Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2020 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2019, n. 163
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 14;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017», ed in particolare l'articolo 2;
Visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, ed in particolare l'articolo 25;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare l'articolo 33, che disciplina i criteri generali di delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, concernente le modalita' di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le modalita' di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione, del 17 novembre 2015 che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, in conformita' al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonche' per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione, del 2 giugno 2016, che stabilisce, a sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, modalita' dettagliate relative alla dichiarazione di conformita' al momento dell'immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi nonche' delle relative verifiche da parte di un organismo di controllo indipendente;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della Commissione del 25 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 che determina il formato e le modalita' di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1992 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 per quanto riguarda gli idrofluorocarburi immessi in commercio nel Regno Unito e nell'Unione a 27 Stati membri;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/522 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati sulla produzione, le importazioni e le esportazioni di polioli contenenti idrofluorocarburi a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione del 25 aprile 2019 che assicura il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi, stabilendo le prescrizioni operative generali per l'iscrizione nel registro istituito a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2019;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2019;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi, di cui al regolamento (UE) n. 517/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, di seguito denominato «regolamento (UE) n. 517/2014», e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.
2. Nei casi in cui nel presente decreto sono previste sanzioni amministrative resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive dell'Unione europea vengono forniti
gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE)

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione cosi' recita:
«L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 25
ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - legge di delegazione europea
2016-2017) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre
2017, n. 259:
«Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Il Governo, fatte salve le norme penali
vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'art. 33
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi
e criteri direttivi di cui all'art. 32, comma 1, lettera
d), della medesima legge, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni
recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni
di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via
regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione
europea pubblicati alla data di entrata in vigore della
presente legge, per i quali non sono gia' previste sanzioni
penali o amministrative.».
- Il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas
fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE)
n. 842/2006 e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 maggio 2014, n.
L 150.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96
- Si riporta il testo dell'art. 33 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in
particolare l'art. 33, che disciplina i criteri generali di
delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di
violazioni di atti normativi dell'Unione europea)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 33 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione
delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
fatte salve le norme penali vigenti, la legge di
delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione
europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea
pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa
legge di delegazione europea, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e'
esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per
materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai
principi e criteri direttivi di cui all'art. 32, comma 1,
lettera d), della presente legge, a quelli specifici
contenuti nella legge di delegazione europea, qualora
indicati.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari con le
modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art.
31.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16
novembre 2018, n. 146 (Modalita' di esecuzione del
Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto
serra) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio
2019, n. 7.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della
Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato
e le modalita' di trasmissione della relazione di cui
all'art. 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto
serra e' pubblicato nella G.U.U.E. 5 novembre 2014, n. L
318.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della
Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma
del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di
formazione e certificazione degli Stati membri e'
pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre 2015, n. L 301.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della
Commissione, del 17 novembre 2015 che stabilisce, a norma
del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il
riconoscimento reciproco della certificazione delle persone
fisiche addette all'installazione, assistenza,
manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori
elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al
recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori
elettrici fissi e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre
2015, n. L 301.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della
Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, in
conformita' al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni
per il riconoscimento reciproco della certificazione delle
persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature
fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, le pompe
di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e
rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto
serra, nonche' per la certificazione delle imprese per
quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse
contenenti gas fluorurati a effetto serra e' pubblicato
nella G.U.U.E. 18 novembre 2015, n. L 301.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della
Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma
del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e
le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto
serra e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre 2015, n. L
301.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della
Commissione, del 2 giugno 2016, che stabilisce, a sensi del
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, modalita' dettagliate relative alla
dichiarazione di conformita' al momento dell'immissione sul
mercato di apparecchiature di refrigerazione e
condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con
idrofluorocarburi nonche' delle relative verifiche da parte
di un organismo di controllo indipendente e' pubblicato
nella G.U.U.E. 3 giugno 2016, n. L 146.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della
Commissione del 25 luglio 2017 che modifica il regolamento
di esecuzione (UE) n. 1191/2014 che determina il formato e
le modalita' di trasmissione della relazione di cui
all'art. 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra
e' pubblicato nella G.U.U.E. 26 luglio 2017, n. L 194.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1992 della
Commissione, del 14 dicembre 2018, che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto
riguarda la comunicazione dei dati di cui all'art. 19 del
regolamento (UE) n. 517/2014 per quanto riguarda gli
idrofluorocarburi immessi in commercio nel Regno Unito e
nell'Unione a 27 Stati membri e' pubblicato nella G.U.U.E.
17 dicembre 2018, n. L 320.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/522 della
Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica del
regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto
riguarda la comunicazione dei dati sulla produzione, le
importazioni e le esportazioni di polioli contenenti
idrofluorocarburi a norma dell'art. 19 del regolamento (UE)
n. 517/2014 e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 marzo 2019, n.
L 86.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della
Commissione del 25 aprile 2019 che assicura il corretto
funzionamento del registro elettronico delle quote per
l'immissione in commercio di idrofluorocarburi, stabilendo
le prescrizioni operative generali per l'iscrizione nel
registro istituito a norma dell'art. 17, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 517/2014 e' pubblicato nella G.U.U.E.
26 aprile 2019, n. L 112.

Note all'art. 1:

- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 517/2014 e
del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre
2018, n. 146 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 517/2014 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018.

Note all'art. 2:

- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 517/2014 si
veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, oltre alle definizioni del regolamento (UE) n.
517/2014, si applicano le seguenti definizioni:
a) organismo nazionale di accreditamento: unico
organismo autorizzato dallo Stato a svolgere attivita' di
accreditamento nel territorio nazionale, di cui all'art. 4,
della legge 23 luglio 2009, n. 99;
b) accreditamento: attestazione con la quale
l'organismo nazionale di accreditamento certifica che un
determinato organismo di valutazione della conformita'
soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove
appropriato, ogni altro requisito supplementare per
svolgere una specifica attivita' di valutazione della
conformita';
c) organismo di valutazione della conformita': un
organismo accreditato dall'organismo nazionale di
accreditamento per svolgere determinate attivita' di
valutazione della conformita', fra cui tarature, prove,
certificazioni e ispezioni;
d) valutazione della conformita': procedura con la
quale un organismo di valutazione della conformita'
dimostra che sono rispettate le prescrizioni specifiche
relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un
sistema, a una persona fisica o a un organismo, rientranti
nel campo di applicazione del presente decreto;
e) organismo di certificazione: un organismo di
valutazione della conformita' accreditato dall'organismo
nazionale di accreditamento per svolgere le attivita' di
certificazione delle persone fisiche di cui all'art. 7,
comma 1, e delle imprese di cui all'art. 8, comma 2;
f) organismo di controllo indipendente: un organismo
di valutazione della conformita' accreditato dall'organismo
nazionale di accreditamento per svolgere le attivita' di
verifica delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi
della direttiva 2003/87/CE;
g) organismo di attestazione di formazione: organismi
certificati dagli organismi di valutazione della
conformita' per rilasciare attestati di formazione alle
persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 307/2008
in conformita' all'Allegato C al presente decreto;
h) tariffario: documento che definisce le tariffe per
la concessione, il mantenimento e il rinnovo dei
certificati di conformita' rilasciati dagli organismi di
cui alla lettera e);
i) camera di commercio competente: la Camera di
commercio del capoluogo di regione o di provincia autonoma
ove e' iscritta la sede legale dell'impresa o ove risiede
la persona fisica;
l) Registro telematico nazionale: Registro telematico
delle persone e delle imprese certificate di cui all'art.
15;
m) Banca dati: Banca dati gas fluorurati a effetto
serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati di cui
all'art. 16;
n) operatore: il proprietario o altra persona fisica
o giuridica che esercita un effettivo controllo sul
funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature
disciplinate dal presente decreto. A tal fine una persona
fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se
ricorrono tutte le seguenti condizioni:
1) libero accesso all'apparecchiatura, che comporta
la possibilita' di sorvegliarne i componenti e il loro
funzionamento, e la possibilita' di concedere l'accesso a
terzi;
2) controllo sul funzionamento e la gestione
ordinari;
3) il potere, anche finanziario, di decidere in
merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantita'
di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di
controlli o riparazioni.».
 
Art. 3
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 3 del regolamento
(UE) n. 517/2014 in materia di prevenzione delle emissioni di gas
fluorurati a effetto serra

1. Chiunque rilascia in modo intenzionale nell'atmosfera gas fluorurati a effetto serra se il rilascio non e' necessaria conseguenza tecnica dell'uso consentito, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 100.000,00 euro.
2. L'operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall'accertamento della perdita stessa, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro.
3. L'operatore che, entro un mese dall'avvenuta riparazione dell'apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, non effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018, ovvero di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, la verifica dell'efficacia della riparazione eseguita e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.

Note all'art. 3:

- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 517/2014 si
veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 13 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018:
«Art. 7 (Persone fisiche soggette all'obbligo di
certificazione e iscrizione al Registro telematico
nazionale). - 1. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli
11 e 12, devono essere certificate dall'organismo di
certificazione di cui all'art. 5, in funzione dei singoli
regolamenti di cui al punto 1, dell'Allegato A, le persone
fisiche che intendono svolgere le attivita' di cui alle
seguenti lettere:
a) attivita' su celle frigorifero di autocarri e
rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore
fisse:
1) controllo delle perdite dalle apparecchiature
contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' pari
o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le
apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate
come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in
quantita' inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
3) installazione;
4) riparazione, manutenzione o assistenza;
5) smantellamento;
b) attivita' su apparecchiature di protezione
antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra:
1) controllo delle perdite dalle apparecchiature
contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' pari
o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le
apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate
come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in
quantita' inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
3) installazione;
4) riparazione, manutenzione o assistenza;
5) smantellamento;
c) attivita' su commutatori elettrici contenenti gas
fluorurati a effetto serra:
1) installazione;
2) riparazione, manutenzione o assistenza;
3) smantellamento;
4) recupero;
d) recupero di solventi a base di gas fluorurati a
effetto serra dalle apparecchiature fisse che li
contengono.
2. Il certificato di cui al comma 1 ha una validita' di
dieci anni e deve essere rinnovato, su istanza
dell'interessato, entro sessanta giorni antecedenti la
scadenza del certificato medesimo.
3. Le persone fisiche che intendono conseguire la
certificazione per una delle attivita' di cui al comma 1
devono:
a) presentare, per via telematica, una richiesta di
iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico
nazionale;
b) presentare richiesta di certificazione ad uno
degli organismi di certificazione accreditati e designati
ai sensi dell'art. 5, corredata dalla richiesta di cui alla
lettera a);
c) sostenere un esame teorico e pratico basato sui
requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze
previste negli allegati dei regolamenti (UE) 2015/2067, n.
304/2008, n. 2015/2066 e n. 306/2008, entro il termine di
otto mesi dalla data di iscrizione di cui alla lettera a).
4. All'iscrizione nel Registro telematico nazionale
provvede la Camera di commercio competente, sulla base
delle domande presentate con le modalita' di cui all'art.
15, comma 4, e l'iscrizione e' condizione necessaria per
ottenere i certificati di cui al comma 1.
5. Il certificato di cui al comma 1 e' rilasciato a
seguito del superamento dell'esame di cui al comma 3,
lettera c).
6. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 3,
lettera c), comporta, previa notifica all'interessato, la
cancellazione dal Registro telematico nazionale.».
«Art. 13 (Riconoscimento dei certificati delle persone
fisiche e delle imprese rilasciati in un altro Stato
membro). - 1. I certificati e gli attestati di formazione
rilasciati a persone fisiche e imprese da altri Stati
membri ai sensi dell'art. 10, del regolamento (UE) n.
517/2014, sono riconosciuti per lo svolgimento delle
relative attivita' in Italia con le modalita' di cui ai
commi 2, 3 e 4, senza obbligo di iscrizione al Registro
telematico nazionale.
2. Le persone fisiche e le imprese trasmettono, per via
telematica, copia del certificato rilasciato in un altro
Stato membro, corredata da traduzione in lingua italiana
certificata conforme secondo l'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla
Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale
la persona e' domiciliata o l'impresa ha la sede legale,
per l'inserimento nell'apposita sezione del Registro
telematico nazionale.
3. Le persone fisiche trasmettono, per via telematica,
copia dell'attestato rilasciato in un altro Stato membro,
corredata da traduzione in lingua italiana certificata
conforme secondo l'art. 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla Camera di
commercio dove la persona ha il proprio domicilio o
esercita prevalentemente la propria attivita' per
l'inserimento nell'apposita sezione del Registro telematico
nazionale.
4. All'inserimento delle persone fisiche e delle
imprese nelle apposite sezioni del Registro telematico
nazionale, provvedono le Camere di commercio competenti per
territorio ai sensi dei commi 2 e 3, previo svolgimento
delle necessarie verifiche.».
 
Art. 4
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento
(UE) n. 517/2014 in materia di controllo delle perdite

1. L'operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalita' di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 517/2014, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.

Note all'art. 4:

- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
517/2014 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 5
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 5 del regolamento
(UE) n. 517/2014 in materia di sistemi di rilevamento delle perdite

1. L'operatore delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d) del regolamento (UE) n. 517/2014 e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente che non doti dette apparecchiature di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
2. L'operatore delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettere f) e g) del regolamento (UE) n. 517/2014 e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente, installate a decorrere dal 1° gennaio 2017, che non doti dette apparecchiature di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
3. L'operatore delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d) del regolamento (UE) n. 517/2014 e lettera g) e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente dotate di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite, che non effettua il controllo di detti sistemi almeno una volta ogni dodici mesi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
4. L'operatore delle apparecchiature elencate all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (UE) n. 517/2014 e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente, installate a decorrere dal 1° gennaio 2017, dotate di un sistema di rilevamento delle perdite in grado di segnalare allo stesso operatore o ad un'impresa di manutenzione eventuali perdite, che non effettua il controllo di detti sistemi almeno una volta ogni sei anni, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

Note all'art. 5:

- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
517/2014 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 6
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6 del regolamento
(UE) n. 517/2014 in materia di tenuta dei registri conservati nella
Banca Dati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
146/2018

1. Le imprese certificate di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero quelle di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, o, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, ovvero quelle di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, che non inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni di cui all'articolo 16 commi 4, 5 e 7 del medesimo decreto, entro trenta giorni dalla data dell'intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.

Note all'art. 6:

- Si riporta il testo degli articoli 8 e 16 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018:
«Art. 8 (Imprese soggette all'obbligo di certificazione
e iscrizione al Registro telematico nazionale). - 1. Le
imprese che svolgono le attivita' di installazione,
riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento
d'aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di
protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto
serra devono essere certificate dall'organismo di
certificazione di cui all'art. 5, in funzione dei singoli
regolamenti di cui al punto 1, dell'Allegato B.
2. Il certificato di cui al comma 1 ha una validita' di
cinque anni e deve essere rinnovato, su istanza
dell'interessato, entro sessanta giorni antecedenti la
scadenza del certificato medesimo.
3. Le imprese che intendono conseguire la
certificazione per una delle attivita' di cui al comma 1
devono:
a) presentare, per via telematica, una richiesta di
iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico
nazionale;
b) presentare richiesta di certificazione ad uno
degli organismi di certificazione accreditati e designati
ai sensi dell'art. 5, corredata dalla richiesta di cui alla
lettera a);
c) dimostrare il possesso dei requisiti
specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di
esecuzione della Commissione europea come previsto
dall'Allegato B 2.1, entro il termine di otto mesi dalla
data di iscrizione di cui alla lettera a).
4. All'iscrizione nel Registro telematico nazionale
provvede la Camera di commercio competente, sulla base
delle domande presentate con le modalita' di cui all'art.
15, comma 4, e l'iscrizione e' condizione necessaria per
ottenere i certificati di cui al comma 1.
5. Il certificato di cui al comma 1 e' rilasciato
previa verifica dei requisiti di cui di cui al comma 3,
lettera c).
6. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 3,
lettera c), comporta, previa notifica all'impresa
interessata, la cancellazione dal Registro telematico
nazionale.».
«Art. 16 (Banca dati gas fluorurati a effetto serra e
apparecchiature contenenti gas fluorurati). - 1. Al fine di
raccogliere le informazioni contenute nei registri di cui
all'art. 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, le vendite di
gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature
contenenti tali gas nonche' le attivita' di assistenza,
manutenzione, riparazione e smantellamento di dette
apparecchiature, sono comunicate, per via telematica, alla
Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente.
2. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto
serra per le attivita' di cui all'art. 11, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle
modalita' di vendita utilizzata, comprese le tecniche di
comunicazione a distanza definite agli articoli 49 e
seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto, comunicano alla Banca dati,
all'atto della vendita e per via telematica, le seguenti
informazioni:
a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti
o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di
certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati
delle persone fisiche;
b) le quantita' e la tipologia di gas fluorurati a
effetto serra vendute.
3. Le imprese che forniscono apparecchiature non
ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto
serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle
modalita' di vendita utilizzata, comprese le tecniche di
comunicazione a distanza di cui agli articoli 49 e seguenti
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, a
decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto, comunicano alla Banca dati,
all'atto della vendita e per via telematica, le seguenti
informazioni:
a) tipologia di apparecchiatura;
b) numero e data della fattura o dello scontrino di
vendita;
c) anagrafica dell'acquirente;
d) dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno
che l'installazione sara' effettuata da un'impresa
certificata a norma dell'art. 10 del regolamento (UE) n.
517/2014; in alternativa, se l'acquirente coincide con
l'impresa certificata, il numero di certificato della
stessa e l'anagrafica dell'utilizzatore finale. Nei casi in
cui il venditore offra all'utilizzatore finale il servizio
di installazione dell'apparecchiatura venduta, la
dichiarazione e' rilasciata dal venditore.
4. L'impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13
ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di
certificazione, la persona fisica certificata ai sensi
degli articoli 7 e 13, a seguito dell'installazione delle
apparecchiature di cui all'art. 4, paragrafo 2, lettere da
a) ad f), del regolamento (UE) n. 517/2014, a decorrere
dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, comunica per via telematica alla
Banca dati le seguenti informazioni:
a) numero e data della fattura o dello scontrino di
acquisto dell'apparecchiatura;
b) anagrafica dell'operatore;
c) data e luogo di installazione;
d) tipologia di apparecchiatura;
e) codice univoco di identificazione
dell'apparecchiatura;
f) quantita' e tipologia di gas fluorurati a effetto
serra presenti e eventualmente aggiunti durante
l'installazione;
g) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o
rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se
le quantita' di gas fluorurati a effetto serra installati
sono state riciclate o rigenerate;
h) dati identificativi della persona fisica
certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato
l'installazione;
i) eventuali osservazioni.
5. L'impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13
ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di
certificazione, la persona fisica certificata ai sensi
degli articoli 7 e 13, a decorrere dall'ottavo mese
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, a partire dal primo intervento di controllo delle
perdite, di manutenzione o di riparazione di
apparecchiature di cui all'art. 4, paragrafo 2, lettere da
a) ad f), del regolamento (UE) n. 517/2014 gia' installate,
e per ogni intervento successivo, comunica per via
telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:
a) data, se disponibile, e luogo di installazione;
b) anagrafica dell'operatore;
c) tipologia di apparecchiatura;
d) codice univoco di identificazione
dell'apparecchiatura;
e) quantita' e tipologia di gas fluorurati a effetto
serra presenti e eventualmente aggiunti durante il
controllo, la manutenzione o la riparazione;
f) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o
rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se
le quantita' di gas fluorurati a effetto serra installati
sono state riciclate o rigenerate;
g) dati identificativi della persona fisica
certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato
l'intervento di controllo, riparazione o manutenzione;
h) data e tipologia degli interventi di controllo,
manutenzione o riparazione;
i) quantita' e tipologia di gas a effetto serra
recuperata durante l'intervento sull'apparecchiatura;
l) eventuali osservazioni.
6. La persona fisica certificata o l'impresa
certificata di cui al comma 5 non e' responsabile
dell'installazione.
7. L'impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13
ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di
certificazione, la persona fisica certificata ai sensi
degli articoli 7 e 13 che esegue lo smantellamento delle
apparecchiature di cui all'art. 4, paragrafo 2, lettere da
a) a f) del regolamento (UE) n. 517/2014, comunica per via
telematica alla Banca dati, a decorrere dall'ottavo mese
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, le seguenti informazioni:
a) data e luogo di smantellamento;
b) anagrafica dell'operatore;
c) tipologia di apparecchiatura;
d) codice univoco di identificazione
dell'apparecchiatura;
e) quantita' e tipologia di gas fluorurati a effetto
serra recuperato durante lo smantellamento;
f) misure adottate per recuperare e smaltire i gas
fluorurati a effetto serra contenuti nell'apparecchiatura;
g) dati identificativi della persona fisica
certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato
l'intervento di smantellamento;
h) eventuali osservazioni.
8. Le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 relative al
controllo delle perdite, all'installazione, alla
manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento devono
essere comunicate per via telematica alla Banca dati entro
trenta giorni dalla data dell'intervento.
9. Ai fini della gestione e della tenuta della Banca
dati, le imprese di cui ai commi 2 e 3, indipendentemente
dalle modalita' di vendita utilizzate, si iscrivono, per
via telematica, al Registro telematico nazionale, a fronte
del pagamento di un diritto di segreteria previsto
dall'art. 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre
1993, n. 580.
10. Gli operatori delle apparecchiature di cui all'art.
4, paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento (UE)
n. 517/2014 verificano le informazioni relative alle
proprie apparecchiature attraverso l'accesso alla pagina
riservata della Banca dati da effettuarsi con le modalita'
di cui all'art. 201, comma 4, e possono scaricare, per via
telematica, un attestato contenente le suddette
informazioni.
11. Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le
imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette
all'obbligo di certificazione, le persone fisiche
certificate, di cui ai commi 4, 5 e 7 versano annualmente,
entro il mese di novembre, alle Camere di commercio
competenti, secondo le procedure e le modalita' stabilite
dalle stesse, i diritti di segreteria previsti dall'art.
18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n.
580.
12. ISPRA, con apposite credenziali e per quanto di
propria competenza, accede all'area riservata della Banca
dati, per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art.
18.».
- Per il testo degli articoli 7 e 13 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 si veda
nelle note all'art. 3.
 
Art. 7
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 8 del regolamento
(UE) n. 517/2014 in materia di recupero di gas fluorurati a effetto
serra

1. L'operatore di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria fisso, di pompe di calore fisse, di unita' di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero, di apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra, di apparecchiature fisse di protezione antincendio e di commutatori elettrici fissi, che si avvale di persone fisiche non in possesso del certificato di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018, ovvero, nei casi applicabili, di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, nell'attivita' di recupero di gas fluorurati dalle predette apparecchiature, durante la loro riparazione e manutenzione, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
2. L'impresa che utilizza un contenitore di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 517/2014, che prima dello smaltimento del contenitore non provvede affinche' i gas fluorurati ivi contenuti siano recuperati, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
3. Le imprese che svolgono attivita' di recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, con esclusione dell'attivita' di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti stessi, avvalendosi di personale non in possesso dell'attestato di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
4. Sono fatte salve le sanzioni previste per il corretto smaltimento di prodotti ed apparecchiature come disciplinato dalla normativa in materia di rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Note all'art. 7:

- Per il testo degli articoli 7 e 13 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 si veda
nelle note all'art. 3.
- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 517/2014 si
veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018:
«Art. 9 (Persone fisiche soggette all'obbligo di
attestazione e iscrizione al Registro telematico
nazionale). - 1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 12,
le persone fisiche che svolgono l'attivita' di recupero di
gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di
condizionamento d'aria dei veicoli a motore, rientranti nel
campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE devono
essere in possesso di un attestato rilasciato da un
organismo di attestazione della formazione.
2. Le persone fisiche che intendono conseguire
l'attestato per svolgere l'attivita' di cui al comma 1
devono:
a) presentare, per via telematica, una richiesta di
iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico
nazionale;
b) presentare richiesta di attestazione ad uno degli
organismi di cui all'art. 6, corredata dalla richiesta di
cui alla lettera a);
c) completare un corso di formazione basato sui
requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze
previste nell'allegato del regolamento (CE) n. 307/2008,
entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione di
cui alla lettera a).
3. All'iscrizione nel Registro telematico nazionale
provvede la Camera di commercio competente, sulla base
delle domande presentate con le modalita' di cui all'art.
15, comma 4, e l'iscrizione e' condizione necessaria per
ottenere l'attestato di cui al comma 1.
4. L'attestato di cui al comma 1 e' rilasciato, entro
dieci giorni lavorativi dalla conclusione del corso di
formazione di cui al comma 2, lettera c).
5. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2,
lettera c), comporta, previa notifica all'interessato, la
cancellazione dal Registro telematico nazionale.».
- Per i riferimenti del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 8
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 10 del regolamento
(UE) n. 517/2014 in materia di certificazione

1. Le persone fisiche che svolgono le attivita' di cui all'articolo 10, paragrafi 1, lettere a), b), c) e 2, del regolamento (UE) n. 517/2014, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato di cui agli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
2. Le imprese che svolgono le attivita' di cui all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014, senza essere in possesso del pertinente certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
3. L'impresa che affida le attivita' di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un'impresa che non e' in possesso del pertinente certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, ovvero di quello di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
4. Gli organismi di certificazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, nonche' gli organismi di valutazione della conformita' di organismi di attestazione di formazione di cui all'articolo 6 dello stesso decreto, che non trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sulle attivita' da loro svolte nel corso dell'anno precedente, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.
5. Gli organismi di certificazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, che non si iscrivono al registro di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della designazione degli stessi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
6. Gli organismi di attestazione di formazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, che non trasmettono all'organismo di valutazione della conformita' che li ha certificati i nominativi delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato, entro il termine di 10 giorni dalla data di rilascio dello stesso, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
7. Il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 5, comma 4, e dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, da parte degli Organismi di certificazione designati e degli Organismi di valutazione della conformita' di organismi di attestazione e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
8. I soggetti obbligati di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, che non effettuano l'iscrizione al Registro telematico nazionale di cui all'articolo 15 dello stesso decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.

Note all'art. 8:

- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 517/2014 si
veda nelle note alle premesse.
- Per il testo degli articoli 7 e 13 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 si veda
nelle note all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 si veda nelle
note all'art. 6.
- Per il testo dell'art. 9 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 si veda nelle
note all'art. 7.
- Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 10 e 15 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del
2018:
«Art. 5 (Organismi di certificazione). - 1. Gli
organismi di certificazione svolgono le attivita' per le
quali sono stati accreditati, previa designazione da parte
del Ministero dell'ambiente. A tal fine, gli organismi di
certificazione presentano al Ministero dell'ambiente
apposita istanza corredata da copia del certificato di
accreditamento e del tariffario che intendono applicare per
il rilascio dei certificati di conformita' alle persone
fisiche o alle imprese. Entro sessanta giorni dalla data di
presentazione dell'istanza il Ministero dell'ambiente
conclude con provvedimento espresso il procedimento. I
termini per la conclusione del procedimento possono essere
sospesi, per un periodo non superiore a trenta giorni,
qualora siano richieste eventuali modifiche o
l'acquisizione di ulteriori informazioni.
2. Il tariffario, presentato a corredo dell'istanza di
designazione dell'organismo di certificazione delle persone
fisiche o delle imprese, deve contenere, rispettivamente,
le informazioni di cui agli allegati A 2.3 e B 2.2 del
presente decreto.
3. Gli organismi di certificazione designati devono
iscriversi nell'apposita sezione del Registro telematico
nazionale, entro dieci giorni dalla data di ricevimento
della designazione da parte del Ministero dell'ambiente.
4. Gli organismi di certificazione designati devono
inserire per via telematica nelle apposite sezioni del
Registro telematico nazionale, entro dieci giorni
lavorativi, le seguenti informazioni:
a) persone fisiche e imprese alle quali e' stato
rilasciato il pertinente certificato, con gli estremi
identificativi del certificato stesso;
b) gli estremi identificativi dei provvedimenti con i
quali hanno sospeso, revocato, rinnovato o trasferito i
pertinenti certificati.
5. Gli organismi di certificazione possono provvedere
anche all'organizzazione di prove d'esame o delegare lo
svolgimento di detta attivita' ad organismi terzi sulla
base dello schema di valutazione della conformita' di cui
all'Allegato A 2.1.
6. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli organismi di
certificazione designati trasmettono al Ministero
dell'ambiente una relazione sulle attivita' da loro svolte
nel corso dell'anno precedente.».
«Art. 6 (Organismi di attestazione di formazione e
Organismi di valutazione della conformita'). - 1. Ai fini
del regolamento (CE) n. 307/2008, gli organismi di
attestazione di formazione delle persone fisiche devono
essere certificati dagli organismi di valutazione della
conformita', previa verifica dei requisiti di cui
all'Allegato C.
2. Gli organismi di attestazione trasmettono
all'organismo di valutazione della conformita' che li ha
certificati, i nominativi delle persone fisiche che hanno
ottenuto l'attestato, entro dieci giorni dalla data del
rilascio del medesimo.
3. Gli organismi di valutazione della conformita' che
rilasciano i certificati agli organismi di attestazione di
formazione devono iscriversi nell'apposita sezione del
Registro telematico nazionale, entro dieci giorni dalla
data di ricevimento dell'accreditamento.
4. Gli organismi di valutazione della conformita' di
cui al comma 3, inseriscono, per via telematica nelle
apposite sezioni del Registro telematico nazionale, entro
dieci giorni lavorativi, le seguenti informazioni:
a) organismi di attestazione di formazione che hanno
ottenuto la certificazione;
b) provvedimento di sospensione o revoca della
certificazione dell'organismo di attestazione di
formazione, sulla base delle condizioni ivi previste;
c) persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato di
formazione.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli organismi di
valutazione della conformita' di organismi di attestazione
di formazione trasmettono al Ministero dell'ambiente una
relazione sulle attivita' da loro svolte nel corso
dell'anno precedente.».
«Art. 10 (Persone fisiche e imprese soggette
all'iscrizione al Registro telematico nazionale esenti
dall'obbligo di certificazione e attestazione). - 1. Non
sono sottoposti all'obbligo di certificazione di cui agli
articoli 7 e 8 e agli obblighi di attestazione di cui
all'art. 9:
a) le persone fisiche addette al controllo di sistemi
di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo
Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati a
effetto serra;
b) le imprese che svolgono attivita' di
installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e
disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas
fluorurati a effetto serra o di recupero di gas fluorurati
ad effetto serra da dette apparecchiature;
c) le imprese che svolgono attivita' di recupero di
solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle
apparecchiature fisse che li contengono;
d) le imprese che svolgono attivita' di recupero di
gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di
condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano
nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE;
e) le imprese che svolgono attivita' di
installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o
smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi
frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra;
f) le imprese che svolgono attivita' di controllo dei
sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature
a ciclo Rankine a fluido organico.
2. Le persone fisiche e le imprese di cui al comma 1
devono iscriversi per via telematica nelle apposite sezioni
del Registro telematico nazionale.
3. All'iscrizione provvede la Camera di commercio
competente, sulla base delle domande presentate con le
modalita' di cui all'art. 15, comma 4.».
«Art. 15 (Registro telematico nazionale delle persone e
delle imprese certificate). - 1. Al fine di rendere
accessibili e fruibili a tutti i soggetti interessati le
informazioni relative alle attivita' disciplinate dal
presente decreto e garantire la trasparenza delle stesse,
gli organismi di certificazione designati di cui all'art.
5, gli organismi di cui all'art. 6 di valutazione della
conformita' degli organismi di attestazione della
formazione, le persone fisiche e le imprese di cui agli
articoli 7, 8, 9, e 10, si iscrivono, per via telematica,
nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale
inserendo le informazioni ivi previste.
2. Il Registro telematico nazionale e' gestito dalle
Camere di commercio competenti ed e' suddiviso nelle
seguenti sezioni:
a) Sezione degli organismi di certificazione, degli
organismi di valutazione della conformita' e degli
organismi di attestazione;
b) Sezione delle persone fisiche e delle imprese non
soggette all'obbligo di certificazione;
c) Sezione delle persone fisiche e delle imprese
certificate;
d) Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto
l'attestato;
e) Sezione delle persone fisiche con deroghe
temporanee o esenzioni all'obbligo di certificazione;
f) Sezione delle persone fisiche e delle imprese
certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso
copia del proprio certificato.
3. Per la gestione e la tenuta del Registro telematico
nazionale, gli organismi, le persone fisiche e le imprese
di cui al comma 1, versano alle Camere di commercio
competenti, secondo le procedure e le modalita' stabilite
dalle stesse, i diritti di segreteria previsti dall'art.
18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n.
580.
4. Sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e
nel Registro telematico nazionale sono pubblicate le
modalita' di presentazione delle domande di iscrizione al
Registro telematico nazionale e le seguenti informazioni:
a) modello della richiesta di certificazione o
attestazione;
b) modello di domanda di iscrizione al Registro
telematico nazionale, da presentare ai sensi degli articoli
5, 6, 7, 8, 9 e 10;
c) modello di dichiarazione relativa alle deroghe
temporanee e alle esenzioni di cui agli articoli 11 e 12;
d) modello di richiesta di riconoscimento del
certificato estero di cui all'art. 13;
e) voci e importi dei diritti di segreteria previsti
dall'art. 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre
1993, n. 580.
5. ISPRA, le Camere di commercio competenti, gli
organismi di certificazione, gli organismi di valutazione
della conformita' e l'organismo nazionale di
accreditamento, accedono al Registro telematico nazionale,
per quanto di rispettiva competenza.».
 
Art. 9
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 11 del regolamento
(UE) n. 517/2014 in materia di restrizioni all'immissione in
commercio

1. Chiunque immette in commercio i prodotti e le apparecchiature elencati all'allegato III del regolamento (UE) n. 517/2014 con data di fabbricazione successiva a quella indicata nel medesimo allegato, e' punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
2. La sanzione di cui al comma 1, non si applica all'immissione in commercio di materiale militare e ai prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014.
3. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato o attestato rilasciato ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018, per le attivita' di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzata, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
4. Le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra per le attivita' di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzata, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato rilasciato ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
5. Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzata, senza acquisire la dichiarazione dell'acquirente di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
6. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attivita' di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni ivi previste al comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
7. Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati di cui all'articolo 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, le informazioni ivi previste al comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

Note all'art. 9:

- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 517/2014 si
veda nelle note alle premesse.
- Per il testo degli articoli 7, 8, 9 e 13 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 si
veda nelle note all'art. 8.
- Per il testo dell'art. 16 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 si veda nelle
note all'art. 6.
 
Art. 10
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 12 del regolamento
(UE) n. 517/2014 in materia di etichettatura e informazioni sui
prodotti e sulle apparecchiature

1. Chiunque immette in commercio i prodotti e le apparecchiature di cui all'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 5 del regolamento (UE) n. 517/2014, nonche' i gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi da 6 a 12, non etichettati secondo le prescrizioni e le modalita' del medesimo articolo, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro.
2. La medesima sanzione si applica nel caso in cui l'etichetta non sia conforme al formato di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 e a quanto previsto all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018.

Note all'art. 10:

- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 517/2014 si
veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE)
2015/2068 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018:
«Art. 19 (Etichettatura). - 1. Le etichette dei
prodotti e delle apparecchiature contenenti gas fluorurati
a effetto serra di cui all'art. 12, paragrafi 1, 2 e 5, del
regolamento (UE) n. 517/2014, nonche' le etichette dei gas
fluorurati a effetto serra di cui all'art. 12, paragrafi 6,
7, 8, 9, 10, 11 e 12, dello stesso regolamento, devono
essere redatte anche in lingua italiana e secondo il
formato stabilito dal regolamento di esecuzione (UE)
2015/2068.».
 
Art. 11
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 13 del regolamento
(UE) n. 517/2014 in materia di controllo dell'uso

1. Chiunque utilizza esafluoruro di zolfo per le attivita' di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 517/2014, e' punito con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
2. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 517/2014, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

Note all'art. 11:

- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 517/2014 si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 12
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 14 del regolamento
(UE) n. 517/2014 in materia di precarica delle apparecchiature con
idrofluorocarburi

1. Chiunque immette in commercio apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, senza essere in possesso delle autorizzazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
2. Chiunque immette in commercio apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, senza presentare la dichiarazione di conformita' redatta secondo le modalita' di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/879, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro.

Note all'art. 12:

- Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE)
n. 2016/879 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 13
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 15, 16 e 18 del
regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di riduzione della
quantita' di idrofluorocarburi immessa in commercio, di
assegnazione delle quote, di trasferimento delle quote e di
autorizzazioni all'utilizzo delle quote

1. I produttori e gli importatori, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, che immettono in commercio una quantita' di idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, senza aver ottenuto l'assegnazione della rispettiva quota ai sensi dell'articolo 16, del regolamento (UE) n. 517/2014, sono puniti con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
2. I produttori e gli importatori, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, che immettono in commercio una quantita' di idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, senza aver ottenuto il trasferimento di una quota ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, sono puniti con l'arresto da tre mesi a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
3. I produttori e gli importatori, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, che immettono in commercio idrofluorocarburi, anche contenuti in poliolo premiscelato, in quantita' superiore a quella assegnata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014, ovvero in quantita' superiore a quella trasferita ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano ai produttori e agli importatori, ovvero al rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, nelle ipotesi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014.

Note all'art. 13:

- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 517/2014 si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 14
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 17 del regolamento
(UE) n. 517/2014 in materia di iscrizione al registro elettronico
delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi

1. I produttori e gli importatori, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, che forniscono idrofluorocarburi per le finalita' di cui all'articolo 15, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo, lettere da a) a f) del regolamento (UE) n. 517/2014 senza effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 517/2014, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro.
2. La medesima sanzione si applica alle imprese che ricevono idrofluorocarburi per le finalita' di cui all'articolo 15, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo, lettere da a) a f) del regolamento (UE) n. 517/2014 senza effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 517/2014.
3. Gli importatori di apparecchiature che immettono in commercio apparecchiature precaricate che contengono idroclorofluorocarburi non immessi in commercio prima di caricare tali apparecchiature senza effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 517/2014, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro.
4. Ai fini dell'iscrizione al registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, le imprese che non forniscono alla Commissione europea le informazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/661, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro.

Note all'art. 14:

- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 517/2014 si
veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE)
n. 2019/661 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 15
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 del regolamento
(UE) n. 517/2014 in materia di comunicazioni sulla produzione,
l'importazione, l'esportazione, l'uso come materia prima e la
distruzione delle sostanze elencate negli allegati I e II del
regolamento

1. Il produttore, l'importatore, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, e l'esportatore che non rispetta gli obblighi di cui comunicazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
2. L'impresa che ha distrutto, nel corso dell'anno civile precedente, una tonnellata metrica o 1000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, che non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
3. L'impresa che ha utilizzato come materia prima, nel corso dell'anno civile precedente, 1000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, che non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 517/2014, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
4. L'impresa che immette sul mercato prodotti e apparecchiature contenenti 500 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014, che non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
5. Il produttore, l'importatore, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un produttore o un importatore, e l'esportatore che ha immesso in commercio almeno 10.000 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi nel corso dell'anno civile precedente, che non provvede a far verificare l'accuratezza dei dati comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014 da un organismo di controllo indipendente, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
6. L'importatore di apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, secondo sottoparagrafo, del regolamento (UE) n. 517/2014, ovvero il rappresentante esclusivo che ha ricevuto il mandato da un importatore, che non provvede a far verificare da un organismo di controllo indipendente l'accuratezza della documentazione relativa alle prescrizioni ivi previste e della dichiarazione di conformita' di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/879, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
7. Chiunque trasmette le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme a quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 1.000,00 euro.

Note all'art. 15:

- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 517/2014 si
veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE)
2016/879 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE)
n. 1191/2014 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 16

Procedimento di applicazione delle sanzioni

1. L'attivita' di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, e' esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), nonche' dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l'autorita' nazionale competente.
2. All'accertamento delle violazioni previste dal presente decreto possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.
3. Ai sensi dell'articolo 13, della legge 24 novembre 1981, n. 689, i soggetti di cui ai commi 1 e 2, ai fini dell'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, possono assumere ogni piu' utile informazione e procedere a ispezioni, rilievi e ogni altra operazione tecnica, nonche' procedere al sequestro cautelare di prodotti o apparecchiature o sostanze, secondo i poteri loro attribuiti.
4. All'esito delle attivita' di accertamento il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, successivamente alla contestazione all'interessato della violazione accertata, trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 689 del 1981.
5. In caso di violazioni accertate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli uffici dell'Agenzia medesima territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 689 del 1981.
6. L'autorita' amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna, a seconda della gravita' della violazione, possono disporre la confisca amministrativa della sostanza tal quale o in quanto contenuta in un prodotto o apparecchiatura. All'eventuale distruzione della sostanza si provvede a cura e spese del trasgressore, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16, della legge n. 689 del 1981.

Note all'art. 16:

- Si riporta il testo degli articoli 13, 16 e 17 della
citata legge 24 novembre 1981, n. 689:
«Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e' prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,
assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti.».
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.».
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,
n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.».
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 17

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all'articolo 16 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 18

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 19

Abrogazione

1. Il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 dicembre 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Amendola, Ministro per gli affari
europei

Bonafede, Ministro della giustizia

Costa, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Note all'art. 19:

- Il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26
(Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su
taluni gas fluorurati ad effetto serra), abrogato dal
presente decreto, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 marzo 2013, n. 74.