Gazzetta n. 262 del 8 novembre 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 18 ottobre 2019 |
Revoca dell'abilitazione dell'«Associazione culturale IBTG - Scuola Gestalt» ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Firenze, corsi di specializzazione in psicoterapia. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per la formazione superiore e per la ricerca
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Visto il decreto in data 29 gennaio 2002 con il quale l'«Associazione culturale IBTG - Scuola Gestalt» e' stata abilitata ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Torino, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; Visto il decreto in data 2 agosto 2012 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Firenze; Visto il decreto in data 8 luglio 2014 di autorizzazione a trasferire la sede principale di Torino; Visto il decreto in data 15 dicembre 2017 di autorizzazione a trasferire la sede principale di Torino; Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede la cancellazione della sede periferica di Firenze; Vista la nota pervenuta del 19 settembre 2019, con la quale il rappresentante legale del predetto Istituto ha chiesto la cancellazione della sede didattica di Firenze a causa del non avviamento di corsi di psicoterapia; Visto l'art. 4, comma 4 del precitato decreto n. 509/1998, secondo cui la revoca e', comunque, disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attivita' formativa;
Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni espresse in premessa, e' revocata all'«Associazione culturale IBTG - Scuola Gestalt», l'abilitazione ad istituire e ad attivare presso la sede periferica di Firenze, corsi di specializzazione in psicoterapia, adottata con decreto in data 2 agosto 2012. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 2019
Il Capo del Dipartimento: Valditara |
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