Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 25 ottobre 2019
Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Universita' 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati. (Decreto n. 989).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare:
il comma 1, il quale prevede che «le Universita' (...) adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari (...)»;
il comma 2, il quale prevede che «i programmi delle universita' di cui al comma 1 (...) sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avvalendosi dell'(ANVUR), sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (...) Dei programmi delle universita' si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle universita'»;
Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1, comma 2, che il Ministro «da' attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Universita' (...) nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione», e che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non puo' che essere effettuata ex post, mediante il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi;
Visto l'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (regolamento relativo alla programmazione del sistema universitario), concernente l'istituzione e la soppressione degli Atenei;
Visto il decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 (regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei) e, in particolare l'art. 9, comma 1, che prevede che «i corsi di studio (...) sono istituiti nel rispetto (...) delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario»;
Visto l'art. 2 (misure per la qualita' del sistema universitario) del decreto-legge del 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 74, relativo alla programmazione e alla valutazione della performance amministrativa anche delle istituzioni universitarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, (regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR) e in particolare l'art. 2, comma 4, il quale dispone che l'ANVUR «svolge, altresi', i compiti di cui (...) all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43»;
Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, l'art. 1, comma 4, il quale prevede che «il Ministero, nel rispetto della liberta' di insegnamento e dell'autonomia delle universita', indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualita', trasparenza e promozione del merito (...)»;
Visto il decreto legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19 e in particolare gli articoli 6 e 10, i quali prevedono che con decreto del Ministro siano adottati e rivisti ogni triennio gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi e per la valutazione periodica dell'efficienza, della sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita' e dei risultati conseguiti dalle singole universita' nell'ambito della didattica e della ricerca, delle universita' statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le universita' telematiche, proposti dall'ANVUR, sulla base «delle linee generali d'indirizzo della programmazione delle universita'»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e in particolare l'art. 4, comma 5, «Programmazione triennale del personale» e l'art. 10 «Programmazione finanziaria triennale del Ministero»;
Visto il decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge del 9 agosto 2013, n. 98 e in particolare l'art. 60, concernente la «semplificazione del sistema di finanziamento delle universita' e delle procedure di valutazione del sistema universitario»;
Visto il decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e in particolare l'art. 12 relativo al costo standard per studente, cui si aggiungono importi di natura perequativa che tengono conto dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'universita';
Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2018, n. 585, e relativo al costo standard per studente in corso 2018 - 2020, che definisce altresi' i sopraindicati importi perequativi nella misura complessiva massima del tredici per cento rispetto al costo standard medio nazionale;
Visti i provvedimenti legislativi finalizzati a interventi a sostegno degli studenti, in particolare il decreto-legge del 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, art. 1 relativo a «iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilita'» e la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), art. 1, commi 290 - 293, relativo ai Piani per l'orientamento e il tutorato;
Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2017, n. 1047, e relativo agli interventi a favore degli studenti;
Visti i principali documenti internazionali di indirizzo strategico quali:
la Dichiarazione ministeriale di Bologna del 1999 e i successivi impegni politici assunti per la costruzione dello Spazio europeo dell'alta formazione fino al Comunicato di Parigi del 25 maggio 2018;
le Conclusioni del Consiglio dell'UE del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020») e le Raccomandazioni specifiche per Paese adottate annualmente dal Consiglio europeo;
l'adozione in data 15 settembre 2015 da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dell'Agenda 2030 per lo sviluppo, con particolare riferimento agli obiettivi relativi all'istruzione, alla parita' di genere, a ricerca e innovazione e alla crescita economica sostenibile;
la partecipazione italiana al progetto «HEInnovate» promosso dalla Commissione europea e da OCSE;
Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2018, n. 587 relativo ai criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle universita' (FFO) per l'anno 2018;
Visti lo statuto del CINECA e la delibera del consiglio direttivo dell'ANAC n. 1172 del 19 dicembre 2018, che dispone l'iscrizione del Consorzio, nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, quale soggetto in house del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca;
Acquisiti i pareri della Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) del 25 luglio 2019; del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), del 30 luglio 2019; dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), del 31 luglio 2019; del Consiglio universitario nazionale (CUN) del 31 luglio 2019;

Decreta:

Art. 1

Programmazione 2019 - 2021

1. Con il presente decreto sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione del sistema universitario per il triennio 2019-2021 e i relativi indicatori per la valutazione dei risultati.
2. Le universita' statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le universita' telematiche, adottano i loro programmi pluriennali in coerenza con quanto previsto nel presente decreto. Le universita' statali, nell'ambito della loro autonomia, assicurano altresi' l'integrazione del ciclo di gestione della performance di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con la programmazione triennale ai sensi del presente decreto.
3. La programmazione del sistema universitario di cui al comma 1 e' finalizzata alla valorizzazione dell'autonomia responsabile degli atenei rispetto al perseguimento dei seguenti cinque obiettivi:
A. Didattica;
B. Ricerca, trasferimento tecnologico e di conoscenza;
C. Servizi agli studenti;
D. Internazionalizzazione;
E. Politiche di reclutamento.
4. Il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 viene valutato sulla base dei programmi pluriennali degli atenei e degli indicatori, scelti dagli stessi coerentemente con la propria strategia, tra quelli riportati nell'allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante.
 
Allegato 1

Indicatori per la valutazione dei risultati
(obiettivi A, B, C, D ed E)
1. Programmi d'Ateneo
Ai fini della definizione dei programmi d'Ateneo di cui all'art. 2 del presente decreto possono essere presi in considerazione tutti gli indicatori di cui al presente allegato per ciascuno degli obiettivi della programmazione triennale, secondo quanto indicato al comma 2 del medesimo articolo. Gli indicatori contrassegnati con (*) dovranno essere validati dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo secondo le modalita' definite dal provvedimento ministeriale di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto.
Nella presentazione dei programmi previsti all'art. 2, comma 2, del presente decreto, e coerentemente con le azioni incluse, gli atenei possono, per uno degli obiettivi selezionati, proporre autonomamente un ulteriore indicatore. Per tale indicatore, occorre specificare il motivo della scelta, le modalita' di rilevazione e di aggiornamento dei dati, la relativa fonte di rilevazione, il valore iniziale dell'indicatore, l'Ufficio dell'Ateneo referente. Tale indicatore, la metodologia e le fonti di rilevazione e il relativo valore iniziale dovranno altresi' essere validati da parte del Nucleo di valutazione, al quale l'Ateneo assicura l'accesso alle informazioni necessarie allo svolgimento dell'attivita' ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Il Ministero si riserva di prendere in considerazione l'indicatore proposto in relazione alla valutazione del programma relativo alla specifica linea di intervento. 2. Valorizzazione dell'autonomia responsabile e quota premiale dell'FFO.
Ai fini del riparto della quota premiale di cui all'art. 3 del presente decreto sono presi in considerazione, per ciascuna Istituzione, il migliore risultato per ciascuno degli obiettivi della programmazione, con riferimento sia ai livelli assoluti che ai miglioramenti conseguiti, considerando i seguenti indicatori:

Tabella 4 - Indicatori per la quota premiale dell'FFO

==================================================================== | | |  Scuole | | | | | superiori a | | | | Universita' | ordinamento | Universita' | |   | statali | speciale | non statali | +========================+=============+=============+=============+ | |Indicatori a)|Non |Indicatori a)| |Obiettivo A - Didattica |e b) |applicabile |e b) | +------------------------+-------------+-------------+-------------+ | |Indicatori a)|Indicatori a)| | | |e b). Per |e b). Per | | | |l'anno 2019 |l'anno 2019 | | | |l'indicatore |l'indicatore | | | |b) sara' |b) sara' | | | |considerato |considerato | | | |limitatamente|limitatamente| | | |al livello |al livello | | |Obiettivo B - Ricerca, |raggiunto, di|raggiunto, di| | |trasferimento |cui all'art. |cui all'art. | | |tecnologico e di |3, comma 1, |3, comma 1, | | |conoscenza  |lettera a) |lettera a) |Indicatore a)| +------------------------+-------------+-------------+-------------+ |Obiettivo C - Servizi |Indicatori a)|Non |Indicatori a)| |agli studenti |e b) |applicabile |e b) | +------------------------+-------------+-------------+-------------+ | |Indicatori a)|Indicatori b)|Indicatori a)| | |e b). Per |e c). Per |e b). Per | | |l'anno 2019 |l'anno 2019 |l'anno 2019 | | |l'indicatore |l'indicatore |l'indicatore | | |b) sara' |b) sara' |b) sara' | | |considerato |considerato |considerato | | |limitatamente|limitatamente|limitatamente| | |al livello |al livello |al livello | | |raggiunto, di|raggiunto, di|raggiunto, di| | |cui all'art. |cui all'art. |cui all'art. | |Obiettivo D - |3, comma 1, |3, comma 1, |3, comma 1, | |Internazionalizzazione |lettera a) |lettera a) |lettera a) | +------------------------+-------------+-------------+-------------+ |Obiettivo E - Politiche |Indicatori a)|Indicatori a)|Non | |di reclutamento |e b) |e b) |applicabile | +------------------------+-------------+-------------+-------------+

Livelli di risultato. Viene preso in considerazione il peso percentuale della variabile considerata al numeratore dell'indicatore rispetto al sistema universitario. Per quanto riguarda l'obiettivo C, l'indicatore b) viene calcolato moltiplicando il fattore dimensionale relativo al peso del costo standard (ovvero relativo al peso della quota base, per le istituzioni cui non trova applicazione il costo standard) per un coefficiente pari a 1 per gli atenei con un rapporto studenti/docenti non superiore al primo quartile calcolato a livello nazionale e ridotto linearmente per gli atenei con un rapporto superiore a tale valore.
Miglioramenti di risultato. Vengono prese in considerazione le differenze dell'indicatore rispetto all'anno precedente. Al fine di rendere variazioni di differente natura confrontabili tra loro, ciascun indicatore viene preventivamente standardizzato in modo tale che:
1 la variabilita' media nazionale, misurata attraverso la deviazione standard, sia sempre pari a 1;
2 la variabilita' annuale dell'indicatore, del singolo Ateneo sia comunque compresa nell'intervallo [0; 0,5]. Obiettivo A - Didattica
Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:
a) Proporzione di studenti che si iscrivono al II anno della stessa classe di laurea o laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. precedente;
b) Proporzione dei docenti di ruolo indicati come docenti di riferimento che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti nei corsi di studio (L, LMCU, LM) attivato;
c) Proporzione dei laureandi complessivamente molto soddisfatti del corso di studio;
d) Proporzione di laureati (L, LMCU) entro la durata normale del corso;
e) Proporzione iscritti al primo anno delle LM, laureati in altro Ateneo;
f) Numero di studenti che partecipano a percorsi di formazione per l'acquisizione di competenze trasversali oppure che partecipano a indagini conoscitive di efficacia della didattica disciplinare o trasversale (*);
g) Realizzazione di federazioni tra due o piu' universita' anche limitatamente a settori di attivita';
h) Accordi tra atenei finalizzati alla qualificazione e razionalizzazione dell'offerta formativa finalizzati a costituire poli didattici di eccellenza. Obiettivo B - Ricerca, trasferimento tecnologico e di conoscenza
Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:
a) Rapporto fra gli iscritti al primo anno dei corsi di dottorato con borsa di studio rispetto al totale dei docenti;
b) Proporzione dei proventi da ricerche commissionate, trasferimento tecnologico e da finanziamenti competitivi sul totale dei proventi;
c) Proporzione degli iscritti al primo anno a un corso di dottorato nell'anno di riferimento provenienti da altra Regione o dall'estero;
d) Numero di progetti relativi a bandi ministeriali o dell'Unione europea di cui l'ateneo risulta vincitore sul totale dei docenti (*);
e) Numero Spin off universitari (*);
f) Proporzione di brevetti registrati e approvati presso sedi nazionali ed europee rispetto al numero di docenti (*);
g) Proporzione di attivita' di trasferimento di conoscenza rispetto al numero di docenti (*);
h) Proporzione di iscritti ai corsi di dottorato industriale rispetto al totale degli iscritti al dottorato. Obiettivo C - Servizi agli studenti
Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:
a) Proporzione dei laureandi complessivamente soddisfatti del corso di studio;
b) Rapporto studenti regolari/Docenti e riduzione di tale rapporto;
c) Proporzione di giudizi positivi dei laureati relativi alle dotazioni disponibili per la didattica;
d) Proporzione di studenti iscritti con almeno 6 CFU acquisiti per attivita' di tirocinio curricolare esterne all'Ateneo nell'anno di riferimento;
e) Proporzione di laureati occupati a un anno dal titolo (LM, LMCU);
f) Proporzione di studenti beneficiari di borsa di studio rispetto agli studenti idonei diritto allo studio;
g) Proporzione di studenti beneficiari di intervento di supporto finanziato dall'Ateneo. Obiettivo D - Internazionalizzazione
Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:
a) Proporzione di CFU conseguiti all'estero dagli studenti;
b) Proporzione di Dottori di ricerca che hanno trascorso almeno tre mesi all'estero;
c) Proporzione di studenti iscritti al primo anno dei corsi di dottorato che hanno conseguito il titolo di accesso all'estero;
d) Proporzione di laureati (L, LM e LMCU) entro la durata normale dei corsi che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero nel corso della propria carriera universitaria;
e) Numero corsi di studio nei quali almeno il 20% degli studenti ha acquisito almeno 12 CFU all'estero nel corso della propria carriera universitaria;
f) Proporzione di studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il titolo di studio all'estero;
g) Numero dei corsi di studio «internazionali» ai sensi del decreto ministeriale del 7 gennaio 2019, n. 6;
h) Chiamate dirette studiosi dall'estero (art. 1, comma 9, legge n. 230/2005). Obiettivo E - Politiche di reclutamento - Solo universita' statali
Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:
a) Proporzione dei professori di prima e seconda fascia assunti dall'esterno nel triennio precedente, sul totale dei professori reclutati;
b) Proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) sul totale dei docenti;
c) Riduzione dell'eta' media dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a);
d) Chiamate dirette docenti (art. 1, comma 9, legge n. 230/2005), con esclusione di quelle dall'estero e non gia' in servizio presso l'ateneo;
e) Proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) reclutati dall'esterno e non gia' appartenenti ai ruoli dell'ateneo;
f) Proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), che hanno acquisito il dottorato di ricerca in altro Ateneo;
g) Proporzione del personale TA a tempo indeterminato sul totale del personale TA;
h) Risorse per la formazione del personale TA (*).
 
Allegato 2

Criteri di riparto delle risorse disponibili per il Fondo Giovani, il piano lauree scientifiche e i piani per l'orientamento e il
tutorato
1. Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita'
degli studenti.
Le risorse che si rendono disponibili annualmente per il Fondo Giovani sono ripartite sulla base dei seguenti criteri, relative agli interventi indicati dall'art. 1, del decreto-legge n. 105/2003, convertito dalla legge n. 170/2003.

Tabella 5 - criteri per il riparto del Fondo Giovani 2019 - 2021


|---------------------|--------------|------------------------------| | Finalita' | % risorse | Criteri di riparto | |---|-----------------|--------------|------------------------------| | |Mobilita' |70% (100% |Numero degli studenti regolari| | |internazionale |dello |iscritti ai corsi di tutti e | | |(lett. a, art. 1,|stanziamento a|tre i cicli, con l'esclusione | | |decreto-legge |favore delle |degli immatricolati al primo | | |n. 105/2003) |universita' |anno delle lauree di primo | | | |non statali |livello e delle lauree | | | |legalmente |magistrali a ciclo unico | | | |riconosciute) |(peso 0,35); | | | | |Numero di studenti beneficiari| | | | |di esonero totale dai contri- | | | | |buti universitari ai sensi | | | | |dell'art. 9 del decreto | | | | |legislativo n. 68/2012 e della| | I | | |legge 11 dicembre 2016, | | | | |n. 232, art. 1, | | | | |commi 252 - 265 (peso 0,2); | | | | |Numero di CFU conseguiti | | | | |all'estero nell'anno solare | | | | |dagli studenti regolari | | | | |(peso 0,2); | | | | |Numero di laureati nella | | | | |durata normale del corso che | | | | |hanno acquisito almeno 12 CFU | | | | |all'estero (peso 0,2); | | | | |Numero di dottori di ricerca | | | | |dell'ultimo ciclo concluso che| | | | |hanno trascorso almeno tre | | | | |mesi all'estero (peso 0,05) | |---|-----------------|--------------|------------------------------| | |Tutorato e | |Proporzione del costo standard| | |attivita' | |relativo al totale degli | | |didattiche | |studenti regolari che abbiano | |II |integrative | 15% |acquisito almeno 40 CFU | | |(lettera b, art. | |nell'anno solare precedente | | |1, decreto-legge | | | | |n. 105/2003) | | | |---|-----------------|--------------|------------------------------| | |Incentivi alle | |Media tra il numero di | | |iscrizioni a | |studenti iscritti al secondo | | |corsi di studio | |anno che abbiano acquisito | | |di interesse | |almeno 40 CFU e il numero dei | | |nazionale e | |laureati entro il primo anno | | |comunitario | |oltre la durata normale del | | |(lettera e, art. | |corso per le classi di laurea | | |1, decreto-legge | |di ambito scientifico - tecno-| | |n. 105/2005) | |logico. Sono considerate le | | | | |classi L-27 (Scienze e tecno- | | | | |logie chimiche); L-30 (Scienze| | | | |e tecnologie fisiche); | | | | |L-35 (Scienze matematiche); | |III| | 10% |L-41 (Statistica); L-8 (Inge- | | | | |gneria dell'informazione); | | | | |L-9 (Ingegneria industriale); | | | | |L-31 (Scienze e tecnologie | | | | |informatiche); L-7 (Ingegneria| | | | |civile e ambientale), Corso | | | | |nelle classi L-34 (Scienze | | | | |geologiche), LM-74 (Scienze e | | | | |tecnologie geologiche), LM-79 | | | | |(Scienze geofisiche). Ai fini | | | | |dell'applicazione di tale | | | | |criterio, le studentesse sono | | | | |considerate con un coeffi- | | | | |ciente pari a 1,2 | |---|-----------------|--------------|------------------------------| | |Attuazione del | |Presentazione di proposte | | |Piano lauree | |elaborate da reti di Atenei in| | |scientifiche | |coerenza con quanto stabilito | | |(lettera e, art. | |dal presente decreto con | | |1, decreto-legge | |riferimento alle classi di | | |n. 105/2005) | |laurea L-27 (Scienze e tecno- | | | | |logie chimiche), L-30 (Scienze| | | | |e tecnologie fisiche), L-35 | |IV | | 5% |(Scienze matematiche), L-41 | | | | |(Statistica), L-02 (Biotecno- | | | | |logie), L-13 (Scienze biolo- | | | | |giche), L-31 (Scienze e | | | | |tecnologie informatiche), L-32| | | | |(Scienze naturali e | | | | |ambientali), L-34 (Scienze | | | | |geologiche) | |---|-----------------|--------------|------------------------------|


Le risorse stanziate per il Fondo Giovani secondo i criteri definiti in Tabella 5 sono utilizzate dagli Atenei nel rispetto di quanto appresso indicato:
le risorse per la finalita' di cui al punto I possono essere utilizzate per l'integrazione delle borse di mobilita' Erasmus plus oppure per borse di mobilita' internazionale al di fuori dei programmi comunitari, a favore di tutti gli studenti iscritti entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno, ivi inclusi gli iscritti ai corsi post lauream di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 170/2003. Tali esperienze di mobilita' sono finalizzate al conseguimento del Titolo di studio, rientrano nell'ambito di accordi o convenzioni sottoscritte dall'Ateneo con partner di profilo adeguato e sono riconosciute nella carriera dello studente nel rispetto degli indirizzi europei definiti in materia. La selezione degli studenti e' effettuata secondo criteri di merito e condizione economica. Della condizione economica si tiene altresi' conto ai fini della graduazione degli importi da attribuire. Il trasferimento di almeno il 50% delle risorse avviene prima dell'avvio del periodo di mobilita';
le risorse per la finalita' di cui al punto II sono destinabili ad assegni per l'incentivazione delle attivita' di tutorato e per le attivita' didattico-integrative, propedeutiche e di recupero che le universita' attribuiscono agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale o dottorato di ricerca secondo quanto previsto dalla normativa sul diritto allo Studio (decreto legislativo n. 68/2012);
le risorse per la finalita' di cui al punto III sono utilizzate per gli interventi di esonero totale o rimborso parziale delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea delle classi riportate nella tabella 4 da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso, tenendo conto dei requisiti di reddito e merito degli studenti stessi. Laddove gli studenti fossero gia' beneficiari di esonero o rimborso della contribuzione, l'intervento e' sostituito da un contributo proporzionale all'importo massimo delle tasse previste per il corso di laurea o dall'attribuzione di altre forme di sostegno agli studi, incluso il sostegno ad attivita' di tirocinio da svolgersi in collaborazione con le imprese;
le risorse per la finalita' di cui al punto IV sono utilizzate secondo indicato al successivo paragrafo 2.
La verifica dei beneficiari del finanziamento delle risorse per il Fondo Giovani avviene attraverso l'Anagrafe nazionale degli studenti. Le risorse assegnate agli Atenei ed eventualmente non utilizzate entro il secondo anno successivo a quello di riferimento, saranno recuperate sull'assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario delle universita' statali, ovvero del contributo statale, erogato ai sensi della legge n. 243/1991, alle Universita' non statali legalmente riconosciute per essere destinate agli interventi di mobilita' internazionale (lettera a, art. 1, decreto-legge n. 105/2003). Le risorse assegnate agli Atenei per il sostegno alla mobilita' internazionale relative al 2018 ai sensi del decreto ministeriale n. 1047 del 29 dicembre 2017 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2020. 2. Piano lauree scientifiche e Piani per l'orientamento e il tutorato.
Le risorse per la realizzazione del Piano lauree scientifiche (PLS) di cui alla finalita' IV della Tabella 4 e per la realizzazione dei Piani per l'orientamento e il tutorato (POT) di cui art. 1, commi 290 - 293 della legge dell'11 dicembre 2016, n. 232, adeguatamente integrate da un co-finanziamento con risorse proprie degli Atenei e da presentare secondo le modalita' operative e i termini definiti con provvedimento ministeriale, sono assegnate a reti di Universita' sulla base di proposte progettuali che facciano riferimento ai seguenti obiettivi:
orientamento alle iscrizioni, anche promuovendo l'equilibrio di genere;
riduzione dei tassi di abbandono;
attivita' di tutorato;
pratiche laboratoriali;
attivita' di autovalutazione e recupero delle conoscenze per l'ingresso all'universita';
crescita professionale dei docenti della Scuola secondaria superiore.
Le proposte progettuali presentate nell'ambito del PLS fanno riferimento alle classi di laurea di cui alla tabella 4. Le proposte progettuali presentate nell'ambito del POT fanno riferimento a tutte le classi di laurea con l'esclusione di quelle del PLS e alla classe di laurea in scienze della difesa e della sicurezza.
Le proposte sono valutate da un Comitato tecnico scientifico nominato con decreto del Capo del Dipartimento della formazione superiore e della ricerca che applica i criteri di:
coerenza del programma rispetto agli obiettivi sopraindicati;
chiarezza e fattibilita' del programma rispetto alla situazione di partenza e alla dimensione economica, anche tenendo conto di eventuali cofinanziamenti diretti;
capacita' dell'intervento di apportare un reale miglioramento e di caratterizzare l'Ateneo in una chiara strategia di sviluppo.
Le risorse assegnate agli atenei ed eventualmente non utilizzate al termine del triennio, saranno recuperate sull'assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario delle universita' statali capofila dei progetti per essere destinate agli interventi di mobilita' internazionale (lettera a, art. 1, decreto-legge n. 105/2003). L'assegnazione di una quota non inferiore al 20% delle risorse attribuite a ciascun progetto e' subordinata al raggiungimento degli obiettivi prefissati per il progetto e misurati attraverso indicatori, coerenti con quelli indicati nell'allegato 1 e nel decreto ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019, e target inclusi nel progetto stesso. La definizione degli indicatori tiene conto di quanto previsto all'allegato 1 al presente decreto. La relazione conclusiva sulle attivita' realizzate e' sottoposta alla valutazione del Comitato tecnico scientifico, di cui si tiene conto ai fini della partecipazione ai successivi bandi.
 
Allegato 3

Linee guida sulla programmazione delle universita'
relativa all'istituzione dei corsi di studio

A. Corsi di studio convenzionali e a distanza - Le universita' possono istituire, previo accreditamento iniziale, le seguenti tipologie di corsi di studio:
a) corsi di studio convenzionali. Si tratta di corsi di studio erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le attivita' diverse dalle attivita' pratiche e di laboratorio - una limitata attivita' didattica erogata con modalita' telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale;
b) corsi di studio con modalita' mista. Si tratta di corsi di studio che prevedono la erogazione con modalita' telematiche di una quota significativa delle attivita' formative, comunque non superiore ai due terzi;
c) corsi di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di corsi di studio erogati prevalentemente con modalita' telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attivita' formative;
d) corsi di studio integralmente a distanza. In tali corsi tutte le attivita' formative sono svolte con modalita' telematiche; rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e di discussione delle prove finali.
I corsi di studio nelle classi relative alle discipline dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonche' dei diplomi di specializzazione di cui all'art. 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono essere istituiti esclusivamente secondo la tipologia a). I corsi afferenti a classi che prevedono per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attivita' pratiche e di tirocinio, disciplinate da disposizioni di legge o dell'Unione europea, ovvero che prevedano la frequenza di laboratori ad alta specializzazione, possono essere istituiti esclusivamente secondo le tipologie a) o b).
Le universita' telematiche possono istituire, previo accreditamento iniziale, esclusivamente i corsi di tipologia c) e d). Le universita' telematiche possono altresi' istituire i corsi di cui tipologia b), sulla base di specifiche convenzioni con le Universita' non telematiche italiane che prevedano il rilascio del titolo congiunto ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto ministeriale n. 270/2004.
Ai fini dell'accreditamento dei corsi di tipologia a), b) e c), tutte le Universita' sono tenute ad acquisire preventivamente il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento competente per territorio. I rettori delle universita' telematiche partecipano alle deliberazioni del Comitato regionale di coordinamento limitatamente all'esame di proposte dei corsi di tipologia c).
Per l'accreditamento dei nuovi corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, da disporre esclusivamente nell'ambito delle competenti strutture didattiche e di ricerca di area medico sanitaria, va acquisito altresi' il parere della regione che si esprime avendo valutato le specifiche condizioni dell'offerta formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con l'assistenza sanitaria.
B. Innovazione dell'offerta formativa - Al fine di rafforzare l'attrattivita' delle universita' a livello internazionale e il collegamento con il mercato del lavoro, per gli anni cui trova applicazione il presente decreto e comunque entro il limite del 20% dell'offerta formativa, e' confermata la possibilita' per ciascun Ateneo di utilizzare negli ambiti relativi alle attivita' di base o caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali 16 marzo 2007, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, previa approvazione ministeriale, sentito il CUN, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Sono comunque esclusi i corsi di studio preordinati all'esercizio delle professioni legali o regolati dalla normativa UE e i corsi di studio direttamente abilitanti all'esercizio professionale.
C. Sedi decentrate - I corsi di studio possono essere istituiti presso le sedi dell'Ateneo, ovvero in sedi decentrate, previo accreditamento basato altresi' sulla valutazione della sostenibilita' finanziaria della presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti, comprese le attivita' di tutorato a disposizione del corso nella sede decentrata. I corsi di studio delle professioni sanitarie sono istituiti presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario-nazionale, e le istituzioni private accreditate, sulla base di protocolli di intesa fra universita' e regione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
I corsi di studio prevalentemente a distanza e integralmente a distanza possono essere istituti esclusivamente presso la sede dell'Ateneo. Eventuali sedi distaccate possono essere previste esclusivamente ai fini delle verifiche di profitto da commissioni di esame costituite con modalita' definite dal regolamento didattico d'Ateneo, che assicurino comunque la presenza di almeno un professore della disciplina ogni trenta studenti.
D. Sedi universitarie all'estero. Le universita', anche in convenzione tra loro, possono attivare proprie sedi all'estero nel rispetto della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, ratificata con legge dell'11 luglio 2002, n. 148, e degli eventuali accordi bilaterali di mutuo riconoscimento sottoscritti dall'Italia. I costi relativi all'acquisizione e al funzionamento delle strutture non possono essere posti a carico dei trasferimenti ministeriali. I corsi di studio e di dottorato attivati presso le sedi all'estero sono accreditati ai sensi del decreto legislativo n. 19/2012 e del decreto ministeriale n. 45/2013 e gli studenti iscritti sono inseriti nell'anagrafe nazionale degli studenti.
Tenuto conto degli esiti del primo ciclo di accreditamento periodico delle sedi previsto dal decreto legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19, che si concludera' entro il 2020, degli indirizzi contenuti nel presente decreto e di quanto definito con il decreto ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019, saranno riviste, in previsione del nuovo ciclo di accreditamento periodico, le procedure di verifica esterna al fine di proporre un modello semplificato di valutazione con il quale condurre le viste di accreditamento a decorrere dal 2021.
 
Art. 2

Programmazione degli atenei

1. Le risorse relative alla quota della programmazione triennale 2019-2021, pari ad almeno 65 milioni di euro annui per le universita' statali e ad un milione di euro annui per le universita' non statali a valere rispettivamente sul FFO e sul contributo di cui all'art. 2 della legge n. 243/1991, sono destinate alla valutazione dei risultati dei programmi degli atenei di cui al comma 2 e fanno riferimento alla seguenti azioni relative al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1:

Tabella 1 - Obiettivi e azioni
della programmazione triennale


|-------------------------------------------------------------------| | Obiettivo A: Didattica | |-------------------------------------------------------------------| | Azioni | |-------------------------------------------------------------------| | a)|Orientamento e tutorato in ingresso e in itinere ai fini della | | |riduzione della dispersione studentesca | |---+---------------------------------------------------------------| | b)|Qualificazione dell'offerta formativa in relazione alle | | |esigenze del territorio e del mondo produttivo | |---+---------------------------------------------------------------| | c)|Collaborazioni interateneo | |---+---------------------------------------------------------------| | d)|Rafforzamento delle competenze trasversali o disciplinari | | |acquisite dagli studenti, anche tramite interventi di | | |innovazione delle metodologie didattiche | |-------------------------------------------------------------------| | Obiettivo B: Ricerca, trasferimento tecnologico e di conoscenza | |-------------------------------------------------------------------| | Azioni | |-------------------------------------------------------------------| | a)|Dottorato di ricerca | |---+---------------------------------------------------------------| | b)|Brevetti e proprieta' industriale | |---+---------------------------------------------------------------| | c)|Spin off universitari | |---+---------------------------------------------------------------| | d)|Sviluppo territoriale | |-------------------------------------------------------------------| | Obiettivo C: Servizi agli studenti | |-------------------------------------------------------------------| | Azioni | |-------------------------------------------------------------------| | a)|Qualita' degli ambienti di studio | |---+---------------------------------------------------------------| | b)|Tirocini curricolari e formativi | |---+---------------------------------------------------------------| | c)|Sbocchi occupazionali | |---+---------------------------------------------------------------| | d)|Integrazione degli interventi per il diritto allo studio | | |e disabilita' | |-------------------------------------------------------------------| | Obiettivo D: Internazionalizzazione | |-------------------------------------------------------------------| | Azioni | |-------------------------------------------------------------------| | a)|Esperienze di studio e formazione alla ricerca all'estero | |---+---------------------------------------------------------------| | b)|Corsi di studio internazionali e attivazione di sedi all'estero| |---+---------------------------------------------------------------| | c)|Attrazione di studenti internazionali | |---+---------------------------------------------------------------| | d)|Chiamate dirette studiosi dall'estero | | |(ex art. 1, comma 9, legge n. 230/2005) | |-------------------------------------------------------------------| | Obiettivo E: Politiche di reclutamento (solo universita' statali) | |-------------------------------------------------------------------| | Azioni | |-------------------------------------------------------------------| | a)|Attrazione dei ricercatori e dei professori dall'esterno, | | |anche con riferimento agli incentivi previsti dall'art. 7, | | |comma 3, legge n. 240/2010 | |---+---------------------------------------------------------------| | b)|Chiamate dirette ( ex art. 1, comma 9, legge n. 230/2005) | |---+---------------------------------------------------------------| | c)|Reclutamento di giovani ricercatori | |---+---------------------------------------------------------------| | d)|Sviluppo organizzativo del personale tecnico e amministrativo | |-------------------------------------------------------------------|


2. Nell'ambito delle risorse messe a disposizione per la programmazione, le universita' statali e le universita' non statali (ivi comprese le universita' telematiche) gia' ammesse al contributo di cui alla legge n. 243/1991 entro l'anno 2018, possono concorrere per l'assegnazione delle stesse, adottando e inviando al Ministero, entro novanta giorni dalla registrazione del presente decreto e secondo modalita' definite con decreto direttoriale:
a) il documento di programmazione strategica dell'Ateneo;
b) un programma con la scelta di un numero massimo di due obiettivi tra quelli indicati in tabella 1 e almeno due indicatori con i relativi target per ogni obiettivo scelto, assicurando la coerenza tra azioni e indicatori selezionati. Ciascun obiettivo dovra' essere realizzato attraverso almeno una delle azioni riportate nella citata tabella 1 del presente decreto. Le azioni relative al reclutamento di docenti (obiettivo D, lettera d); obiettivo E, lettere a), b) e c)) devono prevedere, a valere sulle proprie facolta' assunzionali, il cofinanziamento da parte dell'Ateneo di almeno il 50% del costo quindicennale per i posti di professore e ricercatore di tipo b) e del costo della durata del contratto per i ricercatori di tipo a); la restante quota, relativa al cofinanziamento ministeriale, sara' trasferita nel corso del triennio 2019-2021. Non sono ammissibili per gli interventi di cui al presente articolo le assunzioni gia' finanziate a valere sui Piani straordinari ministeriali, sui Dipartimenti di eccellenza e sugli incentivi alle chiamate dirette inclusi nel FFO;
c) l'importo massimo richiesto tenuto conto che l'importo massimo di risorse attribuibili a ciascuna universita' non puo' superare il valore maggiore tra il 3,5% di quanto ad essa attribuito a valere sulla quota non vincolata nella destinazione del Fondo di finanziamento ordinario dell'anno 2018 (ovvero, per le universita' non statali legalmente riconosciute, del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243) e il 150% dell'assegnazione definitiva ottenuta nella programmazione triennale 2016 - 2018, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera ii del decreto ministeriale n. 635 dell'8 agosto 2016.
3. I programmi degli atenei sono valutati da un apposito comitato di valutazione, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della formazione superiore e della ricerca e composto da rappresentanti del MIUR e dell'ANVUR. La valutazione viene effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:
i. coerenza del programma rispetto agli obiettivi di cui al comma 1;
ii. chiarezza e fattibilita' del programma rispetto alla situazione di partenza e alla dimensione economica, anche tenendo conto di eventuali cofinanziamenti diretti;
iii. capacita' dell'intervento di apportare un reale miglioramento e di caratterizzare l'Ateneo in una chiara strategia di sviluppo.
Il comitato di valutazione propone l'ammissione o meno al finanziamento delle azioni proposte da ciascun Ateneo. L'ammissione al finanziamento viene disposta con decreto del Ministro.
4. I risultati conseguiti dall'attuazione dei programmi sono oggetto di monitoraggio annuale e valutazione al termine del triennio sulla base degli indicatori riportati per ciascun obiettivo nell'allegato 1 e dei relativi target proposti dalle universita' in sede di presentazione dei programmi.
5. L'ammissione a finanziamento dei programmi degli atenei determina:
i. l'assegnazione provvisoria a ogni Ateneo dell'intero importo attribuito per il triennio;
ii. la conferma dell'assegnazione definitiva del predetto importo in caso di raggiungimento dei target prefissati al termine del triennio, ovvero il recupero, a valere sul FFO o sul contributo di cui alla legge n. 243/1991, delle somme attribuite in misura proporzionale allo scostamento dai predetti target per ciascuno dei programmi finanziati.
 
Art. 3

Valorizzazione dell'autonomia responsabile
e quota premiale dell'FFO

1. Nell'ambito della quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario ovvero del contributo di cui alla legge del 29 luglio 1991, n. 243, una quota non superiore al 20% e' distribuita tra le universita' tenendo conto dei risultati conseguiti, prendendo in considerazione gli indicatori ritenuti prioritari riportati nell'allegato 1 e secondo le modalita' indicate in tale allegato, nel seguente modo:
a) per il 50% in base ai livelli di risultato di ogni ateneo relativamente agli indicatori sopra citati;
b) per il 50% in base ai miglioramenti di risultato rispetto all'anno precedente rispetto ai medesimi indicatori, ponderati con un fattore dimensionale pari al peso del proprio costo standard (1)
Per le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono considerati soltanto gli indicatori relativi agli obiettivi B (Ricerca, trasferimento tecnologico e di conoscenza); D (Internazionalizzazione); E (Politiche di reclutamento). Per le universita' non statali legalmente riconosciute, sono considerati tutti gli indicatori con l'esclusione di quelli relativi a E (Politiche di reclutamento).

(1) Per le istituzioni universitarie cui non e' applicabile il costo
standard sara' utilizzato come fattore dimensionale il peso
relativo alla quota base del FFO, ovvero della legge n. 243/1991.
 
Art. 4
Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli
studenti, piano lauree scientifiche e piani per l'orientamento e il
tutorato

1. Le universita' definiscono nell'ambito della programmazione pluriennale le azioni e gli interventi per il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti di cui all'obiettivo C), tenuto conto anche delle risorse statali di cui all'art. 1 del decreto-legge del 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge dell'11 luglio 2003, n. 170, e di cui art. 1, commi 290 - 293 della legge dell'11 dicembre 2016, n. 232, sulla base dei criteri indicati nell'allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
2. A tal fine sono destinate complessivamente per il triennio 2019-2021 le seguenti risorse:
i. Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' internazionale degli studenti, compreso piano lauree scientifiche: 60 milioni annui per le universita' statali e 2,5 milioni annui per le universita' non statali;
ii. Piani per l'orientamento e il tutorato: 5 milioni annui per le universita' statali.
La suddivisione dei predetti importi per le varie tipologie d'intervento e' indicata nel medesimo allegato 2.
 
Art. 5

Programmazione finanziaria 2019 - 2021

1. Nell'ambito delle assegnazioni annue del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali si procede annualmente al riparto del Fondo per il funzionamento ordinario secondo le percentuali di cui alla Tabella 2:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 6

Accreditamento iniziale e periodico
dei corsi e delle sedi

1. L'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio si basa sulla valutazione dei risultati conseguiti, in coerenza con gli indicatori definiti con il decreto ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019 e con gli indicatori previsti nel presente decreto, e sugli esiti della verifica esterna del sistema di assicurazione della qualita', secondo quanto previsto dagli Standard e Linee guida europei. Fatta salva la disciplina di cui al decreto ministeriale n. 6/2019 ai fini dell'accreditamento iniziale, nell'allegato 3 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, sono riportate le linee guida per l'istituzione dei corsi di studio da parte delle istituzioni universitarie gia' esistenti a partire dall'anno accademico 2020/2021.
2. Per gli anni cui trova applicazione il presente decreto e' prevista la possibilita' di proporre esclusivamente l'istituzione e l'accreditamento di nuove istituzioni universitarie non statali (con esclusione di universita' telematiche) di cui al successivo comma 3, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 e dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, ovvero la fusione di universita' gia' esistenti secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Le proposte di istituzione di nuove universita' non statali, purche' finalizzate all'innalzamento della qualita' del sistema universitario, sono avanzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) documentata attivita' pluriennale di ricerca dei soggetti promotori;
b) offerta formativa relativa a corsi di laurea e corsi di laurea magistrale, con esclusione di corsi appartenenti alle classi di studio gia' attivi nel raggio di almeno 200 km, e comunque con l'esclusione delle classi nelle quali non si ravvisa l'opportunita' dell'aumento dell'offerta formativa a livello nazionale (discipline giuridiche, scienze politiche, scienze della comunicazione, delle discipline della musica, dello spettacolo e della moda, scienze agrarie, medicina veterinaria). Per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia va acquisito altresi' il parere della regione che si esprime avendo valutato le specifiche condizioni dell'offerta formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con l'assistenza sanitaria;
c) piena sostenibilita' finanziaria, logistica, scientifica, del progetto formativo e di sviluppo della sede, indipendentemente da qualsiasi contribuzione statale anche a regime, prevedendo la verifica annuale dell'attivita', anche in relazione alla concreta realizzazione del progetto approvato ai fini dell'accreditamento iniziale, dell'universita' e, al termine del primo quinquennio, la verifica della completa realizzazione del progetto formativo e di sviluppo medesimo il cui esito non positivo comporta la disattivazione e la soppressione dell'universita' non statale legalmente riconosciuta.
Le documentate istanze sono trasmesse al Ministero esclusivamente con modalita' telematica che sara' attiva a decorrere dal trentesimo giorno e fino al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a pena di esclusione. Con provvedimento della competente Direzione generale, pubblicato sul sito internet del Ministero, sono definite le indicazioni operative per l'invio delle predette istanze e la documentazione da allegare. Con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR e tenuto conto del parere del Comitato regionale di coordinamento competente per territorio, nonche' delle regioni interessate limitatamente a eventuali istanze relative a corsi di area medico-sanitaria, si dispone l'accreditamento iniziale, ovvero il suo diniego, della sede e dei corsi di studio. In caso di accreditamento, con il medesimo decreto ministeriale si provvede all'istituzione dell'Ateneo contestualmente alla approvazione dello statuto e del regolamento didattico e a specificare le modalita' attuative per l'avvio della nuova sede universitaria e dei corsi di studio e per il successivo accreditamento periodico.
Alle universita' di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per le universita' non statali legalmente riconosciute nonche' per le universita' statali in materia di reclutamento del personale docente e di accreditamento dell'offerta formativa incluso l'esame del regolamento didattico di ateneo.
4. Le universita' non statali di cui al comma 3 possono richiedere il contributo statale ai sensi della legge n. 243/1991 solo subordinatamente al conseguimento, dopo il primo quinquennio di attivita', di un giudizio di accreditamento periodico almeno pari a «soddisfacente» e conservando tale giudizio nelle successive valutazioni.
 
Art. 7

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione fino all'emanazione del decreto ministeriale con cui sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione del triennio 2022 - 2024.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarita' contabile, ed e' successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 25 ottobre 2019

Il Ministro: Fioramonti
Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3194