Gazzetta n. 262 del 8 novembre 2019 (vai al sommario) |
SENATO DELLA REPUBBLICA |
DELIBERA 31 ottobre 2019 |
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. |
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Art. 1
Istituzione
1. E' istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione e dell'art. 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, di seguito denominata «Commissione». |
| Art. 2
Composizione
1. La Commissione e' composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo, per quanto possibile, un'equilibrata rappresentanza tra i generi. 2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza. 3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'. 4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, si procede ai sensi del comma 3, quinto periodo. 5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per le elezioni suppletive. 6. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attivita' di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento. Ciascun componente puo' proporre modifiche alle norme regolamentari. 7. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione puo' deliberare di riunirsi in seduta segreta. 8. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato. |
| Art. 3
Compiti
1. La Commissione accerta: a) l'entita' dello sfruttamento del lavoro con particolare riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione; b) l'entita' della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio; c) l'incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalita' organizzata, nonche' il rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti con specifico riguardo ai consorzi, al fenomeno delle cooperative di comodo, alle reti di impresa e ai siti produttivi complessi, con particolare evidenza ai settori sensibili come edilizia e logistica; d) la presenza delle cooperative spurie sul territorio nazionale, che operano in violazione della normativa vigente ed esercitano concorrenza sleale, al fine di tutelare la funzione sociale della cooperazione, ai sensi dell'art. 45 della Costituzione; e) la congruita' delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro; f) l'idoneita' dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche; g) la dimensione e la gravita' degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie; h) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entita' nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro; i) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttivita' delle imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico; l) eventuali nuovi strumenti legislativi e amministrativi da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; m) l'incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in ragione dell'eta', del genere e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi. |
| Art. 4
Durata e relazione conclusiva
1. La Commissione e' istituita per la durata della XVIII legislatura. La Commissione riferisce al Senato ogni qual volta lo ritenga opportuno. La Commissione presenta una relazione scritta, con cadenza annuale e a conclusione dei lavori, sull'attivita' svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. |
| Art. 5
Poteri e limiti
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. 2. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale. 3. La Commissione ha facolta' di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. 4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto. 5. La Commissione ha facolta' di acquisire, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalita' della presente inchiesta. 6. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonche' di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a cio' deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 6 dell'art. 2 e' stabilito il numero massimo di collaboratori di cui puo' avvalersi la Commissione. 7. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo' ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e puo' essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo' essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. 8. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte di altre Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto alla Commissione. 9. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. 10. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, nelle audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. 11. Si applica l'art. 203 del codice di procedura penale. |
| Art. 6
Obbligo del segreto
1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico. |
| Art. 7
Spese di funzionamento
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 7.000 euro per l'anno 2019 e di 80.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato puo' autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute.
Roma, 31 ottobre 2019
Il Presidente: Alberti Casellati |
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