Gazzetta n. 270 del 18 novembre 2019 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 1 agosto 2019
Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001) - Modifica di una prescrizione della delibera CIPE n. 84/2017 relativa al cronoprogramma della linea ferroviaria AV/AC (alta velocita'/alta capacita') Verona-Vicenza (CUP J41E91000000009). (Delibera n. 61/2019).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso comitato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e che abroga la decisione n. 661/2010/UE e visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale e' stata soppressa la struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» e successive modifiche e visti in particolare:
1) l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;
2) l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;
3) l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) provvede alle attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;
4) l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
5) l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che:
5.1) lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;
5.2) per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche gia' inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;
5.3) le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle grandi opere, avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;
Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma 11, e all'art. 216, comma 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2002, supplemento ordinario, con la quale questo comitato ha approvato il 1° programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1, include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano», l'infrastruttura «Asse ferroviario sull'itinerario del corridoio 5 Lione-Kiev (Torino-Trieste)»;
Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 2015, supplemento ordinario, con la quale questo comitato ha espresso parere sull'11° allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza - DEF 2013, che include, nella tabella 0 - avanzamento programma infrastrutture strategiche - nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano» nella infrastruttura «Asse ferroviario corridoio 5 Lyon-Kiev» l'intervento «Tratta AV/AC Verona-Padova»;
Considerato che la predetta infrastruttura e' ricompresa nel secondo atto aggiuntivo all'Intesa generale quadro tra Governo e Regione del Veneto sottoscritto il 6 novembre 2009 ed e' confermata nella nuova Intesa generale quadro sottoscritta il 16 giugno 2011, come riportato nel parere commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2232;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo comitato il «sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso comitato;
Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:
a) la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;
b) la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;
c) la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003 e la relativa errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003, nonche' la delibera 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
Vista la normativa vigente in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare:
a) l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e) del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) la delibera di questo comitato del 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015, che aggiorna - ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 2011 e la relativa errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011;
Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale questo comitato - su proposta del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) - ha approvato lo schema di protocollo di legalita' che la stazione appaltante deve stipulare con la prefettura UTG competente e con il contraente generale o concessionario che risulti aggiudicatario dei lavori di realizzazione di infrastrutture strategiche, e visto il protocollo operativo stipulato, ai sensi di detta delibera, nel mese di settembre 2015 per il monitoraggio dei flussi finanziari relativi al progetto Terzo Valico dei Giovi;
Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), ha assorbito ed ampliato - all'interno di quest'ultimo organismo inter-istituzionale dello Stato - tutte le competenze del previgente CCASGO;
Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 94, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 2016, con la quale questo comitato ha approvato il progetto preliminare del «collegamento ferroviario AV/AC Verona-Padova», limitatamente alle tratte di 1° fase tra Verona e Montebello e tra Grisignano di Zocco e Padova;
Vista la delibera 10 novembre 2014, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 2015, con la quale questo comitato ha disposto la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, apposto con la delibera n. 94 del 2006, sugli immobili interessati dalla realizzazione dell'intervento «Collegamento ferroviario AV/AC Verona-Padova», limitatamente alle tratte di prima fase, tra Verona e Montebello Vicentino e tra Grisignano di Zocco e Padova;
Vista la delibera del 22 dicembre 2017, n. 84, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2018, con la quale si e' approvato il progetto definitivo e autorizzato l'avvio della realizzazione dei lotti costruttivi;
Preso atto, con riferimento agli aspetti attuativi, che:
a) il soggetto aggiudicatore, ai sensi del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, e' individuato in Rete ferroviaria italiana S.p.a.;
b) la progettazione definitiva e la realizzazione dell'infrastruttura e' affidata al contraente generale Iricav Due in forza della citata convenzione del 1991;
c) il CUP assegnato all'opera e' J41E91000000009;
d) le parti si impegnano al rispetto degli obblighi in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici;
Preso atto, con riferimento agli aspetti finanziari, che l'opera risulta interamente finanziata come da delibera sopra citata n. 84 del 2017;
Vista la prescrizione n. 129 contenuta nella delibera CIPE n. 84 del 2017 che prevede di «Stipulare, prima dell'avvio dei lavori sia della tratta AV/AC (a cura di RFI) sia del nuovo svincolo di Montecchio (a cura del concessionario autostradale), tra RFI, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, Societa' autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.a. e il CG Iricav Due, un'apposita convenzione per regolamentare la realizzazione in contemporanea dei lavori dei manufatti di sottoattraversamento dell'autostrada A4 nel Comune di Montecchio Maggiore alla km 36+600 circa in modo da non comportare maggiori oneri per l'opera pubblica»;
Vista la delibera del 7 agosto 2017, n. 66, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, con la quale e' stato approvato il contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 di RFI S.p.a. con il MIT;
Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019, con la quale e' stato modificato il regolamento interno del comitato di cui alla delibera 30 aprile 2012, n. 62;
Vista la nuova proposta del MIT pervenuta con nota del capo di Gabinetto 23 luglio 2019, n. 29751 (protocollata in entrata con protocollo DIPE 23 luglio 2019, n. 4101), con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo comitato dell'argomento in esame e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria aggiornata, ivi inclusa la nota 17 luglio 2017, n. 18321/DGTFE e n. 29063/DGVCA a firma congiunta del direttore generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie e il direttore generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali nelle quali viene spiegato che la proposta di modifica della prescrizione della delibera n. 84 del 2017 si e' resa necessaria per la differente fase attuativa dell'intervento autostradale rispetto a quello ferroviario che non rende piu' possibile la realizzazione simultanea dei lavori da parte dei due diversi soggetti ma richiede comunque di garantire la risoluzione coordinata e contemporanea dell'interferenza, nonche' per evitare «i maggiori oneri a carico della finanza pubblica conseguenti alla necessita' di ricostruire in un secondo momento le stesse deviazioni»;
Visto il protocollo DIPE 4116 del 23 luglio 2019, con la quale e' stata protocollata la nota anticipata per email della societa' concessionaria dell'Autostrada A4 Brescia-Verona-Vicenza-Padova afferente l'interferenza di Montecchio Maggiore, con la quale, allegando la nota 23 luglio 2019, n. 2083, della societa' ICM S.p.a., si afferma che la medesima ICM, in qualita' di mandataria del R.T.I. affidatario dei lavori del Nuovo casello autostradale di Montecchio Maggiore, conferma la disponibilita' ad eseguire i lavori riferiti ai manufatti di sottoattraversamento dell'Autostrada A4 nel Comune di Montecchio Maggiore al km 36+600 agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui all'offerta presentata, avendo tutti i requisiti di qualificazione ad eseguire le opere in argomento;
Vista la nota MIT del capo di Gabinetto 31 luglio 2019, n. 31118 (protocollata in entrata con protocollo DIPE 1° agosto 2019, n. 4284), con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso documentazione integrativa, ed in particolare la nota del Consorzio Iricav Due, 31 luglio 2019, n. 152-19, con la quale il General Contractor ha comunicato che «nulla osta alla eventualita' che la galleria GA03 possa essere realizzata da parte di altro operatore, a condizione che la realizzazione della predetta opera avvenga in tempi compatibili con il programma dell'opera affidata al Consorzio Iricav Due e con modalita' compatibili con l'operato dello scrivente, e che tali condizioni siano, tra le altre, espressamente previste nella stipulanda convenzione prescritta dal CIPE»;
Vista la nota del MIT del capo di Gabinetto 1° agosto 2019, n. 31177 (protocollata in entrata con protocollo DIPE 1° agosto 2019, n. 4298), con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione relativa al Consorzio Iricav Due con la quale si affermava quanto gia' detto sopra;
Vista la nota 1° agosto 2019, n. 4287, predisposta per la seduta del comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, cosi' come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta ed entrambe poste a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del comitato;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Considerato il dibattito svolto in seduta dal quale e' emerso in particolare che:
1) che dalla modifica alla prescrizione richiesta dal MIT non derivano maggiori oneri per il progetto, ne' derivano maggiori oneri per il concessionario autostradale dell'autostrada A4, ma anzi si evitano maggiori oneri futuri;
2) RFI si fara' carico dei costi relativi alla parte ferroviaria, come previsto dalla delibera n. 84 del 2017, e che pertanto gli stessi non graveranno sulla societa' concessionaria dell'autostrada A4 Brescia-Verona-Vicenza-Padova o sulla societa' ICM S.p.a. affidataria dei lavori del Nuovo casello autostradale di Montecchio Maggiore;

Delibera:

La modifica della prescrizione n. 129 della precedente delibera CIPE n. 84 del 2017 sulla linea ferroviaria Verona-Vicenza relativa alla tempistica di realizzazione da parte del concessionario dell'autostrada A4 Brescia-Verona-Vicenza-Padova, dello svincolo di Montecchio Maggiore che interferisce con la tratta ferroviaria, come di seguito riportata:
«Garantire la realizzazione coordinata e integrata dei due progetti a vantaggio dell'utenza e del territorio, gli interventi di RFI saranno realizzati a cura del concessionario autostradale, per il tramite del soggetto affidatario dei lavori ICM S.p.a. e saranno a carico di RFI».

Roma, 1° agosto 2019

Il Presidente: Conte Il segretario: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-1393