Gazzetta n. 289 del 10 dicembre 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 2 dicembre 2019
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione della Repubblica del Mozambico in conseguenza del ciclone denominato «IDAI» che dal giorno 14 marzo 2019 ha colpito il medesimo territorio. (Ordinanza n. 617).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3;
Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale e' stato istituito il meccanismo unionale di protezione civile;
Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del meccanismo unionale, partecipa alle attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita';
Vista la nota del 20 marzo 2019 con la quale il Governo della Repubblica del Mozambico ha richiesto l'assistenza della direzione generale aiuti umanitari e protezione civile (ECHO) della Commissione europea, in conseguenza dell'evento calamitoso del 14 marzo 2019, che ha causato vittime, dispersi, sfollati, la distruzione di centri abitati oltre ad aver provocato una gravissima situazione sanitaria e socio economica;
Considerato che la Commissione europea, in data 21 marzo 2019, attraverso il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), ha attivato il meccanismo unionale di protezione civile;
Vista la nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 22 marzo 2019 con la quale e' stata richiesta l'attivazione delle procedure per la deliberazione dello stato di emergenza per gli interventi all'estero, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019 con cui e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del ciclone denominato «IDAI» che dal giorno 14 marzo 2019 ha colpito il territorio della Repubblica del Mozambico;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del 4 aprile 2019, adottata ai sensi dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 586 dell'8 aprile 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione della Repubblica del Mozambico in conseguenza del ciclone denominato "IDAI" che dal giorno 14 marzo 2019 ha colpito il medesimo territorio»;
Ravvisata l'esigenza di prevedere ulteriori disposizioni finalizzate ad assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione calamitosa verificatasi nell'area interessata;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1
Disposizioni finalizzate a garantire il pieno concorso del Servizio
nazionale della protezione civile negli interventi di soccorso e di
assistenza alla popolazione.

1. Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile puo' essere autorizzata, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed all'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata dello stato di emergenza di cui in premessa e per l'impiego sul territorio colpito dall'evento calamitoso, la corresponsione di una speciale indennita' omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 200 ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego.
2. L'indennita' di cui al precedente comma 1 e' corrisposta al netto di eventuali somme ricevute dall'Unione europea a titolo di indennita' giornaliera secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero degli affari esteri del 23 marzo 2011 nonche', per quanto riguarda il personale militare, al netto della diaria di missione all'estero prevista dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2003.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di euro 60.000,00, a valere sulle risorse finanziarie di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2019

Il Capo del Dipartimento: Borrelli