Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 dicembre 2019
Riconoscimento dell'associazione «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA», in Legnaro quale organizzazione interprofessionale che opera sul territorio nazionale per i prodotti «bovini vivi destinati alla macellazione e carne bovina fresca o refrigerata e congelata».


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, ed in particolare gli articoli 157, 158, 164 e 165;
Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
Visto il decreto- legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
Visto l'art. 3 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali»;
Vista la nota del 30 luglio 2019 acquisita al protocollo Mipaaft al n. 54800 del 30 luglio 2019, con la quale l'associazione «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA» ha inoltrato formale richiesta di riconoscimento come organizzazione interprofessionale che opera sul territorio nazionale per i prodotti «bovini vivi destinati alla macellazione e carne bovina fresca o refrigerata e congelata», rappresentati dai codici NC compresi nelle categorie merceologiche da 0 102 29 49 a 0 102 29 51 (bovini vivi destinati alla macellazione di eta' compresa da otto mesi a ventiquattro mesi corrispondenti alle categorie Z, A, E), 0201 (carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate corrispondenti alle categorie Z, A, E) e 0202 ( carni di animali della specie bovina congelate corrispondenti alle categorie Z, A, E);
Visto il decreto dipartimentale 27 febbraio 2019, n. 600, con il quale e' stata nominata la Commissione tecnica avente il compito di effettuare l'istruttoria delle richieste di riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali;
Visto il verbale del 1º agosto 2019, concernente le verifiche svolte dalla predetta Commissione tecnica;
Considerato che la richiedente associazione «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA» e' in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 157 e 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato, in particolare, l'esistenza del requisito minimo del 40% di rappresentativita' in termini economici a livello nazionale del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti ai sensi dell'art. 3, comma 7 del decreto-legge n. 51/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2015, riscontrata con fonti amministrative e statistiche ufficiali dei dati forniti dal richiedente, sia della base sociale rappresentante delle attivita' economiche connesse alla produzione sia della base sociale rappresentante delle attivita' economiche connesse alla trasformazione;
Considerato il parere favorevole rilasciato dalla succitata Commissione tecnica nel quale si attesta il possesso dei requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013, articoli 157 e 158, e dall'art. 3 del decreto-legge n. 51/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2015, in capo alla richiedente associazione «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA»;
Ritenuto necessario definire le modalita' di controllo del rispetto delle condizioni e dei requisiti che disciplinano il riconoscimento dell'organismo interprofessionale;
Ritenuto necessario specificare le sanzioni applicabili in caso di inadempienza o irregolarita' nell'applicazione delle disposizioni vigenti;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 24 ottobre 2019;

Decreta:

Art. 1

Riconoscimento ed operativita'

1. L'associazione «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA», con sede in Legnaro (PD), via 1º Maggio n. 7, codice fiscale n. 92286880288, e' riconosciuta come organizzazione interprofessionale che opera sul territorio nazionale per i prodotti «bovini vivi destinati alla macellazione e carne bovina fresca o refrigerata e congelata», rappresentati dai codici NC compresi nelle categorie merceologiche da 0 102 29 49 a 0 102 29 51 (bovini vivi destinati alla macellazione di eta' compresa da otto mesi a ventiquattro mesi corrispondenti alle categorie Z, A, E), 0201 (carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate corrispondenti alle categorie Z, A, E) e 0202 (carni di animali della specie bovina congelate corrispondenti alle categorie Z, A, E), ai sensi degli articoli 157 e 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3, comma 1 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015.
2. L'operativita' dell'organizzazione interprofessionale «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA» e' relativa ai prodotti «bovini vivi destinati alla macellazione e carne bovina fresca o refrigerata e congelata», rappresentati dai codici NC compresi nelle categorie merceologiche da 0 102 29 49 a 0 102 29 51 (bovini vivi destinati alla macellazione di eta' compresa da otto mesi a ventiquattro mesi corrispondenti alle categorie Z, A, E), 0201 (carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate corrispondenti alle categorie Z, A, E) e 0202 (carni di animali della specie bovina congelate corrispondenti alle categorie Z, A, E).
3. L'ambito territoriale operativo della organizzazione interprofessionale «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA» e' il territorio della Repubblica italiana.
 
Art. 2

Controlli e revoca del riconoscimento

1. Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e, successivamente, con cadenza triennale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali procede alla verifica del mantenimento dei requisiti per il riconoscimento come organizzazione interprofessionale.
2. La verifica sul mantenimento dei requisiti per il riconoscimento e' affidata al Ministero che la effettua sia mediante l'acquisizione di documenti e dati inerenti l'attivita' dell'organizzazione interprofessionale, anche su base informatica.
3. L'organizzazione interprofessionale «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA», in caso di modifiche dello statuto, della struttura organizzativa e di variazioni della base sociale e' tenuta a darne tempestiva comunicazione al Ministero che verifica il mantenimento dei requisiti previsti.
4. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi:
a) perdita di uno o piu' requisiti previsti per il riconoscimento, anche in caso di riconoscimento di una organizzazione interprofessionale relativa al medesimo settore piu' rappresentativa, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 del decreto-legge n. 51/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2015;
b) mancata trasmissione della documentazione richiesta per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla Normativa europea;
c) adesione dell'organizzazione interprofessionale agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'art. 210, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) infrazioni gravi delle norme statutarie;
e) irregolarita' gravi che impediscono il conseguimento delle attivita' istitutive;
f) non osservanza dell'obbligo di notifica al Ministero per il necessario inoltro alla Commissione europea degli accordi, decisioni e pratiche concordate con riferimento all'art. 210, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il provvedimento di revoca e' comunicato alla Commissione UE e alle regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano, e pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 
Art. 3

Estensione delle regole

1. L'organizzazione interprofessionale «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA» puo' richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca, l'estensione di regole (accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione) a condizione che riguardino una delle finalita' di cui al paragrafo 4 dell'art. 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni e che sussistano i requisiti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015.
2. La richiesta di estensione di regole, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione interprofessionale, deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
a) delibera del consiglio di amministrazione dell'organizzazione interprofessionale a supporto della richiesta di estensione di regole che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati per ciascuna delle attivita' economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione. Nel caso l'accordo preveda una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualita' che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, tale regola puo' essere adottata solamente con l'unanimita' degli associati della organizzazione interprofessionale;
b) documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1;
c) dimostrazione dei requisiti di rappresentativita' economica con riferimento alla struttura economica della filiera di riferimento e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione e' suscettibile di applicazione;
d) una relazione tecnica indicante la finalita' tra quelle indicate dal paragrafo 4 dell'art. 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, dimostrando come le regole da adottare la rispettino indicando necessariamente:
1) la conformita' ai regolamenti comunitari di settore, la compatibilita' con il diritto dell'unione o la normativa nazionale in vigore;
2) che le regole adottate non danneggino altri operatori dello Stato membro interessato o dell'unione, creando distorsioni della concorrenza;
3) che le regole adottate non abbiano nessuno degli effetti elencati all'art. 210, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, verificata la regolarita' della domanda, coerentemente con le modalita' ed i termini temporali indicati all'art. 210, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblica sul proprio sito istituzionale la regola oggetto di richiesta di estensione per un periodo non inferiore a trenta giorni.
4. Ove tale regola non riscontri l'opposizione di organizzazioni che dimostrano di rappresentare piu' di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 2, il Ministero, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pubblica sul proprio sito istituzionale il provvedimento di estensione delle regole adottate dalla organizzazione interprofessionale «Organizzazione Interprofessionale delle carni prodotte in Italia INTERCARNEITALIA» rendendole obbligatorie anche nei confronti degli operatori del settore non aderenti all'organizzazione interprofessionale richiedente, riportando le specifiche integrali delle regole rese obbligatorie ed il periodo di validita' delle stesse.
5. Il mancato rispetto delle regole per le quali e' stata concessa l'estensione comporta l'irrogazione all'operatore economico delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 6 del citato art. 3 del decreto-legge n. 51/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2015.
6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a comunicare alla Commissione dell'Unione europea e alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ogni decisione adottata a norma del presente articolo.
Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2019

Il Ministro: Bellanova