Gazzetta n. 279 del 28 novembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 14 novembre 2019
Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' dei biocarburanti e dei bioliquidi.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

e

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione»;
Vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel;
Visto decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel;
Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
Vista la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e in particolare:
a) l'art. 24, recante la disciplina dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012;
b) l'art. 33, recante disposizioni in materia di biocarburanti;
c) l'art. 38 che disciplina i criteri di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffrescamento ai fini dell'ottenimento degli incentivi;
d) l'art. 39 recante disposizioni inerenti la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilita' dei biocarburanti;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, recante «Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE»;
Visto in particolare l'art. 2, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali siano stabilite:
a) le modalita' di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' dei biocarburanti previsto all'art. 7-quater, comma 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, nonche' le relative procedure di adesione;
b) le procedure per la verifica degli obblighi di informazione di cui all'art. 7-quater, comma 5 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66;
c) le disposizioni che gli operatori ed i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa di cui al comma 4 del citato art. 7-quater;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2012, recante «Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi», che stabilisce quanto previsto dal suddetto art. 2, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55;
Vista la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio europeo del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel;
Vista la direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2018, recante «Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti»;
Considerata l'esigenza di modificare il decreto ministeriale 23 gennaio 2012 al fine di adeguarne i contenuti alle disposizioni del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, sia con riferimento ai biocarburanti che ai bioliquidi;
Vista la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001- supplemento ordinario n. 30, recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2010/C 160/01 del 19 giugno 2010, sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2010/C 160/02 sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti;
Vista la decisione della Commissione europea 2010/335/CE relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE;
Vista la decisione della Commissione europea C(2011) 36 del 12 gennaio 2011 relativa ad alcuni tipi di informazioni sui biocarburanti e i bioliquidi che gli operatori economici devono presentare agli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2009 recante «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008»;
Visto il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2012 recante «Costituzione del comitato tecnico consultivo dei biocarburanti»;
Visto il decreto ministeriale del 10 ottobre 2014, recante «Aggiornamento condizioni, criteri e modalita' di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti»;
Visto il decreto interministeriale n. 5046 del 26 febbraio 2016 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 113 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134»;
Vista la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 recante «Valutazione della conformita': requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi»;
Vista la norma tecnica UNI/TS 11429:2011 recante «Qualificazione degli operatori economici della filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi»;
Vista la norma tecnica UNI/TS 11567 recante «Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilita' e del bilancio di massa»;
Vista la norma tecnica ISO/IEC 17011:2017 recante «Valutazione della conformita' - Requisiti per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformita'»;
Visto il regolamento tecnico (di seguito RT-31) adottato dall'Organismo nazionale di accreditamento, che stabilisce la qualifica del personale utilizzato per le verifiche e la metodologia basata sulla valutazione del rischio per stabilire il campione minimo, da verificare da parte degli organismi di certificazione;

Decreta:

Art. 1

Finalita' del decreto

1. Al fine di accertare la sostenibilita' dei biocarburanti e bioliquidi, il presente decreto stabilisce:
a) le modalita' di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' dei biocarburanti e dei bioliquidi nonche' le procedure di adesione allo stesso;
b) le procedure per la verifica degli obblighi relativi alle informazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera l);
c) le disposizioni che gli operatori economici ed i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa di cui all'art. 12.
 
Allegato

SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Modalita' di svolgimento delle verifiche da parte degli organismi di certificazione per le varie fasi di produzione dei
biocarburanti/bioliquidi

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
Metodologia di calcolo delle emissioni di gas serra di bioliquidi e
di biocarburanti, diversi dal biometano

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4
Dichiarazione degli organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto italiano che istituisce il
sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, ad esclusione di quella di cui alla lettera i-septies), nonche' le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Ai soli fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui al comma 1, si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) «Autorita' nazionali competenti»: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico;
b) «Comitato tecnico consultivo biocarburanti» (di seguito «Comitato»): organo costituito con decreto direttoriale n. 25150 del 21 dicembre 2012, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
c) «Organismo nazionale di accreditamento»: l'organismo nazionale di accreditamento designato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009;
d) «Organismi di accreditamento»: l'Organismo nazionale di accreditamento e gli analoghi organismi costituiti in ordinamenti diversi da quello nazionale, che siano firmatari di accordi di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA e che siano inseriti nell'elenco di cui all'art. 5, comma 1;
e) «Organismo di certificazione»: un organismo accreditato da un organismo di accreditamento che svolge attivita' di valutazione della conformita' di un operatore economico di cui al comma 3 del presente articolo, anche attraverso tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
f) «Operatore economico»: ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 del presente articolo;
g) «Certificato di conformita' dell'azienda»: certificato rilasciato dall'organismo di certificazione all'operatore economico, che abilita lo stesso al rilascio della dichiarazione di sostenibilita' ovvero del certificato di sostenibilita';
h) «Catena di consegna» (anche «catena di custodia»): metodologia che permette di creare un nesso tra le informazioni contenute nelle dichiarazioni di cui alla lettera i) relative alle materie prime o ai prodotti intermedi e le asserzioni riguardanti i prodotti finali contenute nel certificato di cui alla lettera m), anche tramite l'applicazione del sistema di equilibrio di massa di cui all'art. 12;
i) «Dichiarazione di sostenibilita'»: dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da ogni operatore economico cedente il prodotto in uscita dalla propria fase o dall'ultima delle fasi di sua competenza di una stessa catena di consegna del biocarburante e bioliquido, e rilasciata all'operatore economico successivo in accompagnamento alla partita ceduta;
l) «Informazioni sociali e ambientali»: informazioni relative alla materia prima utilizzata per la produzione di biocarburanti o bioliquidi che riguardano, in particolare, le misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonche' per la tutela del lavoro nel Paese in cui e' stata prodotta la materia prima;
m) «Certificato di sostenibilita'»: dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dagli operatori economici di cui al comma 3, lettere c) e d) del presente articolo, contenente le informazioni necessarie a garantire che la partita di biocarburante o bioliquido sia sostenibile;
n) «Partita»: quantita' di prodotto avente caratteristiche chimico-fisiche omogenee;
o) «Biocarburanti avanzati»: biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime di cui alla parte A dell'allegato 1, parte 2-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ad eccezione dei carburanti rinnovabili avanzati;
p) «Carburanti rinnovabili avanzati»: carburanti rinnovabili di cui alla parte A, lettere t), u) e v) dell'allegato 1, parte 2-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
q) «Biogas»: il gas prodotto dalle biomasse tramite digestione anaerobica, il gas prodotto dalle biomasse tramite processi termochimici, il gas di discarica e i gas derivanti dai processi di depurazione;
r) «Gas di discarica»: il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica;
s) «Gas derivante dai processi di depurazione»: il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di fanghi prodotti in impianti deputati al trattamento delle acque reflue civili e industriali;
t) «Data di entrata in esercizio dell'impianto»: data in cui l'impianto ha iniziato a produrre il biocarburante o bioliquido per il quale si rilascia la dichiarazione di sostenibilita' o il certificato di sostenibilita';
u) «Utilizzatore»: ogni persona fisica o giuridica che utilizza i bioliquidi per scopi energetici diversi dal trasporto;
v) «Colture di secondo raccolto»: colture che seguono o precedono una coltura alimentare rispettando il principio di rotazione;
z) «Documento di trasporto»: documento che certifica un trasferimento di merci dal cedente al cessionario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 472/1996 (DDT), documento amministrativo elettronico, emesso dal sistema telematico doganale di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accise (e-AD), o altro documento previsto in tema di trasporto delle merci;
aa) «Accordi di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA»: accordi internazionali che assicurano il riconoscimento dell'equivalenza delle attivita' di accreditamento svolte da tutti i membri firmatari all'interno del sistema di accreditamento, gestito da IAF-ILAC a livello internazionale e da EA a livello regionale (europeo);
bb) «Terreni pesantemente degradati»: terreni che sono da tempo fortemente salini o il cui tenore di materie organiche e' particolarmente basso e la cui erosione e' particolarmente forte;
cc) «Terreni fortemente contaminati»: terreni il cui livello di contaminazione e' tale da renderli inadatti alla produzione di alimenti o mangimi;
dd) «Sistema di certificazione volontario»: sistema oggetto di una decisione ai sensi dell'art. 7-quater, paragrafo 4, secondo comma della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'art. 1 della direttiva 2009/30/CE.
3. Ai fini del presente decreto, per «operatore economico» si intende ogni persona fisica o giuridica, anche stabilita fuori del territorio nazionale, che svolge una o piu' delle seguenti attivita':
a) produzione e cessione di ogni materia o sostanza dalla cui lavorazione si ottengano bioliquidi o biocarburanti destinati al mercato nazionale siano esse materie prime, prodotti intermedi, rifiuti, sottoprodotti o loro miscele;
b) commercializzazione, anche senza possesso fisico, di materia o sostanza dalla cui lavorazione si ottengano bioliquidi o biocarburanti destinati al mercato nazionale e prodotta dagli operatori economici di cui alla lettera a);
c) produzione e/o cessione di bioliquidi o biocarburanti destinati al mercato nazionale;
d) commercializzazione, anche senza possesso fisico, di bioliquidi o biocarburanti destinati al mercato nazionale, prodotti dagli operatori economici di cui alla lettera c).
4. Nella filiera del biometano, tra gli operatori economici di cui al comma 3, lettera a), si considera «primo operatore economico della filiera»:
a) il gestore della discarica, qualora la produzione di biometano avvenga a partire da gas di discarica;
b) il gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue civili e industriali, qualora la produzione di biometano avvenga a partire dai gas derivante dai processi di depurazione;
c) il gestore dell'impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU).
5. Ai fini del presente decreto non sono «operatori economici»:
a) i produttori di oli vegetali esausti, compresi le mense e i ristoranti, le isole ecologiche e le campane stradali che conferiscono gli oli, tramite raccoglitori certificati:
1) al consorzio di cui all'art. 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2) ad un'organizzazione autonoma costituita ai sensi dell'art. 233, comma 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3) quando si presentano i requisiti di cui all'art. 18;
b) i produttori di sottoprodotti di origine animale, come definiti dal regolamento (CE) n. 1069/2009, che conferiscono gli stessi agli impianti di trattamento di cui al medesimo regolamento, nel rispetto dei requisiti di tracciabilita' ivi prescritti e utilizzando i documenti commerciali previsti dal regolamento (UE) n. 142/2011;
c) i gestori della raccolta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani che conferiscono la stessa ad un impianto di digestione anaerobica. Le emissioni del trasporto dei rifiuti dal centro di raccolta all'impianto di produzione di biometano sono calcolate dal soggetto di cui al comma 4, lettera c).
 
Art. 3

Sistema nazionale di certificazione
dei biocarburanti e dei bioliquidi

1. Il Sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi opera mediante l'applicazione dello schema di certificazione di cui all'art. 4, da parte dei seguenti soggetti:
a) gli organismi di accreditamento, che accreditano gli organismi di certificazione per lo schema di certificazione di cui all'art. 4 del presente decreto e verificano il corretto operato degli stessi;
b) gli organismi di certificazione, che operano ai sensi dell'art. 7;
c) gli operatori economici, che sono in possesso di un certificato di conformita' dell'azienda, e che si sottopongono alle verifiche periodiche da parte di un organismo di certificazione e assicurano la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;
d) il comitato, che effettua il controllo sul rispetto dei criteri di sostenibilita' per i biocarburanti, ai sensi del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51;
e) il Gestore dei servizi energetici (in seguito «GSE»), che effettua il controllo sul rispetto dei criteri di sostenibilita' per i bioliquidi, ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
 
Art. 4

Schema nazionale di certificazione
dei biocarburanti e dei bioliquidi

1. Tutti i soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto, ciascuno per la parte di propria competenza, operano in conformita' allo schema di certificazione, derivante dal rispetto di:
a) le norme UNI TS11429 e UNI TS 11567;
b) il regolamento tecnico (di seguito RT 31) adottato dall'Organismo nazionale di accreditamento;
c) le modalita' di svolgimento delle verifiche da parte degli organismi di certificazione, ai sensi dell'art. 7 del presente decreto;
d) le modalita' di rilascio del certificato di conformita' dell'azienda, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto;
e) la documentazione rilasciata dagli operatori economici in accompagnamento al prodotto, ai sensi dell'art. 9 e dell'allegato 1 del presente decreto;
f) la metodologia di calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra, ai sensi dell'art. 11 e dell'allegato 3 del presente decreto;
g) la gestione del sistema di equilibrio di massa, ai sensi dell'art. 12 del presente decreto.
 
Art. 5

Accreditamento

1. Gli organismi di accreditamento costituiti in ordinamenti diversi da quello nazionale, previa comunicazione all'Organismo nazionale di accreditamento della loro partecipazione al sistema nazionale di cui all'art. 3 del presente decreto, sono inseriti in apposito elenco tenuto ed aggiornato periodicamente dall'Organismo nazionale di accreditamento e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso.
2. Gli organismi di accreditamento di cui all'art. 2, comma 2, lettera d) del presente decreto che operano ai sensi della norma ISO/IEC 17011:2017 e nel rispetto di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 765/2008:
a) accreditano gli organismi di certificazione, in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e assegnano un codice identificativo a ciascun organismo accreditato;
b) comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco degli organismi di certificazione accreditati con competenza sullo schema di cui all'art. 4, nonche' ogni eventuale variazione da apportare a tale elenco;
c) vigilano sull'operato degli organismi di certificazione che hanno accreditato;
d) accertano, d'ufficio o su segnalazione dei soggetti di cui al comma 3, eventuali inadempimenti ovvero anomalie nell'applicazione dello schema di cui all'art. 4, imputabili agli organismi di certificazione che hanno accreditato;
e) al termine dell'istruttoria di cui alla lettera d), provvedono all'archiviazione della procedura di accertamento qualora ne ritengano carenti i presupposti, ovvero alla revoca o alla sospensione dell'accreditamento qualora ne accertino la fondatezza.
3. Eventuali inadempimenti ovvero anomalie nell'applicazione dello schema da parte degli organismi di certificazione possono essere segnalati all'organismo che ha effettuato l'accreditamento dal comitato, nel caso dei biocarburanti, ovvero dal GSE, nel caso dei bioliquidi. In tal caso, l'organismo di accreditamento competente informa dell'esito dell'istruttoria di cui al comma 2, lettera d) anche il soggetto segnalante.
4. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009, recante prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'Organismo nazionale di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008, nonche' alla normativa di riferimento vigente.
 
Art. 6

Operatore economico

1. Ogni operatore economico che intende aderire al Sistema nazionale di certificazione di cui all'art. 3 del presente decreto presenta istanza ad un organismo di certificazione per l'ottenimento di un certificato di conformita' dell'azienda, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto. Il certificato viene rilasciato all'operatore economico previo esito positivo della verifica iniziale di cui all'art. 7, comma 3, lettera a) del presente decreto.
2. Ai fini dell'ottenimento del certificato di conformita' dell'azienda, l'operatore economico adotta un sistema di gestione della documentazione, idoneo ad assicurare la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna, che sia basato sulle norme UNI TS 11429 e UNI TS 11567 nonche' sul sistema di equilibrio di massa di cui all'art. 12 del presente decreto.
3. L'operatore economico titolare del certificato di conformita' dell'azienda e' autorizzato a rilasciare, in accompagnamento alle partite che cede, le dichiarazioni di sostenibilita' ovvero i certificati di sostenibilita' di cui all'art. 9 del presente decreto.
4. Ciascun operatore economico della catena di consegna, previa stipula in forma scritta di apposito contratto, puo' assumere su di se' anche gli oneri economici derivanti dall'adesione al sistema di certificazione altrimenti ricadenti su uno o piu' degli operatori economici della medesima catena di consegna.
5. Ogni operatore economico della catena di consegna e' tenuto a conservare copia delle dichiarazioni di sostenibilita', dei certificati di sostenibilita', nonche' della documentazione a supporto delle stesse di cui all'art. 9 per un periodo di 5 anni dal momento in cui tali documenti sono rilasciati.
 
Art. 7

Organismi di certificazione

1. Gli organismi di certificazione accreditati ai sensi dell'art. 5 del presente decreto sono inseriti all'interno di un apposito elenco, redatto e aggiornato a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle informazioni piu' recenti fornite dagli organismi di accreditamento ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b) del presente decreto. Tale elenco e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Gli organismi di certificazione effettuano presso gli operatori economici che aderiscono al Sistema nazionale di certificazione l'attivita' di verifica della completezza di tutti gli elementi presenti nelle dichiarazioni di sostenibilita', nel certificato di sostenibilita', e in tutte le dichiarazioni ad essi riferibili, nonche', limitatamente al produttore di materie prime destinate alla produzione di biocarburanti e bioliquidi, la completezza delle informazioni sociali e ambientali fornite nelle dichiarazioni di sostenibilita'.
3. Gli organismi di certificazione svolgono le seguenti verifiche:
a) una verifica iniziale, da svolgersi prima del rilascio del certificato di conformita' dell'azienda ai fini dell'adesione dell'operatore economico al Sistema nazionale di certificazione. Per gli operatori economici gia' operanti nella filiera di produzione di biocarburanti, che decidano di rivolgersi ad un organismo di certificazione diverso ovvero che decidano di passare da un precedente sistema di certificazione volontario al Sistema nazionale di certificazione, la verifica iniziale e' volta ad accertare anche l'esito positivo dell'ultima verifica svolta dal precedente organismo di certificazione o sistema volontario;
b) la prima verifica di sorveglianza, che e' effettuata entro i primi novanta giorni dal rilascio della prima dichiarazione di sostenibilita' o certificato di sostenibilita' e in ogni caso entro sei mesi dal rilascio del certificato di conformita' dell'azienda; durante tale verifica l'organismo di certificazione effettua una simulazione completa del sistema di gestione dello schema predisposto dall'operatore economico, al fine di accertarne la conformita' rispetto a quanto previsto dallo schema di certificazione;
c) verifiche di sorveglianza annuali a decorrere dal giorno di rilascio del certificato di conformita' dell'azienda;
d) la verifica volta al rinnovo del certificato di conformita' dell'azienda, da effettuarsi nei sei mesi antecedenti alla data di scadenza dello stesso, fermo restando quanto previsto all'art. 8, comma 4.
4. L'organismo di certificazione ha facolta' di effettuare verifiche supplementari volte ad accertare eventuali situazioni di non conformita' ai sensi dell'art. 8, comma 6 del presente decreto, ovvero per verificare situazioni critiche, quale ad esempio la cessazione improvvisa di attivita' prima della verifica di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo.
5. Le autorita' nazionali competenti possono affiancare gli organismi di certificazione durante le verifiche di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Gli organismi di certificazione curano la redazione, l'aggiornamento, la regolare tenuta e la conservazione di:
a) un registro degli operatori economici sottoposti alle loro verifiche, assegnando a ciascuno un codice identificativo, coincidente con quello relativo al certificato di conformita' dell'azienda di cui all'art. 8, comma 2, lettera b);
b) un registro per ciascun operatore economico sottoposto alle loro verifiche, all'interno del quale sono annotate tutte le verifiche effettuate, identificate con specifici codici di riferimento.
Il registro di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo nonche' i suoi aggiornamenti e i relativi certificati di conformita' dell'azienda sono trasmessi al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
7. Gli operatori economici aderenti a piu' sistemi di certificazione dei biocarburanti e bioliquidi, durante le verifiche di cui al comma 3, lettera c), devono rendere accessibili agli organismi di certificazione le registrazioni relative alle quantita' di prodotto/i gestito/i e ai rispettivi valori di emissioni di gas serra sia in ingresso che in uscita dalla propria fase produttiva, indipendentemente dal sistema di certificazione oggetto del controllo, affinche' si possa verificare che i volumi movimentati attraverso i singoli schemi per cui la societa' e' certificata siano coerenti con i volumi complessivi movimentati dall'operatore.
8. Le verifiche sono svolte in conformita' a quanto previsto all'allegato 2, parti A e B, al termine delle quali l'organismo di certificazione redige un rapporto di verifica ispettiva secondo quanto riportato all'allegato 2, parte C. Le stesse verifiche tengono conto della metodologia basata sulla valutazione del rischio di cui al RT 31 per stabilire il campione da verificare.
 
Art. 8

Certificazione di conformita' dell'azienda

1. Gli organismi di certificazione rilasciano all'operatore economico, a seguito della verifica iniziale di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), un certificato di conformita' dell'azienda. L'operatore economico titolare del certificato di conformita' e' autorizzato a rilasciare la dichiarazione di sostenibilita' ovvero il certificato di sostenibilita' ai sensi di cui all'art. 9.
2. Il certificato di conformita' dell'azienda contiene, oltre a quanto prescritto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, almeno i seguenti elementi:
a) il nome e il codice dell'organismo di certificazione che rilascia il certificato di conformita' dell'azienda;
b) il numero identificativo del certificato di conformita' dell'azienda;
c) la ragione sociale del soggetto destinatario del certificato di conformita' dell'azienda;
d) la specificazione del campo di applicazione del certificato di conformita' dell'azienda, ai sensi del comma 3 del presente articolo;
e) la data di rilascio del certificato di conformita' dell'azienda;
f) la data di scadenza del certificato di conformita' dell'azienda;
g) la data dell'ultima verifica di cui all'art. 7, comma 3, lettera c);
h) l'eventuale periodo di inizio e conclusione dell'eventuale sospensione di cui al comma 6.
3. Il campo di applicazione del certificato di conformita' dell'azienda, di cui al comma 2, lettera d), e' delimitato all'interno del certificato di conformita' mediante l'indicazione dei seguenti elementi:
a) l'elencazione di tutte le attivita' che l'operatore economico certificato e' idoneo a svolgere;
b) l'elencazione di tutti i prodotti che possono essere lavorati e/o commercializzati dall'operatore economico certificato; nel caso in cui si tratti di piu' materie prime o prodotti intermedi, il certificato reca espressa indicazione di ciascuno;
c) il sito di produzione e/o di commercializzazione, nonche' l'eventuale lista dei luoghi di deposito nella disponibilita' dell'operatore economico o di soggetti terzi, di cui l'operatore economico certificato intenda avvalersi nello svolgimento della sua attivita';
d) qualora l'operatore economico certificato sia produttore di rifiuti, anche:
1) l'indicazione esplicita del codice CER attribuito ai rifiuti prodotti, qualora la produzione dei rifiuti avvenga in territorio europeo;
2) l'indicazione esplicita dell'esito positivo dell'attivita' ispettiva svolta dall'organismo di certificazione e volta ad accertare la conformita' del rifiuto prodotto alle norme della direttiva 2008/98/CE, e in particolare alla definizione di cui all'art. 3, par. 1, punto 1), qualora la produzione dei rifiuti avvenga fuori dal territorio europeo;
e) anche la categoria di appartenenza del prodotto, qualora lo stesso sia classificabile all'interno di una delle categorie di cui all'allegato 1, parte 2-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
f) qualora l'operatore economico certificato sia un produttore di sottoprodotti, anche l'indicazione esplicita della qualifica come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La qualifica del sottoprodotto e' a cura e responsabilita' del produttore e richiede la conferma da parte dell'organismo di certificazione;
g) qualora l'attivita' svolta dall'operatore economico certificato comporti la cessazione della qualifica di rifiuto, anche l'indicazione esplicita degli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impianto in cui avviene il processo.
4. Il certificato di conformita' ha durata di cinque anni dalla data del rilascio. Salvo volonta' contraria che sia espressa dall'operatore economico entro il termine di scadenza del certificato, il rinnovo e' automatico per altri cinque anni dal momento della scadenza, mantenendo lo stesso numero identificativo, a condizione che la verifica di cui all'art. 7, comma 3, lettera d), abbia avuto esito positivo.
5. Il certificato e' rilasciato in lingua italiana o inglese, ovvero, se redatto in altra lingua, e' accompagnato da traduzione giurata in lingua italiana.
6. Ferma restando l'applicazione di ulteriori o diverse previsioni normative di tipo sanzionatorio, qualora l'organismo di certificazione rilevi d'ufficio un utilizzo, ingannevole o fraudolento del certificato di conformita' da parte dell'operatore economico che ne e' titolare, ovvero qualora l'operatore economico ostacoli lo svolgimento dell'attivita' di verifica di cui all'art. 7, comma 3, l'organismo di certificazione dispone la revoca immediata del certificato di conformita'.
7. Ferma restando l'applicazione di ulteriori o diverse previsioni normative di tipo sanzionatorio, qualora l'organismo di certificazione rilevi d'ufficio eventuali irregolarita', inosservanze o inadempimenti imputabili all'operatore economico, diverse dai casi di cui al comma 6, fissa un termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale l'operatore economico e' tenuto ad adottare specifiche misure correttive comunicate dall'organismo di certificazione. In caso di inutile decorso del termine fissato, l'organismo di certificazione dispone la sospensione del certificato di conformita' dell'azienda con effetti immediati e fissa un ulteriore termine, non superiore a trenta giorni dal momento della sospensione, entro il quale l'operatore economico e' tenuto ad adottare le medesime misure correttive gia' comunicate in precedenza. Decorsi trenta giorni dalla sospensione, l'organismo di certificazione svolge una verifica supplementare presso l'operatore economico e in caso di esito positivo revoca la sospensione del certificato di conformita' dell'azienda, in caso di esito negativo, revoca il certificato di conformita' dell'azienda.
8. La revoca del certificato di conformita' dell'azienda comporta l'immediato divieto per l'operatore economico di adottare ed emettere le dichiarazioni di sostenibilita' e i certificati di sostenibilita' di cui all'art. 9. Nel periodo compreso tra la sospensione del certificato di conformita' e la revoca della sospensione l'operatore economico non puo' adottare ne' emettere dichiarazioni di sostenibilita' o certificati di sostenibilita' per i prodotti ceduti; restano in ogni caso valide le dichiarazioni di sostenibilita' e i certificati di sostenibilita' emessi dall'operatore economico anteriormente alla sospensione del certificato.
9. Le decisioni di sospensione e di revoca, adeguatamente motivate, sono comunicate dall'organismo di certificazione all'operatore economico e alle Autorita' nazionali competenti, nonche' al GSE, che provvede ad annotarle all'interno dell'elenco di cui all'art. 7, comma 6, ultimo periodo.
 
Art. 9

Dichiarazione di sostenibilita'
e certificato di sostenibilita'

1. Ciascun operatore economico, in accompagnamento ad ogni partita ceduta, rilascia all'operatore economico successivo una dichiarazione di sostenibilita' redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Per la fase di produzione delle materie prime coltivate, la dichiarazione di sostenibilita' di cui al comma 1 e' redatta utilizzando il modello di cui all'allegato 1, parte A del presente decreto e contiene i seguenti elementi:
a) natura, volume ovvero quantita' della partita;
b) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in termini di CO2 equivalente per unita' di prodotto, relative alla partita;
c) dichiarazione di eventuale coltivazione a seguito di cambio di uso del suolo;
d) dichiarazione di eventuale coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati;
e) dichiarazione di avvenuto rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui all'art. 7-ter, commi da 3 a 5 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, richiamati anche dall'art. 38 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ovvero, nel caso di materie prime coltivate sul territorio europeo, di cui ai commi da 3 a 6 dello stesso articolo;
f) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente dall'operatore economico a ciascuna partita, che include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase produttiva e il codice identificativo dell'operatore economico;
g) indicazioni sul luogo di origine;
h) copia del certificato di conformita' dell'azienda;
i) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione;
l) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa, nelle modalita' di cui all'art. 12 del presente decreto;
m) mese e anno del raccolto;
n) estremi identificativi e data di emissione del documento di trasporto associato alla partita o della fattura definitiva, se contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto tra cui quello/i associato/i alla partita;
o) dichiarazione contenente le informazioni sociali e ambientali.
3. Per la fase in cui vengono originati i rifiuti, i residui o i sottoprodotti destinati alla produzione di biocarburanti e bioliquidi, la dichiarazione di sostenibilita' di cui al comma 1 e' redatta utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte B, del presente decreto e contiene i seguenti elementi:
a) natura, volume ovvero quantita' della partita;
b) solo nel caso di rifiuti, residui o sottoprodotti dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura, dichiarazione di rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui all'art. 7-ter, commi da 3 a 5 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66;
c) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente alla partita dall'operatore economico che include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi produttiva/e e il codice identificativo dell'operatore economico;
d) tipo di attivita' e processo produttivo da cui e' generato il rifiuto, il residuo o il sottoprodotto;
e) copia del certificato di conformita' dell'azienda;
f) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione;
g) nel caso di rifiuti: indicazione esplicita del codice CER se prodotti sul territorio europeo ovvero dichiarazione dell'organismo di certificazione che attesti l'esito positivo dell'attivita' ispettiva svolta al fine di accertare la conformita' del rifiuto alle norme della direttiva 2008/98/CE, e in particolare alla definizione di cui all'art. 3, par. 1, punto 1), se prodotti fuori dal territorio europeo;
h) nel caso dei sottoprodotti, dichiarazione attestante che il sottoprodotto rispetta i requisiti di cui all'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che lo stesso e' esplicitamente indicato nello scopo di certificazione dell'azienda;
i) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in termini di CO2 equivalente per unita' di prodotto relative al trasporto della partita;
l) estremi identificativi e data di emissione del documento di trasporto associato alla partita o della fattura definitiva contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto tra cui quello/i associato/i alla partita;
m) dichiarazione contenente le informazioni sociali e ambientali;
n) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa, nelle modalita' di cui all'art. 12 del presente decreto.
4. La dichiarazione di sostenibilita' di cui al comma 3 e' prodotta su base semestrale nei seguenti casi:
a) produzione delle sostanze di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016. In tal caso la dichiarazione contiene, oltre alle informazioni di cui alle lettere c) ed f) del comma 3 del presente articolo, esclusivamente una dichiarazione attestante che i quantitativi complessivamente utilizzati o conferiti a qualsiasi titolo a soggetti terzi sono congruenti con la consistenza del bestiame, come definita dal citato decreto interministeriale. Il soggetto ricevente include nella dichiarazione anche le emissioni relative al trasporto di tali sostanze dal luogo di produzione fino al proprio sito;
b) produzione del gas da discarica. In tal caso, la dichiarazione contiene, oltre ai codici di cui alle lettere c) e f) del comma 3 del presente articolo, esclusivamente una dichiarazione attestante che i quantitativi di gas complessivamente prodotti e captati sono congruenti con i volumi di rifiuti trattati. Il soggetto ricevente il gas dovra' includere anche le emissioni del trasporto del gas dalla discarica all'impianto di produzione di biometano.
5. La dichiarazione di sostenibilita' di cui al comma 1 per le fasi intermedie successive a quelle di cui ai commi 2 e 3 e' redatta utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte C o nel caso specifico della digestione anaerobica, parte D, al presente decreto e contiene i seguenti elementi:
a) natura, volume ovvero quantita' della partita;
b) emissioni di gas ad effetto serra della propria e delle fasi precedenti, espresse in termini di CO2 equivalente per unita' di prodotto, relative alla partita;
c) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime;
d) descrizione del/i processo/i utilizzato/i;
e) data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biocarburante o bioliquido, se pertinente;
f) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa, nelle modalita' di cui all'art. 12;
g) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente alla partita dall'operatore economico che include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi produttiva e codice identificativo dell'operatore economico;
h) indicazioni sulla/sulle materie prime utilizzate per la produzione del prodotto intermedio/finito, sul luogo di produzione delle materie prime e sul luogo di produzione del prodotto intermedio/finito;
i) codice identificativo degli organismi di certificazione e codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le fasi precedenti o in alternativa codice identificativo dell'organismo di certificazione e codice identificativo dell'operatore economico relativi alla fase immediatamente precedente, unitamente ad una autodichiarazione in cui si dichiara che il prodotto rispetta i principi di rintracciabilita';
l) copia del certificato di conformita' dell'azienda;
m) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione;
n) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da rifiuti, codice CER oppure copia della dichiarazione dell'organismo di certificazione di cui al comma 3, lettera g);
o) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da sottoprodotti, prova che questi ultimi sono in possesso dei requisiti di cui dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine l'operatore economico allega copia della dichiarazione del produttore di sottoprodotti di cui al comma 3, lettera h);
p) estremi identificativi e data di emissione del documento di trasporto associato alla partita o della fattura definitiva contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto tra cui quello/i associato/i alla partita;
q) informazioni sociali e ambientali del primo operatore della catena.
6. L'ultimo operatore economico della catena di consegna, sia esso il soggetto di cui all'art. 2, comma 3, paragrafo c) oppure paragrafo d), al momento della cessione di una partita, emette un certificato di sostenibilita' redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le modalita' di cui al comma 10, lettera c).
Tale certificato e' redatto utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte D2 o parte E, al presente decreto e contiene i seguenti elementi:
a) natura, volume ovvero quantita' della partita;
b) emissioni di gas ad effetto serra della propria e delle fasi precedenti, nonche' emissioni complessive, espresse in termini di CO2 equivalente per unita' di energia (MJ) relative alla partita;
c) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime;
d) descrizione del/i processo/i utilizzato/i;
e) data di entrata in esercizio dell'impianto di biocarburanti o bioliquido, se pertinente;
f) dichiarazione di utilizzo del sistema di equilibrio di massa nelle modalita' di cui all'art. 12;
g) dichiarazione che il prodotto e' sostenibile e relativo valore di risparmio di emissioni di gas serra conseguito;
h) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente alla partita dall'operatore economico che include anche il codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi produttive e codice identificativo dell'operatore economico;
i) indicazioni sulle materie prime utilizzate per la produzione del biocarburante o bioliquido, sul luogo di produzione delle materie prime e sul luogo di produzione del biocarburante o bioliquido;
l) copia del certificato di conformita' dell'azienda;
m) codice identificativo degli organismi di certificazione e codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le fasi precedenti o, in alternativa, codice identificativo dell'organismo di certificazione e codice identificativo dell'operatore economico relativi alla fase immediatamente precedente, unitamente ad una autodichiarazione in cui si dichiara che il prodotto rispetta i principi di rintracciabilita';
n) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione;
o) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da rifiuti, codice CER oppure copia della dichiarazione dell'organismo di certificazione di cui al comma 3, lettera g);
p) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da sottoprodotti, ai soli fini di cui al presente decreto, prova che questi ultimi sono in possesso dei requisiti di cui dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine l'operatore economico allega copia della dichiarazione del produttore di sottoprodotti di cui al comma 3, lettera h);
q) estremi identificativi e data di emissione del documento di trasporto associato alla partita o della fattura definitiva contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto tra cui quello/i associato/i alla partita;
r) informazioni sociali e ambientali del primo operatore della catena.
7. Nel caso in cui un operatore economico sia responsabile di piu' fasi della medesima catena di consegna che avvengano all'interno del medesimo stabilimento, puo' adottare un'unica dichiarazione di sostenibilita' ovvero un unico certificato di sostenibilita'.
8. Nel caso in cui l'operatore economico sia stabilito fuori dal territorio europeo, la documentazione di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo e' redatta come dichiarazione giurata rilasciata in tribunale o alla presenza di un «notary public» e asseverata dall'Ambasciata italiana, dal Consolato italiano o da altra autorita' riconosciuta da accordi bilaterali. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 ha efficacia l'apposizione della «apostille» rilasciata dalla competente autorita' interna designata da ciascuno Stato e indicata nell'atto di adesione alla convenzione stessa. Nel caso di rilascio di piu' partite in uscita, puo' essere ammissibile una dichiarazione giurata unica riferita ad entrambe, purche' espressamente riferita a ciascuna di esse (mediante menzione del singolo codice della partita), in accompagnamento a tutti i certificati relativi alle varie partite.
9. Le dichiarazioni di sostenibilita', il certificato di sostenibilita' e tutta la documentazione allegata sono redatti in lingua italiana o inglese; se redatti in altre lingue l'operatore economico deve produrre una traduzione in italiano, autocertificandone la corrispondenza all'originale.
10. Affinche' il certificato di sostenibilita' rilasciato nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione sia valido ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'art. 7-bis, comma 5 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, di cui agli articoli 24, 33 e 38 e 39 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e di cui all'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, devono essere soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
a) le dichiarazioni di sostenibilita' devono viaggiare in accompagnamento fisico ad ogni partita, ovvero, in caso di invio di una partita, devono pervenire telematicamente all'operatore economico successivo entro sessanta giorni dalla data dell'invio stesso, come deducibile dal documento di trasporto. Tale previsione e' valida anche nel caso di certificazione di gruppo di cui all'art. 15. In sede di verifica di cui agli articoli 7, 16 e 17, l'operatore economico deve esibire la documentazione in originale;
b) tutti gli operatori della medesima catena di consegna devono essere in possesso di una certificazione di conformita' dell'azienda in corso di validita' al momento in cui emettono una dichiarazione di sostenibilita' o un certificato di sostenibilita' nonche' al momento dell'invio di una partita;
c) con riferimento al certificato di sostenibilita':
1) nel caso di bioliquidi e di biocarburanti diversi da quelli di cui al punto 2), il certificato di sostenibilita' deve pervenire telematicamente all'utilizzatore o al fornitore in accompagnamento fisico ad ogni partita e comunque entro sessanta giorni dalla data di invio fisico della partita, come deducibile dal documento di trasporto, che lo deve conservare per 5 anni. In sede di verifica di cui agli articoli 7, 16 e 17, l'operatore economico deve disporre della documentazione in originale da esibire durante la stessa;
2) nel caso di biocarburanti avanzati e di biometano, i produttori che aderiscono ai meccanismi di cui agli articoli 5, 6 o 7 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, emettono e mantengono per cinque anni il certificato di sostenibilita' e lo mettono a disposizione del GSE e del comitato in caso di verifica. Tali produttori, in questi specifici casi, si configurano come l'ultimo anello della catena di consegna. A tal fine, devono stimare le emissioni del trasporto fino all'impianto di distribuzione o al fornitore.
11. La dichiarazione di cui al comma 3, lettera g), e' redatta in lingua italiana o inglese durante la verifica di sorveglianza prevista, ha validita' a partire dal momento del rilascio della stessa e fino alla successiva visita in azienda, e viaggia in copia alle dichiarazioni di sostenibilita' o ai certificati di sostenibilita'.
 
Art. 10
Disposizioni per gli operatori economici che non aderiscono al
Sistema nazionale di certificazione

1. Nel caso in cui gli operatori economici aderiscano ad un sistema di certificazione volontario ovvero nel caso l'Unione europea concluda accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi ai sensi dell'art. 7-quater, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'art. 1 della direttiva 2009/30/CE, gli operatori economici possono dimostrare la attendibilita' delle informazioni o asserzioni fornite all'operatore economico successivo della catena di consegna, ovvero al fornitore o all'utilizzatore, con il rilascio delle informazioni, sotto forma di autocertificazione, in accompagnamento alla partita previsti da detti sistemi o conformemente a tali accordi.
L'autocertificazione di cui sopra va redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, almeno:
a) dall'ultimo operatore economico aderente ad un sistema volontario o ad un accordo che cede il prodotto finale al fornitore o all'utilizzatore;
b) da tutti gli operatori, a partire dall'ultimo operatore economico aderente ad un sistema volontario o ad un accordo che cede il prodotto ad un operatore economico aderente al sistema nazionale.
2. Le informazioni rilasciate all'operatore successivo della catena di consegna in accompagnamento alla partita previste dai sistemi o dagli accordi di cui al comma 1 sono considerate valide ai fini di cui all'art. 9, commi 1 e 6. Gli operatori economici successivi che aderiscono al Sistema nazionale di certificazione assicurano che tali informazioni siano riportate nelle proprie dichiarazioni di sostenibilita' e certificato di sostenibilita'.
3. Ove i sistemi volontari ovvero gli accordi di cui al comma 1 assicurino il rispetto solo parziale dei criteri di sostenibilita', gli operatori economici della catena di consegna che vi aderiscono devono comunque integrare la certificazione, per quanto non contemplato da detti sistemi volontari o accordi, attraverso un altro sistema volontario o il Sistema nazionale di certificazione.
4. Nel caso in cui l'operatore sia operante al di fuori del territorio europeo, l'autocertificazione di cui al comma 1 dovra' essere redatta come dichiarazione giurata rilasciata in tribunale o alla presenza di un «notary public» asseverata dall'ambasciata italiana, consolato o da altre autorita' riconosciute da accordi bilaterali. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, vale l'apposizione della «postilla» (o apostille) rilasciata dalla competente autorita' interna designata da ciascuno Stato - e indicata per ciascun Paese nell'atto di adesione alla convenzione stessa.
 
Art. 11

Metodologia per il calcolo
delle emissioni di gas ad effetto serra

1. Le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante le varie fasi della filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi sono quantificate secondo uno dei seguenti metodi:
a) utilizzando valori reali calcolati secondo la metodologia di cui all'allegato 3, parte B;
b) per le filiere per le quali e' stato previsto un valore standard, utilizzando i valori standard disaggregati di cui all'allegato 3, parte D:
1) tabelle A e E per la fase di coltivazione delle materie prime;
2) tabelle B e F per la fase della lavorazione;
3) tabelle C e G per le fasi di trasporto e distribuzione.
In alternativa ai valori di cui alla lettera b), punto 1), possono essere utilizzati i valori contenuti nelle relazioni approvate dalla Commissione europea di cui all'art. 7-quinquies, commi 2 e 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.
2. Le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti e dei bioliquidi sono determinate secondo uno dei seguenti metodi:
a) per le filiere per le quali e' stato previsto un valore standard, servendosi dei valori standard totali di cui all'allegato 3, parte D, tabelle D e H;
b) utilizzando sia valori reali calcolati secondo la metodologia di cui all'allegato 3, parte B, che i valori standard disaggregati di cui al comma 1, lettera b), per le filiere per le quali e' previsto.
3. Il valore del risparmio di emissioni di gas serra conseguito grazie all'uso di biocarburanti e bioliquidi come combustibile e' determinato secondo uno dei seguenti metodi:
a) per le filiere per le quali e' previsto un valore standard e se le emissioni nette di carbonio a seguito della modifica di destinazione dei terreni, calcolate come previsto dalla decisione della Commissione n. 335 del 10 giugno 2010, sono pari a zero, utilizzando il valore standard riportato alla lettera E, punto 2, tabelle I ed L dell'allegato 3;
b) servendosi della formula nonche' delle metodologie di calcolo riportate nell'allegato 3, lettera E, punto 1, a partire dai valori delle emissioni di gas ad effetto serra di cui al comma 2.
4. Nel caso di biocarburanti e bioliquidi la cui filiera di produzione non e' individuata nelle tabelle dell'allegato 3, gli operatori economici utilizzano i valori reali per calcolare le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti e bioliquidi come previsto all'allegato 3, parte B.
5. In deroga a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, nel caso di filiere del biometano non presenti nell'allegato 3, parte B, al presente decreto oppure presenti in tale allegato ma che concorrono alla produzione di biogas in codigestione con altre filiere, per la determinazione delle emissioni di gas serra inerenti la filiera del biometano e del relativo valore di risparmio di emissioni rispetto alla filiera tradizionale si applica la metodologia di calcolo presente nella norma UNI TS 11567.
 
Art. 12

Sistema di equilibrio di massa

1. La rintracciabilita' lungo la catena di consegna dei biocarburanti e bioliquidi e' assicurata applicando il sistema di equilibrio di massa secondo quanto disciplinato dall'art. 7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.
2. Il lotto di sostenibilita' e' il parametro quantitativo all'interno del quale il sistema di equilibrio di massa garantisce che la quantita' di materiale sottratta non sia superiore a quella aggiunta. Esso coincide con una o piu' partite e puo' essere espresso in termini quantitativi assoluti oppure in termini quantitativi temporali, ai sensi del comma 3 del presente articolo.
3. L'equilibrio di massa puo' essere continuo nel tempo, nel qual caso occorre che in nessun momento la quantita' di materiale sostenibile sottratta sia superiore a quella aggiunta, oppure raggiunto in un lasso di tempo adeguato, comunicato dall'operatore economico all'organismo di certificazione in sede di adesione al sistema, in coerenza coi limiti temporali di cui al comma 4 del presente articolo e regolarmente verificato.
4. Salvo quanto previsto al comma 12 del presente articolo, il lotto di sostenibilita' non puo' riguardare un periodo superiore a dieci mesi per la fase di coltivazione della materia prima e di tre mesi per le altre fasi. E' possibile cambiare il periodo di riferimento solo successivamente alla chiusura del lotto, previa comunicazione all'organismo di certificazione.
5. Il campo di applicazione del sistema di equilibrio di massa e' definito da un confine spaziale che coincide con un luogo geografico precisamente delimitato, come un serbatoio, un sito o un impianto logistico o di trattamento, la cui responsabilita' o gestione sia riferibile ad un unico operatore economico.
6. Ogni operatore economico predispone adeguati sistemi volti a garantire che l'equilibrio sia rispettato. Nel caso in cui la quantita' di materiale sottratta sia inferiore a quella aggiunta, l'eccedenza di materiale sostenibile fisicamente presente in magazzino puo' essere conteggiata nel periodo di riferimento immediatamente successivo.
7. Salvo quanto previsto al comma 9, ai fini dell'equilibrio di massa nell'ambito del lotto di sostenibilita', quando sono mescolate piu' partite con caratteristiche di sostenibilita' diverse ovvero non tutte in possesso di caratteristiche di sostenibilita', le diverse dimensioni e caratteristiche di sostenibilita' di ciascuna partita rimangono associate alla miscela, che puo' assumere qualsiasi forma in cui le partite siano normalmente a contatto. Nel caso in cui non si verifichi la miscelazione fisica tra due o piu' partite, il sistema di equilibrio di massa e' applicabile purche' le partite in questione siano miscelabili da un punto di vista chimico-fisico. Il volume della miscela dovra' essere adeguato attraverso fattori di conversione opportuni quando sono interessate una fase della lavorazione o delle perdite. Se una miscela viene suddivisa, alle partite che se ne ricavano puo' essere assegnata una qualunque serie di caratteristiche di sostenibilita', corredata di dimensioni, purche' la combinazione di tutte le partite ricavate dalla miscela abbia le stesse dimensioni per ciascuna serie di caratteristiche di sostenibilita' presenti nella miscela.
8. Nel processo di produzione del biocarburante che matura il riconoscimento alla maggiorazione di cui all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, le materie prime e il biocarburante al termine del processo produttivo devono essere effettivamente impiegati come carburanti.
9. Ai sensi del comma 1, in tutte le fasi della filiera di produzione di biocarburanti precedenti al perimetro individuato dal processo di trasformazione finale di tali materie in biocarburanti, non e' ammessa la miscelazione tra materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che possono beneficiare della maggiorazione di cui all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, con materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che non possono beneficiare di tale maggiorazione. Nella filiera di produzione del biometano l'impianto a partire dal quale la miscelazione e' consentita coincide con l'impianto di digestione anaerobica.
10. Nel caso di miscelazione tra prodotti finiti sostenibili e non sostenibili, nel calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra da associare alle partite sostenibili in uscita va tenuto conto solo delle emissioni delle partite sostenibili in ingresso.
11. La verifica del sistema di equilibrio di massa deve essere svolta contestualmente alla verifica di cui all'art. 7, comma 2.
12. Nella fase di produzione di biogas tramite digestione anaerobica il lotto di sostenibilita' e' il quantitativo caratterizzato dalla costanza delle caratteristiche della produzione a cui si riferisce, in termini di materiali di ingresso (qualitativi e quantitativi), rese, emissioni di gas serra prodotte. In deroga al comma 4, esso e' espresso in termini quantitativi temporali e non puo' essere superiore ai sei mesi; e' consentito cambiare il lasso di tempo di riferimento del lotto, a seguito di variazione della dieta.
 
Art. 13

Disposizioni per i biocarburanti
per l'accesso alle maggiorazioni

1. Ai sensi dell'art. 7-quater, comma 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico dei biocarburanti previste nell'ambito dei regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti di cui all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28, e agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, tutti gli operatori economici afferenti la catena di consegna devono aderire al Sistema nazionale di certificazione di cui all'art. 3.
 
Art. 14
Disposizioni per gli operatori della settore dei bioliquidi, che non
aderiscono al Sistema nazionale di certificazione, per beneficiare
di sistemi incentivanti

1. Gli operatori economici della catena di consegna dei bioliquidi, che beneficiano di sistemi di incentivazione, devono rilasciare, in accompagnamento alla partita in uscita, una dichiarazione di sostenibilita' o un certificato di sostenibilita' conforme a quanto e' previsto dal presente decreto per gli operatori che aderiscono al Sistema nazionale di certificazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli operatori della catena di consegna dei bioliquidi di cui all'art. 10, comma 1, riportano nella dichiarazione o certificazione, in accompagnamento alle partite lungo tutta la catena di consegna, le informazioni di cui all'art. 9, commi 2, 3, 5 e 6, con le seguenti eccezioni:
a) in luogo del codice alfanumerico identificativo previsto all'art. 9, commi 2, lettera f), 3, lettera c), 5, lettera g) e 6, lettera h), possono essere indicati i dati anagrafici dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi produttiva e il codice identificativo che l'organismo ha loro attribuito;
b) in luogo del codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione previsto all'art. 9, commi 2, lettera i), 3, lettera f), 5, lettera m) e 6, lettera n), puo' essere indicata la data dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione ovvero ogni elemento utile al suo reperimento;
c) in luogo del codice operativo dell'operatore economico, laddove il sistema volontario non lo preveda, i dati anagrafici dello stesso, al fine di garantire la rintracciabilita' del prodotto;
d) in luogo delle informazioni previste all'art. 9, commi 2, lettera o), 3, lettera m), 5, lettera q) e 6, lettera r), vanno fornite le informazioni nelle modalita' previste dal sistema volontario.
3. Ai fini di cui al comma 1, la dichiarazione di sostenibilita' o il certificato di sostenibilita' devono essere accompagnate, nei casi previsti al comma 4, anche da una dichiarazione dell'organismo di certificazione attestante che tutte le informazioni contenute nelle dichiarazioni e nelle certificazioni siano sotto il suo controllo. La dichiarazione e' redatta in lingua italiana o inglese, secondo il modello di cui all'allegato 4, durante la verifica di sorveglianza prevista secondo le regole del sistema volontario, ha validita' a partire dal momento del rilascio della stessa e fino alla successiva visita in azienda, e viaggia in copia alle dichiarazioni di sostenibilita' o ai certificati di sostenibilita'.
4. La dichiarazione di cui al comma 3 e' necessariamente richiesta:
a) nel caso in cui tutta la filiera aderisca al sistema volontario oppure ad un accordo, per l'ultimo operatore economico che emette il certificato di sostenibilita' e che cede il prodotto finale all'utilizzatore;
b) nel caso in cui l'ultimo operatore aderisca al Sistema nazionale di certificazione, per l'ultimo operatore economico aderente ad un sistema volontario o un accordo, che emette dichiarazione di sostenibilita' e cede il prodotto ad un operatore economico aderente al sistema nazionale.
5. La dichiarazione di sostenibilita' e il certificato di sostenibilita' di cui al comma 1 devono essere redatti da ogni operatore afferente la catena di produzione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni; nel caso in cui l'operatore sia operante al di fuori del territorio comunitario, la documentazione dovra' essere redatta come dichiarazione giurata rilasciata in tribunale o alla presenza di un «notary public» asseverata dall'ambasciata italiana, consolato o da altre autorita' riconosciute da accordi bilaterali. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, vale l'apposizione della «postilla» (o apostille) rilasciata dalla competente autorita' interna designata da ciascuno Stato - e indicata per ciascun Paese nell'atto di adesione alla convenzione stessa.
 
Art. 15

Certificazione di gruppo

1. E' ammessa la possibilita' per le tipologie di operatori di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5 di aderire al Sistema nazionale di certificazione come gruppo. In tal caso, in deroga a quanto previsto all'art. 6, commi 1 e 3, e all'art. 8, comma 1, l'istanza di adesione al sistema e' presentata ad un organismo di certificazione dal gruppo, per il tramite di un soggetto coordinatore, per l'ottenimento di un certificato di conformita' del gruppo.
Al certificato di conformita' del gruppo si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 per quanto compatibili. Esso autorizza tutti i componenti del gruppo a rilasciare, in accompagnamento alle partite cedute, le dichiarazioni di sostenibilita' di cui all'art. 9.
2. Il gruppo di cui al comma 1 del presente articolo e' costituito da operatori economici che possono rivestire la forma giuridica di impresa agricola, organizzazioni di produttori agricoli, consorzi agricoli o cooperative agricole, ai sensi della normativa vigente.
La certificazione di gruppo e' subordinata alle seguenti condizioni:
a) il gruppo puo' organizzarsi come:
1) entita' giuridica autonoma, ad esempio come cooperativa agricola, consorzio agricolo o organizzazione di produttori, oppure
2) gruppo strutturato di produttori legati contrattualmente a uno spremitore o collettore;
b) il gruppo deve essere istituito mediante contratti stipulati tra i suoi membri in forma scritta;
c) il gruppo identifica un soggetto coordinatore; nel caso di cui alla lettera a), punto ii), il coordinatore non puo' essere svolto da soggetti operanti in fasi successive a quella della spremitura;
d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale, politiche e procedure interne redatte in forma scritta;
e) il coordinatore del gruppo garantisce che i soggetti aderenti si conformino alle previsioni dello schema di certificazione e alle disposizioni sul funzionamento del gruppo, e ne verifica il rispetto anche mediante lo svolgimento di controlli interni. Gli accordi devono prevedere l'obbligo per l'aderente al gruppo di conservare per cinque anni e rendere disponibile al coordinatore e/o all'organismo di certificazione le registrazioni attestanti le attivita' svolte dall'impresa aventi rilevanza ai fini del calcolo delle emissioni di gas serra;
f) il coordinatore e' responsabile nei confronti dell'organismo di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di certificazione nonche' del rispetto delle disposizioni interne al gruppo;
g) le imprese agricole, al fine di far parte dello stesso gruppo, devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:
1) appartenere alla stessa area NUTS2, in questo caso se il soggetto coordinatore non e' una azienda agricola puo' non appartenere all'area NUTS2 delle aziende agricole; ovvero
2) appartenere ad aree NUTS2 confinanti con l'area NUTS2 dove ha sede operativa il soggetto coordinatore;
h) ciascuna azienda agricola ha l'obbligo di vendere i prodotti oggetto di certificazione solo all'interno del gruppo.
L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
3. Il gruppo di cui al comma 1 e' costituito da produttori dei sottoprodotti della vinificazione che conferiscono fecce e vinacce alle distillerie ai sensi del regolamento (CE) n. 1623/2000, nel caso in cui tale regolamento risulti rispettato in conformita' alle modalita' previste dal decreto 14 settembre 2001 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
In tal caso la certificazione di gruppo e' subordinata alle seguenti condizioni:
a) il gruppo puo' organizzarsi come gruppo strutturato di produttori dei sottoprodotti della vinificazione che conferiscono a una distilleria;
b) il gruppo deve essere istituito mediante contratti stipulati, in forma scritta, tra i singoli produttori dei sottoprodotti della vinificazione, che conferiscono fecce e vinacce, e il soggetto coordinatore;
c) il gruppo identifica come soggetto coordinatore la distilleria;
d) il coordinatore garantisce la tracciabilita' delle partite;
e) il coordinatore garantisce che i soggetti aderenti al gruppo si conformino ai requisiti del decreto 14 settembre 2001 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
f) il coordinatore e' responsabile nei confronti dell'organismo di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di certificazione nonche' del rispetto delle disposizioni interne al gruppo;
g) il coordinatore e' responsabile del calcolo delle emissioni di gas serra relative alla fase di trasporto delle fecce e vinacce dai produttori alla distilleria.
La dichiarazione di sostenibilita' di cui all'art. 9 viene rilasciata dalla distilleria.
La documentazione trasmessa dai produttori dei sottoprodotti della vinificazione ai sensi del decreto 14 settembre 2001 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali viene ritenuta equivalente alla dichiarazione di sostenibilita' di cui all'art. 9 da conferire da parte degli stessi alla distilleria.
L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
4. Il gruppo di cui al comma 1 e' costituito dai frantoi oleari che conferiscono le sanse ai sansifici secondo le procedure di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 8077 del 10 novembre 2009.
In tal caso la certificazione di gruppo prevede le seguenti condizioni:
a) il gruppo puo' organizzarsi come gruppo strutturato di frantoi oleari legati contrattualmente a un sansificio;
b) il gruppo e' istituito mediante contratto stipulato in forma scritta;
c) il gruppo identifica come soggetto coordinatore il sansificio;
d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale, politiche e procedure interne redatte in forma scritta;
e) ciascun frantoio ha l'obbligo di vendere i prodotti oggetto di certificazione solo all'interno del gruppo di appartenenza.
L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
5. Il gruppo di cui al comma 1 e' costituito dall'operatore economico che produce biogas, da conferire ad un impianto di produzione di biometano, e dagli operatori che producono e conferiscono all'impianto di digestione anaerobica finalizzato alla produzione di biogas: reflui zootecnici, colture agricole dedicate, sottoprodotti dell'agricoltura, silvicoltura, acquacoltura e delle attivita' agroalimentari e miscele delle materie prime citate.
La certificazione di gruppo prevede le seguenti condizioni:
a) il soggetto coordinatore del gruppo e' il gestore dell'impianto biogas;
b) l'impianto per la produzione di biometano puo' essere di proprieta' del soggetto economico che produce biogas ovvero di un altro soggetto (in quest'ultimo caso l'impianto per la produzione di biometano non puo' essere parte del gruppo);
c) il conferimento di materie prime deve avvenire sulla base di contratti scritti stipulati tra le parti;
d) il coordinatore del gruppo deve poter esercitare nei confronti degli aderenti il diritto di richiedere agli stessi il rispetto dei requisiti oggetto di certificazione. Gli accordi devono prevedere l'obbligo per l'aderente al gruppo di conservare e rendere disponibile al coordinatore e/o all'organismo di certificazione le registrazioni attestanti le attivita' svolte dall'impresa aventi rilevanza ai fini della tracciabilita' delle biomasse e del calcolo delle emissioni di gas serra;
f) il coordinatore e' responsabile nei confronti dell'organismo di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di certificazione nonche' del rispetto delle disposizioni interne al gruppo;
g) le imprese agricole devono soddisfare una delle seguenti condizioni:
1) appartenere alla stessa area NUTS2, in questo caso se il soggetto coordinatore non e' una azienda agricola puo' non appartenere all'area NUTS delle aziende agricole; ovvero
2) appartenere ad aree NUTS2 confinanti con l'area NUTS2 dove ha sede operativa il soggetto coordinatore.
La documentazione da parte degli operatori economici aderenti ad un gruppo deve essere gestita ai sensi della norma UNI TS 11567.
L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
6. Le modalita' di verifica tengono conto di quanto previsto all'allegato 2 al presente decreto.
 
Art. 16

Attivita' di verifica sui biocarburanti
da parte del comitato

1. Il comitato, ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2012 e del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, puo' effettuare controlli sul rispetto dei criteri di sostenibilita' presso tutti gli operatori della filiera dei biocarburanti e sulla veridicita' delle informazioni ambientali e sociali presso i primi operatori della filiera dei biocarburanti.
2. Nel caso in cui, durante le attivita' di controllo, vengano individuate frodi relative a biocarburanti certificati secondo lo Schema nazionale di certificazione, come previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, il comitato trasmette tale informazione all'organismo di certificazione che ha certificato l'operatore economico autore delle frodi, che effettua i necessari accertamenti, nonche' all'Organismo nazionale di accreditamento, che comunica tempestivamente l'informazione a tutti gli organismi di certificazione.
 
Art. 17

Attivita' di verifica sui bioliquidi da parte del GSE

1. Nel caso in cui, durante le attivita' di controllo da parte del GSE, vengano individuate frodi relative a bioliquidi, certificati secondo lo Schema nazionale di certificazione, il GSE trasmette tale informazione all'organismo di certificazione che ha certificato l'operatore economico autore delle frodi, che provvede, secondo le proprie procedure vigenti, a verificare la fattispecie oggetto della segnalazione, nonche' all'Organismo nazionale di accreditamento, che comunica tempestivamente l'informazione presso tutti gli organismi di certificazione.
 
Art. 18

Disposizioni per gli oli vegetali esausti

1. L'esclusione di cui all'art. 2, comma 5, lettera a), punto 3), opera nel caso in cui gli oli vegetali esausti siano stati prodotti in un Paese in cui non sia presente il consorzio di cui all'art. 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o altri sistemi di gestione costituiti ai sensi dell'art. 233, comma 9, ma che rientri tra quelli previsti dal titolo V del regolamento n. 1013/2006, e siano lavorati in territorio europeo per la successiva trasformazione in biocarburanti.
2. Ai fini di cui al comma 1, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
a) la catena di produzione del biocarburante e' interamente certificata almeno a partire dal raccoglitore (colui che raccoglie gli oli vegetali esausti dagli operatori che li producono);
b) il raccoglitore dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di essere in possesso dell'elenco di tutti i fornitori (ristoranti o altre strutture) da cui ha ritirato oli vegetali esausti e dell'autodichiarazione/i da parte del ristoratore/i o di altra struttura attestante l'effettivo ritiro;
c) gli oli vegetali esausti prodotti sono identificati come «rifiuti» ai sensi della direttiva 2008/98/CE. A tal fine, la dichiarazione di sostenibilita' redatta dal raccoglitore ai sensi dell'art. 9, contiene, in allegato, una dichiarazione da parte dell'organismo di certificazione da cui e' sottoposto a verifica, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e contenente il numero del certificato di conformita' del raccoglitore, attestante che, durante le ispezioni:
1) abbia verificato che tale identificazione avviene applicando i principi contenuti nella direttiva 2008/98/CE;
2) sono state svolte operazioni di verifica sulla tracciabilita' degli oli vegetali esausti raccolti, allo scopo di accertare, presso i soggetti produttori, la congruita' tra i quantitativi ritirati dal soggetto raccoglitore e gli oli vergini da cui l'olio vegetale esausto e' stato generato nell'anno di riferimento. Tale congruita' puo' essere verificata analizzando alternativamente le seguenti documentazioni: documenti di trasporto, documenti contabili, fatture o registri di carico scarico di magazzino. Tali operazioni di verifica devono essere svolte secondo quanto previsto all'allegato 2, parte A.
3. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), deve accompagnare ogni partita in luogo della dichiarazione di cui all'art. 9, comma 3, lettera g), secondo le modalita' previste all'art. 9, comma 11.
4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), deve essere tenuta a disposizione da parte del raccoglitore per eventuali verifiche e non deve accompagnare le singole partite.
 
Art. 19

Certificazione per i carburanti rinnovabili avanzati

1. Le disposizioni relative alla certificazione di carburanti rinnovabili avanzati sono adottate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Nelle more della pubblicazione del decreto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto, per quanto compatibili.
 
Art. 20

Norme transitorie e abrogazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, per gli operatori che si sottopongono alla verifica di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), successivamente all'entrata in vigore del decreto.
2. Per tutti gli operatori diversi da quelli di cui al comma 1, le disposizioni si applicano a decorrere da un anno dall'entrata in vigore; a tal fine gli operatori provvedono ad ottenere l'adeguamento della certificazione di conformita' dell'azienda durante le verifiche di cui all'art. 7, comma 3, lettera c).
3. Gli organismi di certificazione inviano i registri di cui all'art. 7, comma 6, entro un mese dal termine di cui al comma 2.
4. Il decreto ministeriale 23 gennaio 2012 e' abrogato a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2019

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Costa

Il Ministro
dello sviluppo economico
Patuanelli

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Bellanova