Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 dicembre 2019
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. Inserimento nella tabella I delle sostanze 4F-furanilfentanil e isobutirfentanil.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;
Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»;
Visto in particolare l'art. 14, lettera a) punto 1) del testo unico che prevede l'inserimento nella tabella I delle sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetti a quelle oppiacee;
Vista la nota n. prot. SNAP 4/19 pervenuta in data 27 febbraio 2019 da parte dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la comunicazione del Reparto investigazioni scientifiche, Carabinieri di Roma, circa l'individuazione, per la prima volta in Europa, delle molecole 4F-furanilfentanil e isobutirfentanil sul territorio italiano nell'ambito di un sequestro effettuato dal Reparto operativo del Comando per la tutela della salute;
Considerato che nelle tabelle I, II, III e IV del testo unico trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;
Considerato che le sostanze 4F-furanilfentanil e isobutirfentanil appartengono al gruppo di molecole derivate dal fentanil, un gruppo di oppioidi sintetici molto potenti e che la sostanza fentanil e' presente nella tabella I di cui al testo unico;
Considerato, inoltre, che la diffusione di molecole sintetizzate per aggirare il divieto internazionale sulla molecola Fentanil crea motivo di allarme sociosanitario poiche' i derivati del fentanil sono sostanze estremamente tossiche e pericolose per la salute dei consumatori di oppiacei che consciamente o inconsciamente usano queste molecole;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con nota del 30 aprile 2019, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze 4F-furanilfentanil e isobutirfentanil;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 9 luglio 2019, favorevole all'inserimento nella tabella I delle sostanze 4F-furanilfentanil e isobutirfentanil;
Ritenuto di dover procedere all'inserimento delle citate sostanze nella tabella I del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione sul mercato nazionale, riconducibile al sequestro effettuato in Italia;

Decreta:

Art. 1

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
4F-furanilfentanil (denominazione comune);
N-(4-fluorofenil)-N-(1-fenetilpiperidin-4-il)furan-2-carbossamide (denominazione chimica);
4F-FuF (altra denominazione);
Isobutirfentanil (denominazione comune);
N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilisobutirammide (denominazione chimica);
iBF (altra denominazione).
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2019

Il Ministro: Speranza