IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni, concernente gli obblighi dei contribuenti in relazione alla fatturazione; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale; Visto l'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, volti a semplificare il procedimento di fatturazione nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, introducendo l'obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture in forma elettronica, nonche' l'elaborazione dei relativi dati ai fini del monitoraggio della finanza pubblica; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 maggio 2008, n. 103, recante l'individuazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonche' delle relative attribuzioni e competenze; Visto l'art. 14, comma 8-bis, della predetta legge n. 196 del 2009, che dispone che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard ordinativo informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalita' diverse; Visto il titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; Visto l'art. 213, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che dispone che tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, concernenti le procedure di gara e le fasi a essa prodromiche e successive confluiscono nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, gestita dall'Autorita' nazionale anticorruzione; Visto l'art. 1, commi da 411 a 415, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, volti a incentivare l'efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione; Visto, in particolare, il comma 414 dell'art. 1 della predetta legge n. 205/2017, che dispone che «con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AGID, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 412 e 413»; Ritenuto che le predette disposizioni della legge n. 205/2017 sono essenziali ai fini del potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento dell'efficienza e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie; Ritenuto di dover assicurare la compatibilita' delle disposizioni di cui al presente decreto con le determinazioni assunte dall'Unione europea in materia di comunicazione in formato elettronico nelle diverse fasi del processo di approvvigionamento delle amministrazioni pubbliche; Dato atto della costituzione di un apposito gruppo di lavoro costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, e proprie strutture societarie, dal Ministero della salute, da AGID, da ANAC, dall'Agenzia delle entrate, da una rappresentanza delle regioni e Province autonome e di propri enti del Servizio sanitario nazionale, dalla rappresentanza di produttori e fornitori del Servizio sanitario nazionale e relative associazioni di categoria, dalla una rappresentanza di aziende di servizi operanti con gli enti del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2018 ad oggetto «Modalita' e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»; Visti gli esiti degli incontri del citato gruppo di lavoro finalizzato ad individuare le modalita' piu' efficienti per la messa a regime del sistema per l'emissione e la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione in forma elettronica degli acquisti dei beni e servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale; Viste le risultanze della riunione plenaria del 25 settembre 2019 del citato gruppo di lavoro alla presenza delle regioni e delle province autonome; Visto il parere dell'AGID, reso con nota del 18 novembre 2019 ai sensi del richiamato art. 1, comma 414, della legge n. 205 del 2017; Acquisita l'intesa sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 28 novembre 2019 (rep. atti n. 190/CSR);
Decreta:
Articolo unico
1. Al decreto ministeriale 7 dicembre 2018 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente: «Il comma 1 si applica per i beni, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per i servizi, a decorrere dal 1° gennaio 2021»; b) al comma 3 dell'art. 3 le parole «dalla data» sono sostituite con le parole «dalle date»; c) il comma 4 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2021 per i beni e a decorrere dal 1° gennaio 2022 per i servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3»; d) al comma 1 dell'art. 4 le parole «alla data prevista all'art. 3» sono sostituite con le parole «alle date previste al comma 2 dell'art. 3». e) al comma 2 dell'art. 4 le parole «alla data di cui all'art. 3» sono sostituite con le parole «alle date di cui al comma 2 dell'art. 3»; f) al comma 1 dell'art. 5 le parole «alla data indicata all'art. 3» sono sostituite con le parole «alle date indicate al comma 2 dell'art. 3».
Roma, 27 dicembre 2019
Il Ministro: Gualtieri |