Gazzetta n. 268 del 15 novembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 novembre 2019
Operazione di riacquisto di titoli di Stato mediante asta competitiva.


IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito testo unico), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli;
Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, n. 43044, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare gli articoli 23 e 28 relativi agli operatori specialisti in titoli di Stato;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che e' stata accertata la necessaria disponibilita', in termini di competenza e di cassa, nei capitoli su cui gravera' la relativa spesa;
Considerata la necessita' di modificare il profilo delle scadenze e dei pagamenti cedolari in scadenza in mesi particolarmente critici;
Considerata la necessita' di procedere alle operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 3 del testo unico, nonche' del decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, citati nelle premesse, e' disposta l'operazione di acquisto mediante asta competitiva, disciplinata secondo le modalita' di cui al successivo art. 6, dei seguenti titoli:
IT0005350514 CTZ 27/11/2020

IT0005175598 BTP 01/06/2021 cedola 0,45%

IT0005104473 CCTeu 15/06/2022

IT0005185456 CCTeu 15/07/2023

 
Art. 2

L'esecuzione delle operazioni relative all'acquisto dei suddetti titoli e' affidata alla Banca d'Italia e ha luogo secondo le modalita' previste dalla convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori ammessi a partecipare alle operazioni di collocamento, acquisto e concambio di titoli di Stato.
Sono ammessi a partecipare all'asta competitiva gli operatori Specialisti in titoli di Stato, di cui agli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, che intervengono per conto proprio e della clientela.
 
Art. 3

Le offerte di cessione degli operatori, fino a un massimo di cinque per ciascuno dei titoli in cessione di cui all'art. 1, devono contenere l'indicazione del capitale nominale dei titoli che essi intendono cedere e il relativo prezzo richiesto.
I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un millesimo. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.
Ciascuna offerta non deve essere inferiore a un milione di euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Eventuali offerte di importo non multiplo di un milione sono arrotondate per difetto.
 
Art. 4

Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le ore 11 del giorno 8 novembre 2019, esclusivamente mediante trasmissione telematica indirizzata alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria (di seguito Rete), con le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima per l'acquisto dei titoli di Stato.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta Rete, si applicano le specifiche procedure di recovery previste nella convenzione stipulata tra la Banca d'Italia e gli operatori richiamata all'art. 2, primo comma, del presente decreto.
Le offerte risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle operazioni di cessione.
 
Art. 5

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, le operazioni d'asta sono eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle offerte pervenute, con l'indicazione dei relativi importi, in ordine crescente di prezzo richiesto.
Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano i prezzi di acquisto e le relative quantita'.
L'esito delle operazioni di acquisto viene reso noto mediante comunicato stampa.
 
Art. 6

L'acquisto dei titoli viene effettuato seguendo l'ordine crescente dei prezzi richiesti da ciascun operatore.
Il Dipartimento del Tesoro si riserva la facolta' di escludere le offerte di cessione formulate a prezzi ritenuti non convenienti. Tale esclusione si esercita sulla base dell'elaborato fornito dalla procedura automatica d'asta contenente le sole indicazioni di prezzi e quantita'.
Il Dipartimento del Tesoro si riserva, altresi', la facolta' di non acquistare per intero l'importo offerto dagli operatori al prezzo accolto piu' elevato; in tal caso, si procede al riparto pro-quota dell'importo medesimo con i necessari arrotondamenti.
 
Art. 7

Il regolamento dei titoli acquistati sara' effettuato il 12 novembre 2019, per il tramite della Banca d'Italia, cui il Dipartimento del Tesoro mette a disposizione il controvalore degli importi per il capitale e gli interessi.
A tal fine la Banca d'Italia provvedera' a riconoscere agli operatori, con valuta pari al giorno di regolamento, gli importi relativi ai titoli acquistati, ai prezzi richiesti dagli operatori e con corresponsione di dietimi d'interesse per:
164 giorni per il BTP 1° giugno 2021, cedola 0,45%;
150 giorni per il CCTeu 15 giugno 2022;
120 giorni per il CCTeu 15 luglio 2023.
I conseguenti oneri per rimborso capitale e interessi passivi faranno carico, rispettivamente per i BTP ai capitoli 9502 (unita' di voto parlamentare 21.2) e 2214 (unita' di voto parlamentare 21.1) e per i CCTeu e CTZ ai capitoli 9537 (unita' di voto parlamentare 21.2) e 2216 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.
A tal fine la Banca d'Italia provvedera' ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.
L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare l'operazione, puo' avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovra' essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa attenendosi alle modalita' dalla stessa stabilite.
In caso di ritardo nella consegna dei titoli di cui al presente decreto da parte dell'operatore troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004 citato nelle premesse.
 
Art. 8

Alla Banca d'Italia e' affidata l'esecuzione delle operazioni di comunicazione alla Monte Titoli S.p.a. per l'estinzione dei titoli acquistati dal Tesoro, mediante apposita scritturazione nei conti accentrati nonche' ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di acquisto in questione. Dette operazioni vengono effettuate per conto del Dipartimento del Tesoro.
 
Art. 9

Entro un mese dalla data di regolamento delle operazioni di acquisto la Monte Titoli S.p.a. comunichera' al Dipartimento del Tesoro l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunichera' altresi' l'ammontare residuo dei prestiti oggetto delle operazioni medesime.
 
Art. 10

Tutti gli atti comunque riguardanti l'acquisto dei titoli di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'acquisto dei titoli stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.
Il presente decreto viene trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2019

p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni