Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 2019, n. 138
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 17;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1989, n. 406, recante regolamento concernente il conferimento dei diplomi di benemerenza in materia ambientale e delle relative medaglie;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli da 35 a 40;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e, in particolare, l'articolo 1, comma 503;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita' e finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE);
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e, in particolare l'articolo 10, comma 7;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e, in particolare, gli articoli 2 e 4-bis, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita';
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e, in particolare, l'articolo 1, comma 317;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2019, n. 201;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 5;
Ritenuto per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Informate le Organizzazioni sindacali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2019;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
giugno 2019, n. 97

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «a) due dipartimenti e otto direzioni generali;»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DiPENT) e di Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI).»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DiPENT) e' articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per il patrimonio naturalistico (PNA);
b) Direzione generale per il mare e le coste (MAC);
c) Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua (SuA);
d) Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione (IPP).»;
4) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Il Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI) e' articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per l'economia circolare (ECi);
b) Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria (ClEA);
c) Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualita' dello sviluppo (CreSS);
d) Direzione generale per il risanamento ambientale (RiA).
3-ter. I Capi dei Dipartimenti dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale, in cui si articola ciascun dipartimento, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il Capo del Dipartimento: assicura la stretta integrazione tra le attivita' degli uffici nello svolgimento delle funzioni; rappresenta unitariamente il dipartimento nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico; fornisce, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro.
3-quater. I Capi dei Dipartimenti assicurano il coordinamento dell'azione amministrativa anche mediante la convocazione della Conferenza dei Dipartimenti e delle direzioni generali, nonche' attraverso l'istituzione e il coordinamento di gruppi di lavoro temporaneo per la trattazione di questioni specifiche o per il perseguimento di particolari obiettivi che necessitano del concorso di entrambi i Dipartimenti o di piu' direzioni generali.»;
5) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I Dipartimenti e le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente decreto, nonche' ogni altra funzione attribuita al Ministero dalla vigente normativa, coordinandosi con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ivi incluse:
a) l'attivita' istruttoria relativa al contenzioso, nelle materie di rispettiva competenza;
b) la formulazione di proposte, nelle materie di rispettiva competenza, per la partecipazione del Ministero alla programmazione e all'impiego dei fondi comunitari, le politiche di coesione, la programmazione regionale unitaria, nonche' la gestione dei piani e dei rispettivi fondi assegnati;
c) la formulazione di proposte concernenti la ricerca in materia ambientale, nell'ambito delle rispettive competenze;
d) la cura dei rapporti con gli uffici dell'Unione europea per le fasi ascendente e discendente della formazione del diritto dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le direttive dell'organo di direzione politica, informando, sia preventivamente sia successivamente, l'Ufficio di Gabinetto dell'attivita' svolta, anche in merito a incontri, relazioni, rapporti o progetti avviati, in corso di svolgimento o conclusi, con soggetti o organismi pubblici o privati di altri Stati, e alle iniziative aventi sviluppi di rilievo internazionale anche solo potenziali o che possano condurre alla sottoscrizione di convenzioni, accordi, trattati o altri atti analoghi comunque denominati;
e) la cura dell'informazione e della comunicazione ambientale per i profili di competenza, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione.»;
6) al comma 5 le parole «Le direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: «I Dipartimenti e le direzioni generali»;
b) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo). - 1. Il Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-ter, le competenze del Ministero in materia di tutela del patrimonio naturalistico e del mare, di salvaguardia del suolo e dell'acqua, nonche' delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione.
2. Ai sensi del comma 1, il Dipartimento esercita, nelle materie di spettanza del Ministero, fatte salve le specifiche competenze attribuite al Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi, le competenze in materia di: aree protette terrestri, inclusi i Parchi nazionali e la Rete Natura 2000; la salvaguardia nazionale e internazionale degli ecosistemi e tutela della biodiversita', della flora e della fauna e dei servizi ecosistemici; valorizzazione dei patrimoni naturalistici materiali e immateriali; promozione delle zone economiche ambientali; riduzione dei rischi derivanti da prodotti chimici e OGM; difesa del mare e delle coste; protezione degli ecosistemi marini e costieri; attuazione della Strategia marina e della Convenzione di Barcellona per il Mar Mediterraneo; pianificazione spaziale marittima; coordinamento delle Autorita' di bacino; prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico; difesa del suolo; promozione delle politiche per l'acqua quale bene comune; tutela delle risorse idriche; innovazione tecnologica e digitalizzazione; relazioni con il pubblico e informazione ambientale; benessere organizzativo, formazione e qualificazione del personale; relazioni sindacali e contenzioso; bilancio e trattamento economico; logistica.
3. Il Dipartimento, altresi', cura le tematiche dell'educazione e della formazione ambientale, dell'informazione ambientale e della comunicazione istituzionale del Ministero, anche coordinando le attivita' svolte dalle direzioni nelle materie di rispettiva competenza; la raccolta, in raccordo con l'ISPRA e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di dati statistici anche al fine dell'attivita' istruttoria per la presentazione della Relazione sullo stato dell'ambiente nelle materie di competenza; la vigilanza nei confronti dell'ISPRA e il controllo analogo nei confronti delle societa' in-house determinandone i criteri, nonche' i procedimenti di riconoscimento e di verifica delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
4. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta la partecipazione del Ministro, per il tramite dell'ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alla cabina di regia "Strategia Italia" di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e agli altri comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando, altresi', il collegamento con il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS); elabora, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, l'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Ministero, del Programma nazionale di riforma (PNR) e gli altri atti strategici nazionali; sovrintende alla definizione delle politiche di coesione, agli strumenti finanziari europei, alla programmazione regionale unitaria e alla gestione di ogni altro fondo europeo di competenza del Ministero; coordina le azioni per il monitoraggio, il controllo e la risoluzione delle situazioni di crisi e di emergenza ambientale a contenuto trasversale ed interdirezionale, ferme restando le azioni di primo intervento poste in essere dalle competenti direzioni.»;
c) dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente:
«Art. 3-bis (Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi). - 1. Il Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-ter, le competenze del Ministero in materia di economia circolare, contrasto ai cambiamenti climatici, efficientemente energetico, miglioramento della qualita' dell'aria e sviluppo sostenibile, cooperazione internazionale ambientale, valutazione e autorizzazione ambientale e di risanamento ambientale.
2. Ai sensi del comma 1, il Dipartimento esercita, nelle materie di spettanza del Ministero, fatte salve le specifiche competenze attribuite al Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo, le competenze in materia di: politiche per la transizione ecologica e l'economia circolare, e la gestione integrata del ciclo dei rifiuti; strategie nazionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; mobilita' sostenibile; azioni internazionali per il contrasto dei cambiamenti climatici, efficienza energetica, energie rinnovabili, qualita' dell'aria, politiche di sviluppo sostenibile a livello nazionale e internazionale, qualita' ambientale, valutazione ambientale, rischio rilevante e autorizzazioni ambientali; individuazione e gestione dei siti inquinati; bonifica dei Siti di interesse nazionale e azioni relative alla bonifica dall'amianto, alle terre dei fuochi e ai siti orfani; prevenzione e contrasto del danno ambientale e relativo contenzioso; studi, ricerche, analisi comparate, dati statistici, fiscalita' ambientale, proposte per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.
3. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta la partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alla cabina di regia "Strategia Italia" di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e agli altri comitati interministeriali comunque denominati operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando, altresi', il collegamento con il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS); elabora, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, l'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Ministero, del Programma nazionale di riforma (PNR) e gli altri atti strategici nazionali; sovrintende alle politiche di coesione, agli strumenti finanziari europei, alla programmazione regionale unitaria e ad ogni altro fondo europeo di competenza del Ministero; coordina le azioni per il monitoraggio, il controllo e la risoluzione delle situazioni di crisi ed emergenza ambientale a contenuto trasversale ed interdirezionale, fermo restando le azioni di primo intervento poste in essere dalle competenti direzioni.»;
d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le lettere f) e g) sono soppresse;
2) alla lettera h) le parole «, tra cui le convenzioni e gli accordi internazionali in materia di prodotti chimici e il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza» sono soppresse;
e) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Direzione generale per il patrimonio naturalistico)»;
2) al comma 1:
2.1) le parole «ed il mare» sono soppresse;
2.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) aree protette terresti e montane e relativi siti della Rete Natura 2000 e promozione delle zone economiche ambientali;»;
2.3) alla lettera c) le parole «terrestre, montana e marina» sono sostituite dalle seguenti «terrestre e montana e dei servizi ecosistemici»;
2.4) alla lettera d) le parole «e marine» sono soppresse;
2.5) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) applicazione della normativa in materia di prodotti fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi, di intesa con le altre amministrazioni competenti;»;
2.6) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) biosicurezza e biotecnologie, ed autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) e all'immissione sul mercato di OGM rispetto agli effetti anche potenziali sugli ecosistemi naturali e sulla biodiversita'»;
2.7) alla lettera h) le parole «e marino» sono soppresse;
2.8) alla lettera i) le parole «la Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo, l'Accordo Pelagos, l'Accordo per la conservazione dei cetacei nel Mediterraneo» sono sostituite dalle seguenti «le convenzioni e gli accordi internazionali in materia di prodotti chimici e il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza»;
f) dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis (Direzione generale per il mare e le coste). - 1. La Direzione generale per il mare e la difesa costiera svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) aree marine protette e siti marini e litoranei di Rete Natura 2000;
b) tutela e promozione della biodiversita' marina, degli ecosistemi marini, fauna e flora costiere e marine, anche in collaborazione con la Direzione generale per il patrimonio naturalistico, in coerenza con la Strategia nazionale per la biodiversita';
c) politiche per la tutela e la promozione del mare, gestione integrata della fascia costiera, attuazione ed implementazione della strategia marina e pianificazione spaziale marittima;
d) difesa del mare dagli inquinamenti, anche potenziali, prodotti dalle attivita' economiche marittime e portuali o dalle piattaforme marine e costiere; valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione degli interventi;
e) politiche per il contrasto all'inquinamento atmosferico prodotto dalle attivita' marittime e portuali e per la riduzione della CO2, in collaborazione con la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria;
f) promozione della cultura del mare e del patrimonio connesso; avvio e sviluppo della marittimita' e portualita' partecipata e sostenibile per i profili di competenza del Ministero;
g) attivita' unionale ed internazionale nelle materie di competenza tra cui la Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo, l'Accordo Pelagos, l'Accordo per la conservazione dei cetacei nel Mar Nero, Mar Mediterraneo e Aree atlantiche contigue.»;
g) all'articolo 10, comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole «legge 7 giugno 2000, n. 150», sono aggiunte le seguenti: «, procedimenti di riconoscimento delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, verificando periodicamente il mantenimento dei requisiti previsti;»;
2) alla lettera c) le parole «il Segretariato generale e» sono soppresse;
3) alla lettera e) le parole «e supporto al Segretario generale per gli adempimenti in materia di trasparenza» sono sostituite dalle seguenti: «; supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190; protezione dei dati personali anche ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ai Dipartimenti e alle direzioni generali per gli adempimenti in materia di trasparenza»;
4) alla lettera g) le parole «gestione della Centrale Unica delle gare e degli acquisti» sono sostituite dalle seguenti: «consulenza per le gare e gli acquisti del Ministero»;
5) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «gestione dei processi collegati al sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e gestione del ciclo della performance, compresa la redazione dei relativi documenti, in funzione di supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e all'Organismo Indipendente di valutazione;»;
6) dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:
«l-bis) redazione delle direttive generali all'ISPRA e alle societa' in house per il perseguimento dei compiti istituzionali ed esercizio della vigilanza sull'ISPRA e del controllo analogo sulle attivita' delle societa' in-house del Ministero determinando i criteri del suddetto controllo;
l-ter) educazione e formazione ambientale, comunicazione istituzionale e informazione ambientale, redazione del piano di comunicazione annuale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione.»;
h) all'articolo 11, comma 1, le parole «Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipende» sono sostituite dalle seguenti: «Le capitanerie di porto dipendono»;
i) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «comma 2,» sono sostituite dalle seguenti «commi 2, 4 e 4-bis»;
2) il comma 2 e' soppresso;
l) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, dopo le parole «supporto istruttorio», sono inserite le seguenti: «dei dipartimenti e»;
2) al comma 6, le parole «dal segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «dai dipartimenti»;
m) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, dopo la parola «agenda», sono inserite le seguenti: «, le attivita' inerenti al cerimoniale e alle onorificenze, inclusa l'attivita' istruttoria per il conferimento dei diplomi di benemerenza in materia ambientale e delle relative medaglie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1989, n. 406»;
2) al comma 4, dopo le parole «raccordo con», sono inserite le seguenti: «i dipartimenti e»;
3) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Capo della segreteria tecnica presiede la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 32 del 2010.»;
n) all'articolo 24, comma 2, dopo la parola «giuridici», e' aggiunta la seguente «, scientifici»;
o) all'articolo 25 le parole «Segretario generale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Capo dipartimento», e, al comma 6, dopo la parola «giuridici», sono aggiunte le seguenti «, scientifici»;
p) all'articolo 26, comma 3, dopo le parole «strutture riorganizzate,» sono aggiunte le seguenti: «sono fatti salvi gli incarichi conferiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e»;
q) la tabella A e' sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.
2. Gli incarichi conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ove relativi a strutture soppresse dallo stesso regolamento ovvero dal regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, comunque, entro il 31 dicembre 2019.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 novembre 2019

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Costa

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Dadone

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2019 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 3553

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del presidente della repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15
luglio 1986, n. 162 - S.O. n. 59.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
1989, n. 406 (Regolamento concernente il conferimento dei
diplomi di benemerenza in materia ambientale e delle
relative medaglie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
dicembre 1989, n. 299.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, (Individuazione delle
unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
del rendiconto generale dello Stato) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1997, n. 279 - S.O. n.
166:
«Art. 3. (Gestione del bilancio). - 1.
Contestualmente all'entrata in vigore della legge di
approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con proprio
decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate,
provvede a ripartire le unita' previsionali di base in
capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte,
su proposta del dirigente generale responsabile, con
decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito
della medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
(Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto
1999, n. 193.
- Si riporta il testo degli articoli da 35 a 40 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203 - S.O. n. 163:
«Art. 35. (Istituzione del ministero e attribuzioni).
- 1. e' istituito il ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio.
2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente,
del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo
alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione
delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della Convenzione di
Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari,
della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della
comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica
dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa
gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e
sostenibile, nazionali e internazionali;
c-bis) politiche di promozione per l'economia
circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le
competenze del Ministero dello sviluppo economico;
c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e
contenimento del danno ambientale e di ripristino in
sicurezza dei siti inquinati;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' e all'impatto sull'ambiente, con
particolare riferimento alla prevenzione e repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente,
prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico,
acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento
ai valori naturali e ambientali.
3. Al ministero sono trasferite con le inerenti
risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri
dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri
o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresi'
trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero
delle politiche agricole in materia di polizia forestale
ambientale.
Art. 36. (Poteri di indirizzo politico e di vigilanza
del Ministro). - 1. Al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e' attribuita la titolarita' dei
poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche' la titolarita' del potere di
vigilanza con riferimento all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi
degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.
207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al
mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
si provvede a ridefinire i compiti e l'organizzazione
dell'ICRAM.
1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di
programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale e'
garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
Art. 37. (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali
definite all'art. 35 del presente decreto.
2. Il ministero si avvale altresi' degli uffici
territoriali del governo di cui all'art. 11.
Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici). - 1. e' istituita l'agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle
forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge i compiti e le attivita'
tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la
protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse
idriche e della difesa del suolo, ivi compresi
l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici
nazionali e interregionali.
3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni
dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, ad eccezione di
quelle del servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi
dell'art. 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio
federale rappresentativo delle agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei
confronti del direttore generale e del comitato direttivo.
Lo statuto prevede altresi' che il comitato direttivo sia
composto di quattro membri, di cui due designati dal
Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto
disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli
organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito
delle finalita' indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61.
5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali
istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate
all'agenzia.
Art. 39. (Funzioni dell'agenzia). - 1. L'agenzia
svolge in particolare, le funzioni concernenti:
a) la protezione dell'ambiente, come definite
dall'art. 1 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonche' le
altre assegnate all'agenzia medesima con decreto del
ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
b) il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4
della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' ogni altro
compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'art. 88
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione
dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'art. 88,
comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro
italiano dighe - RID.
Art. 40. (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) l'art. 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 e 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183;
b) l'art. 1-ter, 2 e 2-ter del decreto legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 112.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
(Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale). e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005, n. 222.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 503, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
legge finanziaria 2007) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 27 dicembre 2006, n. 299:
«Art. 1. (Omissis).
503. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministero delle
infrastrutture, e' autorizzato a procedere, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al
fine di renderla strumentale alle esigenze e finalita' del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, anche procedendo a tale scopo alla fusione per
incorporazione con altri soggetti, societa' e organismi di
diritto pubblico che svolgono attivita' nel medesimo
settore della SOGESID Spa.
(Omissis)».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi
operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, a norma dell'art. 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2007 n.
158 - S. O. n. 157.
- La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 13 agosto 2007 n. 187.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2009
- S.O. n. 197.
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2009, n. 245.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32
(Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce
un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella
Comunita' europea INSPIRE) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 marzo 2010, n. 56 - S.O. n. 47.
- La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012 n.
265 - S.O. n. 265.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 4 gennaio 2013 n. 3.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013 n.
80.
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 7, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il
settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
20 agosto 2014 n. 192 - S.O. n. 72:
«Art. 10. (Misure straordinarie per accelerare
l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento
delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati
all'agricoltura). - (Omissis).
7. Ai fini delle attivita' di coordinamento delle
fasi relative alla programmazione e alla realizzazione
degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il
numero degli uffici dirigenziali di livello generale e non
generale vigenti, l'Ispettorato di cui all'art. 17, comma
2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e'
trasformato in una direzione generale individuata dai
regolamenti di organizzazione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e, pertanto,
l'Ispettorato e' soppresso. Conseguentemente, al citato
art. 17, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009 le
parole da: «le proprie strutture anche vigilate» a:
«decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n.
140» sono sostituite dalle seguenti: «una direzione
generale individuata dai regolamenti di organizzazione del
Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che
subentra nelle funzioni gia' esercitate dall'Ispettorato
generale».
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2016 n.
132.
- La legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e
disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 luglio 2016 n. 166.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme
per il riordino della disciplina in materia di conferenza
di servizi, in attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto
2015, n. 124) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13
luglio 2016 n. 162.
- Il decreto legislativo decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione
delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo
forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2016
n. 213.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65
(Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure
per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei
sistemi informativi nell'Unione) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2018 n. 132.
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4-bis del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia
di famiglia e disabilita') pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 14 agosto 2018 n. 188:
«Art. 2. (Riordino delle competenze del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). -
1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare sono trasferite le funzioni esercitate dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di
coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza
ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2014, n. 6. 2. Per le finalita' di cui al
comma 1, all'art. 2 del decreto-legge n. 136 del 2013, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri" a "Ministro della difesa" sono
sostituite dalle seguenti: "presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un
Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro
dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute,
dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e dal
Ministro della difesa";
b) al comma 2, le parole: ", su proposta del
Ministro per la coesione territoriale," sono sostituite
dalle seguenti: ", sulla proposta del Ministro delegato per
il Sud" e le parole da: "un rappresentante della Presidenza
del Consiglio dei ministri" a "Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare" sono sostituite
dalle seguenti: "un rappresentante del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
la presiede, e da un rappresentante del Ministro delegato
per il Sud, del Ministero dell'interno, del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La
segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto
tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono
assicurati dalle strutture organizzative del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
oneri per la finanza pubblica.".
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare esercita altresi' le funzioni gia'
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in
materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa
e messa in sicurezza del suolo, ferme restando quelle di
coordinamento interministeriale proprie della Presidenza
del Consiglio dei ministri. All'art. 7, comma 8, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le
parole «di concerto con la struttura di missione contro il
dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la
Presidenza del Consiglio» sono soppresse e il comma 9 e'
abrogato. All'art. 1, comma 1074, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, le parole: "della Presidenza del Consiglio
dei ministri-Struttura di missione contro il dissesto
idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture
idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto
dal Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite
dalle seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sulla base di un accordo di
programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare" e le parole: "d'intesa
con la Presidenza del Consiglio dei ministri" sono
sostituite dalle seguenti: "d'intesa con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".
4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 35, comma 2, dopo la lettera c) sono
inserite le seguenti: "c-bis) politiche di promozione per
l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse,
fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo
economico; c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e
contenimento del danno ambientale e di ripristino in
sicurezza dei siti inquinati;";
b) all'art. 37, comma 1, le parole: «, comma
5-bis,» sono soppresse.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, si provvede alla puntuale
quantificazione delle risorse finanziarie allocate e da
allocare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il
presente articolo.
6. Le risorse di cui al comma 5, gia' trasferite al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri e disponibili, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti
capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il
triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma
5 sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato ai sensi dell'art. 4-bis, si provvede ad
adeguare le strutture organizzative del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. All'attuazione del presente articolo il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
«Art. 4-bis. (Procedure per il riordino
dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione
dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere
del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente.».
- Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante
disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19
novembre 2018 n. 269 - S.O. n. 55.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 137 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 n. 302 - S.O. n.
62:
«Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia
di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi
speciali). - (Omissis).
317. Al fine di potenziare l'attuazione delle
politiche ambientali e di perseguire un'efficiente ed
efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla
tutela dell'ambiente, anche allo scopo di prevenire
l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e
di superare quelle in corso, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per il triennio
2019-2021, e' autorizzato ad assumere, a tempo
indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in
relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante
apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed
esami, un contingente di personale di 350 unita'
appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50
unita' appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
e' parimenti autorizzata l'assunzione a tempo
indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale
pubblica per titoli ed esami, di un contingente di
personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale
non generale, di complessive 20 unita', con riserva di
posti non superiore al 50 per cento al personale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Per le finalita' di cui al presente comma, la
dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di cui alla tabella 4
allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, e' incrementata di 20
posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300
unita' di personale non dirigenziale. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della
legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla progressiva
riduzione delle convenzioni stipulate per le attivita' di
assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo
in materia ambientale, nella misura fino al 10 per cento
nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino
al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento
nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno 2024, avendo
come riferimento il totale delle convenzioni vigenti, per
le medesime attivita', nell'anno 2018. Per gli anni dal
2019 al 2024, le risorse derivanti dalla riduzione delle
convenzioni di cui al periodo precedente, annualmente
accertate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite
all'erario. Nell'esercizio finanziario 2025, con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuate e quantificate le risorse che
derivano dall'estinzione delle convenzioni di cui al citato
periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i
relativi stanziamenti di bilancio. I bandi per le procedure
concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza
lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica
amministrazione. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di
cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari ad
euro 4.053.663 per l'anno 2019, ad euro 14.914.650 per
l'anno 2020 e ad euro 19.138.450 annui a decorrere
dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del
fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della legge
11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del
comma 298 del presente articolo. Per lo svolgimento delle
procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2019. Al
relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo da
ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori
esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
19 giugno 2019, n. 97, recante regolamento di
organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance e degli Uffici di diretta
collaborazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
28 agosto 2019, n. 201.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il
trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei
Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
dello sviluppo economico, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei
trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti
per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i
compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e
delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21-9-2019, n. 222:
«Art. 5. (Organizzazione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare). - 1. All'art. 37
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1
e' sostituito dal seguente: "1. Il Ministero si articola in
dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del
presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali
definite all'art. 35 del presente decreto.". Al fine di
assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri
derivanti dalla presente disposizione sono compensati dalla
soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale
di livello non generale equivalente sul piano finanziario.
La dotazione organica dirigenziale del Ministero e'
rideterminata nel numero massimo di dieci posizioni di
livello generale e quarantotto posizioni di livello non
generale senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
2. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino
dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli
adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al
presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di
organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta
collaborazione, puo' essere adottato con le modalita' di
cui all'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,
n. 97.».

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019,
come modificato dal comma 1, lettera a), del presente
decreto:
«Art. 2. (Organizzazione). - 1. Il Ministero, per
l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato
in:
a) due dipartimenti e otto direzioni generali;
b) Uffici di diretta collaborazione del Ministro.
2. I Dipartimenti assumono la denominazione di
Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e
il Mediterraneo (DiPENT) e di Dipartimento per la
transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI).
3. Il Dipartimento per il personale, la natura, il
territorio e il Mediterraneo (DiPENT) e' articolato nei
seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per il patrimonio
naturalistico (PNA);
b) Direzione generale per il mare e le coste (MAC);
c) Direzione generale per la sicurezza del suolo e
dell'acqua (SuA);
d) Direzione generale delle politiche per
l'innovazione, il personale e la partecipazione (IPP).
3-bis. Il Dipartimento per la transizione ecologica e
gli investimenti verdi (DiTEI) e' articolato nei seguenti
quattro uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per l'economia circolare
(ECi);
b) Direzione generale per il clima, l'energia e
l'aria (ClEA);
c) Direzione generale per la crescita sostenibile e
la qualita' dello sviluppo (CreSS);
d) Direzione generale per il risanamento ambientale
(RiA).
3-ter. I Capi dei Dipartimenti dai quali dipendono
funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello
dirigenziale generale, in cui si articola ciascun
dipartimento, svolgono compiti di coordinamento, direzione
e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale
compresi nel Dipartimento e sono responsabili, a norma
dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e dell'art. 21 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente
raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi
svolgono i compiti previsti dall'art. 5, comma 5, del
citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono,
in particolare, all'assegnazione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento. Ai
fini del perseguimento dei risultati complessivi della
gestione amministrativa, il Capo del Dipartimento: assicura
la stretta integrazione tra le attivita' degli uffici nello
svolgimento delle funzioni; rappresenta unitariamente il
dipartimento nelle relazioni con l'esterno, curando lo
sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture
dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del
settore pubblico; fornisce, per il tramite dell'Ufficio di
Gabinetto, il supporto istituzionale alle funzioni del
Ministro.
3-quater. I Capi dei Dipartimenti assicurano il
coordinamento dell'azione amministrativa anche mediante la
convocazione della Conferenza dei Dipartimenti e delle
Direzioni generali, nonche' attraverso l'istituzione e il
coordinamento di gruppi di lavoro temporaneo per la
trattazione di questioni specifiche o per il perseguimento
di particolari obiettivi che necessitano del concorso di
entrambi i Dipartimenti o di piu' direzioni generali.
4. I Dipartimenti e le direzioni generali svolgono le
funzioni previste dal presente decreto, nonche' ogni altra
funzione attribuita al Ministero dalla vigente normativa,
coordinandosi con gli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro, ivi incluse:
a) l'attivita' istruttoria relativa al contenzioso,
nelle materie di rispettiva competenza;
b) la formulazione di proposte, nelle materie di
rispettiva competenza, per la partecipazione del Ministero
alla programmazione e all'impiego dei fondi comunitari, le
politiche di coesione, la programmazione regionale
unitaria, nonche' la gestione dei piani e dei rispettivi
fondi assegnati;
c) la formulazione di proposte concernenti la
ricerca in materia ambientale, nell'ambito delle rispettive
competenze;
d) la cura dei rapporti con gli uffici dell'Unione
europea per le fasi ascendente e discendente della
formazione del diritto dell'Unione europea e con gli
organismi internazionali nelle materie di competenza
secondo le direttive dell'organo di direzione politica,
informando, sia preventivamente sia successivamente,
l'Ufficio di Gabinetto dell'attivita' svolta, anche in
merito a incontri, relazioni, rapporti o progetti avviati,
in corso di svolgimento o conclusi, con soggetti o
organismi pubblici o privati di altri Stati, e alle
iniziative aventi sviluppi di rilievo internazionale anche
solo potenziali o che possano condurre alla sottoscrizione
di convenzioni, accordi, trattati o altri atti analoghi
comunque denominati;
e) la cura dell'informazione e della comunicazione
ambientale per i profili di competenza, in raccordo con gli
Uffici di diretta collaborazione.
5. I Dipartimenti e le direzioni generali possono
stipulare convenzioni e accordi con istituti superiori,
organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, enti
pubblici specializzati operanti a livello nazionale,
universita' statali e non statali e loro consorzi, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349,
dandone preventiva informazione al Ministro, anche al fine
di assicurare l'unitarieta' e l'economicita' dell'azione
dell'amministrazione.
6. Il Ministero si avvale, per i compiti
istituzionali e le attivita' tecnico-scientifiche e di
controllo ambientale di interesse nazionale, dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
di cui all'art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
7. Il Ministero si avvale altresi' delle societa' in
house per le attivita' strumentali alle finalita' ed alle
attribuzioni istituzionali del Ministero, nel rispetto dei
requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza
comunitaria e nazionale per la gestione in house e fermo
restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 317,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. All'applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 5, 6 e 7 si provvede nell'ambito delle risorse gia'
disponibili, senza nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019,
come sostituito dal comma 1, lettera b), del presente
decreto:
«Art. 3. (Dipartimento per il personale, la natura,
il territorio e il Mediterraneo).- 1. Il Dipartimento per
il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo
cura, ai sensi dell'art. 2, comma 3-ter, le competenze del
Ministero in materia di tutela del patrimonio naturalistico
e del mare, di salvaguardia del suolo e dell'acqua, nonche'
delle politiche per l'innovazione, il personale e la
partecipazione.
2. Ai sensi del comma 1, il Dipartimento cura, nelle
materie di spettanza del Ministero, fatte salve le
specifiche competenze attribuite al Dipartimento per la
transizione ecologica e gli investimenti verdi, le
competenze in materia di: aree protette terrestri, inclusi
i Parchi nazionali e la Rete Natura 2000; la salvaguardia
nazionale e internazionale degli ecosistemi e tutela della
biodiversita', della flora e della fauna e dei servizi
ecosistemici; valorizzazione dei patrimoni naturalistici
materiali e immateriali; promozione delle zone economiche
ambientali; riduzione dei rischi derivanti da prodotti
chimici e OGM; difesa del mare e delle coste; protezione
degli ecosistemi marini e costieri; attuazione della
Strategia marina e della Convenzione di Barcellona per il
Mar Mediterraneo; pianificazione spaziale marittima;
coordinamento delle Autorita' di bacino; prevenzione e
mitigazione del dissesto idrogeologico; difesa del suolo;
promozione delle politiche per l'acqua quale bene comune;
tutela delle risorse idriche; innovazione tecnologica e
digitalizzazione; relazioni con il pubblico e informazione
ambientale; benessere organizzativo, formazione e
qualificazione del personale; relazioni sindacali e
contenzioso; bilancio e trattamento economico; logistica.
3. Il Dipartimento, altresi', cura le tematiche
dell'educazione e della formazione ambientale,
dell'informazione ambientale e della comunicazione
istituzionale del Ministero, anche coordinando le attivita'
svolte dalle Direzioni nelle materie di rispettiva
competenza; la raccolta, in raccordo con l'ISPRA e
l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di dati
statistici anche al fine dell'attivita' istruttoria per la
presentazione della Relazione sullo stato dell'ambiente
nelle materie di competenza; la vigilanza nei confronti
dell'ISPRA e il controllo analogo nei confronti delle
societa' in-house determinandone i criteri, nonche' i
procedimenti di riconoscimento e di verifica delle
associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 13 della
legge 8 luglio 1986 n. 349.
4. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento
supporta la partecipazione del Ministro, per il tramite
dell'ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE), alla cabina di
regia «Strategia Italia» di cui all'art. 40 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre, n. 130, e agli
altri comitati interministeriali, comunque denominati,
operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
assicurando, altresi', il collegamento con il Nucleo di
consulenza per l'attuazione delle linee guida per la
regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS);
elabora, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, l'allegato
al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di
competenza del Ministero, del Programma Nazionale di
Riforma (PNR) e gli altri atti strategici nazionali;
sovrintende alle definizione delle politiche di coesione,
agli strumenti finanziari europei, alla programmazione
regionale unitaria e alla gestione di ogni altro fondo
europeo di competenza del Ministero; coordina le azioni per
il monitoraggio, il controllo e la risoluzione delle
situazioni di crisi e di emergenza ambientale a contenuto
trasversale ed interdirezionale, ferme restando le azioni
di primo intervento poste in essere dalle competenti
direzioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del
2019, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente
decreto:
«Art. 3-bis. (Dipartimento per la transizione
ecologica e gli investimenti verdi). - 1. Il Dipartimento
per la transizione ecologica e gli investimenti verdi cura,
ai sensi dell'art. 2, comma 3-ter, le competenze del
Ministero in materia di economia circolare, contrasto ai
cambiamenti climatici, efficientemente energetico,
miglioramento della qualita' dell'aria e sviluppo
sostenibile, cooperazione internazionale ambientale,
valutazione e autorizzazione ambientale e di risanamento
ambientale.
2. Ai sensi del comma 1, il Dipartimento cura, nelle
materie di spettanza del Ministero, fatte salve le
specifiche competenze attribuite al Dipartimento per il
personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo, le
competenze in materia di: politiche per la transizione
ecologica e l'economia circolare, e la gestione integrata
del ciclo dei rifiuti; strategie nazionali di mitigazione e
adattamento ai cambiamenti climatici; mobilita'
sostenibile; azioni internazionali per il contrasto dei
cambiamenti climatici, efficienza energetica, energie
rinnovabili, qualita' dell'aria, politiche di sviluppo
sostenibile a livello nazionale e internazionale, qualita'
ambientale, valutazione ambientale, rischio rilevante e
autorizzazioni ambientali; individuazione e gestione dei
siti inquinati; bonifica dei Siti di interesse nazionale e
azioni relative alla bonifica dall'amianto, alle terre dei
fuochi e ai siti orfani; prevenzione e contrasto del danno
ambientale e relativo contenzioso; studi, ricerche, analisi
comparate, dati statistici, fiscalita' ambientale, proposte
per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.
3. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento
supporta la partecipazione del Ministro, per il tramite
dell'ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE), alla cabina di
regia «Strategia Italia» di cui all'art. 40 della decreto
legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con,
modificazioni dalla, legge 16 novembre 2018, n. 130, e agli
altri comitati interministeriali comunque denominati
operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
assicurando, altresi', il collegamento con il Nucleo di
consulenza per l'attuazione delle linee guida per la
regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS);
elabora, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, l'allegato
al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di
competenza del Ministero, del Programma Nazionale di
Riforma (PNR) e gli altri atti strategici nazionali;
sovrintende alle politiche di coesione, agli strumenti
finanziari europei, alla programmazione regionale unitaria
e ad ogni altro fondo europeo di competenza del Ministero;
coordina le azioni per il monitoraggio, il controllo e la
risoluzione delle situazioni di crisi ed emergenza
ambientale a contenuto trasversale ed interdirezionale,
fermo restando le azioni di primo intervento poste in
essere dalle competenti direzioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019,
come modificato dal comma 1, lettera d), del presente
decreto:
«Art. 4. (Direzione generale per l'economia
circolare). - 1. La Direzione generale per l'economia
circolare svolge le funzioni attribuite al Ministero nei
seguenti ambiti:
a) promozione delle politiche per la transizione
ecologica e l'economia circolare;
b) gestione integrata del ciclo dei rifiuti e dei
programmi plastic free e rifiuti zero;
c) pianificazione, tracciabilita' e vigilanza sul
ciclo integrato dei rifiuti, e monitoraggio dell'adozione e
attuazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti,
anche avvalendosi dell'Albo nazionale dei gestori
ambientali;
d) attuazione ed implementazione del sistema dei
criteri ambientali minimi (CAM); politiche integrate di
prodotto e di eco-sostenibilita' dei consumi nel settore
della pubblica amministrazione («acquisti pubblici verdi»);
e) individuazione, in raccordo con le
amministrazioni competenti, di misure per la corretta
gestione dei rifiuti radioattivi e del combustile nucleare
esaurito, anche in attuazione del relativo Programma
Nazionale, nonche' per la protezione da radiazioni
ionizzanti ad essi collegate;
h) attivita' unionale ed internazionale nelle
materie di competenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019,
come modificato dal comma 1, lettera e), del presente
decreto:
«Art. 6. (Direzione generale per il patrimonio
naturalistico). - 1. La Direzione generale per il
patrimonio naturalistico svolge le funzioni di competenza
del Ministero nei seguenti ambiti:
a) aree protette terresti e montane e relativi siti
della Rete Natura 2000 e promozione delle zone economiche
ambientali;
b) politiche di tutela per la montagna e per il
verde pubblico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10,
nonche', per i profili di competenza, pianificazione
paesaggistica;
c) tutela e promozione del capitale naturale, della
diversita' bioculturale e della biodiversita' terrestre e
montana e dei servizi ecosistemici, anche per quanto
concerne la predisposizione e l'aggiornamento della
Strategia nazionale per la biodiversita';
d) salvaguardia degli ecosistemi e delle specie di
flora e fauna terrestri con particolare riguardo alla
tutela delle foreste e alla gestione sostenibile degli
ecosistemi forestali;
e) attuazione, per i profili di competenza, delle
Convenzioni UNESCO sul patrimonio naturalistico del 1972 e
sul patrimonio immateriale del 2003, del Programma MAB
(Uomo e Biosfera) e degli altri programmi e accordi
internazionali per la tutela, promozione e valorizzazione
dei patrimoni naturalistici e delle tradizioni connesse,
anche mediante la realizzazione di iniziative di supporto
ai territori;
f) applicazione della normativa in materia di
prodotti fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e
biocidi, di intesa con le altre amministrazioni competenti;
g) biosicurezza e biotecnologie, ed autorizzazioni
all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati (OGM) e all'immissione sul mercato
di OGM rispetto agli effetti anche potenziali sugli
ecosistemi naturali e sulla biodiversita';
h) vigilanza del patrimonio naturalistico nazionale
in ambito terrestre;
i) attivita' unionale ed internazionale nelle
materie di competenza tra cui la Convenzione sul commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione (CITES), la Convenzione sulla diversita'
biologica (CBD), le convenzioni e gli accordi
internazionali in materia di prodotti chimici e il
Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, la Convenzione
sulla conservazione delle specie migratrici.»
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019,
introdotto dal comma 1, lettera g), del presente decreto:
«Art. 10. (Direzione generale per il mare e le
coste). - 1. La Direzione generale delle politiche per
l'innovazione, il personale e la partecipazione svolge le
funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) coordinamento dei processi partecipativi
comunque denominati del Ministero e gestione delle
attivita' in tema di accesso civico generalizzato e
attuazione della Convenzione di Aarhus; organizzazione e
gestione delle relazioni con il pubblico di cui all'art. 8
della legge 7 giugno 2000, n. 150; procedimenti di
riconoscimento delle associazioni ambientaliste ai sensi
dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, verificando
periodicamente il mantenimento dei relativi requisiti
previsti;
b) innovazione tecnologica, digitalizzazione,
informatizzazione dei sistemi, organizzazione unificata e
condivisa del sistema informativo del Ministero, e dei
necessari strumenti a presidio della trasparenza
amministrativa, della sicurezza informatica, e relativa
attuazione;
c) gestione ed implementazione del sito internet
del Ministero in stretto coordinamento con gli uffici di
diretta collaborazione del Ministro; funzionamento e
sviluppo dei sistemi per l'informazione geografica e la
geolocalizzazione; assolvimento dei compiti connessi
all'attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
32 (INSPIRE); coordinamento ed attuazione, per i profili di
competenza del Ministero, del codice dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
e politiche per la transizione digitale;
d) esercizio dei compiti di cui al decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della
direttiva (UE) 2016/1148, nelle materie di competenza, in
raccordo con l'Organo centrale di sicurezza ed in
collaborazione con la Direzione generale per la sicurezza
del suolo e dell'acqua;
e) affari generali, reclutamento e concorsi,
riqualificazione ed aggiornamento professionale del
personale del Ministero; trattamento giuridico ed economico
del personale e dei componenti degli organi collegiali
operanti presso il Ministero, e tenuta dei ruoli, della
matricola e dei fascicoli personali della dirigenza e del
personale non dirigenziale; protezione dei dati personali
anche ai sensi del regolamento (UE) 2016/679; supporto al
responsabile della prevenzione della corruzione e
trasparenza ai sensi dell'art. 1 della legge 6 novembre
2012, n. 190; protezione dei dati personali anche ai sensi
del regolamento (UE) 2016/679 e supporto agli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro, ai Dipartimenti e alle
Direzioni Generali per gli adempimenti in materia di
trasparenza;
f) politiche e azioni per il benessere
organizzativo e la formazione attiva del personale;
relazioni sindacali; politiche e azioni per le pari
opportunita' nella gestione del personale; organizzazione e
gestione dell'Ufficio per il «Comitato unico di garanzia»
di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e dell'Organismo paritetico per l'innovazione;
g) amministrazione e manutenzione degli spazi del
Ministero e relativi impianti tecnologici; cura della sede
del Ministero; consulenza per le gare e gli acquisti del
Ministero; ufficio cassa, gestione dei beni patrimoniali e
ufficio del consegnatario;
h) svolgimento, in qualita' di datore di lavoro, di
tutte le funzioni connesse alla prevenzione, igiene e
sicurezza dei luoghi di lavoro nonche' alla tutela della
salute dei lavoratori secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle attivita' connesse;
i) gestione del contenzioso relativo al personale;
cura dei procedimenti disciplinari per tramite dell'Ufficio
per i procedimenti disciplinari di cui all'art. 55-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
l) gestione dei processi collegati al sistema di
misurazione e valutazione della performance organizzativa e
individuale e gestione del ciclo della performance,
compresa la redazione dei relativi documenti, in funzione
di supporto agli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro e all'Organismo Indipendente di valutazione;
l-bis) redazione delle direttive generali all'ISPRA
e alle societa' in house per il perseguimento dei compiti
istituzionali, ed esercizio della vigilanza sull'ISPRA e
del controllo analogo sulle attivita' delle societa' in
house del Ministero, determinando i criteri del suddetto
controllo;
l-ter) educazione e formazione ambientale,
comunicazione istituzionale e informazione ambientale,
redazione del piano di comunicazione annuale ai sensi
dell'art. 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in raccordo
con gli Uffici di diretta collaborazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019,
introdotto dal comma 1, lettera h), del presente decreto:
«Art. 11. (Organismi di supporto). - 1. Le
capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero
ai sensi dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell'art.
135 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di
tutela dell'ambiente marino e costiero. Presso il Ministero
opera, ai sensi dell'art. 20 della legge 31 luglio 2002, n.
179, il reparto ambientale marino.
2. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al
Ministero, il Ministro si avvale, ai sensi dell'art.
174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, del
Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari
dell'Arma dei Carabinieri, nonche' del Comando Carabinieri
per la tutela ambientale, posto alla dipendenza funzionale
del Ministro ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 8
luglio 1986, n. 349, oltre che dei reparti delle altre
forze di polizia, previa intesa con i Ministri
competenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019,
introdotto dal comma 1, lettera i), del presente decreto:
«Art. 16. (Funzioni e compiti). - 1. L'Organismo
indipendente di valutazione della performance svolge le
funzioni e i compiti di cui all'art. 14, commi 2, 4 e 4-bis
del decreto legislativo n. 150 del 2009, ed ogni altra
funzione attribuita dalla legge.
2) (Soppresso).
3. La validazione della Relazione sulla performance
e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per
premiare il merito di cui al Titolo III del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4. Agli oneri per il funzionamento dell'Organismo si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
- Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019,
introdotto dal comma 1, lettera l), del presente decreto:
«Art. 18. (Ufficio di Gabinetto). - 1. Il Capo di
Gabinetto collabora con il Ministro nello svolgimento dei
propri compiti istituzionali, istruisce ed esamina gli atti
ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei
Sottosegretari di Stato, coordina l'intera attivita' di
supporto e tutti gli uffici di diretta collaborazione i
quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita'
della spesa, ed assume ogni utile iniziativa per favorire
il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro,
assicurando, nel rispetto del principio di distinzione tra
funzioni di indirizzo e compiti di gestione, il raccordo
tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di
gestione del Ministero.
2. Il Capo di Gabinetto e' nominato dal Ministro fra
soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in
possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere,
avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e
scientifici ed alle esperienze maturate.
3. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di
Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate
dal Ministro ed e' articolato in distinte aree
amministrative e tecniche, cui sono preposti un Vice Capo
di Gabinetto con funzioni vicarie e uno o piu' Vice Capo di
Gabinetto, anche provenienti dalle carriere universitarie,
delle Magistrature o dell'Avvocatura dello Stato.
L'incarico di vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie
e' attribuito dal Ministro a soggetti, anche estranei alla
pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate
alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli
professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze
maturate.
4. L'Ufficio di Gabinetto, per il tramite del Nucleo
di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui
all'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, coordina
le attivita' relative alle procedure d'infrazione e le fasi
di pre-contenzioso, nonche' le attivita' relative alla c.d.
fase ascendente, sulla base del supporto istruttorio dei
dipartimenti e delle direzioni generali competenti per
materia e in coordinamento con l'Ufficio legislativo.
5. L'Ufficio di Gabinetto, in coordinamento con
l'ufficio del Consigliere diplomatico, assicura la coerenza
tra l'indirizzo politico e le posizioni negoziali in ambito
internazionale del Ministero, coordinando, per i profili di
rilevanza politica, la partecipazione del Ministero ai
negoziati, ai processi di definizione delle politiche e
della legislazione europea e degli accordi internazionali
in campo ambientale, e al Comitato interministeriale per
gli affari europei (CIAE), verificandone l'attuazione a
livello nazionale e il rispetto degli impegni assunti in
sede internazionale.
6. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto operano il
Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui
all'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 costituito
da un coordinatore, individuato nel limite del contingente
di cui all'art. 24 , e da referenti designati per
competenza dai dipartimenti e dalle direzioni generali,
nonche' l'Organo centrale di sicurezza di cui all'art. 8
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6
novembre 2015, n. 5, per i compiti e le funzioni in materia
di tutela amministrativa delle informazioni per la
sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, composto
da personale individuato nel limite del contingente di cui
all'art. 24. L'organo centrale di sicurezza svolge altresi'
il ruolo di autorita' competente di cui all'art. 7 del
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione
della direttiva (UE) 2016/1148 in tema di sicurezza delle
reti e dei sistemi informativi nell'Unione. Il Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici
istituito ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999,
n. 144 e' posto in posizione di autonomia funzionale presso
l'Ufficio di Gabinetto.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019,
introdotto dal comma 1, lettera m), del presente decreto:
«Art. 20. (Uffici di segreteria del ministro). - 1.
La segreteria opera alle dirette dipendenze del ministro ed
assicura il supporto all'espletamento dei compiti del
ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni,
nonche' alla predisposizione ed alla elaborazione dei
materiali per gli interventi del ministro, mediante il
raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione.
2. Alla segreteria del ministro e' preposto il Capo
della segreteria, il quale coadiuva ed assiste il ministro
negli organismi a cui partecipa, adempie su suo mandato a
compiti specifici, cura l'agenda, le attivita' inerenti al
cerimoniale e alle onorificenze, inclusa l'attivita'
istruttoria per il conferimento dei diplomi di benemerenza
in materia ambientale e delle relative medaglie di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1989, n.
406, e la corrispondenza privata del Ministro, nonche' i
rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici
e privati in ragione del suo incarico istituzionale.
3. Il Capo della segreteria e' nominato dal ministro,
fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione,
sulla base di un rapporto strettamente fiduciario.
4. La Segreteria tecnica svolge attivita' di supporto
tecnico al Ministro per l'elaborazione ed il monitoraggio
delle politiche ambientali, operando in raccordo con i
dipartimenti e le direzioni generali e gli altri Uffici di
diretta collaborazione, sia nella fase di rilevazione delle
problematiche da affrontare che in quella di elaborazione
delle decisioni di competenza del ministro.
5. Alla Segreteria tecnica e' preposto il Capo della
segreteria tecnica, nominato dal Ministro tra soggetti,
anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso
di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai
settori di competenza del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Il Capo della segreteria
tecnica presiede la Consulta nazionale per l'informazione
territoriale ed ambientale di cui all'art. 11, comma 5, del
decreto legislativo n. 32 del 2010.».
- Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019,
introdotto dal comma 1, lettera n), del presente decreto:
«Art. 24. (Personale degli Uffici di diretta
collaborazione). - 1. Agli Uffici di diretta collaborazione
del Ministro di cui all'art. 17, comma 2, e' assegnato
personale del Ministero o altri dipendenti pubblici anche
in posizione di comando o collocamento fuori ruolo nel
numero massimo di novanta unita', nel rispetto dei vincoli
imposti dagli stanziamenti di bilancio.
2. Possono essere altresi' assegnati, nel limite del
10 per cento del contingente di cui al comma 1, consiglieri
giuridici, scientifici ed economici del Ministro, con
contratto di collaborazione continuata e coordinata, scelti
tra magistrati, avvocati, professori universitari,
consiglieri parlamentari, dirigenti pubblici, nonche',
entro il limite del 20 per cento, esperti e collaboratori
in possesso di specifiche esperienze e competenze nella
materia oggetto dell'incarico, anche estranei alla pubblica
amministrazione, con contratto di lavoro autonomo di natura
occasionale o con contratto avente ad oggetto affidamento
di incarichi di studio o consulenza o altra attivita'
professionale di durata non superiore alla scadenza del
mandato del Ministro, nel rispetto del criterio
dell'invarianza della spesa di cui all'art. 4, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e comunque nel
limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per
le competenze degli addetti al Gabinetto ed alle segreterie
particolari.
3. L'espletamento delle attivita' costituenti servizi
di supporto a carattere generale necessari per l'attivita'
degli Uffici di diretta collaborazione puo' essere
delegato, con provvedimento espresso del Capo di Gabinetto,
alla Direzione generale per le politiche del personale,
l'innovazione e la partecipazione, con assegnazione di
adeguate risorse finanziarie. A dette attivita' possono
essere destinate, dal Direttore generale delle politiche
per l'innovazione, il personale e la partecipazione, non
piu' di nove unita' di personale non dirigenziale.
4. Alla segreteria del vice ministro, ove nominato, e
di ciascuno dei Sottosegretari di Stato e' assegnato un
contingente di personale nel limite massimo di otto unita',
di cui un numero non superiore a quattro, compreso il capo
della segreteria, scelto anche tra i dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o
collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'art. 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, o tra persone estranee
all'amministrazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 25 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019,
introdotto dal comma 1, lettera o), del presente decreto:
«Art. 25. (Trattamento economico). - 1. Ai
responsabili degli Uffici di diretta collaborazione di cui
al precedente art. 17, comma 2, spetta un trattamento
economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di
cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, cosi' articolato: per il Capo di Gabinetto, in
una voce retributiva di importo non superiore a quello
massimo del trattamento economico fondamentale del Capo
dipartimento incaricato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento
accessorio da fissare in un importo non superiore alla
misura massima del trattamento accessorio spettante per gli
incarichi di cui alla citata disposizione, aumentata fino
al trenta per cento; per il Capo dell'Ufficio legislativo,
in una voce retributiva di importo non superiore a quello
massimo del trattamento economico fondamentale dei
dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale
incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento accessorio
da fissare in un importo non superiore alla misura massima
del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici
dirigenziali generali del ministero; per il capo della
segreteria tecnica, per il consigliere diplomatico, per i
capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato e per il
capo della segreteria del vice ministro, ove nominato, in
una voce retributiva di importo non superiore alla misura
massima del trattamento economico fondamentale dei
dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non
generale ed in un emolumento accessorio di importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non
generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici, tale
trattamento, se piu' favorevole, integra, per la
differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi
dei predetti Uffici, dipendenti da pubbliche
amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio
trattamento economico, e' corrisposto un emolumento
accessorio determinato con le modalita' di cui all'art. 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di
importo non superiore, per il Capo di Gabinetto, alla
misura massima dell'emolumento accessorio spettante al Capo
dipartimento incaricato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, aumentato fino al
trenta per cento, per il Capo dell'Ufficio legislativo,
alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai
dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del
Ministero, per il capo della segreteria del ministro, per
il Capo della Segreteria Tecnica, per il Consigliere
diplomatico del Ministro e per i Capi delle Segreterie dei
Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria del
vice ministro, ove nominato, alla misura massima
dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di
livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero.
L'emolumento accessorio di cui al precedente periodo non
puo' comunque essere superiore alla misura massima
derivante dall'applicazione dell'art. 23-ter, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Al capo ufficio stampa e' riconosciuto il
trattamento economico equiparato a quello di Capo
Redattore, previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro dei giornalisti professionisti, salva, in ogni caso,
l'applicazione del comma 4 del presente articolo.
3. Al vice capo di Gabinetto con funzioni vicarie, al
vice capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie, al
capo della segreteria del Ministro e' corrisposto un
trattamento economico, determinato con le modalita' di cui
all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, fondamentale ed accessorio, non superiore a quello
massimo attribuito ai dirigenti di seconda fascia del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, aumentata, quanto al trattamento accessorio, fino al
cinquanta per cento, a fronte delle specifiche
responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della
specifica qualificazione posseduta, della disponibilita' ad
orari disagevoli, della qualita' della prestazione
individuale. Per i dipendenti pubblici, tale trattamento se
piu' favorevole, integra per la differenza, il trattamento
economico in godimento. Ai detti Vice Capi, dipendenti da
pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento
del proprio trattamento economico, e' corrisposto un
emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui
all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, di importo non superiore alla misura massima
dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di
seconda fascia del Ministero, e comunque non superiore alla
misura massima derivante dall'applicazione dell'art.
23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque
nel limite delle risorse disponibili, a legislazione
vigente, per le competenze degli addetti al Gabinetto ed
alle Segreterie Particolari.
4. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli
Uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una
retribuzione di posizione in misura non superiore ai valori
economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa
fascia del ministero, nonche', in attesa di specifica
disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della
retribuzione di risultato, determinata con decreto del
Ministro, su proposta del capo di Gabinetto, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo
non superiore all'ottanta per cento della retribuzione di
posizione, a fronte delle specifiche responsabilita'
connesse all'incarico attribuito, della specifica
qualificazione posseduta, della disponibilita' ad orari
disagevoli, della qualita' della prestazione individuale,
nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di
bilancio.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli
Uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 17, comma
2, a fronte delle responsabilita', degli obblighi effettivi
di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli
eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle
disposizioni vigenti, nonche' dalle conseguenti ulteriori
prestazioni richieste dai responsabili degli Uffici, spetta
un'indennita' accessoria di diretta collaborazione
sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati
all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento
dei servizi. In attesa di specifica disciplina
contrattuale, la misura dell'indennita' e' determinata,
senza aggravi di spesa, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, come richiamato dall'art. 7 del decreto
legislativo n. 300 del 1999.
6. Ai consiglieri economici, scientifici e giuridici
del Ministro di cui all'art. 24, comma 2, spetta un
trattamento economico omnicomprensivo massimo pari
all'indennita' massima di diretta collaborazione maggiorata
del 20 per cento nel limite delle disponibilita' di
bilancio. Agli esperti e ai collaboratori di cui all'art.
24, comma 2, spetta un trattamento economico
omnicomprensivo determinato con apposito contratto
individuale, da stipularsi con il Capo dell'Ufficio di
Gabinetto, nel rispetto dei vincoli imposti dagli
stanziamenti di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019,
introdotto dal comma 1, lettera p), del presente decreto:
«Art. 26. (Norme transitorie, finali ed abrogazioni).
- 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 luglio 2014, n. 142.
2. Fino alla definizione delle procedure di
conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia
relativi alla nuova organizzazione del Ministero, ciascun
nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale
dei preesistenti uffici dirigenziali.
3. Ferma l'applicazione dell'art. 2, comma 8, primo
periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate, sono
fatti salvi gli incarichi conferiti alla data di entrata in
vigore del presente regolamento e la decadenza dagli
incarichi dirigenziali di livello generale relativi a dette
strutture si verifica con la conclusione delle procedure di
conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'art. 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Gli incarichi dei soggetti preposti agli Uffici di
diretta collaborazione cessano di avere efficacia alla
scadenza dei mandati, rispettivamente, del ministro, del
vice ministro, o dei Sottosegretari di Stato che li hanno
attribuiti, e possono essere da essi revocati in qualsiasi
momento.
5. I contratti di cui all'art. 24, gia' stipulati
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
continuano a produrre effetti fino alla loro naturale
scadenza, salvo revoca.
6. Dall'attuazione del presente provvedimento non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare provvede all'attuazione del
presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente sul proprio bilancio e con le risorse di cui
all'art. 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n.
145.
9. Dall'attuazione del presente provvedimento non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.».
 
Allegato

Tabella A
(di cui all'articolo 12, comma 1)

Dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale
+-------------------------+-------+
|Posti di funzione | |
|dirigenziale di livello | |
|generale | 10  |
+-------------------------+-------+
|Posti di funzione | |
|dirigenziale di livello | |
|non generale | 48  |
+-------------------------+-------+