Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 4 novembre 2019, n. 166
Regolamento recante requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Considerato che il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ha previsto, negli articoli 5, 20, 71, 79, 91, 103, 115, 126, 143, 155, 164, 173, 180 e 190, l'emanazione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'individuazione dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, «Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto sia dei parametri fisici stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, sia delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, all'assetto ordinamentale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Ravvisata l'opportunita', alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di adottare un unico regolamento, pur nella diversificazione dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recanti il recepimento degli accordi sindacali integrativi per il personale non direttivo e non dirigente e per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 25 luglio 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota n. 9755 del 18 ottobre 2019 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso
ai ruoli del personale che espleta funzioni operative

1. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori antincendi e dei direttivi che espletano funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' soggetta alla verifica del possesso dei seguenti requisiti di idoneita' fisica e psichica:
a) piena integrita' psichica;
b) parametri fisici conformi a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
c) sufficienza del senso cromatico, accertata mediante corretta percezione dei colori staccati;
d) normalita' del campo visivo, della visione binoculare e della motilita' oculare;
e) acutezza visiva, secondo i seguenti parametri:
1) per la qualifica di vigile del fuoco, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che presenta il visus piu' ridotto. Non e' ammessa la correzione con lenti;
2) per le qualifiche di ispettore antincendi e di vice direttore, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che presenta il visus piu' ridotto. E' ammessa la correzione con lenti con equivalente sferico compreso tra -6,00 e +4,00 e valore del cilindro compreso tra -4,00 e + 4,00; la differenza tra le due lenti non deve essere superiore a tre diottrie;
f) capacita' uditiva: soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000 - 6000 - 8000 Hz. E' escluso l'uso delle protesi acustiche.
2. L'accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al comma 1, lettera b), sono effettuati con le modalita' applicative definite nella direttiva tecnica adottata in attuazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207.
3. I partecipanti alle procedure concorsuali di cui al comma 1 devono possedere, in correlazione alle funzioni previste per la qualifica da ricoprire, adeguate capacita' intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilita' decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici con particolare riferimento a:
a) attitudine a controllare ed elaborare situazioni impreviste con rapida capacita' risolutiva; maturazione evolutiva che esprima una valida integrazione della personalita', percezione e autostima di se', assunzione di responsabilita' finalizzata ad agire in sicurezza nell'espletamento dei compiti propri della qualifica; capacita' di comunicazione e determinazione operativa;
b) capacita' di assumere iniziative e ruoli decisionali in situazioni di discreta complessita' operativa di gruppo; adeguata capacita' di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei compiti assegnati; resistenza psico-fisica allo stress;
c) capacita' di relazione finalizzata all'integrazione ed operativita' di gruppo semplice e complesso, nonche' capacita' di adattarsi in contesti di lavoro formalmente organizzati;
d) attitudine tecnico-organizzativo-sanitaria al soccorso urgente integrato.
4. Oltre alla mancanza di anche uno solo dei requisiti indicati nei commi 1 e 3 del presente articolo, costituiscono cause di non idoneita' all'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli di cui al comma 1 le imperfezioni e le infermita', in atto stabilizzate, indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
5. Il giudizio medico legale attestante il possesso o meno dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale e' formulato da una commissione medica nominata dall'amministrazione, che accerta i requisiti di cui al comma 3 previa valutazione psicodiagnostica, eseguita anche con appositi esami o test psico-attitudinali, somministrati da specialisti nella disciplina.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30
settembre 2004, n. 252», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O.
- Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante
«Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144.
- Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127,
recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante
«Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni
relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 11 della legge
29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2
della legge 30 settembre 2004, n. 252»", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 5, 20, 71, 79, 91,
103, 115, 126, 143, 155, 164, 173, 180 e 190 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 5 (Accesso al ruolo dei vigili del fuoco). - 1.
L'accesso alla qualifica di vigile del fuoco avviene
mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, con
facolta' di far precedere le prove di esame da forme di
preselezione, il cui superamento costituisce requisito
essenziale per la successiva partecipazione al concorso
medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel
rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa
vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze
di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale, nonche' idoneita' psichica e attitudinale al
servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo
grado;
e) qualita' morali e di condotta previste
dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso
all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano
stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze
armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
3. La riserva di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito con
modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, e'
elevata al 35 per cento e opera in favore del personale
volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza
del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi
da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di
centoventi giorni di servizio. Restano ferme le riserve di
posti di cui all'articolo 703 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66. I posti riservati ai sensi del presente
comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al
reclutamento di cui al comma 1.
4. I vincitori del concorso sono nominati allievi
vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del corso di
formazione di cui all'articolo 6. A tale personale si
applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed
economici previsti per il personale in prova.
5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili
del fuoco, nell'ambito dei posti in organico vacanti e
disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di
formazione utile di cui all'articolo 6, il coniuge e i
figli superstiti nonche' il fratello, qualora unico
superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti
o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto
di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle
attivita' istituzionali o delle missioni internazionali,
purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e
non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono previste le modalita' di
svolgimento del concorso di cui al comma 1 e dell'eventuale
preselezione, la composizione della commissione
esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di
esse, nonche' i criteri di formazione della graduatoria
finale.»
«Art. 20 (Concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di ispettore antincendi). - 1. L'accesso alla
qualifica di ispettore antincendi, ai sensi dell'articolo
19, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico
al quale possono partecipare i cittadini italiani in
possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel
rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa
vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze
di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale, nonche' idoneita' psichica e attitudinale al
servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
d) laurea conseguita al termine di un corso di
laurea nell'ambito delle facolta' di ingegneria o
architettura, ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22
ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n.
155, di determinazione delle classi di laurea. Sono fatte
salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree
universitarie in ingegneria e architettura conseguite
secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate
ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
del 9 luglio 2009 di equiparazione tra classi delle lauree
di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di
cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
e) abilitazione professionale attinente ai titoli
di studio di cui alla lettera d);
f) qualita' morali e di condotta previste
dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso
all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano
stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze
armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
3. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.»
«Art. 71 (Accesso al ruolo degli operatori e degli
assistenti). - 1. L'accesso alla qualifica di operatore
avviene mediante selezione tra i cittadini italiani
inseriti nell'elenco anagrafico presso il centro per
l'impiego che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) qualita' morali e di condotta previste
dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per l'accesso
all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Alla selezione non sono ammessi coloro che siano
stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze
armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo ovvero che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
3. La selezione avviene con precedenza in favore del
personale volontario del Corpo nazionale di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, che, alla data indicata nel bando di offerta, diramato
a cura dei competenti centri per l'impiego, sia iscritto
negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia
effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
4. In relazione a particolari esigenze delle
strutture del Dipartimento e del Corpo nazionale, nel bando
di offerta puo' essere chiesto il possesso di brevetti,
patenti e altre abilitazioni inerenti all'attivita' da
svolgere.
5. Il numero dei posti conferibili per ciascun
settore di attivita', la determinazione e le modalita' di
svolgimento delle prove di esame e i relativi programmi
sono stabiliti nel bando di offerta.
6. I candidati sono avviati numericamente alla
selezione secondo l'ordine di graduatoria fornito dai
centri per l'impiego territorialmente competenti.
7. La selezione, consistente nello svolgimento di
prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni
lavorative, accerta l'idoneita' dei candidati a svolgere le
specifiche funzioni proprie della qualifica per le quali e'
stata avviata la selezione e non comporta valutazione
comparativa.
8. Possono essere nominati, a domanda, operatori,
nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e
ammessi a svolgere il tirocinio formativo di cui al comma
9, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello,
qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo
nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al
servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero
delle missioni internazionali, purche' siano in possesso
dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle
condizioni di cui al comma 2.
9. I candidati utilmente selezionati sono avviati al
servizio, seguono i programmi di tirocinio formativo
organizzati dall'amministrazione in relazione alle
specifiche funzioni da svolgere e, a conclusione del
periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la
nomina alla qualifica di operatore, previa valutazione di
idoneita' da parte del dirigente del comando dei vigili del
fuoco o dell'ufficio presso cui hanno svolto servizio, e
prestano giuramento.
10. Il personale selezionato ai sensi del comma 9 e'
ammesso a ripetere, per una sola volta, il periodo di
prova, su motivata proposta del dirigente del comando dei
vigili del fuoco o dell'ufficio presso cui ha svolto il
tirocinio formativo.»
«Art. 79 (Concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di ispettore logistico-gestionale). - 1.
L'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale,
ai sensi dell'articolo 78, comma 1, lettera a), avviene
mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo
grado;
e) qualita' morali e di condotta previste
dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso
all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuate le tipologie del titolo di studio di cui al
comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al
concorso.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano
stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze
armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.»
«Art. 91 (Concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di ispettore informatico). - 1. L'accesso alla
qualifica di ispettore informatico, ai sensi dell'articolo
90, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico
al quale possono partecipare i cittadini italiani in
possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo
grado ad indirizzo informatico;
e) qualita' morali e di condotta previste
dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso
all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuate le tipologie del titolo di studio di cui al
comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al
concorso.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano
stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze
armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.»
«Art. 103 (Concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di ispettore tecnico-scientifico). - 1. L'accesso
alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico, ai sensi
dell'articolo 102, comma 1, lettera a), avviene mediante
concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo
grado ad indirizzo tecnico-scientifico;
e) qualita' morali e di condotta previste
dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso
all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuate le tipologie del titolo di studio di cui al
comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al
concorso.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano
stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze
armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.»
«Art. 115 (Concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di ispettore sanitario). - 1. L'accesso alla
qualifica di ispettore sanitario, ai sensi dell'articolo
114, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso
pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani
in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea ad indirizzo sanitario, ai sensi del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca del 16 marzo
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio
2007, n. 155, di determinazione delle classi di laurea.
Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le
lauree universitarie ad indirizzo sanitario conseguite
secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate
ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
del 9 luglio 2009 di equiparazione tra classi delle lauree
di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di
cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
e) abilitazione all'esercizio professionale e
iscrizione al relativo albo;
f) qualita' morali e di condotta previste
dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso
all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuate le classi di laurea ad indirizzo sanitario di
cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione
al concorso.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano
stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze
armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.»
«Art. 126 (Accesso ai ruoli della banda musicale). -
1. L'assunzione del personale da destinare al ruolo degli
orchestrali e al ruolo del maestro direttore della banda
musicale del Corpo nazionale avviene, nei limiti delle
carenze organiche dei rispettivi ruoli, mediante concorso
pubblico per titoli musicali, culturali ed esami, riservato
ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma accademico di primo livello nello
specifico strumento, da individuarsi con decreto del
Ministro dell'interno, conseguito al termine del percorso
formativo presso gli Istituti superiori di studi musicali e
coreutici di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508. Ai
fini dell'ammissione al concorso si applica il sistema di
equipollenze, tra titoli di studio rilasciati ai sensi
della predetta legge e i titoli di studio universitari,
delineato con la legge 24 dicembre 2012, n. 228. Sono,
altresi', fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso,
i diplomi finali rilasciati dagli Istituti superiori di
studi musicali e coreutici al termine dei percorsi
formativi del previgente ordinamento, conseguiti
anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre
1999, n. 508, e congiuntamente al possesso di un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado;
e) qualita' morali e di condotta previste
dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso
all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1 e'
prevista una riserva, pari al 30 per cento dei posti messi
a concorso, per il personale di ruolo del Corpo nazionale,
che sia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai
ruoli degli orchestrali e del maestro direttore. E',
altresi', prevista una riserva, pari al 10 per cento dei
posti messi a concorso, per il personale volontario del
Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della
domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi
da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di
duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri
requisiti previsti per l'accesso ai ruoli degli orchestrali
e del maestro direttore. I posti riservati non coperti sono
conferiti agli altri concorrenti seguendo l'ordine della
graduatoria di merito.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano
stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze
armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione
delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione e il punteggio massimo da
attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione
delle graduatorie di merito distinte per strumento, la
durata e le modalita' di svolgimento del corso di
formazione e del tirocinio.
6. I vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli
degli orchestrali e del maestro direttore sono nominati,
rispettivamente, orchestrale in prova e maestro direttore
in prova della banda musicale del Corpo nazionale e sono
ammessi alla frequenza del corso di formazione e del
tirocinio. Il periodo di prova ha la durata complessiva di
sei mesi.»
«Art. 143 (Accesso al ruolo dei direttivi che
espletano funzioni operative). - 1. L'accesso alla
qualifica di vice direttore avviene mediante concorso
pubblico, per esami, consistenti in almeno due prove
scritte e una prova orale, con facolta' di far precedere le
prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento
costituisce requisito essenziale per la successiva
partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono
partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti
requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel
rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa
vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze
di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale, nonche' idoneita' psichica e attitudinale al
servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
d) laurea magistrale in ingegneria o architettura,
conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai
sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n.
270, e del decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione
delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai
fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie
in ingegneria e architettura conseguite secondo gli
ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di
equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento,
lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree
magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
e) abilitazione professionale attinente ai titoli
di studio di cui alla lettera d);
f) diplomi di specializzazione, qualora, in
relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, sia
richiesto nel bando di concorso;
g) qualita' morali e di condotta previste
dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
h) gli altri requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso
all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso e'
riservato al personale del Corpo nazionale in possesso,
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione,
della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli
altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti
di eta'. E' ammesso a fruire della riserva il personale
che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
Nella procedura e' altresi' prevista una riserva, pari al
10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale
volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto
negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia
effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi
restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla
qualifica di vice direttore. I posti riservati, non coperti
per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine
della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati
idonei.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano
stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze
armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del
concorso, le prove di esame, le categorie di titoli
valutabili, a parita' di punteggio, ai fini della
formazione della graduatoria, la composizione della
commissione esaminatrice e i criteri di formazione della
graduatoria finale.»
«Art. 155 (Accesso al ruolo dei direttivi
logistico-gestionali). - 1. L'accesso alla qualifica di
vice direttore logistico-gestionale avviene mediante
concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due
prove scritte e una prova orale, con facolta' di far
precedere le prove di esame da forme di preselezione, il
cui superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso
possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale a indirizzo giuridico ed
economico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro
dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un
corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n.
157, di determinazione delle classi di laurea magistrale.
Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le
lauree universitarie a indirizzo giuridico ed economico
conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed
equiparate ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra
diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree
magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
e) qualita' morali e di condotta previste
dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso
all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo
giuridico ed economico prescritte per l'ammissione al
concorso di cui al comma 1.
3. Il 25 per cento dei posti messi a concorso e'
riservato al personale del Corpo nazionale in possesso,
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione,
della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al
comma 1, ad esclusione dei limiti di eta'. E' ammesso a
fruire della riserva il personale che, nell'ultimo
triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare
pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Nella
procedura e', altresi', prevista una riserva, pari al 10
per cento dei posti messi a concorso, per il personale
volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto
negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia
effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi
restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla
qualifica di vice direttore logistico-gestionale. I posti
riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono
conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai
partecipanti al concorso risultati idonei.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano
stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze
armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
5. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del
concorso, le prove di esame, le categorie di titoli
valutabili, a parita' di punteggio, ai fini della
formazione della graduatoria, la composizione della
commissione esaminatrice e i criteri di formazione della
graduatoria finale.»
«Art. 164 (Accesso al ruolo dei direttivi
informatici). - 1. L'accesso alla qualifica di vice
direttore informatico avviene mediante concorso pubblico
per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una
prova orale, con facolta' di far precedere le prove di
esame da forme di preselezione, il cui superamento
costituisce requisito essenziale per la successiva
partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono
partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti
requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale ad indirizzo informatico, tra
quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno di
cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea
magistrale ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22
ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n.
157, di determinazione delle classi di laurea magistrale.
Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le
lauree universitarie ad indirizzo informatico conseguite
secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate
ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di
vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto
n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.
270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi;
e) qualita' morali e di condotta previste
dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso
all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo
informatico prescritte per l'ammissione al concorso di cui
al comma 1.
3. Il 25 per cento dei posti messi a concorso e'
riservato al personale del Corpo nazionale in possesso,
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione,
della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al
comma 1, ad esclusione dei limiti di eta'. E' ammesso a
fruire della riserva il personale che, nell'ultimo
triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare
pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Nella
procedura e' altresi' prevista una riserva, pari al 10 per
cento dei posti messi a concorso, per il personale
volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto
negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia
effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi
restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla
qualifica di vice direttore informatico. I posti riservati,
non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti,
secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al
concorso risultati idonei.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano
stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze
armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
5. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del
concorso, le prove di esame, le categorie di titoli
valutabili, a parita' di punteggio, ai fini della
formazione della graduatoria, la composizione della
commissione esaminatrice e i criteri di formazione della
graduatoria finale.»
«Art. 173 (Accesso al ruolo dei direttivi
tecnico-scientifici). - 1. L'accesso alla qualifica di vice
direttore tecnico-scientifico avviene mediante concorso
pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte
e una prova orale, con facolta' di far precedere le prove
di esame da forme di preselezione, il cui superamento
costituisce requisito essenziale per la successiva
partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono
partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti
requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale ad indirizzo tecnico e
scientifico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro
dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un
corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n.
157, di determinazione delle classi di laurea magistrale.
Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le
lauree universitarie ad indirizzo tecnico e scientifico
conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed
equiparate ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra
diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree
magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
e) qualita' morali e di condotta previste
dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso
all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo
tecnico e scientifico prescritte per l'ammissione al
concorso di cui al comma 1.
3. Il 25 per cento dei posti messi a concorso e'
riservato al personale del Corpo nazionale in possesso,
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione,
della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al
comma 1, ad esclusione dei limiti di eta'. E' ammesso a
fruire della riserva il personale che, nell'ultimo
triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare
pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Nella
procedura e' altresi' prevista una riserva, pari al 10 per
cento dei posti messi a concorso, per il personale
volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto
negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia
effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi
restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla
qualifica di vice direttore tecnico-scientifico. I posti
riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono
conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai
partecipanti al concorso risultati idonei.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano
stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze
armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
5. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del
concorso, le prove di esame, le categorie di titoli
valutabili, a parita' di punteggio, ai fini della
formazione della graduatoria, la composizione della
commissione esaminatrice e i criteri di formazione della
graduatoria finale.»
«Art. 180 (Accesso al ruolo dei direttivi sanitari).
- 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore sanitario
avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami,
consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale,
con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di
preselezione, il cui superamento costituisce requisito
essenziale per la successiva partecipazione al concorso
medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale in medicina e chirurgia,
conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai
sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n.
270, e del decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione
delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai
fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie
in medicina e chirurgia conseguite secondo gli ordinamenti
didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra
diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree
magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
e) abilitazione all'esercizio professionale e
iscrizione al relativo albo;
f) diplomi di specializzazione, qualora, in
relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, sia
richiesto nel bando di concorso;
g) qualita' morali e di condotta previste
dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
h) gli altri requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso
all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso e'
riservato al personale del Corpo nazionale in possesso,
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione,
della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli
altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti
di eta'. E' ammesso a fruire della riserva il personale
che, nel triennio precedente, non abbia riportato una
sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione
pecuniaria. Nella procedura e' altresi' prevista una
riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso,
per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione,
sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e
abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio,
fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso
alla qualifica di vice direttore sanitario. I posti
riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono
conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai
partecipanti al concorso risultati idonei.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano
stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze
armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del
concorso, le prove di esame, le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a
ciascuna di esse, la composizione della commissione
esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria
finale.»
«Art. 190 (Accesso al ruolo dei direttivi
ginnico-sportivi). - 1. L'accesso alla qualifica di vice
direttore ginnico-sportivo avviene mediante concorso
pubblico, per titoli ed esami, consistenti in almeno due
prove scritte e una prova orale, con facolta' di far
precedere le prove di esame da forme di preselezione, il
cui superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso
possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive,
conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai
sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n.
270, e del decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione
delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai
fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie
in scienze motorie o sportive conseguite secondo gli
ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di
equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento,
lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree
magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
e) qualita' morali e di condotta previste
dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso
all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso e'
riservato al personale del Corpo nazionale in possesso,
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione,
della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al
comma 1, ad esclusione dei limiti di eta'. E' ammesso a
fruire della riserva il personale che, nel triennio
precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare
pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Nella
procedura e' altresi' prevista una riserva, pari al 10 per
cento dei posti messi a concorso, per il personale
volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto
negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia
effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi
restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla
qualifica di vice direttore ginnico-sportivo. I posti
riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono
conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai
partecipanti al concorso risultati idonei.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano
stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze
armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del
concorso, le prove di esame, le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a
ciascuna di esse, la composizione della commissione
esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria
finale.»
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
- La legge 12 gennaio 2015, n. 2, «Modifica
all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre
disposizioni in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze
armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
22 gennaio 2015, n. 17.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17
dicembre 2015, n. 207, «Regolamento in materia di parametri
fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento
militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2015, n.
301.
- Il decreto del Ministero dell'Interno 11 marzo 2008,
n. 78, «Regolamento concernente i requisiti di idoneita'
fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai
concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41,
53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217», abrogato dal presente regolamento,
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile
2008, n. 93.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio
2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale
integrativo per il personale non direttivo e non dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio
2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale
integrativo per il personale direttivo e dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168, S.O.

Note all'art. 1:
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207:
«Art. 3 (Parametri fisici). - 1. I candidati dei
concorsi per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del
personale delle Forze armate, del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco devono rientrare entro i
valori limite di ciascuno dei parametri fisici indicati
nella tabella in allegato "A", correlati alla composizione
corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente
attiva e differenziati in relazione al sesso maschile o
femminile del candidato. Il predetto allegato "A"
costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Al fine di tener conto di eventuali condizioni
tecniche o individuali, e' considerata ammissibile una
percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli
strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per
cento rispetto ai valori limite previsti nella tabella di
cui al comma 1.»
«Art. 5 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le
amministrazioni interessate verificano l'adeguatezza dei
valori parametrali individuati nel presente regolamento in
relazione allo sviluppo delle conoscenze scientifiche, al
fine di promuovere e attivare gli eventuali correttivi.
2. Con apposite direttive tecniche, soggette a
eventuale aggiornamento anche in relazione allo sviluppo
delle conoscenze tecnico-scientifiche, approvate dai
competenti organi delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri e delle Forze di polizia a ordinamento militare
e civile, nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
sentito il Ministero della salute, previe intese tra gli
stessi, sono definite in modo omogeneo le modalita'
tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri
fisici di cui al presente regolamento.
3. Le disposizioni recate dal presente regolamento si
applicano ai concorsi per il reclutamento del personale
delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale
delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e
del Corpo dei vigili del fuoco i cui bandi sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data
successiva alla sua entrata in vigore.»
 
Allegato A

(articolo 1)
Cause di non idoneita' all'ammissione ai concorsi pubblici per
l'accesso ai ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori antincendi
e dei direttivi che espletano funzioni operative del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.

1. Le malattie infettive o contagiose, in fase clinica silente, in atto o in fase cronico-evolutiva; la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare, in fase attiva o latente; la sifilide con manifestazioni contagiose in atto; il morbo di Hansen (lebbra); le micosi e le malattie da parassiti o i loro esiti, quando presentano caratteristiche di cronicita' ed evolutivita' tali da controindicare l'attivita' lavorativa e la vita di comunita'; la positivita' per l'antigene HBsAg quale indice di infezione da virus epatite B in atto o cronicizzata; la positivita' per anticorpi HCV; la positivita' per anticorpi HIV.
2. L'asma bronchiale allergica e le sindromi disventilatorie ostruttive, restrittive o miste, con insufficienza respiratoria di grado tale da controindicare l'attivita' di lavoro o ridurre sensibilmente la capacita' di lavoro; le allergopatie, le intolleranze e idiosincrasie a farmaci, alimenti e sostanze di uso corrente, tali da risultare incompatibili con l'uso dei dispositivi di protezione individuale, o controindicare l'attivita' di lavoro, o ridurre sensibilmente la capacita' di lavoro.
3. L'alcolismo e le patologie correlate al consumo di bevande alcoliche; le tossicomanie e l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; le intossicazioni croniche di origine esogena, con compromissione psichica o organica.
4. La presenza nelle urine o in altri liquidi biologici o nelle formazioni pilifere di una o piu' sostanze stupefacenti o psicotrope o dei loro metaboliti, accertata con i relativi test tossicologici.
5. Le malattie cutanee, acute e croniche, le lesioni della cute, delle mucose visibili e degli annessi, o loro esiti, che per sede, estensione o gravita' producono rilevanti alterazioni anatomo-funzionali o riducono sensibilmente la capacita' di lavoro; i tramiti fistolosi che per sede, estensione o gravita' producono rilevanti disturbi funzionali.
6. La presenza di trapianti di organi o di parte di organi.
7. La presenza di innesti o di mezzi di sintesi eterologhi a livello dei vari organi o apparati, incluse le endoprotesi ed artroprotesi; la presenza di osteosintesi e la presenza di tessuto preso da un'area del corpo umano, anche se appartenente ad altro individuo, per essere innestato in un'altra area del corpo umano del ricevente, non costituiscono di per se' cause di non idoneita', se non comportano una rilevante alterazione anatomo-funzionale o una sensibile riduzione della capacita' di lavoro; la presenza del cristallino protesico intraoculare (I.O.L.) o di altri dispositivi intraoculari non costituisce di per se' causa di non idoneita' ove, trascorso un adeguato periodo di stabilizzazione, l'impianto risulta ben tollerato ed e' raggiunto il minimo di acutezza visiva previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente regolamento; l'impianto di pacemaker o defibrillatore impiantabile (I.C.D.).
8. Le infermita' ed imperfezioni degli organi, dei tessuti o degli apparati del capo e i loro esiti: le infermita' e le lesioni delle palpebre e dell'apparato lacrimale, quando sono causa di rilevanti limitazioni funzionali; le congiuntiviti acute e croniche, o loro esiti, tali da compromettere la funzione visiva; i disturbi della motilita' dei muscoli estrinseci del globo oculare, quando sono causa di diplopia o di difetti del campo visivo, anche monoculare o quando producono alterazioni della visione binoculare; il cheratocono; le retinopatie; il glaucoma e le disfunzioni della idrodinamica endoculare; i postumi di interventi chirurgici oculari a carico del segmento anteriore e posteriore dell'occhio, se effettuati per mezzo di tecniche incisionali; sono ammessi gli interventi di chirurgia refrattiva e di microchirurgia oculare se effettuati per mezzo di tecniche non incisionali (trattamenti chirurgici con il laser in genere) quando, trascorso il periodo di assestamento, in relazione alla tecnica effettuata: 1) l'acutezza visiva rientra nei parametri previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente regolamento; 2) non residuano alterazioni della trasparenza dei mezzi diottrici; 3) risultano assenti patologie vitreo-retiniche; le stenosi e le poliposi nasali, quando sono causa di rilevante ostruzione ventilatoria o sono sostenute da una condizione disreattiva allergica che riduce la capacita' di lavoro; le malformazioni, le lesioni o gli esiti di malattie e di interventi chirurgici a carico delle labbra, della lingua, dei tessuti molli della bocca e dell'articolazione temporo-mandibolare che sono tali da produrre rilevanti limitazioni funzionali o alterazioni della fisionomia del volto che compromettono il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale; le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato dentario, da cui derivano alterazioni della funzione masticatoria: il totale dei denti mancanti non sostituiti da protesi fissa non puo' essere superiore a dodici elementi; le disfonie e i disturbi gravi del linguaggio; le tonsilliti croniche con presenza di streptococco ?-emolitico gruppo A; l'ipertrofia tonsillare con rilevanti alterazioni funzionali; la perforazione timpanica o gli esiti, valutati in rapporto alla funzionalita' timpanica residua; l'otite media cronica, anche se non complicata e monolaterale; gli esiti funzionalmente apprezzabili di interventi chirurgici dell'orecchio medio o della mastoide; le infermita' o i disturbi funzionali cocleo-vestibolari e gli esiti funzionalmente apprezzabili di interventi chirurgici sull'orecchio interno; la malattia di Meniere; l'otosclerosi.
9. Le infermita' e le imperfezioni anatomiche del collo e dei relativi organi ed apparati: le malformazioni e le alterazioni acquisite, anche in esito ad interventi chirurgici, della faringe, della laringe, dell'esofago e della trachea, quando sono causa di rilevanti disturbi funzionali; le patologie della ghiandola tiroide o gli esiti post-chirurgici metabolicamente non compensati.
10. Le infermita' ed imperfezioni anatomiche del torace: le deformazioni congenite, rachitiche e post-traumatiche della gabbia toracica, con rilevanti alterazioni anatomo-funzionali o che riducono sensibilmente la capacita' di lavoro.
11. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato respiratorio: le malattie acute e croniche dei bronchi e dei polmoni con alterazione funzionale respiratoria che riduce sensibilmente la capacita' di lavoro; le malattie delle pleure ed i loro esiti, quando sono causa di rilevanti disturbi funzionali o riducono sensibilmente la capacita' di lavoro; l'asma bronchiale; le cisti e i tumori polmonari; i segni radiologici di malattia tubercolare dell'apparato pleuropolmonare, in atto o pregressa, quando producono rilevanti alterazioni anatomo-funzionali o riducono sensibilmente la capacita' di lavoro; i deficit ventilatori con capacita' vitale polmonare o capacita' vitale forzata polmonare o volume espiratorio forzato polmonare in un secondo inferiori al 75% del valore teorico; indice ventilatorio di Tiffeneau nel primo secondo inferiore al 75% del valore teorico; le infermita' mediastiniche e le anomalie di posizione di organi, vasi o visceri con spostamenti mediastinici rilevanti o patologia d'organo; le patologie del timo ad espressione clinica rilevante.
12. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato cardiocircolatorio: la destrocardia, le cardiopatie congenite ed i loro esiti con rilevanti disturbi anatomo-funzionali; le malattie dell'endocardio, dell'apparato valvolare cardiaco, del miocardio, del pericardio e dei grossi vasi ed i loro esiti con rilevanti disturbi funzionali; i gravi disturbi funzionali cardiaci; i disturbi di conduzione dello stimolo cardiaco, anche senza altro riscontro di cardiopatia organica: la bradicardia sinusale con frequenza cardiaca inferiore a 40/min, quando associata a patologie del sistema di conduzione; il blocco atrio-ventricolare di I grado che non reagisce con lo sforzo fisico adeguato e l'iperpnea; il blocco atrio-ventricolare di II e III grado; le sindromi di preeccitazione cardiaca (presenza di connessioni tra atrio e ventricolo tipo Kent, Mahaim 1 e 2, atrio-hisiana e James); la presenza di segnapassi artificiale; il blocco di branca destra completo, quando associato a miocardiopatie o anomalie della conduzione elettrica; la sindrome di Brugada; la sindrome di Lenegre; il blocco di branca sinistra incompleto o completo; gli emiblocchi (blocchi fascicolari), quando associati a miocardiopatie o anomalie della conduzione elettrica; i blocchi bifascicolari ed il blocco trifascicolare anche incompleto; la sindrome del QT lungo; la sindrome del QT corto; l'extrasistolia ventricolare frequente anche se di natura funzionale; le tachiaritmie sopraventricolari e ventricolari a rilevante significativita' clinica; i rumori ed i soffi cardiaci rilevanti, determinati da cardiopatia congenita o acquisita; il prolasso della valvola mitrale con aspetti degenerativi mixomatosi o significativo rigurgito valvolare; l'ipertensione arteriosa, anche se di tipo essenziale e senza l'interessamento di organi o apparati bersaglio, con valori della pressione sistolica a riposo superiori a 140 mmHg e della pressione diastolica superiori a 90 mmHg; le arteriopatie; gli aneurismi; le fistole artero-venose; le varici e le ectasie venose estese e voluminose; le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con rilevanti disturbi trofici o funzionali; la linfostasi costituzionale o acquisita di grado inabilitante; le emorroidi croniche, voluminose e molteplici.
13. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato digerente e dell'addome: le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono rilevanti disturbi funzionali; le malformazioni, le anomalie di posizione dei visceri, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato, delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo che per natura, sede e grado comportano rilevanti alterazioni anatomo-funzionali; le ernie viscerali; il laparocele; la splenectomia con alterazione della crasi ematica; la malattia celiaca, in presenza di gravi manifestazioni di malassorbimento e sintomi o segni carenziali, fermo restando che, in assenza di complicanze e in costanza di regime dietetico privo di glutine, tale patologia non costituisce di per se' causa di inidoneita'.
14. Le infermita' e le imperfezioni dell'apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti congeniti, rachitismo, malattie o traumi ostacolanti la funzionalita' organica o alteranti l'euritmia corporea; le malattie ossee o cartilaginee in atto, determinanti limitazioni della funzionalita' articolare; la scoliosi con angolo di Lippman Cobb superiore a 25°; le malattie delle aponeurosi, dei muscoli, dei tendini, delle borse sinoviali e dei legamenti che producono rilevanti alterazioni funzionali o riducono la capacita' di lavoro; la mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente di: un dito della mano; falange ungueale del pollice; falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano; falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici; un alluce; due dita di un piede; le malattie del tessuto connettivo, incluse le connettiviti sistemiche.
15. Le malattie del sistema nervoso centrale, periferico o autonomo e i loro esiti ad incidenza funzionale: i disturbi della motilita' e della sensibilita'; le sindromi dei nervi cranici, delle radici, dei plessi nervosi, dei nervi periferici; le sindromi emisferiche da danno corticale focale; le sindromi cerebellari; le sindromi del tronco encefalico e del midollo spinale; le cefalee e le algie cranio-facciali, quando per il grado e la frequenza della sintomatologia assumono carattere di gravita' o riducono la capacita' di lavoro; le vasculopatie cerebrali e spinali; le sindromi epilettiche, anche pregresse; le malattie della mielina; le ernie del disco intervertebrale; il morbo di Parkinson e i parkinsonismi; gli esiti di traumi cranio-encefalici e midollari, con limitazioni funzionali; le meningiti, le encefaliti, le encefalopatie e loro esiti; la sclerosi laterale amiotrofica e le malattie del motoneurone; le atassie; le polineuropatie; le miopatie; la miastenia; la corea di Huntington; il morbo di Wilson; le facomatosi.
16. I disturbi psichiatrici: le sindromi e i disturbi mentali organici; le demenze; i disturbi cognitivi e intellettivi; i disturbi schizofrenici e altri disturbi psicotici; i disturbi deliranti; il disturbo post-traumatico da stress; i disturbi dell'umore; i disturbi di ansia; i disturbi depressivi; i disturbi somatoformi e da conversione; i disturbi dissociativi; i disturbi psico-sessuali; i disturbi auto-eterolesivi; i gravi disturbi del sonno; i disturbi del controllo degli impulsi; i disturbi dell'adattamento; i disturbi di personalita' e della identita'.
17. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato uro-genitale: le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra, quando sono causa di rilevanti alterazioni anatomo-funzionali; le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale maschile e femminile, quando sono causa di rilevanti alterazioni funzionali; la nefrectomia con alterata funzione renale.
18. Le malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile entita', comprese quelle congenite; le sindromi da immunodeficienza, a carattere congenito o acquisito, anche in fase asintomatica; le eritropatie da deficit enzimatico di grado assoluto, da deficit di membrana o da difetto di sintesi dell'emoglobina.
19. Le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine; il diabete mellito; i difetti del metabolismo a rilevante espressione clinica; la mucoviscidosi; le sindromi dipendenti da difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi di grado assoluto.
20. Le neoplasie: i tumori maligni; gli esiti di trattamento dei tumori maligni quando la stadiazione oncologica e la prognosi di malattia identificano un rischio di recidiva o sussistono rilevanti alterazioni anatomo-funzionali o e' ridotta sensibilmente la capacita' di lavoro; i tumori benigni ed i loro esiti, quando per sede, volume, estensione o numero, comportano rilevanti alterazioni anatomo-funzionali o riducono sensibilmente la capacita' di lavoro.
21. Le patologie della ghiandola mammaria ed i loro esiti quando sono causa di rilevanti alterazioni morfologiche o funzionali; la protesi mammaria, in presenza di complicazioni anatomo-funzionali rilevanti.
22. Le alterazioni fisionomiche, non previste ai punti precedenti, tali da determinare limitazioni funzionali connesse al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Ove non diversamente specificato, la non idoneita' e' espressa in relazione a infermita' o lesioni, in atto stabilizzate, che per natura, sede, gravita' e prognosi controindicano lo svolgimento dell'attivita' di lavoro o riducono sensibilmente la capacita' di lavoro.
 
Art. 2
Requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso
ai ruoli tecnico-professionali

1. L'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori e degli assistenti, degli ispettori logistico-gestionali, degli ispettori informatici, degli ispettori tecnico-scientifici, degli ispettori sanitari, dei direttivi logistico-gestionali, dei direttivi informatici, dei direttivi tecnico-scientifici, dei direttivi sanitari e dei direttivi ginnico-sportivi e' soggetta alla verifica del possesso di:
a) idoneita' fisica e psichica all'espletamento delle funzioni proprie della qualifica da ricoprire;
b) profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in atto o silenti, e da imperfezioni e infermita' fisiche e neuropsichiche a rilevanza medico-legale, valutate anche con riferimento alle esigenze di tutela della salute e dell'incolumita' del candidato e di coloro che prestano attivita' lavorativa congiuntamente ad esso.
2. I partecipanti alle procedure concorsuali e selettive di cui al comma 1 devono possedere, in correlazione alle funzioni previste per la qualifica da ricoprire, adeguate capacita' intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilita' decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici.
3. Il giudizio medico legale attestante il possesso o meno dei requisiti fisici, psichici e attitudinali e' formulato da una commissione medica nominata dall'amministrazione, che accerta i requisiti di cui al comma 2 previa valutazione psicodiagnostica, eseguita anche con appositi esami o test psico-attitudinali, somministrati da specialisti nella disciplina.
 
Art. 3
Requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale nelle ipotesi
di assunzione per chiamata diretta

1. L'assunzione per chiamata diretta nominativa, disposta ai sensi degli articoli 5, comma 5 e 19, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
2. L'assunzione per chiamata diretta nominativa, disposta ai sensi degli articoli 71, comma 8, 78, comma 6, 90, comma 6, 102, comma 6, e 114, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Note all'art. 3:
- Per il riferimento al decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 5, comma 5, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 19 (Accesso al ruolo degli ispettori
antincendi). - Omissis.
6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori
antincendi in prova, nell'ambito dei posti in organico
vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo
corso di formazione utile di cui all'articolo 21, il
coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora
unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale
deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni
internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 20, comma 1, e non si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 20, comma 2.»
- Per il testo dell'articolo 71, comma 8, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 78, comma 6, 90,
comma 6, 102, comma 6, 114, comma 6, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 78 (Accesso al ruolo degli ispettori
logistico-gestionali). - Omissis.
6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori
logistico-gestionali in prova, nell'ambito dei posti in
organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il
primo corso di formazione utile di cui all'articolo 80, il
coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora
unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale
deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni
internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 79, comma 1, e non si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 79, comma 3.»
«Art. 90 (Accesso al ruolo degli ispettori
informatici). - Omissis.
6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori
informatici in prova, nell'ambito dei posti in organico
vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo
corso di formazione utile di cui all'articolo 92, il
coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora
unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale
deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni
internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 91, comma 1, e non si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 91, comma 3.»
«Art. 102 (Accesso al ruolo degli ispettori
tecnico-scientifici). - Omissis.
6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori
tecnico-scientifici in prova, nell'ambito dei posti in
organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il
primo corso di formazione utile di cui all'articolo 104, il
coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora
unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale
deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni
internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 103, comma 1, e non si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 103, comma 3.»
«Art. 114 (Accesso al ruolo degli ispettori
sanitari). - Omissis.
6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori
sanitari in prova, nell'ambito dei posti in organico
vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo
corso di formazione utile di cui all'articolo 116, il
coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora
unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale
deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni
internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 115, comma 1, e non si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 115, comma 3.»
 
Art. 4
Requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso
ai ruoli della banda musicale

1. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui all'articolo 2.
 
Art. 5

Verifica dei requisiti

1. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale devono permanere fino alla data di immissione in ruolo. In caso di perdita dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale dopo l'immissione in ruolo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Note all'art. 5:
- Per il riferimento al decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 6

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207.

Note all'art. 6:
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 7

Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 novembre 2019

Il Ministro: Lamorgese
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2019 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2873

Note all'art. 7:
- Per il riferimento al decreto del Ministero
dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, si vedano le note alle
premesse.