Gazzetta n. 296 del 18 dicembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 18 ottobre 2019
Proroga dei termini di aggiudicazione degli interventi autorizzati con il decreto n. 87 del 1° febbraio 2019. (Decreto n. 960/2019).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013);
Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015, le regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato art. 10 che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per definire le modalita' di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformita' ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali e, in particolare, l'art. 19, il quale dispone che a modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'Ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonche' di anagrafe dell'edilizia scolastica;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'art. 4, comma 177, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003);
Visto altresi', il comma 177-bis del medesimo art. 4 della citata legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;
Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e 76, che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'art. 48, comma 1, che prevede che nei contratti stipulati per operazioni finanziarie, che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica, e' inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorita' strategiche, modalita' e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita', di interventi di edilizia scolastica nonche' i relativi finanziamenti;
Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive e, in particolare, l'art. 9, comma 2-quater, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gli immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelli adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
Visto in particolare l'art. 1, comma 160, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, con il quale si stabilisce che la programmazione nazionale predisposta ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica e sostituisce i piani di cui all'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016) e, in particolare, la tabella E con la quale e' stato disposto il rifinanziamento della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l'allegato relativo agli stati di previsione;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l'art. 3, comma 9;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e, in particolare, l'art. 20-bis, comma 2;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita', ed in particolare l'art. 4, comma 3-quinquies;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto all'approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e al riparto del contributo annuo pari ad euro 170.000.000,00 tra le regioni;
Vista l'Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le Province e gli enti locali ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e' proceduto alla rettifica della Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani presentati da alcune regioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° febbraio 2019, n. 87, con il quale e' stato autorizzato l'utilizzo - da parte delle regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 3 gennaio 2018 - dei contributi pluriennali di euro 170.000.000,00 annui, decorrenti dal 2018 previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, stanziati dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e rimodulati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalita', nella misura e per gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti richiamati in premessa, nonche' autorizzati gli interventi di cui all'allegato da Abruzzo al Veneto al medesimo decreto;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 luglio 2019, n. 681 con il quale si e' proceduto all'aggiornamento della programmazione unica nazionale 2018-2019 con riferimento all'annualita' 2019, nella quale confluiscono i singoli piani regionali;
Dato atto che, secondo quanto previsto dal sopracitato decreto, gli enti locali devono procedere alla proposta di aggiudicazione entro il termine di 180 giorni, in caso di progettazione esecutiva e di 365 giorni, in caso di studio di fattibilita' e/o progettazione definitiva, decorrenti dalla data di pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Considerato che sono tuttora in corso le procedure per la stipula dei contratti di mutuo da parte delle regioni, per cui si rende opportuno procedere ad una proroga dei termini per la proposta di aggiudicazione degli interventi gia' autorizzati con il predetto decreto interministeriale n. 87 del 2019;
Considerato che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 maggio 2019, n. 104;
Dato atto, quindi, che il termine assegnato per la proposta di aggiudicazione in caso di progettazione esecutiva arriva a scadenza il prossimo 2 novembre 2019, mentre quello in caso di studio di fattibilita' o progettazione scadrebbe il prossimo 5 maggio 2020;
Considerato che all'interno dei piani autorizzati vi sono anche molti interventi di nuova costruzione per i quali, secondo quanto previsto dall'accordo in Conferenza unificata del 6 settembre 2018, poteva essere concesso un termine massimo di diciotto mesi per la proposta di aggiudicazione;
Considerato che l'art. 2, comma 7, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018 prevede che un'eventuale proroga del termine di aggiudicazione possa essere disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Ritenuto, quindi necessario, alla luce delle motivazioni sopra esposte, prorogare i termini per la proposta di aggiudicazione degli interventi autorizzati con il sopracitato decreto interministeriale n. 87 del 2019;

Decreta:

Art. 1

Proroga dei termini di aggiudicazione
degli interventi

1. I termini per la proposta di aggiudicazione con riferimento agli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87, sono prorogati al 30 aprile 2020 in caso di progettazione esecutiva e al 30 settembre 2020 nel caso di studio di fattibilita' e/o progettazione definitiva.
2. Per gli interventi di nuova costruzione il termine per la proposta di aggiudicazione e' fissato per il 31 dicembre 2020.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 18 ottobre 2019

Il Ministro: Fioramonti

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2019, registrazione n. 1-3184.