Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 14 agosto 2019
Accreditamento dei soggetti del sistema coordinato per la promozione dei temi della creativita', nel sistema nazionale di istruzione e formazione. (Decreto n. 764).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, e in particolare l'art. 1, commi 180 e 181, lettera g);
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creativita', a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l'art. 4, comma 2;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 20 e 21;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione», ai sensi dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore», ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
Vista la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, che adotta il «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89», e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 13, con cui si definiscono ruolo e funzioni della Direzione generale educazione e ricerca del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2017, recante «Adozione del Piano delle arti, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8 riguardante iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, alla qualificazione dell'insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, con particolare riferimento alla scuola primaria;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo del 21 febbraio 2018, n. 113, recante «Adozione dei livelli minimi uniformi di qualita' per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del sistema museale nazionale»;
Acquisito il concerto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, espresso in data 11 luglio 2018, con nota prot. 16801, registrata al prot. MIUR al numero AOOUFGAB20332 del 12 luglio 2018;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i requisiti e le modalita' di accreditamento dei soggetti pubblici e privati, ai fini della partecipazione al Sistema coordinato per la promozione dei «temi della creativita'» nel sistema nazionale di istruzione e formazione (d'ora in poi «Sistema coordinato»), previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 (d'ora in poi «decreto legislativo»).
2. I soggetti che in seguito alla procedura di accreditamento entrano a far parte del Sistema coordinato, elaborano proposte per l'adozione del Piano delle arti, di cui all'art. 5 del decreto legislativo (d'ora in poi Piano), collaborano per la sua attuazione secondo le modalita' definite dal Piano e dai conseguenti provvedimenti attuativi e offrono supporto alla progettualita' delle istituzioni scolastiche, espressa nel Piano triennale dell'offerta formativa, in relazione allo sviluppo dei temi della creativita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo (d'ora in poi «temi della creativita'»).
3. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca cura la formazione e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti accreditati, ripartito per aree corrispondenti ai temi della creativita'.
4. L'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le universita', gli istituti scolastici del sistema nazionale d'istruzione, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti tecnici superiori, gli istituti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, gli istituti italiani di cultura sono soggetti di per se' accreditati e non necessitano di iscrizione nell'elenco di cui al comma 3.
5. Le regioni e gli enti locali che pianificano iniziative e destinano risorse per la realizzazione di attivita' collegate alla promozione dei temi della creativita' non necessitano di iscrizione nell'elenco di cui al comma 3.
 
Art. 2

Requisiti per l'accreditamento

1. Possono richiedere l'accreditamento i soggetti che appartengono a una delle seguenti categorie:
a) soggetti pubblici e privati che operano nelle aree dei temi della creativita' e che dimostrino di aver ideato e realizzato, per almeno tre anni scolastici, progetti relativi all'area per cui si richiede l'accreditamento, con istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado o con reti di scuole;
b) soggetti pubblici e privati che abbiano collaborato, per almeno tre anni, con enti locali o regioni per la realizzazione di iniziative nelle aree dei temi della creativita', destinate alla pubblica fruizione, relativamente all'area per cui si richiede l'accreditamento;
c) enti del terzo settore, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore, che dimostrino di aver ideato e realizzato, per almeno un anno, progetti di produzione artistica e musicale relativi all'area per cui si richiede l'accreditamento o iniziative artistiche e musicali destinate alla pubblica fruizione.
2. Per ottenere l'accreditamento i richiedenti possiedono i seguenti requisiti:
a. prevedere nello statuto, o nell'atto costitutivo, tra le finalita' principali, la promozione di iniziative, azioni, attivita', almeno in una delle aree dei temi della creativita';
b. disporre di stabilita' economica e finanziaria, da comprovare attraverso copia del bilancio o estratto del bilancio, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c. disporre stabilmente di risorse professionali qualificate in relazione alle attivita' da realizzare, la cui formazione ed esperienza siano attestate almeno dal possesso di laurea triennale o diploma accademico di primo livello, rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, o da comprovata esperienza nelle aree dei temi della creativita' adeguatamente documentate;
d. garantire capacita' logistiche riguardo al possesso di dotazioni tecnologiche di qualita' e di locali idonei per lo svolgimento delle attivita' da realizzare e per la didattica individuale e collettiva, in conformita' alla normativa vigente;
e. documentare il sistematico ricorso al monitoraggio, anche in itinere, e alla valutazione dell'impatto delle azioni realizzate relative all'area per cui si richiede l'accreditamento;
f. operare attraverso attivita' laboratoriali che consentano lo sviluppo e la ricerca di metodologie innovative e sperimentali;
g. effettuare la programmazione delle attivita' attraverso organismi collegiali.
3. L'accreditamento puo' essere richiesto per una o piu' aree relative ai temi della creativita', fermo restando il possesso dei requisiti con riferimento all'accreditamento presso ciascuna area richiesta.
 
Art. 3

Commissione tecnico operativa interministeriale
per l'accreditamento

1. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento e' costituita una Commissione tecnico-operativa interministeriale, composta da esperti designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. La Commissione esprime motivati pareri in merito alle richieste di accreditamento, accertando l'appartenenza dei richiedenti alle categorie di cui all'art. 2, comma 1, e la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento previsti dall'art. 2, comma 2.
3. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati o rimborsi di qualsiasi genere.
4. I componenti della Commissione non devono incorrere in alcuna delle cause di incompatibilita' e inconferibilita' previste dall'ordinamento vigente.
 
Art. 4

Procedura di accreditamento

1. La richiesta di accreditamento e' presentata dal legale rappresentante del soggetto richiedente, nelle modalita' definite dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro il 6 dicembre di ogni anno. In caso di esito positivo della procedura, le nuove iscrizioni sono efficaci dall'anno scolastico successivo.
2. Con la richiesta di accreditamento il soggetto richiedente trasmette la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 2, e l'appartenenza alle categorie di cui all'art. 2, comma 1.
3. La Commissione di cui all'art. 3, entro il 6 marzo di ogni anno, formula per ogni richiesta un motivato parere.
4. Entro il 6 giugno di ogni anno, con provvedimento congiunto del direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e del direttore generale per l'educazione e la ricerca del Ministero per i beni e le attivita' culturali, tenuto conto del parere della Commissione di cui all'art. 3, sono assunte le determinazioni in merito all'iscrizione del richiedente nell'elenco dei soggetti accreditati.
5. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prima della formale adozione del diniego di iscrizione, da' comunicazione all'istante dei motivi che ostano all'accoglimento dell'iscrizione. Entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione il soggetto richiedente ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti.
 
Art. 5

Impugnative

1. Avverso il provvedimento di diniego dell'accreditamento e' ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.
 
Art. 6

Oneri finanziari

1. Il presente decreto non comporta oneri finanziari a carico delle finanze pubbliche e non da' diritto a rimborsi di qualsiasi genere.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 2019

Il Ministro dell'istruzione
dell'universita'
e della ricerca
Bussetti

Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
Bonisoli

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2019 Ufficio controllo atti del MIUR, MIBAC, Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. prev. n. 3179