Gazzetta n. 279 del 28 novembre 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 2 agosto 2019
Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalita' di attuazione - Modifica dell'ordinanza n. 38/17. (Ordinanza n. 84).

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui e' stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonche' con l'Autorita' nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonche' delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare:
a) l'art. 1, comma 5, in forza del quale il Commissario straordinario del Governo puo' delegare ai presidenti delle regioni - vicecommissari le funzioni a lui attribuite dal medesimo decreto-legge n. 189 del 2016;
b) l'art. 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II, capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge;
c) l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, sentiti i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;
d) l'art. 2, comma 2-bis, in forza del quale:
«L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformita' agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del presente decreto ...»;
l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del presente decreto;
agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'art. 23, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto.
e) l'art. 7, comma 1, che prevede che i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3, a «riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili "di interesse strategico", di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni» (lettera b) nonche' a «riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identita' culturale del bene stesso» (lettera c);
f) l'art. 14, comma 1, in base al quale «Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici, nonche' per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei comuni di cui all'art. 1, attraverso la concessione di contributi a favore (...) ... delle chiese e degli edifici di culto di proprieta' degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico artistico ai senso del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'art. 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto» (lettera a);
g) l'art. 14, comma 9, in base al quale «per quanto attiene la fase di programmazione e ricostruzione dei beni culturali e delle opere pubbliche di cui al comma 1, lettere a) e c) si promuove un Protocollo di intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il rappresentante delle diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorita', modalita' e termini per il recupero dei beni danneggiati. Il Protocollo definisce le modalita' attraverso cui rendere stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti, al fine di affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di ricostruzione»;
h) l'art. 15, comma 1, in base al quale «Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'art. 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono: a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione; b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l'Agenzia del demanio; e) le diocesi e i comuni, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
i) l'art. 15, comma 3, secondo cui «Relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o per i quali non si siano proposte le diocesi la funzione di soggetto attuatore e' svolta dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo»;
j) l'art. 15, comma 3-bis che ha stabilito: «fermo restando il protocollo d'intesa, firmato il 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il MIBAC e il Presidente della CEI, i lavori di competenza delle diocesi di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore a 600.000 euro per singolo lavoro seguono le procedure previste, per la ricostruzione privata, dal comma 13 dell'art. del presente decreto. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'art. 2, comma 2, sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sono stabiliti le modalita' di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicita' e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonche' le priorita' di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto ...»;
k) l'art. 16, comma 4, secondo cui «Per gli interventi privati per quelli attuati dai soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) ed e), e comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal vice Commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1. Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza, con le stesse modalita', poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all'art. 2, comma 2, per la concessione dei contributi»;
i) l'art. 18, comma 3, secondo cui «i soggetti attuatori di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 32» del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
l) l'art. 30 il quale prevede:
al comma 1 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all'art. 1, e' istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
al comma 6 che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni di cui all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e' necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorita' rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri;
m) l'art. 32 il quale prevede l'applicazione relativamente agli interventi di cui all'art. 14 delle previsioni contenute nell'art. 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
n) l'art. 34 il quale, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di elenco speciale dei professionisti abilitati (denominato «elenco speciale»);
Vista l'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, recante «Disciplina delle modalita' di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni»;
Vista l'ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017, recante «Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuita' dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e primo programma interventi immediati»;
Vista l'ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, recante «Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuita' dell'esercizio del culto. Approvazione criteri e secondo programma interventi immediati»;
Vista l'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017, recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
Vista l'ordinanza n. 56/2018, recante «Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017 e n. 37 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione»;
Vista l'ordinanza n. 63 del 7 settembre 2018, recante «Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8 settembre 2017. Delega di funzioni ai Presidenti delle regioni - Vice Commissari.»;
Vista l'ordinanza n. 78 del 23 maggio 2019, recante la «Attuazione dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarita' contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata.»;
Visto il Protocollo d'intesa per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 14, comma 9, decreto-legge n. 189/2016 sottoscritto in data 21 dicembre 2016 dal Commissario straordinario, dal rappresentante della Conferenza episcopale italiana e dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali;
Visto il contenuto dei verbali del 20 dicembre 2017 e del 31 gennaio 2018, elaborato dal gruppo di lavoro tecnico riunito ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di cui al punto che precede;
Vista l'approvazione all'unanimita', in cabina di coordinamento del 13 febbraio 2018, degli elenchi delle chiese individuate per singola regione e condivisi nei Comitati istituzionali, come riportato nel verbale n. 57 del 13 febbraio 2018;
Visto l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia in data 28 dicembre 2016;
Visto il Protocollo quadro di legalita', allegato alle Seconde linee guida approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 26 del 3 marzo 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017, sottoscritto tra la Struttura di missione ex art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, il Commissario straordinario del Governo e l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3;
Vista la nota a firma del Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione prot. n. 0002700 del 10 gennaio 2018;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154, recante «Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge di conversione del decreto-legge n. 32/2019 (decreto Sblocca cantieri), legge n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2019;
Visto il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49;
Ritenuto necessario individuare gli interventi da attuarsi attraverso i soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 189 del 2016, le modalita' per la presentazione dei progetti, e il loro finanziamento a secondo dell'importo dei lavori;
Ritenuto necessario prevedere opportune modalita' di coordinamento tra gli interventi attuati dalle diocesi e quelli attuati dagli altri soggetti attuatori di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Ritenuto necessario disciplinare, anche con riguardo agli interventi attuati dalle diocesi, l'entita' e le modalita' di erogazione dei contributi, a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016, per la realizzazione di interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni;
Vista l'intesa con il Mibact e con la CEI espressa nei tavoli della Consulta del 26 febbraio 2019, del 12 giugno 2019 e del 19 giugno 2019;
Visto l'intesa raggiunta nel Tavolo tecnico con gli USR del 3 luglio 2019;
Acquisita l'intesa con i vice Commissari - presidenti delle regioni interessate, nella cabina di coordinamento del 10 luglio 2019;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1
Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione,
riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

1. E' approvato il secondo piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto (Allegato 1) di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (Allegato 2) e del Fondo edifici di culto (FEC) (Allegato 3), di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'art. 12 del medesimo Codice ed utilizzati per le esigenze di culto, situati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. In relazione a tali interventi il soggetto attuatore e' la diocesi, nella persona dell'Ordinario diocesano, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e) e comma 3, del decreto legislativo n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero, per gli edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per i quali non si siano proposte le diocesi e per quelli di proprieta' del FEC, i soggetti attuatori sono il MIBAC, gli altri soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d) dell'art. 15 del sopracitato decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, i comuni ed il Commissario straordinario. Per gli interventi da effettuarsi sugli immobili di proprieta' del FEC, il MIBAC con apposito protocollo di intesa/convenzione potra' delegare l'attuazione degli stessi individuando quale soggetto attuatore il Commissario straordinario.
2. Il piano degli interventi e' riportato nell'Allegato n. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. L'elenco degli interventi e' stato redatto in conformita' ai criteri individuati dal Gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di intesa del 21 dicembre 2016 tra Commissario straordinario, Ministero dei beni e delle attivita' culturali e Conferenza episcopale italiana, individuati sulla base delle segnalazioni pervenute dai comuni, regioni, Ufficio speciale della ricostruzione, diocesi, Uffici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, con la specificazione dell'ente di riferimento, dell'ubicazione, della denominazione, della natura e tipologia di intervento suddiviso per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016.
3. L'importo complessivo della spesa per gli interventi di cui all'allegato 1 ammonta a euro 275.000.000 a cui si provvede con le risorse del Fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, determinati in base alle segnalazioni di cui al comma precedente.
 

Allegato 1: Elenco degli interventi (totale)

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegato 2 - Ripartizione risorse per Diocesi

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegato 3 - Risorse attribuite al FEC

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea
attuati dalle diocesi

1. Ai fini degli adempimenti della presente ordinanza le diocesi sono rappresentate dall'Ordinario diocesano.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le diocesi nella persona dell'Ordinario diocesano, provvedono ad attestare, mediante apposita comunicazione inviata al Commissario straordinario, all'USR territorialmente competente ed al Ministero dei beni e delle attivita' culturali, in relazione agli edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di cui all'allegato 1:
a) l'eventuale esistenza di una polizza assicurativa contro i danni da eventi sismici e l'eventuale presentazione di domande finalizzate ad ottenere la concessione di finanziamenti pubblici nonche' l'entita' dell'indennizzo e del contributo percepito ovvero ancora da percepire;
b) in caso di polizze assicurative contro i danni che prevedano l'erogazione di indennizzo cumulativo per due o piu' immobili danneggiati, l'utilizzazione dell'intero indennizzo per il finanziamento in forma integrale di uno o piu' degli interventi riguardanti l'ente beneficiario dell'indennizzo ed inseriti nell'Allegato 1 della presente ordinanza ovvero in uno dei programmi approvati dal Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'art. 14 ovvero dell'art. 15-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le diocesi comunicano al Commissario straordinario, all'USR territorialmente competente ed al Ministero dei beni e delle attivita' culturali l'elenco degli interventi tra quelli inseriti nell'Allegato 1 della presenta ordinanza di importo lavori inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, cui intendono dare esecuzione direttamente, indicandone anche le priorita' sulla base di criteri, quali: interesse dell'edificio per le comunita' di riferimento, valore culturale dell'edificio, eventuale rischio di aggravamento del danno.
4. Negli stessi termini, ed in attuazione dell'art. 15, comma 3-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (aggiunto dall'art. 11, comma 1, lettera d), decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89), le diocesi comunicano al Commissario straordinario all'USR territorialmente competente ed al Ministero dei beni e delle attivita' culturali, l'elenco degli interventi tra quelli inseriti nell'Allegato 1 dell'ordinanza n. 38/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, di importo dei lavori non superiore a euro 600.000,00 e per i quali il MIBAC non abbia avviato le procedure di attuazione, ovvero per le quali gli approfondimenti progettuali concordati tra MiBAC e diocesi hanno evidenziato interferenze tali da far ritenere indispensabile un intervento unitario per i quali intendono dare esecuzione direttamente, indicandone anche le priorita' sulla base di criteri, quali: interesse dell'edificio per le comunita' di riferimento, valore culturale dell'edificio, eventuale rischio di aggravamento del danno.
5. Per gli interventi che le diocesi non intendono attuare, il Commissario straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione, provvedera' ad individuare i soggetti attuatori tra quelli di cui all'art. 15, comma 1 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni disponibili, oltre al Commissario straordinario.
6. Per gli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni dovra' essere inviata anche apposita perizia asseverata che dimostri il nesso di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
7. Ogni tre mesi le diocesi provvedono a comunicare al Commissario straordinario e all'USR territorialmente competente, relativamente ai progetti ammessi a contributo, i dati relativi allo stato di attuazione degli interventi (avviati, in corso di attuazione ovvero ultimati).
 
Art. 3
Affidamento degli incarichi relativi ai servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici per
interventi di importo dei lavori non superiore a euro 600.000,00
per gli interventi che intendono attuare direttamente le diocesi

1. Le diocesi, nella persona dell'Ordinario diocesano, in relazione agli interventi, di importo dei lavori non superiore a euro 600.000,00 che intendono attuare direttamente:
a) individuano, secondo la propria organizzazione, un soggetto, dotato di specifici requisiti, a cui affidare l'incarico di responsabile del procedimento, che per lo svolgimento dei compiti assegnati si potra' avvalere di collaboratori tecnici, amministrativi e legali, per il rispetto delle norme della presente ordinanza e del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni anche con le modalita' previste dal comma 2 del presente articolo. I requisiti del responsabile del procedimento saranno individuati dal Commissario straordinario entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza attraverso apposite linee guida, cosi' come il modello organizzato di cui le diocesi si possono dotare;
b) provvedono ad affidare gli incarichi dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici finalizzati alla progettazione esecutiva delle opere e alla loro successiva realizzazione.
2. Per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici che la stazione appaltante ritenga indispensabili ai fini dell'intervento, si fa ricorso alla procedura semplificata di seguito riportata e nel rispetto dei principi di rotazione, di non discriminazione, di trasparenza e di concorrenza. La progettazione deve corrispondere ai livelli e ai contenuti degli appalti nel settore dei beni culturali (art. 147 Capo III, Titolo VI del decreto legislativo n. 50/2016 - Capo I del Titolo III, decreto ministeriale n. 154/2017); si precisa che la contabilita' delle lavorazioni dovra' essere effettuata secondo le previsioni del decreto legislativo n. 50/2016 e decreto-legge n. 49/2019. La selezione dei professionisti iscritti all'art. 34 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, avviene:
a) per affidamenti di importo complessivo dei servizi di cui al presente articolo inferiore a euro 40.000,00 tramite affidamento diretto;
b) per affidamenti di importo complessivo dei servizi di cui al presente articolo pari o superiore euro 40.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante procedura negoziata con la valutazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato, e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
Le offerte sono valutate dal responsabile del procedimento sulla base dell'elemento prezzo in termini di ribasso percentuale applicato all'importo massimo delle spese tecniche relative di cui al presente articolo determinato secondo i criteri e nei limiti previsti dall'ordinanza n. 12/2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Dopo aver determinato il valore medio di tutti i ribassi offerti, l'affidamento verra' riconosciuto all'operatore che ha presentato il ribasso in difetto, piu' vicino al valore medio. In caso di parita' di ribasso, si applichera' il criterio dell'estrazione.
La selezione dei professionisti, sopra le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, avviene mediante procedura prevista dal decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli incarichi professionali devono essere conferiti nel rispetto dei requisiti della normativa vigente, con specifico riferimento all'individuazione di un unico soggetto, anche in associazione temporanea o raggruppamento nel quale sia presente un professionista con i requisiti previsti per i lavori di restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e per i lavori su superfici decorate di beni architettonici e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico e per beni culturali mobili di interesse archivistico e librario.
3. Le diocesi possono prevedere nella medesima lettera di invito o bando oltre all'affidamento dell'incarico di progettazione, quale opzione di estensione dell'incarico, l'affidamento degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo nonche' gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili ai fini dell'intervento.
Gli importi a base di gara di tali affidamenti si sommano a quello relativo alla progettazione ai fini della determinazione delle soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni. In ogni caso, gli incarichi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, di collaudo nonche' gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili ai fini dell'intervento possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto e l'ammissione a contributo dell'intervento da parte del Vice Commissario.
4. In ogni caso, nel bando o nella lettera di invito sono previsti un termine non superiore a trenta giorni per la formulazione delle offerte e l'obbligo per il progettista di consegnare il progetto esecutivo entro un termine stabilito dalla stazione appaltante in misura non superiore a centoventi giorni.
Il termine complessivo per la progettazione e' sospeso per tutto il tempo necessario per l'esame del progetto da parte della Conferenza regionale, ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge.
5. Con atto dell'Ordinario diocesano, con apposita motivazione si possono stabilire termini massimi superiori a quelli indicati al precedente comma 4, e comunque non superiori ad ulteriori cinquanta giorni avuto riguardo alla natura ed entita' degli interventi da eseguire, dandone comunicazione al Vice Commissario.
 
Art. 4

Approvazione dei progetti

1. Ai fini dell'elaborazione dei computi metrici estimativi, della definizione degli importi a base di appalto dei lavori, nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella valutazione degli stessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonche' in fase di esecuzione dei contratti, si applica esclusivamente il Prezzario unico Cratere Centro Italia vigente approvato con ordinanza commissariale.
2. Preliminarmente alla presentazione del progetto alla Conferenza di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento puo' richiedere un parere preventivo non vincolante alla Sovrintendenza archeologica belle arti e paesaggio del MiBAC territorialmente competente congiuntamente al parere del comune in ordine alla conformita' edilizio-urbanistica.
3. Il responsabile del procedimento entro novanta giorni dalla efficacia della presente ordinanza richiede la valutazione della Congruita' dell'importo richiesto (CIR) all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio, una volta identificati gli interventi e la tipologia di opere da eseguire, che in ogni caso deve essere acquisita prima del conferimento degli incarichi di affidamento dei servizi tecnici e della presentazione del progetto alla Conferenza regionale di cui all'art. 16, commi 4 e 5 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Si applica nel contenuto, la circolare del Commissario che istituisce la CIR per le opere pubbliche e la valutazione della Congruita' dell'importo richiesto (CIR), per ogni singolo intervento, non potra' essere superiore all'importo determinato in sede di predisposizione degli interventi inseriti nell'allegato 1. In ogni caso gli eventuali maggiori oneri potranno essere coperti riutilizzando i ribassi d'asta, preventivamente autorizzati dal Commissario straordinario, fermo restando il costo complessivo da imputare al fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016, individuato per singola diocesi e per il numero degli interventi previsti.
5. L'Ufficio speciale per la ricostruzione rilascia la valutazione della Congruita' dell'importo richiesto (CIR) sulla base anche di una check-list dei documenti da presentare e se del caso, entro trenta giorni dalla ricezione, richiede integrazione documentale. Il Commissario straordinario provvede entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'emanazione della check-list.
6. Le diocesi, per il tramite dell'Ordinario diocesano richiedono la convocazione della Conferenza regionale a norma dell'art. 16, commi 4 e 5 del medesimo decreto-legge n. 189/2016 al fine di acquisire i pareri, le prescrizioni sui progetti definitivi e l'approvazione degli stessi.
7. Nel rispetto dei tempi previsti dagli atti contrattuali, e comunque nel rispetto dei tempi dell'art. 3, comma 4, alla ricezione del parere della Conferenza regionale, le diocesi, procedono all'acquisizione del progetto esecutivo, validato da parte del responsabile del procedimento, e lo trasmettono al vice Commissario entro trenta giorni.
8. Nella fase di validazione del progetto esecutivo, il responsabile del procedimento provvede ad accertare, in particolare, il rispetto delle eventuali prescrizioni e indicazioni acquisite dalla Conferenza regionale.
9. Il Vice Commissario, previa verifica della completezza della documentazione e dell'istruttoria e visto il parere della Conferenza regionale di cui all'articolo 16, commi 4 e 5 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di concessione del contributo, dandone comunicazione alle diocesi e al Commissario.
 
Art. 5
Affidamento dei lavori per interventi di importo non superiore a euro
600.000,00 da parte delle diocesi

1. A seguito del decreto di concessione del contributo dell'intervento da parte del Vice Commissario, le diocesi provvedono ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici per l'esecuzione degli interventi. La gara sara' espletata con procedura di cui all'art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, fra soggetti aventi i requisiti di cui al successivo comma 2, mediante procedura negoziata con almeno cinque operatori. Le offerte sono valutate dal responsabile del procedimento sulla base dell'elemento prezzo in termini di ribasso percentuale. Dopo aver determinato il valore medio di tutti i ribassi offerti, i lavori verranno affidati all'operatore che ha presentato il ribasso in difetto piu' vicino al valore medio. In caso di parita' di ribasso, si applichera' il criterio dell'estrazione.
2. Sono ammessi a partecipare alla selezione tutti gli operatori economici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonche' dagli articoli 45 del medesimo decreto legislativo iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, che abbiano i necessari requisiti di qualificazione previsti dalla normativa di settore, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
3. Il responsabile del procedimento all'esito della gara provvede ad effettuare tutte le verifiche previste all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La diocesi nella persona dell'Ordinario diocesano acquisiti gli atti di gara da parte del responsabile del procedimento, verificati gli stessi e preso atto delle verifiche, provvede alla stipula del contratto.
5. Le economie derivanti dai ribassi d'asta rientrano nella disponibilita' del Commissario straordinario, al termine del lavoro, con conseguente rimodulazione del quadro economico dell'intervento, per le finalita' riferite all'attuazione del piano della presente ordinanza.
6. Nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti richieste dalla diocesi, nella persona dell'Ordinario diocesano, che si rendessero necessarie, se compatibili con la vigente disciplina di tutela sui beni culturali, sismica ed urbanistica, preventivamente valutate ed autorizzate dal Vice Commissario. Le varianti in aumento sono ammesse, nel limite del 20% rispetto all'importo dei lavori di cui al decreto di concessione e comunque entro il limite dell'importo stimato in fase di programmazione.
7. Con cadenza trimestrale, le diocesi provvedono a comunicare al Commissario straordinario e all'USR territorialmente competente, relativamente ai progetti ammessi a contributo ai sensi del precedente comma 4 dell'art. 4, gli appalti gia' aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonche' a fornire l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi, per i quali svolgono la funzione di soggetti attuatori.
 
Art. 6

Collaudo e certificato di regolare esecuzione

1. Per tutti gli interventi di cui all'allegato 1, il collaudo statico, ove necessario, deve essere effettuato da un tecnico con i requisiti di legge.
2. Per gli interventi fino ad euro 1.000.000 il certificato di collaudo finale e' sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
3. Per gli importi superiori ad euro 1.000.000 il certificato di collaudo finale e' emesso da un tecnico o da una commissione composta da non piu' di tre componenti con i requisiti di legge.
 
Art. 7

Modalita' di erogazione del contributo

1. Il Commissario straordinario al fine di consentire l'attuazione degli interventi inseriti nell'Allegato 1, su richiesta dei vice Commissari o degli Uffici speciali per la ricostruzione, con riferimento alle esigenze di cassa, dispone il trasferimento dal fondo di cui all'art. 4, del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, in favore delle contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regioni - vice Commissari:
la somma pari al 20% dell'importo complessivo degli interventi afferenti la competenza regionale che le diocesi hanno comunicato di attuare, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 2, commi 3 e 4 della presente ordinanza;
la somma pari al 60% dell'importo dell'intervento richiesto all'atto della sottoscrizione del contratto per l'esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta;
il saldo, entro trenta giorni dalla trasmissione del collaudo/regolare esecuzione.
2. Fermo restando che la copertura finanziaria necessaria all'approvazione degli atti di affidamento e' assicurata dall'inserimento dell'intervento nell'elenco di cui all'Allegato 1 della presente ordinanza, il vice Commissario procede alla erogazione del finanziamento alla diocesi mediante accredito sul conto corrente dedicato alla ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto, secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:
a) una somma pari al 10% del contributo riconosciuto, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della diocesi nella persona dell'Ordinario diocesano relativa all'avvenuto affidamento dell'incarico al responsabile del procedimento;
b) una somma pari al 40% dell'importo del contributo concesso all'atto della sottoscrizione del contratto, dell'esecuzione dei lavori al netto delle economie di gara a seguito del ribasso d'asta inserito nell'atto di aggiudicazione;
c) una somma pari al 30% dell'importo del contributo concesso al netto delle economie di gara, entro trenta giorni dalla presentazione al vice Commissario dello stato di avanzamento dei lavori che attesti l'esecuzione di almeno l'80% dei lavori;
d) il saldo, entro trenta giorni dalla presentazione al vice Commissario straordinario del collaudo/regolare esecuzione.
3. Ai fini dell'erogazione del contributo, la diocesi nella persona dell'Ordinario diocesano, trasmette al vice Commissario, unitamente alla richiesta di liquidazione, nella quale indica il conto corrente dedicato alla ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto, la seguente documentazione:
per l'importo di cui al punto a) del comma 1, copia:
dell'atto di individuazione del responsabile del procedimento se interno all'organizzazione della diocesi, ovvero degli atti della procedura di gara per l'affidamento dell'incarico del responsabile del procedimento;
copia del contratto dell'affidamento dell'incarico del responsabile del procedimento se soggetto esterno all'organizzazione della diocesi, ovvero l'atto con cui la diocesi conferisce l'incarico a soggetto interno alla propria organizzazione, in possesso dei requisiti indicati nella presente ordinanza;
certificato di regolarita' contributiva o analoga documentazione che lo attesti;
per l'importo di cui al punto b) del comma 1, copia:
degli atti della procedura di affidamento dell'incarico dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e degli altri servizi tecnici;
degli atti della procedura di affidamento dell'incarico di esecuzione dei lavori;
del contratto dell'affidamento dell'incarico dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici;
del contratto di appalto sottoscritto dalle parti per l'esecuzione dei lavori e relativi allegati;
cronoprogramma di realizzazione degli interventi;
copia del progetto esecutivo sottoscritto dall'impresa e dal direttore lavori e dalla diocesi;
certificato di regolarita' contributiva dell'impresa esecutrice;
per l'importo di cui alla lettera c) del comma 1, copia:
del verbale di consegna lavori;
degli stati di avanzamento lavori;
di eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
dei certificati di pagamento;
delle fatture e relativi bonifici;
del certificato di regolarita' contributiva;
per l'importo di cui alla lettera d) del comma 1, copia:
dello stato finale;
della relazione a struttura ultimata depositata presso l'ufficio competente;
del certificato di regolarita' contributiva;
del certificato di ultimazione lavori;
del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo;
delle fatture (i relativi bonifici andranno trasmessi entro trenta giorni dall'accredito del saldo).
4. Il vice Commissario, previa verifica in ordine alla completezza della documentazione di cui al comma precedente, provvede, entro trenta giorni dalla richiesta, all'accredito in favore della diocesi, sul conto corrente dedicato alla ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto, secondo le modalita' previste dalla presente ordinanza.
 
Art. 8
Spese gestione amministrativa - Incentivo art. 113 del decreto
legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Per i costi riconducibili all'attivita' del responsabile del procedimento, del suo ufficio, ivi compresi i suoi assistenti e le spese generali per il funzionamento dell'ufficio amministrativo deputato alla gestione delle attivita', per gli interventi attuati dalle diocesi e' riconosciuto un importo massimo rapportato all'importo dei lavori pari a:
2% dell'importo dei lavori per importi fino a euro 200.000;
1,8 % dell'importo dei lavori per importi maggiori di euro 200.000 e inferiori a euro 400.000;
1,5 % dell'importo dei lavori per importi maggiori di euro 400.000 e inferiori a euro 600.000;
2. Eventuali spese strumentali, potranno essere riconosciute nell'ambito delle spese generali purche' adeguatamente documentate e comunque all'interno della percentuale massima sopra riportata.
3. Per gli interventi attuati dagli altri soggetti attuatori, previsti dall'art. 15, comma 1 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Commissario straordinario si applica l'ordinanza commissariale n. 57 del 4 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni «Disciplina della costituzione e quantificazione del fondo di cui all'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regolamentazione delle modalita' e dei criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie.».
 
Art. 9

Tracciabilita' dei flussi finanziari

Ai fini dell'erogazione del finanziamento, le diocesi:
a) all'atto dell'emissione della CIR
i. dovranno acquisire il Codice unico di progetto;
ii. dovranno acquisire il Codice identificativo di gara;
b) dovranno aprire un conto corrente dedicato alla ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto, e trasmettere i riferimenti al Commissario straordinario per le esigenze di tracciabilita' finanziaria;
c) dovranno utilizzare strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilita' delle operazioni riportando sugli stessi il Codice identificativo di gara, il Codice unico di progetto e la causale «Sisma 2016».
 
Art. 10

Trasparenza - Monitoraggio - Controllo

1. Per garantire un efficace monitoraggio e il conseguimento di un idoneo livello di trasparenza sara' realizzato un portale web da parte della CEI in cui saranno riportati i dati relativi all'attuazione degli interventi concordati con il Commissario.
2. Per gli interventi attuati dai soggetti pubblici, i controlli sulle procedure riservati all'Autorita' nazionale anticorruzione sono disciplinati, oltre che dall'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia in data 28 dicembre 2016, ovvero dalle sue modifiche e integrazioni che si rendono necessarie per adeguarle al nuovo quadro normativo, da appositi accordi stipulati da ciascun presidente di regione - vice Commissario con il soggetto aggregatore istituito presso la rispettiva regione e l'Autorita' nazionale anticorruzione, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto-legge. Il Commissario straordinario assicura il coordinamento necessario a garantire la coerenza e l'uniformita' delle disposizioni contenute nei detti accordi.
3. Nelle more della sottoscrizione degli accordi di cui al comma 1, le previsioni dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia in data 28 dicembre 2016 si intendono estese, in quanto compatibili, anche alle altre stazioni appaltanti e centrali uniche di committenza.
 
Art. 11
Affidamento degli incarichi relativi ai servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici per
gli interventi attuati dal MIBAC, dagli altri soggetti attuatori
previsti dal decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni
ed integrazioni e dal Commissario straordinario

1. Il MIBAC, gli altri soggetti attuatori previsti dal decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e il Commissario straordinario, provvedono all'attivita' di progettazione. In particolare, i predetti soggetti predispongono i progetti esecutivi ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La progettazione deve corrispondere ai livelli e ai contenuti degli appalti nel settore dei beni culturali (art. 147, Capo III, Titolo VI del decreto legislativo n. 50/2016 - Capo I del Titolo III, decreto ministeriale n. 154/2017); si precisa che la contabilita' delle lavorazioni dovra' essere effettuata secondo le previsioni del decreto legislativo n. 50/2016 e decreto-legge n. 49/2019. Per lo svolgimento dell'attivita' di affidamento degli incarichi relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici, i soggetti di cui comma 1, possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi:
a) per importi fino a 40.000 euro tramite affidamento diretto secondo le procedure del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalita' previste dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni ed assicurando che l'individuazione degli operatori economici affidatari avvenga tramite procedure ispirate ai principi di rotazione nella selezione degli operatori da invitare, di trasparenza e di concorrenza;
c) per importi superiori a quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalita' stabilite dal medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In aggiunta all'affidamento dell'incarico di progettazione, i soggetti di cui al comma 1 possono prevedere, nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell'incarico, l'affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione nonche' gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili ai fini dell'intervento. In tali ipotesi, gli importi a base di gara di tali affidamenti si sommano a quello relativo alla progettazione ai fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando l'applicazione del secondo periodo del comma 1 dell'art. 157 del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, nonche' gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili ai fini dell'intervento, possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario o del vice Commissario a secondo della competenza.
4. In ogni caso, nel bando o nella lettera di invito sono previsti un termine non superiore a trenta giorni per la formulazione delle offerte e l'obbligo per il progettista di consegnare il progetto entro un termine stabilito dalla stazione appaltante in misura non superiore a centoventi giorni.
Il termine complessivo per la progettazione e' sospeso per tutto il tempo per l'esame del progetto definitivo da parte della Conferenza permanente, o regionale ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera a-bis), del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Nella determina a contrarre la stazione appaltante puo' motivatamente stabilire termini massimi superiori a quelli indicati al precedente comma 4, avuto riguardo alla natura ed entita' degli interventi da eseguire, dandone comunicazione al Commissario straordinario o al vice Commissario a secondo della competenza.
6. Le spese tecniche relative alle attivita' di cui ai commi 1 e 4, nonche' quelle relative alla verifica dei progetti effettuata ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono finanziate a norma del secondo periodo del comma 2-bis dell'art. 2 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 12
Approvazione dei progetti e affidamento dei lavori per gli interventi
attuati dal MIBAC, dagli altri soggetti attuatori previsti dal
decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed
integrazioni e dal Commissario straordinario

1. Ai fini dell'elaborazione dei computi metrici estimativi, della definizione degli importi a base di appalto dei lavori, nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella valutazione degli stessi si applica quanto previsto dal comma 1 dell'art. 4 della presente ordinanza.
2. Preliminarmente alla richiesta di contributo, il responsabile unico del procedimento puo' richiedere nel caso di interventi con soluzioni progettuali diverse da quelle riportate nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2011 «Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle nuove Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e di trasporti del 14 gennaio 2008» (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2011), un parere preventivo non vincolante agli enti preposti alla tutela congiuntamente ai pareri del comune in ordine alla conformita' edilizio-urbanistica.
3. Per gli interventi attuati dal MIBAC e del Commissario straordinario, il progetto definitivo sara' approvato dalla Conferenza permanente, cosi' come disposto dall'art. 16 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Commissario straordinario, con apposito atto puo' delegare l'istruttoria e la presidenza della conferenza permanente per l'approvazione dei progetti di competenza del MIBAC, al direttore dell'Ufficio speciale territorialmente competente.
4. Per gli interventi attuati dai soggetti di cui all'art. 11, comma 1 della presente ordinanza, ad esclusione di quelli attuati dal Commissario straordinario o dal MIBAC, la valutazione della Congruita' dell'importo richiesto (CIR) sara' istruita dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio, e il progetto definitivo sara' approvato dalla Conferenza regionale.
5. La valutazione della Congruita' dell'importo richiesto (CIR), per gli interventi attuati dal Commissario straordinario, sara' istruita dalla struttura commissariale centrale.
6. Il responsabile unico del procedimento entro novanta giorni dalla efficacia della presenza ordinanza richiede la valutazione della Congruita' dell'importo richiesto (CIR), all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio, una volta identificati gli interventi e la tipologia di opere da eseguire, che in ogni caso deve essere acquisita prima del conferimento degli incarichi di affidamento dei servizi tecnici e prima della presentazione del progetto definitivo all'approvazione della Conferenza permanente o della Conferenza regionale a norma dell'art. 16, commi 3, lettera a-bis), 4 e 5, del medesimo decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Si applica nel contenuto, la circolare del Commissario che istituisce la CIR per le opere pubbliche e la valutazione della Congruita' dell'importo richiesto (CIR), per ogni singolo intervento, non potra' essere superiore all'importo determinato in sede di predisposizione degli interventi inseriti nell'allegato 1. In ogni caso gli eventuali maggiori oneri potranno essere coperti riutilizzando i ribassi d'asta, preventivamente autorizzati dal Commissario straordinario, fermo restando il costo complessivo da imputare al fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016, individuato per singola diocesi e per il numero degli interventi previsti.
8. Il Commissario straordinario o l'Ufficio speciale per la ricostruzione, a secondo della competenza, rilascia la valutazione della Congruita' dell'importo richiesto (CIR) sulla base anche di una check-list e se del caso, entro trenta giorni dalla ricezione, richiede integrazione documentale. Il Commissario straordinario provvede entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'emanazione di apposita check-list dei documenti.
9. I progetti una volta predisposti sono sottoposti dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 4, della presente ordinanza, all'approvazione della Conferenza permanente o della Conferenza regionale a norma dell'art. 16, commi 3, lettera a-bis), 4 e 5, del medesimo decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nell'ambito della Conferenza, il Commissario straordinario o l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, a seconda della competenza, esprime il proprio parere in ordine alla coerenza e congruita' dell'intervento rispetto al progetto stesso.
10. Nel rispetto dei tempi previsti dagli atti contrattuali, e comunque nel rispetto dei tempi dell'art. 12, comma 4, alla ricezione del parere della Conferenza i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, della presente ordinanza, procedono alla predisposizione del progetto esecutivo. Quest'ultimo, all'esito delle attivita' di verifica e validazione effettuate a norma dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' trasmesso al Commissario straordinario o all'Ufficio speciale per la ricostruzione, a secondo della competenza entro trenta giorni dalla validazione.
11. In sede di verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il responsabile unico del procedimento provvede ad accertare, in particolare, il rispetto delle eventuali prescrizioni e indicazioni acquisite dalla Conferenza permanente o dalla Conferenza regionale.
12. Il Commissario straordinario o il vice Commissario, presidente della regione, a secondo della competenza, previa verifica della completezza della documentazione e dell'istruttoria e visto il parere della Conferenza, approva definitivamente il progetto ed adotta il decreto di concessione del contributo, dandone comunicazione al soggetto attuatore al Commissario straordinario o all'Ufficio speciale, a secondo della competenza.
13. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, i soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, inoltrano il progetto esecutivo alla centrale unica di committenza competente a norma dell'articolo 18 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi secondo le modalita' e nei termini previsti dalle convenzioni previste dal sopra menzionato art. 18.
14. Con cadenza trimestrale, i soggetti di cui all'art. 12, comma 1, provvedono a comunicare al Commissario straordinario e all'Ufficio speciale per la ricostruzione, relativamente ai progetti ammessi a contributo, gli appalti gia' aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonche' a fornire l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi, inserititi nell'Allegato 1 alla presente ordinanza.
15. Le economie derivanti dai ribassi d'asta rientrano nella disponibilita' del Commissario straordinario, al termine del lavoro, con conseguente rimodulazione del quadro economico dell'intervento, per le finalita' riferite all'attuazione del piano della presente ordinanza.
 
Art. 13
Modalita' di erogazione del contributo lavori per gli interventi
attuati dal MIBAC, dagli altri soggetti attuatori previsti dal
decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed
integrazioni e dal Commissario straordinario

1. Fermo restando che la copertura finanziaria necessaria all'approvazione degli atti di affidamento degli incarichi e' assicurata dall'inserimento dell'intervento negli elenchi allegati alla presente ordinanza, il Commissario straordinario, procede all'erogazione del finanziamento per l'attuazione dell'intervento mediante accredito sulla contabilita' della stazione appaltante, secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati:
a) entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dei soggetti di cui all'art. 12, comma, la somma pari al 20% dell'importo degli interventi per i quali si e' manifestato l'interesse alla loro attuazione;
b) entro trenta giorni dalla comunicazione della sottoscrizione del contratto per l'esecuzione dei lavori la somma pari al 60% dell'importo dell'intervento approvato;
c) il saldo, entro trenta giorni dalla trasmissione del collaudo/regolare esecuzione.
 
Art. 14

Modifica dell'ordinanza n. 38/17

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 12 e 13 si applicano anche agli interventi di cui all'Allegato 1 dell'ordinanza n. 38/17 (primo piano dei BB.CC.) attuati dal MIBAC e dagli altri soggetti attuatori pubblici.
2. Gli articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 38/17 sono soppressi.
 
Art. 15

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi indicati nell'Allegato n. 1 della presente ordinanza, stimati in complessivi euro 275.000.000,00 si provvede con le risorse del Fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.
 
Art. 16

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Commissario straordinario.

Roma, 2 agosto 2019

Il Commissario straordinario: Farabollini
Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2019 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1797