Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2020 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO |
DECRETO RETTORALE 23 ottobre 2019 |
Modifiche allo statuto. |
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IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni; Vista la proposta di modifica alle disposizioni dello statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore concernenti, fra l'altro, il nucleo di valutazione di Ateneo ed il sistema di assicurazione della qualita', formulata dal senato accademico integrato nell'adunanza del 10 aprile 2019; Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 17 aprile 2019; Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (M.I.U.R.), Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, del 25 giugno 2019, prot. n. 10531, con la quale sono state formulate alcune osservazioni circa le proposte di modifica in argomento; Viste le delibere adottate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle adunanze del 16 settembre e del 23 ottobre 2019;
Decreta:
Articolo unico
Nello statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore, sono apportate le seguenti modifiche: 1) nel Titolo I «Principi generali»: a) e' riformulato l'art. 6 (Altre attivita' istituzionali); b) viene inserito il nuovo art. 6-bis (Assicurazione della qualita'); 2) nel Titolo II «Organi centrali» sono riformulati gli articoli 17 (Competenze del consiglio di amministrazione) e 20 (Senato accademico); 3) nel Titolo III «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria» e' riformulato l'art. 36 (Nucleo di valutazione di Ateneo); 4) nel Titolo V «Organizzazione amministrativa» e' riformulato l'art. 51 (Controlli della gestione amministrativa). I sopracitati articoli, cosi' come riformulati, sono riportati nel documento allegato quale parte integrante del presente decreto.
Milano, 23 ottobre 2019
Il rettore: Anelli |
| Allegato Statuto Titolo I PRINCIPI GENERALI
Art. 6 Altre attivita' istituzionali
1. L'Universita' Cattolica istituisce e promuove attivita' di orientamento, formazione, aggiornamento e perfezionamento in campo culturale, scientifico, tecnico e professionale anche sulla base di appositi contratti e convenzioni. 2. In particolare l'Universita' Cattolica, anche attraverso specifiche strutture decentrate: a) organizza incontri e corsi di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e per l'elaborazione dei piani di studio; b) organizza corsi di preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni; c) svolge corsi di aggiornamento per il personale delle scuole di ogni ordine; d) partecipa a iniziative di rilevante interesse scientifico e culturale promosse anche da istituzioni ed enti esterni; e) promuove e organizza l'aggiornamento, la riqualificazione professionale e la formazione permanente del proprio personale amministrativo e tecnico; f) favorisce la formazione culturale anche in collaborazione con altri enti; g) promuove iniziative di formazione permanente. A tale scopo l'Universita' Cattolica cura anche l'approfondimento dei problemi teorici legati a tale formazione. 3. L'Universita' Cattolica fornisce il proprio apporto qualificato anche allo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa. A tal fine puo' stipulare contratti e convenzioni per attivita' di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. 4. L'Universita' Cattolica, oltre ad attivita' didattiche e di ricerca, promuove e realizza, in un processo di interazione diretta con la societa', le comunita' e i territori, attivita' di terza missione al fine di favorirne lo sviluppo sociale, culturale ed economico, mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze. 5. L'Universita' Cattolica assicura la tutela e la valorizzazione dei propri beni culturali e ne favorisce la conoscenza.
Art. 6-bis Assicurazione della qualita'
1. L'Universita' Cattolica adotta gli strumenti necessari per assicurare la qualita' delle proprie attivita' didattiche, di ricerca e di terza missione. 2. L'Universita' Cattolica adotta la valutazione come processo sistematico di verifica della qualita' e, a tal fine, si avvale dell'attivita': a) del nucleo di valutazione di Ateneo, di cui al successivo art. 36; b) di ulteriori organismi per il presidio della qualita' di Ateneo, la cui composizione, competenze e modalita' di funzionamento sono determinate dal consiglio di amministrazione. 3. Gli indirizzi, i criteri guida e gli aspetti organizzativi del sistema di assicurazione della qualita' dell'Ateneo sono definiti dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. Titolo II ORGANI CENTRALI
Art. 17. Competenze del consiglio di amministrazione
1. Spettano al consiglio di amministrazione i piu' ampi poteri, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, per il governo dell'Universita' Cattolica. In ogni caso il consiglio di amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Universita' Cattolica, al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali. 2. Compete al consiglio di amministrazione deliberare: a) lo statuto e le modifiche relative su proposta del senato accademico integrato, sentiti i consigli di facolta' interessati per le materie relative all'ordinamento didattico; b) il regolamento generale di Ateneo e le modifiche relative su proposta del Senato accademico; c) il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; d) il codice etico dell'universita' Cattolica e le modifiche relative su proposta del senato accademico. 3. In particolare spetta al consiglio di amministrazione deliberare: a) la nomina del rettore; b) i programmi di sviluppo; c) il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo dell'Universita' Cattolica; d) la determinazione delle modalita' di ammissione degli studenti; e) la nomina del direttore amministrativo; f) l'istituzione di nuove sedi e l'attivazione e la soppressione delle facolta' e dei relativi corsi di laurea e di diploma; g) l'istituzione di dipartimenti e istituti; h) l'istituzione di scuole di specializzazione, Alte scuole e Centri di Ateneo; i) la costituzione o la partecipazione ad altri enti, istituzioni, societa', consorzi e altre organizzazioni, con finalita' coerenti con gli scopi istituzionali dell'Universita' Cattolica; l) la nomina dei direttori delle sedi e degli altri dirigenti amministrativi; m) la designazione dei componenti del collegio dei revisori dei conti; n) gli organici dei docenti e dei ricercatori universitari; o) le tasse e i contributi a carico degli studenti; p) l'organizzazione delle strutture amministrative; q) l'acquisizione e la vendita di immobili; r) gli indirizzi, i criteri guida e gli aspetti organizzativi del sistema di assicurazione della qualita' dell'Ateneo.
Art. 20. Senato accademico
1. Il senato accademico e' composto dal rettore che lo presiede e dai presidi delle facolta' di cui si compone l'Universita' Cattolica. Alle sedute del senato accademico partecipa il direttore amministrativo. Puo' svolgere le funzioni di segretario un funzionario amministrativo, nominato dal rettore, sentito il direttore amministrativo. 2. Spettano al senato accademico tutte le competenze relative all'ordinamento, alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca, che non siano riservate dal presente statuto al consiglio di amministrazione o al comitato direttivo. Il senato accademico puo' delegare in via temporanea proprie competenze ad altri organi, qualora ritenga cio' necessario per il miglior andamento dell'attivita' didattica e di ricerca. In particolare il senato accademico esercita direttamente le seguenti competenze non delegabili: a) proporre lo statuto, il regolamento generale di Ateneo e il codice etico dell'Universita' Cattolica e le relative modifiche, nonche' deliberare il regolamento didattico di Ateneo e le relative modifiche sentito il consiglio di amministrazione; b) formulare proposte ed esprimere pareri sui programmi di sviluppo dell'Universita' Cattolica; c) scegliere, sulla base delle designazioni dei consigli di facolta', a norma del primo comma dell'articolo precedente, i nominativi da proporre al consiglio di amministrazione per la nomina del rettore; d) esercitare le competenze, previste dal presente statuto, in materia di: istituzione di sedi; istituzione di facolta', corsi di laurea, corsi di diploma; istituzione di scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento, nonche' di scuole di dottorato di ricerca e corsi di dottorato di ricerca; istituzione di dipartimenti, istituti e centri di ricerca; istituzione di Alte scuole e Centri di Ateneo; istituzione di strutture didattiche, di ricerca e di alta specializzazione, diverse da quelle prima elencate, previste dalle norme in materia; e) proporre la determinazione dell'organico dei docenti e dei ricercatori universitari ed esercitare le competenze di legge al riguardo; f) stabilire gli indirizzi generali dell'attivita' di ricerca dell'Ateneo; g) formulare proposte in ordine alle modalita' di incentivazione dei professori e dei ricercatori universitari; h) dare parere circa gli indirizzi, i criteri guida e gli aspetti organizzativi del sistema di assicurazione della qualita' dell'Ateneo; i) esprimere il parere sulle modalita' di ammissione degli studenti; l) esprimere il parere in materia di determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti; m) dare parere sull'organizzazione delle strutture amministrative e sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e le relative modifiche, nonche' sugli altri regolamenti previsti dal presente statuto; n) dare pareri su ogni altro argomento che gli altri organi centrali dell'Universita' Cattolica intendano rimettere alla sua valutazione e formulare proposte in ordine alla migliore attuazione dei programmi di sviluppo; o) elaborare le relazioni di sintesi sull'attivita' scientifica e didattica svolte nella Universita' Cattolica, sulla base delle relazioni predisposte dalle competenti strutture didattiche e di ricerca. 3. Ai fini della formulazione delle proposte di modifica dello statuto, il senato accademico e' integrato da due professori di prima fascia, da due professori di seconda fascia e da due ricercatori universitari, nonche' da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante del personale amministrativo e tecnico con voto deliberativo. I predetti componenti sono eletti dalla consulta di Ateneo secondo le modalita' previste nel regolamento generale di Ateneo. 4. Salvo quanto previsto per il rettore, sono tra loro incompatibili le cariche di componente del Senato accademico, anche integrato, e di componente del consiglio di amministrazione. 5. In caso di assenza o di impedimento del rettore il senato accademico e' presieduto dal preside con maggiore anzianita', anche non continuativa, di carica nell'ambito dell'Universita' Cattolica. 6. Il rettore puo' invitare i pro-rettori a partecipare alle sedute del senato accademico. Titolo III STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA, DI ALTA SPECIALIZZAZIONE E DI ASSISTENZA SANITARIA
Art. 36. Nucleo di valutazione di Ateneo
1. E' istituito un nucleo di valutazione di Ateneo con il compito di verificare l'organizzazione, la qualita' e l'efficacia delle attivita' di didattica, di ricerca e di terza missione svolte nell'Universita' Cattolica. Il nucleo di valutazione di Ateneo esercita le competenze ad esso attribuite dalle norme di legge nonche' dal presente statuto e dai regolamenti dell'Universita' Cattolica. 2. La composizione e le modalita' di funzionamento del nucleo di valutazione di Ateneo sono definiti dal regolamento generale di Ateneo. 3. Il nucleo di valutazione di Ateneo svolge le proprie funzioni coordinandosi con il rettore e rapportandosi con i presidi delle facolta', i direttori delle Alte scuole, dei dipartimenti, degli istituti, dei centri di ricerca e dei Centri di Ateneo. Titolo V ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 51. Controlli della gestione amministrativa
1. L'Universita' Cattolica adotta per la gestione del personale, delle risorse edilizie e finanziarie, il metodo della programmazione pluriennale e il controllo di gestione, mediante specifiche tecniche per il raggiungimento dei piu' elevati livelli di efficienza. 2. I risultati del controllo di gestione e dell'attivita' amministrativa debbono formare oggetto di apposita valutazione degli organi di governo dell'Ateneo. 3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti l'Universita' Cattolica adotta appositi indicatori di costi e di risultati attraverso i quali viene assicurata la misurazione dell'efficienza, nonche' dell'economicita' e del buon andamento della gestione. 4. Le modalita' di attuazione delle procedure di cui al presente articolo sono previste dal regolamento generale di Ateneo. |
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