Gazzetta n. 7 del 10 gennaio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 5 novembre 2019, n. 167
Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, secondo cui la partecipazione ai concorsi pubblici non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione;
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246, recante «Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e, in particolare, l'articolo 12, comma 2, secondo cui i vigili volontari discontinui che partecipano ai concorsi per l'arruolamento nel Corpo nazionale devono possedere un'anzianita' di servizio di almeno un anno ed un'eta' anagrafica sino a 37 anni;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro», e, in particolare, l'articolo 19, che riconosce la specificita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dello stato giuridico del relativo personale, e l'articolo 28 che, ai fini del reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabilisce i limiti minimo e massimo di eta' per particolari discipline sportive indicate nel bando di concorso;
Considerato che il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, ha previsto, negli articoli 5, 20, 71, 79, 91, 103, 115, 126, 131, 143, 155, 164, 173, 180 e 190, l'emanazione di un regolamento, da adottarsi ai sensi del citato articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'individuazione dell'eta' che deve essere posseduta dai candidati per l'accesso ai vari ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Ravvisata l'opportunita', alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di adottare un unico regolamento, pur nella diversificazione dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197, «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto delle modifiche introdotte dal richiamato decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, sia all'assetto ordinamentale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia alle procedure concorsuali e selettive per l'accesso ai ruoli del personale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recanti il recepimento degli accordi sindacali integrativi per il personale non direttivo e non dirigente e per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 25 luglio 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. 9753 del 18 ottobre 2019 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Limiti minimi di eta'

1. Il limite minimo di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», e' fissato in diciotto anni.
2. Ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, per particolari discipline sportive indicate nel bando di concorso, il limite minimo di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi del Corpo nazionale e' fissato in diciassette anni.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30
settembre 2004, n. 252», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O.
- Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante
«Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144.
- Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127,
recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante
"Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni
relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 11 della legge
29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2
della legge 30 settembre 2004, n. 252"», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258, S.O.
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113,
S.O.
- Il testo dell'articolo 3, comma 6, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e' il seguente:
«Art. 3. (Disposizioni in materia di dichiarazioni
sostitutive e di semplificazione delle domande di
ammissione agli impieghi)
(Omissis).
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessita' dell'amministrazione.».
- La legge 10 agosto 2000, n. 246, recante
«Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2000, n.
206.
- Il testo dell'articolo 12, comma 2, della legge 10
agosto 2000, n. 246, e' il seguente:
«Art. 12. (Disposizioni in materia di vigili volontari
discontinui)
(Omissis).
2. Il Ministero dell'interno nei bandi di concorso per
l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
prevede la partecipazione ai concorsi stessi, a domanda
individuale, dei vigili volontari discontinui di cui al
comma 1, con una anzianita' di servizio di almeno un anno
ed un'eta' anagrafica sino a 37 anni.».
- La legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione
di enti, di congedi, aspettative e permessi, di
ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di
incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione
femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e
disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie
di lavoro», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9
novembre 2010, n. 262, S.O.
- Il testo degli articoli 19 e 28 della legge 4
novembre 2010, n. 183, e' il seguente:
«Art. 19. (Specificita' delle Forze armate, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle
carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della
tutela economica, pensionistica e previdenziale, e'
riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad essi
appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti,
degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da
leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle
istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della
sicurezza interna ed esterna, nonche' per i peculiari
requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati
impieghi in attivita' usuranti.
2. La disciplina attuativa dei principi e degli
indirizzi di cui al comma 1 e' definita con successivi
provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresi'
a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare
(COCER) partecipa, in rappresentanza del personale
militare, alle attivita' negoziali svolte in attuazione
delle finalita' di cui al comma 1 e concernenti il
trattamento economico del medesimo personale.».
«Art. 28 (Personale dei gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco)
1. Per particolari discipline sportive indicate dal
bando di concorso, i limiti minimo e massimo di eta' per il
reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono
fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque
anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo
non puo' essere impiegato in attivita' operative fino al
compimento del diciottesimo anno di eta'.».
-Si riporta il testo vigente degli articoli 5, 20, 71,
79, 91, 103, 115, 126, 131, 143, 155, 164, 173, 180 e 190
del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 5. (Accesso al ruolo dei vigili del fuoco)
1. L'accesso alla qualifica di vigile del fuoco avviene
mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, con
facolta' di far precedere le prove di esame da forme di
preselezione, il cui superamento costituisce requisito
essenziale per la successiva partecipazione al concorso
medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel rispetto
dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per
il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia
a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale,
nonche' idoneita' psichica e attitudinale al servizio
operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento
del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella
pubblica amministrazione.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
3. La riserva di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito con
modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, e'
elevata al 35 per cento e opera in favore del personale
volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza
del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi
da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di
centoventi giorni di servizio. Restano ferme le riserve di
posti di cui all'articolo 703 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66. I posti riservati ai sensi del presente
comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al
reclutamento di cui al comma 1.
4. I vincitori del concorso sono nominati allievi
vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del corso di
formazione di cui all'articolo 6. A tale personale si
applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed
economici previsti per il personale in prova.
5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili
del fuoco, nell'ambito dei posti in organico vacanti e
disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di
formazione utile di cui all'articolo 6, il coniuge e i
figli superstiti nonche' il fratello, qualora unico
superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti
o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto
di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle
attivita' istituzionali o delle missioni internazionali,
purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e
non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono previste le modalita' di
svolgimento del concorso di cui al comma 1 e dell'eventuale
preselezione, la composizione della commissione
esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di
esse, nonche' i criteri di formazione della graduatoria
finale."
«Art. 20. (Concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di ispettore antincendi)
1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, ai
sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), avviene
mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel rispetto
dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per
il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia
a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale,
nonche' idoneita' psichica e attitudinale al servizio
operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento
del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
d) laurea conseguita al termine di un corso di laurea
nell'ambito delle facolta' di ingegneria o architettura, ai
sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n.
270, e del decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155, di determinazione
delle classi di laurea. Sono fatte salve, ai fini
dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in
ingegneria e architettura conseguite secondo gli
ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di
equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto
n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n.
270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi;
e) abilitazione professionale attinente ai titoli di
studio di cui alla lettera d);
f) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella
pubblica amministrazione.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
3. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.».
«Art. 71. (Accesso al ruolo degli operatori e degli
assistenti)
1. L'accesso alla qualifica di operatore avviene
mediante selezione tra i cittadini italiani inseriti
nell'elenco anagrafico presso il centro per l'impiego che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per l'accesso
all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Alla selezione non sono ammessi coloro che siano
stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze
armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo ovvero che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
3. La selezione avviene con precedenza in favore del
personale volontario del Corpo nazionale di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, che, alla data indicata nel bando di offerta, diramato
a cura dei competenti centri per l'impiego, sia iscritto
negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia
effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
4. In relazione a particolari esigenze delle strutture
del Dipartimento e del Corpo nazionale, nel bando di
offerta puo' essere chiesto il possesso di brevetti,
patenti e altre abilitazioni inerenti all'attivita' da
svolgere.
5. Il numero dei posti conferibili per ciascun settore
di attivita', la determinazione e le modalita' di
svolgimento delle prove di esame e i relativi programmi
sono stabiliti nel bando di offerta.
6. I candidati sono avviati numericamente alla
selezione secondo l'ordine di graduatoria fornito dai
centri per l'impiego territorialmente competenti.
7. La selezione, consistente nello svolgimento di prove
pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative,
accerta l'idoneita' dei candidati a svolgere le specifiche
funzioni proprie della qualifica per le quali e' stata
avviata la selezione e non comporta valutazione
comparativa.
8. Possono essere nominati, a domanda, operatori,
nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e
ammessi a svolgere il tirocinio formativo di cui al comma
9, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello,
qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo
nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al
servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero
delle missioni internazionali, purche' siano in possesso
dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle
condizioni di cui al comma 2.
9. I candidati utilmente selezionati sono avviati al
servizio, seguono i programmi di tirocinio formativo
organizzati dall'amministrazione in relazione alle
specifiche funzioni da svolgere e, a conclusione del
periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la
nomina alla qualifica di operatore, previa valutazione di
idoneita' da parte del dirigente del comando dei vigili del
fuoco o dell'ufficio presso cui hanno svolto servizio, e
prestano giuramento.
10. Il personale selezionato ai sensi del comma 9 e'
ammesso a ripetere, per una sola volta, il periodo di
prova, su motivata proposta del dirigente del comando dei
vigili del fuoco o dell'ufficio presso cui ha svolto il
tirocinio formativo.».
«Art. 79. (Concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di ispettore logistico-gestionale)
1. L'accesso alla qualifica di ispettore
logistico-gestionale, ai sensi dell'articolo 78, comma 1,
lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale
possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella
pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuate le tipologie del titolo di studio di cui al
comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al
concorso.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.».
«Art. 91. (Concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di ispettore informatico)
1. L'accesso alla qualifica di ispettore informatico,
ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera a), avviene
mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad
indirizzo informatico;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella
pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuate le tipologie del titolo di studio di cui al
comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al
concorso.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.».
«Art. 103. (Concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di ispettore tecnico-scientifico)
1. L'accesso alla qualifica di ispettore
tecnico-scientifico, ai sensi dell'articolo 102, comma 1,
lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale
possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad
indirizzo tecnico-scientifico;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella
pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuate le tipologie del titolo di studio di cui al
comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al
concorso.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.».
«Art. 115. (Concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di ispettore sanitario)
1. L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario, ai
sensi dell'articolo 114, comma 1, lettera a), avviene
mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea ad indirizzo sanitario, ai sensi del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca del 16 marzo
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio
2007, n. 155, di determinazione delle classi di laurea.
Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le
lauree universitarie ad indirizzo sanitario conseguite
secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate
ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
del 9 luglio 2009 di equiparazione tra classi delle lauree
di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di
cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
e) abilitazione all'esercizio professionale e
iscrizione al relativo albo;
f) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella
pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuate le classi di laurea ad indirizzo sanitario di
cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione
al concorso.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.».
«Art. 126. (Accesso ai ruoli della banda musicale)
1. L'assunzione del personale da destinare al ruolo
degli orchestrali e al ruolo del maestro direttore della
banda musicale del Corpo nazionale avviene, nei limiti
delle carenze organiche dei rispettivi ruoli, mediante
concorso pubblico per titoli musicali, culturali ed esami,
riservato ai cittadini italiani in possesso dei seguenti
requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma accademico di primo livello nello specifico
strumento, da individuarsi con decreto del Ministro
dell'interno, conseguito al termine del percorso formativo
presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici
di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508. Ai fini
dell'ammissione al concorso si applica il sistema di
equipollenze, tra titoli di studio rilasciati ai sensi
della predetta legge e i titoli di studio universitari,
delineato con la legge 24 dicembre 2012, n. 228. Sono,
altresi', fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso,
i diplomi finali rilasciati dagli Istituti superiori di
studi musicali e coreutici al termine dei percorsi
formativi del previgente ordinamento, conseguiti
anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre
1999, n. 508, e congiuntamente al possesso di un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella
pubblica amministrazione.
2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1 e'
prevista una riserva, pari al 30 per cento dei posti messi
a concorso, per il personale di ruolo del Corpo nazionale,
che sia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai
ruoli degli orchestrali e del maestro direttore. E',
altresi', prevista una riserva, pari al 10 per cento dei
posti messi a concorso, per il personale volontario del
Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della
domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi
da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di
duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri
requisiti previsti per l'accesso ai ruoli degli orchestrali
e del maestro direttore. I posti riservati non coperti sono
conferiti agli altri concorrenti seguendo l'ordine della
graduatoria di merito.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione
delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione e il punteggio massimo da
attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione
delle graduatorie di merito distinte per strumento, la
durata e le modalita' di svolgimento del corso di
formazione e del tirocinio.
6. I vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli
degli orchestrali e del maestro direttore sono nominati,
rispettivamente, orchestrale in prova e maestro direttore
in prova della banda musicale del Corpo nazionale e sono
ammessi alla frequenza del corso di formazione e del
tirocinio. Il periodo di prova ha la durata complessiva di
sei mesi.».
«Art. 131. (Accesso al ruolo degli atleti del gruppo
sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse)
1. L'assunzione del personale da destinare al ruolo
degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme
Rosse avviene, nei limiti delle carenze organiche, mediante
concorso pubblico per titoli sportivi e culturali,
riservato ai cittadini italiani che siano riconosciuti
atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive
nazionali, che detengano almeno uno dei titoli sportivi
ammessi a valutazione e che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella
pubblica amministrazione.
2. Nella procedura concorsuale di cui al comma 1 e'
prevista una riserva, pari al 30 per cento dei posti messi
a concorso, per il personale di ruolo del Corpo nazionale,
che sia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso
alla qualifica di atleta. E', altresi', prevista una
riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso,
per il personale volontario del Corpo nazionale, che alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione,
sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e
abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio,
fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso
alla qualifica di atleta. I posti riservati non coperti
sono conferiti agli altri concorrenti seguendo l'ordine
della graduatoria di merito.
3. Nei singoli bandi puo' essere previsto che i posti
disponibili siano ripartiti tra le varie discipline
praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialita'
esistenti nell'ambito delle discipline stesse.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
5. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento del concorso di cui al comma 1, i requisiti di
idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio e i
criteri di accertamento degli stessi, la composizione della
commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione e il punteggio massimo da
attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione
della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie
di disciplina o specialita', la durata e le modalita' di
svolgimento del corso di formazione e del tirocinio.
7. I vincitori del concorso sono nominati atleti in
prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e
ammessi alla frequenza del corso di formazione e del
tirocinio. Il periodo di prova ha la durata complessiva di
sei mesi.».
«Art. 143. (Accesso al ruolo dei direttivi che
espletano funzioni operative)
1. L'accesso alla qualifica di vice direttore avviene
mediante concorso pubblico, per esami, consistenti in
almeno due prove scritte e una prova orale, con facolta' di
far precedere le prove di esame da forme di preselezione,
il cui superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso
possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel rispetto
dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per
il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia
a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale,
nonche' idoneita' psichica e attitudinale al servizio
operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento
del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
d) laurea magistrale in ingegneria o architettura,
conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai
sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n.
270, e del decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione
delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai
fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie
in ingegneria e architettura conseguite secondo gli
ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di
equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento,
lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree
magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
e) abilitazione professionale attinente ai titoli di
studio di cui alla lettera d);
f) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione a
particolari esigenze dell'amministrazione, sia richiesto
nel bando di concorso;
g) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
h) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella
pubblica amministrazione.
2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso e'
riservato al personale del Corpo nazionale in possesso,
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione,
della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli
altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti
di eta'. E' ammesso a fruire della riserva il personale
che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
Nella procedura e' altresi' prevista una riserva, pari al
10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale
volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto
negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia
effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi
restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla
qualifica di vice direttore. I posti riservati, non coperti
per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine
della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati
idonei.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del
concorso, le prove di esame, le categorie di titoli
valutabili, a parita' di punteggio, ai fini della
formazione della graduatoria, la composizione della
commissione esaminatrice e i criteri di formazione della
graduatoria finale.».
«Art. 155. (Accesso al ruolo dei direttivi
logistico-gestionali)
1. L'accesso alla qualifica di vice direttore
logistico-gestionale avviene mediante concorso pubblico per
esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova
orale, con facolta' di far precedere le prove di esame da
forme di preselezione, il cui superamento costituisce
requisito essenziale per la successiva partecipazione al
concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale a indirizzo giuridico ed
economico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro
dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un
corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n.
157, di determinazione delle classi di laurea magistrale.
Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le
lauree universitarie a indirizzo giuridico ed economico
conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed
equiparate ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra
diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree
magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella
pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo
giuridico ed economico prescritte per l'ammissione al
concorso di cui al comma 1.
3. Il 25 per cento dei posti messi a concorso e'
riservato al personale del Corpo nazionale in possesso,
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione,
della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al
comma 1, ad esclusione dei limiti di eta'. E' ammesso a
fruire della riserva il personale che, nell'ultimo
triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare
pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Nella
procedura e', altresi', prevista una riserva, pari al 10
per cento dei posti messi a concorso, per il personale
volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto
negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia
effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi
restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla
qualifica di vice direttore logistico-gestionale. I posti
riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono
conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai
partecipanti al concorso risultati idonei.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
5. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del
concorso, le prove di esame, le categorie di titoli
valutabili, a parita' di punteggio, ai fini della
formazione della graduatoria, la composizione della
commissione esaminatrice e i criteri di formazione della
graduatoria finale.».
«Art. 164. (Accesso al ruolo dei direttivi informatici)
1. L'accesso alla qualifica di vice direttore
informatico avviene mediante concorso pubblico per esami,
consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale,
con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di
preselezione, il cui superamento costituisce requisito
essenziale per la successiva partecipazione al concorso
medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale ad indirizzo informatico, tra
quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno di
cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea
magistrale ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22
ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n.
157, di determinazione delle classi di laurea magistrale.
Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le
lauree universitarie ad indirizzo informatico conseguite
secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate
ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di
vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto
n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.
270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella
pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo
informatico prescritte per l'ammissione al concorso di cui
al comma 1.
3. Il 25 per cento dei posti messi a concorso e'
riservato al personale del Corpo nazionale in possesso,
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione,
della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al
comma 1, ad esclusione dei limiti di eta'. E' ammesso a
fruire della riserva il personale che, nell'ultimo
triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare
pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Nella
procedura e' altresi' prevista una riserva, pari al 10 per
cento dei posti messi a concorso, per il personale
volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto
negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia
effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi
restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla
qualifica di vice direttore informatico. I posti riservati,
non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti,
secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al
concorso risultati idonei.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
5. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del
concorso, le prove di esame, le categorie di titoli
valutabili, a parita' di punteggio, ai fini della
formazione della graduatoria, la composizione della
commissione esaminatrice e i criteri di formazione della
graduatoria finale."
«Art. 173. (Accesso al ruolo dei direttivi
tecnico-scientifici)
1. L'accesso alla qualifica di vice direttore
tecnico-scientifico avviene mediante concorso pubblico per
esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova
orale, con facolta' di far precedere le prove di esame da
forme di preselezione, il cui superamento costituisce
requisito essenziale per la successiva partecipazione al
concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale ad indirizzo tecnico e
scientifico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro
dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un
corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n.
157, di determinazione delle classi di laurea magistrale.
Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le
lauree universitarie ad indirizzo tecnico e scientifico
conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed
equiparate ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra
diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree
magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella
pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo
tecnico e scientifico prescritte per l'ammissione al
concorso di cui al comma 1.
3. Il 25 per cento dei posti messi a concorso e'
riservato al personale del Corpo nazionale in possesso,
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione,
della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al
comma 1, ad esclusione dei limiti di eta'. E' ammesso a
fruire della riserva il personale che, nell'ultimo
triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare
pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Nella
procedura e' altresi' prevista una riserva, pari al 10 per
cento dei posti messi a concorso, per il personale
volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto
negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia
effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi
restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla
qualifica di vice direttore tecnico-scientifico. I posti
riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono
conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai
partecipanti al concorso risultati idonei.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
5. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del
concorso, le prove di esame, le categorie di titoli
valutabili, a parita' di punteggio, ai fini della
formazione della graduatoria, la composizione della
commissione esaminatrice e i criteri di formazione della
graduatoria finale."
«Art. 180. (Accesso al ruolo dei direttivi sanitari)
1. L'accesso alla qualifica di vice direttore sanitario
avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami,
consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale,
con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di
preselezione, il cui superamento costituisce requisito
essenziale per la successiva partecipazione al concorso
medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale in medicina e chirurgia,
conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai
sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n.
270, e del decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione
delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai
fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie
in medicina e chirurgia conseguite secondo gli ordinamenti
didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra
diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree
magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
e) abilitazione all'esercizio professionale e
iscrizione al relativo albo;
f) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione a
particolari esigenze dell'amministrazione, sia richiesto
nel bando di concorso;
g) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
h) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella
pubblica amministrazione.
2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso e'
riservato al personale del Corpo nazionale in possesso,
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione,
della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli
altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti
di eta'. E' ammesso a fruire della riserva il personale
che, nel triennio precedente, non abbia riportato una
sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione
pecuniaria. Nella procedura e' altresi' prevista una
riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso,
per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione,
sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e
abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio,
fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso
alla qualifica di vice direttore sanitario. I posti
riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono
conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai
partecipanti al concorso risultati idonei.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del
concorso, le prove di esame, le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a
ciascuna di esse, la composizione della commissione
esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria
finale.».
«Art. 190. (Accesso al ruolo dei direttivi
ginnico-sportivi)
1. L'accesso alla qualifica di vice direttore
ginnico-sportivo avviene mediante concorso pubblico, per
titoli ed esami, consistenti in almeno due prove scritte e
una prova orale, con facolta' di far precedere le prove di
esame da forme di preselezione, il cui superamento
costituisce requisito essenziale per la successiva
partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono
partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti
requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive,
conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai
sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n.
270, e del decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione
delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai
fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie
in scienze motorie o sportive conseguite secondo gli
ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di
equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento,
lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree
magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella
pubblica amministrazione.
2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso e'
riservato al personale del Corpo nazionale in possesso,
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione,
della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al
comma 1, ad esclusione dei limiti di eta'. E' ammesso a
fruire della riserva il personale che, nel triennio
precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare
pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Nella
procedura e' altresi' prevista una riserva, pari al 10 per
cento dei posti messi a concorso, per il personale
volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto
negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia
effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi
restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla
qualifica di vice direttore ginnico-sportivo. I posti
riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono
conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai
partecipanti al concorso risultati idonei.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del
concorso, le prove di esame, le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a
ciascuna di esse, la composizione della commissione
esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria
finale.».
- Il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012,
n. 197 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei
limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici di
accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109,
119, e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre
2012, n. 272.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
«Art. 17. (Regolamenti)
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio
2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale
integrativo per il personale non direttivo e non dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio
2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale
integrativo per il personale direttivo e dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168, S.O.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 28 della legge 4 novembre
2010, n. 183, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 2

Limiti massimi di eta'

1. L'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive per l'accesso ai ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' soggetta ai seguenti limiti massimi di eta':
a) ventisei anni nel concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco;
b) trenta anni nel concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
c) quarantacinque anni nelle procedure selettive e nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali, salvo quanto previsto dagli articoli 78, comma 2, primo periodo, 90, comma 2, primo periodo, 102, comma 2, primo periodo, 114, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
d) quarantacinque anni nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli della banda musicale del Corpo nazionale;
e) trenta anni nei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
2. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, di cui al Titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' soggetta ai seguenti limiti massimi di eta':
a) trentacinque anni nel concorso pubblico a vice direttore, salvo quanto previsto dall'articolo 143, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
b) quarantacinque anni nei concorsi pubblici di accesso ai ruoli tecnico-professionali, salvo quanto previsto dagli articoli 155, comma 3, primo periodo, 164, comma 3, primo periodo, 173, comma 3, primo periodo, 180, comma 2, primo periodo, 190, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. Per il solo personale volontario del Corpo nazionale che partecipa alle procedure concorsuali di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2, lettera a), si applica il limite di eta' di trentasette anni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 246, con esclusione di ogni altra elevazione.

Note all'art. 2:
- Per il riferimento al decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 19, comma
2, primo periodo, del citato decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217:
«Art. 19. (Accesso al ruolo degli ispettori antincendi)
(Omissis).
2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e'
prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a
concorso, per tutto il personale che espleta funzioni
operative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20,
ad esclusione dei limiti di eta'.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 78, comma
2, primo periodo, del citato decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217:
«Art. 78. (Accesso al ruolo degli ispettori
logistico-gestionali)
(Omissis).
2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e'
prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a
concorso, per il personale appartenente al ruolo degli
operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 79, ad esclusione dei limiti di eta'.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 90, comma
2, primo periodo, del citato decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217:
«Art. 90. (Accesso al ruolo degli ispettori
informatici)
(Omissis).
2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e'
prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a
concorso, per il personale appartenente al ruolo degli
operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 91, ad esclusione dei limiti di eta'.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 102, comma
2, primo periodo, del citato decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217:
«Art. 102. (Accesso al ruolo degli ispettori
tecnico-scientifici)
(Omissis).
2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e'
prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a
concorso, per gli appartenenti al ruolo degli operatori e
degli assistenti in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 103, ad esclusione dei limiti di eta'.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 114, comma
2, primo periodo, del citato decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217:
«Art. 114. (Accesso al ruolo degli ispettori sanitari)
(Omissis).
2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e'
prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a
concorso, per gli appartenenti al ruolo degli operatori e
degli assistenti in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 115, ad esclusione dei limiti di eta'.».
- Per il testo dell'articolo 28 della legge 4 novembre
2010, n. 183, si vedano le note alle premesse.
- Per i testi degli articoli 143, 155, 164, 173, 180 e
190 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si
vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 12, comma 2, della legge
10 agosto 2000, n. 246, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 3

Disposizioni particolari

1. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco e degli ispettori antincendi del Corpo nazionale, previste dagli articoli 5, comma 5, e 19, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il limite massimo di eta' e' elevato a trentasette anni. Il limite minimo di eta' resta fissato a diciotto anni.
2. Nelle ipotesi di assunzione diretta a domanda nelle qualifiche iniziali dei ruoli tecnico-professionali, previste dagli articoli 71, comma 8, 78, comma 6, 90, comma 6, 102, comma 6, 114, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si prescinde dal limite massimo di eta'. Il limite minimo di eta' resta fissato a diciotto anni.

Note all'art. 3:
- Per il testo vigente dell'articolo 5, comma 5, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le
note alle premesse.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 19, comma
6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 19 (Accesso al ruolo degli ispettori antincendi)
(Omissis).
6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori
antincendi in prova, nell'ambito dei posti in organico
vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo
corso di formazione utile di cui all'articolo 21, il
coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora
unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale
deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni
internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 20, comma 1, e non si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 20, comma 2.».
- Per il testo dell'articolo 71, comma 8, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 78, comma
6, 90, comma 6, 102, comma 6, 114, comma 6, del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 78. (Accesso al ruolo degli ispettori
logistico-gestionali)
(Omissis).
6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori
logistico-gestionali in prova, nell'ambito dei posti in
organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il
primo corso di formazione utile di cui all'articolo 80, il
coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora
unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale
deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni
internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 79, comma 1, e non si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 79, comma 3.».
«Art. 90. (Accesso al ruolo degli ispettori
informatici)
(Omissis).
6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori
informatici in prova, nell'ambito dei posti in organico
vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo
corso di formazione utile di cui all'articolo 92, il
coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora
unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale
deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni
internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 91, comma 1, e non si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 91, comma 3.».
«Art. 102. (Accesso al ruolo degli ispettori
tecnico-scientifici)
(Omissis).
6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori
tecnico-scientifici in prova, nell'ambito dei posti in
organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il
primo corso di formazione utile di cui all'articolo 104, il
coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora
unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale
deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni
internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 103, comma 1, e non si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 103, comma 3.».
«Art. 114. (Accesso al ruolo degli ispettori sanitari)
(Omissis).
6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori
sanitari in prova, nell'ambito dei posti in organico
vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo
corso di formazione utile di cui all'articolo 116, il
coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora
unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale
deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni
internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 115, comma 1, e non si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 115, comma 3.».
 
Art. 4

Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 novembre 2019

Il Ministro: Lamorgese
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2019 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n. 2857

Note all'art. 4:
- Per il riferimento al decreto del Ministro
dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197, si vedano le note alle
premesse.