Gazzetta n. 299 del 21 dicembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 28 novembre 2019
Delega di attribuzioni del Ministro della giustizia, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, ai Sottosegretari di Stato, on. Vittorio Ferraresi e on. prof. Andrea Giorgis.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 con il quale e' stato nominato Ministro della giustizia l'on. avv. Alfonso Bonafede;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 settembre 2019 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla giustizia l'on. Vittorio Ferraresi e l'on. prof. Andrea Giorgis;
Ritenuta l'esigenza del conferimento della delega di talune competenze del Ministro ai sopra indicati Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1

I Sottosegretari di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze parlamentari e ad intervenire presso le Camere e relative commissioni per il compimento di attivita' richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.
 
Art. 2

Fermo restando quanto disposto negli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i Sottosegretari di Stato sono delegati alla trattazione degli affari di competenza dei Dipartimenti di seguito indicati e alla firma dei relativi atti e provvedimenti:
on. Vittorio Ferraresi
1. Dipartimento per gli affari di giustizia, relativamente a:
Direzione generale degli affari interni, per quanto attiene alla materia penale;
2. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, relativamente a:
Direzione generale del personale e della formazione;
Direzione generale dei magistrati, per gli affari in materia di magistratura onoraria;
Direzione generale del bilancio e della contabilita';
3. Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria relativamente a:
Direzione generale del personale e delle risorse;
Direzione generale dei detenuti e del trattamento.
on. Andrea Giorgis
1. Dipartimento per gli affari di giustizia, relativamente a:
Direzione generale degli affari giuridici e legali;
2. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, relativamente a:
Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie;
3. Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, relativamente a:
Direzione generale del personale e delle risorse per gli affari in materia di edilizia penitenziaria;
Direzione generale della formazione;
4. Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', relativamente a:
Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova;
Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.
Al Sottosegretario di Stato on. Vittorio Ferraresi e' delegata, altresi', la firma degli atti di seguito indicati:
a) giudici onorari dei tribunali per i minorenni e consiglieri onorari delle sezioni di Corte d'appello per i minorenni: nomine, conferme, rinunce, dimissioni;
b) trasferimento delle persone condannate ai sensi della Convenzione adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983.
Al Sottosegretario di Stato on. Andrea Giorgis e' delegata, altresi', in caso di impedimento o assenza del Ministro, la firma degli atti di seguito indicati:
c) estradizioni urgenti per l'estero e dall'estero, a norma degli articoli 697 e ss. c.p.p. e ai sensi della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957;
d) richieste di procedimenti penali ex articoli 9 e 10 c.p..
 
Art. 3

I Sottosegretari di Stato sono delegati a presiedere il Consiglio di amministrazione.
 
Art. 4

Non sono compresi nella delega di cui ai precedenti articoli ed appartengono alla potesta' del Ministro:
a) il «Visto» sulle leggi ed altri atti normativi;
b) gli atti e provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo;
c) gli atti e provvedimenti che attengono al conferimento degli uffici direttivi ai magistrati e quelli che ineriscono alla promozione di ispezioni, inchieste ed azioni disciplinari nei confronti di magistrati;
d) gli atti comportanti modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni dei Dipartimenti e degli uffici centrali;
e) le relazioni internazionali e, in particolare, l'attivita' preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali, gli adempimenti relativi all'esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale;
f) la materia relativa ai rapporti con l'Unione europea, con il G8 e le altre sedi internazionali per la prevenzione e il controllo del delitto, l'attivita' preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali e accordi bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria internazionale;
g) le autorizzazioni a procedere richieste ai sensi dell'art. 313 del codice penale;
h) gli atti relativi al procedimento di estradizione;
i) le richieste di rinuncia al diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione e asserzioni del diritto di priorita' nell'esercizio della giurisdizione nei confronti di appartenenti alle Forze della NATO, ai sensi della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle Forze armate ed a norma del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666;
j) gli atti del Dipartimento per gli affari di giustizia, relativamente alla Direzione generale degli affari interni in materia civile, a decorrere dall'entrata in vigore della nuova Direzione generale di cui all'art. 3, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 99/2019, ivi comprese le competenze in materia di concorso notarile e di scioglimento dei Consigli degli ordini professionali nonche' in materia di recupero dei crediti liquidati, in favore dell'Amministrazione, dalla Corte dei conti per danno erariale;
k) gli atti della Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria nell'ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia, a decorrere dall'entrata in vigore della nuova Direzione generale di cui all'art. 3, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 99/2019;
l) gli atti della Direzione generale dei magistrati nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, relativamente alla magistratura ordinaria;
m) gli atti della Direzione generale del personale e della formazione nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, relativamente ai collocamenti a riposo, equo indennizzo, trattenimento in servizio dei magistrati ordinari;
n) gli atti della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
o) gli atti della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
p) le autorizzazioni previste dall'art. 18-bis, comma 2, lettera a) della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);
q) i provvedimenti riguardanti l'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);
r) i conferimenti di onorificenze e le concessioni di patrocinio;
s) ogni altro atto o provvedimento per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilita' di delega nonche' quelli che, sebbene rientranti nelle materie indicate nell'art. 2, siano dal Ministro direttamente compiuti o a se' avocati e quelli non espressamente delegati ai Sottosegretari.
 
Art. 5

La comunicazione istituzionale e con gli organi di informazione dei Sottosegretari, anche nelle materie delegate, deve essere preventivamente concordata, sui contenuti e nelle forme, con il Ministro.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto.

Roma, 28 novembre 2019

Il Ministro: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2019 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministero della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2357