Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2020 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI |
PROVVEDIMENTO 30 dicembre 2019 |
Ulteriore differimento del periodo di sospensione temporanea dei termini per il pagamento dei premi previsto dal provvedimento IVASS n. 83 del 29 gennaio 2019. (Provvedimento n. 94). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.», ed in particolare l'art. 48, comma 2; Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016.» abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 15 dicembre 2016, n. 229 riguardante la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.»; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante «Proroga e definizione dei termini.» convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017» convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ed in particolare l'art. 18-undecies, commi 1 e 2; Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica della disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie», ed in particolare l'art. 2-bis, commi 24 e 25; Visto il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 recante «Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori della Regione Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016»; Visto il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recante «Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative», ed in particolare l'art. 9, commi 2-quinquies e 2-sexies; Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ed in particolare l'art. 17, comma 1; Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, ed in particolare l'art. 8, commi 1-ter e 3; Visto il provvedimento IVASS n. 56 del 9 febbraio 2017; Visto il provvedimento IVASS n. 69 del 27 marzo 2018; Visto il provvedimento IVASS n. 83 del 29 gennaio 2019;
Adotta il seguente provvedimento:
Art. 1 Ulteriore differimento del periodo di sospensione temporanea dei termini per il pagamento dei premi previsto dal provvedimento IVASS n. 83 del 29 gennaio 2019.
1. Il termine del 1° gennaio 2020 previsto dall'art. 1, comma 1, del provvedimento IVASS n. 83 del 29 gennaio 2019 e' ulteriormente differito fino alla data del 31 dicembre 2020. |
| Art. 2 Differimento del periodo di sospensione temporanea dei termini per il pagamento dei premi per i beni siti nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio previsto dal provvedimento IVASS n. 83 del 29 gennaio 2019.
1. Il termine del 1° gennaio 2020 previsto dall'art. 2, comma 1, del provvedimento IVASS n. 83 del 29 gennaio 2019 e' differito fino alla data del 31 dicembre 2020. |
| Art. 3
Rateizzazione dei premi relativi a coperture non colpite da sinistro durante il periodo di sospensione
1. Alla scadenza del periodo di sospensione di cui agli articoli 1 e 2, i premi o le rate di premio sospesi sono corrisposti attraverso rateizzazione per un periodo non inferiore ai 36 mesi, fatta salva la possibilita' per le parti di individuare un diverso periodo di rateizzazione in senso piu' favorevole alle esigenze dell'assicurato. |
| Art. 4
Sinistri accaduti durante il periodo di sospensione
1. Ai sinistri accaduti durante il periodo di sospensione di cui agli articoli 1 e 2 si applica quanto previsto dall'art. 3 del provvedimento IVASS n. 56 del 9 febbraio 2017. |
| Art. 5
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'IVASS.
Roma, 30 dicembre 2019
Il consigliere: Cesari |
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