Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2020 (vai al sommario)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2019
Assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 208/2015, annualita' 2019.


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 21 dicembre 2019

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilita' 2016), con cui e' stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attivita' economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2, dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalita' e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera e) del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attivita' economiche e produttive con le modalita' del finanziamento agevolato;
Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1, della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalita' per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalita' di copertura finanziaria dei conseguenti oneri;
Considerato, in particolare, che, in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 della richiamata legge n. 208/2015, i contributi previsti dal richiamato comma 422, sono concessi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, previa verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamita' naturali, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni» adottata in attuazione dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015, con la quale sono state disciplinate le modalita' ed i criteri per consentire ai soggetti danneggiati di accedere ai finanziamenti agevolati;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 372, n. 373, n. 374, n. 375, n. 376, n. 377, n. 378, n. 379, n. 380, n. 381, n. 382, n. 383, n. 384, n. 385 e n. 386 del 16 agosto 2016 e n. 387 del 23 agosto 2016 (Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria. Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, Puglia e Basilicata) con cui sono stati definiti i criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili, nonche' alle attivita' economiche e produttive, per gli eventi calamitosi verificatisi nei territori regionali nel periodo da marzo 2013 a ottobre 2015;
Viste le note circolari del Dipartimento della protezione civile prot. n. 65581 del 28 novembre 2016 e prot. n. 22279 del 27 marzo 2017 recanti la modulistica operativa per la gestione del finanziamento agevolato in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili;
Vista la nota circolare del Dipartimento della protezione civile prot. n. 71086 del 15 novembre 2017 recante la modulistica operativa per la gestione del finanziamento agevolato in favore dei soggetti privati per i danni occorsi alle attivita' economiche e produttive;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 recante: «Attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, commi 422 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 nonche' la delibera del 21 novembre 2019 con cui il predetto stato di emergenza e' stato prorogato per ulteriori dodici mesi;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 568 del 16 gennaio 2019, n. 575 dell'8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 606 del 18 settembre 2019 e n. 613 del 5 novembre 2019;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2019 con il quale e' stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale, tra l'altro prevede che, relativamente alle misure emergenziali di cui all'Azione 2 (Piano emergenza dissesto), «il Sotto-Piano di azione di contrasto al rischio idrogeologico determinato da calamita' naturali e' prontamente adottato sulla base della ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, gia' posta in essere con le procedure definite con le ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1028, della citata legge n. 145 del 2018, con cui e' autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 «al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019 - 2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonche' all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 recante il riparto e l'assegnazione delle risorse finanziarie stanziate dal citato art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Considerato che l'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 prevede che ai fini del riconoscimento dei contributi in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed alle attivita' economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi ricompresi nell'allegato A al medesimo decreto, si provvede sulla base di apposita perizia asseverata, da redigersi a cura di un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio, a valere sulle risorse finanziarie di cui al citato art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 5, comma 4, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, la richiamata perizia asseverata deve contenere, in una separata sezione, evidenza e quantificazione dei danni diversi da quelli contenuti nell'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, subiti dalle strutture, opere e impianti al fine di consentirne, con separata disposizione, l'eventuale finanziamento;
Considerato che la tipologia di danni di cui alla predetta sezione separata della perizia asseverata e' la medesima gia' prevista dalla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 adottata in attuazione dell'art. 1, commi da 422 a 428, della legge n. 208/2015;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 agosto 2019, prot. n. 203218, con la quale e' stato comunicato l'importo complessivo concedibile per l'anno 2019, pari ad euro 100.000.000,00, per i finanziamenti di cui all'art. 1, commi 422 e seguenti, della citata legge n. 208/2015;
Considerato che, nell'ambito dell'importo massimo concedibile per l'anno 2019, con delibere del Consiglio dei ministri del 21 ottobre e 21 novembre 2019 sono stati concessi contributi con le finalita' del finanziamento agevolato per euro 6.885.410,82, al fine soddisfare le maggiori esigenze dei soggetti privati e dei titolari di attivita' economiche e produttive danneggiati dagli eventi calamitosi occorsi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Liguria e Puglia;
Considerato, pertanto, che risultano concedibili, per l'anno 2019, contributi con le modalita' del finanziamento agevolato per euro 93.114.589.18, per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili, nonche' alle attivita' economiche e produttive contenuti nella sezione separata della perizia asseverata di cui al citato art. 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera g) e 50;
Visti, in particolare, gli articoli 9 e 11 del citato regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che prevedono gli obblighi di pubblicazione e informazione e di presentazione alla Commissione UE relazioni annuali sulle spese relative agli aiuti di Stato;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Visti, in particolare, gli articoli dal 44 al 52 che prevedono gli adempimenti a livello nazionale per assicurare il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
Viste le comunicazioni pervenute da parte delle regioni interessate in ordine ai fabbisogni necessari per ristorare i danni contenuti nella sezione separata della perizia asseverata di cui al citato art. 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019;
Ritenuto pertanto necessario soddisfare le esigenze rappresentate dalle regioni interessate;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1

1. Sulla base di quanto esposto in premessa, con riferimento agli eventi calamitosi ricompresi nella tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, i contributi per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili, nonche' alle attivita' economiche e produttive contenuti nella sezione separata della perizia asseverata di cui all'art. 5, comma 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono concessi, con le modalita' del finanziamento agevolato, nel limite complessivo di euro 29.919.151,01, con riferimento ai soggetti individuati nelle comunicazioni delle regioni richiamate in premessa e secondo i limiti individuali ivi previsti, suddivisi come segue:
a) Regione Calabria euro 1.439.886,96 in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 2 al 6 ottobre 2018, dal 15 al 30 ottobre 2018 e dal 3 al 5 novembre 2018;
b) Regione Emilia-Romagna euro 49.256,00 in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 2 febbraio al 19 marzo 2018;
c) Regione Friuli-Venezia Giulia euro 466.835,04 in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 28 ottobre al 5 novembre 2018,
d) Regione Lazio euro 1.361.383,30 in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni del 29 ottobre e del 30 ottobre 2018;
e) Regione Liguria euro 10.938.529,50 in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni del 29 ottobre e del 30 ottobre 2018;
f) Regione Lombardia euro 29.514,57 in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 27 al 30 ottobre 2018;
g) Regione Piemonte euro 5.700,00 in relazione agli eventi calamitosi verificatisi il 7 giugno 2018;
h) Regione Sardegna euro 2.816.035,89 in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni 10 e 11 ottobre 2018;
i) Regione Siciliana euro 3.722.397,53 in relazione agli eventi calamitosi verificatisi dal 12 al 15 ottobre 2018, dal 19 al 21 ottobre 2018, il 22 ottobre 2018 e dal 2 al 4 novembre 2018;
j) Regione Veneto euro 9.089.612,22 in relazione agli eventi calamitosi verificatisi dal 27 ottobre al 5 novembre 2018.
2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, provvedono al riconoscimento dei contributi spettanti, con le modalita' del finanziamento agevolato, sulla base dei criteri e delle modalita' attuative stabilite con le delibere del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018, con le conseguenti ordinanze di protezione civile e con le note circolari del Dipartimento della protezione civile richiamate in premessa.
3. I soggetti di cui al comma 2 provvedono, altresi', a pubblicare sui rispettivi siti web istituzionali gli elenchi riepilogativi dei contributi massimi concedibili, nel limite delle risorse di cui al comma 1, con riferimento alle perizie asseverate di cui al medesimo comma 1, sulla base delle percentuali effettivamente applicabili e nel rispetto dei limiti massimi percentuali dell'80% o del 50% stabiliti nella citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016.
 
Art. 2

1. Gli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nonche' quelli previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono effettuati dai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2019

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte