Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 dicembre 2019
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;
Vista la classificazione del Testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»;
Tenuto conto che le tabelle devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Testo unico;
Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 25 maggio 1981, n. 385;
Considerato che nelle Tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del Testo unico;
Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera a) e lettera d) del Testo unico, concernente i criteri di formazione della Tabella I e della Tabella IV;
Tenuto conto delle note pervenute nel corso dell'anno 2017 da parte dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti le segnalazioni di nuove molecole tra cui: FUB-NPB-22, 4-clorodiazepam, U-49900, Dicloropano, Cumil-PeGACLONE, NDTDI, Ru-28306, 5-cloropentil JWH 018 indazol analogo, MDMB-PCZCA, 2-Metilamfetamina, 5F-3,5-AB-PFUPPICA, Cumil-4CN-B7AICA, Ro 07-4065, U-48800, 1P-ETH-LAD, Tionordazepam, 4-EAPB, DOT, 5-MeO-pir-T, 3-HO-PCE, Octodrina, identificate per la prima volta in Europa, trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (OEDT) al Punto focale italiano nel periodo settembre 2016 - novembre 2017;
Tenuto conto, altresi', delle informative su sequestri delle sostanze Mesembrina, MAM-2201, 2C-D, effettuati in Italia nel periodo gennaio - maggio 2017, nonche' delle allerte di grado 3 del 28 aprile 2017 relative a decessi registrati in Europa correlati all'assunzione delle sostanze MO-CHMINACA e CUMIL-4CN-BINACA;
Preso atto che la Commission on narcotic drugs (CND), nell'ambito delle sessioni 61^ e 62^. che si sono svolte a Vienna nel marzo 2018 e nel marzo 2019, con le decisioni 61/8, 61/9, 62/6 62/7 ha inserito, rispettivamente, le sostanze AB-PINACA, 5F-MDMB-PINACA, AMB-FUBINACA e CUMIL-4CN-BINACA nella Schedule II di cui alla convenzione del 1971 sopra citata;
Tenuto conto che le sostanze AMB-FUBINACA, CUMIL-4CN-BINACA, 5F-MDMB-PINACA, AB-PINACA risultano gia' sotto controllo in Italia tra gli analoghi di struttura derivati da indazol-3-carbossamide nella Tabella I del Testo unico, senza essere denominate specificamente;
Considerato che le sostanze MO-CHMINACA, U-49900, Dicloropano, Mesembrina, MAM-2201, Cumil-PeGACLONE, NDTDI, Ru-28306, 5-cloropentil JWH 018 indazol analogo, 2C-D, MDMB-PCZCA, 2-Metilamfetamina, Cumil-4CN-B7AICA, U-48800, 1P-ETH-LAD, 4-EAPB, DOT, 3-HO-PCE sono riconducibili per struttura a molecole presenti nella Tabella I di cui al Testo unico;
Considerato che le sostanze FUB-NPB-22 e 5F-3,5-AB-PFUPPICA sono cannabinoidi sintetici e che la sostanza 5-MeO-pir-T e' una triptamina sintetica, che presenta valore di attivita' allucinogena importante e che tali sostanze in base ai criteri per la formazione delle tabelle contenuti nell'art. 14, comma 1, lettera a) punto 1 e punto 5, trovano collocazione nella Tabella I;
Considerato, inoltre, che al consumo delle molecole FUB-NPB-22, 5-cloropentil JWH 018 indazol analogo sono stati associati casi di intossicazione sul territorio europeo e che all'assunzione delle sostanze MO-CHMINACA e CUMIL-4CN-BINACA sono stati correlati casi di decesso, sempre in Europa, come riportato nelle segnalazioni del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Considerato che la sostanza Octodrina e' un'alchilamina alifatica ed e' il nome commerciale di Dimethylhexylamine (DMHA), uno stimolante del sistema nervoso centrale, presente sul mercato come prodotto pre-allenamento e «bruciagrassi», i cui effetti collaterali comprendono ipertensione, dispnea e ipertermia, il cui uso non regolato per gli effetti fisiologici e psicoattivi ha gravi implicazioni sulla salute con possibili ripercussioni sugli atleti e sulle pratiche di doping, come riportato dall'Istituto superiore di sanita' e dal Consiglio superiore di sanita', che si sono favorevolmente espressi per l'inserimento di detta sostanza nella Tabella I del Testo unico;
Considerato che le sostanze Ro 07-4065, 4-clorodiazepam, Tionordazepam sono riconducibili per struttura chimica alle benzodiazepine, presenti nella Tabella IV;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con nota del 24 gennaio 2019, favorevole all'inserimento nella Tabella I del Testo unico delle sostanze: FUB-NPB-22, MO-CHMINACA, U-49900, Dicloropano, Mesembrina, MAM-2201, Cumil-PeGACLONE, NDTDI, Ru-28306, 5-cloropentil JWH 018 indazol analogo, 2C-D, MDMB-PCZCA, Octodrina, 2-Metilamfetamina, 5F-3,5-AB-PFUPPICA, CUMIL-4CN-B7AICA, U-48800, 1P-ETH-LAD, 4-EAPB, DOT, 5-MeO-pir-T, 3-HO-PCE, AMB-FUBINACA, CUMIL-4CN-BINACA, 5F-MDMB-PINACA, AB-PINACA e nella Tabella IV delle sostanze Ro 07-4065, 4-clorodiazepam, Tionordazepam;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta dell'11 giugno 2019, favorevole all'inserimento nella Tabella I del Testo unico delle sostanze: FUB-NPB-22, MO-CHMINACA, U-49900, Dicloropano, Mesembrina, MAM-2201, Cumil-PeGACLONE, NDTDI, Ru-28306, 5-cloropentil JWH 018 indazol analogo, 2C-D, MDMB-PCZCA, Octodrina, 2-Metilamfetamina, 5F-3,5-AB-PFUPPICA, CUMIL-4CN-B7AICA, U-48800, 1P-ETH-LAD, 4-EAPB, DOT, 5-MeO-pir-T, 3-HO-PCE, AMB-FUBINACA, CUMIL-4CN-BINACA, 5F-MDMB-PINACA, AB-PINACA e nella Tabella IV delle sostanze: Ro 07-4065, 4-clorodiazepam, Tionordazepam;
Ritenuto di dover procedere ai citati aggiornamenti delle tabelle del Testo unico, in accordo con le convenzioni internazionali, a tutela della salute pubblica, anche in considerazione dei casi di decesso e intossicazione sul territorio internazionale e dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Italia e in Europa;

Decreta:

Art. 1

1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
1P-ETH-LAD (Denominazione comune)
N,N,7-trietil-4-propionil-4,6,6a,7,8,9-esaidroindol[4,3-fg]chinol in-9-carbossamide (Denominazione chimica)
2C-D (Denominazione comune)
2,5-dimetossi-4-metilfenetilammina (Denominazione chimica)
2C-M (Altra denominazione)
2-Metilamfetamina (Denominazione comune)
1-(2-metilfenil)propan-2-amina (denominazione chimica)
2-MA (Altra denominazione)
3-HO-PCE (Denominazione comune)
3-(1-(etilamino)cicloesil)fenolo (denominazione chimica)
3-idrossieticiclidina (altra denominazione)
4-EAPB (Denominazione comune)
1-(1-benzofuran-4-il)-N-etilpropan-2-amina (Denominazione chimica)
5-cloropentil JWH 018 indazol analogo (Denominazione comune)
1-(5-cloropentil)-1H-indazol-3-il](naftalen-1-il)metanone (Denominazione chimica)
5Cl-THJ-018 (altra denominazione)
5F-3,5-AB-PFUPPICA (Denominazione comune)
N-(1-amino-3-metil-1-ossobutan-2-il)-1-(5-fluoropentil)-3-(4-fluo rofenil)-1H-pirazol-5- carbossamide (denominazione chimica)
5F-MDMB-PINACA (Denominazione comune)
Metil-[2-(1-(5-fluoropentil)-1H-indazolo-3-carbossamide)-3,3-dime tilbutanoato] (denominazione chimica)
5F-ADB (Altra denominazione)
5-MeO-pir-T (Denominazione comune)
5-metossi-N,N-tetrametilentriptamina (Denominazione chimica)
AB-PINACA (Denominazione comune)
N-(1-amino-3-metil-1-ossobutan-2-il)-1-pentil-1H-indazolo-3-carbo ssamide (denominazione chimica)
AMB-FUBINACA (Denominazione comune)
Metil-2-(1-(4-fluorobenzil) -1H-indazolo-3-carbossamide)-3-metilbutanoato (denominazione chimica)
CUMIL-4CN-B7AICA (Denominazione comune)
1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-pirrolo[2,3-b]piridin- 3-carbossamide (denominazione chimica)
CUMIL-4CN-BINACA (Denominazione comune)
1-(4-cianobutil)-N-(1-metil-1-fenil-etil)indazolo-3-carbossamide (denominazione chimica)
CUMIL-PeGACLONE (Denominazione comune)
2-(1-metil-1-fenil-etil)-5-pentil-pirido[4,3-b]indol-1-one (Denominazione chimica)
Dicloropano (Denominazione comune)
Metil 3-(3.4-diclorofenil)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1] octano-2-carbossilato) (Denominazione chimica)
RTI-111 (Altra denominazione)
DOT (Denominazione comune)
1-[2,5-dimetossi-4-(metiltio)fenil]propan-2-amina (Denominazione chimica)
FUB-NPB-22 (Denominazione comune)
Chinolina-8-il-(4-fluorobenzil)-1H-indazolo-3-carbossilato (Denominazione chimica)
MAM-2201 (Denominazione comune)
1-(5-fluoropentil)-3-(4-metil-naftoil)indolo (Denominazione chimica)
Mesembrina (Denominazione comune)
(3aS,7aS)-3a-(3,4- Dimetossifenil)-1-metil-2,3,4,5,7,7a-esaidroindol-6-one (Denominazione chimica)
MDMB-PCZCA (Denominazione comune)
Metil 3,3-dimetil -2-(9-pentil-9H-carbazol-3- carbossamide)butanoato (Denominazione chimica)
MO-CHMINACA (Denominazione comune)
1-metossi-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il1-(cicloesilmetil)-1H-indaz olo-3-carbossilato (Denominazione chimica)
NDTDI (Denominazione comune)
(N,N-dietil-3-[metil(1,3,4,5-tetraidrobenzo[cd]indol-4-il)amino]p ropanamide (Denominazione chimica)
Octodrina (Denominazione comune)
6-metileptan-2-amina (Denominazione chimica)
Ru-28306 (Denominazione comune)
N,N-dimetil-1,3,4,5-tetraidrobenzo[cd]indol-4-amina (Denominazione chimica)
U-48800 (Denominazione comune)
2-(2,4-diclorofenil)-N-(2-dimetilamino)cicloesil)-N-metilacetamid e (denominazione chimica)
U-49900 (Denominazione comune)
3.4-dicloro-N-[2-(dietilamino)cicloesil]-N-metilbenzamide (Denominazione chimica)
2. Nella Tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
4-clorodiazepam (denominazione comune)
7-cloro-5-(4-clorofenil)-1-metil-3H-1,4-benzodiazepin-2-one (denominazione chimica)
Ro 07-4065 (Denominazione comune)
7-cloro-5-(2,6-difluorofenil)-1-metil-3H-1,4-benzodiazepin-2-one (denominazione chimica)
Tionordazepam (denominazione comune)
7-cloro-5-fenil-1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-tione (denominazione chimica)
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2019

Il Ministro: Speranza