Gazzetta n. 285 del 5 dicembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Patata del Fucino».


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Patata del Fucino» registrata con regolamento (CE) n. 2016/656 della Commissione del 18 aprile 2016.
Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio di tutela IGP Patata del Fucino, con sede in Borgo Strada n. 14, n. 87, 67043 Celano (AQ), e che il predetto consorzio e' l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.
Considerato altresi' che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni registrate.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito inoltre il parere della Regione Abruzzo, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Patata del Fucino » cosi' come modificato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, PQAI IV, via XX Settembre n. 20, 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.
 
Allegato

Disciplinare di Produzione Indicazione Geografica Protetta
«Patata del Fucino»

Art. 1.
Denominazione

L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Patata del Fucino» e' riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 
Art. 2.
Caratteristiche del prodotto

La denominazione «Patata del Fucino» designa i tuberi maturi della specie Solanum tuberosum della famiglia delle Solanacee, ottenuti con tuberi semi di varieta' di patate iscritte nel catalogo comune delle varieta' di piante agricole. La «Patata del Fucino» deve essere piantata, coltivata e raccolta nell'area geografica delimitata all'interno del bacino dell'ex lago del Fucino, di cui al successivo art. 3.
Devono presentare al consumo le seguenti caratteristiche:
proprieta' fisiche:
forma del tubero: dal tondo al tondo-ovale, ovale, ovale allungata;
calibro: a partire da 35 mm;
pasta: soda, dal bianco al giallo;
parte edibile: non inferiore al 95%;
Per il prodotto destinato all'industria di trasformazione non sono previsti limiti di forma e di calibratura;
proprieta' chimiche (per 100 grammi di parte edibile)
residuo secco: ≥ 14;
amido: minimo ≥ 8 g;
potassio: minimo ≥ 300 mg;
fosforo: minimo ≥ 35 mg.
Tolleranze di qualita'
le patate ammesse a tutela, all'atto della commercializzazione nelle confezioni scelte, devono avere le seguenti caratteristiche:
a) omogeneita' di calibro dei tuberi: la dimensione dei tuberi non potra' essere inferiore ai 35 mm e superiore agli 80 mm con una differenza ammessa, nelle singole confezioni, non superiore ai 30 mm.
b) i tuberi devono essere interi, sodi, puliti, non germogliati, privi di danneggiamenti di natura biotica o abiotica.
Sono ammesse le seguenti tolleranze espresse in numero di tuberi per confezione:
===================================================================== | |% in numero di | | | tuberi per | | Difetto | confezione | +===================================================+===============+ |Tuberi lievemente deformi (ondulati, doppi, | | |piriformi) | 5 | +---------------------------------------------------+---------------+ |Tuberi invertiti su una superficie < 10% | 5 | +---------------------------------------------------+---------------+ |Tuberi con lievi danni da insetti | 5 | +---------------------------------------------------+---------------+ |Ammaccature con profondita' < 5 mm e superficie < 2| | |cmq | 10 | +---------------------------------------------------+---------------+ |Tuberi lievemente germogliati con germogli di | | |lunghezza < 3 mm | 5 | +---------------------------------------------------+---------------+ |Tuberi con leggera presenza di marciumi | 5 | +---------------------------------------------------+---------------+ |Tuberi con presenza di scabbia comune | 5 | +---------------------------------------------------+---------------+ |Tuberi con presenza di scabbia a croste nere oltre | | |1/4 della superficie | 10 | +---------------------------------------------------+---------------+ |Tuberi con piccoli tagli, fenditure con lunghezza | | |fino a 15 mm | 10 | +---------------------------------------------------+---------------+ |Tuberi con scabbia argentea oltre ¼ della | | |superficie | 10 | +---------------------------------------------------+---------------+ |Tuberi fuori calibro rispetto al dichiarato | 5 | +---------------------------------------------------+---------------+

La sommatoria dei numeri dei tuberi per confezione che presentano i difetti di cui in tabella non puo' superare il numero di 20%.
 
Art. 3.
Zona di produzione

La delimitazione dell'area di coltivazione viene individuata dalla strada provinciale Circonfucense e include porzioni di territorio, suddivise da strade interpoderali ed appezzamenti numerati, appartenenti ai seguenti comuni della Provincia di L'Aquila: Avezzano; Celano; Cerchio; Aielli; Pescina; S. Benedetto dei Marsi; Ortucchio; Trasacco; Luco dei Marsi.
Per la delimitazione dei confini sono state utilizzate le carte I.G.M. 1:25.000 della Regione Abruzzo ricadenti nei fogli: F° n. 145 II° - F° n. 146 III° - F° n. 151 I° - F° n. 152 IV°.
Perimetrazione dell'area

Partendo da Avezzano (L'Aquila), percorrendo la strada via Nuova - strada 4 in direzione sud fino al km 2 si incontra il semaforo di Borgo via Nuova, svoltando immediatamente a sinistra ci si immette sulla strada circonfucense di cui al comma 1 del presente articolo. Durante il percorso, che riportera' esattamente al punto di partenza, si incontra strada 5 e strada 6 (localita' Caruscino), si prosegue attraversando gli incroci di strada 7, strada 8, strada 9, strada 10, strada 11 (Paterno di Avezzano localita' Pietragrossa), si prosegue incontrando strada 12, strada 13, strada 14, (Borgo Strada 14). Senza lasciare la strada circonfucense si prosegue attraversando gli incroci di strada 15, strada 16, strada 17, strada 18, strada 19, strada 20, strada 21 fino ad arrivare a S. Benedetto dei Marsi incrocio di strada 22. Si prosegue attraversando gli incroci di strada 23, strada 24, strada 25, strada 26, strada 27 fino ad arrivare al Comune di Ortucchio incrocio di strada 28. Si prosegue attraversando gli incroci di strada 29, strada 30, strada 31, strada 32 in localita' Balzone proseguendo incrociando strada 33, strada 34, strada 35, fino ad arrivare a Trasacco incrocio di strada 36. Proseguendo e costeggiando sempre il canale allacciante meridionale si attraversano gli incroci di strada 37, strada 38, strada 39, strada 40, strada 41, strada 42, fino a Luco dei Marsi, si oltrepassa il paese e si prosegue attraversando gli incroci di strada 43, strada 44, strada 45, strada 46 fino ad arrivare a Borgo Incile strada 1. Proseguendo si incontra strada 2, (l'ex zuccherificio di Avezzano) fino ad arrivare all'incrocio di via Nuova - strada 4, Borgo via Nuova, punto di partenza.
 
Art. 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonche' attraverso la denuncia tempestiva della struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di verifica secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 
Art. 5.
Metodo di ottenimento

La tecnica di coltivazione si basa sulle pratiche tradizionalmente seguite nel territorio di cui all'art. 3.
La «Patata del Fucino» deve essere prodotta con il metodo della Produzione Integrata o Biologica, facendo riferimento alle «Norme tecniche di difesa» che annualmente vengono redatte ed aggiornate dal Servizio fitosanitario della Regione Abruzzo.
Rotazione

E' vietato il ristoppio, la successione con altre solanacaee nonche' qualsiasi forma di consociazione.
Tuberi seme

La patata del Fucino deve essere prodotta tramite l'impiego di tuberi seme certificati secondo la normativa comunitaria.
Si potra' far impiego di tuberi di calibro compreso nell'intervallo 28-55 mm. I tuberi di calibro compreso nell'intervallo 28/45 vanno seminati interi, i tuberi di calibro compreso nell'intervallo 45/55 possono essere seminati tagliati o interi.
Sistemazione del terreno e preparazione del letto di semina

I terreni destinati alla coltivazione della «Patata del Fucino» devono essere preparati allo scopo di creare un «buon letto di semina» che facilitera' lo sviluppo dell'apparato radicale, degli stoloni e dei tuberi.
Le lavorazioni vanno effettuate quando il terreno e' in tempera per consentire la formazione di una struttura glomerulare che e' garanzia di un giusto rapporto acqua-aria.
Per la preparazione del letto di semina in primavera va eseguita un'aratura a profondita' non inferiore ai 30 - 40 cm a cui devono seguire operazioni di affinamento del terreno.
Concimazione, difesa fitosanitaria e diserbo

Devono essere effettuate applicando quanto disposto dalle norme contenute nei disciplinari emanati dalla Regione Abruzzo in materia di Produzione Integrata.
E' ammessa al momento della semina a pieno campo o localizzato nel solco, l'intervento di geodisinfestazione.
Semina

La semina va effettuata da meta' marzo a fine maggio in relazione alle varie tipologie di terreno e dell'andamento climatico.
La quantita' di seme che e' in relazione al calibro del tubero seme ed alla varieta', deve oscillare da 2.000/2.500 kg./ha con tuberi calibro medio (40/45 e 35/55 mm) fino a ridursi ai 1.400/1.600 kg./ha per calibri inferiori (28/35 mm).
Il seme andra' posto a dimora con una distanza tra le file non al di sotto dei 65 cm e fino a 90 cm. Le distanze lungo la fila varieranno tra i 20 ai 35 cm.
E' ammessa la pratica della pre-germogliazione.
Tecniche colturali: concimazioni, difesa fitosanitaria e diserbo

Devono essere effettuate applicando quanto disposto dalle norme contenute nei disciplinari emanati dalla Regione Abruzzo in materia di produzione integrata o biologica.
Particolare attenzione dovra' essere rivolta alla rincalzatura per dare al solco una forma convenevole e comunque tale da evitare la fuoriuscita dal suolo dei tuberi e quindi l'inverdimento degli stessi.
Irrigazioni

Sono ammesse le seguenti tecniche irrigue: l'irrigazione per aspersione e l'irrigazione a goccia, con preferenza a tutte quelle che consentono un risparmio idrico.
Raccolta

La raccolta avra' inizio dal 20 luglio (con le varieta' precoci) e si protrarra' fino al 15 novembre, per le varieta' a ciclo medio e tardivo.
La raccolta andra' eseguita quando i tuberi hanno raggiunto la loro maturita' fisiologica cioe' quando la buccia non si lascia staccare dalla polpa per non compromettere le caratteristiche del prodotto di cui all'art 2. (facendo pressione sulla buccia con il pollice).
E' consentita la pratica del disseccamento chimico della vegetazione.
Nei terreni particolarmente asciutti e/o zollosi prima della scavatura deve essere effettuata una leggera irrigazione per evitare di arrecare danneggiamenti meccanici ai tuberi.
Conservazione

Dopo la raccolta ed una prima cernita in campo, le patate devono essere trasportate nei centri di condizionamento, per essere immagazzinate in ambienti idonei sia nei riguardi della temperatura che dell'umidita', al fine di mantenere le caratteristiche qualitative di cui all'art 2.
La conservazione delle patate dovra' avvenire in contenitori (bins), alla temperatura di 4 - 10 °C ed umidita' relativa compresa tra 88 e 95%.
I tuberi possono sostare in frigo anche per lunghi periodi e comunque non oltre i 9 mesi.
Sono ammessi i trattamenti anti germoglianti sui tuberi conservati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Centri di condizionamento e confezionamento

Le patate, IGP «Patata del Fucino», potranno essere commercializzate «tal quale» o a seguito di condizionamento lavate e/o spazzolate.
 
Art. 6.
Legame con l'ambiente
Legame tra caratteristiche del prodotto e ambiente di coltivazione

Le condizioni pedo-climatiche del Fucino posto a 700 m.s.l.m. influenzano le caratteristiche qualitative delle patate tanto che in valutazioni sensoriali eseguite con il metodo del flavour profile su tuberi cotti a vapore o su tuberi fritti (a seconda della destinazione culinaria) al fine di ottenere un profilo aromatico e gustativo, le patate del Fucino messe a confronto con le stesse varieta' coltivate in altri areali pataticoli sia italiani che europei (Germania, Francia, Calabria, Emilia Romagna e Lazio), si sono diversificate per l'indice «gusto tipico o bonta' del sapore».
La patata del Fucino, attraverso il panel test eseguito da giudici assaggiatori addestrati docenti dell'AIS (Associazione italiana Sommeliers) ha mostrato una «bonta' del sapore» o «Sapore di patata» molto pronunciato con una pressoche' assenza di retrogusti negativi, (metallo, erba, ecc.).
La bonta' del sapore insieme alle caratteristiche strutturali della polpa come consistenza, umidita' e granulazione, rendono la patata fucense di elevato pregio qualitativo nonche' facilmente identificabile dai consumatori.
Un altro aspetto qualitativo della patata del Fucino e' che non presenta il difetto dell'annerimento dopo cottura a vapore (after cooking blackening) dovuto alla reazione tra acido cloro genico e ferro con la formazione di composti melaninici poco apprezzati da parte del consumatore. Anche in questo caso il confronto con patate di altra provenienza ha messo in luce come le patate del Fucino siano le uniche non soggette all'alterazione. (Rif. Progetto Patata realizzato dall'ARSSA Abruzzo e dall'Istituto «Mario Neri» I anno).
Anche le analisi qualitative confermano l'elevato pregio delle patate del Fucino che associa alla validita' dei parametri qualitativi una bonta' del sapore tipica e distintiva del pedo-clima di produzione. (Rif. Progetto Patata realizzato dall'ARSSA Abruzzo e dall'Istituto «Mario Neri» II anno 2007).
Dal 2002 molti produttori del Fucino associati producono patate secondo lo schema di certificazione di «produzione integrata» adottando un disciplinare che riguarda il prodotto esplicitamente indicato come «Patata del Fucino» a testimonianza dell'utilizzo della denominazione anche nel linguaggio produttivo-commerciale.
Diversi sono gli articoli pubblicati su riviste di settore quali «L'informatore Agrario» dove e' citata la denominazione «Patata del Fucino», il Fucino come zona altamente vocata alla produzione di patate e il Fucino come localita' per la sperimentazione varietale della patata:
«Le varieta' di patata coltivate in Italia e la loro destinazione d'uso» (pag. 61, n. 2/2002);
«Ecco perche' in Italia non si produce patata da seme» (pagg. 34-36, n. 46/2008);
«Produzione di patata da seme: contributo per la valorizzazione dell'agricoltura montana» (pagg. 27-29, n. 18/97);
«Sperimentazione varietale 1998 su patata comune nel centro e nel nord» (pag. 39-46, n. 48/98).
Nel corso degli anni, molte attivita' sono state svolte dagli operatori locali nella promozione e valorizzazione della «Patata del Fucino» si citano:
dal 1971 la «Sagra della patata» che viene organizzata nel Fucino e precisamente nel Comune di Avezzano;
nel 2008, anno internazionale della patata promosso dalla FAO, i coltivatori di patate del Fucino nell'ambito del progetto di cooperazione «Progetto Albania», hanno fornito supporto tecnico e attrezzi agricoli alla Zadrima albanese;
nel 2001 una puntata della trasmissione televisiva «Il Gusto» dedicata alla Patata del Fucino andata in onda sul network canale 5;
nel 1993 in una puntata di Linea Verde trasmessa dalla RAI e' stata divulgata a livello nazionale la reputazione della Patata del Fucino».

Legame tra filiera produttiva e ambiente

L'ampia rappresentativita' degli operatori nei tasselli della filiera produttiva, la disponibilita' di elevate quantita' di prodotto, la specializzazione degli addetti nella coltivazione, la notorieta' della bonta' delle patate del Fucino, l'ampia gamma di prodotto trasformato (stick di patate prefritte e surgelate, cubetti surgelati, spicchi e tondello di patate prefritte, gnocchi di patate, sformato di patate, etc.), le recenti produzioni di prodotto fresco pelato e tagliato pronto per la cottura, sono tutte testimonianze del forte legame tra il territorio con il «pomo di terra» e rappresentano l'interesse degli operatori a rimanere tra i leader in questo settore.
 
Art. 7.
Controlli

Le verifiche sulla conformita' del prodotto al presente disciplinare saranno svolte da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/12.
La struttura designata e' il CCPB S.r.l., via J. Barozzi n. 8, 40126 Bologna, tel. 0039 051/6089811 - fax 0039 051/254842 - e-mail: ccpb@ccpb.it - web: www.ccpb.it - Pec: dirccpb@legalmail.it
 
Art. 8.
Etichettatura
Confezionamento del prodotto destinato al mercato del fresco

Per la commercializzazione della IGP «Patata del Fucino» ai fini dell'immissione al consumo devono essere utilizzate le seguenti tipologie di confezioni:
sacchi rete da: 2 kg a 20 kg;
retine da: 0,500 kg a 2,5 kg;
confezioni: vertbag, quickbag, girsac e busta da 0,500 kg a 5 kg;
cartone o cassa da 3 kg a 20 kg;
vaschette per alimenti da 0,500 kg a 5 kg;
cestini da 0.500 kg a 5 kg.
Tutte le tipologie di confezioni devono contenere prodotto pulito (spazzolato e/o lavato) ed essere sigillate in modo tale che i tuberi non possano essere estratti senza la rottura della confezione stessa ad eccezione del cartone o cassa.
Etichettatura

L'etichetta, da apporre sulle confezioni, oltre al simbolo dell'Unione e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, riporta le seguenti ulteriori indicazioni:
«Patata del Fucino» seguita dalla sigla IGP o dalla dicitura Indicazione geografica protetta;
nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo e/o associato e/o del confezionatore;
peso netto all'origine;
varieta'.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.
E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore, nonche' di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalita' e i contenuti del presente disciplinare.
Logotipo

Il logo della denominazione e' costituito da un emblema di forma quadrata delimitato da tre linee: di colore verde (pantone 356 M) all'esterno, bianco e rosso (pantone 1797 PC) all'interno.
Al centro del riquadro e' posizionato un tubero a buccia gialla, contornato, nella parte superiore dalla dicitura «Patata del Fucino IGP» (pantone verde 356 M).
Il tubero «indossa» una fascia tricolore (pantone verde 356 M; pantone rosso 1797 PC) che riporta, sulla striscia centrale bianca la dicitura «IGP» (pantone 1797 PC); font utilizzato: Plantagenet Cherokee Regular).
Il logo si potra' adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo, rispettando il rapporto 1:1, per un minimo di 2 cm per lato.

Parte di provvedimento in formato grafico