Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 novembre 2019
Individuazione delle imposte e delle tasse da rimborsare mediante procedure automatizzate e determinazione delle relative modalita' di esecuzione.


IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»;
Vista la legge 31 maggio 1977, n. 247, concernente norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Visto l'art. 75 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ai sensi del quale, con decreti del Ministero delle finanze, possono essere individuate le imposte e le tasse da rimborsare mediante procedure automatizzate e sono stabilite le relative modalita' di esecuzione;
Visto il decreto del Ministero delle finanze del 29 dicembre 2000, con cui sono state individuate le imposte e le tasse da rimborsare mediante procedure automatizzate e determinate le relative modalita' di esecuzione;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 18173 del 7 febbraio 2014, con cui e' stato integrato l'elenco dei rimborsi oggetto di procedure automatizzate di pagamento;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che reca disposizioni in materia di affidamento e remunerazione delle operazioni relative al servizio di tesoreria, affidate a Poste Italiane S.p.a.;
Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del 12 novembre 1996, che reca, tra l'altro, disposizioni in materia di estinzione degli ordinativi di pagamento in conto corrente;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2007, di approvazione delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 «Attuazione della direttiva n. 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive nn. 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva n. 97/5/CE», come modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, «Recepimento della direttiva (UE) n. 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive n. 2002/65/CE, 2009/110/CE e n. 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva n. 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta»;
Considerato che lo sviluppo di nuovi e piu' sicuri strumenti di pagamento rende opportuno modificare i termini e le modalita' di esecuzione dei rimborsi alle persone fisiche, oggetto di procedure automatizzate di pagamento;
Considerata l'esigenza, al fine di garantire un efficiente servizio al contribuente, di avvalersi di un intermediario che assicuri sia una capillare diffusione sul territorio nazionale che una gestione unitaria del rapporto con l'Amministrazione;
Ritenuta la necessita' di modificare la disciplina dei termini e delle modalita' di esecuzione dei rimborsi alle persone fisiche previste dal decreto ministeriale del 29 dicembre 2000;

Decreta:

Art. 1

Rimborsi

1. L'Agenzia delle entrate mediante procedure automatizzate dispone i rimborsi di tasse e imposte dirette e indirette, di propria competenza, risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e delle istanze, sulla base di liste contenenti, per ciascun periodo e tipo d'imposta, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalita' dell'avente diritto, il numero di protocollo della dichiarazione o dell'istanza dalla quale scaturisce il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare.
2. Sono fatte salve le diverse modalita' di rimborso previste da specifiche norme.
 
Art. 2

Modalita' di pagamento dei rimborsi

1. Il pagamento dei rimborsi avviene mediante bonifico su conto corrente bancario o postale.
2. Il beneficiario comunica all'Agenzia delle entrate le coordinate del conto corrente, bancario o postale, nonche' le relative variazioni, da utilizzare per tutti i rimborsi da pagare al beneficiario medesimo.
3. L'erogazione dei rimborsi alle persone fisiche, in caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali di cui al comma 2, avviene tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.a.
4. Le operazioni di pagamento dei rimborsi fiscali tramite titoli di credito emessi da Poste Italiane S.p.a. costituiscono operazioni afferenti il servizio di tesoreria dello Stato, la cui esecuzione e' affidata a Poste Italiane S.p.a. ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
 
Art. 3

Pagamento dei rimborsi mediante accreditamento
delle somme in conto corrente bancario o postale

1. Il pagamento dei rimborsi di cui all'art. 2, comma 1, e' eseguito dalla Banca d'Italia mediante bonifico sulla base degli elenchi forniti dall'Agenzia delle entrate.
2. Le somme che le banche e Poste Italiane S.p.a. sono tenute a restituire alla Banca d'Italia a fronte di bonifici non andati a buon fine affluiscono automaticamente ai pertinenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato.
3. In caso di pagamento non andato a buon fine, l'Agenzia delle entrate ne da' comunicazione al beneficiario indicando le relative cause.
 
Art. 4

Pagamento dei rimborsi mediante titolo di credito
a copertura garantita emesso da Poste Italiane S.p.a.

1. Il titolo di cui all'art. 2, comma 3, e' emesso e inviato al beneficiario da Poste Italiane S.p.a., sulla base degli elenchi trasmessi dall'Agenzia delle entrate. La somma puo' essere incassata presso tutti gli uffici postali oppure versata sul conto corrente bancario o postale indicato dal beneficiario.
2. Gli importi dei titoli di credito non riscossi alla scadenza del termine di validita' degli stessi sono riaccreditati da Poste Italiane S.p.a. sul conto corrente in essere intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, anche per un eventuale riversamento all'entrata del bilancio dello Stato.
3. In caso di pagamento non andato a buon fine, l'Agenzia delle entrate ne da' comunicazione al beneficiario indicando le relative cause.
 
Art. 5

Disposizioni finali e transitorie

1. Al fine dei pagamenti di cui all'art. 2, sono valide le comunicazioni delle coordinate del conto corrente, bancario o postale, inviate prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
2. L'Agenzia delle entrate e la Banca d'Italia provvedono d'intesa a definire le regole tecniche, le modalita' di trasmissione dei flussi telematici e le specifiche informazioni per l'esecuzione dei rimborsi di cui all'art. 2, comma 1.
3. L'Agenzia delle entrate e Poste Italiane S.p.a. provvedono d'intesa a definire le regole tecniche, le modalita' di trasmissione dei flussi telematici e le specifiche informazioni per l'esecuzione dei rimborsi di cui all'art. 2, comma 3.
4. Nel fissare la remunerazione da riconoscere a Poste Italiane S.p.a. per le operazioni relative allo svolgimento del servizio di tesoreria affidate alla stessa societa', periodicamente quantificata con la Convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.a. ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, si tiene conto anche delle operazioni di pagamento dei rimborsi fiscali di cui al comma 3 dell'art. 2.
5. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le ulteriori disposizioni di attuazione del presente decreto.
6. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto per gli elenchi di rimborsi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2019

Il direttore generale
delle Finanze
Lapecorella Il Ragioniere generale
dello Stato
Mazzotta

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 1-1537