Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 novembre 2019
Modifica del decreto 9 marzo 2018, recante l'intervento agevolativo a sostegno della realizzazione nelle regioni meno sviluppate di programmi di investimento innovativi coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, diretti a favorire la transizione delle piccole e medie imprese verso la «Fabbrica intelligente».


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo' istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 marzo 2018 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 luglio 2018, n. 164, che istituisce, nell'ambito del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR e della relativa programmazione complementare, un regime di aiuto in favore di programmi di investimento innovativi, coerenti con il Piano nazionale impresa 4.0, in grado di favorire il miglioramento competitivo delle piccole e medie imprese operanti nei territori delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
Visto, in particolare, l'art. 9, comma 3, del predetto decreto ministeriale 9 marzo 2018 nel quale viene disposto che la prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata dal soggetto beneficiario, pena la revoca delle agevolazioni, entro 120 giorni dalla data del provvedimento di concessione degli aiuti;
Visto, altresi', l'art. 13, comma 1, lettera b), dello stesso decreto ministeriale 9 marzo 2018, che prevede che le agevolazioni concesse nell'ambito dell'intervento agevolativo sono revocate in misura totale nel caso in cui l'impresa beneficiaria non rispetti l'adempimento di cui al richiamato art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 9 marzo 2018;
Considerato che, nell'ambito del predetto decreto ministeriale 9 marzo 2018, le imprese possono presentare le richieste di erogazione per stato di avanzamento anche sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l'utilizzo di un conto corrente vincolato previa adesione, da parte delle banche presso cui e' possibile aprire la suddetta tipologia di conto, ad un'apposita convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana (ABI) e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.- Invitalia;
Tenuto conto che l'adesione da parte delle banche alla predetta convenzione ha comportato, nella fase di prima applicazione dell'intervento agevolativo, fisiologici tempi tecnici per lo svolgimento degli adempimenti connessi alla sua predisposizione e alla sottoscrizione tra le parti, determinando difficolta' da parte delle imprese beneficiarie nell'accesso immediato a tale opzione operativa e, conseguentemente, nella realizzazione degli investimenti;
Considerato altresi' che il mancato rispetto degli adempimenti connessi alla presentazione della prima richiesta di erogazione a stato di avanzamento entro il termine di cui al richiamato art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 9 marzo 2018, puo' essere determinato anche da cause non direttamente imputabili alla volonta' delle imprese beneficiarie quali ritardi nella consegna dei beni di investimento agevolati da parte dei fornitori ovvero mancato ottenimento in tempi utili delle autorizzazioni necessarie per attivare l'unita' produttiva oggetto dell'investimento;
Considerata l'opportunita', ai fini del pieno utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR e della relativa programmazione complementare, di consentire la realizzazione del piu' ampio numero di iniziative agevolate nell'ambito dell'intervento istituito dal decreto ministeriale 9 marzo 2018, introducendo semplificazioni procedurali in considerazione della complessita' tecnica dei programmi di investimento;
Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte e fermo restando il termine di ultimazione dei programmi di investimento fissato dal decreto ministeriale 9 marzo 2018, modificare la disposizione di cui al richiamato art. 9, comma 3, dello stesso decreto 9 marzo 2018, al fine di consentire alle imprese beneficiarie la presentazione della prima richiesta di erogazione a stato di avanzamento entro 210 giorni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni anziche' entro 120 giorni dalla medesima data, fatto salvo un piu' ampio termine per i casi in cui la mancata presentazione dello stato di avanzamento sia riconducibile a cause di forza maggiore, non dipendenti da volonta', colpa o negligenza dell'impresa beneficiaria, fermo restando il termine previsto dal medesimo decreto ministeriale per l'ultimazione del programma di investimento;

Decreta:

Art. 1

1. Al fine di semplificare le procedure di realizzazione e conseguente rendicontazione dei programmi di investimento agevolati nell'ambito del regime di aiuto istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 marzo 2018 richiamato in premessa, al medesimo provvedimento sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 9, comma 3, le seguenti parole: «entro 120 giorni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 5.» sono sostituite dalle parole «entro 210 giorni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 5, fatto salvo l'eventuale maggior termine connesso a cause di forza maggiore, per i quali il mancato adempimento dipenda da circostanze non riconducibili alla volonta', colpa o negligenza dell'impresa beneficiaria, fermo restando il termine per l'ultimazione del programma di investimento di cui all'art. 5, comma 6, lettera e).»;
b) all'art. 13, comma 1, lettera b), le seguenti parole: «entro 120 giorni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni» sono sostituite dalle parole «entro 210 giorni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fatti salvi i casi di forma maggiore di cui all'art. 9, comma 3.».
2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto ministeriale 9 marzo 2018 non espressamente modificato dal presente provvedimento.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2019

Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1084