Gazzetta n. 289 del 10 dicembre 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 15 novembre 2019 |
Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Dr. Aita & Associated Inspectors Italia S.r.l. - Divisione Chemlab Istituto di ricerca, in Catania, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. |
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IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006; Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012; Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani; Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi; Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati; Visto il decreto del 17 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 15 ottobre 2015 con il quale il laboratorio Dr. Aita & Associated Inspectors Italia S.r.l. - Divisione Chemlab - Istituto di ricerca ed igiene alimentare, ubicato in Catania, via Filippo Liardo n. 40, e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo; Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 12 novembre 2019; Considerato che dalla suddetta domanda di rinnovo si evince altresi' il cambio di denominazione del laboratorio da «Dr. Aita & Associated Inspectors Italia S.r.l. - Divisione Chemlab - Istituto di ricerca ed igiene alimentare» in: «Dr. Aita & Associated Inspectors Italia S.r.l. - Divisione Chemlab Istituto di ricerca»; Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 26 giugno 2019 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation; Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento e' stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato; Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento, con contestuale presa d'atto del cambio della denominazione del laboratorio;
Decreta:
Art. 1
Il laboratorio Dr. Aita & Associated Inspectors Italia S.r.l. - Divisione Chemlab - Istituto di ricerca, ubicato in Catania, via Filippo Liardo n. 40, e' autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto. |
| Allegato
================================================================= | Denominazione della prova | Norma/metodo | +=====================================+=========================+ | |regolamento CEE 2568/1991| | | allegato III + | | |regolamento UE 1784/2016 | |Indice di perossidi | allegato III | +-------------------------------------+-------------------------+ | |regolamento CEE 2568/1991| | |allegato II + regolamento| |Acidi grassi liberi (acidita') | UE 1227/2016 allegato I | +-------------------------------------+-------------------------+ | |regolamento CEE 2568/1991| |Analisi spettrofotometrica |allegato IX + regolamento| |nell'ultravioletto |UE 1833/2015 allegato III| +-------------------------------------+-------------------------+ |Biofenoli totali (52 - 520 mg/kg) | MPCHA 134 2014 rev. 3 | +-------------------------------------+-------------------------+ |
| Art. 2
L'autorizzazione ha validita' fino al 23 giugno 2023, data di scadenza dell'accreditamento. |
| Art. 3
L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il laboratorio Dr. Aita & Associated Inspectors Italia S.r.l. - Divisione Chemlab Istituto di ricerca perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato. |
| Art. 4
1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato. 2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione. 3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate. 4. L'amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 novembre 2019
Il dirigente: Polizzi |
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