Gazzetta n. 284 del 4 dicembre 2019 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levosulpiride Aristo»


Estratto determina AAM/A.I.C. n. 206/2019 del 12 novembre 2019

Procedura europea: IT/H/0534/001-003/DC
Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.
E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LEVOSULPIRIDE ARISTO nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:
Titolare A.I.C.: Societa' Aristo Pharma GmbH con sede legale e domicilio fiscale in Wallenroder Strabe 8-10 - 13435 Berlino - Germania.
Confezioni:
«25 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al
A.I.C. n. 045551013 (in base 10) 1CG3F5 (in base 32).
«25 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al
A.I.C. n. 045551025 (in base 10) 1CG3FK (in base 32).
«25 mg compresse» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al
A.I.C. n. 045551037 (in base 10) 1CG3FX (in base 32).
«50 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al
A.I.C. n. 045551049 (in base 10) 1CG3G9 (in base 32).
«50 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al
A.I.C. n. 045551064 (in base 10) 1CG3GS (in base 32).
«50 mg compresse» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al
A.I.C. n. 045551076 (in base 10) 1CG3H4 (in base 32).
«100 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al
A.I.C. n. 045551052 (in base 10) 1CG3GD (in base 32).
«100 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al
A.I.C. n. 045551088 (in base 10) 1CG3HJ (in base 32).
«100 mg compresse» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al
A.I.C. n. 045551090 (in base 10) 1CG3HL (in base 32).
Validita' prodotto integro: tre anni.
Forma farmaceutica: compressa.
Condizioni particolari di conservazione: Questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione.

Composizione

Ciascuna compressa di Levosulpiride Aristo 25 mg contiene:
Principio attivo: levosulpiride 25 mg
Eccipienti: cellulosa microgranulare (E460), lattosio monoidrato, sodio amido glicolato tipo A, magnesio stearato (E572).
Ciascuna compressa di Levosulpiride Aristo 50 mg contiene:
Principio attivo: levosulpiride 50 mg
Eccipienti: cellulosa microgranulare (E460), lattosio monoidrato, sodio amido glicolato tipo A, magnesio stearato (E572).
Ciascuna compressa di Levosulpiride Aristo 100 mg contiene:
Principio attivo: levosulpiride 50 mg;
Eccipienti: cellulosa microgranulare (E460), lattosio monoidrato, sodio amido glicolato tipo A, magnesio stearato (E572).
Responsabile del rilascio lotti: Medochemie Ltd. Central Factory 1-10 Constantinoupoleos - Street Limassol, 3011 - Cipro.

Indicazioni terapeutiche

Levosulpiride Aristo 25 mg compresse:
trattamento a breve termine della sindrome dispeptica (anoressia, meteorismo, senso di tensione epigastrica, cefalea postprandiale, pirosi, eruttazioni, diarrea, stipsi) da ritardato svuotamento gastrico legato a fattori organici (gastroparesi diabetica, neoplasie, ecc.) e/o funzionali (somatizzazioni viscerali in soggetti ansioso-depressivi) nei pazienti che non hanno risposto ad altre terapie;
trattamento sintomatico a breve termine di nausea e vomito (indotti da farmaci antiblastici) dopo fallimento della terapia di prima linea;
trattamento sintomatico a breve termine di vertigini, tinnito, perdita dell'udito e nausea associati a sindrome di Meniere.
Levosulpiride Aristo 50 mg compresse e 100 mg compresse:
disturbi da sintomi somatici,
trattamento della schizofrenie croniche con sintomi negativi.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Per le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita':
classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:
RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.
E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'A.I.C. e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.