamento, anche infrastrutturale. All'ANPAL Servizi
Spa e' destinato un contributo pari a 10 milioni di euro
per l'anno 2019 per il funzionamento e di 1 milione di euro
annui a decorrere dall'anno 2019 per le ulteriori spese di
personale. A decorrere dall'anno 2019, le regioni e le
province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le
province e le citta' metropolitane se delegate
all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi
dell'art. 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della
rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000
unita' di personale da destinare ai centri per l'impiego.
Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto
contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del
reddito di cittadinanza di cui al comma 255. Le predette
assunzioni non rilevano in relazione alle capacita'
assunzionali di cui all'art. 3, commi 5 e seguenti, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero
ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine al
trattamento accessorio trova applicazione quanto previsto
dall'art. 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle
assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in
deroga all'art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le
modalita' di ripartizione delle suddette risorse tra le
regioni interessate.».
- Si riporta l'art. 12 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di
reddito di cittadinanza e di pensioni), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 12 (Disposizioni finanziarie per l'attuazione del
programma del Rdc). - 1. Ai fini dell'erogazione del
beneficio economico del Rdc e della Pensione di
cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli
incentivi, di cui all'art. 8, nonche' dell'erogazione del
Reddito di inclusione e delle misure aventi finalita'
analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei
commi 1 e 2 dell'art. 13, sono autorizzati limiti di spesa
nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di
7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro
nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal
2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza».
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per consentire
le attivita' di cui ai commi 9 e 10, le risorse del Fondo
di cui al comma 1, ad eccezione delle risorse necessarie
per le finalita' di cui all'art. 13, comma 1, sono
trasferite annualmente all'INPS su apposito conto corrente
di tesoreria centrale ad esso intestato, dal quale sono
prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del
beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto
incaricato del Servizio integrato di gestione della carta
acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui
all'art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. L'Istituto stipula apposita
convenzione con il soggetto incaricato del servizio
integrato di gestione della carta di cui al primo periodo.
3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro
e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'art. 4,
comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e' adottato un
Piano straordinario di potenziamento dei centri per
l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano ha
durata triennale e puo' essere aggiornato annualmente. Esso
individua specifici standard di servizio per l'attuazione
dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i
connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle
regioni e delle province autonome, nonche' obiettivi
relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei
beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresi' il
riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse di cui
all'art. 1, comma 258, primo periodo, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere
a) e b), del presente articolo. Oltre alle risorse gia' a
tal fine destinate dall'art. 1, comma 258, primo e quarto
periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente
articolo, utilizzabili anche per il potenziamento
infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonche' alle
risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del Piano
e' autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160
milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al
fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc nelle
fasi iniziali del programma, nell'ambito del Piano sono
altresi' previste azioni di sistema a livello centrale,
nonche' azioni di assistenza tecnica presso le sedi
territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime
regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dell'ANPAL, anche per il tramite
dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua
le regioni e le province autonome che si avvalgono delle
azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse
umane che operano presso le sedi territoriali delle
regioni, le azioni di sistema e le modalita' operative di
realizzazione nei singoli territori. Con successive
convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole
amministrazioni regionali e provinciali individuate nel
Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di
adozione del Piano, sono definite le modalita' di
intervento con cui opera il personale dell'assistenza
tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni,
sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di
risorse umane individuati nel Piano medesimo possono
svolgere la propria attivita' presso le sedi territoriali
delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno
2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50
milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del
Piano di cui al quarto periodo, e' autorizzata la spesa a
favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i propri
regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per
consentire la selezione, mediante procedura selettiva
pubblica, delle professionalita' necessarie ad organizzare
l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle forme
del conferimento di incarichi di collaborazione, con i
soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei
medesimi, nonche' la gestione amministrativa e il
coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere le
azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province
autonome previste dal presente comma. Nell'ambito del
Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e
le province autonome con vincolo di destinazione ad
attivita' connesse all'erogazione del Rdc, anche al fine di
consentire alle medesime regioni e province autonome
l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1,
comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere
a) e b), del presente articolo, le regioni e le province
autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e
le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle
funzioni con legge regionale ai sensi dell'art. 1, comma
795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati
ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione
organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive
3.000 unita' di personale, da destinare ai centri per
l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600
unita' di personale, compresa la stabilizzazione delle
unita' di personale, reclutate mediante procedure
concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro
a tempo determinato, di cui all'accordo sul documento
recante Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure
di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione della
Conferenza unificata del 21 dicembre 2017, per complessivi
oneri nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e
di 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Con il Piano straordinario di cui al comma 3 del presente
art. sono definiti anche i criteri di riparto delle risorse
di cui al presente comma tra le regioni e le province
autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, possono essere previste, sulla base delle
disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare
ai centri per l'impiego a copertura degli oneri di
finanziamento correlati all'esercizio delle relative
funzioni.
3-ter. All'art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b),
del presente articolo, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: "le regioni sono
autorizzate" sono sostituite dalle seguenti: "le regioni e
le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le
province e le citta' metropolitane se delegate
all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi
dell'art. 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, sono autorizzati";
b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti:
"Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle
capacita' assunzionali di cui all'art. 3, commi 5 e
seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine
al trattamento accessorio trova applicazione quanto
previsto dall'art. 11, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le
procedure relative alle assunzioni di cui al precedente
periodo sono effettuate in deroga all'art. 30, comma 2-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
3-quater. Allo scopo di garantire i livelli essenziali
delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive
del lavoro, le regioni e le province autonome, le agenzie e
gli enti regionali, o le province e le citta' metropolitane
se delegate all'esercizio delle funzioni con legge
regionale ai sensi dell'art. 1, comma 795, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, attuano il piano di rafforzamento
dei servizi per l'impiego, di cui all'art. 15, comma 1, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le
assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento
dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti,
anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo
determinato dalle vigenti disposizioni legislative; in
ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio
non opera il limite previsto dall'art. 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4. (abrogato).
4-bis. Al fine di adeguare le spese di funzionamento
dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc e' autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e
di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si
provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 1, comma 258, quarto periodo, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma
8, lettere a) e b), del presente articolo;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5
milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 28,
comma 2, lettera a).
5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di
presentare domanda di Rdc e di pensione di cittadinanza
anche attraverso l'assistenza dei centri di assistenza
fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'art. 5
comma 1, nonche' per le attivita' legate all'assistenza
nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai
predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati 35
milioni di euro per l'anno 2019.
6. In deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 399,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti della
dotazione organica dell'INPS, come rideterminata ai sensi
del presente comma, a decorrere dall'anno 2019 e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per
l'assunzione di personale da assegnare alle strutture
dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle
disposizioni contenute nel presente decreto. La dotazione
organica del personale di Area C dell'INPS e' incrementata
di n. 1003 unita'.
7. Al fine dell'adeguamento e della manutenzione dei
sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per le attivita' di competenza di cui
all'art. 6, nonche' per attivita' di comunicazione
istituzionale sul programma Rdc, e' autorizzata la spesa di
2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
7-bis. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e
maggiori compiti attribuiti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per
effetto della revisione delle tariffe dei premi e dei
contributi assicurativi, della disciplina
dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico
e del regime delle prestazioni economiche, socio-sanitarie
e di reinserimento lavorativo a favore delle persone con
disabilita' da lavoro, sono autorizzate, a valere sulle
risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b),
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, assunzioni di
personale presso il predetto Istituto nel limite di spesa
di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500 annui
a decorrere dall'anno 2021, da effettuare secondo le
modalita' previste dall'art. 1, comma 300, della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
8. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 255 e 258, le parole: "Fondo per il
reddito di cittadinanza", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "Fondo da ripartire per
l'introduzione del reddito di cittadinanza";
b) al comma 258:
1) al primo periodo, le parole "fino a 1 miliardo
di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "fino a 467,2 milioni di euro
per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020";
2) al primo periodo sostituire le parole "e un
importo fino a 10 milioni di euro" fino alla fine del
periodo con le seguenti: ", anche infrastrutturale. Per il
funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa e' destinato un
contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019";
3) al terzo periodo le parole: ", quanto a 120
milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per
l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo
periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto
a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, "
sono soppresse.
8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto
ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a decorrere
dall'anno 2020, mediante apposito capitolo di spesa
istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di
riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
sancita nella riunione del 24 gennaio 2018. Ai
trasferimenti alle regioni e alle province autonome delle
risorse di cui all'art. 1, comma 258, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, si provvede, a decorrere dall'anno
2020, con analogo capitolo di spesa istituito nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sulla base dei criteri di riparto definiti previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
8-ter. In deroga all'art. 1, comma 365, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, la disposizione di cui all'art. 1,
comma 361, della medesima legge n. 145 del 2018 si applica
alle procedure concorsuali per le assunzioni di personale
da destinare ai centri per l'impiego bandite a decorrere
dal 1° luglio 2019. Resta ferma la possibilita' di
procedere alle assunzioni del personale da destinare ai
centri per l'impiego utilizzando le graduatorie di pubblici
concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo
tra le amministrazioni interessate.
9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di
cui al comma 1, l'INPS accantona, a valere sulle
disponibilita' del conto di tesoreria di cui al comma 2,
all'atto della concessione di ogni beneficio economico del
Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilita' spettanti
nell'anno, per ciascuna annualita' in cui il beneficio e'
erogato. All'inizio di ciascuna annualita' e' altresi'
accantonata una quota pari alla meta' di una mensilita'
aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario del Rdc da oltre
sei mesi, al fine di tener conto degli incentivi di cui
all'art. 8. In caso di esaurimento delle risorse
disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del
comma 1, accertato secondo le modalita' previste dall'art.
17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette
risorse, e' ristabilita la compatibilita' finanziaria
mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle
more dell'adozione del decreto di cui al terzo periodo,
l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono
sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio
opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del
beneficio successive all'esaurimento delle risorse non
accantonate.
10. Fermo restando il monitoraggio di cui all'art. 1,
comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS
provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio
economico del Rdc, della Pensione di cittadinanza e degli
incentivi di cui all'art. 8, inviando entro il 10 di
ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla
mensilita' precedente delle domande accolte, dei relativi
oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma
9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le
indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica
tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che
l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del
comma 9 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse
disponibili ai sensi del comma 1.
11.
12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni sociali, di cui all'art. 4, comma 13, ivi
compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi
informativi dei comuni, singoli o associati, nonche' gli
oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti di
cui all'art. 4, comma 15, e quelli derivanti dalle
assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilita' civile
dei partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di
quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante
l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per
la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui
all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei
servizi sociali ai sensi dell'art. 7 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso
delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale
Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla
poverta' e della promozione dell'inclusione sociale in
coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di partenariato
2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei. Sono in ogni caso fatti salvi gli
interventi previsti negli atti di programmazione regionale
secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano
per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
poverta', adottato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 18 maggio 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018.».
 
Art. 5

Misure urgenti in materia di personale INPS

1. All'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «e nei limiti della dotazione organica dell'INPS» sono aggiunte le seguenti: «, come rideterminata ai sensi del presente comma»;
b) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «La dotazione organica del personale di Area C dell'INPS e' incrementata di n. 1003 unita'.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 12, comma 6, del citato
decreto-legge n. 4 del 2019, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 12 (Disposizioni finanziarie per l'attuazione
del programma del Rdc). - 1. - 5. (omissis)
6. In deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma
399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti
della dotazione organica dell'INPS, come rideterminata ai
sensi del presente comma, a decorrere dall'anno 2019 e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per
l'assunzione di personale da assegnare alle strutture
dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle
disposizioni contenute nel presente decreto. La dotazione
organica del personale di Area C dell'INPS e' incrementata
di n. 1003 unita'.».
 
Art. 5 bis

Internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS

1. In considerazione della necessita' di internalizzare i servizi informativi e dispositivi da erogarsi in favore dell'utenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per promuovere la continuita' nell'erogazione dei servizi e per tutelare la stabilita' occupazionale del personale ad essi adibito, tenuto conto dell'esigenza di valorizzare le competenze dallo stesso maturate, anche in ragione dell'assenza dei relativi profili professionali nelle piante organiche dell'INPS, alla societa' Italia Previdenza - Societa' italiana di servizi per la Previdenza Integrativa per Azioni (SISPI Spa), interamente partecipata dall'INPS, sono altresi' affidate le attivita' di contact center multicanale verso l'utenza (CCM) nel rispetto delle disposizioni interne ed europee in materia di in house providing alla scadenza naturale dei contratti in essere nell'ambito delle stesse attivita'.
2. La societa' di cui al comma 1 assume la denominazione di INPS Servizi Spa.
3. In sede di prima attuazione, il presidente dell'INPS con propria determinazione provvede alla modificazione dell'oggetto sociale, dell'atto costitutivo e dello statuto nel rispetto dell'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nonche' al rinnovo degli organi sociali. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, alla societa' di cui al comma 1 e' preposto un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente.
4. Ai fini dell'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, e' data facolta' alla societa' di provvedere alla selezione del proprio personale anche valorizzando le esperienze simili maturate nell'ambito dell'erogazione di servizi di CCM di analoga complessita', nel rispetto dei principi di selettivita' di cui all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
5. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al comma 3, gli organi sociali in carica limitano l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione a quelli aventi motivato carattere urgente e indifferibile e richiedono l'autorizzazione dell'INPS per quelli di straordinaria amministrazione.
6. La societa' puo' avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dell'INPS.
7. La societa' continua a svolgere le attivita' che gia' ne costituiscono l'oggetto sociale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per
concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e
amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore
pubblico). - 1. Una concessione o un appalto pubblico, nei
settori ordinari o speciali, aggiudicati da
un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o
di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione
del presente codice quando sono soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:
a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui
trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi;
b) oltre l'80 per cento delle attivita' della persona
giuridica controllata e' effettuata nello svolgimento dei
compiti ad essa affidati dall'amministrazione
aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche
controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un
ente aggiudicatore di cui trattasi;
c) nella persona giuridica controllata non vi e'
alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad
eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le
quali non comportano controllo o potere di veto previste
dalla legislazione nazionale, in conformita' dei trattati,
che non esercitano un'influenza determinante sulla persona
giuridica controllata.
2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore esercita su una persona giuridica un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai
sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti
un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici
che sulle decisioni significative della persona giuridica
controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore.
3. Il presente codice non si applica anche quando una
persona giuridica controllata che e' un'amministrazione
aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un
appalto o una concessione alla propria amministrazione
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad
un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa
amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a
condizione che nella persona giuridica alla quale viene
aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna
partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di
forme di partecipazione di capitali privati che non
comportano controllo o potere di veto prescritte dalla
legislazione nazionale, in conformita' dei trattati, che
non esercitano un'influenza determinante sulla persona
giuridica controllata.
4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore puo' aggiudicare un appalto pubblico o una
concessione senza applicare il presente codice qualora
ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di
controllo congiunto.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un
controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:
a) gli organi decisionali della persona giuridica
controllata sono composti da rappresentanti di tutte le
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori
partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare
varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori partecipanti;
b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente
un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e
sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
c) la persona giuridica controllata non persegue
interessi contrari a quelli delle amministrazioni
aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.
6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o piu'
amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di
applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte
tutte le seguenti condizioni:
a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione
tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i
servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano
prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi
hanno in comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione e' retta
esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse
pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno
del 20 per cento delle attivita' interessate dalla
cooperazione.
7. Per determinare la percentuale delle attivita' di
cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si
prende in considerazione il fatturato totale medio, o una
idonea misura alternativa basata sull'attivita', quale i
costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei
servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni
precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della
concessione.
8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio
dell'attivita' della persona giuridica o amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della
riorganizzazione delle sue attivita', il fatturato o la
misura alternativa basata sull'attivita', quali i costi,
non e' disponibile per i tre anni precedenti o non e' piu'
pertinente, e' sufficiente dimostrare, segnatamente in base
a proiezioni dell'attivita', che la misura dell'attivita'
e' credibile.
9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la
costituzione di societa' miste per la realizzazione e
gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la
gestione di un servizio di interesse generale, la scelta
del socio privato avviene con procedure di evidenza
pubblica.».
- Si riportano gli articoli 11 e 19 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica):
«Art. 11 (Organi amministrativi e di controllo delle
societa' a controllo pubblico). - 1. Salvi gli ulteriori
requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi
amministrativi e di controllo di societa' a controllo
pubblico devono possedere i requisiti di onorabilita',
professionalita' e autonomia stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto
disposto dall'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39, e dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. L'organo amministrativo delle societa' a controllo
pubblico e' costituito, di norma, da un amministratore
unico.
3. L'assemblea della societa' a controllo pubblico, con
delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di
adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di
contenimento dei costi, puo' disporre che la societa' sia
amministrata da un consiglio di amministrazione composto da
tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei
sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti
dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del
titolo V del libro V del codice civile. La delibera e'
trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai
sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui
all'art. 15.
4. Nella scelta degli amministratori delle societa' a
controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il
rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno
nella misura di un terzo, da computare sul numero
complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso
d'anno. Qualora la societa' abbia un organo amministrativo
collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli
amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei
criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.
5. Quando la societa' a controllo pubblico sia
costituita in forma di societa' a responsabilita' limitata,
non e' consentito, in deroga all'art. 2475, terzo comma,
del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia
affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o piu'
soci.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, per le societa' a controllo pubblico sono
definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi
al fine di individuare fino a cinque fasce per la
classificazione delle suddette societa'. Per le societa'
controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto
di cui al primo periodo e' adottato previa intesa in
Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia e'
determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi
al quale gli organi di dette societa' devono fare
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per
la determinazione del trattamento economico annuo
onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai
titolari e componenti degli organi di controllo, ai
dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere
il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei
compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o
da altre societa' a controllo pubblico. Le stesse societa'
verificano il rispetto del limite massimo del trattamento
economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e
dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni
caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il
decreto stabilisce altresi' i criteri di determinazione
della parte variabile della remunerazione, commisurata ai
risultati di bilancio raggiunti dalla societa' nel corso
dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi
attribuibili alla responsabilita' dell'amministratore, la
parte variabile non puo' essere corrisposta.
7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6
restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4, comma
4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n.
166.
8. Gli amministratori delle societa' a controllo
pubblico non possono essere dipendenti delle
amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora
siano dipendenti della societa' controllante, in virtu' del
principio di onnicomprensivita' della retribuzione, fatto
salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso
delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa
di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i
relativi compensi alla societa' di appartenenza.
Dall'applicazione del presente comma non possono derivare
aumenti della spesa complessiva per i compensi degli
amministratori.
9. Gli statuti delle societa' a controllo pubblico
prevedono altresi':
a) l'attribuzione da parte del consiglio di
amministrazione di deleghe di gestione a un solo
amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al
presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la
previsione che la carica stessa sia attribuita
esclusivamente quale modalita' di individuazione del
sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento,
senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o
premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento
dell'attivita', e il divieto di corrispondere trattamenti
di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
d) il divieto di istituire organi diversi da quelli
previsti dalle norme generali in tema di societa'.
10. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai
dirigenti delle societa' a controllo pubblico indennita' o
trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a
quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione
collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non
concorrenza, anche ai sensi dell'art. 2125 del codice
civile.
11. Nelle societa' di cui amministrazioni pubbliche
detengono il controllo indiretto, non e' consentito
nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione,
amministratori della societa' controllante, a meno che
siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere
continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di
rendere disponibili alla societa' controllata particolari e
comprovate competenze tecniche degli amministratori della
societa' controllante o di favorire l'esercizio
dell'attivita' di direzione e coordinamento.
12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con societa'
a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti
degli organi di amministrazione della societa' con cui e'
instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in
aspettativa non retribuita e con sospensione della loro
iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di
assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a
qualunque titolo agli amministratori.
13. Le societa' a controllo pubblico limitano ai casi
previsti dalla legge la costituzione di comitati con
funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro
costituzione, non puo' comunque essere riconosciuta ai
componenti di tali comitati alcuna remunerazione
complessivamente superiore al 30 per cento del compenso
deliberato per la carica di componente dell'organo
amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione
professionale e all'entita' dell'impegno richiesto.
14. Restano ferme le disposizioni in materia di
inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
15. Agli organi di amministrazione e controllo delle
societa' in house si applica il decreto-legge 16 maggio
1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 1994, n. 444.
16. Nelle societa' a partecipazione pubblica ma non a
controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia
titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci
per cento del capitale propone agli organi societari
l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi
6 e 10.
Art. 19 (Gestione del personale). - 1. Salvo quanto
previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle societa' a controllo pubblico si applicano
le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del
codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di
ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, e dai contratti collettivi.
2. Le societa' a controllo pubblico stabiliscono, con
propri provvedimenti, criteri e modalita' per il
reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche
di derivazione europea, di trasparenza, pubblicita' e
imparzialita' e dei principi di cui all'art. 35, comma 3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di
mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta
applicazione il suddetto art. 35, comma 3, del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati
sul sito istituzionale della societa'. In caso di mancata o
incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22,
comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
4. Salvo quanto previsto dall'art. 2126 del codice
civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro
stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di
cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione
ordinaria sulla validita' dei provvedimenti e delle
procedure di reclutamento del personale.
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con
propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento,
ivi comprese quelle per il personale, delle societa'
controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri
contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto
di quanto stabilito all'art. 25, ovvero delle eventuali
disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o
limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del
settore in cui ciascun soggetto opera.
6. Le societa' a controllo pubblico garantiscono il
concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5
tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile,
nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede
di contrattazione di secondo livello.
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6
sono pubblicati sul sito istituzionale della societa' e
delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o
incompleta pubblicazione si applicano l'art. 22, comma 4,
46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33.
8. Le pubbliche amministrazioni titolari di
partecipazioni di controllo in societa', in caso di
reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati,
affidati alle societa' stesse, procedono, prima di poter
effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unita'
di personale gia' dipendenti a tempo indeterminato da
amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze
della societa' interessata dal processo di
reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di
mobilita' di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165
del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza
pubblica e contenimento delle spese di personale. Il
riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti dei
posti vacanti nelle dotazioni organiche
dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle
facolta' assunzionali disponibili. La spesa per il
riassorbimento del personale gia' in precedenza dipendente
dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato non rileva nell'ambito delle facolta'
assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali,
anche del parametro di cui all'art. 1, comma 557-quater,
della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita
dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di
revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni
siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti
previsti dall'art. 6-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che:
a) in corrispondenza del trasferimento alla societa'
della funzione sia stato trasferito anche il personale
corrispondente alla funzione medesima, con le correlate
risorse stipendiali;
b) la dotazione organica dell'ente sia stata
corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale
non sia stato sostituito;
c) siano state adottate le necessarie misure di
riduzione dei fondi destinati alla contrattazione
integrativa;
d) l'aggregato di spesa complessiva del personale
soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in
misura corrispondente alla spesa del personale trasferito
alla societa'.
9. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 565 a
568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad
applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di
cui all'art. 25, comma 1, e comunque non oltre il 31
dicembre 2017.».
 
Art. 5 ter

Disposizioni in materia di personale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro

1. Al fine di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e l'attivita' di contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro e' autorizzato a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della dotazione organica nel limite delle unita' eccedenti, un contingente di personale ispettivo, da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, fino a 150 unita' a decorrere dall'anno 2021. L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unita' assunte e la relativa spesa annua. Ai relativi oneri, pari a euro 6.387.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Riferimenti normativi

- Si riporta all'art. 1, comma 365, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019)
«365. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480
milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita':
a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal
2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti
dall'art. 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del
bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva
relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'art.
48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e per i miglioramenti economici del personale dipendente
dalle amministrazioni statali in regime di diritto
pubblico;
b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere
dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta
alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,
nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi
i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti
pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle
specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili
esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in
relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle
vacanze di organico nonche' nel rispetto dell'art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 4
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le
assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del
finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma
1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, e dall'art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre
2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del
contributo straordinario di cui all'art. 1, comma 972,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e
le modalita' ivi previste. Al riordino delle carriere del
personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di
impiego professionale del personale medesimo nelle
attivita' di soccorso pubblico, rese anche in contesti
emergenziali, sono altresi' destinati una quota parte delle
risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto
personale aventi carattere di certezza, continuita' e
stabilita', per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di
euro, i risparmi strutturali di spesa corrente gia'
conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla
razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle
sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai
servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi
aeronautici, nonche' una quota parte del fondo istituito
dall'art. 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le
risorse destinate alle finalita' di cui al precedente
periodo sono determinate in misura non inferiore a 10
milioni di euro.».
 
Art. 6

Misure urgenti in favore dei LSU e dei LPU

1. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole «31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2019».
1-bis. All'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «amministrazioni pubbliche che gia' utilizzavano i», sono sostituite dalle seguenti: «amministrazioni pubbliche sia utilizzatrici che non utilizzatrici dei» e le parole: «ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa ed utilizzatrici», sono sostituite dalle seguenti: «ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa sia utilizzatrici che non utilizzatrici».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 1, commi 446, lettera h) e 448
della citata legge n.145 del 2018 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato
dalla presente legge:
«446. Nel triennio 2019-2021, le amministrazioni
pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di
cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, e all'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonche' dei lavoratori
gia' rientranti nell'abrogato art. 7 del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori
impegnati in attivita' di pubblica utilita', anche mediante
contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di
collaborazione coordinata e continuativa nonche' mediante
altre tipologie contrattuali, possono procedere
all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti
lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale,
nei limiti della dotazione organica e del piano di
fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a)-g) (omissis);
h) proroga da parte degli enti territoriali e degli
enti pubblici interessati delle convenzioni e degli
eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre
2019, nelle more del completamento delle procedure di
assunzione a tempo indeterminato a valere sulle risorse di
cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Le proroghe sono effettuate in
deroga alle disposizioni di cui all'art. 23 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'art. 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 259 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e all'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75.».
«448. Le graduatorie approvate all'esito delle
procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 446 sono
impiegate, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a
tempo indeterminato da parte delle amministrazioni
pubbliche sia utilizzatrici che non utilizzatrici dei
lavoratori inseriti nelle graduatorie medesime e, in
subordine, nei limiti delle proprie facolta' assunzionali,
da parte di altre pubbliche amministrazioni, ubicate nella
medesima provincia o in una provincia limitrofa sia
utilizzatrici che non utilizzatrici dei lavoratori
socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'art. 3, comma 1,
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonche' dei
lavoratori gia' rientranti nell'abrogato art. 7 del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori
impegnati in attivita' di pubblica utilita'.».
 
Art. 6 bis

Armonizzazione dei termini di validita'
di graduatorie di pubblici concorsi

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 362 e' sostituito dal seguente:
«362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validita' delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validita' delle graduatorie approvate dal 1º gennaio 2016 e' estesa nei limiti temporali di seguito indicati:
a) la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2016 e' estesa fino al 30 settembre 2020;
b) la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2017 e' estesa fino al 31 marzo 2021;
c) la validita' delle graduatorie approvate nell'anno 2018 e' estesa fino al 31 dicembre 2021;
d) la validita' delle graduatorie approvate dal 1º gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria»;
b) dopo il comma 362 sono inseriti i seguenti:
«362-bis. Al fine di armonizzare i termini di validita' delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego approvate prima del 1º gennaio 2016 con i limiti temporali di cui al comma 362, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, e' possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2015 entro e non oltre il 30 settembre 2020.
362-ter. E' altresi' possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nel 2011 entro e non oltre il 31 marzo 2020, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, previa frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita' ed economicita' e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e previo superamento da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneita'.».
 
Art. 7

Disposizioni urgenti in materia di ISEE

1. L'articolo 4-sexies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4-sexies (Termini di validita' della dichiarazione sostitutiva unica). - 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validita' dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validita', fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilita' di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalita' estensive dell'ISEE corrente da individuarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei casi in cui la DSU sia stata presentata a decorrere dal 1° settembre 2019 e prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, si applica la disciplina precedente."».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 10 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di
una misura nazionale di contrasto alla poverta'), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (ISEE precompilato e aggiornamento della
situazione economica). - 1. A decorrere dal 2019, l'INPS
precompila la DSU cooperando con l'Agenzia delle entrate. A
tal fine sono utilizzate le informazioni disponibili
nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi
dell'INPS, nonche' le informazioni su saldi e giacenze
medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo
familiare comunicate ai sensi dell'art. 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, e dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono scambiati i dati
mediante servizi anche di cooperazione applicativa.
2. La DSU precompilata puo' essere accettata o
modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati
dall'INPS e per le componenti gia' dichiarate a fini
fiscali, per le quali e' assunto il valore a tal fine
dichiarato. Laddove la dichiarazione dei redditi non sia
stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a
fini ISEE possono essere modificate, fatta salva la
verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei
redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni
in caso di dichiarazione mendace. La DSU precompilata
dall'INPS e' resa disponibile mediante i servizi telematici
dell'Istituto direttamente al cittadino, che puo' accedervi
anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate
attraverso sistemi di autenticazione federata, o,
conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza
fiscale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate
e il Garante per la protezione dei dati personali, sono
individuate le modalita' tecniche per consentire al
cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa
disponibile in via telematica dall'INPS.
2-bis. Resta ferma la possibilita' di presentare la DSU
nella modalita' non precompilata. In tal caso, in sede di
attestazione dell'ISEE, sono riportate le eventuali
omissioni o difformita' riscontrate nei dati dichiarati
rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1,
incluse eventuali difformita' su saldi e giacenze medie del
patrimonio mobiliare, secondo modalita' definite con il
decreto di cui al comma 2.
3. Ferme restando le decorrenze di cui al comma 4, con
il medesimo decreto di cui al comma 2, e' stabilita la data
a partire dalla quale e' possibile accedere alla modalita'
precompilata di presentazione della DSU, nonche' la data a
partire dalla quale e' avviata una sperimentazione in
materia, anche ai soli fini del rilascio dell'ISEE corrente
ai sensi del comma 5. Con il medesimo decreto sono
stabilite le componenti della DSU che restano interamente
autodichiarate e non precompilate, suscettibili di
successivo aggiornamento in relazione alla evoluzione dei
sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi
d'informazione.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validita'
dal momento della presentazione fino al successivo 31
dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio
del periodo di validita', fissato al 1° gennaio, i dati sui
redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati
prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta
ferma la possibilita' di aggiornare i dati prendendo a
riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente,
qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare,
mediante modalita' estensive dell'ISEE corrente da
individuarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei casi in
cui la DSU sia stata presentata a decorrere dal 1°
settembre 2019, e prima dell'entrata in vigore della
presente disposizione, si applica la disciplina precedente.
5. L'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE
possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso
di validita', qualora si sia verificata una variazione
della situazione lavorativa, di cui all'art. 9, comma 1,
lettere a), b) e c) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ovvero una
variazione dell'indicatore della situazione reddituale
corrente superiore al venticinque per cento, di cui al
medesimo art. 9, comma 2, ovvero un'interruzione dei
trattamenti previsti dall'art. 4, comma 2, lettera f), del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013. La variazione della situazione lavorativa
deve essere avvenuta posteriormente al 1° gennaio dell'anno
cui si riferisce il reddito considerato nell'ISEE calcolato
in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con
l'ISEE corrente. Nel caso di interruzione dei trattamenti
di cui al primo periodo, il periodo di riferimento e i
redditi utili per il calcolo dell'ISEE corrente sono
individuati con le medesime modalita' applicate in caso di
variazione della situazione lavorativa del lavoratore
dipendente a tempo indeterminato. A decorrere dal
quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo
sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell'ISEE
corrente, emanato ai sensi dell'art. 10, comma 3, del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013, l'ISEE corrente e' calcolato con le modalita'
di cui al presente comma e ha validita' di sei mesi dalla
data della presentazione del modulo sostitutivo ai fini
della successiva richiesta dell'erogazione delle
prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella
situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti;
in quest'ultimo caso, l'ISEE corrente e' aggiornato entro
due mesi dalla variazione.
6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5
cessa dal giorno successivo a quello di entrata in vigore
delle corrispondenti modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, da adottarsi
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
7. A decorrere dalla data stabilita nel decreto di cui
al comma 3, al fine di agevolare la precompilazione della
DSU per l'ISEE corrente, nonche' la verifica delle
comunicazioni di cui all'art. 11, comma 2, da parte
dell'INPS e per la verifica dello stato di disoccupazione
di cui all'art. 3, comma 3, da parte degli organi
competenti, le comunicazioni obbligatorie, di cui all'art.
9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, devono contenere l'informazione relativa alla
retribuzione o al compenso.».
 
Art. 8

Donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

1. All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 1-bis, il Fondo di cui al presente articolo e' altresi' alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68
(Norme per il diritto al lavoro dei disabili), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Incentivi alle assunzioni). - 1. Nel rispetto
dell'art. 33 del Regolamento UE n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro e'
concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei
mesi:
a) nella misura del 70 per cento della retribuzione
mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni
lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che abbia una riduzione della capacita'
lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte
dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle
annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni;
b) nella misura del 35 per cento della retribuzione
mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni
lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, che abbia una riduzione della capacita'
lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o
minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di
cui alle tabelle citate nella lettera a).
1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 e' altresi'
concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione
mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni
lavoratore con disabilita' intellettiva e psichica che
comporti una riduzione della capacita' lavorativa superiore
al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di
assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo
determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per
tutta la durata del contratto.
1-ter. L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis e'
corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle
denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione
dell'incentivo e' trasmessa, attraverso apposita procedura
telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a
fornire una specifica comunicazione telematica in ordine
alla sussistenza di una effettiva disponibilita' di risorse
per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione,
in favore del richiedente opera una riserva di somme pari
all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al
richiedente e' assegnato un termine perentorio di sette
giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro
che da' titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio
dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha
l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della
predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del
contratto che da' titolo all'incentivo. In caso di mancato
rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto
periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme
operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse
a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.
L'incentivo di cui al presente articolo e' riconosciuto
dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione
delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula
del contratto che da' titolo all'incentivo e, in caso di
insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai
sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base
pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande
fornendo immediata comunicazione anche attraverso il
proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede al
monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento
alla durata dell'incentivo, inviando relazioni trimestrali
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede
all'attuazione del presente comma con le risorse umane,
strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione
vigente.
2.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai
datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli
obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di
lavoratori disabili e ne fanno domanda con le modalita' di
cui al comma 1-ter.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per
il cui finanziamento e' autorizzata la spesa di lire 40
miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per
l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008.
A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e
nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive,
possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione
lavorativa delle persone con disabilita' da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse
sono attribuite per il tramite delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di
linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
4-bis. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 1-bis, il
Fondo di cui al presente articolo e' altresi' alimentato da
versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo
e solidale. Le somme sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnate al
medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della
spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
secondo modalita' definite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' definito l'ammontare
delle risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono
trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili
per la corresponsione dell'incentivo al datore di lavoro di
cui ai commi 1 e 1-bis. Con il medesimo decreto e'
stabilito l'ammontare delle risorse attribuite al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali per le finalita' di
cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto di cui al
presente comma e' aggiornato annualmente al fine di
attribuire le risorse che affluiscono al Fondo di cui al
comma 4 per il versamento dei contributi di cui all'art. 5,
comma 3-bis.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede mediante corrispondente utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 29-quater del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e
successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate
nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli
successivi.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8.
9.
10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una verifica
degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad
una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie
ivi previste.».
 
Art. 8 bis

Modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2015

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. Avverso il provvedimento del centro per l'impiego di cui al comma 10 e' ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali. Avverso il provvedimento emesso, ai sensi del comma 10, dalla struttura organizzativa competente della provincia autonoma di Bolzano e' ammesso ricorso alla commissione provinciale di controllo sul collocamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, nel rispetto di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto.».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2015, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 21 (Rafforzamento dei meccanismi di
condizionalita' e livelli essenziali delle prestazioni
relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al
reddito). - 1. La domanda di Assicurazione Sociale per
l'Impiego, di cui all'art. 2 della legge n. 92 del 2012, di
Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o
Indennita' di disoccupazione per i lavoratori con rapporto
di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui agli
articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22, e la domanda di indennita' di mobilita' di cui all'art.
7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, resa dall'interessato
all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata
disponibilita', ed e' trasmessa dall'INPS all'ANPAL, ai
fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario
delle politiche del lavoro.
2. I beneficiari delle prestazioni a sostegno del
reddito di cui al comma 1, ancora privi di occupazione,
contattano i centri per l'impiego, con le modalita'
definite da questi, entro il termine di 15 giorni dalla
data di presentazione della domanda di cui al comma 1, e,
in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego entro
il termine stabilito con il decreto di cui all'art. 2,
comma 1, per stipulare il patto di servizio di cui all'art.
20.
3.
4. Il beneficiario di prestazioni e' tenuto ad
attenersi ai comportamenti previsti nel patto di servizio
personalizzato, di cui all'art. 20, nei tempi ivi previsti,
restando comunque fermi gli obblighi e le sanzioni di cui
al presente articolo.
5. Oltre agli obblighi derivanti dalla specifica
disciplina, il lavoratore che fruisce di benefici legati
allo stato di disoccupazione soggiace agli obblighi di cui
al presente articolo.
6. Oltre che per i contatti con il responsabile delle
attivita' di cui all'art. 20, comma 2, lettera d), previsti
dal patto di servizio personalizzato, il beneficiario puo'
essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi
per il lavoro con preavviso di almeno 24 ore e non piu' di
72 ore secondo modalita' concordate nel medesimo patto di
servizio personalizzato.
7. Con riferimento all'Assicurazione Sociale per
l'Impiego, alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego
(NASpI), alla Indennita' di disoccupazione per i lavoratori
con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e
all'indennita' di mobilita', si applicano le seguenti
sanzioni:
a) in caso di mancata presentazione, in assenza di
giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli
appuntamenti di cui all'art. 20, commi 1 e 2, lettera d), e
di commi 2 e 6 del presente articolo:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilita',
in caso di prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilita', alla seconda
mancata presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di
giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui
all'art. 20, comma 3, lettera a), le medesime conseguenze
di cui alla lettera a) del presente comma 7;
c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di
giustificato motivo, alle iniziative di cui all'art. 20,
comma 3, lettera b) e all'art. 26:
1) la decurtazione di una mensilita', alla prima
mancata partecipazione;
2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
d) in caso di mancata accettazione, in assenza di
giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai
sensi dell'art. 25, la decadenza dalla prestazione e dallo
stato di disoccupazione.
8.
9. In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione
prodottasi ai sensi dei commi 7, 8 e dell'art. 23, comma 4,
non e' possibile una nuova registrazione prima che siano
decorsi due mesi.
10. In caso di violazione degli obblighi di cui ai
commi 7 e 8, il centro per l'impiego adotta le relative
sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del
sistema informativo di cui all'art. 13, all'ANPAL ed
all'INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede
a recuperare le somme indebite eventualmente erogate.
11. La mancata adozione dei provvedimenti di
decurtazione o decadenza della prestazione determina
responsabilita' disciplinare e contabile del funzionario
responsabile, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 20 del
1994.
12. Avverso il provvedimento del centro per l'impiego
di cui al comma 10 e' ammesso ricorso all'ANPAL, che
provvede ad istituire un apposito comitato, con la
partecipazione delle parti sociali. Avverso il
provvedimento emesso, ai sensi del comma 10, dalla
struttura organizzativa competente della Provincia autonoma
di Bolzano e' ammesso ricorso alla commissione provinciale
di controllo sul collocamento di cui all'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, nel
rispetto di quanto previsto al comma 5 dell'art. 1 del
presente decreto.
13. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse
non erogate in relazione a prestazioni oggetto di
provvedimenti di decurtazione o decadenza per il 50 per
cento al Fondo per le politiche attive di cui all'art. 1,
comma 215, della legge n. 147 del 2013, e per il restante
50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno
capo i centri per l'impiego che hanno adottato i relativi
provvedimenti, per l'impiego in strumenti di incentivazione
del personale connessi al raggiungimento di particolari
obiettivi.».
 
Art. 9

Aree di crisi industriale complessa
Regioni Sardegna e Sicilia

1. All'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:
«Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la Regione Sardegna puo' altresi' destinare ulteriori risorse, fino al limite di 3,5 milioni di euro entro l'anno 2019 per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio. All'onere derivante dall'applicazione del secondo periodo, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 282 e' inserito il seguente:
«282-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 282, la Regione Siciliana puo' altresi' destinare ulteriori risorse, fino al limite di 30 milioni di euro nell'anno 2019, per specifiche situazioni occupazionali gia' presenti nel suo territorio. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro, si provvede, nell'anno 2019, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 1, comma 282, della citata legge n.
145 del 2018:
«282. Al fine del completamento dei piani di recupero
occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di
cui all'art. 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017,
nonche' le restanti risorse finanziarie previste per le
specifiche situazioni occupazionali esistenti nella regione
Sardegna dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio
2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2018, n. 83, nonche' ulteriori 117 milioni di euro a
carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di
cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire proporzionalmente
tra le regioni in base alle rispettive esigenze con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
possono essere destinati dalle predette regioni, nell'anno
2019, alle medesime finalita' del citato art. 44, comma
11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonche' a
quelle dell'art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la
Regione Sardegna puo' altresi' destinare ulteriori risorse,
fino al limite di 3,5 milioni di euro entro l'anno 2019 per
le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo
territorio. All'onere derivante dall'applicazione del
secondo periodo, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno
2019, si provvede a valere sul Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.».
 
Art. 9 bis

Finanziamento della proroga della CIGS

1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «180 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «270 milioni di euro per l'anno 2019»;
b) al comma 3, le parole «a 180 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a 270 milioni di euro per l'anno 2019».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 22-bis del decreto legislativo del
14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino
della normativa in materia di ammortizzatori sociali in
costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge
10 dicembre 2014, n. 183), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 22-bis (Proroga del periodo di cassa integrazione
guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi
aziendale). - 1. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, in deroga
agli articoli 4 e 22, comma 1, entro il limite complessivo
di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 270
milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per
l'anno 2020, per imprese con rilevanza economica strategica
anche a livello regionale che presentino rilevanti
problematiche occupazionali con esuberi significativi nel
contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede
governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la presenza della regione
interessata, o delle regioni interessate nel caso di
imprese con unita' produttive coinvolte ubicate in due o
piu' regioni, puo' essere concessa la proroga
dell'intervento straordinario di integrazione salariale,
sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma
di riorganizzazione aziendale di cui all'art. 21, comma 2,
sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili
nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi di cui
all'art. 22, comma 1, ovvero qualora il programma di
riorganizzazione aziendale di cui all'art. 21, comma 2,
presenti piani di recupero occupazionale per la
ricollocazione delle risorse umane e azioni di
riqualificazione non attuabili nel medesimo limite
temporale. Alle medesime condizioni e nel limite delle
risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti
temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, puo' essere
concessa la proroga dell'intervento di integrazione
salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei
mesi, qualora il piano di risanamento di cui all'art. 21,
comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti a
garantire la continuazione dell'attivita' aziendale e la
salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite
temporale di durata di dodici mesi di cui all'art. 22,
comma 2. Alle medesime condizioni e nel limite delle
risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti
temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, puo'
essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione
salariale straordinaria per la causale contratto di
solidarieta' sino al limite massimo di 12 mesi, qualora
permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale gia'
dichiarato nell'accordo di cui all'art. 21, comma 5, e si
realizzino le condizioni di cui al comma 2.
1-bis. In presenza di piani pluriennali di
riorganizzazione gia' oggetto di specifico accordo
stipulato in sede ministeriale ai sensi dei comma 1, che
coinvolgono imprese operanti in piu' regioni con un
organico superiore a 500 unita' lavorative con gravi
ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi
complessa, conseguenti alle difficolta' di implementazione
delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di
finanziamento, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, valutate le problematiche di ordine occupazionale
e la necessita' di successive verifiche per accertare tutti
i requisiti di cui al medesimo comma 1, sulla base della
preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti,
puo' autorizzare acconti per sei mensilita' di integrazione
salariale straordinaria, al fine di garantire la
continuita' del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi.
Le mensilita' di integrazione salariale straordinaria,
erogate dall'INPS, sono computate nell'ambito delle
mensilita' autorizzabili ai sensi del comma 1, a valere
sulle risorse finanziarie di cui al comma 3. Qualora sia
rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'art.
1-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172.
2. Ai fini dell'ammissione all'intervento di cui al
comma 1, l'impresa deve presentare piani di gestione volti
alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche
azioni di politiche attive concordati con la regione
interessata, o con le regioni interessate nel caso di
imprese con unita' produttive coinvolte ubicate in due o
piu' regioni.
3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100
milioni di euro per l'anno 2018, a 270 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
 
Art. 10
Area di crisi industriale complessa Venafro-Campochiaro-Bojano e aree
dell'indotto

1. Le disposizioni di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, si applicano, altresi', ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino beneficiari di un trattamento di mobilita' ordinaria o di un trattamento di mobilita' in deroga, salvo che gli stessi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano percettori di reddito di cittadinanza, a seguito di accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 53-ter del decreto-legge del 24
aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici
e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:
«Art. 53-ter (Trattamento di mobilita' in deroga per
i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa). -
1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 44, comma 11-bis,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come
ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12
dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere
destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte
non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di
continuita' e a prescindere dall'applicazione dei criteri
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di
mobilita' in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i
lavoratori che operino in un'area di crisi industriale
complessa, riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che
alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un
trattamento di mobilita' ordinaria o di un trattamento di
mobilita' in deroga, a condizione che ai medesimi
lavoratori siano contestualmente applicate le misure di
politica attiva individuate in un apposito piano regionale
da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.».
- Si riporta l'art. 5 del citato decreto-legge n. 4 del
2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del
2019:
«Art. 5 (Richiesta, riconoscimento ed erogazione del
beneficio). - 1. Il Rdc e' richiesto, dopo il quinto giorno
di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato
di cui all'art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge
25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Rdc puo' anche essere
richiesto mediante modalita' telematiche, alle medesime
condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato.
Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i
centri di assistenza fiscale di cui all'art. 32 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una
convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS). Le richieste del Rdc e della Pensione di
cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti
di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e
valutate come al numero 8 della tabella D allegata al
regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.
193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti del
finanziamento previsto dall'art. 13, comma 9, della citata
legge n. 152 del 2001. Con provvedimento dell'INPS, sentiti
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il
Garante per la protezione dei dati personali, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' approvato il modulo di domanda, nonche' il
modello di comunicazione dei redditi di cui all'art. 3,
commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle
informazioni gia' dichiarate dal nucleo familiare a fini
ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU,
a cui la domanda e' successivamente associata dall'INPS. Le
informazioni contenute nella domanda del Rdc sono
comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla
richiesta.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, possono essere individuate modalita' di
presentazione della richiesta del Rdc anche contestualmente
alla presentazione della DSU a fini ISEE e in forma
integrata, tenuto conto delle semplificazioni conseguenti
all'avvio della precompilazione della DSU medesima, ai
sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017.
In sede di prima applicazione e nelle more dell'adozione
del decreto di cui al primo periodo, al fine di favorire la
conoscibilita' della nuova misura, l'INPS e' autorizzato ad
inviare comunicazioni informative sul Rdc ai nuclei
familiari che, a seguito dell'attestazione dell'ISEE,
presentino valori dell'indicatore e di sue componenti
compatibili con quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera
b).
3. Il Rdc e' riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le
condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio,
l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data
di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei
requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle
informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in
quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine
l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico
registro automobilistico e dalle altre amministrazioni
pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie
ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento
dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono definite, ove non gia' disciplinate, la
tipologia dei dati, le modalita' di acquisizione e le
misure a tutela degli interessati. In ogni caso il
riconoscimento da parte dell'INPS avviene entro la fine del
mese successivo alla trasmissione della domanda
all'Istituto.
4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale
della popolazione residente, resta in capo ai comuni la
verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a), secondo modalita' definite
mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali. L'esito delle verifiche e' comunicato
all'INPS per il tramite della piattaforma di cui all'art.
6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni.
L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque
a disposizione della medesima piattaforma le informazioni
disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
5. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), si considerano posseduti
per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento
di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente
solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando
la necessita' di aggiornare l'ISEE alla scadenza del
periodo di validita' dell'indicatore. Gli altri requisiti
si considerano posseduti sino a quando non intervenga
comunicazione contraria da parte delle amministrazioni
competenti alla verifica degli stessi. In tal caso,
l'erogazione del beneficio e' interrotta a decorrere dal
mese successivo a tale comunicazione ed e' disposta la
revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all'art.
7. Resta salva, in capo all'INPS, la verifica dei requisiti
autocertificati in domanda, ai sensi dell'art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
6. Il beneficio economico e' erogato attraverso la
Carta Rdc. In sede di prima applicazione e fino alla
scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta
Rdc avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi
dell'art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n.
112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
133 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle
medesime condizioni economiche e per il numero di carte
elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. In
sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il
numero di carte deve comunque essere tale da garantire
l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo
componente ai sensi dell'art. 3, comma 7. Oltre che al
soddisfacimento delle esigenze previste per la carta
acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di
contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100
per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di
equivalenza di cui all'art. 2, comma 4, nonche', nel caso
di integrazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b),
ovvero di cui all'art. 3, comma 3, di effettuare un
bonifico mensile in favore del locatore indicato nel
contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha
concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere individuati
ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc,
nonche' diversi limiti di importo per i prelievi di
contante. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di
impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco
d'azzardo (DGA), e' in ogni caso fatto divieto di utilizzo
del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in
denaro o altre utilita'. Le informazioni sulle
movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati
identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini
statistici e di ricerca scientifica. La consegna della
Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio
integrato avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di
ciascun mese.
6-bis. La Pensione di cittadinanza puo' essere erogata
con modalita' diverse da quelle di cui al comma 6, mediante
gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle
pensioni. Le modalita' di attuazione del presente comma
sono individuate con il decreto di cui all'art. 3, comma 7.
7. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni
relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie
economicamente svantaggiate, di cui all'art. 1, comma 375,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quelle relative
alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese
ai medesimi soggetti dall'art. 3, comma 9, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
 
Art. 10 bis

Finanziamento del progetto stradale
denominato «Mare-Monti»

1. Al fine di implementare il sistema di collegamento stradale tra le aree del cratere del sisma del 2016, l'area di crisi industriale complessa del distretto Fermano Maceratese, riconosciuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018 e oggetto degli accordi di programma in adozione del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI), di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e la rete autostradale presente nel territorio della Regione Marche, sono stanziate risorse pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare alla realizzazione dell'intervento in variante e in ammodernamento del primo tratto del progetto stradale denominato «Mare-Monti».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Ministero dello sviluppo economico del
12 dicembre 2018 (Incremento della riserva istituita per il
finanziamento degli Accordi di sviluppo e degli Accordi di
programma), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
dicembre 2018, n. 300.
- Si riporta l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del
Paese):
«Art. 27 (Riordino della disciplina in materia di
riconversione e riqualificazione produttiva di aree di
crisi industriale complessa). - 1. Nel quadro della
strategia europea per la crescita, al fine di sostenere la
competitivita' del sistema produttivo nazionale,
l'attrazione di nuovi investimenti nonche' la salvaguardia
dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi
industriali complesse con impatto significativo sulla
politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo
economico adotta Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale. Sono situazioni di crisi
industriale complessa, quelle riconosciute dal Ministero
dello sviluppo economico anche a seguito di istanza della
regione interessata, che, riguardano specifici territori
soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di
rilevanza nazionale derivante da:
una crisi di una o piu' imprese di grande o media
dimensione con effetti sull'indotto;
una grave crisi di uno specifico settore
industriale con elevata specializzazione nel territorio.
2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche
mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di
tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i
presupposti, investimenti produttivi anche a carattere
innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la
formazione del capitale umano, la riconversione di aree
industriali dismesse, il recupero ambientale e
l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di
infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.
Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli
5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso
dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applica anche per l'attuazione dei progetti di
riconversione e riqualificazione industriale.
3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita'
dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale sono adottati mediante
appositi accordi di programma che disciplinano gli
interventi agevolativi, l'attivita' integrata e coordinata
di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei
soggetti pubblici e privati, le modalita' di esecuzione
degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e
del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli
impianti compresi nel Progetto di riconversione e
riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica
utilita', urgenti ed indifferibili.
4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione
del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo
economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa in
materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale
dei siti contaminati.
5. La concessione di agevolazioni per l'incentivazione
degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181, ivi incluse quelle concesse sotto
forma di finanziamento agevolato, e' applicabile,
prioritariamente nell'ambito dei progetti di cui al comma
1, nonche' per gli interventi di cui al comma 8-bis, in
tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di
intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i
singoli territori, nei limiti degli stanziamenti
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi
del Progetto di riconversione e riqualificazione
industriale, il Ministero dello sviluppo economico si
avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui
attivita' sono disciplinate mediante apposita convenzione
con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri
derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico
delle risorse assegnate all'apposita sezione del fondo di
cui all'art. 23, comma 2 utilizzate per l'attuazione degli
accordi di cui al presente articolo, nel limite massimo del
3 per cento delle risorse stesse.
7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
elabora misure volte a favorire il ricollocamento
professionale dei lavoratori interessati da interventi di
riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure
possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di
imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto
alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate
allo svolgimento di tale attivita' ai sensi dell'art. 4,
comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma
possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito
delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro,
nonche' dai fondi paritetici interprofessionali nazionali
per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, disciplina le modalita' di individuazione
delle situazioni di crisi industriale complessa e determina
i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro
dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive
all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorita' di
accesso agli interventi di propria competenza.
8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, disciplina le condizioni e le modalita' per
l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli
articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di
situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse
individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che
presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo
dei territori interessati e sull'occupazione.
9. All'attuazione degli interventi previsti dai
Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri
relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a
valere sulle risorse finanziarie individuate dalle
Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e,
relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle
risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti,
ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui all'art.
23, comma 2. Le attivita' del presente articolo sono svolte
dalle amministrazioni territoriali partecipanti nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente.
10. Le risorse destinate al finanziamento degli
interventi di cui all'art. 7 della legge n. 181 del 15
maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte
agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande
oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo
importo con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo
economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico per la successiva
assegnazione al Fondo di cui all'art. 23, comma 2.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
 
Art. 11

Esonero dal contributo addizionale

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unita' e con unita' produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilita' dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarieta', ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), che prevedono nell'anno 2019 la riduzione concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al comma 1. L'esonero e' autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla continuita' produttiva e al mantenimento stabile dei livelli occupazionali. L'accordo e' stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, decorsi i quali si intendono non piu' presenti i predetti impegni aziendali. Il beneficio contributivo di cui al presente comma e' riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora nel corso della procedura di stipula dell'accordo emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non puo' procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non puo' prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.».
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 10 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;
b) quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla gestione a stralcio separata istituita dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nell'ambito del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2-bis. Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, all'elenco delle attivita' stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, per le quali e' prevista l'esenzione dall'obbligo del versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' aggiunta la seguente: «attivita' del personale addetto agli impianti di trasporto a fune destinati ad attivita' sportive in localita' sciistiche e montane e alla gestione delle piste da sci».
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato in 86.000 euro per l'anno 2020 e in 103.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. L'efficacia del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 5 del citato decreto legislativo n.
148 del 2015, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Contribuzione addizionale). - 1. A carico
delle imprese che presentano domanda di integrazione
salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura
pari a:
a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate,
relativamente ai periodi di integrazione salariale
ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o piu'
interventi concessi sino a un limite complessivo di 52
settimane in un quinquennio mobile;
b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera
a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera
b), in un quinquennio mobile.
1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione di
elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000
unita' e con unita' produttive site nel territorio
nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi
industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'art. 27
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali,
al fine di mantenere la produzione esistente con la
stabilita' dei livelli occupazionali, abbiano stipulato
contratti di solidarieta', ai sensi dell'art. 21, comma 1,
lettera c), che prevedono nell'anno 2019 la riduzione
concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a
quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al
comma 1. L'esonero e' autorizzato dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra
l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in
cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla
continuita' produttiva e al mantenimento stabile dei
livelli occupazionali. L'accordo e' stipulato entro e non
oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, decorsi i quali si intendono non
piu' presenti i predetti impegni aziendali. Il beneficio
contributivo di cui al presente comma e' riconosciuto nel
limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di
6,9 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora nel corso
della procedura di stipula dell'accordo emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali non puo' procedere alla
sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente
non puo' prendere in considerazione ulteriori domande di
accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta l'art. 148, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001):
«Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato sono destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori, salvo quanto
previsto al secondo periodo del comma 2.
2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere
riassegnate anche nell'esercizio successivo, per la parte
eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e
di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ad un apposito fondo iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per essere destinate alle
iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta
in volta con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentite le competenti
Commissioni parlamentari. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative di cui all'art. 51-septies, Sezione
IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a
iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate
affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del
bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere
riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo per essere destinate alle
iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in
volta con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, sentite le commissioni
parlamentari.
2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui
al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al
contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.
2-ter. Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1,
incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per
l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
- Si riporta l'art. 5 del citato decreto legislativo n.
150 del 2015:
«Art. 5 (Risorse finanziarie dell'Agenzia nazionale per
le politiche attive del lavoro). - 1. Le risorse
complessive attribuite all'ANPAL a decorrere dall'anno 2016
sono costituite:
a) dal finanziamento annuale, per il funzionamento
dell'Agenzia, iscritto in appositi capitoli dello stato di
previsione dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
b) dal Fondo per le politiche attive del lavoro di
cui all'art. 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n.
147;
c) dal Fondo di rotazione di cui all'art. 9, comma 5,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
d) dalle risorse finanziarie trasferite da altre
amministrazioni secondo quanto disposto dall'art. 9, comma
2, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
2. A decorrere dal 2016 le entrate del contributo
integrativo, di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e successive modificazioni, relativo ai
datori di lavoro non aderenti ai fondi interprofessionali
per la formazione continua, sono versate per il 50 per
cento al predetto Fondo di rotazione e per il restante 50
per cento al Fondo sociale per l'occupazione e la
formazione, di cui all'art. 18 del decreto-legge 29
novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in
legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Con il decreto di cui al successivo comma 4 puo'
essere individuata una quota non superiore al 20 per cento
delle entrate annue del Fondo di rotazione di cui all'art.
9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, destinata a
far fronte ad esigenze gestionali e operative, ivi incluso
l'incremento della dotazione organica.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31
gennaio di ogni anno, possono essere assegnate all'ANPAL
quote di risorse relative agli anni decorrenti dal 2016:
a) alla quota parte del Fondo per l'occupazione
alimentata secondo i criteri stabiliti con il comma 2;
b) all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17
maggio 1999, n. 144;
c) alle somme gia' destinate al piano gestionale di
cui all'art. 29, comma 2, del presente decreto.
4-bis. L'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi
a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 9, comma 5,
del decreto-legge n. 148 del 1993, relativi a impegni
assunti prima della data di entrata in vigore della
presente disposizione. Con decreto del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse
da disimpegnare a seguito della verifica di cui al primo
periodo. Il 50 per cento delle risorse disimpegnate
confluisce in una gestione a stralcio separata istituita
nell'ambito dello stesso fondo di rotazione per essere
destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, il quale dispone delle
risorse confluite nella gestione a stralcio separata
delegando l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti.».
- Si riporta l'art. 9, comma 5, del citato
decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 26:
«5. A far data dall'entrata in vigore del presente
decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate
costituite dall'aumento contributivo gia' stabilito dalla
disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui
all'articolo medesimo per la formazione professionale e per
l'accesso al Fondo sociale europeo.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre
1963, n. 1525 (Elenco che determina le attivita' a
carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo,
lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla
disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1963, n.
307.
 
Art. 11 bis

Disposizioni in materia
di ammortizzatori sociali in deroga

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 253 e' sostituito dal seguente:
«253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse gia' assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le regioni e le province autonome concedono il trattamento di mobilita' in deroga di cui al comma 251, previa autorizzazione da parte dell'INPS a seguito della verifica della disponibilita' finanziaria di cui al primo periodo».
 
Art. 11 ter

Estensione dell'indennizzo per le aziende
che hanno cessato l'attivita' commerciale

1. Al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l'attivita' commerciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' riconosciuto, nella misura e secondo le modalita' ivi previste, anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 1, commi 283 e 284, della citata
legge n. 145 del 2018:
«283. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di
cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.
207, e' concesso, nella misura e secondo le modalita' ivi
previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei
requisiti di cui all'art. 2 del medesimo decreto
legislativo alla data di presentazione della domanda.
284. L'aliquota contributiva di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' dovuta, nella
misura e secondo le modalita' ivi previste, dagli iscritti
alla gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli esercenti attivita' commerciali.
Qualora dal monitoraggio degli oneri per prestazioni di cui
al comma 283 e delle entrate contributive di cui al
presente comma dovesse emergere, anche in via prospettica,
il mancato conseguimento dell'equilibrio tra contributi e
prestazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' adeguata l'aliquota
contributiva di cui al primo periodo del presente comma. In
caso di mancato adeguamento della predetta aliquota
contributiva l'INPS non riconosce ulteriori prestazioni.».
- Si riportano gli articoli 1 e 2, del decreto
legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (Attuazione della delega
di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la
cessazione dell'attivita' commerciale):
«Art. 1 (Indennizzo per la cessazione dell'attivita'
commerciale). - Il presente decreto legislativo, in
attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 43,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , istituisce, a
decorrere dal 1° gennaio 1996, un indennizzo per la
cessazione definitiva dell'attivita' commerciale ai
soggetti che esercitano, in qualita' di titolari o
coadiutori, attivita' commerciale al minuto in sede fissa,
anche abbinata ad attivita' di somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attivita'
commerciale su aree pubbliche.».
«Art. 2 (Requisiti e condizioni). - 1. L'indennizzo
previsto dall'art. 1 spetta ai soggetti che, nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998,
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) piu' di 62 anni di eta', se uomini, ovvero piu' di
57 anni di eta', se donne;
b) iscrizione, al momento della cessazione
dell'attivita', per almeno 5 anni, in qualita' di titolari
o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli esercenti attivita'
commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS).
2. L'erogazione dell'indennizzo e' subordinata, nel
periodo indicato dal comma 1, alle seguenti condizioni:
a) cessazione definitiva dell'attivita' commerciale;
b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio
dell'attivita' commerciale e dell'autorizzazione per
l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata
congiuntamente all'attivita' di commercio al minuto;
c) cancellazione del soggetto titolare dell'attivita'
dal registro degli esercenti il commercio e dal registro
delle imprese presso la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.».
 
Art. 12

Potenziamento della struttura per le crisi di impresa

1. Al fine di potenziare le attivita' di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali, in deroga alla dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico e fino al 31 dicembre 2021, alla struttura di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati fino ad un massimo di dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotati delle necessarie competenze ed esperienze in materia di politica industriale, analisi e studio in materia di crisi di imprese, in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione.
1-bis. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Tale struttura opera in collaborazione con le competenti Commissioni parlamentari, nonche' con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento. I parlamentari eletti nei territori nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento possono essere invitati a partecipare ai lavori della struttura. La struttura di cui ai periodi precedenti garantisce la pubblicita' e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee strumentazioni informatiche.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180.000 euro per l'anno 2019 e a 540.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede quanto a 180.000 euro per l'anno 2019 mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato, e quanto a 540.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 1, comma 852, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007) come modificato dalla presente legge:
«852. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine
di contrastare il declino dell'apparato produttivo anche
mediante salvaguardia e consolidamento di attivita' e
livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni
di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi
economico-finanziaria, istituisce, d'intesa con il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
un'apposita struttura e prevede forme di cooperazione
interorganica fra i due Ministeri, anche modificando il
proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le
attivita' ricognitive e di monitoraggio, delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale
struttura opera in collaborazione con le competenti
Commissioni parlamentari, nonche' con le regioni nel cui
ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa
oggetto d'intervento. I parlamentari eletti nei territori
nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi
d'impresa oggetto d'intervento possono essere invitati a
partecipare ai lavori della struttura. La struttura di cui
ai periodi precedenti garantisce la pubblicita' e la
trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee
strumentazioni informatiche. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, cui si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il
medesimo provvedimento si provvede, anche mediante
soppressione, al riordino degli organismi esistenti presso
il Ministero dello sviluppo economico, finalizzati al
monitoraggio delle attivita' industriali e delle crisi di
impresa.».
- Si riporta l'art. 1, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 2.
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.».
- Si riporta l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo):
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.».
- Per l'art. 148, comma 1, della citata legge n. 388
del 2000 si vedano i riferimenti normativi all'art. 11.
- Si riporta l'art. 1, comma 1089, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020):
«1089. Nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito il Fondo per il commercio
equo e solidale, con una dotazione di un milione di euro
annui a decorrere dall'anno 2018, per le finalita' di cui
al comma 1090.».
 
Art. 13
Fondo per ridurre i prezzi dell'energia per le imprese e per evitare
crisi occupazionali nelle aree dove e' prevista la chiusura delle
centrali a carbone

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, e' destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo di cui all'articolo 27, comma 2, per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e, per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico. I criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" sono stabiliti con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».
2. All'articolo 27 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale", per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, dando priorita' a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone. Il Fondo e' alimentato secondo le previsioni dell'articolo 19, commi 3 e 6-bis, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018. Con uno o piu' decreti adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30 (Attuazione della direttiva 2009/29/CE che
modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed
estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di
emissione di gas a effetto serra), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 19 (Messa all'asta delle quote). - 1. A decorrere
dall'anno 2013, la messa all'asta della quantita' di quote
determinata con decisione della Commissione europea, ai
sensi dell'art. 10, paragrafo 2, della direttiva
2003/87/CE, e' disciplinata dal regolamento sulle aste. A
tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il
collocamento di cui al regolamento sulle aste e pone in
essere a questo scopo tutte le attivita' necessarie,
propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle
finalizzate a consentire alla Piattaforma d'Asta di
trattenere le risorse necessarie per il pagamento del
Sorvegliante d'Asta, in conformita' al citato regolamento e
agli eventuali indirizzi e norme dei Ministeri competenti.
(22)
2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un
apposito conto corrente dedicato "Trans-European Automated
Real-time Gross Settlement Express Transfer System"
("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i
relativi interessi maturati su un apposito conto acceso
presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento
del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri
interessati. Detti proventi sono successivamente versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ad
appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di
destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai
sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE, degli
stati di previsione interessati. Le somme di cui al primo
ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a
gestione separata e non sono pignorabili.
3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si
provvede, previa verifica dell'entita' delle quote
restituite e dei corrispondenti proventi derivanti dalla
messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro
il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione
delle aste, nella misura del 70 per cento a favore del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del 30 per cento a favore del Ministero dello
sviluppo economico.
4. Un'apposita convenzione fra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e
il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
qualita' di "responsabile del collocamento", in coerenza
con il regolamento n. 1031/2011, ivi compresa la gestione
del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si
provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del
comma 6, lettera i).
5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole
aste e' riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad
apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma
5 dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010,
n. 111, sino a concorrenza dei crediti previsti dal comma 3
dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 72 del 2010. A
seguito del completamento dei rimborsi di tali crediti la
quota di detti proventi e' riassegnata, ai sensi dell'art.
25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato, di cui all'art. 44 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e
successive modificazioni.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il 50 per
cento dei proventi delle singole aste e' destinato alle
seguenti attivita' per misure aggiuntive rispetto agli
oneri complessivamente derivanti a carico della finanza
pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra,
anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza
energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di
adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza di
Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4),
favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti
climatici e finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e
progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle
emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici,
compresa la partecipazione alle iniziative realizzate
nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie
energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di
rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 per
cento di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare
altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e
sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di
incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per
il 2020;
c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione
e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei
Paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo
internazionale sui cambiamenti climatici, trasferire
tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi
del cambiamento climatico in tali Paesi;
d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella
Comunita';
d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi
terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti
protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea,
anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il
monitoraggio, il controllo e il contrasto
dell'inquinamento;
e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso
dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi
terzi;
f) incoraggiare il passaggio a modalita' di trasporto
pubblico a basse emissioni;
g) finanziare la ricerca e lo sviluppo
dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei
settori disciplinati dal presente decreto;
h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un
sostegno finanziario per affrontare le problematiche
sociali dei nuclei a reddito medio-basso;
i) coprire le spese amministrative connesse al
sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad
effetto serra nella Comunita' istituito ai sensi della
direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui alla
direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'art. 41;
i-bis) compensare i costi come definiti dal paragrafo
26 delle linee guida di cui alla comunicazione della
Commissione europea (C(2012) 3230 final), con priorita' di
assegnazione alle imprese accreditate della certificazione
ISO 50001.
6-bis. La quota annua dei proventi derivanti dalle
aste, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, e'
destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per
il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal
2021, al Fondo di cui all'art. 27, comma 2, per finanziare
interventi di decarbonizzazione e di efficientamento
energetico del settore industriale e, per una quota fino ad
un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal
2020 al 2024, al "Fondo per la riconversione occupazionale
nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" da
istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, con
decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione dal Ministro dello
sviluppo economico. I criteri, le condizioni e le procedure
per l'utilizzo delle risorse del "Fondo per la
riconversione occupazionale nei territori in cui sono
ubicate centrali a carbone" sono stabiliti con decreto
adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione dal Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del
rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati.
Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si
utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al
Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per
la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi
assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo
economico presentano, a norma della decisione n.
280/2004/CE, alla Commissione europea una relazione
sull'utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in
conformita' con il comma 5.
8. Al fine di consentire alla Commissione europea la
predisposizione della relazione sul funzionamento del
mercato del carbonio di cui all'art. 10, comma 5, della
direttiva 2003/87/CE, il Comitato, se necessario, trasmette
alla Commissione europea ogni informazione pertinente
almeno due mesi prima l'approvazione della citata
relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di
riservatezza di cui al regolamento aste, il Comitato puo'
richiedere le informazioni necessarie alla Segreteria
tecnica ed al GSE relativamente alla sua funzione di
responsabile per il collocamento.».
- Si riporta l'art. 27 del citato decreto legislativo
n. 30 del 2013, come modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Misure a favore dei settori o sottosettori
esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio). - 1. Il Comitato, sentiti i
Ministeri interessati, puo' avanzare richiesta presso la
Commissione europea di integrazione dell'elenco dei settori
o dei sottosettori esposti ad un rischio elevato di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio determinato
dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 10-bis,
paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE. La richiesta e'
corredata da una relazione analitica volta a dimostrare che
il settore o il sottosettore in questione soddisfa i
criteri di cui all'art. 10-bis, paragrafi da 14 a 17, della
direttiva 2003/87/CE.
2. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico il "Fondo per la transizione energetica nel
settore industriale", per sostenere la transizione
energetica di settori o di sottosettori considerati esposti
a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a
effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica,
dando priorita' a interventi di riconversione sostenibili,
caratterizzati da processi di decarbonizzazione che
escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili
diversi dal carbone. Il Fondo e' alimentato secondo le
previsioni dell'art. 19, commi 3 e 6-bis, nel rispetto
della normativa europea in materia di aiuti di Stato e
della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote
di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 2003, come da ultimo modificata dalla direttiva
(UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 marzo 2018. Con uno o piu' decreti adottati entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione dal Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le
condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del
Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli
stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi
dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.».
- La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 ottobre 2003, come da ultimo modificata
dalla direttiva UE/2018/410 del Parlamento europeo e del
Consiglio 14 marzo 2018 (Direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di
quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e
che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275.».
 
Art. 13 bis

Disposizioni in materia di incentivi
per energia da fonti rinnovabili

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «fra il 20 e l'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 10 e il 50 per cento» e le parole: «ridotte di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «ridotte della meta'»;
b) al comma 3-quater, le parole: «del 30 per cento della tariffa incentivante» sono sostituite dalle seguenti: «del 10 per cento della tariffa incentivante» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali e' stata precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti.»;
c) al comma 4-bis, le parole: «del 20 per cento della tariffa incentivante» sono sostituite dalle seguenti: «del 10 per cento della tariffa incentivante» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali e' stata precedentemente applicata la decurtazione del 20 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti».
2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano agli impianti realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del Gestore dei servizi energetici (GSE) di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonche' di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non e' intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. La richiesta dell'interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonche' a rinuncia all'azione. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento del GSE di decadenza sia oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 42 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE.), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 42 (Controlli e sanzioni in materia di
incentivi). - 1. L'erogazione di incentivi nel settore
elettrico e termico, di competenza del GSE, e' subordinata
alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili
che presentano istanza. La verifica, che puo' essere
affidata anche agli enti controllati dal GSE, e' effettuata
attraverso il controllo della documentazione trasmessa,
nonche' con controlli a campione sugli impianti. I
controlli sugli impianti, per i quali i soggetti preposti
dal GSE rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, sono
svolti anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la
documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione
impiantistica e le modalita' di connessione alla rete
elettrica.
2. Restano ferme le competenze in tema di controlli e
verifiche spettanti alle amministrazioni statali,
regionali, agli enti locali nonche' ai gestori di rete.
Sono eseguiti dall'AGEA, con le modalita' stabilite ai fini
dell'applicazione dell'art. 1, comma 382-septies, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, i controlli sulla
provenienza e tracciabilita' di biomasse, biogas e
bioliquidi sostenibili.
3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate
nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano
rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE
dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli
incentivi, nonche' il recupero delle somme gia' erogate, e
trasmette all'Autorita' l'esito degli accertamenti
effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui
all'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre
1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di
salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili
degli impianti che al momento dell'accertamento della
violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la
decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10
e il 50 per cento in ragione dell'entita' della violazione.
Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente
denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un
procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono
ulteriormente ridotte della meta'.
3-bis. Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie
di valutazione delle richieste di verifica e certificazione
dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di
efficienza energetica di cui all'art. 29 o nell'ambito di
attivita' di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza
del progetto proposto e approvato alla normativa vigente
alla data di presentazione del progetto e tali difformita'
non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal
proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da
documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o
mendaci rese dal proponente, e' disposto il rigetto
dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del
provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le
modalita' di cui al comma 3-ter.
3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, gli effetti del
rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito
dell'istruttoria, decorrono dall'inizio del periodo di
rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e
certificazione dei risparmi. Gli effetti dell'annullamento
del provvedimento, disposto a seguito di verifica,
decorrono dall'adozione del provvedimento di esito
dell'attivita' di verifica. Per entrambe le fattispecie
indicate sono fatte salve le rendicontazioni gia' approvate
relative ai progetti medesimi. Le modalita' di cui al primo
periodo si applicano anche alle verifiche e alle
istruttorie relative alle richieste di verifica e
certificazione dei risparmi gia' concluse.
3-quater. Al fine di salvaguardare le iniziative di
realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia,
salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato
l'investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3
kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati
moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti
alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione
del 10 per cento della tariffa incentivante sin dalla data
di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne
ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui
all'art. 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e all'art. 5,
comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159
del 10 luglio 2012, fermo restando il diritto di rivalsa
del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili
della non conformita' dei moduli installati. La
decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si
applica anche agli impianti ai quali e' stata
precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento,
prevista dalle disposizioni previgenti.
4. Per le finalita' di cui al comma 3, le
amministrazioni e gli enti pubblici, deputati ai controlli
relativi al rispetto delle autorizzazioni rilasciate per la
costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti
rinnovabili, fermo restando il potere sanzionatorio loro
spettante, trasmettono tempestivamente al GSE l'esito degli
accertamenti effettuati, nel caso in cui le violazioni
riscontrate siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli
incentivi.
4-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di
energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici, agli
impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito
di verifiche o controlli, risultano installati moduli non
certificati o con certificazioni non rispondenti alla
normativa di riferimento e per i quali il soggetto
beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le
azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti
responsabili della non conformita' dei moduli, si applica,
su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una
decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante
base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza della
convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le
maggiorazioni di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12
maggio 2011, e all'art. 5, comma 2, lettera a), del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012. La decurtazione del 10
per cento della tariffa incentivante si applica anche agli
impianti ai quali e' stata precedentemente applicata la
decurtazione del 20 per cento, prevista dalle disposizioni
previgenti.
4-ter. La misura della decurtazione di cui al comma
4-bis e' dimezzata qualora la mancanza di certificazione o
la mancata rispondenza della certificazione alla normativa
di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al
di fuori di un procedimento di verifica o controllo.
4-quater. Ai fini dell'applicazione dei commi 4-bis e
4-ter, il GSE accerta, sulla base di idonea documentazione
prodotta dagli istanti secondo modalita' proporzionate
indicate dallo stesso GSE, la sostanziale ed effettiva
rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la
loro perfetta funzionalita' e sicurezza.
4-quinquies. E' fatto salvo il diritto di rivalsa del
beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della
non conformita' dei moduli. Restano ferme eventuali altre
responsabilita' civili e penali del soggetto beneficiario e
le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del
diritto all'accesso e al mantenimento degli incentivi.
4-sexies. Al fine di salvaguardare la produzione di
energia elettrica derivante da impianti eolici, tutti gli
impianti eolici gia' iscritti in posizione utile nel
registro EOLN-RG2012, ai quali e' stato negato l'accesso
agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159
del 10 luglio 2012, a causa della errata indicazione della
data del titolo autorizzativo in sede di registrazione
dell'impianto al registro EOLN-RG2012, sono riammessi agli
incentivi previsti dalla normativa per tale registro. La
riammissione avviene a condizione che l'errata indicazione
della data del titolo autorizzativo non abbia
effettivamente portato all'impianto un vantaggio in
relazione alla sua posizione in graduatoria.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il GSE fornisce al Ministero dello
sviluppo economico gli elementi per la definizione di una
disciplina organica dei controlli che, in conformita' ai
principi di efficienza, efficacia e proporzionalita',
stabilisca:
a) le modalita' con le quali i gestori di rete
forniscono supporto operativo al GSE per la verifica degli
impianti di produzione di energia elettrica e per la
certificazione delle misure elettriche necessarie al
rilascio degli incentivi;
b) le procedure per lo svolgimento dei controlli
sugli impianti di competenza del GSE;
c) le violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione
degli incentivi in relazione a ciascuna fonte, tipologia di
impianto e potenza nominale;
c-bis) le violazioni che danno luogo a decurtazione
dell'incentivo ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3;
d) le modalita' con cui sono messe a disposizione
delle autorita' pubbliche competenti all'erogazione di
incentivi le informazioni relative ai soggetti esclusi ai
sensi dell'art. 23, comma 3;
e) le modalita' con cui il GSE trasmette
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas gli esiti
delle istruttorie ai fini dell'applicazione delle sanzioni
di cui al comma 3.
6. Entro un mese dal ricevimento degli elementi di cui
al comma 5, il Ministro dello sviluppo economico, con
proprio decreto, definisce la disciplina dei controlli di
cui al medesimo comma 5.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce le modalita' con le quali gli eventuali costi
connessi alle attivita' di controllo trovano copertura a
valere sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica e
del gas, nonche' le modalita' con le quali gli importi
derivanti dall'irrogazione delle sanzioni sono portati a
riduzione degli oneri tariffari per l'incentivazione delle
fonti rinnovabili.».
- Si riporta l'art. 11, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199:
«Art. 11 (Istruttoria del ricorso - Richiesta di
parere). - Entro centoventi giorni dalla scadenza del
termine previsto dall'art. 9, quarto comma, il ricorso,
istruito dal Ministero competente, e' trasmesso, insieme
con gli atti e i documenti che vi si riferiscono, al
Consiglio di Stato per il parere.
Trascorso il detto termine, il ricorrente puo'
richiedere, con atto notificato al Ministero competente, se
il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato. In
caso di risposta negativa o di mancata risposta entro
trenta giorni, lo stesso ricorrente puo' depositare
direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di
Stato.
I ricorsi con i quali si impugnano atti di enti
pubblici in materie per le quali manchi uno specifico
collegamento con le competenze di un determinato Ministero
devono essere presentati alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri che ne cura la relativa istruttoria.».
 
Art. 13 ter
Incremento delle risorse per il rifinanziamento delle agevolazioni di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre
2014, al fine di sostenere la nascita di societa' cooperative
costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da
aziende in crisi

1. Al fine di sostenere sull'intero territorio nazionale la nascita e lo sviluppo di societa' cooperative di piccole e medie dimensioni costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata di 500.000 euro per l'anno 2019, di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare all'erogazione dei finanziamenti per le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2019, a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4
dicembre 2014 (Istituzione di un nuovo regime di aiuto
finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di
societa' cooperative di piccola e media dimensione), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 2015, n. 2.
- Si riporta l'art. 23, comma 2, del citato
decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012:
«Art. 23 (Fondo per la crescita sostenibile).
2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione
di "Fondo per la crescita sostenibile" (di seguito Fondo).
Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e
priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento
comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
un impatto significativo in ambito nazionale sulla
competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare
riguardo alle seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e
sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il
riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza
nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di
programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle
imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche
in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di
grande dimensione;
c-bis) la definizione e l'attuazione dei piani di
valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla
criminalita' organizzata.».
 
Art. 14

Soppresso

 
Art. 14 bis

Cessazione della qualifica di rifiuto

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituita dalla seguente:
«a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici».
2. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualita' per i materiali di cui e' cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
d) requisiti affinche' i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualita', l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformita'.
In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269».
3. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.
3-ter. L'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente delegata dal predetto Istituto controlla a campione, sentita l'autorita' competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformita' delle modalita' operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonche' alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformita', apposita relazione. Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. L'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneita' dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
3-quater. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-ter, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando l'eventuale mancato recepimento degli esiti dell'istruttoria contenuti nella relazione di cui al comma 3-ter, e le trasmette all'autorita' competente. L'autorita' competente avvia un procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, da parte del soggetto interessato, alle conclusioni di cui al presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero medesimo. Resta salva la possibilita' per l'autorita' competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.
3-quinquies. Decorsi centottanta giorni dalla comunicazione all'autorita' competente, ove il procedimento di cui al comma 3-quater non risulti avviato o concluso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' provvedere, in via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un commissario ad acta, all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3-quater. Al commissario non e' dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente comma e il medesimo commissario non ha diritto a gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.
3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicita', e' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le autorita' competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonche' gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita' di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall'effettiva operativita' del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
4. Le autorita' competenti provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 184-ter, comma 3-septies, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relativamente alle autorizzazioni rilasciate, per l'avvio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del citato articolo 184-ter, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tale scopo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' autorizzato a individuare cinque unita' di personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione del personale docente, educativo e amministrativo tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di cui almeno due con competenze giuridiche e le restanti con competenze di natura tecnico-scientifica, da collocare presso l'ufficio legislativo del medesimo Ministero. Le predette unita' possono essere scelte dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra i dipendenti pubblici in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione e' reso indisponibile, per tutta la durata del comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. In alternativa, possono essere stipulati fino a cinque contratti libero-professionali, mediante procedura selettiva per titoli e colloquio, per il reperimento di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso delle competenze di cui al secondo periodo. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.
6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del predetto decreto legislativo, rilasciate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' coloro che svolgono attivita' di recupero in base ad una procedura semplificata avviata successivamente alla predetta data di entrata in vigore, presentano alle autorita' competenti istanza di aggiornamento alle disposizioni definite dai decreti predetti. La mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento, nel termine indicato dal periodo precedente, determina la sospensione dell'attivita' oggetto di autorizzazione o di procedura semplificata.
8. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o per le quali e' in corso un procedimento di rinnovo o che risultano scadute ma per le quali e' presentata un'istanza di rinnovo entro centoventi giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono fatte salve e sono rinnovate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ogni caso si applicano gli obblighi di aggiornamento di cui al comma 7, nei termini e con le modalita' ivi previste.
9. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applicano anche alle autorizzazioni gia' rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le autorita' competenti effettuano i prescritti adempimenti, nei confronti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nel termine di centoventi giorni dalla predetta data di entrata in vigore.
10. Dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione di quanto previsto ai commi 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 184-ter del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto).
- 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato
sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il
riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi
i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere
utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza
od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti
tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e
gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non
portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o
sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere
semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se
soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette
condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in
conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso
per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e
tengono conto di tutti i possibili effetti negativi
sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi
del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208,
209, 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del
presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di
recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o
rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6,
paragrafo 1, della direttiva 98/2008/CE e sulla base di
criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi
procedimenti autorizzatori, che includono:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai
fini dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualita' per i materiali di cui e'
cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di
recupero in linea con le norme di prodotto applicabili,
compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se
necessario;
d) requisiti affinche' i sistemi di gestione
dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione
della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della
qualita', l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del
caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di
conformita'.
In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del
comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure
semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai
regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17
novembre 2005, n. 269.
3-bis. Le autorita' competenti al rilascio delle
autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i
nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o
rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi
al soggetto istante.
3-ter. L'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente territorialmente competente dal predetto
Istituto delegata, controlla, a campione, sentita
l'autorita' competente di cui al comma 3-bis, in
contraddittorio con il soggetto interessato, la conformita'
delle modalita' operative e gestionali degli impianti, ivi
compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero, le
sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori
rilasciati nonche' alle condizioni di cui al comma 1
redigendo, in caso di non conformita', apposita relazione.
Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta
giorni dall'inizio della verifica. L'ISPRA o l'Agenzia
regionale della protezione dell'ambiente delegata comunica
entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero
dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare.
Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e
l'omogeneita' dei controlli di cui al presente comma sul
territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4,
e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
3-quater. Ricevuta la comunicazione di cui al comma
3-ter, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi,
adotta proprie conclusioni, motivando l'eventuale mancato
recepimento degli esiti dell'istruttoria contenuti nella
relazione di cui al comma 3-ter, e le trasmette
all'autorita' competente. L'autorita' competente avvia un
procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti da
parte del soggetto interessato alle conclusioni di cui al
presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento,
la revoca dell'autorizzazione e dando tempestiva
comunicazione della conclusione del procedimento al
Ministero medesimo. Resta salva la possibilita' per
l'autorita' competente di adottare provvedimenti di natura
cautelare.
3-quinquies. Decorsi centottanta giorni dalla
comunicazione all'autorita' competente, ove il procedimento
di cui al comma 3-quater non risulti avviato o concluso, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo' provvedere, in via sostitutiva e previa diffida,
anche mediante un Commissario ad acta, all'adozione dei
provvedimenti di cui al comma 3-quater. Al Commissario non
e' dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni
attribuite ai sensi del presente articolo e non ha diritto
a gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque
denominati.
3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una
relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel
corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter, e la comunica al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare entro il 31 dicembre.
3-septies. Al fine del rispetto dei principi di
trasparenza e di pubblicita', e' istituito presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare il registro nazionale deputato alla raccolta delle
autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate
concluse ai sensi del presente articolo. Le autorita'
competenti, al momento del rilascio, comunicano al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi,
riesaminati e rinnovati nonche' gli esiti delle procedure
semplificate avviate per l'avvio di operazioni di recupero
di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non
avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sono definite le
modalita' di funzionamento e di organizzazione del registro
di cui al presente comma. A far data dall'effettiva
operativita' del registro di cui al presente comma, la
comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con
la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di cui al
presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per
gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini
del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero
e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di
ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o
recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si
applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.».
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, si vedano i riferimenti
normativi all'art. 12.
- Si riporta l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo):
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.».
 
Art. 15
Modifiche agli articoli 30 e 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34

01. Al comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, quarto periodo, le parole «di lavori» sono sostituite dalle seguenti: «, sub-fornitori, subappaltatori, sub-affidatari»;
b) al comma 1-ter, quinto periodo, le parole «del sub-appaltatore, del sub-affidatario o del sub-fornitore verso l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale» sono sostituite dalle seguenti: «dei beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale»;
c) al comma 1-ter sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «L'eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale non e' ostativa all'erogazione delle risorse del Fondo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza delle condizioni di regolarita' contributiva del richiedente attraverso il documento unico di regolarita' contributiva, in mancanza delle stesse, dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo salva-opere ed in proporzione della misura del credito certificato liquidata al richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31, commi 3 e 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, nell'ipotesi di inadempienze, provvede direttamente al pagamento in conformita' alle disposizioni del periodo precedente. Resta impregiudicata la possibilita' per il beneficiario di accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente. Resta altresi' impregiudicata la prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi;
c-bis) al comma 1-quinquies, primo periodo, dopo le parole: «entrata in vigore,» sono inserite le seguenti: «ferma restando l'applicabilita' del meccanismo generale di cui al comma 1-bis,».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 30, comma 5, del citato
decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 30 (Contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile).
5. Il Comune beneficiario del contributo di cui al
comma 1 e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di
cui al comma 3 entro il 31 dicembre 2019.».
- Si riporta l'art. 47 del citato decreto-legge n. 34
del 2019, come modificato dalla presente legge:
«Art. 47 (Alte professionalita' esclusivamente tecniche
per opere pubbliche, gare e contratti e disposizioni per la
tutela dei crediti delle imprese sub-affidatarie,
sub-appaltatrici e sub-fornitrici). - 1. Al fine di
consentire il piu' celere ed efficace svolgimento dei
compiti dei Provveditorati interregionali alle opere
pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, e' autorizzata l'assunzione a tempo
indeterminato, a partire dal 1° dicembre 2019, di cento
unita' di personale di alta specializzazione ed elevata
professionalita', da individuare tra ingegneri, architetti,
dottori agronomi, dottori forestali e geologi e, nella
misura del 20 per cento, di personale amministrativo, da
inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto
delle funzioni centrali, con contestuale incremento della
dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti gli specifici requisiti di cui il personale deve
essere in possesso. Ai fini dell'espletamento delle
procedure concorsuali per l'individuazione del personale di
cui al presente comma, effettuate in deroga alle procedure
di mobilita' di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si procede nelle forme del concorso
unico di cui all'art. 4, comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e
all'art. 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
mediante richiesta alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, Dipartimento della funzione pubblica, che
provvede al loro svolgimento secondo le modalita' previste
dal decreto di cui all'art. 1, comma 300, della legge 30
dicembre 2018, n. 145. Per le procedure concorsuali bandite
anteriormente all'entrata in vigore del decreto di cui al
precedente periodo, la Presidenza del Consiglio dei
ministri, Dipartimento della funzione pubblica, provvede al
loro svolgimento con modalita' semplificate, anche in
deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne
in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione
d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni
anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
di candidati inferiore a duecentocinquanta;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
prove di esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove di esame
da una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione al concorso siano in numero superiore a due
volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di svolgere prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti
specializzati pubblici e privati e con possibilita' di
predisposizione dei quesiti da parte degli stessi. Agli
oneri per le assunzioni di cui al presente articolo, pari a
euro 325.000 per l'anno 2019 e pari a euro 3.891.000 a
decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art.
50.
1-bis. Al fine di garantire il rapido completamento
delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo
salva-opere". Il Fondo e' alimentato dal versamento di un
contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso
offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici
di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o
superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel
caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro
100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a
disposizione della stazione appaltante nel quadro economico
predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione
definitiva. Le risorse del Fondo sono destinate a
soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i
crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei
sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti
dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a
contraente generale, dei suoi affidatari , sub-fornitori,
subappaltatori, sub-affidatari quando questi sono
assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della
dotazione del Fondo. Le amministrazioni aggiudicatrici o il
contraente generale, entro trenta giorni dalla data
dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento
del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate
in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello
successivo.
1-ter. I sub-appaltatori, i sub-affidatari e i
sub-fornitori, al fine di ottenere il pagamento da parte
del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data
di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data
insoddisfatti, devono trasmettere all'amministrazione
aggiudicatrice ovvero al contraente generale la
documentazione comprovante l'esistenza del credito e il suo
ammontare. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il
contraente generale, svolte le opportune verifiche,
certifica l'esistenza e l'ammontare del credito. Tale
certificazione e' trasmessa al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, costituisce prova del
credito nei confronti del Fondo ed e' inopponibile alla
massa dei creditori concorsuali. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, accertata la sussistenza
delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede
all'erogazione delle risorse del Fondo in favore dei
soggetti di cui al comma 1-bis. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' surrogato nei diritti dei
beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente
generale o l'affidatario del contraente generale e, in
deroga a quanto previsto dall'art. 1205 del codice civile,
e' preferito ai sub-appaltatore, al sub-affidatario o al
sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso
della procedura concorsuale, fino all'integrale recupero
della somma pagata. L'eventuale pendenza di controversie
giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del
Fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o
l'affidatario del contraente generale non e' ostativa
all'erogazione delle risorse del Fondo da parte del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima
dell'erogazione delle risorse il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza
delle condizioni di regolarita' contributiva del
richiedente attraverso il documento unico di regolarita'
contributiva, in mancanza delle stesse, dispone
direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i
limiti della capienza del Fondo salva-opere ed in
proporzione della misura del credito certificato liquidata
al richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali,
assicurativi, compresa la cassa edile, ai sensi del
combinato disposto dell'art. 31, commi 3 e 8-bis, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Prima
dell'erogazione delle risorse il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di cui
all'art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, nell'ipotesi di
inadempienze, provvede direttamente al pagamento in
conformita' alle disposizioni del periodo precedente. Resta
impregiudicata la possibilita' per il beneficiario di
accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto,
rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o
rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a
procedure di definizione agevolata previste dalla
legislazione vigente. Resta altresi' impregiudicata la
prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti
dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi.
1-quater. Ferma restando l'operativita' della norma con
riferimento alle gare effettuate dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla predetta data di
entrata in vigore, sono individuati i criteri di
assegnazione delle risorse e le modalita' operative del
Fondo salva-opere, ivi compresa la possibilita' di affidare
l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a
societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta', scelti mediante
gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione sono
posti a carico del Fondo.
1-quinquies. Per i crediti insoddisfatti alla data di
entrata in vigore, ferma restando l'applicabilita' del
meccanismo generale di cui al comma1-bis, della legge di
conversione del presente decreto, in relazione a procedure
concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla
predetta data di entrata in vigore, sono appositamente
stanziati sul Fondo salva-opere 12 milioni di euro per
l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede
all'erogazione delle risorse del Fondo, anche per i crediti
di cui al presente comma, secondo le procedure e le
modalita' previste dai commi da 1-bis a 1-quater, nei
limiti delle risorse del Fondo.
1-sexies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a
1-quinquies non si applicano alle gare aggiudicate dai
comuni, dalle citta' metropolitane, dalle province, anche
autonome, e dalle regioni.
1-septies. All'onere di cui al comma 1-quinquies, pari
a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,5 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,5
milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5
dell'art. 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30
milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente
utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare
sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.».
 
Art. 15 bis
Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Riferimenti normativi

- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.
 
Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.