Gazzetta n. 263 del 9 novembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
COMUNICATO
Entrata in vigore del Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010.



In data 30 agosto 2019 e' stato depositato presso il segretario generale del Consiglio d'Europa lo strumento di ratifica del Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010.
La ratifica e' stata autorizzata con legge 24 luglio 2019, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2019.
In conformita' all'art. 14, paragrafo 3, il Protocollo entra in vigore per l'Italia il giorno 1° dicembre 2019.
All'atto del deposito dello strumento di ratifica, l'Italia ha formulato le seguenti dichiarazioni:
«In accordance with paragraph 5 of article 4 of the Third Additional Protocol to the European Convention on Extradition, the Italian Republic declares that the consent and the renunciation of entitlement to the rule of speciality may be revoked in the cases provided for in the same paragraph 5 and in compliance with the current provisions of the Italian Criminal Procedure Code.
In accordance with article 5, paragraph 1 (b) of the Protocol, the Italian Republic declares that the rule of speciality laid down in article 14 of the European Convention on Extradition does not apply where the person extradited expressly renounces his or her entitlement to its application».
Traduzione non ufficiale delle dichiarazioni:
«Conformemente al paragrafo 5 dell'Art. 4 del Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, la Repubblica italiana dichiara che il consenso e la rinuncia all'applicazione della regola della specialita' possono essere revocati nei casi previsti dal medesimo paragrafo 5 e conformemente alle vigenti diposizioni del Codice di procedura penale italiano.
Conformemente all'art. 5, paragrafo 1 (b) del Protocollo, la Repubblica italiana dichiara che la regola della specialita' prevista dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione non si applica se l'individuo estradato rinuncia espressamente alla sua applicazione».