Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2020 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2019, n. 126
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, recante: «Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 28 dicembre 2019).

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, recante: «Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del
personale docente nella scuola secondaria

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. La procedura e' altresi' finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal presente articolo.
2. La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a livello nazionale con uno o piu' provvedimenti, e' organizzata su base regionale ed e' finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonche' per l'insegnamento di sostegno, per complessivi ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g).
3. La procedura di cui al comma 1 e' bandita per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili ai sensi del comma 4. Ove occorra per rispettare il limite annuale di cui al comma 4, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori.
4. Annualmente, completata l'immissione in ruolo, per la scuola secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell'eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, all'immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 e' destinato rispettivamente il 50 per cento dei posti cosi' residuati, fino a concorrenza di 24.000 posti per la procedura straordinaria. L'eventuale posto dispari e' destinato alla procedura concorsuale ordinaria.
5. La partecipazione alla procedura e' riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente:
a) tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualita' di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione e' considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualita' di servizio prescritte unicamente in virtu' del servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria di cui al comma 1. La riserva e' sciolta negativamente qualora il servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020;
b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;
c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, del predetto decreto. Per la partecipazione ai posti di sostegno e' richiesto l'ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.
6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), e' preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali ovvero se prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonche' di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Il predetto servizio e' considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2.
7. E' altresi' ammesso a partecipare alla procedura, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, chi e' in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera a), tramite servizio prestato, anche cumulativamente, presso le istituzioni statali e paritarie nonche' nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purche', nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di cui al comma 6, secondo periodo, del presente articolo. Restano fermi gli ulteriori requisiti di cui al comma 5. Possono altresi' partecipare alla procedura ai fini abilitanti, in deroga al requisito di cui al comma 5, lettera b), i docenti di ruolo delle scuole statali che posseggono i requisiti di cui al comma 5, lettere a) e c), con almeno tre anni di servizio.
8. Ciascun soggetto puo' partecipare alla procedura di cui al comma 1 in un'unica regione sia per il sostegno sia per una classe di concorso. E' consentita la partecipazione sia alla procedura straordinaria di cui al comma 1 sia al concorso ordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto.
9. La procedura di cui al comma 1 prevede:
a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche, a cui possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di cui ai commi 5 e 6;
b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio riportato nella prova di cui alla lettera a) e della valutazione dei titoli di cui al comma 11, lettera c), nel limite dei posti di cui al comma 2;
c) l'immissione in ruolo dei soggetti di cui alla lettera b), nel limite dei posti annualmente autorizzati ai sensi del comma 4, conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova;
d) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche, a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7;
e) la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10, possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui alla lettera g);
f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo, all'atto della conferma in ruolo. I vincitori della procedura possono altresi' conseguire l'abilitazione prima dell'immissione in ruolo, alle condizioni di cui alla lettera g), numeri 2) e 3);
g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e) purche':
1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attivita' didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarita' della relativa posizione contributiva;
2) conseguano i crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano gia' in possesso;
3) superino la prova di cui al comma 13, lettera c).
10. Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di esame previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria bandito nell'anno 2016.
11. La procedura di cui al presente articolo e' bandita con uno o piu' decreti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro il termine di cui al comma 1. Il bando definisce, tra l'altro:
a) i termini e le modalita' di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1;
b) la composizione di un comitato tecnico scientifico incaricato di predisporre e di validare i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d), in base al programma di cui al comma 10;
c) i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria di cui al comma 9, lettera b);
d) i posti disponibili, ai sensi del comma 4, per regione, classe di concorso e tipologia di posto;
e) la composizione delle commissioni di valutazione, distinte per le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), e delle loro eventuali articolazioni;
f) l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura di cui al comma 1, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima. Le somme riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
12. Ai membri del comitato di cui al comma 11, lettera b), non spettano compensi, emolumenti, indennita', gettoni di presenza o altre utilita' comunque denominate, fermo restando il rimborso delle eventuali spese.
13. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:
a) le modalita' di acquisizione per i vincitori, durante il periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano gia' in possesso;
b) l'integrazione del periodo di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con una prova orale, che precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e di prova, da superarsi con il punteggio di sette decimi o equivalente, nonche' i contenuti e le modalita' di svolgimento della predetta prova e l'integrazione dei comitati di valutazione con non meno di due membri esterni all'istituzione scolastica, di cui almeno uno dirigente scolastico, ai quali non spettano compensi, emolumenti, indennita', gettoni di presenza o altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi spese;
c) le modalita' di acquisizione, per i soggetti di cui al comma 9, lettera f), secondo periodo, e lettera g), ai fini dell'abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonche' le modalita' ed i contenuti della prova orale di abilitazione e la composizione della relativa commissione.
14. Il periodo di formazione iniziale e prova, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai candidati che superano il predetto periodo si applica l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
15. All'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il secondo e terzo periodo sono soppressi. Il comma 7-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' abrogato.
16. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non da' diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.
17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato,a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e del presente articolo sono destinati alle immissioni in ruolo di cui ai commi da 17-bis a 17-septies.
17-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l'immissione nei ruoli del personale docente o educativo possono presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. A tale fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di una o piu' province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza. L'istanza e' presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
17-ter. Gli uffici scolastici regionali dispongono, entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis, nel limite dei posti di cui al comma 17.
17-quater. Le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter sono disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l'eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne le graduatorie concorsuali, e' rispettato il seguente ordine di priorita' discendente:
a) graduatorie di concorsi pubblici per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
b) graduatorie di concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;
c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell'ordine temporale dei relativi bandi.
17-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalita' di presentazione delle istanze di cui al comma 17-bis nonche' i termini, le modalita' e la procedura per le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter.
17-sexies. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter si applica l'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. L'immissione in ruolo a seguito della procedura di cui al comma 17-ter comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di altre procedure, nelle quali l'aspirante sia inserito.
17-septies. Nel caso in cui risultino avviate, ma non concluse, procedure concorsuali, i posti messi a concorso sono accantonati e resi indisponibili per la procedura di cui ai commi da 17 a 17-sexies.
17-octies. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dai seguenti:
«3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarita', fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purche' le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico.
3-bis. L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo».
17-novies. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 17-octies del presente articolo, non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo con decorrenza precedente a quella indicata al comma 3 del medesimo articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, come sostituito dal citato comma 17-octies del presente articolo.
18. Le graduatorie di merito e gli elenchi aggiuntivi del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validita' per un ulteriore anno, oltre al periodo di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
18-bis. Al fine di contemperare le istanze dei candidati inseriti nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi per titoli ed esami banditi con i decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca numeri 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 16 del 26 febbraio 2016, con la necessita' di mantenere la regolarita' dei concorsi ordinari per titoli ed esami previsti dalla normativa vigente, i soggetti collocati nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi predetti possono, a domanda, essere inseriti in una fascia aggiuntiva ai concorsi di cui all'articolo 4, comma 1-quater, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, anche in regioni diverse da quella di pertinenza della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' attuative del presente comma.
18-ter. Sono ammessi con riserva al concorso ordinario e alla procedura straordinaria di cui al comma 1, nonche' ai concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, banditi negli anni 2019 e 2020 per i relativi posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di sostegno avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La riserva e' sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.
18-quater. In via straordinaria, nei posti dell'organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non e' stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1°settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorita' rispetto alle ordinarie operazioni di mobilita' e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021. Le autorizzazioni gia' conferite per bandire concorsi a posti di personale docente sono corrispondentemente ridotte.
18-quinquies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato di euro 7,11 milioni per l'anno 2020 e di euro 2,77 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.
18-sexies. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e' sostituito dal seguente:
«4. I componenti dei GIT non sono esonerati dalle attivita' didattiche. Ai predetti componenti spetta un compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria, da definire con apposita sessione contrattuale nazionale nel limite complessivo di spesa di 0,67 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».
18-septies. All'onere derivante dai commi 18-quater, 18-quinquies e 18-sexies, pari a euro 7,78 milioni per l'anno 2020, a euro 13,20 milioni per l'anno 2021 e a euro 10,37 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 18-sexies.
18-octies. Nei concorsi ordinari per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in sede di valutazione dei titoli, ai soggetti in possesso di dottorato di ricerca e' attribuito un punteggio non inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per i titoli.
19. Agli oneri di cui al comma 13, lettera a), pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, lettera d)
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante:
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di
formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella
scuola secondaria per renderlo funzionale alla
valorizzazione sociale e culturale della professione, a
norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge
13 luglio 2015, n.1017» (pubblicato nella G.U. 16 maggio
2017, n. 112, S.O.):
«Art. 17 (Disciplina transitoria per il reclutamento
del personale docente). - Omissis.
2. Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e
disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente,
ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'art.
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, mediante scorrimento delle graduatorie di
merito delle seguenti procedure concorsuali:
Omissis;
d) concorsi banditi ai sensi delle ordinarie
procedure di cui al Capo II, ai quali sono destinati i
posti non utilizzati per quelle di cui alle lettere a) e
b).
Omissis».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 14 della
legge 3 maggio 1999, n. 124 recante: «Disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico.» (pubblicata nella GU
n.107 del 1° maggio 1999):
«14. Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico e' da
intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di
ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975
e' considerato come anno scolastico intero se ha avuto la
durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato
prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine
delle operazioni di scrutinio finale.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante: «Riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione
sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1,
commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015,
n.1017» (pubblicato nella G.U. n. 112 del 16 maggio 2017 -
S.O. n. 23):
«Art. 5. Requisiti di accesso. - 1. Costituisce titolo
di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di
cui all'art. 3, comma 4, lettera a), il possesso
dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure
il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma
di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato,
coerente con le classi di concorso vigenti alla data di
indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di
seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare,
aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline
antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei
crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro
ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e
didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia;
metodologie e tecnologie didattiche.
2. Costituisce titolo di accesso al concorso
relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il
possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di
concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure
titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di
concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare,
aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline
antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei
crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro
ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e
didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia;
metodologie e tecnologie didattiche.
3. Costituisce titolo di accesso al concorso
relativamente ai posti di cui all'art. 3, comma 4, lettera
c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma
2 del presente articolo, unitamente al superamento dei
percorsi di specializzazione per le attivita' di sostegno
didattico agli alunni con disabilita' di cui al regolamento
adottato in attuazione dell'art. 2, comma 416, della legge
24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai
percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1
o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle
procedure distinte per la scuola secondaria di primo o
secondo grado.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sono, altresi',
individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno
dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1,
lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le
modalita' organizzative del conseguimento dei crediti in
forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico
degli interessati, nonche' gli effetti sulla durata normale
del corso per gli studenti che eventualmente debbano
conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al
piano di studi curricolare.
4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra
classe di concorso o per altro grado di istruzione sono
esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e
2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del
titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della
normativa vigente.
4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali,
attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui
all'art. 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per
le medesime classi di concorso.»
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 2, del citato
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:
«2. I requisiti di cui all'art. 5, comma 2, sono
richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi
successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad
allora, per i posti di insegnante tecnico pratico,
rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa
vigente in materia di classi di concorso.»
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 recante:
«Disposizioni urgenti per garantire la continuita' del
servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010». (in
Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25-9-2009), convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 (in
Gazzetta Ufficiale 24/11/2009, n. 274):
«3. L'amministrazione scolastica puo' promuovere, in
collaborazione con le regioni e a valere su risorse
finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime,
progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che
prevedano attivita' di carattere straordinario, anche ai
fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da
realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei
lavoratori precari della scuola di cui al comma 2,
percettori dell'indennita' di disoccupazione, cui puo'
essere corrisposta un'indennita' di partecipazione a carico
delle risorse messe a disposizione dalle regioni.»
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4-bis del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 recante: «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca».
(in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12-9-2013), convertito
con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (in
Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11/11/2013):
«Art. 5 (Potenziamento dell'offerta formativa). -
Omissis.
4-bis. L'amministrazione scolastica puo' promuovere, in
collaborazione con le regioni e a valere su risorse
finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime,
progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che
prevedono attivita' di carattere straordinario, anche ai
fini del contrasto della dispersione scolastica, da
realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali e
nelle graduatorie d'istituto a seguito della mancata
disponibilita' del personale inserito nelle suddette
graduatorie provinciali. A tale fine sono stipulate
specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La
partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente
comma avviene nell'ambito delle risorse disponibili in base
alla legislazione vigente. Al suddetto personale e'
riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini
dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad
esaurimento previste dall'art. 1, comma 605, lettera c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e nelle graduatorie permanenti di cui
all'art. 554 del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, negli elenchi provinciali ad
esaurimento di cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione n. 75 del 19 aprile 2001 nonche' nelle
graduatorie d'istituto. E' riconosciuta la medesima
valutazione del servizio, ai fini dell'attribuzione del
punteggio, nelle graduatorie di istituto previste dal
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 62 del 13 luglio 2011 e dal decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
n. 104 del 10 novembre 2011. La disposizione di cui al
presente comma si applica anche ai progetti promossi
nell'anno scolastico 2012-2013. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Omissis».
- Si riporta l'art. 2 del D.P.R. 14 febbraio 2016, n.
19 recante: «Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso
a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64,
comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.», pubblicato nella G.U. n. 43 del 22 febbraio
2016, S.O.:
«Art. 2 (Classi di concorso). - 1. La Tabella A,
allegata al presente regolamento e del quale costituisce
parte integrante, individua le classi di concorso per la
scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate
attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonche' gli
insegnamenti ad esse relativi, i titoli necessari per
l'accesso ai percorsi di abilitazione di cui ai decreti del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
30 gennaio 1998, 22 ottobre 2004, n. 270, e 9 febbraio
2005, n. 22, e le corrispondenze con le classi di concorso
di cui alle Tabelle A e D, allegate al decreto del Ministro
della pubblica istruzione 30 gennaio 1998.
2. La Tabella B, allegata al presente regolamento e del
quale costituisce parte integrante, individua le classi di
concorso a posti di insegnante tecnico-pratico per la
scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate
attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonche' gli
insegnamenti ad esse relativi, i titoli necessari per
l'accesso ai percorsi di abilitazione di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
30 gennaio 1998 e ai decreti del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e 88, e le corrispondenze
con le classi di concorso di cui alla Tabella C allegata al
decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio
1998.
3. La Tabella A/1, allegata al presente regolamento e
del quale fa parte integrante, individua la corrispondenza
tra gli esami del vecchio ordinamento, indispensabili per
l'accesso alle classi di concorso, ed altri esami di
contenuto omogeneo.»
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme
generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della
legge 28 marzo 2003, n. 53), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.103 del 5 maggio 2005.
«Art. 1 (Diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione). - Omissis.
3. La Repubblica assicura a tutti il diritto
all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o,
comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata
almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'. Tale
diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di
formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e
dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche
attraverso l'apprendistato di cui all'art. 48 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le
scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo
2000, n. 62, secondo livelli essenziali di prestazione
definiti a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione.
Omissis».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988 - S.O. n. 86.
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma1, lett. b) e
l'art. 13 del citato D. Lgs. n. 59 del 2017:
«Art. 5 (Requisiti di accesso). - 1. Costituisce titolo
di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di
cui all'art. 3, comma 4, lettera a), il possesso
dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure
il possesso congiunto di:
Omissis;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di
seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare,
aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline
antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei
crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro
ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e
didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia;
metodologie e tecnologie didattiche.
Omissis».
«Art. 13 (Accesso al ruolo). - 1. Il percorso annuale
di formazione iniziale e prova e' finalizzato
specificamente a verificare la padronanza degli standard
professionali da parte dei docenti e si conclude con una
valutazione finale. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono disciplinati le procedure e i
criteri di verifica degli standard professionali, le
modalita' di verifica in itinere e finale incluse
l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle
competenze e del portfolio professionale. Il percorso
annuale di formazione iniziale e prova, qualora valutato
positivamente, assolve agli obblighi di cui all'art. 438
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel
rispetto del vincolo di cui all'art. 1, comma 116, della
legge 13 luglio 2015, n. 107.
2.
3. L'accesso al ruolo e' precluso a coloro che non
siano valutati positivamente al termine del percorso
annuale di formazione iniziale e prova. In caso di
valutazione finale positiva, il docente e' cancellato da
ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a
esaurimento, nella quale sia iscritto ed e' confermato in
ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il
periodo di prova. Il docente e' tenuto a rimanere nella
predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto
e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo
che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione
dell'art. 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al
termine di presentazione delle istanze per il relativo
concorso.
4.».
- Si riporta il testo dell'art. 438, del Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.115 del 19 maggio
1994 - S.O. n. 79:
«Art. 438 (Prova). - 1. La prova ha la durata di un
anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente
prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno
scolastico.
2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od
artistica il periodo di prova del personale docente e'
valido anche se prestato per un orario inferiore a quello
di cattedra.
3. Durante il periodo di prova il personale deve essere
impiegato sulla cattedra, sul posto o nell'ufficio per il
quale la nomina e' stata conseguita. Non costituisce
interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi
di formazione o aggiornamento indetti dall'amministrazione
scolastica.
4. Per il personale direttivo la conferma in ruolo e'
disposta con decreto del direttore generale o capo del
servizio centrale competente, tenuto conto degli elementi
forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti
a seguito di eventuale visita ispettiva.
5. Qualora nell'anno scolastico non siano stati
prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova e'
prorogata di un anno scolastico, con provvedimento
motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.
6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono
definitivi.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 116, della
legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015:
«116. Il superamento del periodo di formazione e di
prova e' subordinato allo svolgimento del servizio
effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei
quali almeno centoventi per le attivita' didattiche.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del citato d. lgs.
n. 59 del 2017, come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Disciplina transitoria per il reclutamento
del personale docente). - 1. Sino al loro esaurimento ai
sensi dell'art. 1, comma 105, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e
disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente
ai sensi dell'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di
cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ferma restando la procedura
autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni. All'avvenuto
esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna
provincia, i posti destinati alle medesime si aggiungono a
quelli disponibili per le procedure di cui al comma 2.
2. Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e
disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente,
ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'art.
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, mediante scorrimento delle graduatorie di
merito delle seguenti procedure concorsuali:
a) concorso bandito ai sensi dell'art. 1, comma 114,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in deroga al
limite percentuale di cui all'art. 400, comma 15, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a
coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal
bando, sino al termine di validita' delle graduatorie
medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo
per i vincitori del concorso;
b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi
del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la
procedura di cui alla lettera a), e' destinato il 100% dei
posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e
2019/2020, nonche' l'80% per gli anni scolastici 2020/2021
e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il
40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni
2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi,
sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di
merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per
difetto;
c) ;
d) concorsi banditi ai sensi delle ordinarie
procedure di cui al Capo II, ai quali sono destinati i
posti non utilizzati per quelle di cui alle lettere a) e
b).
3. La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita
in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e
tipologia di posto entro febbraio 2018, e' riservata ai
docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento
nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno
per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito
di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e art. 5, comma 2,
lettera b). Ciascun soggetto puo' partecipare alla predetta
procedura in un'unica regione per tutte le classi di
concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato o
specializzato. Sono altresi' ammessi con riserva al
concorso per i posti di sostegno i docenti che conseguono
il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno
2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di
entrata in vigore del presente decreto. Gli insegnanti
tecnico-pratici possono partecipare al concorso purche'
siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure
nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Al fine di superare
il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a termine,
per la partecipazione alla presente procedura straordinaria
e' richiesto l'ulteriore requisito di non essere titolari
di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da docente
presso le scuole statali.
4. La graduatoria di merito regionale comprende tutti
coloro che propongono istanza di partecipazione ed e'
predisposta sulla base dei titoli posseduti e della
valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura
didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili e'
valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti
concorsi per il ruolo docente, nonche' il titolo di dottore
di ricerca. Alla prova orale, che non prevede un punteggio
minimo, e' riservato il 40 per cento del punteggio
complessivo attribuibile.
5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito
regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui
al comma 2, lettera b), e comporta l'ammissione diretta al
percorso annuale di formazione iniziale e prova. I soggetti
ammessi a tale percorso sono valutati e immessi in ruolo ai
sensi dell'art. 13. Ciascuna graduatoria di merito
regionale e' soppressa al suo esaurimento.
6. Il contenuto del bando, i termini e le modalita' di
presentazione delle istanze, di espletamento della prova
orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli
valutabili, nonche' la composizione della commissione di
valutazione sono disciplinati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
7.-10.».
- Si riporta il testo dell'art. 14, del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4 recante: «Disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, pubblicata nella G.U. n. 75 del 29 marzo 2019, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14 («Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38
anni di contributi»). - 1. In via sperimentale per il
triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della
medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla gestione separata
di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata
al raggiungimento di un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e
di un'anzianita' contributiva minima di 38 anni, di seguito
definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro
il 31 dicembre 2021 puo' essere esercitato anche
successivamente alla predetta data, ferme restando le
disposizioni del presente articolo. Il requisito di eta'
anagrafica di cui al presente comma, non e' adeguato agli
incrementi alla speranza di vita di cui all'art. 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione
quota 100, gli iscritti a due o piu' gestioni previdenziali
di cui al comma 1, che non siano gia' titolari di
trattamento pensionistico a carico di una delle predette
gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi
non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate
dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'art. 1,
commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente
comma trovano applicazione le disposizioni previste dai
commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di
contestuale iscrizione presso piu' gestioni pensionistiche,
ai fini della decorrenza della pensione trovano
applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione quota 100 non e' cumulabile, a far data
dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla
maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di
vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo,
ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo
occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al
comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti
previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile
2019.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al
comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti
previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi
dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
6. Tenuto conto della specificita' del rapporto di
impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di
garantire la continuita' e il buon andamento dell'azione
amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma
7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai
lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, nel rispetto della seguente disciplina:
a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data
di entrata in vigore del presente decreto i requisiti
previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza
del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti
stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera
a) del presente comma;
c) la domanda di collocamento a riposo deve essere
presentata all'amministrazione di appartenenza con un
preavviso di sei mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100,
non trova applicazione l'art. 2, comma 5, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
7. Ai fini del conseguimento della pensione quota 100
per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano
le disposizioni di cui all'art. 59, comma 9, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro
il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo
indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal
servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno
scolastico o accademico.
7-bis (abrogato).
8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono
requisiti piu' favorevoli in materia di accesso al
pensionamento.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano per il conseguimento della prestazione di cui
all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
nonche' alle prestazioni erogate ai sensi dell'art. 26,
comma 9, lettera b), e dell'art. 27, comma 5, lettera f),
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano
altresi' al personale militare delle Forze armate, soggetto
alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia
e di polizia penitenziaria, nonche' al personale operativo
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale
della Guardia di finanza.
10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di
organico degli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione
delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di
pensione di cui al presente articolo e di assicurare la
funzionalita' dei medesimi uffici, fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'art. 1, comma 300,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l'anno
2019, il reclutamento del personale dell'amministrazione
giudiziaria, fermo quanto previsto dal comma 307 dell'art.
1 della medesima legge, e' autorizzato anche in deroga
all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del
personale di cui al comma 10-bis possono essere espletati
nelle forme del concorso unico di cui all'art. 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis
dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne
assicura priorita' di svolgimento e con modalita'
semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in
particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione,
prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le
prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti per
la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
di candidati inferiore a 250;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
prove d'esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove d'esame da
una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre
volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di espletare prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, gestite con l'ausilio di societa' specializzate e
con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte di
qualificati istituti pubblici e privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove
scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova
sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, l'espletamento di prove
pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in
sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da
1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo
svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per
determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di
titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la
previsione che il totale dei punteggi per titoli non puo'
essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo
attribuibile;
c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i
candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12
marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneita',
vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel
rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa
vigente, purche' risultino iscritti negli appositi elenchi
istituiti ai sensi dell'art. 8 della medesima legge e
risultino disoccupati al momento della formazione della
graduatoria stessa.
10-quater. Quando si procede all'assunzione di profili
professionali del personale dell'amministrazione
giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle liste
di collocamento a norma dell'art. 35, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la stessa
amministrazione puo' indicare, anche con riferimento alle
procedure assunzionali gia' autorizzate, l'attribuzione di
un punteggio aggiuntivo a valere sulle graduatorie delle
predette liste di collocamento in favore di soggetti che
hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'art. 50,
commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
10-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono nel limite delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
10-sexies. Per le medesime finalita' di cui al comma
10-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 399,
primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il
Ministero della giustizia e' autorizzato, dal 15 luglio
2019, ad effettuare assunzioni di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300
unita' di II e III Area, avvalendosi delle facolta'
assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
10-septies. Ai fini della compensazione degli effetti
in termini di indebitamento e di fabbisogno della
disposizione di cui al comma 10-sexies, il Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e'
ridotto di 8,32 milioni di euro per l'anno 2019.
10-octies. Al fine di far fronte alle gravi scoperture
di organico degli uffici preposti alle attivita' di tutela
e valorizzazione del patrimonio culturale derivanti
dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione di cui al presente articolo e di
assicurare la funzionalita' dei medesimi uffici, fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 1,
comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque
per l'anno 2019, il reclutamento del personale del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e'
autorizzato anche in deroga all'art. 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-novies. I concorsi pubblici per il reclutamento del
personale di cui al comma 10-octies possono essere svolti
nelle forme del concorso unico di cui all'art. 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis
dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne
assicura priorita' di svolgimento, con modalita'
semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in
particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione,
prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le
prove scritte e il superamento dei requisiti previsti per
la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
di candidati inferiore a 250;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
prove di esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove di esame
da una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre
volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di svolgere prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, gestite con l'ausilio di societa' specializzate e
con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte di
qualificati istituti pubblici e privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove
scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova
sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove
pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in
sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da
1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo
svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per
determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di
titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la
previsione che il totale dei punteggi per titoli non puo'
essere superiore a un terzo del punteggio complessivo
attribuibile;
c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i
candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12
marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneita',
vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel
rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa
vigente, purche' risultino iscritti negli appositi elenchi
istituiti ai sensi dell'art. 8 della medesima legge e
risultino disoccupati al momento della formazione della
graduatoria stessa.
10-decies. Per le medesime finalita' di cui al comma
10-octies, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma
399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'
autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare assunzioni di
personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551
unita', di cui 91 unita' tramite scorrimento delle
graduatorie approvate nell'ambito del concorso pubblico a
500 posti di area III-posizione economica F1 e 460 unita'
attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle
procedure concorsuali interne gia' espletate presso il
medesimo Ministero, avvalendosi integralmente delle
facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
10-undecies. Il Ministero per i beni e le attivita'
culturali provvede all'attuazione dei commi 10-octies e
10-novies a valere sulle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini
della compensazione degli effetti, in termini di
indebitamento e di fabbisogno, della disposizione di cui al
comma 10-decies, il Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali,
di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di euro 898.005 per
l'anno 2019.
- Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni
urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese),
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,
n. 96 e' pubblicato nella G.U. n. 186 dell'11 agosto 2018.
- Si riporta i testo degli articoli 45 e 65 del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante: «Codice
dell'amministrazione digitale», pubblicato nella GU n.112
del 16 maggio 2005 - S.O. n. 93:
«Art. 45 (Valore giuridico della trasmissione). - 1. I
documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o
informatico, idoneo ad accertarne la provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale.
2. Il documento informatico trasmesso per via
telematica si intende spedito dal mittente se inviato al
proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se
reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi
dichiarato, nella casella di posta elettronica del
destinatario messa a disposizione dal gestore.».
«Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. Le
istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica
alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi
pubblici ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sono valide:
a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui
all'art. 20;
b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e'
identificato attraverso il sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), nonche' attraverso uno degli altri
strumenti di cui all'art. 64, comma 2-novies, nei limiti
ivi previsti;
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente
alla copia del documento d'identita';
c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal
dichiarante dal proprio domicilio digitale purche' le
relative credenziali di accesso siano state rilasciate
previa identificazione del titolare, anche per via
telematica secondo modalita' definite con Linee guida, e
cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o
in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione
costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi
dell'art. 47 del Codice civile. Sono fatte salve le
disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici
sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.
1-bis.
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del
titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o
dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
comma 1 comporta responsabilita' dirigenziale e
responsabilita' disciplinare dello stesso.
2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte
con firma autografa apposta in presenza del dipendente
addetto al procedimento.
3.
4. Il comma 2 dell'art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito
dal seguente:
«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82».»
- Si riporta il testo dell'art. 401 del citato decreto
legislativo n. 297 del 16 aprile 1994:
«Art. 401 (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie
relative ai concorsi per soli titoli del personale docente
della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi
i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate
in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni
in ruolo di cui all'art. 399, comma 1.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono
periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che
hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per
titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il
medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il
trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente
di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei
nuovi aspiranti e' effettuato l'aggiornamento delle
posizioni di graduatoria di coloro che sono gia' compresi
nella graduatoria permanente.
3.
4. La collocazione nella graduatoria permanente non
costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi
per titoli ed esami.
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto
dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie
compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio
1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali
dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988,
n. 426, nonche' delle graduatorie provinciali di cui agli
articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. La nomina in ruolo e' disposta dal dirigente
dell'amministrazione scolastica territorialmente
competente.
7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di
cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente
assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.
8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la
decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa
e' stata conferita.
9. Le norme di cui al presente articolo si applicano,
con i necessari adattamenti, anche al personale educativo
dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello
Stato e delle altre istituzioni educative.».
- Si riporta il testo dell'art. 399, comma 3 del citato
decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 399 (Accesso ai ruoli). - 1. L'accesso ai ruoli
del personale docente della scuola materna, elementare e
secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine
annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed
esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle
graduatorie permanenti di cui all'art. 401.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per
titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso
assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati
alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti
vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale
successiva.
3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per
l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo
destinatari di nomina a tempo indeterminato possono
chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o
l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero
ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in
altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni
scolastici di effettivo servizio nell'istituzione
scolastica di titolarita', fatte salve le situazioni
sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del
presente comma non si applica al personale di cui all'art.
33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
purche' le condizioni ivi previste siano intervenute
successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi
concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle
graduatorie di cui all'art. 401 del presente testo unico.
3 -bis . L'immissione in ruolo comporta, all'esito
positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza
da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di
contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per
il personale del comparto scuola, ad eccezione di
graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di
procedure concorsuali diverse da quella di immissione in
ruolo».»
- Si riporta l'art. 1, comma 114 della legge 13 luglio
2015, n. 107 recante: «Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti», pubblicata nella GU
n.162 del 15 luglio 2015:
«114. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria,
bandisce, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli
ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di
personale docente per le istituzioni scolastiche ed
educative statali ai sensi dell'art. 400 del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come
modificato dal comma 113 del presente articolo, per la
copertura, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili
nell'organico dell'autonomia, nonche' per i posti che si
rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando
sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di
maggiore punteggio:
a) il titolo di abilitazione all'insegnamento
conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di
abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per
titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea
magistrale o a ciclo unico;
b) il servizio prestato a tempo determinato, per un
periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni,
nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e
grado.».
- Si riporta l'art. 1, comma 603 della Legge 27
dicembre 2017, n. 205 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella
G.U. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.:
«603. Le graduatorie del concorso di cui all'art. 1,
comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano
la loro validita' per un ulteriore anno, successivo al
triennio di cui all'art. 400, comma 01, secondo periodo,
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.»
- Si riporta l'art. 4, del citato decreto-legge 12
luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2018, n. 96:
«Art. 4 (Disposizioni in materia di contenzioso
concernente il personale docente e per la copertura di
posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e
nella scuola primaria). - 1. Al fine di contemperare la
tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo
nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto
e le esigenze di continuita' didattica, le decisioni
giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative
all'inserimento nelle predette graduatorie, che comportino
la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo
determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni
scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni
dalla data di notificazione del provvedimento
giurisdizionale al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ai sensi del comma 1-bis.
1-bis. Al fine di salvaguardare la continuita'
didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede,
nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a
dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al
comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo
giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di
riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo
indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in
contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale
fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonche'
modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i
docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo
termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno
scolastico.
1-ter. Ai sensi dell'art. 399 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento
dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi
compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, nella
scuola dell'infanzia e in quella primaria e' coperto
annualmente, sino al loro esaurimento, attingendo alle
graduatorie di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento
delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti
rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le
procedure concorsuali di cui al comma 1-quater del presente
articolo.
1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docente
vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di
potenziamento, che di sostegno, la cui messa a concorso sia
autorizzata ai sensi dell'art. 39, comma 3-bis, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell'infanzia e in
quella primaria e' coperto annualmente mediante lo
scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti
procedure concorsuali, attribuendo priorita' a quella di
cui alla lettera a):
a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi dell'art.
1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio
minimo previsto dal bando, sino al termine di validita'
delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto
all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;
b) concorso straordinario, bandito in ciascuna
regione, al quale, al netto dei posti di cui alla lettera
a), e' destinato il 50 per cento dei posti di cui
all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna
graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale e'
soppressa al suo esaurimento;
c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi,
con cadenza biennale, ai sensi dell'art. 400 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e dell'art. 1, commi 109, lettera b), e 110, della legge 13
luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei
posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti
vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti
rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure
di cui alle lettere a) e b).
1-quinquies. Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a bandire
il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera
b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che
rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in
ciascuna regione e distintamente per la scuola
dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei
posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che
di sostegno. Il concorso e' riservato ai docenti in
possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione
della domanda, di uno dei seguenti titoli:
a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito
presso i corsi di laurea in scienze della formazione
primaria o analogo titolo conseguito all'estero e
riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente,
purche' i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano
svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno
due annualita' di servizio specifico, anche non
continuative, su posto comune o di sostegno, presso le
istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai
sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.
124;
b) diploma magistrale con valore di abilitazione o
analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in
Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti,
comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purche' i
docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel
corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due
annualita' di servizio specifico, anche non continuative,
su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni
scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi
dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai posti
di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in
possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del
comma 1-quinquies, nonche' dello specifico titolo di
specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della
normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione
conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi
della normativa vigente.
1-septies. Ciascun docente puo' partecipare al concorso
di cui al comma 1-quinquies in un'unica regione per tutte
le tipologie di posto per le quali sia abilitato o
specializzato.
1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative
al concorso di cui al comma 1-quinquies sono predisposte
attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla
prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli
valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di
precedenti concorsi per il ruolo docente e il possesso di
titoli di abilitazione di livello universitario e di
ulteriori titoli universitari ed e' particolarmente
valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale
sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente
attribuibili ai titoli.
1-novies. Il contenuto del bando, i termini e le
modalita' di presentazione delle domande, i titoli
valutabili, le modalita' di svolgimento della prova orale,
i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonche'
la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea
misura del contributo di cui al secondo periodo sono
disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. L'entita' del
contributo e' determinata in misura tale da consentire,
unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di
previsione del Ministero, la copertura integrale degli
oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
1-decies. L'immissione in ruolo a seguito dello
scorrimento di una delle graduatorie di cui al comma
1-quater comporta la decadenza dalle altre graduatorie di
cui al medesimo comma nonche' dalle graduatorie di istituto
e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma
605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-undecies. Per la partecipazione alle procedure
concorsuali di cui al comma 1-quater, lettere b) e c),
continua ad applicarsi quanto disposto all'art. 1, commi
111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».
- Si riporta il comma 202 dell'art. 1 della legge 13
luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella G.U.
del 15 luglio 2015, n. 162:
«202. E' iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
un fondo di parte corrente, denominato «Fondo «La Buona
Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione
dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a
83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno
2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a
43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per
l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a
45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al
riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo
fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi
istituzionali e generali dell'amministrazione per le
attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica.»
- Si riporta l'art. 20 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione
scolastica degli studenti con disabilita', a norma
dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13
luglio 2015, n. 107), pubblicato nella G.U. del 16 maggio
2017, n. 112, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Copertura finanziaria). - 1. Le attivita' di
cui all'art. 3, comma 2, lettera a), sono svolte
dall'organico dell'autonomia esclusivamente nell'ambito
dell'organico dei posti di sostegno, con la procedura di
cui all'art. 10 del presente decreto, fermo restando quanto
previsto dall'art. 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015,
n. 107.
2. Le attivita' di cui all'art. 3, comma 2, lettere b),
c) e d) e comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse
umane e finanziarie disponibili.
3. Ai componenti dei Gruppi per l'inclusione scolastica
di cui all'art. 15 della legge n. 104 del 1992, come
sostituito dal presente decreto, nonche' ai componenti
dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica
non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza,
rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Il
personale scolastico eventualmente nominato nell'ambito del
GLIR e del GLI non puo' essere esonerato dall'attivita'
didattica o di servizio.
4. I componenti dei GIT non sono esonerati dalle
attivita' didattiche. Ai predetti componenti spetta un
compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria,
da definire con apposita sessione contrattuale nazionale
nel limite complessivo di spesa di 0,67 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021.
5. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del
presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.»
 
Art. 1-bis

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento
del personale docente di religione cattolica

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a bandire, entro l'anno 2020, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023.
2. Una quota non superiore al 50 per cento dei posti del concorso di cui al comma 1 puo' essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneita' rilasciato dall'ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre annualita' di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.
3. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado.
4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 1-ter

Disposizioni in materia di didattica digitale
e programmazione informatica

1. Nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonche' nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, ovvero nell'ambito del periodo di formazione e di prova del personale docente, sono acquisite le competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (coding).
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i crediti formativi universitari e accademici relativi alle competenze di cui al comma 1, nonche' i relativi obiettivi formativi.
3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'art. 5, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 1.
 
Art. 1-quater

Disposizioni urgenti in materia di supplenze

1. Al fine di ottimizzare l'attribuzione degli incarichi di supplenza, all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis»;
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso».
2. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, e' destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.
3. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto per la copertura delle supplenze brevi e temporanee, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.
4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2022/2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria e' riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonche' ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 3 maggio
1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico), pubblicata nella G.U. 10 maggio 1999, n. 107,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Supplenze). - 1. Alla copertura delle cattedre
e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente
vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che
rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno
scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il
personale docente di ruolo delle dotazioni organiche
provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in
soprannumero, e sempreche' ai posti medesimi non sia stato
gia' assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si
provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in
attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di
insegnamento non vacanti che si rendano di fatto
disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine
dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento
di supplenze temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di
supplenze temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che
non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2
si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non
possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione
di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura
prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana
un regolamento per la disciplina del conferimento delle
supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di
cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle
supplenze temporanee sino al termine delle attivita'
didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui
all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6
dell'art. 1 della presente legge, e, in subordine, a
decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le
graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma
6-bis.
6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e
posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi
1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali
distinte per posto e classe di concorso.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di
cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di
istituto. I criteri, le modalita' e i termini per la
formazione di tali graduatorie sono improntati a principi
di semplificazione e snellimento delle procedure con
riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli
aspiranti.
8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie
permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come
sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 , hanno diritto,
nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento
delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in
cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti
di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta
e' attribuita limitatamente alle classi di concorso nella
cui graduatoria permanente si e' inseriti.
9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per
l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano
stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano
superato la prova facoltativa di accertamento della
conoscenza di una o piu' lingue straniere hanno titolo alla
precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui
titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente
lingua straniera.
10. Il conferimento delle supplenze temporanee e'
consentito esclusivamente per il periodo di effettiva
permanenza delle esigenze di servizio. La relativa
retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva
delle supplenze medesime.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al
personale della terza qualifica di cui all'art. 51 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
«Scuola», pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si
utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per
titoli di cui all'art. 554 del testo unico.
12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano altresi' al personale docente ed ATA delle
Accademie e dei Conservatori.
13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio
di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di
conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521,
522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.
14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per
il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e
3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione
del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi
in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso
di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti
e sulla base delle graduatorie previste dalla presente
legge e dall' art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 107, della
legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella G.U.
n.162 del 15 luglio 2015, come modificato dalla presente
legge:
«107. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023,
l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto
puo' avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento
del titolo di abilitazione. In occasione dell'aggiornamento
previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento
nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella
scuola secondaria e' riservato ai soggetti precedentemente
inseriti nella medesima terza fascia nonche' ai soggetti in
possesso dei titoli di cui all'art. 5, commi 1, lettera b),
e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59».
- Per il testo dell'art. 5, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 1.
 
Art. 1-quinquies
Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale
docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella
scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

1. All'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:
«1. Al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuita' didattica, le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi del comma 1-bis.
1-bis. Al fine di salvaguardare la continuita' didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonche' modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico»;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignita'
dei lavoratori e delle imprese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Disposizioni in materia di contenzioso
concernente il personale docente e per la copertura di
posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e
nella scuola primaria). - 1. Al fine di contemperare la
tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo
nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto
e le esigenze di continuita' didattica, le decisioni
giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative
all'inserimento nelle predette graduatorie, che comportino
la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo
determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni
scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni
dalla data di notificazione del provvedimento
giurisdizionale al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ai sensi del comma 1-bis.
(Comma introdotto dalla presente legge)
1-bis. Al fine di salvaguardare la continuita'
didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede,
nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a
dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al
comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo
giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di
riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo
indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in
contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale
fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonche'
modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i
docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo
termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno
scolastico.
1-ter. Ai sensi dell'art. 399 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento
dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi
compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, nella
scuola dell'infanzia e in quella primaria e' coperto
annualmente, sino al loro esaurimento, attingendo alle
graduatorie di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento
delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti
rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le
procedure concorsuali di cui al comma 1-quater del presente
articolo.
1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docente
vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di
potenziamento, che di sostegno, la cui messa a concorso sia
autorizzata ai sensi dell'art. 39, comma 3-bis, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell'infanzia e in
quella primaria e' coperto annualmente mediante lo
scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti
procedure concorsuali, attribuendo priorita' a quella di
cui alla lettera a):
a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi dell'art.
1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio
minimo previsto dal bando, sino al termine di validita'
delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto
all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;
b) concorso straordinario, bandito in ciascuna
regione, al quale, al netto dei posti di cui alla lettera
a), e' destinato il 50 per cento dei posti di cui
all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna
graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale e'
soppressa al suo esaurimento;
c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi,
con cadenza biennale, ai sensi dell'art. 400 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e dell'art. 1, commi 109, lettera b), e 110, della legge 13
luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei
posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti
vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti
rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure
di cui alle lettere a) e b).
1-quinquies. Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a bandire
il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera
b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che
rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in
ciascuna regione e distintamente per la scuola
dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei
posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che
di sostegno. Il concorso e' riservato ai docenti in
possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione
della domanda, di uno dei seguenti titoli:
a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito
presso i corsi di laurea in scienze della formazione
primaria o analogo titolo conseguito all'estero e
riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente,
purche' i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano
svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno
due annualita' di servizio specifico, anche non
continuative, su posto comune o di sostegno, presso le
istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai
sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.
124;
b) diploma magistrale con valore di abilitazione o
analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in
Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti,
comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purche' i
docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel
corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due
annualita' di servizio specifico, anche non continuative,
su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni
scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi
dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai posti
di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in
possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del
comma 1-quinquies, nonche' dello specifico titolo di
specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della
normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione
conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi
della normativa vigente.
1-septies. Ciascun docente puo' partecipare al concorso
di cui al comma 1-quinquies in un'unica regione per tutte
le tipologie di posto per le quali sia abilitato o
specializzato.
1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative
al concorso di cui al comma 1-quinquies sono predisposte
attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla
prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli
valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di
precedenti concorsi per il ruolo docente e il possesso di
titoli di abilitazione di livello universitario e di
ulteriori titoli universitari ed e' particolarmente
valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale
sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente
attribuibili ai titoli.
1-novies. Il contenuto del bando, i termini e le
modalita' di presentazione delle domande, i titoli
valutabili, le modalita' di svolgimento della prova orale,
i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonche'
la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea
misura del contributo di cui al secondo periodo sono
disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. L'entita' del
contributo e' determinata in misura tale da consentire,
unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di
previsione del Ministero, la copertura integrale degli
oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
1-decies. L'immissione in ruolo a seguito dello
scorrimento di una delle graduatorie di cui al comma
1-quater comporta la decadenza dalle altre graduatorie di
cui al medesimo comma nonche' dalle graduatorie di istituto
e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma
605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-undecies. Per la partecipazione alle procedure
concorsuali di cui al comma 1-quater, lettere b) e c),
continua ad applicarsi quanto disposto all'art. 1, commi
111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».
 
Art. 1-sexies

Supporto educativo temporaneo
nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali

1. Per garantire il regolare svolgimento delle attivita' nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali, qualora si verifichi l'impossibilita' di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, e' possibile, in via transitoria per l'anno scolastico 2019/2020, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo anche senza sostituzione, prevedere un supporto educativo temporaneo, attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia.
 
Art. 2
Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale
scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, e per assicurare la funzionalita'
delle istituzioni scolastiche

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «corso-concorso selettivo di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale,» e le parole «sentito il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
b) il secondo periodo e' soppresso;
c) al terzo periodo, le parole «per l'accesso al corso-concorso» sono soppresse;
d) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.»;
e) il sesto e settimo periodo sono soppressi;
f) l'ottavo periodo e' sostituito dal seguente: «Con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo».
2. E' autorizzata l'ulteriore spesa di 180 mila euro annui a decorrere dal 2021, per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonche', a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a euro 19,55 milioni a decorrere dall'anno 2023, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. E' altresi' autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.
4. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' rifinanziata nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando la finalita' e la procedura di cui al medesimo comma 94. I contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al primo periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il 31 dicembre 2020.
5. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2020»;
b) al comma 5-bis, la parola: «gennaio» e' sostituita dalla seguente: «marzo» e dopo le parole: «di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «, per l'espletamento delle procedure selettiva e di mobilita' di cui ai successivi commi»;
c) al comma 5-ter, le parole: «per titoli e colloquio» sono sostituite dalle seguenti: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalita' previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»,la parola: «gennaio» e' sostituita dalla seguente: «marzo», le parole: «non puo' partecipare» sono sostituite dalle seguenti: «non possono partecipare:», dopo le parole: «legge 27 dicembre 2017, n. 205» sono inserite le seguenti: «,il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori» e dopo le parole: «modalita' di svolgimento» sono inserite le seguenti: «, anche in piu' fasi,»;
d) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente:
«5-quater. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-ter sono utilizzati per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio gia' acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtu' della propria posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, ne' puo' esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-tersono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, ne' ai fini giuridici ne' a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter»;
e) dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti:
«5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate, una tantum, operazioni di mobilita' straordinaria a domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora disponibili in esito alle attivita' di cui al comma 5-quater. Nelle more dell'espletamento delle predette operazioni di mobilita' straordinaria, al fine di garantire lo svolgimento delle attivita' didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e 5-quater sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie.
5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, dopo le operazioni di mobilita' straordinaria di cui al comma 5-quinquies, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i candidati secondo le modalita' previste nel comma 5-ter. La procedura selettiva di cui al presente comma e' finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purche' includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non puo' partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' il personale che e' stato inserito nelle graduatorie della procedura di cui al comma 5-ter. Non possono, altresi', partecipare alla selezione il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonche' le relative modalita' di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, ne' puo' esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attivita' didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, ne' ai fini giuridici ne' a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma»;
f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 e' autorizzato lo scorrimento della graduatoria della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la copertura di ulteriori quarantacinque posti di collaboratore scolastico. Dalla medesima data e' disposto il disaccantonamento di un numero corrispondente di posti nella dotazione organica del personale collaboratore scolastico della Provincia di Palermo.
6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) quanto a euro 1,355 milioni per l'anno 2021 e a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».
5-bis. All'onere derivante dal comma 5, lettera a), pari a euro 88 milioni per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a euro 28 milioni, pari a euro 56 milioni in termini di saldo netto da finanziare, mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio riferiti al pagamento di stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato;
b) quanto a euro 60 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012. Le graduatorie risultanti dalla procedura di cui al primo periodo, sono utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nelle quali la percentuale di idonei e' elevata al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unita' superiore.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 29, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.), pubblicato nella G.U. del 9
maggio 2001, n. 106, S.O., come modificato dalla presente
legge:
«Art. 29 (Reclutamento dei dirigenti scolastici). - 1.
Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza
mediante concorso selettivo per titoli ed esami,
organizzato su base regionale, bandito dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, per tutti i
posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39,
comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni. Al concorso puo' partecipare il
personale docente ed educativo delle istituzioni
scolastiche ed educative statali in possesso del relativo
diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in
base al previgente ordinamento, che abbia maturato
un'anzianita' complessiva nel ruolo di appartenenza di
almeno cinque anni. E' previsto il pagamento di un
contributo, da parte dei candidati, per le spese della
procedura concorsuale. Il concorso puo' comprendere una
prova preselettiva e comprende una o piu' prove scritte,
cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale
preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione
dei titoli. Le prove scritte e la prova orale sono superate
dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il
punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Con uno o
piu' decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti le modalita' di svolgimento
del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i
programmi concorsuali, la valutazione della preselezione,
delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di
formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi
relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo.»
- Si riporta il testo dell'art. 39, commi 3 e 3-bis
della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella
G.U. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.:
«Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). -
Omissis.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
Omissis».
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 3, 3-bis e
3-quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni),
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125 pubblicata nella G.U. 30 ottobre n.
255:
«Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego). - Omissis.
3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle
proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica,
salve comprovate non temporanee necessita' organizzative
adeguatamente motivate;
3-bis. Per la copertura dei posti in organico, e'
comunque necessaria la previa attivazione della procedura
prevista dall'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di
trasferimento unilaterale del personale eccedentario.
3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il
reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi
pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialita',
trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono
organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi
della Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al
decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della
funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno,
verifica le vacanze riguardanti le sedi delle
amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali
vacanze risultino riferite ad una singola regione, il
concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi
pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, nel rispetto del regime delle
assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa
vigente, possono assumere personale solo attingendo alle
nuove graduatorie di concorso predisposte presso il
Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro
esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di
assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3
e 6 del presente articolo e quelle in materia di
corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70.
Omissis».
- Si riportano i commi 300, 302 e 344 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021.), pubblicata nella
G.U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.:
«300. Fatta salva l'esigenza di professionalita' aventi
competenze di spiccata specificita' e fermo quanto previsto
per il reclutamento del personale di cui alla lettera a)
del comma 313 e di cui al comma 335, le procedure
concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del fondo di
cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della legge 11
dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma
298 del presente articolo, sono svolte, secondo le
indicazioni dei piani di fabbisogno di ciascuna
amministrazione, mediante concorsi pubblici unici, per
esami o per titoli ed esami, in relazione a figure
professionali omogenee. I predetti concorsi unici sono
organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM),
di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si
avvale dell'Associazione Formez PA, e possono essere
espletati con modalita' semplificate definite con decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione da adottare,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, anche in deroga alla disciplina
prevista dai regolamenti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al decreto del
Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70. Le procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni,
finanziate con le risorse del fondo di cui all'art. 1,
comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n.
232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente
articolo, sono effettuate senza il previo svolgimento delle
procedure previste dall'art. 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.»
«302. Al fine di evitare l'effettuazione di assunzioni
oltre i limiti di spesa assegnati a ciascuna
amministrazione di cui al comma 301 le stesse trasmettono,
entro il 31 marzo di ciascuno anno, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati
concernenti le procedure concorsuali che si intende avviare
e quelli concernenti il personale dirigenziale di livello
non generale e non dirigenziale da assumere, in relazione
al fabbisogno e nell'ambito della propria dotazione
organica, nonche' la spesa annua lorda, per ciascuna
annualita' e a regime, effettivamente da sostenere per il
trattamento economico complessivo, tenuto conto del costo
unitario annuo per ciascuna qualifica di personale da
assumere. All'esito delle verifiche operate dai predetti
Dipartimenti, le amministrazioni sono autorizzate ad
assumere. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
all'esito delle verifiche svolte dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'art.
1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n.
232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente
articolo. In relazione alle assunzioni di cui alla lettera
b) del comma 301, si applicano esclusivamente gli obblighi
di comunicazione previsti dal comma 322.»
«344. Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati
relativi al personale da assumere ai sensi dei commi da 298
a 342 e i relativi oneri, ai fini dell'assegnazione delle
risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b),
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai
sensi del comma 298 del presente articolo, ad esclusione di
quelli inerenti alle procedure previste dai commi 319, 320,
321, 322 e 335. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.»
- Si riporta il testo il comma 94 dell'art. 1 della
legge 13 luglio 2015, n. 107 recante: «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti»,
pubblicato nella GU n.162 del 15 luglio 2015:
«94. Il nucleo per la valutazione dei dirigenti
scolastici e' composto secondo le disposizioni dell'art.
25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e puo' essere articolato con una diversa composizione in
relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione. La
valutazione e' coerente con l'incarico triennale e con il
profilo professionale ed e' connessa alla retribuzione di
risultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di
supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della
presente legge e in relazione all'indifferibile esigenza di
assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la
realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per il triennio 2016-2018
possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello
dirigenziale non generale di durata non superiore a tre
anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono
essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei
dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 19,
commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, anche in deroga, per il
periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi
previste per i dirigenti di seconda fascia. Ai fini di cui
al presente comma e' autorizzata, per il triennio
2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro
per ciascun anno del triennio. La percentuale di cui
all'art. 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, e' rideterminata, nell'ambito della relativa
dotazione organica, per il triennio 2016-2018, in misura
corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7
milioni di euro per ciascun anno. Gli incarichi per le
funzioni ispettive di cui ai periodi precedenti sono
conferiti in base alla procedura pubblica di cui all'art.
19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, mediante valutazione
comparativa dei curricula e previo avviso pubblico, da
pubblicare nel sito del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, che renda conoscibili il
numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione
centrale e uffici scolastici regionali, nonche' i criteri
di scelta da adottare per la valutazione comparativa.»
- Si riporta l'art. 58 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, come modificato dalla presente legge:
«Art. 58 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del
sistema universitario e degli enti di ricerca). - 1. Al
fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e
della ricerca all'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-bis, le parole «triennio 2012-2014»
sono sostituite dalle seguenti «biennio 2012-2013» e le
parole «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti
«per gli anni 2014 e 2015»;
b) al comma 14, le parole «quadriennio 2011-2014»
sono sostituite dalle seguenti «triennio 2011-2013» e le
parole «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti
«per gli anni 2014 e 2015».
2. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' statali e' incrementato di euro 21,4 milioni
nell'anno 2014 ed euro 42,7 milioni a decorrere dall'anno
2015 e il Fondo ordinario per gli enti di ricerca e'
incrementato di euro 3,6 milioni nell'anno 2014 ed euro 7,1
milioni a decorrere dall'anno 2015.
3. All'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n.
230, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente periodo:
«Non e' richiesto il parere della commissione di cui al
terzo periodo nel caso di chiamate di studiosi che siano
risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta
qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro
tre anni dalla vincita del programma.».
3-bis. All'art. 6, comma 12, quarto periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le
parole: «soggetti privati» sono aggiunte le seguenti:
«nonche' da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad
attivita' di ricerca».
4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad
euro 25 milioni nell'anno 2014 ed euro 49,8 milioni a
decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante utilizzo dei
risparmi di spesa di cui al comma 5.
5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, e sino
al 29 febbraio 2020, le istituzioni scolastiche ed
educative statali acquistano, ai sensi dell'art. 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi
esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle
assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel
limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti
di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il
numero di posti accantonati non e' inferiore a quello
dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto
previsto dal presente comma, le risorse destinate alle
convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di
euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a
decorrere dall'anno 2015.
5-bis. A decorrere dal 1° marzo 2020, le istituzioni
scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di
pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale
dipendente appartenente al profilo dei collaboratori
scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi
dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono
resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al
limite di spesa di cui al comma 5, per l'espletamento delle
procedure selettiva e di mobilita' di cui ai successivi
commi. Il predetto limite di spesa e' integrato, per
l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2020.
5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato ad avviare un'apposita
procedura selettiva, per 11.263 posti di collaboratore
scolastico, graduando i candidati secondo le modalita'
previste per i concorsi provinciali per collaboratore
scolastico di cui all'art. 554 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, finalizzata ad
assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1°
marzo 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni,
anche non continuativi, purche' includano il 2018 e il
2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative
statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e
ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo indeterminato
di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei
predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono
partecipare: il personale di cui all'art. 1, comma 622,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale escluso
dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o
dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per i
reati di cui all'art. 73 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i
condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli
600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli
interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni
ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni
o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze,
sono determinati i requisiti per la partecipazione alla
procedura selettiva, nonche' le relative modalita' di
svolgimento, anche in piu' fasi, e i termini per la
presentazione delle domande.
5-quater. Le assunzioni, da effettuare secondo la
procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a
tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis,
primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di
11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della
procedura selettiva di cui al comma 5-ter sono utilizzati
per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita
graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio
gia' acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima
che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di
assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in
soprannumero nella provincia in virtu' della propria
posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo
parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo
pieno, ne' puo' esserne incrementato il numero di ore
lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili.
Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo,
nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici
seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-ter
sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a
tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in
ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, ne' ai
fini giuridici ne' a quelli economici, al riconoscimento
del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui
al comma 5-ter.
5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis,
primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di
11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate,
una tantum, operazioni di mobilita' straordinaria a
domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e
riservate al personale assunto con la procedura selettiva
di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora
disponibili in esito alle attivita' di cui al comma
5-quater. Nelle more dell'espletamento delle predette
operazioni di mobilita' straordinaria, al fine di garantire
lo svolgimento delle attivita' didattiche in idonee
condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati
all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e 5-quater
sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale
iscritto nelle vigenti graduatorie.
5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis,
primo periodo, dopo le operazioni di mobilita'
straordinaria di cui al comma 5-quinquies, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la
copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i
candidati secondo le modalita' previste nel comma 5-ter. La
procedura selettiva di cui al presente comma e' finalizzata
ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1°
gennaio 2021, il personale impegnato per almeno cinque
anni, anche non continuativi, purche' includano il 2018 e
il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative
statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e
ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo determinato o
indeterminato di imprese titolari di contratti per lo
svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva
non puo' partecipare il personale di cui all'art. 1, comma
622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' il
personale che e' stato inserito nelle graduatorie della
procedura di cui al comma 5-ter. Non possono, altresi',
partecipare alla selezione il personale escluso
dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o
dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per i
reati di cui all'art. 73 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i
condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli
600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli
interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni
ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni
o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze,
sono determinati i requisiti per la partecipazione alla
procedura selettiva, nonche' le relative modalita' di
svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al
presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i
rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere
trasformati in rapporti a tempo pieno, ne' puo' esserne
incrementato il numero di ore lavorative, se non in
presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che
derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale
assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate,
nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei
rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente
comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura
selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento
delle attivita' didattiche in idonee condizioni
igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito
delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti
mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle
vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi
del presente comma non ha diritto, ne' ai fini giuridici
ne' a quelli economici, al riconoscimento del servizio
prestato quale dipendente delle imprese titolari di
contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e
ausiliari. Successivamente alle predette procedure
selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma
5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la
copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi
del medesimo comma.
6. Eventuali risparmi di spesa ulteriori rispetto a
quelli indicati al comma 5 del presente articolo, tenuto
anche conto della compensazione degli effetti in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivati dal comma 9
dell'art. 59 del presente decreto, rimangono a disposizione
per le esigenze di funzionamento delle istituzioni
scolastiche e per le supplenze brevi.
6-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 e'
autorizzato lo scorrimento della graduatoria della
procedura selettiva di cui all'art. 1, comma 622, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la copertura di
ulteriori quarantacinque posti di collaboratore scolastico.
Dalla medesima data e' disposto il disaccantonamento di un
numero corrispondente di posti nella dotazione organica del
personale collaboratore scolastico della Provincia di
Palermo.
6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a euro
0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni annui
a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a
euro 1,355 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche, di cui all'art. 1, comma 601, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'incremento
disposto ai sensi dell'art. 1, comma 763, della legge 30
dicembre 2018, n. 145;
b) quanto a euro 1,355 milioni per l'anno 2021 e a
decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'art. 1, comma 202, della legge 13
luglio 2015, n. 107.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
7-bis. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione
in agricoltura, per le eccezionali e straordinarie esigenze
delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento di
attivita' agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio
disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti
dalla normativa vigente in materia di utilizzo di tipologie
di lavoro flessibile, puo' assumere operai agricoli il cui
rapporto di lavoro e' regolato dal contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti
e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione puo'
avvenire solo per l'esecuzione di lavori di breve durata,
stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti
temporali e dei vincoli previsti dalla normativa vigente
per ciascuna tipologia di contratto.»
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 15 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante:
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera
a), e 2, lettere b), c), d) ed e)e 17, comma 1, lettere a),
c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche.», pubblicato nella G.U. 7
giugno 2017, n. 130:
«15. Per il triennio 2018-2020, le pubbliche
amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalita'
interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti
facolta' assunzionali, procedure selettive per la
progressione tra le aree riservate al personale di ruolo,
fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti
per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali
procedure selettive riservate non puo' superare il 20 per
cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come
nuove assunzioni consentite per la relativa area o
categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure
selettive riservate determina, in relazione al numero di
posti individuati, la corrispondente riduzione della
percentuale di riserva di posti destinata al personale
interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle
progressioni tra le aree di cui all'art. 52 del decreto
legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive
prevedono prove volte ad accertare la capacita' dei
candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la
soluzione di problemi specifici e casi concreti. La
valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno
tre anni, l'attivita' svolta e i risultati conseguiti,
nonche' l'eventuale superamento di precedenti procedure
selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini
dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso
all'area superiore.»
- Si riporta il comma 605 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020.), pubblicata nella G.U. 29 dicembre
2017, n. 302, S.O.:
«605. E' bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a
carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per
l'assunzione di direttori dei servizi generali ed
amministrativi, nei limiti delle facolta' assunzionali ai
sensi dell'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno
maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi
otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed
amministrativi possono partecipare alla procedura
concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza del
requisito culturale di cui alla tabella B allegata al
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29
novembre 2007, e successive modificazioni.»
 
Art. 3
Disposizioni urgenti in materia di rilevazione biometrica delle
presenze del personale scolastico e di servizi di trasporto
scolastico

1. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il personale degli istituti scolastici ed educativi nonche' i dirigenti scolastici sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo.».
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni puo' essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purche' sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 19 giugno
2019, n. 56 (Interventi per la concretezza delle azioni
delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo), pubblicata nella G.U. 22 giugno 2019, n.
145, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Misure per il contrasto all'assenteismo). - 1.
Ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di
lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione dei dipendenti di cui all'art. 3 del medesimo
decreto e fuori dei casi di cui all'art. 18 della legge 22
maggio 2017, n. 81, introducono, nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e della dotazione del fondo di cui al comma 5,
sistemi di verifica biometrica dell'identita' e di
videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei
diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in
uso, nel rispetto dei principi di proporzionalita', non
eccedenza e gradualita' sanciti dall'art. 5, paragrafo 1,
lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del
principio di proporzionalita' previsto dall'art. 52 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e previo parere del Garante per la
protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 154 del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle
modalita' di trattamento dei dati biometrici, sono
individuate le modalita' attuative del presente comma, nel
rispetto dell'art. 9 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e
delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai
sensi dell'art. 2-septies del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 196 del 2003.
2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
adeguano la propria prestazione lavorativa nella sede di
lavoro alle esigenze dell'organizzazione e dell'incarico
dirigenziale svolto nonche' a quelle connesse con la
corretta gestione e il necessario coordinamento delle
risorse umane. Per le finalita' di cui al presente comma,
ai medesimi dirigenti, ad eccezione di quelli appartenenti
alle categorie di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si applicano i sistemi di verifica
biometrica dell'identita' e di videosorveglianza di cui al
comma 1.
3. Le pubbliche amministrazioni che per espressa
previsione normativa sono tenute a utilizzare i servizi di
pagamento degli stipendi messi a disposizione dal Ministero
dell'economia e delle finanze provvedono all'attuazione
delle misure di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, avvalendosi dei servizi di rilevazione delle
presenze forniti dal sistema «NoiPA» del Ministero
dell'economia e delle finanze. Le altre amministrazioni
pubbliche provvedono all'attuazione delle misure di cui ai
commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi dei
servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema
«NoiPA» del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il personale degli istituti scolastici ed educativi
nonche' i dirigenti scolastici sono esclusi dall'ambito di
applicazione del presente articolo.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti ai commi
1 e 4, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un apposito fondo da
ripartire, con una dotazione di 35 milioni di euro per
l'anno 2019. L'utilizzo del fondo e' disposto, previa
ricognizione dei fabbisogni, con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione
alle esigenze presentate.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 35 milioni
di euro per l'anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
- Si riporta l'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 63 (Effettivita' del diritto allo studio
attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione
ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle
condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonche'
potenziamento della carta dello studente, a norma dell'art.
1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015,
n. 107.), pubblicato nella G.U. 16 maggio 2017, n. 112,
S.O.:
«Art. 5 (Servizi di trasporto e forme di agevolazione
della mobilita'). - 1. Nella programmazione dei servizi di
trasporto e delle forme di agevolazione della mobilita',
per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti
sono incentivate le forme di mobilita' sostenibile in
coerenza con quanto previsto dall'art. 5 della legge 28
dicembre 2015, n. 221.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne
e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire
loro il raggiungimento della piu' vicina sede di erogazione
del servizio scolastico. Il servizio e' assicurato su
istanza di parte e dietro pagamento di una quota di
partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per
gli enti territoriali interessati.
3. Tale servizio e' assicurato nei limiti dell'organico
disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti
pubblici interessati.»
- Si riporta l'art. 1, commi da 819 a 826 della citata
legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«819. Ai fini della tutela economica della Repubblica,
le regioni a statuto speciale, le province autonome di
Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e
i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai
commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono
principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione.
820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle
sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre
2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto
speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le
citta' metropolitane, le province e i comuni utilizzano il
risultato di amministrazione e il fondo pluriennale
vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle
disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118.
821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in
equilibrio in presenza di un risultato di competenza
dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al
periodo precedente e' desunta, in ciascun anno, dal
prospetto della verifica degli equilibri allegato al
rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
822. Qualora risultino, nel corso di ciascun anno,
andamenti di spesa degli enti di cui al comma 819 non
coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione
europea, si applica il comma 13 dell'art. 17 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
823. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere
applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493,
502 e da 505 a 509 dell'art. 1 della legge 11 dicembre
2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205, e l'art. 6-bis del decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non
negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali,
gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai
commi da 469 a 474 del citato art. 1 della legge n. 232 del
2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di
mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno
2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo
art. 1 della legge n. 232 del 2016.
824. Le disposizioni dei commi da 819 a 823 si
applicano anche alle regioni a statuto ordinario a
decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del presente comma e'
subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019,
dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento
degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese
nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal
comma 98. Decorso il predetto termine, in assenza della
proposta di riparto delle risorse di cui al periodo
precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni del
presente comma acquistano comunque efficacia.
825. L'art. 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, e' abrogato. Con riferimento al saldo non
negativo degli anni 2017 e 2018, restano fermi, per gli
enti locali, gli obblighi di certificazione di cui al comma
2 del medesimo art. 43-bis.
826. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai
commi da 819 a 825 del presente articolo, il fondo di cui
al comma 122 e' ridotto di 404 milioni di euro per l'anno
2020, di 711 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.334
milioni di euro per l'anno 2022, di 1.528 milioni di euro
per l'anno 2023, di 1.931 milioni di euro per l'anno 2024,
di 2.050 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.891 milioni
di euro per l'anno 2026, di 1.678 milioni di euro per
l'anno 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dal
2028.».
 
Art. 4

Semplificazione in materia
di acquisti funzionali alle attivita' di ricerca

1. Non si applicano alle universita' statali, agli enti pubblici di ricercae alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attivita' di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:
a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazionie di utilizzo della rete telematica;
b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettivita'.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 1 commi 449, 450 e 452 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007), pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2006,
n. 299, S.O.:
«449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui
agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni
universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le
restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche' le autorita' indipendenti, possono
ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al
comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario
nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali
regionali di riferimento ovvero, qualora non siano
operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro
stipulate da Consip S.p.A.
450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche,
ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine
e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art.
328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi
restando gli obblighi e le facolta' previsti al comma 449
del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonche' le autorita' indipendenti, per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi del medesimo art. 328 ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le
istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive
specificita', sono definite, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, linee
guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento
degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura
merceologica tra piu' istituzioni, avvalendosi delle
procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i
risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi
in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse
per il funzionamento.»
«452. Le transazioni compiute dalle amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
avvengono, per le convenzioni che hanno attivo il negozio
elettronico, attraverso la rete telematica, salvo che la
stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per cause
non imputabili all'amministrazione procedente e sussistano
ragioni di imprevedibile necessita' e urgenza certificata
dal responsabile dell'ufficio.»
- Si riporta l'art. 1, commi da 512 a 516 della legge
28 dicembre 2015, n. 208 recante: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016). Pubblicata nella G.U. del 30
dicembre 2015, n. 302, S.O.:
«Omissis.
512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettivita', fermi restando gli obblighi
di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi
dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le
societa' inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di
acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza
regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli
stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere
personale strettamente necessario ad assicurare la piena
funzionalita' dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga
ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente,
nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al
comma 9 del medesimo art. 9 del decreto-legge n. 66 del
2014.
513. L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone
il Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione che e' approvato dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano
contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di
amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e
di connettivita' e dei relativi costi, suddivisi in spese
da sostenere per innovazione e spese per la gestione
corrente, individuando altresi' i beni e servizi la cui
acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.
514. Ai fini di cui al comma 512, Consip SpA o il
soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per
l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel
Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti
di beni e servizi informatici e di connettivita', in
coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano.
Agid, Consip SpA e i soggetti aggregatori, sulla base di
analisi delle informazioni in loro possesso relative ai
contratti di acquisto di beni e servizi in materia
informatica, propongono alle amministrazioni e alle
societa' di cui al comma 512 iniziative e misure, anche
organizzative e di processo, volte al contenimento della
spesa. Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori
promuovono l'aggregazione della domanda funzionale
all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle
pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o
comune a piu' amministrazioni.
514-bis. Per i beni e servizi la cui acquisizione
riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto
indicato nel Piano triennale di cui al comma 513, le
amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza ed
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ricorrono a
Consip Spa, nell'ambito del Programma di razionalizzazione
degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero
dell'economia e delle finanze. A tal fine Consip Spa puo'
supportare i soggetti di cui al periodo precedente
nell'individuazione di specifici interventi di
semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei
processi amministrativi. Per le attivita' di cui al
presente comma e' previsto un incremento delle dotazioni
destinate al finanziamento del Programma di
razionalizzazione degli acquisti della pubblica
amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze
pari a euro 3.000.000 per l'anno 2017, a euro 7.000.000 per
l'anno 2018 e a euro 4.300.000 annui a decorrere dal 2019.
515. La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un
obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere
alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento
della spesa annuale media per la gestione corrente del solo
settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al
netto dei canoni per servizi di connettivita' e della spesa
effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori
documentata nel Piano triennale di cui al comma 513,
compresa quella relativa alle acquisizioni di particolare
rilevanza strategica di cui al comma 514-bis, nonche'
tramite la societa' di cui all'art. 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono
esclusi dal predetto obiettivo di risparmio gli enti
disciplinati dalla legge 9 marzo 1989, n. 88 (237),
nonche', per le prestazioni e i servizi erogati alle
amministrazioni committenti, la societa' di cui all'art.
83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, la societa' di cui all'art. 10, comma 12, della
legge 8 maggio 1998, n. 146, e la Consip SpA, nonche'
l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese
di investimento necessarie al completamento
dell'informatizzazione del processo civile e penale negli
uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del
presente comma sono utilizzati dalle medesime
amministrazioni prioritariamente per investimenti in
materia di innovazione tecnologica.
515-bis. Al fine di facilitare la partecipazione ai
programmi comunitari, le amministrazioni pubbliche di cui
al comma 510, possono procedere, al di fuori delle
modalita' di cui al comma 512 e successivi, per attivita'
di ricerca, istruzione, formazione e culturali a richiedere
l'accesso alla rete del GARR in quanto unica rete nazionale
della ricerca e facente parte della rete della ricerca
Europea GEANT, ai sensi dell'art. 40, comma 6, della legge
1 agosto 2002, n. 166. I relativi costi non sono inclusi
nel computo della spesa annuale informatica. La procedura
di affidamento segue le disposizioni del comma 516.
516. Le amministrazioni e le societa' di cui al comma
512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori
delle modalita' di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a
seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di
vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non
sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico
fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di
necessita' ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la
continuita' della gestione amministrativa. Gli
approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma
sono comunicati all'Autorita' nazionale anticorruzione e
all'Agid.»
 
Art. 5

Semplificazioni in materia universitaria

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, la parola «sei» e' sostituita dalla seguente: «nove»;
b) all'articolo 24, comma 6, le parole «dell'ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «del decimo» e le parole «dal nono» sono sostituite dalle parole «dall'undicesimo».
2. La durata dei titoli di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguiti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' di nove anni dalla data del rilascio degli stessi.

Riferimenti normativi

- Si riportano gli artt. 16 e 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione
delle universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario),pubblicata nella
GU. N. 10 del 14 gennaio 2011, S.O. come modificati dalla
presente legge:
«Art. 16 (Istituzione dell'abilitazione scientifica
nazionale). - 1. E' istituita l'abilitazione scientifica
nazionale, di seguito denominata «abilitazione».
L'abilitazione ha durata di nove anni e richiede requisiti
distinti per le funzioni di professore di prima e di
seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione
scientifica che costituisce requisito necessario per
l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.
(Comma cosi' modificato dalla presenta legge).
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate
le modalita' di espletamento delle procedure finalizzate al
conseguimento dell'abilitazione, in conformita' ai criteri
di cui al comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato
giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione
del contributo individuale alle attivita' di ricerca e
sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e
parametri differenziati per funzioni e per settore
concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il
CUN e l'ANVUR;
b) la possibilita' che il decreto di cui alla lettera
a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato puo' presentare ai fini del conseguimento
dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per
area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci;
c) meccanismi di verifica quinquennale
dell'adeguatezza e congruita' dei criteri e parametri di
cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli
stessi con la medesima procedura adottata per la loro
definizione; la prima verifica e' effettuata dopo il primo
biennio;
d) la presentazione della domanda per il
conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate,
con le modalita' individuate nel regolamento medesimo; il
regolamento disciplina altresi' il termine entro il quale
inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di
ciascuna domanda e le modalita' per l'eventuale ritiro
della stessa a seguito della conoscibilita' dei parametri
utilizzati dalla commissione per il singolo candidato
nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera
a);
e) i termini e le modalita' di espletamento delle
procedure di abilitazione, distinte per settori
concorsuali, e l'individuazione di modalita' informatiche,
idonee a consentire la conclusione delle stesse entro
cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande da parte dei candidati
all'abilitazione; la garanzia della pubblicita' degli atti
e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;
f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica ed a carico delle disponibilita' di bilancio degli
atenei, di un'unica commissione nazionale di durata
biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di
professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio
di cinque commissari all'interno di una lista di professori
ordinari costituita ai sensi della lettera h). La
partecipazione alla commissione nazionale di cui alla
presente lettera non da' luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti ed indennita'. Nel rispetto della
rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta
salva la durata biennale della commissione, il regolamento
di cui al presente comma puo' disciplinare la graduale
sostituzione dei membri della commissione;
g) il divieto che della commissione di cui alla
lettera f) faccia parte piu' di un commissario della stessa
universita'; la possibilita' che i commissari in servizio
presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente
esentati dalla ordinaria attivita' didattica, nell'ambito
della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica;
h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera
f) all'interno di liste, una per ciascun settore
concorsuale e contenente i nominativi dei professori
ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato
domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione
concernente la propria attivita' scientifica complessiva,
con particolare riferimento all'ultimo quinquennio;
l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente
valutati ai sensi dell'art. 6, comma 7, ed in possesso di
un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente
con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del
presente comma, riferiti alla fascia e al settore di
appartenenza;
i) il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la
rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori
scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la
partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore
scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale
al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari; la
commissione puo' acquisire pareri scritti pro veritate
sull'attivita' scientifica dei candidati da parte di
esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui
alla lettera h); il parere e' obbligatorio nel caso di
candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare
non rappresentato nella commissione; i pareri sono pubblici
ed allegati agli atti della procedura;
l) il divieto per i commissari di far parte
contemporaneamente di piu' di una commissione di
abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
di commissioni per il conferimento dell'abilitazione
relativa a qualunque settore concorsuale;
m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento
dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di
abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia
o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi
successivi alla data di presentazione della domanda e, in
caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una
nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per
la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al
conseguimento della stessa;
m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione,
in quanto compatibili, delle norme previste dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
n) la valutazione dell'abilitazione come titolo
preferenziale per l'attribuzione dei contratti di
insegnamento di cui all'art. 23, comma 2;
o) lo svolgimento delle procedure per il
conseguimento dell'abilitazione presso universita' dotate
di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per
la scelta delle stesse; le universita' prescelte assicurano
le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e
sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna
commissione; di tale onere si tiene conto nella
ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non
costituisce titolo di idoneita' ne' da' alcun diritto
relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione
presso un'universita' al di fuori delle procedure previste
dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6.»
«Art. 24 (Ricercatori a tempo determinato). - 1.
Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, al fine di svolgere attivita' di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, le universita' possono stipulare contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto
stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le
modalita' di svolgimento delle attivita' di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti nonche'
delle attivita' di ricerca.
2. I destinatari sono scelti mediante procedure
pubbliche di selezione disciplinate dalle universita' con
regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel
rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei
ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione
delle Comunita' europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e
specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicita' dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale,
sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e
dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale
e di un eventuale profilo esclusivamente tramite
indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari;
informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui
diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e
previdenziale; previsione di modalita' di trasmissione
telematica delle candidature nonche', per quanto possibile,
dei titoli e delle pubblicazioni;
b) ammissione alle procedure dei possessori del
titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero,
per i settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, nonche' di eventuali ulteriori requisiti definiti
nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti gia'
assunti a tempo indeterminato come professori universitari
di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorche'
cessati dal servizio;
c) valutazione preliminare dei candidati, con
motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e
sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di
dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche
in ambito internazionale, individuati con decreto del
Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della
valutazione preliminare, ammissione dei candidati
comparativamente piu' meritevoli, in misura compresa tra il
10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non
inferiore a sei unita', alla discussione pubblica con la
commissione dei titoli e della produzione scientifica; i
candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il
loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un
punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni
presentate dai candidati ammessi alla discussione, a
seguito della stessa; possibilita' di prevedere un numero
massimo, comunque non inferiore a dodici, delle
pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare. Sono
esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova
orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una
lingua straniera; l'ateneo puo' specificare nel bando la
lingua straniera di cui e' richiesta la conoscenza in
relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero
alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua
estera; la prova orale avviene contestualmente alla
discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more
dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si
applicano i parametri e criteri di cui al decreto del
Ministro adottato in attuazione dell'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
d) formulazione della proposta di chiamata da parte
del dipartimento con voto favorevole della maggioranza
assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e
approvazione della stessa con delibera del consiglio di
amministrazione.
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli
due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione
delle attivita' didattiche e di ricerca svolte, effettuata
sulla base di modalita', criteri e parametri definiti con
decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere
stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti triennali, riservati a candidati che
hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a),
ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica
nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda
fascia di cui all'art. 16 della presente legge, ovvero che
sono in possesso del titolo di specializzazione medica,
ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi,
hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art.
51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di
assegni di ricerca di cui all'art. 22 della presente legge,
o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti,
assegni o borse in atenei stranieri.
4. I contratti di cui al comma 3, lettere a) e b),
possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo
definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento
delle attivita' di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti e' pari a 350 ore per il regime di
tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma
3, lettera b), l'universita' valuta il titolare del
contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione
scientifica di cui all'art. 16, ai fini della chiamata nel
ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma
1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione,
il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e'
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La
valutazione si svolge in conformita' agli standard
qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito
dei criteri fissati con decreto del Ministro. La
programmazione di cui all'art. 18, comma 2, assicura la
disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito
positivo della procedura di valutazione. Alla procedura e'
data pubblicita' sul sito dell'ateneo.
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, fermo restando quanto previsto dall'art.
18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino al 31 dicembre del decimo anno successivo, la
procedura di cui al comma 5 puo' essere utilizzata per la
chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia
di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo
indeterminato in servizio nell'universita' medesima, che
abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui
all'art. 16. A tal fine le universita' possono utilizzare
fino alla meta' delle risorse equivalenti a quelle
necessarie per coprire i posti disponibili di professore di
ruolo. A decorrere dall'undicesimo anno l'universita' puo'
utilizzare le risorse corrispondenti fino alla meta' dei
posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di
cui al comma 5.
7. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22,
comma 9.
8. Il trattamento economico spettante ai destinatari
dei contratti di cui al comma 3, lettera a), e' pari al
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a
seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti
di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo
onnicomprensivo e' pari al trattamento iniziale spettante
al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un
massimo del 30 per cento.
9. I contratti di cui al presente articolo non danno
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
L'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere a)
e b), costituisce titolo preferenziale nei concorsi per
l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di
cui al presente articolo, i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne'
contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in
posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia
prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
9-ter. A decorrere dall'anno 2018, i contratti di cui
al presente articolo, nel periodo di astensione
obbligatoria per maternita', sono sospesi e il termine di
scadenza e' prorogato per un periodo pari a quello di
astensione obbligatoria. All'onere si provvede, a decorrere
dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione di 1,5
milioni di euro dello stanziamento annuale previsto
dall'art. 29, comma 22, secondo periodo.»
 
Art. 6

Disposizioni urgenti sul personale
degli enti pubblici di ricerca

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui al comma 1, lettera b), del predetto articolo 20, e' soddisfatto anche dalla idoneita', in relazione al medesimo profilo o livello professionale, in graduatorie vigenti alla data del 31 dicembre 2017 relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dalla vincita di un bando competitivo per il quale e' prevista l'assunzione per chiamata diretta da parte dell'ente ospitante, nonche' dall'essere risultati vincitori di selezioni pubbliche per contratto a tempo determinato o per assegno di ricerca, per lo svolgimento di attivita' di ricerca connesse a progetti a finanziamento nazionale o internazionale. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle di cui al predetto comma 1, lettera b), dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, si provvede previo espletamento di procedure per l'accertamento dell'idoneita'.
4-ter. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 20 si interpreta nel senso che, per il conteggio dei periodi prestati alle dipendenze dell'ente che procede all'assunzione, si tiene conto anche dei periodi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e agli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, posti in essere dall'ente che procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o dalle universita', nonche' alle collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4-quater. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il termine del 31 dicembre 2020 e' prorogato al 31 dicembre 2021.».
1-bis. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Trasformazione di contratti o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato). - 1. Qualora la stipulazione di contratti a tempo determinato o il conferimento di assegni di ricerca abbiano avuto ad oggetto lo svolgimento di attivita' di ricerca e tecnologiche, l'ente puo', previa procedura selettiva per titoli e colloquio, dopo il completamento di tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, trasformare il contratto o l'assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attivita' svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/51/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, in conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel rispetto dei principi di pubblicita' e trasparenza.
2. Al fine di garantire l'adeguato accesso dall'esterno ai ruoli degli enti, alle procedure di cui al comma 1 e' destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello, indicate nel piano triennale di attivita' di cui all'articolo 7.
3. Al fine di completare le procedure per il superamento del precariato poste in atto dagli enti, in via transitoria gli enti medesimi possono attingere alle graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo nelle procedure concorsuali di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per procedere all'assunzione ai sensi del comma 1 del presente articolo».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell' art. 12 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle
attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art.
13 della legge 7 agosto 2015, n. 124), pubblicato nella
G.U. n. 276. del 25 novembre 2016, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 12 (Disposizioni sul personale). - 1. Al comma 4
dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
sono soppressi i seguenti periodi: «Per gli enti di
ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure
concorsuali ((e alle relative assunzioni)) e' concessa, in
sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del
personale e della consistenza dell'organico, secondo i
rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui
all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre
2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma e'
concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di
attivita' e del piano di fabbisogno del personale e della
consistenza dell'organico, di cui all'art. 5, comma 4, del
medesimo decreto.»
2. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma
4 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 non si applicano agli Enti. Le determinazioni relative
all'avvio delle procedure di reclutamento e alle relative
assunzioni sono comunicate al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, acquisito il parere dei Ministeri
vigilanti, in sede di revisione dell'attuale modello
contrattuale degli Enti e delle figure professionali che in
essi operano, individua criteri di merito e di
valorizzazione dell'attivita' di ricerca, in conformita'
con le migliori prassi internazionali
4. La facolta' degli Enti di reclutare il personale
corrispondente al proprio fabbisogno nei limiti stabiliti
dall'art. 9, commi 2 a 4, non e' sottoposta a ulteriori
vincoli.
4-bis. Con riferimento alle procedure di cui all'art.
20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il
requisito di cui al comma 1, lettera b), del predetto art.
20, e' soddisfatto anche dalla idoneita', in relazione al
medesimo profilo o livello professionale, in graduatorie
vigenti alla data del 31 dicembre 2017 relative a procedure
concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dalla vincita
di un bando competitivo per il quale e' prevista
l'assunzione per chiamata diretta da parte dell'ente
ospitante, nonche' dall'essere risultati vincitori di
selezioni pubbliche per contratto a tempo determinato o per
assegno di ricerca, per lo svolgimento di attivita' di
ricerca connesse a progetti a finanziamento nazionale o
internazionale. Alle iniziative di stabilizzazione del
personale assunto mediante procedure diverse da quelle di
cui al predetto comma 1, lettera b), dell'art. 20 del
decreto legislativo n. 75 del 2017, si provvede previo
espletamento di procedure per l'accertamento
dell'idoneita'.
4-ter. Con riferimento alle procedure di cui all'art.
20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il
requisito di cui al comma 1, lettera c), del predetto art.
20, si interpreta nel senso che, per il conteggio dei
periodi prestati alle dipendenze dell'ente che procede
all'assunzione, si tiene conto anche dei periodi relativi
alle collaborazioni coordinate e continuative e agli
assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, posti in essere dall'ente che
procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o
dalle universita', nonche' alle collaborazioni coordinate e
continuative prestate presso fondazioni operanti con il
sostegno finanziario del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
4-quater. Con riferimento alle procedure di cui
all'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di
ricerca, il termine del 31 dicembre 2020 e' prorogato al 31
dicembre 2021.».
 
Art. 7

Modificazioni alla legge 20 agosto 2019, n. 92

1. All'articolo 2 della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente:
«9-bis. L'intervento previsto dal presente articolo non determina un incremento della dotazione organica complessiva e non determina l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 2 della legge 20 agosto 2019, n. 92
(Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione
civica), pubblicata nella G.U. 21 agosto 2019, n. 195, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Istituzione dell'insegnamento dell'educazione
civica). - 1. Ai fini di cui all'art. 1, a decorrere dal 1°
settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata
in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo
ciclo di istruzione e' istituito l'insegnamento trasversale
dell'educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la
comprensione delle strutture e dei profili sociali,
economici, giuridici, civici e ambientali della societa'.
Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza
responsabile sono avviate dalla scuola dell'infanzia.
2. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e
formazione promuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A
tal fine, all'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: «di
competenze linguistiche» sono sostituite dalle seguenti:
«di competenze civiche, linguistiche».
3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo
di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione
civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso,
l'orario, che non puo' essere inferiore a 33 ore annue, da
svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio
previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il
predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi
della quota di autonomia utile per modificare il curricolo.
4. Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento
trasversale dell'educazione civica e' affidato, in
contitolarita', a docenti sulla base del curricolo di cui
al comma 3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le
risorse dell'organico dell'autonomia. Nelle scuole del
secondo ciclo, l'insegnamento e' affidato ai docenti
abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed
economiche, ove disponibili nell'ambito dell'organico
dell'autonomia.
5. Per ciascuna classe e' individuato, tra i docenti a
cui e' affidato l'insegnamento dell'educazione civica, un
docente con compiti di coordinamento.
6. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica e'
oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore
di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in
decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui
e' affidato l'insegnamento dell'educazione civica.
7. Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione
e la coerenza con il Piano triennale dell'offerta
formativa.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale
scolastico, ne' ore d'insegnamento eccedenti rispetto
all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.
Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di cui al
comma 5 non sono dovuti compensi, indennita', rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la
contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri
a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta
formativa.
9. A decorrere dal 1° settembre del primo anno
scolastico successivo all'entrata in vigore della presente
legge, sono abrogati l'art. 1 del decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nonche' il comma 4
dell'art. 2 e il comma 10 dell'art. 17 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
9-bis. L'intervento previsto dal presente articolo non
determina un incremento della dotazione organica
complessiva e non determina l'adeguamento dell'organico
dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del
contingente previsto dall'art. 1, comma 69, della legge 13
luglio 2015, n. 107.»
 
Art. 8

Disposizioni contabili

1. Il Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di euro 8,426 milioni nell'anno 2019.
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato di 10,50 milioni di euro nel 2019.
3. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, le parole «e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 25,8 milioni annui dal 2000 al 2018, di euro 12,3 milioni annui per l'anno 2019 e di euro 25,8 milioni annui a decorrere dal 2020».
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 18,926 milioni nel 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 9.
5. All'articolo 1, comma 128, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole «di ruolo» sono inserite le seguenti: «nonche' con contratti a tempo determinato annuale o sino al termine delle attivita' didattiche».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 601 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
-legge finanziaria 2007), pubblicata nella G.U. 27 dicembre
2006, n. 299, S.O.:
«601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare
l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, in
apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi:
«Fondo per le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per
stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli
stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
e «Interventi integrativi disabili», nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
«Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi nonche'
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi
destinati all'attuazione del piano programmatico di cui
all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente
articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma nonche' per la determinazione delle
misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a
valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio.»
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 202, della
legge 13 luglio 2015 n. 107 (Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti.), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162:
«202. E' iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
un fondo di parte corrente, denominato «Fondo «La Buona
Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione
dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a
83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno
2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a
43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per
l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a
45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al
riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo
fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi
istituzionali e generali dell'amministrazione per le
attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica.»
- Si riporta l'art. 1 della legge 3 agosto 1998 n. 315
(Interventi finanziari per l'universita' e la ricerca),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1998, n.
202, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. E' autorizzata la spesa:
a) di lire 36 miliardi per il 1998, di lire 82,8
miliardi per il 1999 e di lire 89,4 miliardi a decorrere
dal 2000, finalizzata all'incremento dell'importo delle
borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca, secondo misure e criteri determinati con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, assicurando anche, a partire dal 1° gennaio
1999, l'applicazione alle predette borse delle disposizioni
di cui all'art. 2, comma 26, primo periodo, della legge 8
agosto 1995, n. 335 , nonche' di cui all'art. 59, comma 16,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive
modificazioni;
b) di lire 1,170 miliardi per ciascuno degli anni
1998, 1999 e 2000, per la copertura degli oneri derivanti
da attivita' di selezione e di valutazione dei progetti di
ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale,
nonche' dall'attribuzione di compensi ai componenti
dell'apposita commissione di garanzia e agli altri soggetti
incaricati delle predette attivita'. L'importo dei compensi
e' determinato con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica;
c) di lire 2,8 miliardi per il 1998, di lire 1
miliardo per il 1999 e di lire 1 miliardo per il 2000,
finalizzata al funzionamento degli istituti scientifici
speciali e per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di
attrezzature didattiche;
d) di lire 1,830 miliardi per il 1998, di lire 3,830
miliardi per il 1999 e di lire 3,830 miliardi a decorrere
dal 2000, per la costituzione di un fondo per interventi di
supporto alla programmazione, al riordino e alla
valutazione della ricerca scientifica e tecnologica, da
ripartire con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica. A valere sul fondo e nei
limiti della disponibilita' di cui alla presente lettera si
provvede alla copertura di oneri per il funzionamento di
organismi e strutture di supporto nel settore della ricerca
scientifica e tecnologica, ivi compresi i compensi o le
indennita' per i componenti, per attivita' di studio,
indagine e rilevazione, di fornitura di servizi informativi
e telematici, di consulenza, monitoraggio e valutazione nel
predetto settore, nonche' per assunzioni a tempo
determinato, per le predette attivita' e nel limite di
quindici unita', secondo la normativa vigente per le
pubbliche amministrazioni;
e) di lire 4,7 miliardi per il 1998, di lire 5,4
miliardi per il 1999 e di lire 4,6 miliardi per il 2000 per
l'attuazione del progetto Large Binocular Telescope, con
contributo all'Osservatorio astrofisico di Arcetri;
f) di lire 52,5 miliardi per ciascuno degli anni 1999
e 2000 per rifinanziare il Fondo speciale per la ricerca
applicata, di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968,
n. 1089 , e successive modificazioni;
g) di lire 38,3 miliardi per il 1998, di lire 74,3
miliardi per il 1999 e di lire 88,3 miliardi per il 2000,
per il finanziamento di progetti di ricerca universitaria
di rilevante interesse nazionale e di grandi attrezzature
scientifiche universitarie;
h) di lire 1,7 miliardi per il 1998 e lire 3,2
miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da destinare
ad interventi di edilizia universitaria del Politecnico di
Torino nella sede di Mondovi';
i) di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998,
1999 e 2000, da assegnare all'Universita' degli studi «La
Sapienza» di Roma, finalizzati ad interventi per opere di
edilizia ed in particolare all'acquisizione o alla
ristrutturazione della sede distaccata di Latina e delle
relative strutture.
2. All'art. 5, comma 2, lettera b), della legge 27
dicembre 1997, n. 449 , le parole: «e) e g)» sono
sostituite dalle seguenti: «e), senza la limitazione
all'ambito territoriale di cui all'obiettivo 1 del
regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni,
nonche' g)».
3. Alla legge 25 maggio 1990, n. 126 , sono apportate
le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) all'art. 1, comma 1, dopo le parole: «di
proprieta' pubblica», sono inserite le seguenti: «ovvero
per l'acquisto»;
b) all'art. 1, comma 1, all'inizio del secondo
periodo sono premesse le seguenti parole: «Qualora intenda
procedere alla realizzazione dell'immobile,»;
c) all'art. 2, comma 1, dopo le parole: «da
realizzare», sono inserite le seguenti: «o da acquistare».
4. Le universita' possono utilizzare personale docente
in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di
svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di
coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche
nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione
primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento
nelle scuole secondarie. Le modalita' di utilizzazione di
detto personale sono determinate con decreti del Ministero
della pubblica istruzione, nel limite di un onere per il
bilancio dello Stato, relativo alla spesa per la
sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per
il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999, di euro 25,8
milioni annui dal 2000 al 2018, di euro 12,3 milioni annui
per l'anno 2019 e di euro 25,8 milioni annui a decorrere
dal 2020. In sede di prima applicazione delle disposizioni
del presente comma, tali modalita' sono individuate nella
concessione di esoneri parziali dal servizio. Gli atenei,
con proprie disposizioni, adottano apposite procedure di
valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da
utilizzare, sulla base di criteri generali determinati
dalla commissione di cui all'art. 4, comma 5, della legge 9
maggio 1989, n. 168, nonche' disciplinano le modalita' di
partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici.
Delle commissioni incaricate dagli atenei di provvedere
alle valutazioni comparative fanno comunque parte
componenti designati dall'amministrazione scolastica. 5.
Per le finalita' di cui al comma 4 possono essere altresi'
utilizzati per periodi non superiori a un quinquennio,
docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, su
richiesta delle strutture didattiche dei corsi di laurea di
cui al medesimo comma 4 nel limite del contingente previsto
dall'art. 456, comma 13, del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 . Le
utilizzazioni sono disposte con le procedure di cui al
comma 4 sui posti gia' disponibili e che si renderanno tali
per effetto dell'applicazione del comma 6.
6. Il personale dirigente e docente di scuola
elementare che alla data di entrata in vigore della
presente legge e' assegnato ad esercitazioni presso
cattedre di pedagogia e psicologia delle universita', ai
sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 2 dicembre
1967, n. 1213 , cessa da tale posizione alla scadenza del
quinquiennio di durata dell'assegnazione stessa. Sono
abrogate le norme della medesima legge n. 1213 del 1967
incompatibili con la presente legge.
7. All'art. 17, comma 117, della legge 15 maggio 1997,
n. 127 , dopo le parole: «delle Accademie di belle arti,»
sono inserite le seguenti: «degli Istituti superiori per le
industrie artistiche,».
8.».
- Si riporta l'art. 1, comma 128, della legge 13 luglio
2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti), pubblicata nella G.U. n. 162 del 15
luglio 2015, come modificato dalla presente legge:
«128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, e'
destinata a valorizzare il merito del personale docente di
ruolo nonche' con contratti a tempo determinato annuale o
sino al termine delle attivita' didattiche delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura
di retribuzione accessoria.»
 
Art. 9

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 13, lettera a), 2, comma 1, lettera a), commi 2, 3 e 4, 8, commi 3 e 4, nonche' dalle lettere c) ed e) del presente comma, pari a 21,076 milioni di euro per l'anno 2019, 12,080 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 19,730 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,135 milioni di euro per l'anno 2019, a 16,086 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e a 23,736 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
a) quanto a euro 13,5 milioni per l'anno 2019, a euro 8,260 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 14,460 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,092 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, commi 1, lettera a), 3 e 4, e 8, comma 3;
b) quanto a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) quanto a euro 4,260 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) quanto a 8,426 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
e) quanto a 5,040 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
e-bis) quanto a euro 11,65 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'art. 1, comma 601, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
(Legge finanziaria 2007), si veda nei riferimenti normativi
all'art. 8.
- Per il testo dell'art. 1, comma 202, della legge 13
luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti», si veda nei riferimenti
normativi all'art. 8.
- Si riporta l'art. 19, del citato decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 59:
«Art. 19 (Copertura finanziaria). - 1. Per la copertura
degli oneri di cui al presente decreto legislativo e'
autorizzata la spesa di 7.009.000 euro per l'anno 2018 e di
13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019, che
costituiscono limite di spesa complessiva per gli oneri di
organizzazione dei concorsi, compresi i compensi ai
componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e
gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della
commissione nazionale di esperti di cui all'art. 3, comma
6.
2.
3. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del
presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta l'art. 20 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione
scolastica degli studenti con disabilita', a norma
dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13
luglio 2015, n. 107), pubblicato nella G. U. 16 maggio
2017, n. 112, S.O.:
«Art. 20 (Copertura finanziaria). - 1. Le attivita' di
cui all'art. 3, comma 2, lettera a), sono svolte
dall'organico dell'autonomia esclusivamente nell'ambito
dell'organico dei posti di sostegno, con la procedura di
cui all'art. 10 del presente decreto, fermo restando quanto
previsto dall'art. 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015,
n. 107.
2. Le attivita' di cui all'art. 3, comma 2, lettere b),
c) e d) e comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse
umane e finanziarie disponibili.
3. Ai componenti dei Gruppi per l'inclusione scolastica
di cui all'art. 15 della legge n. 104 del 1992, come
sostituito dal presente decreto, nonche' ai componenti
dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica
non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza,
rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Il
personale scolastico eventualmente nominato nell'ambito del
GLIR e del GLI non puo' essere esonerato dall'attivita'
didattica o di servizio.
4. I componenti dei GIT non sono esonerati dalle
attivita' didattiche. Ai predetti componenti spetta un
compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria,
da definire con apposita sessione contrattuale nazionale
nel limite complessivo di spesa di 0,67 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021.
5. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del
presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.».
- Per il testo dell'art. 1, comma 202, della legge 13
luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti», si veda nei riferimenti
normativi all'art. 8.
 
Art. 9-bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Riferimenti normativi

- La legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
«Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione» e' pubblicata nella G.U. 24 ottobre 2001, n.
248.
 
Art. 10

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.