Gazzetta n. 259 del 5 novembre 2019 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Podophyllum Peltatum»


Estratto determina AAM/A.I.C. n. 185/2019 del 15 ottobre 2019

1. E' rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per il seguente medicinale omeopatico descritto in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine 6, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate: PODOPHYLLUM PELTATUM.
2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e' Hering S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale dello Sviluppo 6 - Contrada Fargione, zona industriale, 97015 Modica (RG), codice fiscale 01416880886.

Stampati

1. Le confezioni del medicinale di cui all'art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.
2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.
3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.
4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

1. I lotti del medicinale di cui all'art. 1, gia' prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
2. Limitatamente alle confezioni A.I.C. n. 048006011 «6 DH granuli» 1 contenitore multidose in PP da 4 g (80 granuli) con tappo dispensatore in PS, A.I.C. n. 048006353 «6 DH granuli» 1 contenitore multidose in PP da 6 g (120 granuli) con tappo dispensatore in PS, A.I.C. n. 048006694 «6 DH granuli» 1 contenitore monodose in PP da 1 g, i lotti del medicinale di cui all'art. 1, gia' prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determinazione, non possono piu' essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottanta giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determina nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Trascorso il suddetto termine le confezioni del predetto medicinale non potranno piu' essere dispensate al pubblico e dovranno essere ritirate dal commercio.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non e' richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).
2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio e' tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.
Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

TABELLA ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE AIC N° 185/2019 DEL 15/10/2019

Parte di provvedimento in formato grafico