Gazzetta n. 280 del 29 novembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 25 luglio 2019
Programma nazionale 2019 per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti - Formaggio pecorino DOP.



IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare, l'art. 58, che prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, alimentato da risorse pubbliche e private;
Visto in particolare, il comma 2 dell'art. 58, ai sensi del quale, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione delle derrate che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie, nonche' le modalita' di attuazione;
Visto il decreto 17 dicembre 2012 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, recante «Indirizzi, modalita' e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 febbraio 2013, n. 45, che definisce le organizzazioni caritative destinatarie delle derrate alimentari da distribuire agli indigenti come i soggetti (singoli, enti caritativi o raggruppamenti di enti caritativi) riconosciuti e iscritti all'albo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2018 recante nomina dei Ministri, dal quale deriva, per mancata previsione e nomina del Ministro per la cooperazione internazionale, di cui all'art. 58, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, che il Ministro concertante, ai fini del presente decreto, e' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Visto l'art. 3 del citato decreto 17 dicembre 2012, che dispone, tra l'altro, la gestione del fondo da parte di AGEA attraverso propri provvedimenti, sulla base di atti di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dando priorita' dopo l'acquisto di derrate alimentari, alla copertura dei costi per i servizi di trasporto, stoccaggio e trasformazione delle derrate alimentari e, quindi, al rimborso dei costi dei servizi logistici ed amministrativi prestati dalle organizzazioni caritatevoli, quali lo stoccaggio, la conservazione e la gestione amministrativa del processo distributivo delle derrate alimentari;
Visto l'art. 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, recante disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarieta' sociale;
Visto il vigente art. 10, comma 1, n. 12, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in tema di operazioni esenti IVA;
Visto l'art. 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155, recante «Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fine di solidarieta' sociale» che equipara ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, nei limiti del servizio prestato;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con legge 21 maggio 2019, n. 44, che, al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale, incrementa, per l'anno 2019, la dotazione del fondo di cui all'art. 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come stabilita all'art. 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di ulteriori 14 milioni di euro, per l'acquisto di formaggi DOP prodotti esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di cinque mesi e massima di dieci mesi, contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, umidita' superiore al 30 per cento, cloruro di sodio sul tal quale inferiore al 5 per cento, con relativo porzionamento sottovuoto;
Considerato che ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede che «Al fine di un utilizzo sinergico delle risorse per la distribuzione alimentare agli indigenti, le eventuali disponibilita' del Fondo di cui all'art. 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere utilizzate per il finanziamento di interventi complementari rispetto al Programma operativo del FEAD e, a tal fine, le corrispondenti risorse possono essere versate al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 giugno 2014, n. 3399, con il quale, ai sensi dell'art. 7 del decreto 17 dicembre 2012, come successivamente integrato dall'art. 8 della legge 19 agosto 2016, n. 166, e' istituito il «Tavolo permanente di coordinamento», ora «Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare» (di seguito denominato «Tavolo»), cui compete, tra l'altro, la formulazione di pareri e proposte relativi alla gestione del fondo e delle erogazioni liberali di derrate alimentari;
Considerato che la norma primaria, di cui all'art. 5 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con legge 21 maggio 2019, n. 44, gia' definisce le modalita' e finalita' di utilizzo della somma stanziata;
Ritenuto pertanto di dover procedere a dare rapida attuazione alla richiamata norma, mediante predisposizione del previsto decreto interministeriale che definisce il Programma annuale di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, almeno per la quota parte stanziata dall'art. 5 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con legge 21 maggio 2019, n. 44;
Considerato che, ai sensi del comma 2 del piu' volte citato art. 5 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con legge 21 maggio 2019, n. 44, «L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.»;
Vista la risposta della Commissione europea prot. Ares(2016)5222472 - 13 settembre 2016 con la quale, alla luce delle informazioni fornite, la stessa Commissione ritiene che la misura non si configuri come un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Informato il Tavolo, con mail del 17 giugno 2019;

Decreta:

Art. 1
Programma annuale

1. E' adottato il programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2019, per la quota del «Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti», di cui al comma 1 dell'art. 58, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, stanziata dall'art. 5 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con legge 21 maggio 2019, n. 44. Il fondo e' istituito presso AGEA, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, conformemente alle modalita' previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
2. Le tipologie di prodotti alimentari da distribuire alle persone piu' bisognose, e le somme rispettivamente stanziate, sono riportate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. AGEA provvede all'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di formaggi DOP, prodotti esclusivamente con latte di pecora, che presentino i requisiti richiamati in premessa per la consegna, anche scaglionata, dei prodotti in causa alle organizzazioni caritative definite dall'art. 1, comma 4 del decreto 17 dicembre 2012. Le consegne sono effettuate entro il 31 dicembre 2020.
4. Le spese per la copertura dei costi dei servizi logistici ed amministrativi prestati dalle organizzazioni caritative, di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto 17 dicembre 2012, sono ammissibili nel limite del 5% dei costi dell'acquisto di derrate alimentari per singola aggiudicazione della fornitura del prodotto alimentare.
 
Allegato 1
Programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone
indigenti - anno 2019
===================================================================== | | | Copertura costi | | | Stanziamento |dei servizi logistici| | Prodotti | al lordo | e amministrativi | | | dell'IVA | (art. 1, comma 5) | +=============================+===============+=====================+ | Tipologia | Euro | Euro | +=============================+===============+=====================+ |Formaggi DOP prodotti | | | |esclusivamente con latte di | | | |pecora, con stagionatura | | | |minima di cinque mesi e | |Limite massimo del 5%| |massima di dieci mesi, | |dei costi | |contenuto in proteine non | 14.000.000,00 |dell'acquisto di | |inferiore al 24,5 per cento, | |derrate alimentari | |umidita' superiore al 30 per | |per singola | |cento, cloruro di sodio sul | |aggiudicazione | |tal quale inferiore al 5 per | | | |cento, con relativo | | | |porzionamento sottovuoto | | | +-----------------------------+---------------+---------------------+

 
Art. 2
Controlli e relazione annuale

1. I controlli amministrativi ed in loco relativi all'attuazione del programma sono demandati ad AGEA.
2. Entro novanta giorni dalla conclusione del programma e, comunque, non oltre il 31 marzo 2020, AGEA predispone e trasmette al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo una relazione sulle attivita' realizzate relativamente al programma di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2019, corredata della rendicontazione delle risorse gestite.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2019

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
Centinaio
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Di Maio

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-1013