Gazzetta n. 284 del 4 dicembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 7 novembre 2019, n. 139
Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA DIFESA

e

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 117, comma 6, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il comma 5-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, che rimette ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la determinazione delle modalita' d'impiego di guardie giurate a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana che navigano in acque internazionali a rischio pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa;
Visto altresi' l'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, del citato decreto-legge n.107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Visto il codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, fatta a Londra il 1° novembre 1974;
Visto il regolamento (CE) 31 marzo 2004 n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, relativa alle competenze del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, recante «Disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonche' nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta', adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, recante «Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche' dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti»;
Visto il decreto del Ministro della difesa, del 24 settembre 2015 e successive modificazioni, recante «Individuazione delle acque internazionali soggette al rischio di pirateria nell'ambito delle quali e' consentito l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 28 dicembre 2012, n. 266, concernente «Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria»;
Considerata la necessita' di garantire adeguati servizi di protezione delle navi mercantili battenti bandiera italiana da parte delle guardie giurate, nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011;
Sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato numero affare 1904/2016, n. 02780/2018 di spedizione, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 22 novembre 2018;
Vista la nota n. 17007/8, prot. 0021706, del 29 marzo 2019, con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 5, comma 5-ter, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, l'impiego delle guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali a rischio pirateria, le modalita' per l'acquisto, l'imbarco, lo sbarco, il porto, il trasporto e l'utilizzo delle armi e del relativo munizionamento, nonche' i rapporti tra le guardie giurate e il comandante della nave con riguardo alle modalita' operative di svolgimento dei servizi a bordo.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, nr. 130, e
successive modifiche, come modificato dal decreto legge 15
febbraio 2015, n.7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 aprile 2015, n.43, recante "Proroga degli
interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei
processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle
missioni internazionali delle forze armate e di polizia per
l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011)
adottate dal Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite.
Misure urgenti antipirateria", che rimette ad un decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, la determinazione delle modalita' d'impiego di
guardie giurate a bordo di navi mercantili battenti
bandiera italiana che navigano in acque internazionali a
rischio pirateria, individuate con decreto del Ministro
della difesa", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
luglio 2011, n. 160:
«Art. 5 (Ulteriori misure di contrasto alla
pirateria). - 1.
2.
3.
4. Nell'ambito delle attivita' internazionali di
contrasto alla pirateria, anche in relazione all'azione
comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008,
ed in attesa della ratifica delle linee guida del «Maritime
Safety Committee» (MSC) delle Nazioni Unite in seno
all'«International Maritime Organization» (IMO), e'
consentito, nei limiti di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter,
l'impiego di guardie giurate, autorizzate ai sensi degli
articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana,
che transitano in acque internazionali soggette al rischio
di pirateria, individuate con decreto del Ministro della
difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, dell'interno e delle
infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti
periodici dell'Organizzazione marittima internazionale
(IMO), a protezione delle stesse.
5. L'impiego di cui al comma 4 e' consentito
esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa
da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una
delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management
practices» di autoprotezione del naviglio definite
dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai
sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie
giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano
prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari,
con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato
i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15
settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione
dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155. Fino al 31 dicembre 2019 possono essere impiegate
anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato
i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano
partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali
appartenenti alle Forze armate, alle missioni
internazionali in incarichi operativi e che tale condizione
sia attestata dal Ministero della difesa.
5-bis. Il personale di cui al comma 4,
nell'espletamento del servizio di cui al comma 5 ed entro i
limiti territoriali delle acque internazionali a rischio di
pirateria ivi previsti, puo' utilizzare le armi comuni da
sparo nonche' le armi in dotazione delle navi,
appositamente predisposte per la loro custodia, detenute
previa autorizzazione rilasciata all'armatore, in relazione
alla tipologia delle armi, ai sensi degli articoli 28 e 31
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La predetta
autorizzazione e' rilasciata anche per l'acquisto, il
trasporto e la cessione in comodato al medesimo personale
di cui al comma 4. Con le medesime autorizzazioni possono
essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi a
bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti degli Stati
le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a
rischio pirateria individuate con il decreto del Ministro
della difesa, di cui al comma 4. Con le medesime
autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e
lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma 5,
nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono
confinanti con le aree a rischio di pirateria individuate
con il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma
4.
5-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il
31 marzo 2012, sono determinate le modalita' attuative dei
commi 5 e 5-bis, comprese quelle relative all'imbarco e
allo sbarco delle armi, al porto e al trasporto delle
stesse e del relativo munizionamento, alla quantita' di
armi detenute a bordo della nave e alla loro tipologia,
nonche' ai rapporti tra il personale di cui al comma 4 ed
il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti
di cui al medesimo comma.
6.
6-bis.
6-ter. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
- Il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.
- Il Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149,
Supplemento Ordinario, successivamente modificato dal
D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 ottobre 2008, n. 234.
- Il Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della
navigazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 1942, n. 93, Edizione Speciale.
- La legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme
integrative della disciplina vigente per il controllo delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n.105.
- La legge 23 maggio 1980, n. 313. Adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia
della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a
Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190,
Supplemento Ordinario.
- Il Reg. (CE) 31 marzo 2004, n. 725/2004, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 29
aprile 2004, n. L129.
- La legge 28 gennaio 1994, n.84, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n.28, Supplemento
Ordinario.
- Il decreto dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2009, n.298,
Supplemento Ordinario.
- Il decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre
2010, n. 269, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
febbraio 2011, n. 36, Supplemento Ordinario.
- Il decreto del Ministro della difesa 24 settembre
2015, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre
2015, n. 232.
- Il decreto del Ministro dell'interno 28 dicembre
2012, n. 266 (Regolamento recante l'impiego di guardie
giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera
italiana, che transitano in acque internazionali a rischio
pirateria, abrogato dal presente decreto, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013.

Note all'art. 1:

- Per il testo dell'articolo 5, comma 5-ter, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, si veda
nelle note alle premesse.
 
Allegato A (Articolo 9, comma 1, del regolamento)
Modello unico di istanza per lo svolgimento dei servizi di protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana, di cui al decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B (Articolo 9, comma 2, del regolamento)
Modello unico di comunicazione di inizio servizio e dichiarazione di conformita' per lo svolgimento dei servizi di protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana, di cui al decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegato C (articolo 15)

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI
INTRODOTTI A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) aree a rischio pirateria o acque internazionali a rischio pirateria: le aree individuate con decreto del Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, come modificato dal decreto-legge 18 febbraio 2015, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43;
b) autorita' competente: il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera quale autorita' competente ad attuare, coordinare e controllare le misure di sicurezza marittima, individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 18 giugno 2004, in attuazione del regolamento (CE) 31 marzo 2004 n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) CINCNAV: il Comando in Capo della Squadra navale, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dipendente direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina;
d) guardie giurate: il personale, munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 138 T.U.L.P.S., che svolge, ai sensi degli articoli 133 o 134 T.U.L.P.S., i servizi di protezione del naviglio mercantile di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011;
e) IMO: Organizzazione marittima internazionale, istituzione specializzata delle Nazioni Unite incaricata di assicurare la sicurezza dei trasporti marittimi, la prevenzione dell'inquinamento dei mari e dell'ambiente da parte delle navi, che ha individuato le «best management practices» di autoprotezione del naviglio mercantile;
f) ISPS Code: il codice Internazionale per la Sicurezza delle navi e delle strutture portuali (International Ship and Port Facilities Security Code), di cui alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, fatta a Londra il 1° novembre 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;
g) navi: le navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano nelle acque internazionali a rischio pirateria individuate dal decreto del Ministro della difesa adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n.107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2011;
l) procedure tecnico-amministrative relative all'imbarco delle guardie giurate: procedure tecnico-amministrative individuate dal comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto in relazione all'imbarco delle guardie giurate a bordo delle navi mercantili nazionali, in conformita' alle linee guida sviluppate dall'IMO ed alla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale di settore, con decreto 23 marzo 2015, n. 307;
m) regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.: il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza»;
n) servizi di protezione del naviglio mercantile: servizi, svolti dalle guardie giurate, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 107 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 130 del 2011, a tutela delle navi mercantili, nonche' delle merci e dei valori sulle stesse trasportati, battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali a rischio pirateria;
o) T.U.L.P.S.: il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
p) UAMA: l'unita' per le autorizzazioni dei materiali d'armamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e successive modificazioni, competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali di armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia.

Note all'art. 2:

- Per il testo dell'articolo 5, comma 4, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, si veda
nelle note alle premesse.
- Il D. Lgs. 15/03/2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio
2010, n. 106, Supplemento Ordinario.
- Si riporta il testo integrale degli articoli 133, 134
e 138 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno
1931, n. 146.
«Art.133. - Gli enti pubblici, gli altri enti
collettivi e i privati possono destinare guardie
particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprieta'
mobiliari od immobiliari.
Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto,
associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla
vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse.»
«Art. 134. - Senza licenza del prefetto e' vietato ad
enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di
proprieta' mobiliari od immobiliari e di eseguire
investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per
conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo'
essere conceduta alle persone che non abbiano la
cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro
dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o
abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
possono conseguire la licenza per prestare opera di
vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle
stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
Il regolamento di esecuzione individua gli altri
soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti
poteri di direzione, amministrazione o gestione anche
parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei
confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne
per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti
dall'articolo 11 del presente testo unico, nonche'
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
La licenza non puo' essere conceduta per operazioni
che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una
menomazione della liberta' individuale.»
«Art.138. - Le guardie particolari devono possedere i
requisiti seguenti:
1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea;
2° avere raggiunto la maggiore eta' ed avere
adempiuto agli obblighi di leva;
3° sapere leggere e scrivere;
4° non avere riportato condanna per delitto;
5° essere persona di ottima condotta politica e
morale;
6° essere munito della carta di identita';
7° essere iscritto alla cassa nazionale delle
assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul
lavoro.
Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da
adottarsi con le modalita' individuate nel regolamento per
l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni,
provvede all'individuazione dei requisiti minimi
professionali e di formazione delle guardie particolari
giurate. Costituisce requisito minimo, di cui al primo
periodo, l'avere prestato servizio per almeno un anno,
senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze
armate.
La nomina delle guardie particolari giurate deve
essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha
validita' biennale, il prefetto rilascia altresi', se ne
sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a
tassa ridotta, con validita' di pari durata.
Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia
particolare giurata di cittadini di altri Stati membri
dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e
delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per
lo svolgimento della medesima attivita'. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3.
Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati
membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza
di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo
regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro
dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano,
altresi', le disposizioni degli articoli 71 e 256 del
regolamento di esecuzione del presente testo unico.
Salvo quanto diversamente previsto, le guardie
particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di
custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono
destinate rivestono la qualita' di incaricati di un
pubblico servizio.».
 
Art. 3
Caratteristiche delle navi per lo svolgimento dei servizi di
protezione

1. I servizi di protezione del naviglio mercantile sono svolti a bordo delle navi che hanno le seguenti caratteristiche:
a) essere predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO;
b) essere conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in materia di sicurezza della navigazione (safety) e sicurezza marittima (maritime security), adottate in relazione alle competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
c) essere predisposte per la custodia delle armi e delle munizioni secondo le previsioni di cui all'articolo 13, comma 1.

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 28
gennaio 1994, n. 84.
«Art. 3. - 1. L'Ispettorato generale delle
capitanerie di porto e' costituito in comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, cui e'
preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente allo
stesso Corpo, senza aumento di organico ne' di spese
complessive, dipende dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nei limiti di quanto dispone il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n.
72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni
vigenti; esercita altresi' le competenze in materia di
sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Le capitanerie di porto
dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, per le
materie di rispettiva competenza.».
 
Art. 4

Requisiti delle guardie giurate

1. I servizi di protezione del naviglio mercantile sono svolti dalle guardie giurate in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso dei requisiti addestrativi previsti dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, accertati dalla Commissione di cui al medesimo articolo 6, comma 4, previo superamento dell'esame di cui al successivo comma 5, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, del presente regolamento;
b) essere in possesso di porto d'arma lunga per difesa personale, ai sensi dell'articolo 42 T.U.L.P.S.

Note all'art. 4:

- Per il testo dell'articolo 5, commi 4 e 5 del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, nr. 130, si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 42 del citato Regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773:
«Art. 42. - Il Questore ha facolta' di dare licenza
per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facolta'
di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di
portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni
animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a
centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia
diversamente stabilita dalla legge, ha validita' annuale.
Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza
di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere
comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi
maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il
convivente more uxorio, individuati dal regolamento e
indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza,
secondo le modalita' definite nel medesimo regolamento. In
caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione
del presente comma, si applica la sanzione amministrativa
da 2.000 euro a 10.000 euro. Puo' essere disposta,
altresi', la revoca della licenza o del nulla osta alla
detenzione.».
 
Art. 5

Armi utilizzabili nei servizi di protezione del naviglio mercantile

1. Le guardie giurate dipendenti dall'armatore ovvero dall'istituto di vigilanza privata, nominate rispettivamente ai sensi degli articoli 133 e 134 T.U.L.P.S., nei servizi di protezione del naviglio mercantile possono utilizzare:
a) le armi comuni da sparo, nonche' le armi, anche a funzionamento automatico, in dotazione delle navi, detenute dall'armatore previo rilascio di apposita autorizzazione;
b) le armi comuni da sparo detenute dal titolare dell'istituto di vigilanza privata previo rilascio di apposita autorizzazione.
2. Le armi, comprese quelle a funzionamento automatico, non possono essere di calibro superiore a 308 Win. (7,62 x 51 mm).

Note all'art. 5:

- Per il testo degli articolo 133 e 134 del citato
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si veda nelle note
all'articolo 2.
 
Art. 6
Modalita' di svolgimento dei servizi di protezione del naviglio
mercantile

1. Le modalita' di svolgimento dei servizi di protezione del naviglio mercantile sono stabilite dal regolamento di servizio redatto secondo quanto previsto dall'allegato D del decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, approvato dal Questore della provincia ove ha sede l'istituto di vigilanza privata, ovvero, per le guardie giurate dipendenti dagli armatori, dal Questore della provincia in cui ha sede la societa' di armamento.
2. Il regolamento di servizio di cui al comma 1, deve comunque prevedere:
a) che il numero delle guardie giurate impiegate a bordo delle navi deve essere sempre adeguato in rapporto alle esigenze di difesa e rapportato alla tipologia di nave, alle merci ed ai valori trasportati ed al numero ed alla tipologia dei sistemi di autoprotezione attivati a bordo, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 e comunque, tenuto conto anche dei limiti di utilizzo delle armi di cui al successivo comma 4, non inferiore a tre. Il numero delle guardie giurate impiegate a bordo deve altresi' essere idoneo a garantire il rispetto della vigente normativa in tema di orario di lavoro, riposo, lavoro straordinario;
b) che per ogni nucleo di guardie giurate impiegato a bordo della nave deve essere nominato un responsabile (team leader), individuato nella guardia avente maggiore esperienza, cui e' affidata l'organizzazione operativa del nucleo stesso, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di servizio e secondo le direttive del comandante della nave al quale lo stesso si deve sempre rapportare;
c) un esplicito rinvio alle procedure tecnico-amministrative relative all'imbarco delle guardie giurate individuate dal comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, ai sensi del decreto dirigenziale 23 marzo 2015, n. 307;
3. Il titolare dell'istituto di vigilanza, nell'ipotesi di cui all'articolo 134 T.U.L.P.S., ovvero l'armatore, nell'ipotesi di cui all'articolo 133 del medesimo Testo unico, quando le guardie giurate sono imbarcate direttamente nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria, comunicano al Questore che ha approvato il regolamento di servizio, le generalita' delle guardie giurate che debbono svolgere il servizio, la nave sulla quale operano, la durata del servizio, i porti di imbarco e sbarco.
4. L'uso delle armi e' consentito nei casi previsti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Note all'art. 6:

- Per l'Allegato D del decreto del Ministro
dell'interno 1 dicembre 2010, n. 269, si veda nelle note
alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 5, comma 5, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, nr. 130, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 7

Autorizzazioni rilasciabili all'armatore

1. Per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 5-bis, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, l'armatore, per le armi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), puo' richiedere il rilascio della licenza per l'acquisto, il trasporto, la detenzione e la cessione in comodato alle guardie giurate dipendenti delle armi comuni da sparo, ai sensi dell'articolo 31 T.U.L.P.S., e delle armi in dotazione delle navi, a funzionamento automatico, ai sensi dell'articolo 28 T.U.L.P.S., rispettivamente al Questore o al Prefetto della provincia in cui ha sede la societa' di armamento.
2. L'armatore puo' altresi' acquistare il munizionamento relativo alle armi che e' autorizzato a detenere, ai sensi del comma 1, previo nulla osta rilasciato dal Questore, ai sensi dell'articolo 55, quarto comma, T.U.L.P.S.

Note all'art. 7:

- Per il testo dell'articolo 5, comma 5-bis, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, nr. 130, si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 55 del citato Regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773,
«Art. 55. - Gli esercenti fabbriche, depositi o
rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati
a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui
saranno indicate le generalita' delle persone con le quali
le operazioni stesse sono compiute. Il registro e' tenuto
in formato elettronico, secondo le modalita' definite nel
regolamento. I rivenditori di materie esplodenti devono
altresi' comunicare mensilmente all'ufficio di polizia
competente per territorio le generalita' delle persone e
delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la
specie, i contrassegni e la quantita' delle munizioni e
degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli
abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.
Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta
degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve
essere conservato per un periodo di cinquanta anni anche
dopo la cessazione dell'attivita'.
Alla cessazione dell'attivita', i registri delle
operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che
elettronico, devono essere consegnati all'Autorita' di
pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne
curera' la conservazione per il periodo necessario. Le
informazioni registrate nel sistema informatico di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.
8, devono essere conservate per i 10 anni successivi alla
cessazione dell'attivita'.
E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere
materie esplodenti di Iª, IIª, IIIª, IVª e Vª categoria,
gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di
permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato
dal Questore, nonche' materie esplodenti di Vª categoria,
gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non
esibiscano un documento di identita' in corso di validita'.
Il nulla osta non puo' essere rilasciato a minori: ha la
validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La
domanda e' redatta in carta libera.
Il Questore puo' subordinare il rilascio del nulla
osta di cui al comma precedente, alla presentazione di
certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale
sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il
richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da
vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la
capacita' di intendere e di volere.
Il contravventore e' punito con l'arresto da nove
mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a euro 154
(lire 300.000).
Gli obblighi di registrazione delle operazioni
giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di
polizia competente per territorio non si applicano alle
materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E.
L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in
violazione delle norme del presente articolo e' punito con
l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a euro
154 (lire 300.000).».
 
Art. 8
Autorizzazioni rilasciabili al titolare dell'istituto di vigilanza
privata

1. Per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 5-bis, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il titolare dell'istituto di vigilanza privata per le armi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), puo' richiedere il rilascio della licenza per l'acquisto, il trasporto, la detenzione e la cessione in comodato alle guardie giurate dipendenti delle armi comuni da sparo, ai sensi dell'articolo 31 T.U.L.P.S., al Questore della provincia in cui ha sede l'istituto di vigilanza privata.
2. Il titolare dell'istituto di vigilanza privata puo' altresi' acquistare il munizionamento relativo alle armi che e' autorizzato a detenere, ai sensi del comma 1, previo nulla osta rilasciato dal Questore, ai sensi dell'articolo 55, quarto comma, T.U.L.P.S.

Note all'art. 8:

- Per il testo dell'articolo 5, comma 5, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, nr. 130, si veda
nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 55 del citato Regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, si veda nelle note all'articolo 7.
 
Art. 9

Procedimento di rilascio delle autorizzazioni

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 7 e 8, l'armatore o il titolare dell'istituto di vigilanza privata presentano la relativa istanza all'Autorita' di pubblica sicurezza competente ai sensi dei predetti articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, utilizzando il modello di cui all'allegato A, che e' parte integrante del presente regolamento.
2. Ottenute le autorizzazioni di cui agli articoli 7 o 8, l'armatore o il titolare dell'istituto di vigilanza privata comunicano, utilizzando il modello di cui all'allegato B, che e' parte integrante del presente regolamento, per via telematica a mezzo di posta elettronica certificata inviata almeno quarantotto ore prima dell'imbarco, all'autorita' competente ed al Questore:
a) l'inizio del servizio;
b) l'itinerario della nave in cui sono imbarcate le guardie giurate, con l'indicazione dei porti di imbarco e sbarco;
c) la dichiarazione di conformita' della nave, resa conformemente al modello di dichiarazione di cui al predetto allegato B.
 
Art. 10
Registrazione e custodia delle armi e delle munizioni nel territorio
nazionale

1. L'armatore o il titolare dell'istituto di vigilanza privata, muniti delle autorizzazioni di cui agli articoli 7 o 8, possono detenere sul territorio nazionale le armi e le munizioni di cui all'articolo 5 previo rilascio della licenza per la custodia, ai sensi degli articoli 31 e 47 T.U.L.P.S., fermi restando gli obblighi di registrazione di cui agli articoli 35 e 55 del medesimo testo unico. L'autorizzazione oltre ad indicare il numero, il tipo, la marca e la matricola delle armi, stabilisce il tipo ed il quantitativo massimo di munizioni che possono essere detenute in custodia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Il titolare dell'autorizzazione e' responsabile della custodia delle armi e delle munizioni.
2. I locali per la custodia delle armi e del relativo munizionamento devono avere le seguenti caratteristiche:
a) essere sistemati in locali interni, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi, muniti di porte blindate e di aperture ugualmente blindate, oppure dotati di inferriate e grate metalliche di sicurezza e disporre di adeguati congegni di allarme e di videosorveglianza;
b) le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e di dispositivi di illuminazione d'emergenza;
c) le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.
3. Per la custodia delle munizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'allegato B, capitolo VI, al regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., nei limiti di cui agli articoli 1 e 3 del medesimo capitolo VI.
4. Il titolare della licenza cura la corretta tenuta del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni di cui agli articoli 35 e 55 T.U.L.P.S., sul quale sono annotati il prelevamento ed il versamento delle armi e delle munizioni.
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, le armi ed il relativo munizionamento possono essere prelevate dai locali di custodia unicamente dalle guardie giurate autorizzate allo svolgimento dei servizi di protezione del naviglio mercantile.
6. Le armi in custodia sono consegnate scariche. Nel locale di custodia devono essere affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza da osservare e devono essere presenti postazioni mobili o fisse per l'esecuzione in sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle armi.

Note all'art. 10:

- Si riporta il testo degli articoli 31, 35 e 47 del
citato Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
«Art. 31. - Salvo quanto e' disposto per le armi da
guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi,
assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne
raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle
comunque in vendita, senza licenza del questore. Ai
titolari della licenza di cui al periodo precedente e
nell'ambito delle attivita' autorizzate con la licenza
medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti
dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori
di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo. Ai
titolari di licenza per la fabbricazione di armi di cui al
presente comma e' consentita, all'interno dei siti di
fabbricazione indicati nella licenza, la rottamazione delle
parti d'arma dai medesimi fabbricate e non ancora immesse
sul mercato, anche se provviste della marcatura o dei segni
identificativi o distintivi di cui all'articolo 11, comma
1, della legge 18 aprile 1975, n. 110. L'avvenuta
rottamazione delle parti d'arma, iscritte nel registro di
cui all'articolo 35, e' immediatamente annotata nel
medesimo registro.
La licenza e' necessaria anche per le collezioni
delle armi artistiche, rare od antiche.
Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la
validita' della licenza e' di 3 anni.»
«Art. 35. - 1. L'armaiolo di cui all'articolo 1- bis,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 527, e' obbligato a tenere un registro delle
operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le
generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono
compiute. Il registro e' tenuto in formato elettronico,
secondo le modalita' definite nel regolamento.
2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito
a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza
e deve essere conservato per un periodo di 50 anni.
3. Alla cessazione dell'attivita', i registri delle
operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che
elettronico, devono essere consegnati all'Autorita' di
pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne
cura la conservazione per il periodo necessario. Le
informazioni registrate nel sistema informatico di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010,
n. 8, sono conservate per i 50 anni successivi alla
cessazione dell'attivita'.
4. Gli armaioli devono, altresi', comunicare
mensilmente all'ufficio di polizia competente per
territorio le generalita' dei privati che hanno acquistato
o venduto loro le armi, nonche' la specie e la quantita'
delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli
abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Le
comunicazioni possono essere trasmesse anche per via
telematica.
5. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo
cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di
porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato
dal questore.
6. Il nulla osta non puo' essere rilasciato ai minori
di 18 anni, ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni
tributo. La domanda e' redatta in carta libera.
7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta
alla presentazione di certificato rilasciato dal settore
medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un
medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il
richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da
vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la
capacita' di intendere e di volere, ovvero non risulti
assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o
psicotrope ovvero abusare di alcool, nonche' dalla
presentazione di ogni altra certificazione sanitaria
prevista dalle disposizioni vigenti.
8. Il contravventore e' punito con l'arresto da sei
mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000
euro.
9. L'acquirente o cessionario di armi in violazione
delle norme del presente articolo e' punito con l'arresto
fino a un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.
10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il
nulla osta all'acquisto delle armi, nonche' quello che
consente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della
disponibilita' di un'arma devono essere comunicati, a cura
dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi
dai familiari, compreso il convivente more uxorio,
individuati dal regolamento e indicati dallo stesso
interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalita'
definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione
degli obblighi previsti in attuazione del presente comma,
si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a
10.000 euro. Puo' essere disposta, altresi', la revoca
della licenza o del nulla osta alla detenzione.»
«Art. 47. Senza licenza del Prefetto e' vietato
fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare
polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da
quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi
artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze
atte alla composizione o fabbricazione di prodotti
esplodenti.
E' vietato altresi', senza licenza del Prefetto,
tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza
fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.».
- Per il testo dell'art. 55 del Regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, si veda nelle note all'articolo 7.
- Per l'Allegato B al Regio decreto 6 maggio 1940, n.
635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del
testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica
sicurezza), si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 11
Trasporto e registrazione delle armi imbarcate nel territorio
nazionale

1. Le armi ed il relativo munizionamento, custodite nei locali di cui all'articolo 10, sono trasportate e scortate da guardie giurate dipendenti dall'armatore o dall'istituto di vigilanza privata fino al luogo d'imbarco, nonche' dal luogo di sbarco ai locali di custodia, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 193, comma 2, del codice della navigazione. Del trasporto e' dato avviso al Questore ai sensi dell'articolo 34 T.U.L.P.S., per le armi di cui all'articolo 31 del medesimo testo unico, ovvero al Prefetto, per le armi di cui all'articolo 28 T.U.L.P.S., che hanno facolta' di stabilire speciali misure e prescrizioni per il trasporto.
2. Per l'imbarco delle armi e del relativo munizionamento, si applicano gli obblighi di iscrizione e di annotazione nei documenti di bordo di cui al titolo V, Capo III, parte I, libro I del codice della navigazione ed in particolare gli articoli 170, numero 6, e 174, che tengono luogo della registrazione prevista dagli articoli 35 e 55 T.U.L.P.S. Il numero delle armi imbarcate deve essere pari, nel massimo, al numero delle guardie giurate in servizio, piu' una di riserva per ogni guardia. Il relativo munizionamento non deve eccedere la quantita' di mille cartucce per operatore.

Note all'art. 11:

- Si riporta il testo degli articoli 170, 174 e 193 del
citato Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327:
«Art. 170 (Contenuto del ruolo di equipaggio). - Il
ruolo di equipaggio deve contenere:
1. il nome della nave;
2. il nome dell'armatore;
3. l'indicazione del rappresentante dell'armatore
nominato a sensi dell'articolo 267;
4. l'indicazione della data di armamento e di
quella di disarmamento;
5. l'elenco delle persone dell'equipaggio con
l'indicazione del contratto individuale di arruolamento,
nonche' del titolo professionale della qualifica, delle
mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata
nel contratto stesso;
6. la descrizione delle armi e delle munizioni in
dotazione della nave.»
«Art. 174 (Contenuto del giornale nautico). -
Nell'inventario di bordo sono descritti gli attrezzi e gli
altri oggetti di corredo e di armamento della nave.
Sul giornale generale e di contabilita' sono annotate
le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio,
gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti
per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti, i
reati commessi a bordo e le misure disciplinari adottate, i
testamenti ricevuti nonche' gli atti e processi verbali
compilati dal comandante nell'esercizio delle funzioni di
ufficiale di stato civile, le deliberazioni prese per la
salvezza della nave ed in genere gli avvenimenti
straordinari verificatisi durante il viaggio, le altre
indicazioni previste dal regolamento.
Sul giornale di navigazione sono annotati la rotta
seguita e il cammino percorso, le osservazioni
meteorologiche, le rilevazioni e le manovre relative, ed in
genere tutti i fatti inerenti alla navigazione.
Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e
gli sbarchi delle merci, con la indicazione della natura,
qualita' e quantita' delle merci stesse, del numero e delle
marche dei colli, della rispettiva collocazione nelle
stive, della data e del luogo di carico e del luogo di
destinazione, del nome del caricatore e di quello del
destinatario, della data e del luogo di riconsegna.
Sul giornale di pesca sono annotati la profondita'
delle acque dove si effettua la pesca, la quantita'
complessiva del pesce pescato, le specie di questo e la
prevalenza tra le medesime, e in genere ogni altra
indicazione relativa alla pesca.»
«Art.193 (Carico di armi e munizioni da guerra o di
gas tossici). - Il carico di armi e munizioni da guerra o
di gas tossici nonche' di merci pericolose in genere e'
disciplinato da leggi e regolamenti speciali, e non puo'
essere effettuato senza l'autorizzazione data dal
comandante del porto o dall'autorita' consolare secondo le
norme del regolamento.
L'imbarco di armi e munizioni per uso della nave e'
sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto o
dell'autorita' consolare».
- Si riporta il testo degli articoli 28 e 34 del citato
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
«Art. 28. - Oltre i casi preveduti dal codice penale,
sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la
raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del
Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse
analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di
munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti
destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze
armate nazionali o straniere. Con la licenza di
fabbricazione sono consentite le attivita' commerciali
connesse e la riparazione delle armi prodotte.
La licenza e' altresi' necessaria per l'importazione
e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi
comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento,
nonche' per la fabbricazione, l'importazione e
l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita
degli strumenti di autodifesa specificamente destinati
all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la
fabbricazione e la detenzione delle tessere di
riconoscimento e degli altri contrassegni di
identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le
produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.
La validita' della licenza e' di 2 anni.
Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello
Stato e' necessario darne avviso al Prefetto.
Il contravventore e' punito, qualora il fatto non
costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da uno a
tre anni e con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro.»
«Art. 34. - Il commerciante, il fabbricante di armi e
chi esercita l'industria della riparazione delle armi non
puo' trasportarle fuori del proprio negozio od opificio,
senza preventivo avviso all'autorita' di pubblica
sicurezza.
L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che,
per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno
dello Stato.
Per il trasporto di armi e parti d'arma tra soggetti
muniti della licenza di cui all'articolo 31, l'obbligo
dell'avviso e' assolto mediante comunicazione, almeno 48
ore prima del trasporto medesimo, all'autorita' di pubblica
sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione
al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La
comunicazione deve accompagnare le armi e le parti
d'arma.».
- Per il testo dell'art.55 del Regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, si veda nelle note all'articolo 7.
- Per il testo dell'art.35 del Regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, si veda nelle note all'articolo 10.
 
Art. 12

Imbarco e sbarco delle armi in porti internazionali

1. Con le autorizzazioni di cui agli articoli 7 e 8 possono essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi e delle munizioni a bordo delle navi nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio pirateria.
2. Per le armi imbarcate ai sensi del comma 1, si applicano gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 11, comma 2.
3. Il Comandante ovvero l'armatore, secondo le disposizioni normative degli Stati dei porti di imbarco e sbarco delle guardie giurate e la disciplina delle acque interne di transito o di sosta della nave, devono:
a) munirsi dei permessi e delle autorizzazioni necessarie;
b) assolvere ad ogni altro adempimento previsto dalla legislazione degli Stati dei porti d'imbarco e sbarco, inclusi quelli relativi all'imbarco ed allo sbarco delle armi e delle munizioni a bordo della nave;
c) inviare, con congruo anticipo, alle autorita' competenti degli Stati nelle cui acque interne la nave programma il transito, una comunicazione relativa al quantitativo e alla tipologia delle armi imbarcate ai sensi del presente decreto, con la precisa indicazione della rotta programmata nelle acque interne dello Stato.
4. Il Comandante ovvero l'armatore sono altresi' tenuti a comunicare al CINCNAV, all'UAMA, nonche' all'Autorita' diplomatico-consolare territorialmente competente, con congruo anticipo, i movimenti della nave previsti nelle aree a rischio pirateria, comprese le direttrici di transito e i porti di sosta, il numero di armi, con le relative descrizioni, e delle guardie giurate imbarcate, la loro nazionalita' e ogni altro elemento utile al fine di consentire una piena conoscenza del traffico nazionale nell'area.
5. Copia delle autorizzazioni, dei permessi ottenuti e delle comunicazioni inviate sono custodite con le modalita' previste per la tenuta e la conservazione dei libri di bordo.
 
Art. 13

Custodia ed impiego delle armi a bordo del naviglio mercantile

1. Le armi e le munizioni autorizzate sono custodite a bordo della nave, nei locali di cui all'articolo 4 del decreto dirigenziale 23 marzo 2015, n. 307, del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in appositi contenitori metallici corazzati, collocati in spazi protetti, distinti per le armi e per le munizioni, chiusi con serratura di sicurezza tipo cassaforte, le cui chiavi sono nella disponibilita' esclusiva del Comandante della nave. Le armi sono custodite scariche.
2. L'uso delle armi a bordo delle navi da parte delle guardie giurate e' consentito nei casi previsti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia ed e' in ogni caso disposto dal Comandante della nave, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 8, 186, 187, 295, 297 e 302 del codice della navigazione, che impartisce le necessarie ed opportune disposizioni al responsabile delle guardie giurate a bordo.

Note all'art. 13:

- Si riporta il testo dell'articolo 4 decreto
dirigenziale n. 307 del 23 marzo 2015, del Comandante
generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia
Costiera.
«Art. 4 (Locale deposito munizioni). - 1. Le unita'
che richiedono l'imbarco del Nucleo Militare di Protezione
o delle Guardie giurate devono possedere idoneo locale per
il deposito e trasporto di munizioni classificate almeno
per la classe 1.4S "Esplosivi" di cui al Codice IMDG. Il
locale per il deposito e trasporto di munizioni e' idoneo e
conforme ai regolamenti dell'Organismo autorizzato della
nave. Le unita' di cui all'articolo 1, certificate
successivamente alla data del 26 luglio 2011, sono conformi
a quanto previsto dai regolamenti dell'Ente tecnico.
L'idoneita' e conformita' del locale e' dimostrata
attraverso specifica attestazione da rilasciarsi a cura
degli Organismi/Enti preposti.
2. Per quanto attiene all'impiego delle guardie
giurate, si rinvia altresi' a quanto previsto nel decreto
interministeriale n.266 del 28 dicembre 2012, in merito
alle condizioni di trasporto e deposito delle armi e
munizioni.».
- Si riporta il testo degli articoli 8, 186, 187, 295,
297 e 302 del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327:
«Art. 8 (Legge regolatrice dei poteri e dei doveri
del comandante). - I poteri, i doveri e le attribuzioni del
comandante della nave o dell'aeromobile sono regolati dalla
legge nazionale della nave o dell'aeromobile.».
«Art. 186 (Autorita' del comandante). - Tutte le
persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorita'
del comandante della nave.»
«Art.187 (Disciplina di bordo). - I componenti
dell'equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e
uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la
disciplina di bordo.
Contro i provvedimenti del comandante della nave che
concernono l'esercizio della loro attivita', i componenti
dell'equipaggio possono presentare reclamo al comandante
del porto o all'autorita' consolare; il comandante della
nave non puo' impedire che chi intende proporre reclamo si
presenti alle predette autorita', salvo che urgenti
esigenze del servizio richiedano la presenza del componente
dell'equipaggio a bordo.
Per il reclamo dei componenti dell'equipaggio di navi
addette ai servizi pubblici di linea o di rimorchio in
navigazione interna, si applicano le disposizioni stabilite
da leggi e regolamenti speciali.».
«Art. 295 (Direzione nautica, rappresentanza e poteri
legali). - Al comandante della nave, in modo esclusivo,
spetta la direzione della manovra e della navigazione.
Il comandante rappresenta l'armatore. Nei confronti
di tutti gli interessati nella nave e nel carico egli
esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.»
«Art. 297 (Doveri del comandante prima della
partenza). - Prima della partenza il comandante, oltre a
promuovere la visita nei modi previsti dal presente codice,
deve di persona accertarsi che la nave sia idonea al
viaggio da intraprendere, bene armata ed equipaggiata. Deve
altresi' accertarsi che la nave sia convenientemente
caricata e stivata.»
«Art. 302 (Provvedimenti per la salvezza della
spedizione). - Se nel corso del viaggio si verificano
eventi che mettono in pericolo la spedizione, il comandante
deve cercare di assicurarne la salvezza con tutti i mezzi
che sono a sua immediata disposizione o che egli puo'
procurarsi riparando in un porto ovvero richiedendo
l'assistenza di altre navi.
Se a tal fine e' necessario procurarsi denaro, il
comandante deve provvedere ai sensi dell'articolo 307.
Se e' necessario sacrificare o danneggiare parti
della nave o del carico, egli deve, per quanto e'
possibile, procedere cominciando dalle cose di minor valore
e da quelle per cui piu' utile si appalesa il sacrificio e
meno indispensabile la conservazione.».
 
Art. 14

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Le guardie particolari giurate che, fino al termine previsto dall'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, sono state impiegate a bordo delle navi in attivita' di servizio antipirateria per un periodo cumulativo non inferiore a 90 giorni, negli ultimi tre anni, risultante da apposita attestazione rilasciata dall'armatore, ovvero dal titolare dell'istituto di vigilanza, sono ammesse direttamente a sostenere le prove d'esame di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154.
3. In caso di mancato superamento dell'esame di cui al comma 2, restano fermi gli obblighi di formazione delle guardie giurate di cui al citato articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno n. 154 del 2009.

Note all'art. 14:

- Per il testo dell'articolo 5, comma 5-ter, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, nr. 130, si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del
Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n.154:
«Art. 6 (Addestramento del personale). - 1. I
soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di
sicurezza sussidiaria di cui al presente decreto devono
provvedere all'addestramento del personale addetto ai
controlli di sicurezza, il cui contingente deve essere
numericamente adeguato alle specifiche esigenze,
organizzando specifici corsi teorico-pratici, anche per il
tramite di organizzazioni esterne. La durata di tali corsi
e' commisurata alle mansioni alle quali l'addetto alla
sicurezza sara' adibito.
2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza provvede a definire i programmi di
addestramento del personale, differenziati a seconda delle
mansioni alle quali il personale sara' adibito. Detti
programmi dovranno prevedere i seguenti argomenti:
a) normativa nazionale ed internazionale in materia
di sicurezza degli impianti e dei trasporti marittimi e
ferroviari;
b) principi in materia di legislazione di pubblica
sicurezza con particolare riferimento alla disciplina delle
armi e degli esplosivi, delle funzioni di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria, nonche' sul ruolo e le
funzioni della polizia di frontiera.
3. I programmi, opportunamente differenziati in
ragione dell'impiego, si rivolgono:
a) al personale con mansioni di direttore tecnico;
b) al personale addetto ai servizi di controllo e
di sicurezza;
c) al personale addetto a compiti esclusivamente
tecnici.
4. L'accertamento dei requisiti addestrativi degli
addetti ai controlli di sicurezza e' effettuato, previa
richiesta dei soggetti autorizzati, da una apposita
commissione nominata dal prefetto competente per
territorio, presieduta da un funzionario di pubblica
sicurezza designato dal questore e composta da:
a) un esperto delle tecniche impiegate nei sistemi
di controllo di sicurezza, quali i controlli radiogeni,
EDS, EDDS, rilevatori di vapori e particellari, camere di
decompressione, metal-detector fissi e portatili;
b) un componente esperto di una lingua straniera;
c) un componente designato dal dirigente o
comandante dello scalo ferroviario o marittimo;
d) un componente del competente ufficio di
specialita' della Polizia di Stato;
e) un componente designato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di
specifico interesse.
5. Le prove d'esame consistono:
a) in un colloquio sulle materie del programma di
formazione e sulla conoscenza della lingua straniera;
b) in una prova pratica finalizzata
all'accertamento del corretto utilizzo delle
apparecchiature e delle altre tecniche in relazione alle
mansioni di sicurezza che ciascun dipendente sara' chiamato
a svolgere.».
 
Art. 15

Oneri informativi

1. Gli oneri informativi introdotti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono indicati nell'Allegato C al presente decreto.

Note all'art. 15:

- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 11
novembre 2011, n.180:
«Art. 7 (Riduzione e trasparenza degli adempimenti
amministrativi a carico di cittadini e imprese). - 1. Allo
scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su
cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o
interministeriali, nonche' i provvedimenti amministrativi a
carattere generale adottati dalle amministrazioni dello
Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri
autorizzatori, concessori o certificatori, nonche'
l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di
benefici devono recare in allegato l'elenco di tutti gli
oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese
introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere
informativo si intende qualunque adempimento che comporti
la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la
conservazione e la produzione di informazioni e documenti
alla pubblica amministrazione.
2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati nei siti
istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri
e le modalita' definiti con apposito regolamento da emanare
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Il Dipartimento della funzione pubblica
predispone, entro il 31 marzo di ciascun anno, una
relazione annuale sullo stato di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro impatto
in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti
amministrativi per i cittadini e le imprese, anche
utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e
dei soggetti interessati, e la trasmette al Parlamento.
4. Con il regolamento di cui al comma 2, ai fini
della valutazione degli eventuali profili di
responsabilita' dei dirigenti preposti agli uffici
interessati, sono individuate le modalita' di presentazione
dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la
mancata applicazione delle disposizioni del presente
articolo.».
 
Art. 16

Norme finali e abrogazioni

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'espletamento dei compiti ad esse attribuiti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2012, n. 266 e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 7 novembre 2019

Il Ministro dell'interno
Lamorgese

Il Ministro della difesa
Guerini

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
De Micheli
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2019 Interno, foglio n. 2708

Note all'art. 16:

- Per i riferimenti al decreto del Ministro
dell'interno 28 dicembre 2012, n. 266, si veda nelle note
alle premesse.