Gazzetta n. 259 del 5 novembre 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 14 ottobre 2019 |
Modifiche ed integrazioni al decreto 3 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, in materia di Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze. |
|
|
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130 recante «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti»; Visto il Capo II del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni in legge, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 aprile 2016, n. 49, recante la disciplina in materia di Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS); Visto il comma 2 dell'art. 13 del predetto decreto-legge n. 18/2016 che prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate disposizioni di attuazione del Capo II del predetto decreto-legge; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2016 recante disposizioni di attuazione del Capo II del predetto decreto-legge n. 18/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 agosto 2016, n. 188; Visto il Capo III del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito con modificazioni in legge, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 maggio 2019, n. 41 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a concedere la GACS per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea, prorogabili per ulteriori dodici mesi, sul regime di concessione della garanzia dello Stato di cui al predetto Capo ed apporta, altresi', modifiche e integrazioni alla disciplina della Garanzia cartolarizzazione sofferenze (GACS) prevista dal predetto Capo II del decreto-legge n. 18/2016; Visto, in particolare, l'art. 22 del predetto decreto-legge n. 22/2019, che prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le disposizioni di attuazione di cui al predetto art. 13, comma 2 del decreto-legge n. 18/2016, anche al fine di rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attivita' di monitoraggio ivi comprese quelle sull'evoluzione dei recuperi effettivi rispetto a quelli inizialmente previsti; Ritenuta, pertanto, la necessita' di adeguare le previsioni del citato decreto 3 agosto 2016 alle modifiche normative introdotte dal predetto decreto-legge n. 22/2019 convertito con modificazioni in legge, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 maggio 2019, n. 41;
Decreta:
Art. 1
1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1, comma 1: 1) alla lettera b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «come modificato dal decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41.»; 2) la lettera h) e' sostituita come di seguito: «h) "Soggetto Indipendente": uno o piu' soggetti qualificati indipendenti incaricati dal Ministero, previa indicazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41.». b) all'art. 3, il comma 2 e' abrogato; c) all'art. 5: 1) al comma 1, lettera c), dopo la parola «Stato» sono aggiunte le seguenti parole: «di cui all'art. 7-bis»; 2) al comma 2, lettera a), la parola «commissione» e' sostituita dalla parola «commissioni»; d) all'art. 6, dopo le parole «la richiesta» e' aggiunta la parola «e'». e) all'art. 7: 1) al comma 1: 1.1) dopo le parole «seguente documentazione» sono aggiunte le seguenti parole: «trasmessa tramite l'apposita piattaforma informatica predisposta dal gestore»; 1.2) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente lettera: «g) piano di recupero vagliato dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all'art. 5, comma 1 del decreto-legge.»; 2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Il gestore mette a disposizione del soggetto indipendente tramite l'apposita piattaforma informatica predisposta dallo stesso gestore, per le finalita' di cui all'art. 20, comma 3 del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 2019, n. 41, le istanze di concessione della garanzia con la relativa documentazione.». f) dopo l'art. 7 e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 7-bis (Monitoraggio). - 1. Il soggetto incaricato della riscossione dei crediti (Servicer) fornisce i dati relativi al monitoraggio sull'andamento delle operazioni tramite la piattaforma informatica messa disposizione dal gestore e con la frequenza, almeno trimestrale, da questi comunicata. In allegato al presente decreto e' indicato il contenuto minimo dei dati di monitoraggio. I dati richiesti e la loro frequenza possono essere modificati o integrati, anche con riferimento ad una specifica operazione, previa comunicazione del gestore ai soggetti interessati con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto alla scadenza. 2. In caso di omessa, incompleta o ritardata trasmissione dei dati senza giustificato motivo, ovvero laddove dagli stessi emergano situazioni di criticita', il Ministero, anche su segnalazione del gestore, provvede a darne informazione all'autorita' di vigilanza competente.». g) all'art. 8: al comma 1, le parole «delle finanze» sono soppresse e, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente lettera: «c) non sia stato sostituito il soggetto incaricato della riscossione dei crediti, laddove si sia realizzata la fattispecie di cui all'art. 4, comma 1, lettera f-bis) del decreto-legge.». Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 ottobre 2019
Il Ministro: Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1-1347 |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
|
|
|