Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 20 novembre 2019, n. 164
Regolamento recante valutazione del personale di ricerca sanitaria.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto del 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare l'articolo 1, commi da 422 a 434, concernente la disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) secondo i principi della Carta europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee dell'11 marzo 2005;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 427, della citata legge n. 205 del 2017, il quale prevede che il personale assunto, ai sensi del comma 426, e' soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneita' per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni secondo modalita', condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e che l'esito negativo della valutazione annuale, per tre anni consecutivi, determina la risoluzione del contratto;
Visto l'articolo 1, comma 428, della citata legge n. 205 del 2017, il quale prevede che i menzionati Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attivita' di assistenza o di ricerca, possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il personale della ricerca sanitaria, previa verifica requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina stabilita con il decreto previsto dal predetto comma 427;
Visto l'articolo 1, commi 426 e 428, della citata legge n. 205 del 2017, secondo cui il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato del predetto personale ha durata di cinque anni con possibilita' di rinnovo per la durata di ulteriori cinque anni e con inquadramento nei ruoli del Servizio sanitario nazionale (SSN) a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo contrattuale;
Visto l'articolo 1, comma 430, della citata legge n. 205 del 2017, secondo cui gli Istituti possono utilizzare una quota fino al 5 per cento delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 424 per stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 426 con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427;
Visto l'articolo 1, comma 432, della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dall'articolo 1, comma 543 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che in sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanita' di cui al comma 423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianita' di servizio ovvero sia titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque, puo' essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalita' e i criteri stabiliti con il citato decreto del Ministro della salute di cui al comma 427;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, concernente la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, gli articoli 9 e seguenti del medesimo decreto legislativo relativi agli Istituti zooprofilattici sperimentali;
Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) del comparto sanita' - sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attivita' di supporto alla ricerca sanitaria - stipulato l'11 luglio 2019 tra l'Aran e le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della predetta legge n. 205 del 2017;
Visto in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, dell'allegato 1 del predetto CCNL, concernenti l'istituzione dei profili professionali di «ricercatore sanitario» e di «collaboratore professionale di ricerca sanitaria»;
Visto il successivo comma 3 dell'articolo 3 del menzionato CCNL, riguardante le tre posizioni retributive, iniziale, intermedia ed elevata, individuate per ciascuno dei due profili professionali, volte a valorizzare la specificita' delle funzioni e delle attivita' svolte;
Viste le declaratorie dei profili professionali di «ricercatore sanitario» e di «collaboratore professionale di ricerca sanitaria» di cui all'allegato 1 del citato CCNL;
Considerato altresi' che l'articolo 1, comma 423, della citata legge n. 205 del 2017, prevede che il rapporto di lavoro del personale della ricerca sanitaria e' disciplinato valorizzando le specificita' delle funzioni e delle attivita' svolte;
Ritenuto che l'inquadramento del personale nel profilo professionale di «ricercatore sanitario» o di «collaboratore professionale di ricerca sanitaria» e' disposto sulla base dei contenuti professionali dei profili definiti nelle declaratorie del predetto CCNL, allegato 1;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2019;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota dell'Ufficio legislativo n. 5488 del 24 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' la presa d'atto del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 10676 dell'8 novembre 2019;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' e individua le condizioni e i criteri per la valutazione annuale del personale di ricerca sanitaria e addetto alle attivita' di supporto alla ricerca sanitaria, per la valutazione d'idoneita' per l'eventuale rinnovo del contratto di lavoro a conclusione dei primi cinque anni di servizio presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di seguito IRCCS, e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito IZS, nonche' per la valutazione ai fini dell'eventuale immissione nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, di seguito SSN, a seguito del completamento del secondo periodo contrattuale con valutazione positiva.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- La legge 27 dicembre 2017, n. 205, reca «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020». Si riporta
il testo dell'art. 1, commi da 422 a 434:
«422. Al fine di garantire e promuovere il
miglioramento della qualita' e dell'efficienza
dell'attivita' di ricerca sanitaria, parte integrante del
Servizio sanitario nazionale, secondo i principi della
Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione
della Commissione delle Comunita' europee dell'11 marzo
2005 (2005/251/CE), e di consentire un'organica disciplina
dei rapporti di lavoro del personale della ricerca
sanitaria, e' istituito, presso gli IRCCS pubblici e gli
Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito
complessivamente denominati «Istituti», fermo restando il
rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, un
ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle
attivita' di supporto alla ricerca sanitaria.
423. Il rapporto di lavoro del personale di cui al
comma 422 e' disciplinato, sulla base di quanto previsto
nei commi da 424 a 434, nell'ambito del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanita', in
un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti
economici dei relativi profili, prendendo a riferimento
quelli della categoria apicale degli altri ruoli del
comparto e valorizzando, con riferimento al personale della
ricerca sanitaria, la specificita' delle funzioni e delle
attivita' svolte, con l'individuazione, con riferimento ai
rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 424,
di specifici criteri, connessi anche ai titoli
professionali nonche' alla qualita' e ai risultati della
ricerca, ai fini dell'attribuzione della fascia economica.
In relazione a quanto previsto dal comma 422, gli atti
aziendali di organizzazione degli Istituti prevedono,
nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche e senza nuovi
o maggiori oneri, una specifica e autonoma sezione per le
funzioni di ricerca, facente capo, negli IRCCS, al
direttore scientifico e, negli Istituti zooprofilattici
sperimentali, al direttore generale.
424. Per garantire un'adeguata flessibilita' nelle
attivita' di ricerca, gli Istituti assumono, per lo
svolgimento delle predette attivita', entro il limite del
20 per cento per l'anno 2018 e del 30 per cento a decorrere
dall'anno 2019 delle complessive risorse finanziarie
disponibili per le attivita' di ricerca, personale con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel
rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di
cui al comma 423 e del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 425. Il limite di cui al primo
periodo e' incrementato con le risorse aggiuntive
trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute,
pari a complessivi 19 milioni di euro per l'anno 2018, a 50
milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 90 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021.
425. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previo accordo sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle
modalita' di reclutamento stabilite dall'art. 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i requisiti, i
titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui
al comma 424.
426. Gli Istituti possono bandire le procedure
concorsuali per il reclutamento del personale di cui al
comma 424 nonche' procedere all'immissione in servizio dei
vincitori con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di cinque anni, con possibilita'
di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori
cinque anni, previa valutazione ai sensi del comma 427.
L'attuazione di quanto previsto nel precedente periodo e'
subordinata alla verifica della disponibilita' finanziaria
nell'ambito delle risorse di cui al citato comma 424.
427. Il personale assunto ai sensi del comma 426 e'
soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneita'
per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni
di servizio, secondo modalita', condizioni e criteri
stabiliti con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. L'esito negativo
della valutazione annuale, per tre anni consecutivi,
determina la risoluzione del contratto. Previo accordo tra
gli Istituti e con il consenso dell'interessato, e' ammessa
la cessione del contratto a tempo determinato,
compatibilmente con le risorse esistenti nell'ambito delle
disponibilita' finanziarie di cui al comma 424.
428. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti
disposizioni legislative in materia di contenimento delle
spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva
dotazione organica del personale destinato alle attivita'
di assistenza o di ricerca, possono inquadrare a tempo
indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale,
compresi quelli della dirigenza per il solo personale della
ricerca sanitaria, previa verifica dei requisiti prescritti
dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia
completato il secondo periodo contrattuale con valutazione
positiva, secondo la disciplina stabilita con il decreto
del Ministro della salute previsto dal comma 427.
429. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono
alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero di
personale fornito di elevata professionalita', gli Istituti
possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato, per
la durata del relativo progetto di ricerca, con gli
sperimentatori principali vincitori di bandi pubblici
competitivi nazionali, europei o internazionali, secondo
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 425. Il costo del contratto
grava sui fondi del progetto finanziato con il bando
pubblico e il contratto puo' essere prorogato per il
completamento del primo quinquennio di cui al comma 426,
subordinatamente alla disponibilita' delle risorse
finanziarie di cui al comma 424.
430. Gli Istituti possono altresi' utilizzare una
quota fino al 5 per cento delle disponibilita' finanziarie
di cui al comma 424 per stipulare contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato di cui al comma 426 con
ricercatori residenti all'estero, la cui produzione
scientifica soddisfi i parametri stabiliti con il decreto
del Ministro della salute di cui al comma 427.
431. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
determinato di cui ai commi 424 e 432 e' ammesso alla
partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo
corso di specializzazione, secondo le modalita' previste
dall'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368.
432. In sede di prima applicazione, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del
contratto collettivo del comparto Sanita' di cui al comma
423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data
del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile
instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero
titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di
studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura
selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianita' di
servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di
almeno tre anni negli ultimi cinque, puo' essere assunto
con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la
disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e
secondo le modalita' e i criteri stabiliti con il decreto
del Ministro della salute di cui al comma 427.
433. Al fine di garantire la continuita'
nell'attuazione delle attivita' di ricerca, nelle more
dell'assunzione del personale di cui al comma 432, gli
Istituti, in deroga all'art. 7, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad
avvalersi, con le forme contrattuali di lavoro in essere,
del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017,
nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 424.
434. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui
ai commi da 422 a 432 sono stipulati in deroga ai limiti di
cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e all'art. 2, comma 71, della legge 23
dicembre 2009, n. 191.».
- La legge 30 dicembre 2018, n. 145, reca «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 543:
«543. Al comma 432 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: "procedura selettiva pubblica"
sono inserite le seguenti: "ovvero titolare, alla data del
31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti
a seguito di procedura selettiva pubblica";
b) dopo le parole: "un'anzianita' di servizio" sono
inserite le seguenti: "ovvero sia stato titolare di borsa
di studio".».
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche».
- Il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, reca
«Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42,
comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3».
- Il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, reca
«Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della
salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n.
183».
- Si riporta il testo degli articoli 9 e seguenti
relativi agli Istituti zooprofilattici sperimentali:
«Art. 9 (Modalita' di esercizio delle funzioni). - 1.
Gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito
denominati «Istituti», d'intesa con le regioni e le
province autonome competenti, possono associarsi per lo
svolgimento delle attivita' di produzione, immissione in
commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti
necessari alle attivita' di sanita' pubblica veterinaria.
2. Gli Istituti, in relazione allo svolgimento delle
loro competenze, possono stipulare convenzioni o contratti
di consulenza per la fornitura di servizi e per
l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni,
organizzazioni pubbliche e private, sulla base di
disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle
aziende unita' sanitarie locali. Le prestazioni fornite
alle unita' sanitarie locali sono gratuite.
3. Gli Istituti possono, mediante convenzioni di cui
al comma 2, svolgere attivita' di supporto
tecnico-scientifico e di stage nei corsi di laurea in
medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e
nei dottorati di ricerca.
4. Le prestazioni erogate dagli Istituti per le quali
e' prevista la corresponsione di un corrispettivo, ed i
criteri per la determinazione, da parte delle Regioni,
delle relative tariffe, sono stabilite con decreto del
Ministro della salute non avente carattere regolamentare,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome.
Art. 10 (Principi per l'esercizio delle competenze
regionali). - 1. Le regioni disciplinano le modalita'
gestionali, organizzative e di funzionamento degli
Istituti, nonche' l'esercizio delle funzioni di
sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli
Istituti, fatta in ogni caso salva la competenza esclusiva
dello Stato, ed adottano criteri di valutazione dei costi,
dei rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle
risorse, nel rispetto dei principi di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, e dei seguenti principi fondamentali:
a) semplificazione e snellimento
dell'organizzazione e della struttura amministrativa,
adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed
economicita' dell'attivita' amministrativa;
b) razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese
e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei
relativi centri di spesa e mediante adeguamento
dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli
Istituti attraverso:
1) la riorganizzazione degli uffici dirigenziali,
procedendo alla loro riduzione in misura pari o inferiore a
quelli determinati in applicazione dell'art. 1, comma 404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1, comma
3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
nonche' alla eliminazione delle duplicazioni organizzative
esistenti;
2) la gestione unitaria del personale e dei
servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
3) la riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
4) la riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
5) la razionalizzazione delle dotazioni organiche
in modo da assicurare che il personale utilizzato per
funzioni relative alla gestione delle risorse umane, ai
sistemi informativi, ai servizi manutentivi e logistici,
agli affari generali, provveditorati e contabilita' non
ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane
complessivamente utilizzate.
2. Nel caso di istituti interregionali, le Regioni
provvedono di concerto.
3. Il piano sanitario regionale di cui agli
articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni, definisce gli obiettivi e
l'indirizzo per l'attivita' degli Istituti. La
programmazione regionale prevede le modalita' di raccordo
tra gli Istituti zooprofilattici sperimentali e i
dipartimenti di prevenzione.
Art. 11 (Organi). - 1. Sono organi degli Istituti:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il direttore generale;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il consiglio di amministrazione ha compiti di
indirizzo, coordinamento e verifica delle attivita'
dell'istituto. Il consiglio di amministrazione, che dura in
carica quattro anni, e' nominato dal Presidente della
Regione dove l'istituto ha sede legale e nel caso di
Istituti interregionali, di concerto con le altre Regioni e
Province autonome interessate, ed e' composto da tre a
cinque membri, muniti di diploma di laurea magistrale o
equivalente ed aventi comprovata professionalita' ed
esperienza in materia di sanita' pubblica veterinaria e
sicurezza degli alimenti, di cui uno designato dal Ministro
della salute e gli altri designati in relazione alle
Regioni e Province autonome cui afferiscono gli Istituti.
3. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta
del Ministro della salute, puo' essere sciolto dal
Presidente della Regione o della Provincia autonoma
interessata ovvero, nel caso di Istituti interregionali,
dai Presidenti delle Regioni interessate, d'intesa con il
Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e
delle finanze quando:
a) risultano gravi irregolarita'
nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni
delle disposizioni di legge o statutarie;
b) il conto economico chiude con una perdita
superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi
successivi;
c) vi e' impossibilita' di funzionamento degli
organi di amministrazione e gestione.
4. Con il provvedimento di scioglimento decade il
direttore generale. Il Presidente della Regione o della
Provincia autonoma interessata ovvero, nel caso di Istituti
interregionali, i Presidenti delle Regioni interessate,
d'intesa con il Ministro della salute, nomina un
Commissario straordinario, con il compito di rimuovere le
irregolarita' e sanare la situazione di passivita', sino
alla ricostituzione degli ordinari organi di
amministrazione.
5. Il direttore generale ha la rappresentanza legale
dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attivita'
scientifica. Il direttore generale e' nominato dal
Presidente della Regione dove l'Istituto ha sede legale,
sentito il Ministro della salute e, nel caso di Istituti
interregionali, di concerto tra le Regioni e le Province
autonome interessate, sentito il Ministro della salute.
6. Il direttore generale e' scelto tra persone munite
di diploma di laurea magistrale o equivalente, di
comprovata esperienza nell'ambito della sanita' pubblica
veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza
degli alimenti e, specificamente, in possesso dei seguenti
requisiti: a) eta' non superiore a sessantacinque anni; b)
diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento
previgente alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
ovvero laurea specialistica o magistrale; c) comprovata
esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore
della sanita' pubblica veterinaria nazionale ovvero
internazionale e della sicurezza degli alimenti, o
settennale in altri settori, con autonomia gestionale e
diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche e
finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore
privato; d) master o specializzazione di livello
universitario in materia di sanita' pubblica veterinaria o
igiene e sicurezza degli alimenti. Il rapporto di lavoro
del direttore generale e' regolato con contratto di diritto
privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola
volta. Il direttore generale, se professore o ricercatore
universitario, e' collocato in aspettativa ai sensi
dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
7. Il direttore generale e' coadiuvato da un
direttore amministrativo e da un direttore sanitario medico
veterinario.
8. Il collegio dei revisori dei conti svolge i
compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123 e dura in carica tre anni. Il collegio
e' composto di tre membri, di cui uno designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze e due dalla Regione
dove l'Istituto ha sede legale. I revisori ad eccezione di
quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze
devono essere iscritti nel registro di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
9. Al direttore generale ed al collegio dei revisori
dei conti si applicano le disposizioni di cui agli articoli
3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, in quanto compatibili con il
presente decreto legislativo.
Art. 12 (Statuto e regolamento). - 1. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi
regionali di cui all'art. 10, il consiglio di
amministrazione di ciascun Istituto provvede alla revisione
del proprio statuto, nei sensi da esse indicati. Lo statuto
e' approvato dalla Regione dove l'Istituto ha sede legale,
su conforme parere delle Regioni e delle Province autonome
competenti in caso di istituti interregionali. Qualora il
consiglio di amministrazione non provveda entro il termine,
la Regione o la Provincia autonoma, assegna un congruo
termine, decorso inutilmente il quale, sentito l'Istituto
interessato, nomina un apposito commissario, che provvede
agli atti ed i provvedimenti necessari entro quarantacinque
giorni dalla nomina.
2. Entro il termine di cui al comma 1, il consiglio
di amministrazione approva il regolamento per l'ordinamento
interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni
organiche, proposte dal direttore generale. Qualora il
consiglio di amministrazione non provveda entro il termine,
la Regione o la Provincia autonoma provvede ai sensi del
terzo periodo del medesimo comma 1.
3. Restano salve le disposizioni di cui all'art. 11,
commi 3 e 4.
Art. 13 (Comitato di supporto strategico). - 1. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, con decreto del Ministro della salute,
e' costituito, presso il Dipartimento per la sanita'
veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi
collegiali per la tutela della salute del Ministero della
salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, un Comitato presieduto dal Capo del Dipartimento
e composto dai Direttori generali degli Istituti, dai
Direttori generali delle Direzioni del predetto
Dipartimento e dal Direttore generale della programmazione
sanitaria. Alle sedute del Comitato partecipano tre
rappresentanti scelti tra le Regioni aventi maggiore
estensione territoriale ed un rappresentante scelto tra le
Regioni con minore estensione territoriale. L'incarico di
componente del Comitato e' a titolo gratuito.
2. Il Comitato svolge attivita' di supporto
strategico ed organizzativo all'azione degli Istituti anche
attraverso il sostegno di strategie nazionali di sanita'
pubblica veterinaria e sicurezza alimentare e lo sviluppo
del ruolo degli Istituti nell'ambito della cooperazione
scientifica con l'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare (ESFA) e con altri organismi internazionali.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinate
anche le modalita' di funzionamento del Comitato.
Art. 14 (Controlli). - 1. Ferme restando le funzioni
di vigilanza di cui agli articoli 10, comma 1, 11, commi 3
e 4 e 12, comma 2, al controllo sugli atti degli Istituti
si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 8,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Art. 15 (Disposizioni transitorie). - 1. In caso di
mancata costituzione degli organi si applicano l'art. 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131, e quanto al Collegio dei
revisori dei conti l'art. 19 del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123. In caso di loro impossibilita' di
funzionamento si applicano le disposizioni di cui all'art.
11, commi 3 e 4. Gli organi degli Istituti in carica alla
data di entrata in vigore del presente decreto sono
prorogati sino all'insediamento dei nuovi organi.
2. Il Comitato istituito, in attuazione dell'art. 1,
comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal
decreto ministeriale 6 maggio 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 262 dell'8
novembre 2008, e' prorogato fino all'insediamento del
Comitato di cui all'art. 13.
Art. 16 (Abrogazioni). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui
all'art. 12, sono abrogate le disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270, incompatibili con il
presente decreto legislativo.
2. Fino alla data di entrata in vigore dello statuto
e dei regolamenti di cui all'art. 12, rimangono in vigore
le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione
degli Istituti nei limiti della loro compatibilita' con le
disposizioni del presente decreto legislativo.».
- Il contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL)
del comparto sanita' - sezione del personale del ruolo
della ricerca sanitaria e delle attivita' di supporto alla
ricerca sanitaria - e' stato stipulato l'11 luglio 2019 tra
l'Aran e le Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 1,
comma 423, della predetta legge n. 205 del 2017. Si riporta
il testo dell'art. 3:
«Art. 3 (Istituzione nuovi profili professionali del
ruolo della ricerca sanitaria e delle attivita' di supporto
alla ricerca sanitaria). - 1. Sono istituiti i seguenti due
nuovi profili professionali relativi al personale
disciplinato nella presente sezione:
a) Ricercatore sanitario, collocato nella categoria
D livello D super;
b) Collaboratore professionale di ricerca
sanitaria, collocato nella categoria D.
2. I contenuti professionali dei profili di cui al
comma 1 sono definiti nelle declaratorie di cui
all'allegato 1, che costituiscono parte integrante del
presente CCNL.
3. Per ciascuno dei profili professionali di cui al
comma 1 sono individuate le tre posizioni retributive
indicate di seguito, i cui valori corrispondenti sono
riportati nell'allegata tabella A:
a) Posizione retributiva iniziale;
b) Posizione retributiva intermedia;
c) Posizione retributiva elevata.».
 
Allegato A
1. Elementi tecnici di valutazione.

La valutazione dei ricercatori e' compiuta in relazione ai seguenti indicatori:
Field Weighted Citation Impact (FWCI) (Elsevier)
% pubblicazioni in Top Journal Percentiles 10% (Elsevier)
% Documenti Citati (Clarivate)
Average Publication Percentile (Clarivate)
% Pubblicazioni nel primo e secondo quartile del JCR (Clarivate)
% Collaborazioni nazionali e internazionali (Clarivate/Elsevier)
La soglia di riferimento per i suddetti indicatori concerne sia l'area complessiva di «medicina» o di «veterinaria» sia l'area specifica di ricerca. Il ricercatore, entro il penultimo anno del contratto in corso, comunica, alla direzione scientifica dell'IRCCS o alla direzione generale dell'IZS, l'area specifica di riferimento - coerentemente con il suo ambito di ricerca - presente nei sistemi bibliometrici internazionali di riferimento, separatamente per il fornitore Elsevier e Clarivate, nella quale intende essere valutato in aggiunta alla valutazione nell'area complessiva di «medicina» o «veterinaria». A tal fine e' vincolante l'utilizzo del codice Orcid relativo al ricercatore specifico.
Per il superamento degli indicatori soglia si considera il valore piu' favorevole tra l'area complessiva di medicina o veterinaria e l'area specifica selezionata, per almeno uno degli ultimi tre anni.
2. Parametri tecnici di valutazione pluriennale dei ricercatori.

Costituisce parametro minimo, a fini valutativi, il raggiungimento della media nazionale ridotta del 35% in almeno tre degli indicatori di cui al paragrafo 1 del presente Allegato nonche' il superamento di almeno tre dei predetti indicatori rispetto al valore obiettivo da valutare nei tre anni precedenti la conclusione del quinquennio, al netto di congedi e aspettative, oppure l'aggiudicazione di grant competitivi <150.000 euro come PI/Co-PI/Collaboratore principale del gruppo proponente.
3. Parametri tecnici di valutazione per l'ingresso nei ruoli del SSN.

Costituisce parametro minimo, a fini valutativi, il raggiungimento della media nazionale in almeno quattro tra gli indicatori, di cui al paragrafo 1 del presente Allegato, rispetto al valore target, da valutare negli ultimi tre anni del secondo quinquennio, al netto di congedi e aspettative, oppure l'aggiudicazione di: a) almeno due grant competitivi di valore economico pari o superiore a 250.000 euro in qualita' di PI/Co-PI; b) almeno un grant competitivo di valore economico pari o superiore a 250.000 euro in qualita' di PI/Co-PI e almeno 1 brevetto; c) almeno un grant competitivo di valore economico superiore ai 250.000 euro in qualita' di PI/Co-PI e almeno un'attivazione di spin off/startup.
 
Allegato B

Profilo Collaboratore professionale di ricerca sanitaria

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Valutazione annuale del ricercatore sanitario

1. Il personale rientrante nel profilo professionale del ricercatore sanitario e' soggetto a valutazione annuale da parte del direttore scientifico dell'IRCCS o del direttore generale dell'IZS. Al ricercatore sanitario, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), sezione ricerca, allegato 1, sono attribuiti, dal direttore scientifico dell'IRCCS o dal direttore generale dell'IZS, gli obiettivi annuali sulla base di criteri predeterminati e resi pubblici dall'Istituto, individuati in relazione alla programmazione della ricerca. Il ricercatore, in ordine al raggiungimento degli obiettivi, redige apposita relazione sull'attivita' di ricerca svolta nell'anno considerato, anche in ambito clinico e istituzionale.
2. La direzione scientifica dell'IRCCS e la direzione generale dell'IZS, annualmente e almeno trenta giorni lavorativi prima della valutazione sul raggiungimento degli obiettivi, consegnano il report risultante dai sistemi bibliometrici internazionali, di cui all'Allegato A, paragrafo 1, al soggetto interessato dalla valutazione.
3. I criteri per la valutazione annuale di cui al comma 1 sono definiti, sul modello di quanto previsto per il restante personale del comparto sanitario, da un apposito nucleo di valutazione, nominato dal direttore scientifico dell'IRCCS o dal direttore generale dell'IZS, che lo presiede, e composto da due componenti dallo stesso individuati tra i dirigenti dell'IRCCS o dell'IZS. Il nucleo di valutazione deve preliminarmente determinare un punteggio minimo al di sotto del quale la valutazione e' considerata negativa.
4. In caso di valutazione negativa, il ricercatore puo' presentare al nucleo di valutazione un'istanza motivata di revisione del giudizio. Al riesame partecipa un esperto nelle materie di competenza del ricorrente, scelto da quest'ultimo.
5. L'esito negativo della valutazione annuale per tre anni consecutivi determina la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Note all'art. 2:

- Per l'art. 1, comma 427, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, si veda in note alle premesse.
 
Art. 3
Valutazione del ricercatore sanitario a conclusione dei primi cinque
anni di servizio

1. Il personale rientrante nel profilo professionale del ricercatore sanitario, a conclusione dei primi cinque anni di servizio, e' soggetto a valutazione d'idoneita' per il passaggio al successivo periodo contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 205 del 2017, secondo le modalita' di cui al presente articolo, sulla base degli indicatori previsti dall'Allegato A, paragrafo 1.
2. Presso l'IRCCS e l'IZS, e' istituita, ai fini del comma 1, tenendo conto dell'equilibrio di genere, una commissione scientifica composta, per l'IRCCS, dal direttore scientifico o da un suo delegato e, per l'IZS, dal direttore generale o da un suo delegato, nonche' da due dirigenti dell'Istituto e da due esperti esterni, individuati rispettivamente dal direttore scientifico dell'IRCCS o dal direttore generale dell'IZS, in base alla specifica area di competenza del ricercatore.
3. La commissione scientifica esprime una valutazione d'idoneita' sulla base dei seguenti elementi di giudizio:
a) esiti delle valutazioni annuali riportati nel corso del quinquennio;
b) indicatori bibliometrici previsti per la partecipazione come responsabile di progetto al bando per la ricerca finalizzata del Ministero della salute per la sezione «Giovane Ricercatore»;
c) report bibliometrico descrittivo (Report, SciVal e Incites), compreso m - Index;
d) eventuali bandi di ricerca competitivi vinti;
e) relazione redatta dal valutato sull' attivita' di ricerca svolta, anche in ambito clinico e istituzionale;
f) altre attivita' di ricerca, comprese quelle in ambito clinico e istituzionale.
4. La relazione di cui al comma 3, lettera e), contiene anche il profilo personale del ricercatore (personal statement) ed eventuali periodi d'interruzione dell'attivita' di ricerca, con la relativa indicazione della causa. La relazione puo' anche contenere riferimenti alla personale evoluzione professionale e scientifica, alla direzione da intraprendere per migliorare ulteriormente la propria esperienza e competenza ovvero per acquisirne eventualmente di nuove, alla partecipazione a congressi internazionali, alle eventuali attivita' di trasferimento tecnologico, nonche' al grado d'indipendenza raggiunto e alla possibilita' di progressione professionale.
5. La valutazione d'idoneita' non e' positiva se la commissione scientifica accerta che il ricercatore non ha raggiunto il livello parametrico minimo di cui all'Allegato A, paragrafo 2 al presente regolamento.
6. Superata positivamente la valutazione d'idoneita', il contratto del ricercatore sanitario e' rinnovato per ulteriori cinque anni.
7. In caso di valutazione negativa, il ricercatore puo' presentare alla commissione scientifica un'istanza motivata di revisione del giudizio. Al riesame partecipa un esperto nelle materie di competenza del ricorrente, scelto da quest'ultimo.

Note all'art. 3:

- Per l'art. 1, comma 427, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, si veda in note alle premesse.
 
Art. 4

Valutazione del ricercatore sanitario
per l'immissione in ruolo

1. Ai fini della valutazione per l'eventuale immissione nei ruoli del SSN al termine del secondo periodo contrattuale del personale rientrante nel profilo professionale ricercatore sanitario, ai sensi dell'articolo 1, comma 428, della legge n. 205 del 2017, e' istituita, tenendo conto dell'equilibrio di genere, una commissione scientifica, composta, per l'IRCCS, dal direttore scientifico o da un suo delegato e, per l'IZS, dal direttore generale o da un suo delegato, nonche' da due dirigenti dell'Istituto, individuati rispettivamente dal direttore scientifico dell'IRCCS o dal direttore generale dell'IZS, e da due esperti, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministero della salute tra i ricercatori, ivi compresi quelli che svolgono attivita' presso istituzioni di ricerca internazionali, e uno designato dalla regione in cui ha sede l'Istituto, anche tra il personale esterno alla pubblica amministrazione.
2. La commissione esprime una valutazione per l'eventuale immissione nei ruoli del SSN sulla base dei seguenti elementi di giudizio:
a) esiti delle valutazioni annuali riportati nel corso del secondo quinquennio;
b) indicatori bibliometrici previsti per la partecipazione come responsabile di progetto al bando per la ricerca finalizzata del Ministero della salute per la sezione «Progetti Ordinari clinico-assistenziali»;
c) report bibliometrico descrittivo (Report, SciVal e Incites), m - Index;
d) aggiudicazione di due o piu' bandi di ricerca competitivi vinti in qualita' di responsabile di progetto o collaboratore principale di progetto di valore pari o superiore a 150.000 euro oppure aggiudicazione in qualita' di responsabile di progetto o corresponsabile di progetto di uno o piu' bandi di medesimo valore complessivo unitamente ad uno o piu' brevetti o unitamente all'attivazione di uno o piu' spin off/startup;
e) relazione redatta dal valutato sulla propria attivita' di ricerca complessiva, sia in ambito clinico che sperimentale;
f) altre attivita' di ricerca, comprese quelle in ambito clinico e istituzionale.
3. La relazione di cui al comma 2, lettera e), oltre a quanto gia' previsto all'articolo 3, comma 4, fa particolare riferimento al grado d'indipendenza raggiunto dal valutato.
4. La valutazione non e' positiva se la commissione scientifica accerta che il ricercatore non ha raggiunto il livello parametrico minimo di cui all'Allegato A, paragrafo 3 al presente regolamento.
5. A seguito di valutazione positiva, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attivita' di assistenza o di ricerca e nei limiti delle disponibilita' delle risorse finanziarie dell'Istituto, il personale puo' essere inquadrato a tempo indeterminato, tenuto conto della graduatoria stilata dalla medesima commissione, nei ruoli del SSN, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria.
6. In caso di valutazione negativa, il ricercatore puo' presentare alla commissione scientifica un'istanza motivata di revisione del giudizio. Al riesame partecipa un esperto nelle materie di competenza del ricorrente, scelto da quest'ultimo.

Note all'art. 4:

- Per l'art. 1, comma 428, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, si veda in note alle premesse.
 
Art. 5

Ricercatore residente all'estero

1. Il ricercatore residente all'estero di cui all'articolo 1, comma 430, della legge n. 205 del 2017, puo' essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dagli Istituti, utilizzando la quota ivi determinata, qualora sia in possesso di una produzione scientifica che, secondo il giudizio della commissione di cui all'articolo 3, comma 2, espresso sulla base degli indicatori contenuti nell'allegato A, paragrafo 1, primo capoverso, soddisfi, anche in via alternativa, i seguenti parametri:
a) raggiungimento della media nazionale ridotta del 35% in almeno tre degli indicatori di cui al paragrafo 1, primo capoverso, dell'Allegato A;
b) aggiudicazione di bandi di ricerca competitivi di importo pari o superiore a 150.000 euro come responsabile o collaboratore principale del gruppo proponente.
2. Al ricercatore assunto ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4.

Note all'art. 5:

- Per l'art. 1, comma 430, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, si veda in note alle premesse.
 
Art. 6
Personale di ricerca - Profilo di collaboratore professionale di
ricerca sanitaria

1. In relazione al profilo professionale di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, come previsto nell'allegato 1 della sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attivita' di supporto alla ricerca sanitaria del CCNL del comparto sanita', sono identificate, ai fini della valutazione, le seguenti aree di attivita':
a) area gestione dei finanziamenti e dei progetti di ricerca;
b) area per il trasferimento tecnologico;
c) area di supporto alla ricerca clinica e alle attivita' del comitato etico (CE);
d) area delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
e) area per le attivita' di biblioteca, di documentazione, comunicazione e divulgazione scientifica;
f) area delle attivita' tecniche e di laboratorio.
2. La descrizione delle attivita' di riferimento svolte dal collaboratore nell'ambito delle aree di cui al comma 1, e' contenuta nell'Allegato B.
 
Art. 7

Valutazione del collaboratore professionale
di ricerca sanitaria

1. Il collaboratore di cui all'articolo 6 e' soggetto a valutazione annuale da parte del direttore scientifico dell'IRCCS o del direttore generale dell'IZS. Al collaboratore sono attribuiti gli obiettivi annuali di cui all'Allegato B, sulla base di criteri predeterminati e resi pubblici dall'Istituto, individuati in relazione alla programmazione della ricerca dal direttore scientifico dell'IRCCS o dal direttore generale dell'IZS. Il collaboratore, in ordine agli obiettivi, redige apposita relazione sull'attivita' di supporto alla ricerca svolta.
2. Ai fini della determinazione dei criteri di valutazione, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2, comma 3.
3. L'esito negativo della valutazione annuale per tre anni consecutivi determina la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 205 del 2017.
4. Il collaboratore professionale di ricerca sanitaria e' soggetto, a conclusione dei primi cinque anni di servizio, a valutazione di idoneita' per il passaggio al successivo periodo contrattuale, ai sensi dell'articolo 1, comma 427 della legge n. 205 del 2017.
5. Ai fini della valutazione di cui al comma 4, si applicano le previsioni di cui all'allegato B e all'articolo 3, per quanto compatibile.
6. Il collaboratore professionale di ricerca sanitaria, a conclusione del secondo periodo contrattuale, puo' essere inquadrato a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, previa verifica dei requisiti di accesso previsti per il relativo profilo professionale, secondo la disponibilita' dei posti in pianta organica e nei limiti delle risorse finanziarie dell'Istituto.
7. Ai fini della valutazione per l'ingresso nei ruoli del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 6, si applicano le previsioni di cui all'allegato B, e, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4.

Note all'art. 7:

- Per l'art. 1, comma 427, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, si veda in note alle premesse.
 
Art. 8

Regime transitorio

1. In fase di prima applicazione, gli Istituti bandiscono un avviso pubblico ai fini dell'articolo 1, comma 432, della legge n. 205 del 2017, e verificano le istanze pervenute tenendo conto dei predetti requisiti di legge. Tale personale e' assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.
2. Entro il termine di sei mesi dalla data di assunzione di cui al comma 1, l'Istituto, sentito il direttore scientifico dell'IRCCS o il direttore generale dell'IZS procede alla valutazione finalizzata all'attribuzione delle fasce economiche, ai sensi di quanto previsto dal CCNL del comparto sanità-sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attivita' di supporto alla ricerca sanitaria, con effetto dalla predetta data di assunzione.

Note all'art. 8:

- Per l'art. 1, comma 432, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, si veda in note alle premesse.
 
Art. 9

Norme finanziarie e finali

1. Ai componenti delle commissioni previste nel presente regolamento non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, ma solo il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno che, per i componenti e gli esperti estranei alle amministrazioni dello Stato, e' equiparato a quello spettante ai dirigenti di seconda fascia delle stesse, ai sensi dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836.
2. Il Ministero della salute monitora l'applicazione delle griglie di misurazione dell'Allegato B.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 novembre 2019

Il Ministro della salute
Speranza
Il Ministro per la pubblica
amministrazione
Dadone
Visto il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3385

Note all'art. 9:

- La legge 28 dicembre 1973, n. 836, reca «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti
statali». Si riporta il testo dell'art. 28:
«Art. 28. - Per le missioni all'interno compiute, per
conto dello Stato, da estranei alle amministrazioni
statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e dal
personale a riposo, il trattamento relativo e' stabilito
dalla amministrazione che ha disposto l'invio in missione,
nei limiti della misura prevista per i dipendenti dello
Stato in attivita' di servizio con qualifica non superiore
a quella di dirigente generale.».