Gazzetta n. 293 del 14 dicembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 novembre 2019
Criteri, condizioni e modalita' della garanzia dello Stato che assiste gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il conterimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» ed, in particolare, l'art. 58 il quale, al comma 1, prevede l'istituzione, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe, alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, e che gli interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il comma 2 dell'art. 58 della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 221, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, con priorita' di utilizzo delle relative risorse per interventi gia' pianificati e immediatamente cantierabili, nonche' gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi contenuti nel decreto;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020», ed, in particolare, l'art. 1, i commi 516, 521, 522, 524 e 528;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 luglio 2019, n. 168, con il quale, in attuazione dell'art. 58, comma 2 della 28 dicembre 2015, n. 221, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui all'art. 58, comma 1 della predetta legge n. 221/2015;
Ritenuta la necessita' di stabilire i criteri, le condizioni e le modalita' della garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, sugli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 58, comma 1 della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 221;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalita' della garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, sugli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 58, comma 1 della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 221 (di seguito: «Fondo»).
 
Art. 2

Operativita' della garanzia dello Stato

1. A norma dell'art. 58, comma 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, gli interventi di garanzia del Fondo, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
2. La garanzia dello Stato opera nel caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante.
3. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima e ridotto di eventuali pagamenti parziali effettuati dal Fondo.
4. La richiesta di escussione della garanzia dello Stato va presentata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro direzione VI ed alla Cassa per i servizi energetici ed ambientali (di seguito «CSEA») trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di pagamento al Fondo.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato di CSEA, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo avere verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che regolano gli interventi del Fondo e l'escussione della garanzia dello Stato.
6. Le modalita' di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano la tempestivita' di realizzo dei diritti del creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.
7. Con l'avvenuta escussione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, lo Stato e' surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore principale anche in relazione alle eventuali garanzie reali o personali acquisite a fronte dell'operazione assistita dall'intervento del Fondo. CSEA, in nome e per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.
 
Art. 3

Monitoraggio

1. Ai fini del monitoraggio dei potenziali impatti sulla garanzia dello Stato di ultima istanza, CSEA fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo e sulla sua sostenibilita', con particolare riferimento alla rischiosita' degli interventi ammessi alla garanzia, all'adeguatezza dei relativi accantonamenti ed alla congruita' delle risorse disponibili sul Fondo.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo', entro trenta giorni dalla ricezione della relazione di cui al comma 1, acquisire ulteriori informazioni. Qualora dall'insieme delle informazioni acquisite emergano squilibri economico-finanziari che possano compromettere la sostenibilita' del Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' proporre alla CSEA ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'adozione di misure finalizzate al contenimento dei potenziali impatti sulla garanzia dello Stato di ultima istanza e sulla finanza pubblica. La CSEA ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro i successivi novanta giorni, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, una relazione in ordine alle misure adottate ed ai risultati conseguiti.
3. Qualora le misure adottate ai sensi del comma 2 non fossero ritenute idonee a ristabilire l'equilibrio e la sostenibilita' economico-finanziaria del Fondo con possibili ripercussioni sulla garanzia dello Stato di ultima istanza e sulla finanza pubblica, il direttore generale del Tesoro, sentita CSEA ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo', con decreto, sospendere l'operativita' della garanzia dello Stato in relazione a nuovi interventi da ammettere alla garanzia del Fondo, sino all'accertato superamento dei citati squilibri.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 novembre 2019

Il Ministro: Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-1501