Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2020 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2019, n. 169 |
Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 9 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 17; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli 52, 53 e 54; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici; Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo; Vista la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia; Visto il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, recante riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita', e, in particolare, gli articoli 1 e 4-bis; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2013, n. 87, e in particolare la Tabella 8, concernente la dotazione organica complessiva del personale del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, e, in particolare, l'articolo 22, comma 7; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2018, n. 288, recante individuazione e definizione della disciplina per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, recante regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2015, n. 57, recante organizzazione e funzionamento dei musei statali; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2016, n. 59, recante riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 9 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2016, n. 149, recante disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 24 ottobre 2016, recante riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, registrato dalla Corte dei conti in data 10 novembre 2016 al foglio n. 4127 e pubblicato, con repertorio n. 483, sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2017, n. 58, recante adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; Considerato che l'organizzazione ministeriale proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo dalla normativa di settore vigente e che tale organizzazione rispetta i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e di livello non generale; Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonche' per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato; Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Sentito il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici nelle riunioni del 4 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2019; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1 Funzioni
1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo provvede alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione delle attivita' culturali, nonche' alle funzioni attribuite allo Stato in materia di beni culturali e paesaggistici, spettacolo, cinema, audiovisivo e turismo, secondo la legislazione vigente.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della Costituzione: «Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.» - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.» - La legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10; - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250; - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193; - Si riporta il testo degli articoli 52, 53 e 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: «Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il ministero per i beni e le attivita' culturali esercita, anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. 2. Al ministero sono altresi' trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e promozione delle attivita' culturali. Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita' culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attivita' culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attivita' degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo. Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali centrali e periferici, coordinati da un segretario generale, e in non piu' di due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, non puo' essere superiore a venticinque. 2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4. 2-bis. A seguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza, il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.» - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.; - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.; - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.; - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80; - Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014, n. 125 e convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014, n. 175; - Il decreto legislativo 18 aprile 2019, n. 50 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016, n. 91 (supplemento ordinario n. 10); - La legge 14 novembre 2016, n. 220, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2016, n. 277; - La legge 22 novembre 2017, n. 175, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2017, n. 289; - Il decreto legislativo7 dicembre 2017, n. 203 recante riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'art. 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2017, n. 301; - Si riporta il testo degli articoli 1 e 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2018, n. 188: «Art. 1 (Trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati). - 1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresi' trasferite, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo nonche' quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e' soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2019 e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Dipartimento del turismo, che e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Capo del Dipartimento del turismo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e' rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 2, comma 1, il numero 7) e' sostituito dal seguente: «7) Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;» e il numero 12) e' sostituito dal seguente: «12) Ministero per i beni e le attivita' culturali;»; b) all'art. 27, comma 3, le parole: «del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri», sono soppresse; c) all'art. 28, comma 1, lettera a), le parole: «; promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo» sono soppresse; d) all'art. 33, comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) turismo: svolgimento di funzioni e compiti in materia di turismo, cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e dei rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.»; e) all'art. 34, comma 1, la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «quattro». 4. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali». 5. La denominazione: «Ministero per i beni e le attivita' culturali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo». 6. Restano attribuite al Ministero per i beni e le attivita' culturali le competenze gia' previste dalle norme vigenti relative alla «Scuola dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», di cui all'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, nonche' le risorse necessarie al funzionamento della medesima Scuola. Quest'ultima e' ridenominata «Scuola dei beni e delle attivita' culturali» e le sue attivita' sono riferite ai settori di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le conseguenti modificazioni allo statuto della Scuola. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi del comma 1, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Le risorse umane includono il personale di ruolo nonche' il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla Direzione generale Turismo alla data del 1° giugno 2018. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, cessano gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni stipulate o rinnovate dalla Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo con la societa' in house ALES. Al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalita' gia' previsti dalla normativa vigente. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, gia' in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. E' riconosciuto il diritto di opzione del personale di ruolo a tempo indeterminato, da esercitare entro quindici giorni dalla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma. Le facolta' assunzionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato. Al contempo, le facolta' assunzionali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono incrementate per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, provvede all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente. 8. Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di venticinque uffici dirigenziali di livello generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dotazione organica del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ridotta per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, e' incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'art. 4-bis, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero per i beni e le attivita' culturali, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo. 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'art. 4-bis, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo. 10. Fino alla data del 31 dicembre 2018, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma 1, individuate ai sensi del comma 7, sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 11. All'art. 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»; b) le parole: «Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo». 12. L'art. 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e' abrogato. 13. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e 2 gennaio 1989, n. 6: a) le parole: «Ministro per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»; b) le parole: «Ministero per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo». 14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo e' modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 15. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.» «Art. 4-bis (Procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.» - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2013, n. 87; - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2014, n. 274; - Il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2017, n. 95 (S.O. n. 20) e convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017, n. 144 (S.O. n. 31); - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2019, n. 184; - Il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2019, n. 222 e convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2019, n. 272; |
| Allegato
Tabella A (Prevista dall'articolo 48, comma 1) DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA Dirigenti di prima fascia 27 Dirigenti di seconda fascia 192* Totale dirigenti 219 * di cui n. 1 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro Tabella B (Prevista dall'articolo 48, comma 1) DOTAZIONE ORGANICA AREE AREA Dotazione organica III 5.427 II 12.871 I 700 Totale 18.998 |
| Art. 2 Organizzazione
1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. |
| Art. 3 Ministro e Sottosegretari di Stato
1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di seguito denominato: «Ministro», e' l'organo di direzione politica del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di seguito denominato: «Ministero», ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. I Sottosegretari di Stato svolgono le funzioni e i compiti a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del citato d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'). - 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto.» «Art. 14 Indirizzo politico-amministrativo 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16: a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione; b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.» |
| Art. 4 Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale
1. Il Ministero si articola in dodici uffici dirigenziali di livello generale centrali e quattordici uffici dirigenziali di livello generale periferici, coordinati da un Segretario generale. 2. Sono uffici dirigenziali di livello generale periferici del Ministero i quattordici istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a). |
| Art. 5 Uffici di diretta collaborazione
1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Essi sono costituiti nell'ambito del Gabinetto, il quale e' centro di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. Sono Uffici di diretta collaborazione: a) l'Ufficio di Gabinetto; b) la Segreteria del Ministro; c) l'Ufficio Legislativo; d) l'Ufficio Stampa; e) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. 3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, e' assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di cento unita', comprensivo, in numero non superiore a venticinque, di esperti estranei alla amministrazione assunti con contratto a tempo determinato comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Ministro e di un Consigliere diplomatico aggiunto per il turismo. Il Ministro puo' nominare un proprio portavoce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, nonche' un Consigliere diplomatico. 4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, fino a venti Consiglieri, di cui almeno cinque a titolo gratuito. I Consiglieri sono scelti tra esperti di particolare professionalita' e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, con incarichi di collaborazione, di durata comunque non superiore rispetto alla permanenza in carica del Ministro, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministro, con il decreto con cui dispone l'incarico, da' atto dei requisiti di particolare professionalita' del Consigliere e allega un suo dettagliato curriculum. 5. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui al comma 4 e' determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nelle seguenti misure: a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al Segretario generale del Ministero; b) per il Capo dell'Ufficio legislativo in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del Ministero; c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Segretario particolare del Ministro, per il Consigliere diplomatico e per il Consigliere diplomatico aggiunto per il turismo, per il portavoce del Ministro, nonche' per i Capi delle Segreterie o, in via alternativa, per i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero; d) al Capo dell'Ufficio Stampa e' corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo; e) per il Presidente e, in caso di composizione collegiale, per gli altri componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 10, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali, nei limiti delle risorse indicate dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; f) ai dirigenti della seconda fascia dei ruoli delle amministrazioni pubbliche assegnati agli Uffici di diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' a orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale; g) il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione e' determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non puo' essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero; h) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal Capo di Gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui al comma 2, i responsabili degli stessi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Per i titolari degli Uffici di cui al comma 2 e per il relativo personale il trattamento economico previsto dal comma 5 si applica nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, altresi', quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 7. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali assegnato agli Uffici di diretta collaborazione e' posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. 8. I Capi degli Uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo. In particolare, il Capo di Gabinetto e il Capo dell'Ufficio legislativo sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di prima fascia dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonche' tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di adeguata professionalita'. Il Capo della Segreteria e il Segretario particolare possono essere individuati tra dipendenti pubblici e anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di Gabinetto, dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2 e dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 3. 9. Presso il Gabinetto puo' essere conferito, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche, un incarico dirigenziale di livello non generale. 10. Possono essere inoltre conferiti incarichi di Vice Capo degli uffici di Gabinetto e Stampa, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito del contingente di cui al comma 9, oppure a esperti e consulenti, nell'ambito del contingente di cui ai commi 3 e 4. Puo' essere conferito un incarico di Vice Capo dell'Ufficio legislativo nell'ambito del contingente di cui ai commi 3, 4 e 9. 11. L'assegnazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali agli Uffici di diretta collaborazione e' disposta con atti del Capo di Gabinetto. 12. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale Organizzazione. La suddetta Direzione generale fornisce altresi' le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione. 13. Gli Uffici di diretta collaborazione possono avvalersi, al di fuori del contingente di cui al comma 3 e con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, sulla base di convenzioni con le Universita', di personale delle medesime Istituzioni per lo svolgimento di programmi di interesse comune, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, del citato d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165: «2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato» - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.: «2. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio espone per l'entrata e, distintamente per ciascun Ministero, per la spesa le unita' di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per la spesa, le unita' di voto sono costituite dai programmi. I programmi rappresentano aggregati di spesa con finalita' omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non accada perche' il programma corrisponde in parte a due o piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.» - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136: «Art. 7 (Portavoce). - 1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non puo', per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita' nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. 2. Al portavoce e' attribuita una indennita' determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalita'.» - Si riporta il testo dell'art. 19, commi 4 e 5, del citato d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165: «4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).» - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.: «11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.» - Si riporta il testo dell'art. 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2011, n. 300, S.O.: «Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi, anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. 2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorita' amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.» - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2014, n. 143: «Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle societa' partecipate). - 1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo. 2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 471, dopo le parole "autorita' amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ", con gli enti pubblici economici"; b) al comma 472, dopo le parole "direzione e controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorita' amministrative indipendenti e"; c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite dalle seguenti "ovvero di societa' partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni". 3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto. 4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere dal 1°maggio 2014. 5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo. 5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano nel proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualita' di componente di organi di societa' ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse.» |
| Art. 6 Ufficio di Gabinetto
1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento dei propri compiti e di quelli delegati dal Ministro. 2. In particolare, il Capo di Gabinetto coordina le attivita' affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e i compiti del Segretario generale. In particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, cura gli affari e gli atti la cui conoscenza e' sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Segretariato generale e con le altre strutture dirigenziali di livello generale, con il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e con l'Organismo indipendente di valutazione della performance; cura l'istruttoria dei procedimenti di concessione del patrocinio del Ministero. 3. Il Capo di Gabinetto puo' essere coadiuvato da uno o due Vice Capi di Gabinetto, nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 10. |
| Art. 7 Ufficio legislativo
1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione dell'attivita' normativa nelle materie di competenza del Ministero, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento e la qualita' del linguaggio normativo. Segue la normativa dell'Unione europea nelle materie di interesse del Ministero, svolge attivita' di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi ai beni e attivita' culturali e al turismo e la formazione delle relative leggi di recepimento in collaborazione con il Consigliere diplomatico, cura l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa nei confronti del Ministro, degli Uffici di diretta collaborazione e del Segretario generale, nonche', limitatamente alle questioni interpretative di massima che presentano profili di interesse generale, delle Direzioni generali centrali; svolge funzione di assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata, con le autorita' amministrative indipendenti, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato; sovraintende il contenzioso internazionale, europeo e costituzionale. |
| Art. 8 Ufficio stampa
1. L'Ufficio stampa tiene i rapporti con la stampa, cura la comunicazione pubblica del Ministro e supervisiona la comunicazione istituzionale del Ministero. Cura, in particolare, i rapporti con le emittenti radiotelevisive italiane ed estere per promuovere lo sviluppo della cultura e il turismo, anche mediante progetti specifici di comunicazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e delle attivita' di tutela e valorizzazione; a tal fine si raccorda con le strutture centrali e periferiche interessate. 2. L'Ufficio organizza e coordina, in raccordo con il Segretario generale e la Direzione generale Organizzazione, l'attivita' di comunicazione interna diretta agli uffici centrali e periferici del Ministero. |
| Art. 9 Ulteriori Uffici di diretta collaborazione
1. La Segreteria del Ministro svolge attivita' di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed e' coordinata da un Capo della Segreteria. Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti diretti dello stesso nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali. 2. Il Consigliere diplomatico e, ove nominato, il Consigliere diplomatico aggiunto per il turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, assistono il Ministro in campo europeo e internazionale, promuovono e assicurano la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e curano le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'Ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero. Il Consigliere diplomatico e, ove nominato, il Consigliere diplomatico aggiunto per il turismo si raccordano con il Segretariato generale per la predisposizione degli atti di rilevanza europea e internazionale. |
| Art. 10 Segreterie dei Sottosegretari di Stato
1. I Capi delle Segreterie e i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai rispettivi Sottosegretari. 2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre il Capo della segreteria, e' assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto unita', delle quali non piu' di tre estranee all'amministrazione assunte con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario. |
| Art. 11 Organismo indipendente di valutazione della performance
1. Presso il Ministero e' istituito l'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato: «Organismo», che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, raccordandosi, per la raccolta dei dati, con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio. 2. L'Organismo e' costituito con decreto del Ministro ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009. 3. Al Presidente e, in caso di composizione collegiale, agli altri componenti dell'Organismo e' corrisposto l'emolumento di cui all'articolo 5, comma 5, lettera e), determinato dal Ministro all'atto della nomina. 4. Presso l'Organismo opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, prevista dall'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2009. Alla struttura di cui al precedente periodo sono assegnate, nei limiti previsti dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo n. 150 del 2009, le risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle relative funzioni e un contingente di tre unita' di personale, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 5, comma 3. 5. L'Organismo costituisce centro di costo del centro di responsabilita' «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».
Note all'art. 11: - Si riporta il testo degli articoli 14 e 14-bis del citato d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150: «Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione. 2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance e' costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica. 2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra piu' pubbliche amministrazioni. 3. 4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonche' alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica; c) valida la Relazione sulla performance di cui all'art. 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalita'; e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; f) e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014; g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al presente Titolo; h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunita'. 4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalita' indicate nel sistema di cui all'art. 7. 4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso e' garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e puo' accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarita' amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarita', l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti. 5. 6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III. 7. 8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno. Art. 14-bis (Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV). - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalita' indicate nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014. 2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione e' effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica. 3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione e' di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica. 4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti generali, di integrita' e di competenza individuati ai sensi del comma 1. 5. Con le modalita' di cui al comma 1, sono stabiliti gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione. 6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di inosservanza delle modalita' e dei requisiti stabiliti dall'art. 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.» |
| Art. 12 Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale
1. Il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale risponde funzionalmente al Ministro, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. 2. Con decreto da adottarsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78, ne e' definito l'organico, fermo restando il disposto dell'articolo 827 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle esigenze del Comando si provvede mediante il centro di responsabilita' «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4,del citato decreto legislativo: «4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico istituito dal decreto 5 marzo 1992 del Ministro per i beni culturali e ambientali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992. Al Ministro risponde altresi' il servizio di controllo interno.» - Si riporta il testo dell'art. 11della legge 31 marzo 2000, n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2000, n. 79: «Art. 11 (Attivita' specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza). - 1. Per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione, nonche' le dotazioni di personale e mezzi, di comandi, unita' e reparti comunque denominati, destinati allo svolgimento di attivita' specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno. Con la stessa procedura si provvede alla soppressione dei predetti comandi, unita' e reparti, salvi i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con legge.». - Si riporta il testo dell'art. 827 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.: «Art. 827 (Contingente per la tutela del patrimonio culturale). - 1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 128 unita', da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Il predetto contingente e' cosi' determinato: a) generali di brigata: 1; b) colonnelli: 1; c) tenenti colonnelli: 2; d) ufficiali inferiori: 21; e) ispettori: 22; f) sovrintendenti: 28; g) appuntati e carabinieri: 53. 2. Le disponibilita' di bilancio destinate al potenziamento di personale e mezzi del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale sono allocate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le attivita' culturali.» |
| Art. 13 Segretariato generale
1. Il Segretario generale assicura il coordinamento e l'unita' dell'azione amministrativa, elabora le direttive, gli indirizzi e le strategie concernenti l'attivita' complessiva del Ministero, coordina gli uffici e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua attivita'. Il Segretario generale coordina inoltre le direzioni generali centrali e gli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero ed e' responsabile direttamente nei confronti del Ministro dell'attivita' di coordinamento e della puntuale realizzazione degli indirizzi impartiti dal Ministro. Il Segretario generale esercita poteri di direzione, indirizzo e coordinamento e controllo sui segretari regionali del Ministero con riferimento alle loro funzioni ispettive e di coordinamento, ferme restando le competenze attribuite alla Direzione generale Organizzazione. 2. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare: a) esercita il coordinamento dell'attivita' degli uffici, anche attraverso la convocazione periodica in conferenza, anche con modalita' telematiche o informatiche, dei direttori generali centrali per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a piu' competenze; puo' convocare anche i titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero; la conferenza dei direttori generali centrali, dei titolari degli uffici dirigenziali generali periferici e dei segretari regionali e' in ogni caso convocata ai fini del coordinamento dell'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali di cui alla lettera i); b) coordina le attivita' delle direzioni generali centrali, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; coordina altresi', tramite le direzioni generali competenti, gli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero; c) in caso di inerzia, sollecita i direttori generali centrali, i titolari degli uffici dirigenziali generali periferici del Ministero e, sentiti i direttori generali competenti, i segretari regionali responsabili e adotta le opportune prescrizioni; in caso di perdurante inerzia e di inottemperanza alle proprie prescrizioni specifiche, il Segretario generale si sostituisce al responsabile dell'ufficio e adotta tutti gli atti necessari; risolve altresi' ogni eventuale conflitto di competenza tra i diversi uffici dirigenziali di livello generale; d) concorda con i direttori generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale e di dimensione sovraregionale; e) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto; f) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale, nonche' gli interventi conseguenti a emergenze di carattere nazionale e internazionale, dando indirizzi alla Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale e in collaborazione con le altre istituzioni competenti; coordina l'attivita' di tutela in base a criteri uniformi ed omogenei sull'intero territorio nazionale; g) raccoglie, coordina e analizza i fabbisogni del patrimonio immobiliare e mobiliare, di beni e di servizi del Ministero; cura i rapporti con l'Agenzia del demanio, ferme restando le attivita' di razionalizzazione degli immobili e degli spazi svolte dalla Direzione generale Archivi e della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore; provvede altresi' alla definizione di criteri uniformi per la determinazione dei canoni concessori da parte degli uffici; h) coordina la predisposizione delle relazioni ai sensi di legge alle istituzioni ed agli organismi sovranazionali e al Parlamento, anche ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, di seguito denominato: «Codice»; i) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro, anche sulla base delle risultanze delle riunioni della conferenza di cui alla lettera a); l) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali centrali, i titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici e i segretari regionali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; m) coordina le attivita' di rilevanza europea e internazionale, ivi inclusa la programmazione dei fondi comunitari diretti e indiretti, anche svolgendo, ove richiesto e comunque nel rispetto della normativa europea in materia, le funzioni proprie della autorita' di gestione dei programmi comunitari; coordina i rapporti con l'UNESCO e promuove l'iscrizione di nuovi siti e di nuovi elementi nelle liste del patrimonio mondiale materiale e immateriale, sulla base dell'attivita' istruttoria compiuta dalle competenti direzioni generali; n) cura l'elaborazione, entro il 31 ottobre di ciascun anno, sulla base delle proposte e delle istruttorie curate dalle direzioni generali centrali competenti, dagli istituti di cui all'articolo 33 e dai segretariati regionali, del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», di cui articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; entro il 15 marzo di ciascun anno predispone una relazione concernente gli interventi del Piano strategico gia' realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi; sovraintende altresi' la procedura per il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura; o) cura l'istruttoria dei programmi e degli atti da sottoporre al CIPE, fornendo adeguato supporto ai competenti Uffici di diretta collaborazione del Ministro; p) coordina le attivita' per la realizzazione di interventi sul territorio di particolare complessita' e rilievo strategico, in attuazione delle direttive del Ministro; q) assicura, in raccordo con l'Ufficio stampa e con la Direzione generale Organizzazione, l'attivita' di comunicazione interna diretta agli uffici centrali e periferici del Ministero; r) si raccorda con la Direzione generale Organizzazione per l'allocazione delle risorse umane e la mobilita' delle medesime tra le diverse direzioni ed uffici, sia centrali, sia periferici, anche su proposta dei relativi direttori; s) assicura l'adempimento degli obblighi in materia di anticorruzione; coordina il Servizio ispettivo e approva il programma annuale dell'attivita' ispettiva, anche sulla base degli indirizzi impartiti dal Ministro; t) svolge i compiti di autorita' centrale prevista dall'articolo 4 della direttiva 2014/60/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012; assicura altresi' il coordinamento delle politiche dei prestiti all'estero dei beni culturali, in attuazione delle direttive del Ministro; u) cura i rapporti del Ministero con le centrali di committenza per l'affidamento dei contratti di appalto o di concessione, definendo i criteri, le modalita' e le condizioni per farvi ricorso; svolge altresi' attivita' di indirizzo, supporto e consulenza, anche mediante l'elaborazione di schemi di bandi e capitolati e convenzioni-tipo, agli uffici centrali e, per il tramite dei Segretariati regionali, a quelli periferici in materia di contratti pubblici, di rapporti di partenariato pubblico-privato, anche istituzionalizzato, per la valorizzazione e l'uso del patrimonio culturale, nonche' di sponsorizzazioni; v) cura le attivita', raccordandosi con le direzioni generali e gli uffici periferici competenti, relative alla partecipazione del Ministero a eventi e manifestazioni in Italia e all'estero; z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio quanto ai profili finanziari e contabili, di vigilanza, sull'Istituto per il credito sportivo, limitatamente agli interventi in materia di beni e attivita' culturali. 3. Il Segretario generale del Ministero e' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 300 del 1999, opera alle dirette dipendenze del Ministro. 4. Presso il Segretariato generale operano la Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti e degli elementi Unesco e per i sistemi turistici locali di cui all'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 5. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 6. Il Segretariato generale si articola in sette uffici dirigenziali di livello non generale, compreso il Servizio ispettivo, al quale sono assegnati anche tre dirigenti con funzioni ispettive, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 3, del citato d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165: 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.» - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.; - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2006, n. 58: «Art. 5 (Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti e degli elementi UNESCO e per i sistemi turistici locali). - 1. La Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti e degli elementi UNESCO e per i sistemi turistici locali, costituita presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, oltre a esercitare le funzioni previste dal decreto 27 novembre 2003, rende pareri, a richiesta del Ministro, su questioni attinenti ai siti e agli elementi italiani UNESCO e si esprime ai sensi dell'art. 4, comma 2, secondo periodo, della presente legge. 2. I componenti della Commissione di cui al comma 1 esercitano le loro funzioni nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali. Ad essi non sono attribuiti gettoni o indennita' di funzione. 3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali designano ciascuno tre rappresentanti tra i componenti della Commissione di cui al comma 1.» - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3: «Art. 20 (Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea). - 1. Al fine di assicurare una piu' efficace partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto dell'Unione europea e la puntuale attuazione dello stesso nell'ordinamento interno, le amministrazioni statali individuano al loro interno, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove strutture organizzative, uno o piu' nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea. 2. I nuclei di cui al comma 1 sono composti da personale delle diverse articolazioni delle singole amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee e, ove necessario, con altre amministrazioni. Essi assicurano il monitoraggio delle attivita' di rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni e contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali ai sensi della presente legge. 3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1 assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni presso il Comitato tecnico di valutazione, salvo che non siano essi stessi designati quali rappresentanti delle proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.». - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all'art. 5; - Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; |
| Art. 14 Uffici dirigenziali generali centrali
1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale: a) Direzione generale «Educazione, ricerca e istituti culturali»; b) Direzione generale «Archeologia, belle arti e paesaggio»; c) Direzione generale «Sicurezza del patrimonio culturale»; d) Direzione generale «Musei»; e) Direzione generale «Archivi»; f) Direzione generale «Biblioteche e diritto d'autore»; g) Direzione generale «Creativita' contemporanea»; h) Direzione generale «Spettacolo»; i) Direzione generale «Cinema e audiovisivo»; l) Direzione generale «Turismo»; m) Direzione generale «Organizzazione»; n) Direzione generale «Bilancio». |
| Art. 15 Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali
1. La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali svolge funzioni e compiti relativi al coordinamento, alla elaborazione e alla valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei campi di pertinenza del Ministero. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) approva, con cadenza triennale, sentita la Direzione generale Organizzazione, un piano delle attivita' formative, di ricerca e di autovalutazione degli uffici centrali e periferici del Ministero; b) autorizza e valuta, sentite le direzioni generali centrali competenti, le attivita' formative e di ricerca svolte dalle strutture centrali e periferiche del Ministero. A tal fine, predispone e aggiorna la struttura delle attivita' di formazione e ricerca del Ministero; indica gli obiettivi formativi; ne rileva il fabbisogno finanziario e di risorse; ne stabilisce i criteri di valutazione; c) alloca risorse e stabilisce premialita', sentito il Segretario generale e d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, in relazione alle attivita' di educazione, formazione e ricerca svolte dagli uffici centrali e periferici del Ministero; d) promuove e organizza periodici corsi di formazione per il personale del Ministero; cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, e a tale fine: coordina le attivita' di formazione; definisce i piani di formazione, sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero tramite appositi prospetti informativi; pianifica, progetta e gestisce i corsi di formazione e valuta l'efficacia degli interventi formativi; cura i rapporti con le universita' e con enti e organismi di formazione, in particolare con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e con la Scuola dei beni e delle attivita' culturali; gestisce la banca dati della formazione; e) approva e valuta gli obiettivi dei tirocini promossi dagli Istituti centrali e dalle Scuole presso gli Archivi di Stato, nonche' da tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero; f) autorizza e valuta iniziative di educazione, formazione e ricerca svolte da altri soggetti pubblici o da soggetti privati che prevedano attivita' formative svolte presso o in collaborazione con gli uffici centrali e periferici del Ministero; g) collabora con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Consiglio nazionale delle ricerche e con altri enti di ricerca italiani o esteri alle attivita' di coordinamento dei programmi universitari e di ricerca relativi ai campi di attivita' del Ministero; stipula accordi con le Regioni al fine di promuovere percorsi formativi congiunti; h) promuove iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attivita' culturali e turismo, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali; favorisce e promuove la partecipazione del Ministero, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali; i) predispone ogni anno, su parere del Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale che abbia ad oggetto la conoscenza del patrimonio e della sua funzione civile; il piano e' attuato anche mediante apposite convenzioni con Regioni, enti locali, universita' ed enti senza scopo di lucro che operano nei settori di competenza del Ministero; l) predispone annualmente un rapporto sull'attuazione dell'articolo 9 della Costituzione; m) cura il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso il Centro per i servizi educativi, anche in relazione al pubblico con disabilita'; n) cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale; o) coordina, raccordandosi con la Direzione generale Archivi, l'attivita' delle scuole di archivistica istituite presso gli Archivi di Stato; p) fornisce, per le materie di competenza, il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici del Ministero; q) collabora con gli Istituti italiani di cultura all'estero al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale della Nazione; r) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice per la professionalita' di restauratore, nonche' degli elenchi di cui all'articolo 9-bis del Codice; cura altresi' i procedimenti relativi all'accreditamento degli istituti di formazione dei restauratori; cura altresi', raccordandosi con la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, la tenuta e il funzionamento dell'elenco, disciplinato dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonche' dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; s) redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari; t) coordina le attivita' di studio e di ricerca e la loro comunicazione e diffusione attraverso un apposito ufficio studi; u) provvede allo svolgimento dell'attivita' istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549; v) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili finanziari e contabili, di vigilanza sulla Scuola dei beni e delle attivita' culturali e su ogni altro soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale. 3. La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali esercita, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili finanziari e contabili, la vigilanza sull'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, sull'Istituto centrale per il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e sull'Istituto centrale per la grafica, e ne approva i relativi bilanci e conti consuntivi, su parere conforme della Direzione generale Bilancio. La Direzione generale assegna, altresi', d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti dotati di autonomia speciale. 4. La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. 5. La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale, compresi l'Istituto centrale per il restauro, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro e l'Istituto centrale per la grafica, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo degli articoli 9-bis, 29, 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: «Art. 9-bis (Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali). - 1. In conformita' a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni gia' regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonche' quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilita' e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.» «Art. 29 (Conservazione). - 1. La conservazione del patrimonio culturale e' assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attivita' di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. 2. Per prevenzione si intende il complesso delle attivita' idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto. 3. Per manutenzione si intende il complesso delle attivita' e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrita', dell'efficienza funzionale e dell'identita' del bene e delle sue parti. 4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrita' materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale. 5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle universita' e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali. 6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia. 7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. 8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca sono definiti i criteri ed i livelli di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro. 9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonche' dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca sono individuati le modalita' di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che e' equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonche' le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione. 9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonche' agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni. 10. La formazione delle figure professionali che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di conservazione e' assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualita' definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle universita' e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalita' giuridica, cui affidare attivita' di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessita'. Presso tali centri possono essere altresi' istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.» «Art. 182 (Disposizioni transitorie). - 1. In via transitoria, agli effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. 1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali e' attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'art. 29, commi 7, 8 e 9. 1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attivita', e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell'allegato B del presente codice. Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono definite le linee guida per l'espletamento della procedura di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali piu' rappresentative. La qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita con un punteggio pari al numero dei crediti formativi indicati nell'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonche' per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per l'attivita' di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 31 dicembre 2014. 1-quater. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell'allegato B: a) e' considerata attivita' di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attivita' caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'allegato A del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86; b) e' riconosciuta soltanto l'attivita' di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica; c) l'attivita' svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice; d) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilita' di cumulare la durata di piu' lavori eseguiti nello stesso periodo. 1-quinquies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' per lo svolgimento di una distinta prova di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, cui possono accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonche' la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'art. 29, comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 31 dicembre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle universita' alle summenzionate classi, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009; b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43); c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale; d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni; e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore; f) abbia svolto attivita' di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica. L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 1-septies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneita', secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno 2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti dal comma 1-sexies del presente articolo nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014. 1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali e' attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I, tabella 1, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, tabella 2, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attivita' lavorative svolte a seguito dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui alla sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attivita' di restauro svolte in via prevalente, nonche' agli eventuali altri settori cui si riferiscono attivita' di restauro svolte per la durata di almeno due anni. 2. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" e' autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Universita' di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso art. 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle universita', senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione. 3-bis. In deroga al divieto di cui all'art. 146, comma 4, secondo periodo sono conclusi dall'autorita' competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilita' della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilita' paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente e' obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 167, comma 5. 3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'art. 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all'art. 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante. 3-quater. Agli accertamenti della compatibilita' paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 181, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'art. 167, comma 5.» - Per il testo dell'articoli 9 della Costituzione della Repubblica italiana si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.: «Art. 25 (Verifica preventiva dell'interesse archeologico). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilita' dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle universita', ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non e' richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle gia' impegnate dai manufatti esistenti. 2. Presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e' istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalita' di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'art. 216, comma 7. 3. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, puo' richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilita' ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 8 e seguenti. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e' stabilito in sessanta giorni. 4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa o di esigenza di approfondimenti istruttori, il soprintendente, con modalita' anche informatiche, richiede integrazioni documentali o convoca il responsabile unico del procedimento per acquisire le necessarie informazioni integrative. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine di cui al comma 3, fino alla presentazione delle stesse. 5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' esperibile il ricorso amministrativo di cui all'art. 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio. 6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici e' possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo procede, contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio. 7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari ivi previsti compresa la facolta' di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresi' fermi i poteri previsti dall'art. 28, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonche' i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'art. 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice. 8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine e' subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilita': a) esecuzione di carotaggi; b) prospezioni geofisiche e geochimiche; c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori. 9. La procedura si conclude in un termine predeterminato dal soprintendente in relazione all'estensione dell'area interessata, con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni: a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela; b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento; c) complessi la cui conservazione non puo' essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito. 10. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, il responsabile unico del procedimento puo' motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonche' i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del procedimento. 11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori, Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 9, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio. 12. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e' condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante. 13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera. 14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il soprintendente, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, stipula un apposito accordo con la stazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici della stazione appaltante. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessita' della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendole fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina, altresi', le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte. 15. Le stazioni appaltanti, in caso di rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o di avvio di attivita' imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti sull'economia o sull'occupazione, gia' inseriti nel programma triennale di cui all'art. 21, possono ricorrere alla procedura di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti o quando non siano rispettati i termini fissati nell'accordo di cui al comma 14. 16. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal presente articolo.» - Per i riferimenti della legge 17 ottobre 1996, n. 534 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si vedano le premesse; - Per i riferimenti dell'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all'art. 4; - Per i riferimenti art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; - Per i riferimenti dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 12. |
| Art. 16 Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio
1. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonche' alla tutela dei beni architettonici e alla qualita' e alla tutela del paesaggio. Con riferimento alle attivita' esercitate dalle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessita', informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) esprime il parere, per i settori di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici e dai segretari regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio; b) elabora, anche su proposta dei titolari degli uffici dirigenziali periferici, sentita la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici; predispone altresi', raccordandosi con la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale, indirizzi alle strutture periferiche per la elaborazione di piani di conservazione programmata del patrimonio culturale; c) esprime la volonta' dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni di interesse archeologico, architettonico, storico, artistico e demoetnoantropologico; d) autorizza, fatte salve le ipotesi di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d), 20, comma 2, lettera d), 42, comma 2, lettera l), e 43, comma 4, lettera h), il prestito di beni culturali per mostre o esposizioni ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice e l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale ai sensi dell'articolo 66 del Codice; puo' altresi' proporre alla Direzione generale Musei di dichiarare, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archeologici, storici, artistici e demoetnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi; in ogni caso, svolge le attivita' di cui alla presente lettera nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 67 del Codice e delle linee guida adottate dalla Direzione generale Musei in materia di attivita' di valorizzazione, e fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; e) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice; f) adotta i provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice; g) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, secondo le modalita' ivi definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici, e cura il recupero delle somme dovute ai sensi degli articoli 34, comma 3, e 160, commi 3 e 4, del Codice; h) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice; i) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82, del Codice; predispone e aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi a cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68 del Codice; l) esprime le determinazioni dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale; m) istruisce i procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro; n) esprime il parere sulla proposta della Commissione regionale per il patrimonio culturale competente, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, e di cui all'articolo 156, comma 3, del Codice; o) predispone, su proposta del Segretario regionale competente, la proposta per l'approvazione in via sostitutiva, da parte del Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice; p) ai sensi dell'articolo 141 del Codice adotta, sentite le Commissioni regionali per il patrimonio culturale competenti, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici che insistano su un territorio appartenente a piu' regioni; q) promuove la stipula di convenzioni tra il Ministero, gli enti territoriali e locali e cooperative di giovani storici dell'arte, archeologi, archivisti e bibliotecari, per accrescere la sensibilita' culturale e l'educazione al patrimonio culturale; r) promuove la valorizzazione del paesaggio, con particolare riguardo alle aree gravemente compromesse o degradate, al fine della ridefinizione e ricostituzione di paesaggi, secondo le previsioni della Convenzione europea del paesaggio di Firenze del 20 ottobre 2000, ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14; s) fornisce, per le materie di competenza, il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici del Ministero; t) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice; u) puo' adottare, informato il Segretario generale, i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonche' le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e seguenti, e 141-bis, del Codice; in tali ipotesi, qualora un ufficio periferico abbia gia' avviato procedimenti riferiti ai medesimi beni, si applica quanto previsto dal comma 1, ultimo periodo; v) puo' richiedere alle commissioni di cui all'articolo 137 del Codice, anche su proposta della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente, l'adozione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del Codice; z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale. 3. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio esercita le funzioni di indirizzo, e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, unitamente alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali e al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sulla Scuola archeologica italiana in Atene. Presso la Direzione generale opera il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78. 4. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio esercita l'indirizzo, il coordinamento e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili finanziari e contabili, la vigilanza sulla Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, sulla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, sull'Istituto centrale per l'archeologia e sull'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione generale Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. La Direzione generale assegna, altresi', d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti dotati di autonomia speciale. 5. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. 6. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio si articola in nove uffici dirigenziali di livello non generale centrali, compresi la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, l'Istituto centrale per l'archeologia e l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, nonche' nelle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, uffici dirigenziali di livello non generale periferici, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 16, 45, 47, 48, 55, 56, 57-bis, 58, 60, 68, 69, 70, 82, 89, 95, 96, 98, 128, 137, 138, 141-bis, 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: «Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le cose indicate all'art. 10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. 2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di valutazione. 3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalita' per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1. 4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo. 5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche' ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse. 6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice. 7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita' agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'art. 13 ed il relativo provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo. 8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta' dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica. 10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta. Art. 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale). - 1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'art. 10, comma 3. 2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui all'art. 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.» «Art. 16 (Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione). - 1. Avverso il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'art. 12 o la dichiarazione di cui all'art. 13 e' ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimita' e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione. 2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo. 3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. 4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato. 5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.» «Art. 45 (Prescrizioni di tutela indiretta). - 1. Il Ministero ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrita' dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. 2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.» «Art. 47 (Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo). - 1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta e' notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Il provvedimento e' trascritto nei registri immobiliari e ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono. 3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta e' ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 16. La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Art. 48 (Autorizzazione per mostre ed esposizioni). - 1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni: a) delle cose mobili indicate nell'art. 12, comma 1; b) dei beni mobili indicati nell'art. 10, comma 1; c) dei beni mobili indicati all'art. 10, comma 3, lettere a), ed e); d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librarie indicate all'art. 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonche' degli archivi e dei singoli documenti indicati all'art. 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b). 2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta e' presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito. 3. L'autorizzazione e' rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa e' subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrita'. I criteri, le procedure e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale. 4. Il rilascio dell'autorizzazione e' inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruita' da parte del Ministero. 5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 puo' essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale e' rilasciata secondo le procedure, le modalita' e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. 6. Il Ministero ha facolta' di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.» «Art. 55 (Alienabilita' di immobili appartenenti al demanio culturale). - 1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell'art. 54, comma 1, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero. 2. La richiesta di autorizzazione ad alienare e' corredata: a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto; b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene; c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l'alienazione del bene e delle modalita' e dei tempi previsti per il loro conseguimento; d) dall'indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire; e) dalle modalita' di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso. 3. L'autorizzazione e' rilasciata su parere del soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare: a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate; b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso; c) si pronuncia sulla congruita' delle modalita' e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta. 3-bis. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facolta' di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione. 3-ter. Il Ministero ha altresi' facolta' di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalita' di valorizzazione del bene. 3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione e' corredata dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione e' rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b). 3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al presente titolo. 3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati e' sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5.» «Art. 55-bis (Clausola risolutiva). - 1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'art. 55 sono riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. 2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, da' comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di alienazione. Art. 56 (Altre alienazioni soggette ad autorizzazione). - 1. E' altresi' soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero: a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1; b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. 2. L'autorizzazione e' richiesta inoltre: a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie; b) nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o di singoli documenti. 3. La richiesta di autorizzazione e' corredata dagli elementi di cui all'art. 55, comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione e' rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo. 4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione puo' essere rilasciata a condizione che i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione. 4-bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, l'autorizzazione puo' essere rilasciata a condizione che dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi. 4-ter. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. 4-quater. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati e' sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5. 4-quinquies. La disciplina dettata ai commi precedenti si applica anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati. 4-sexies. Non e' soggetta ad autorizzazione l'alienazione delle cose indicate all'art. 54, comma 2, lettera a), secondo periodo. 4-septies. Rimane ferma l'inalienabilita' disposta dall'art. 54, comma 1, lettera d-ter).» «Art. 57-bis (Procedure di trasferimento di immobili pubblici). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi. 2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalita' di cui al comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. L'inosservanza, da parte del concessionario o del locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, da' luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo.» «Art. 58 (Autorizzazione alla permuta). - 1. Il Ministero puo' autorizzare la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e 56 nonche' di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.» «Art. 60 (Acquisto in via di prelazione). - 1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'art. 62, comma 3, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facolta' di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in societa', rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento. 2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico e' determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1. 3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa e' stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina e' effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante. 4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquita'. 5. La prelazione puo' essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.» «Art. 68 (Attestato di libera circolazione). - 1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell'art. 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione. 2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa, ne da' notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva. 3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita' del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa. 4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell'art. 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del Ministro, sentito il competente organo consultivo. 5. L'attestato di libera circolazione ha validita' quinquennale ed e' redatto in tre originali, uno dei quali e' depositato agli atti d'ufficio; un secondo e' consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo e' trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati. 6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'art. 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'art. 14, comma 2, e le cose sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo. 7. Per le cose di proprieta' di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che e' reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, e' vincolante. Art. 69 (Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato) In vigore dal 24 aprile 2008 1. Avverso il diniego dell'attestato e' ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimita' e di merito. 2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. 3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione e' sospeso, ma le cose rimangono assoggettate alla disposizione di cui all'art. 14, comma 4. 4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio di esportazione, che provvede in conformita' nei successivi venti giorni. 5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Art. 70 (Acquisto coattivo). - 1. Entro il termine indicato all'art. 68, comma 3, l'ufficio di esportazione, qualora non abbia gia' provveduto al rilascio o al diniego dell'attestato di libera circolazione, puo' proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa per la quale e' richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresi' che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato e' prorogato di sessanta giorni. 2. Il Ministero ha la facolta' di acquistare la cosa per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto e' notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato puo' rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo. 3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne da' comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facolta' di acquistare la cosa nel rispetto di quanto stabilito all'art. 62, commi 2 e 3. Il relativo provvedimento e' notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.» «Art. 82 (Azione di restituzione a favore dell'Italia). - 1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano e' esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale. 2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.» «Art. 89 (Concessione di ricerca). - 1. Il Ministero puo' dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell'art. 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori. 2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione e' revocata. 3. La concessione puo' essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere gia' eseguite ed il relativo importo e' fissato dal Ministero. 4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l'importo e' stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario. 5. La concessione prevista al comma 1 puo' essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori. 6. Il Ministero puo' consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.» «Art. 96 (Espropriazione per fini strumentali). - 1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilita' edifici ed aree quando cio' sia necessario per isolare o restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.» «Art. 98 (Dichiarazione di pubblica utilita'). - 1. La pubblica utilita' e' dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell'art. 96, anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero. 2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.» «Art. 128 (Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente). - 1. I beni culturali di cui all'art. 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui all'art. 14. Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte. 2. Conservano altresi' efficacia le notifiche effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell'art. 22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero puo' rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela. 4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato d'ufficio, e' ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 16.» «Art. 138 (Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico). - 1. Le commissioni di cui all'art. 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonche', ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136, degli immobili e delle aree per i quali e' stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta e' formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi. 2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa puo' formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione. 3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'art. 136.» «Art. 141-bis (Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico). - 1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'art. 140, comma 2. 2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione e' avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale e' adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico. 3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 140 e sono sottoposti al regime di pubblicita' stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo. Art. 143 (Piano paesaggistico). - 1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno: a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135; b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'art. 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis; c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'art. 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione; d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'art. 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'art. 138, comma 1; e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'art. 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione; f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilita' del paesaggio, nonche' comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo; g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela; h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate; i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualita', a termini dell'art. 135, comma 3. 2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalita' di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'art. 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano e' oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresi' i presupposti, le modalita' ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'art. 141-bis. Il piano e' approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 e' vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonche' quanto previsto dall'art. 146, comma 5. 4. Il piano puo' prevedere: a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'art. 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi puo' avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformita' degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale; b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146. 5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 e' subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'art. 145, commi 3 e 4. 6. Il piano puo' anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformita' alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate. 7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni. 8. Il piano paesaggistico puo' individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti. 9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'art. 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.» - Si riporta il testo dell'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1913, n. 130: «Art. 21. A prescindere da quanto e' particolarmente stabilito per gli enti morali, e per gli acquisti delle quote di oggetti scavati spettanti a privati o di cose presentate per la esportazione, chiunque intenda di offrire in vendita allo Stato cosa di sua proprieta' dovra' rivolgere domanda al Ministero della pubblica istruzione, a mezzo della competente sovrintendenza. Il sovrintendente, salvo il caso in cui intenda di avvalersi della facolta' di cui alla prima parte dell'articolo successivo, trasmettera' al Ministero la domanda, accompagnandola del suo parere.» - Per l'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all'art. 5; - Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; - Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 13. |
| Art. 17 Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale
1. La Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale assicura, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, l'ideazione, la programmazione, il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti. La Direzione generale assicura altresi' il buon andamento e la necessaria unitarieta' della gestione degli interventi operativi emergenziali di messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile e immobile, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, nonche' degli interventi finalizzati alla prevenzione e alla sicurezza anti-incendio negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza statale. A tali fini, la Direzione generale coordina tutte le iniziative avvalendosi delle strutture periferiche del Ministero, anche secondo modelli organizzativi appositamente previsti per le fasi emergenziali. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) svolge, sul territorio nazionale, tutte le funzioni, anche temporanee, attribuite al Ministero nelle procedure comunque attinenti a interventi di messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione, in coordinamento con le attivita' del Dipartimento della Protezione Civile e delle altre amministrazioni coinvolte nei medesimi interventi; b) puo' adottare ogni provvedimento di competenza del Ministero con riguardo ai beni culturali mobili e immobili e beni paesaggistici coinvolti negli interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi, ivi inclusi, ove necessario, i provvedimenti elencati all'articolo 47; c) coadiuva la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio nella predisposizione degli indirizzi alle strutture periferiche per la elaborazione di piani di conservazione programmata del patrimonio culturale; d) adotta linee guida in materia di sicurezza del patrimonio culturale rispetto ai rischi antropici, raccordandosi con il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale; e) adotta linee guida, nel rispetto dei piu' elevati standard internazionali, per la sicurezza del patrimonio e la prevenzione dai rischi di calamita' naturali e incendio: a tal fine, si raccorda con le altre direzioni generali e con le amministrazioni competenti. 3. La Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. 4. La Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Sono altresi' articolazioni della Direzione generale gli uffici speciali eventualmente istituiti in attuazione dell'articolo 54, comma 2-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 17: - Per l'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all'art. 5; - Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; - Per l'art. 54, comma 2-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse; |
| Art. 18 Direzione generale Musei
1. La Direzione generale Musei cura le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione. Sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei. Svolge altresi' funzioni e compiti di valorizzazione del patrimonio culturale, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 del Codice, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del Codice medesimo, che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato. La Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessita', informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione con riferimento alle attivita' svolte dalle direzioni regionali Musei e dai direttori degli istituti e musei di cui all'articolo 33, comma 3, lettera b), ad eccezione di quello di cui al numero 2), anche su proposta del Segretario regionale. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici e dai segretari regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio; b) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre o esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale delle opere d'arte interessate dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice; c) cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato dalle mostre, esposizioni o eventi di cui alla lettera b); d) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri e linee guida per la ricezione in comodato o in deposito, di cose o beni da parte di istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 44 del Codice, e fornisce, a richiesta, il necessario supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione dei relativi atti; e) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realta' territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attivita' di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice; elabora linee guida, in conformita' con i piu' elevati standard internazionali, per la individuazione delle forme di gestione delle attivita' di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 115 del Codice; f) elabora modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice, favorendo altresi' la partecipazione del Ministero ad associazioni, fondazioni, consorzi o societa' per la gestione e la valorizzazione dei beni culturali; cura altresi', nell'esercizio delle funzioni di valorizzazione, raccordandosi con il Segretariato generale, la predisposizione di modelli di bandi di gara e di convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi per il pubblico; g) cura, anche tramite le Direzioni regionali Musei, la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-Regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti all'articolo 112, comma 4, del Codice, e degli accordi tra lo Stato, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, nonche' le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalita' di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali, per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112; h) assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualita' delle attivita' di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice e provvede all'incremento della qualita' degli inerenti servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio e alla revisione della carta dei servizi, anche con riguardo ai servizi per il pubblico resi in tutti gli istituti ed i luoghi della cultura dipendenti dal Ministero; predispone altresi' linee guida per la gestione dei musei, in conformita' con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM), e ne verifica il rispetto da parte dei musei statali; i) elabora, avvalendosi delle banche dati predisposte dalla Direzione generale Organizzazione, parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti a valutare la gestione degli istituti e dei luoghi della cultura statali, in termini di economicita', efficienza ed efficacia, nonche' di qualita' dei servizi di fruizione e di valorizzazione erogati; l) assicura comunque, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attivita' di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice; m) al fine di assicurare la valorizzazione dei beni culturali mobili dello Stato, sia esposti, sia custoditi nei depositi, il Direttore generale Musei, sulla base degli indirizzi del Ministro, puo' autorizzare, d'ufficio o su richiesta dei direttori regionali Musei o dei direttori degli istituti, musei o luoghi dotati di autonomia speciale interessati, l'assegnazione di beni culturali da un istituto o luogo della cultura statale a un altro, nel rispetto comunque di eventuali previsioni contrattuali riguardanti la destinazione dei beni; n) adotta i provvedimenti in materia di acquisti di cose o beni culturali, secondo le modalita' di cui all'articolo 21 del Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, sentiti i direttori generali competenti per materia e previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico; o) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice; p) elabora, sentite le direzioni generali competenti per materia, linee guida in materia di orari di apertura, bigliettazione e politiche dei prezzi per l'accesso ai musei e ai luoghi della cultura statali, anche in forma integrata, nell'ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice; q) promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attivita' dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio; al medesimo fine, favorisce la costituzione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice, di fondazioni museali aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati; individua altresi', secondo gli indirizzi e i criteri dettati dal Ministro e sentiti i direttori regionali Musei, i musei e i luoghi della cultura da affidare in gestione indiretta a soggetti privati ai sensi dell'articolo 115 del Codice; r) propone al Direttore generale Bilancio, sulla base dell'istruttoria elaborata sentiti i titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici del Ministero di cui all'articolo 33, gli interventi diretti al riequilibrio finanziario tra gli istituti e i luoghi della cultura statali, nonche' il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75; s) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali, anche nel rispetto degli accordi di cui alla lettera b), e delle linee guida di cui alla lettera u), sentite le direzioni generali competenti e fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; t) coadiuva la Direzione generale Bilancio nel favorire l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalita' di finanziamento collettivo; u) coordina l'elaborazione del progetto culturale di ciascun museo all'interno del sistema nazionale, in modo da garantire omogeneita' e specificita' di ogni museo, favorendo la loro funzione di luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura; elabora altresi' linee guida per lo svolgimento dell'attivita' di valorizzazione di competenza del Ministero, in conformita' con i piu' elevati standard internazionali, nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza e di pubblico godimento; v) assicura per tutti gli istituti e luoghi della cultura statali l'adempimento degli obblighi in materia di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con particolare riguardo ai bilanci degli istituti dotati di autonomia; redige e pubblica altresi' un rapporto annuale sulla gestione dei servizi per il pubblico presso gli istituti e i luoghi della cultura; z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale. 3. La Direzione generale Musei esercita, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, la vigilanza sui musei e sui parchi archeologici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 33, comma 3, e ne approva i relativi bilanci e conti consuntivi, su parere conforme della Direzione generale Bilancio. La Direzione generale assegna, altresi', d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti. 4. La Direzione generale Musei costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. 5. La Direzione generale Musei si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali, nonche' in non piu' di venti direzioni regionali Musei, con competenze su una o piu' Regioni o su una citta' metropolitana, uffici di livello dirigenziale non generale periferici, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 18: - Si riporta il testo degli articoli 6, 44, 102, 114, 115, 116 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: «Art. 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale). - 1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attivita' dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresi' la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. 2. La valorizzazione e' attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. 3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.» «Art. 44 (Comodato e deposito di beni culturali). - 1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettivita', qualora si tratti di beni di particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purche' la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa. 2. Il comodato non puo' avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato. 3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero. 4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero. L'assicurazione puo' essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 48, comma 5. 5. I direttori possono ricevere altresi' in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo che le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da parte dell'ente depositante. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.» «Art. 102 (Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice. 2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilita' sulla base della normativa vigente. 3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'art. 101 e' assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati. 4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'art. 112. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico e' tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilita'. 5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero puo' altresi' trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, la disponibilita' di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.» «Art. 114 (Livelli di qualita' della valorizzazione). - 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle universita', fissano i livelli minimi uniformi di qualita' delle attivita' di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico. 2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata. 3. I soggetti che, ai sensi dell'art. 115, hanno la gestione delle attivita' di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati. Art. 115 (Forme di gestione). - 1. Le attivita' di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta. 2. La gestione diretta e' svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica. 3. La gestione indiretta e' attuata tramite concessione a terzi delle attivita' di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'art. 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'art. 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attivita' di valorizzazione. 4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 e' attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilita' economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta e' attuata nel rispetto dei parametri di cui all'art. 114. 5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'art. 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attivita' di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attivita' di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attivita' da assicurare e dei servizi da erogare, nonche' le professionalita' degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene. 6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attivita' di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'art. 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio e' esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. L'inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni. 7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all'art. 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico. 8. Alla concessione delle attivita' di valorizzazione puo' essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attivita' medesime, previamente individuati nel capitolato d'oneri. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attivita'. 9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 116 (Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso). - 1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell'art. 115, commi 7 e 8, restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero in conformita' alle disposizioni del presente codice. Gli organi istituzionalmente preposti alla tutela non partecipano agli organismi di gestione dei soggetti giuridici indicati all'art. 112, comma 5.» - Per l'art. 48 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 16; - Per gli articoli 67 e 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 19; - Per l'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, si vedano le note all'art. 16; - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2011, n. 74 e convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2011, n. 122: «8. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome, nonche' il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con proprio decreto, puo' disporre trasferimenti di risorse tra le disponibilita' depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze medesime, in relazione alle rispettive esigenze finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli impegni gia' presi su dette disponibilita', o versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, anche degli utili conseguiti dalla societa' ALES S.p.A., al netto della quota destinata alla riserva legale, per i quali il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini della loro riassegnazione, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per l'attivita' di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.» - Per l'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all'art. 8; - Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; - Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 13. |
| Art. 19 Direzione generale Archivi
1. La Direzione generale Archivi svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici. Con riferimento all'attivita' esercitata dagli Archivi di Stato e dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessita', informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) provvede alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi destinati agli archivi, al fine del miglioramento dell'efficienza e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l'Agenzia del demanio, le Regioni e gli enti locali e promuovendo la costituzione di poli archivistici per il coordinamento dell'attivita' degli istituti che svolgono funzioni analoghe nell'ambito dello stesso territorio; b) propone, ai fini dell'istruttoria per il settore di competenza, gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorita' anche sulla base delle indicazioni degli Archivi di Stato e tenendo conto altresi' dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Bilancio; c) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici sottoposti a tutela; d) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre o esposizioni ai sensi dell'articolo 48 del Codice; autorizza, altresi', l'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale ai sensi dell'articolo 66 del Codice, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; e) predispone linee guida e direttive per la formazione degli archivi correnti e collabora, ai sensi degli articoli 23-ter, 40, comma 3, e 43, comma 4, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le amministrazioni competenti alla definizione delle regole tecniche e dei requisiti funzionali in materia di formazione e conservazione di documenti digitali della pubblica amministrazione; f) elabora, sentita la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche; g) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, elaborazione scientifica e conservazione della memoria digitale, raccordandosi con l'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library; cura i rapporti con gli organismi internazionali di settore e coordina altresi' le relazioni con le amministrazioni archivistiche estere; h) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale; i) concede contributi per interventi su archivi vigilati; l) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalita' di consultazione dei medesimi; m) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia a oggetto i beni medesimi, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; n) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici; o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici; p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice; q) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, secondo le modalita' di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363; r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale; s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice; t) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione dei beni archivistici, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realta' territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attivita' di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice; u) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale dei beni archivistici interessati dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice; v) cura la predisposizione, anche sulla base della rilevazione delle migliori pratiche, di modelli generali delle intese istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112, commi 4 e 9, del Codice; z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale. 3. La Direzione generale Archivi esercita, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili finanziari e contabili, la vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. La Direzione generale assegna, altresi', d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali al suddetto Istituto dotato di autonomia speciale. 4. La Direzione generale Archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attivita' di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia e applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento. A tal fine, la Direzione generale si raccorda con la Direzione generale Bilancio e con la Direzione generale Organizzazione, nonche' con l'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio - Digital Library. 5. La Direzione generale Archivi costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. 6. La Direzione generale Archivi si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali e nelle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e negli Archivi di Stato di cui agli articoli 44 e 45, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 19: - Si riporta il testo degli articoli 21, 66, 69, 70, 112 e 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: «Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art. 13, nonche' lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'art. 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art. 13; e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonche' di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art. 13. 2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, e' preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo' prescrivere le misure necessarie perche' i beni non subiscano danno dal trasporto. 3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalita' di cui all'art. 18. 4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali e' subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita' di cui all'art. 20, comma 1. 5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e puo' contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.» «Art. 66 (Uscita temporanea per manifestazioni). - 1. Puo' essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'art. 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrita' e la sicurezza. 2. Non possono comunque uscire: a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli; b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.» «Art. 69 (Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato). - 1. Avverso il diniego dell'attestato e' ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimita' e di merito. 2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. 3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione e' sospeso, ma le cose rimangono assoggettate alla disposizione di cui all'art. 14, comma 4. (1) 4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio di esportazione, che provvede in conformita' nei successivi venti giorni. 5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Art. 70 (Acquisto coattivo). - 1. Entro il termine indicato all'art. 68, comma 3, l'ufficio di esportazione, qualora non abbia gia' provveduto al rilascio o al diniego dell'attestato di libera circolazione, puo' proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa per la quale e' richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresi' che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato e' prorogato di sessanta giorni. 2. Il Ministero ha la facolta' di acquistare la cosa per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto e' notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato puo' rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo. 3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne da' comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facolta' di acquistare la cosa nel rispetto di quanto stabilito all'art. 62, commi 2 e 3. Il relativo provvedimento e' notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.» «Art. 112 (Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice. 2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attivita' di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilita' sulla base della normativa vigente. 3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'art. 101 e' assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati. 4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresi' l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprieta' privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti. 5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4. 6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico e' tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilita'. 7. Con decreto del Ministro sono definiti modalita' e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa. 8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonche' persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attivita' sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto. 9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalita' di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonche' dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalita' di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.» «Art. 115 (Forme di gestione). - 1. Le attivita' di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta. 2. La gestione diretta e' svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica. 3. La gestione indiretta e' attuata tramite concessione a terzi delle attivita' di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'art. 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'art. 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attivita' di valorizzazione. 4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 e' attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilita' economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta e' attuata nel rispetto dei parametri di cui all'art. 114. 5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'art. 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attivita' di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attivita' di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attivita' da assicurare e dei servizi da erogare, nonche' le professionalita' degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene. 6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attivita' di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'art. 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio e' esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. L'inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni. 7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all'art. 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico. 8. Alla concessione delle attivita' di valorizzazione puo' essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attivita' medesime, previamente individuati nel capitolato d'oneri. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attivita'. 9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.» - per gli articoli 16, 48, 60, 95, 98, 128 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 16; - Si riporta il testo degli articoli 23-ter, 40, comma 3, 43, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.: «Art. 23-ter (Documenti amministrativi informatici). - 1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonche' i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. 1-bis. La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico e' prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia. 2. 3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformita' all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle Linee guida; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento e' soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico. 4. In materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, le Linee guida sono definite anche sentito il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 5. 5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilita' personale, applicando i criteri di accessibilita' definiti dai requisiti tecnici di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. 6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis.» «4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attivita' culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.» - Per l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si vedano le note all'art. 13; - Per l'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, si vedano le note all'art. 16; - Per l'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all'art. 5; - Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; - Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 13. |
| Art. 20 Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore
1. La Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore svolge funzioni e compiti relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, alla promozione del libro e della lettura e alla proprieta' intellettuale e al diritto d'autore. Svolge altresi' le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni librari, anche avvalendosi delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche. Con riferimento all'attivita' esercitata dalle Biblioteche pubbliche statali, dalla Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini, nonche', limitatamente alle attivita' di tutela dei beni librari, dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, la Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessita', informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento, anche sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Bilancio; b) provvede alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi destinati alle biblioteche, al fine del miglioramento dell'efficienza e del contenimento della spesa, stipulando a tal fine convenzioni con l'Agenzia del demanio, le Regioni e gli enti locali e promuovendo la costituzione di poli bibliotecari per il coordinamento dell'attivita' degli istituti che svolgono funzioni analoghe nell'ambito dello stesso territorio; c) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale; d) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; e) elabora, sentita la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali e raccordandosi con l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari; f) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice e ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia a oggetto i beni medesimi, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; g) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari; h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni librari; i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri; l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; m) promuove il libro e la lettura e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi, anche attraverso accordi con le scuole di ogni ordine e grado e con organismi e enti specializzati, avvalendosi della collaborazione del Centro per il libro e la lettura; n) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice; o) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'articolo 21 del Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363; p) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale; q) decide, per i settori di competenza i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16 e 128 del Codice; r) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione dei beni librari, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realta' territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attivita' di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice; s) cura la predisposizione, anche sulla base della rilevazione delle migliori pratiche, di modelli generali delle intese istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112, commi 4 e 9, del Codice; t) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale dei beni librari interessati dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice; v) svolge le attivita' amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore librario, in raccordo con l'Agenzia delle entrate; assicura, tramite il Centro per la promozione del libro e della lettura, il funzionamento del Fondo per la promozione del libro e della lettura; z) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili finanziari e contabili, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale. 3. La Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprieta' intellettuale e di diritto d'autore, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonche' di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza sulla Societa' italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2. 4. La Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore svolge le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. La Direzione generale assegna, altresi', d'intesa con la Direzione generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio, le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti dotati di autonomia speciale. 5. La Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. 6. La Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale centrali, compresi la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e il Centro per il libro e la lettura, e nelle biblioteche di cui all'articolo 46, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 20: - Per gli articoli 16, 48, 60, 68, 82, 95, 98, 128 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 15; - Per gli articoli 21, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 76, 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 16; - La legge 17 ottobre 1996, n. 534, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996, n. 248. - Per l'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, si vedano le note all'art. 15; - Per l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si vedano le note all'art. 13; - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2005, n. 146: «Art. 2 (Coordinamento delle politiche in materia di diritto d'autore). - 1. Al fine di consentire l'efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attivita' illecite lesive della proprieta' intellettuale di cui all'articolo 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni e le attivita' culturali previsti dall'art. 6, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». 3. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: «il Ministro per i beni e le attivita' culturali esercita» sono inserite le seguenti: «congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri». 3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.» - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1999, n. 205, S.O.: «Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali). - 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane: a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato; b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri; c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica; d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonche' Commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici; e) diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria, nonche' promozione delle attivita' culturali, nell'ambito dell'attivita' del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attivita' culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri. 2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilita' decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire. 3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni. 3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo nelle regioni a statuto speciale tuttora operanti nell'ambito della Presidenza, possono essere destinati nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia o equiparati, appartenenti ai ruoli della Presidenza o chiamati in posizione di comando o fuori ruolo nell'ambito della percentuale di cui all'art. 9-bis, comma 3. 3-ter. I dirigenti appartenenti ai ruoli delle soppresse tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno. 4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane. 5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi. 6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni gia' attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. 6-bis. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 116, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le relative risorse finanziarie ed i comandi in atto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. 6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti, le funzioni e le attivita' esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al Centro medesimo sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie e strumentali, nonche' quelle umane comunque in servizio. 6-quater. In sede di prima applicazione il personale trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento. 6-quinquies. Al riordino organizzativo, di gestione e di funzionamento del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione si provvede con successivi regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 6-sexies. Dalla data di cui al comma 6-ter sono abrogati il comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522. 7. - 9. 10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza. 11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime. 11-bis. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti di sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza sono svolti, ai sensi dell'articolo 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri nell'ambito di una apposita Sovrintendenza, costituita con decreto del Presidente adottato ai sensi dell'art. 7, alla quale e' preposto un coordinatore nominato ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 400 del 1988. 11-ter. La Presidenza puo' provvedere alla amministrazione, organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi generali di supporto, purche' non siano di nocumento alle esigenze di sicurezza, attraverso societa' per azioni appositamente costituita, anche con partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra la societa' e la Presidenza sono regolati da apposito contratto di servizio, anche con riferimento alla verifica qualitativa delle prestazioni rese. 11-quater. Con specifico atto aggiuntivo al contratto di servizio di cui al comma 11-ter sono definite le modalita', i termini e le condizioni per l'utilizzazione di personale in servizio presso la Presidenza che, mantenendo lo stesso stato giuridico, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, puo' essere distaccato presso la societa'. 11-quinquies. Il restante personale coinvolto nel processo di attuazione di cui al comma 11-ter e' assegnato alle altre strutture generali della Presidenza, nel rispetto delle procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali previste dalla normativa vigente.» - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2008, n. 21: «Art. 1 (Disposizioni concernenti la Societa' italiana degli autori ed editori). - 1. La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e' ente pubblico economico a base associativa e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. La SIAE esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e puo' effettuare, altresi', la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati. La SIAE, di intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creativita' di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche. 2. L'attivita' della SIAE e' disciplinata dalle norme di diritto privato. Tutte le controversie concernenti le attivita' dell'ente, ivi incluse le modalita' di gestione dei diritti, nonche' l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria. 3. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, la vigilanza sulla SIAE. L'attivita' di vigilanza e' svolta sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza. 4. Lo statuto della SIAE e' adottato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione ed e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa designazione da parte dell'assemblea della SIAE. 5. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive modificazioni, e' abrogato. 6. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.». - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all'art. 5; - Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; - Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 13 |
| Art. 21 Direzione generale Creativita' contemporanea
1. La Direzione generale Creativita' contemporanea svolge le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell'arte e dell'architettura contemporanee, ivi inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, ivi compresi il design e la moda, e della qualita' architettonica ed urbanistica. La Direzione sostiene altresi' le imprese culturali e creative e promuove interventi di rigenerazione urbana. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) promuove i valori dell'arte e della cultura architettonica contemporanee e delle arti applicate; b) promuove e sostiene la ricerca, i talenti e le eccellenze italiane nel campo dell'arte e dell'architettura, della fotografia, del design e della moda contemporanee italiane; c) promuove la conoscenza dell'arte e della architettura, della fotografia, del design e della moda contemporanee italiane all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e d'intesa con il medesimo; d) promuove la creativita' e la produzione nel settore dell'arte e dell'architettura contemporanea, della fotografia, del design, della moda, e ne diffonde la conoscenza, valorizzando, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti e creativi; e) attiva e promuove sul territorio nazionale processi innovativi e partecipati finalizzati alla rigenerazione e allo sviluppo urbano attraverso la cultura, anche tramite accordi e convenzioni con istituzioni pubbliche e private; f) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai titolari degli uffici dirigenziali periferici e dai segretari regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale Organizzazione e dalla Direzione generale Bilancio; g) elabora, anche su proposta dei titolari degli uffici dirigenziali periferici, sentita la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali e raccordandosi con l'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione delle opere di arte e architettura contemporanee; h) cura la predisposizione e l'attuazione del Piano per l'arte contemporanea di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 29; i) promuove la qualita' del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate ad attivita' culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualita' del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale; promuove altresi' iniziative di rigenerazione urbana, anche tramite apposite convenzioni con enti territoriali ed enti locali, universita' e altri soggetti pubblici e privati; l) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dell'articolo 37 del Codice; m) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualita' architettonica e urbanistica ai sensi dell'articolo 37 del Codice; n) promuove, sentita la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, la formazione, in collaborazione con le universita', le Regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza dell'arte contemporanea e della cultura architettonica e urbanistica, della fotografia, del design e della moda; o) promuove, d'intesa con la Direzione generale Archivi e con le altre istituzioni di settore, attivita' di ricerca, conoscenza e valorizzazione degli archivi di arte, architettura, fotografia, design e moda; p) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli uffici del Ministero; q) cura e coordina, anche tramite gli uffici periferici del Ministero, la concertazione con le Regioni e con le autonomie locali, nella prospettiva della crescita, dell'inclusione sociale e della coesione territoriale, al fine della promozione e della realizzazione di programmi e piani di rigenerazione urbana e di riqualificazione, anche ambientale, delle periferie urbane, anche nel quadro della programmazione nazionale e regionale dei fondi europei; r) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717; s) assicura il coordinamento e l'attuazione delle iniziative in materia di promozione e sostegno delle industrie culturali e creative sul territorio nazionale, in collaborazione sia con le altre direzioni generali, sia con le altre amministrazioni competenti, nazionali ed europee; coordina altresi' il Desk in Italia sul Programma Europa Creativa; t) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale. 3. La Direzione generale Creativita' contemporanea costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. 4. La Direzione generale Creativita' contemporanea si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale centrale, individuato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166: «Art. 20 Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternita' dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non puo' opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potra' opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera gia' realizzata. Pero', se all'opera sia riconosciuto dalla competente autorita' statale importante carattere artistico, spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.» - La legge 29 luglio 1949, n. 717 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1949, n. 237; - La legge 23 febbraio 2001, n. 29 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2001, n. 51 - Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: «Art. 37 (Contributo in conto interessi). - 1. Il Ministero puo' concedere contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati. 2. Il contributo e' concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato. 3. Il contributo e' corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalita' da stabilire con convenzioni. 4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.» - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all'art. 5; - Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; - Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 13. |
| Art. 22 Direzione generale Spettacolo
1. La Direzione generale Spettacolo svolge funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali e di promozione delle diversita' delle espressioni culturali. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attivita' dello spettacolo; b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero; c) svolge le attivita' amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore della produzione musicale e svolge le connesse attivita' di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate; d) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, sulle fondazioni lirico-sinfoniche, nonche' su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale; e) esprime alla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprieta' intellettuale e diritto d'autore e di vigilanza sulla Societa' italiana autori ed editori (SIAE). 3. Il Direttore generale partecipa alle commissioni in materia di spettacolo dal vivo secondo le disposizioni della normativa di settore, nonche' alle riunioni Consiglio superiore dello spettacolo e delle relative sezioni. 4. La Direzione generale Spettacolo costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. 5. La Direzione generale Spettacolo si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 22: - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all'art. 5; - Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; - Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 13. |
| Art. 23 Direzione generale Cinema e audiovisivo
1. La Direzione generale Cinema e audiovisivo svolge le funzioni e i compiti in materia di attivita' cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; b) ai sensi della Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali, propone e attua, con riferimento al settore di competenza, misure finalizzate a fornire alle industrie culturali nazionali autonome un accesso effettivo ai mezzi di produzione, di diffusione e di distribuzione delle attivita', dei beni e dei servizi culturali; c) svolge le attivita' amministrative connesse al riconoscimento della nazionalita' italiana dei film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d'essai dei film, nonche' dell'eleggibilita' culturale dei film e delle produzioni audiovisive; d) dispone interventi finanziari a sostegno delle attivita' cinematografiche e degli enti e delle iniziative per la diffusione della cultura cinematografica; e) svolge le attivita' amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attivita' di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle entrate; f) cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale, le attivita' di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, nonche' gli adempimenti di competenza del Ministero in materia di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva; g) svolge le attivita' amministrative connesse alla verifica della classificazione delle opere cinematografiche ai sensi del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203; h) svolge le attribuzioni del Ministero in merito alla promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in tale ambito, raccordandosi con la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, cura i rapporti con gli altri Ministeri, con particolare riferimento al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne la promozione della formazione, con le Regioni e gli enti locali, con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e altre istituzioni pubbliche e private; i) svolge, d'intesa con la Direzione generale Turismo e in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attivita' di promozione dell'immagine internazionale, anche a fini turistici, dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo e, d'intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attivita' finalizzate all'attrazione di investimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano; l) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli, nell'ambito di propria competenza, sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero; m) esprime alla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprieta' intellettuale, diritto d'autore e di vigilanza sulla Societa' italiana autori ed editori (SIAE); n) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale. 3. Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo. 4. Presso la Direzione generale opera l'Osservatorio per lo spettacolo di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163. 5. La Direzione generale Cinema e Audiovisivo costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. 6. La Direzione generale Cinema si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 23: - Il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2017, n. 301; - Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: «Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita' culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attivita' culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attivita' degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo.» - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104: «Art. 5 (Osservatorio dello spettacolo). - E' istituito, nell'ambito dell'ufficio studi e programmazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, l'osservatorio dello spettacolo con i compiti di: a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero; b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo; c) elaborare documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati nazionali e internazionali. A questi fini, per esigenze particolari, il Ministro del turismo e dello spettacolo puo' avvalersi, con appositi incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero complessivo di dieci in ciascun anno, della collaborazione di esperti e di enti pubblici e privati. Le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti necessari allo svolgimento dei compiti dell'osservatorio dello spettacolo, nonche' per le collaborazioni di cui al comma precedente, fanno carico al Fondo di cui all'art. 1 della presente legge.» - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all'art. 5; - Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; - Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 13. |
| Art. 24 Direzione generale Turismo
1. La Direzione generale Turismo svolge funzioni e compiti in materia di turismo e, a tal fine, cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le Regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) elabora e sottopone all'approvazione del Ministro i piani di sviluppo e integrazione delle politiche turistiche nazionali, nonche' di quelle europee e internazionali e ne cura l'attuazione; b) definisce le strategie per rilanciare la competitivita' dell'Italia sullo scenario internazionale e per la promozione del Made in Italy; a tal fine si raccorda con il Segretariato generale e con le direzioni generali competenti per materia, nonche' con gli altri Ministeri competenti; c) promuove iniziative, raccordandosi con le altre direzioni generali e con l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT), per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per la qualita' e lo sviluppo dell'offerta turistica e per il miglioramento della qualita' dei servizi turistici e per una migliore offerta turistica dei territori; d) promuove, in raccordo con l'ENIT, azioni dirette alla valorizzazione della ricchezza e della varieta' delle destinazioni turistiche italiane, attraverso l'attuazione di interventi in favore del settore turistico, sia su fondi nazionali sia in riferimento a programmi cofinanziati dall'Unione europea; e) cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale, le attivita' di rilievo internazionale concernenti il settore del turismo; f) elabora, in raccordo con l'ENIT, programmi e promuove iniziative, in raccordo con le direzioni generali competenti e i Segretariati regionali, finalizzate all'incremento dell'offerta turistica destinata alla fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai siti e agli elementi dichiarati dall'UNESCO patrimonio culturale materiale o immateriale dell'umanita'; g) attiva, in raccordo con i Segretariati regionali e con gli enti territoriali, reti e percorsi di valorizzazione del patrimonio culturale e cura la definizione, in raccordo con la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e la Direzione generale Musei, degli indirizzi strategici dei progetti relativi alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative di promozione turistica finalizzate a valorizzare le identita' territoriali e le radici culturali delle comunita' locali; h) elabora programmi e promuove iniziative finalizzati a sensibilizzare le giovani generazioni al turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio culturale, dell'ambiente e dell'ecosistema; i) provvede alla diffusione del Codice di Etica del Turismo; l) attua iniziative di assistenza e tutela dei turisti, garantendo il consumatore di pacchetto turistico; m) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalita' attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale, ivi inclusi l'ENIT e il Club Alpino Italiano (CAI) ; n) cura le attivita' di regolazione delle imprese turistiche e di interazione con il sistema delle autonomie locali e le realta' imprenditoriali; o) provvede alla programmazione e gestione di fondi strutturali e promuove gli investimenti di competenza all'estero e in Italia; p) predispone gli atti necessari all'attuazione delle misure a sostegno delle imprese di settore, ivi compresa la concessione di crediti di imposta; q) predispone gli atti necessari al monitoraggio dell'applicazione e alla revisione periodica degli standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali, e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo ed internazionale; r) convoca, in qualita' di amministrazione procedente, apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati; s) promuove la realizzazione di progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l'ideazione e la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, nell'ambito del Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, predisposti a cura delle Regioni e degli enti locali, singoli o associati; t) cura le attivita' inerenti all'esercizio di ogni altra competenza statale in materia di turismo. 3. Presso la Direzione generale Turismo, che ne supporta le attivita', hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 31. 4. La Direzione generale Turismo costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. 5. La Direzione generale Turismo si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 24: - La legge 7 agosto 1990, n. 241 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192; - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all'art. 5; - Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 13 |
| Art. 25 Direzione generale Organizzazione
1. La Direzione generale Organizzazione assicura la gestione efficiente, unitaria e coordinata degli affari generali e dei servizi comuni ed e' competente in materia di stato giuridico del personale, di relazioni sindacali, di comunicazione interna, di concorsi, assunzioni, valutazioni, assegnazioni, mobilita', politiche per le pari opportunita' e formazione continua del personale, gestione del contenzioso del lavoro, procedimenti disciplinari, spese di lite. Cura inoltre la qualita', la tempestivita' e l'affidabilita' dei flussi informativi relativi alle attivita' del Ministero, mediante azioni quali la standardizzazione delle procedure e l'informatizzazione dei processi e la dematerializzazione dei flussi documentali. La Direzione generale assicura altresi' la disponibilita', la gestione, la trasmissione, la conservazione e la fruibilita' dell'informazione in modalita' digitale tra tutte le strutture centrali e periferiche del Ministero. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) elabora, mediante piani d'azione e progetti coordinati, una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione; b) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero; c) elabora parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti ad assicurare la completezza, la trasparenza e il costante aggiornamento delle informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attivita' del Ministero; d) coordina i sistemi informativi del Ministero, anche attraverso l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti in materia di innovazione digitale nel settore pubblico e promuove il miglioramento della conoscenza del patrimonio informativo dell'amministrazione; e) cura la gestione della rete locale intranet del Ministero, raccordandosi con le strutture centrali e periferiche; f) svolge i compiti previsti dall'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; g) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore delle pubbliche amministrazioni, fermo restando il coordinamento del Segretario generale; h) attua le direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva ed emana gli indirizzi ai direttori generali centrali e periferici ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati; i) cura l'organizzazione, gli affari generali e la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate ai centri di responsabilita' presenti nella sede centrale del Ministero; l) assicura, raccordandosi con l'Ufficio stampa e il Segretario generale, la comunicazione interna al Ministero e gestisce i flussi informativi riguardanti l'organizzazione e il personale delle strutture centrali e periferiche; m) cura l'adempimento degli obblighi in materia di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; in particolare, per garantire la trasparenza e la pubblicita' dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonche' per favorire le attivita' di studio e di ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, cura che tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, siano pubblicati integralmente nel sito internet del Ministero e in quello, ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto; n) valuta e individua le migliori soluzioni per rispondere alle necessita' di personale degli uffici; o) elabora e attua le politiche del personale e della gestione delle risorse umane; p) individua i fabbisogni formativi del personale del Ministero, trasmettendoli alla Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali; q) elabora proposte e cura i rapporti con le altre pubbliche amministrazioni e con le organizzazioni del terzo settore per l'utilizzo di personale nell'ambito dell'attivita' del Ministero, anche nell'ambito del Servizio civile nazionale, sentite le direzioni generali competenti per materia; r) sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero, provvede alla programmazione generale del fabbisogno di personale, al dimensionamento degli organici del Ministero, sentiti le altre direzioni generali e i Segretariati regionali, nonche', d'intesa con il Segretario generale, all'allocazione delle risorse umane e alla mobilita' delle medesime tra le diverse direzioni e uffici, sia centrali, sia periferici, anche su proposta dei relativi direttori. 3. La Direzione generale Organizzazione costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. 4. La Direzione generale Organizzazione si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 25: - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Art. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie). - 1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine le predette amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a: a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi dell'amministrazione; c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica; d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi; h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di sicurezza, accessibilita' e fruibilita'.» - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 05 aprile 2013 n. 80; - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 33 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003 (S.O. n. 123); - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all'art. 5; - Per art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 13. |
| Art. 26 Direzione generale Bilancio
1. La Direzione generale Bilancio cura il bilancio, la programmazione e il controllo di gestione del Ministero per le risorse finanziarie nazionali e dell'Unione europea. La Direzione verifica il rispetto degli obiettivi individuati dal Segretario generale e provvede all'allocazione delle risorse finanziarie in relazione all'esito di tale verifica. La Direzione svolge attivita' di supporto e consulenza in materia di Art-bonus e altre agevolazioni fiscali. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) cura, su proposta dei direttori generali centrali, dei titolari degli uffici dirigenziali di livello generale periferici e dei segretari regionali, l'istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa, nonche' dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessita' di integrazione delle diverse fonti di finanziamento, e attribuisce, anche mediante ordini di accreditamento, le relative risorse finanziarie agli organi competenti; b) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero; in attuazione delle direttive del Ministro, cura la gestione unitaria del bilancio; su proposta dei direttori generali centrali, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero in sede di formazione e di assestamento del bilancio e delle operazioni di variazione compensativa, la redazione delle proposte per il disegno di legge di bilancio, l'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo; c) cura la fase istruttoria relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilita' e tutti gli atti connessi; predispone gli atti relativi alla gestione unificata delle spese strumentali individuate con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; d) cura, in modo unitario per il Ministero, i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze; e) provvede al censimento delle attivita' delle strutture centrali e periferiche del Ministero, con riguardo al numero di procedimenti e di atti, alla dotazione di personale e alle risorse, nonche' a indicatori di impatto relativi all'efficacia, all'efficienza e all'economicita' delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale; a tal fine riceve dalle strutture centrali e periferiche, per via telematica e sulla base di appositi standard, gli atti adottati e ogni altra informazione richiesta; f) cura l'istruttoria per la predisposizione dei programmi degli interventi da finanziare in attuazione dei programmi di ripartizione di risorse finanziarie provenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; g) dispone le rilevazioni ed elaborazioni statistiche relative all'attivita' del Ministero, comprese quelle previste ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; tali rilevazioni ed elaborazioni statistiche sono costantemente aggiornate e messe a disposizione dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e delle altre strutture centrali e periferiche, secondo le rispettive competenze; h) cura e promuove l'acquisizione delle risorse finanziarie aggiuntive nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; cura i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico relativamente alle intese istituzionali di programma e ai relativi accordi attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; i) cura, in attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il controllo di gestione, in raccordo con i centri di costo del Ministero, per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; comunica all'Organismo indipendente di valutazione della performance gli esiti del controllo di gestione; l) coordina i centri di responsabilita' del Ministero negli adempimenti relativi alla contabilita' economica di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; m) coordina e svolge attivita' di supporto ai centri di costo del Ministero negli adempimenti relativi alla gestione del sistema informativo SICOGE, anche ai fini dell'adozione di un sistema di scritture di contabilita' integrata economico-patrimoniale analitica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; n) monitora e analizza la situazione finanziaria dei centri di responsabilita' amministrativa del Ministero; o) monitora e analizza le giacenze di cassa delle contabilita' speciali e dei conti di tesoreria unica dei funzionari delegati del Ministero; p) analizza ed effettua il monitoraggio degli investimenti pubblici di competenza del Ministero, anche avvalendosi del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici; q) effettua la riprogrammazione degli interventi relativi a programmi approvati; r) cura gli adempimenti relativi al riequilibrio finanziario degli istituti dotati di autonomia speciale, nonche' il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75; s) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti; t) cura la gestione del trattamento economico del personale del Ministero; u) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulle societa' partecipate dal Ministero, sentite le direzioni generali competenti per materia; esercita altresi' le funzioni di vigilanza sugli Istituti dotati di autonomia e sugli enti vigilati o controllati dal Ministero, d'intesa con le direzioni generali competenti per materia; v) cura gli adempimenti connessi al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata alla finalita' del finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; z) cura gli adempimenti di competenza del Ministero in ordine al beneficio fiscale Art-bonus, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; favorisce, altresi', coadiuvato dalla Direzione generale Musei e dalle Direzioni regionali Musei, l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; individua, con l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze, gli strumenti necessari ad assicurare il flusso delle risorse. 3. Presso la Direzione generale Bilancio opera il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, con funzioni di supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e realizzati dal Ministero. 4. La Direzione generale Bilancio costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. 5. La Direzione generale Bilancio si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 26: - Si riporta il testo degli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, S.O.: «Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). - 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio. 2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, previo assenso Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 3. I titolari dei centri di responsabilita' amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva pertinenza.» «Art. 10 (Sistema di contabilita' economica delle pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attivita' prodotti, le pubbliche amministrazioni adottano, anche in applicazione dell'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni, un sistema di contabilita' economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. Esso collega le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilita' dirigenziali, allo scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole amministrazioni. Queste ultime provvedono alle rilevazioni analitiche riguardanti le attivita' di propria competenza secondo i criteri e le metodologie unitari previsti dal sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di supporto al controllo interno, assicurando l'integrazione dei sistemi informativi e il costante aggiornamento dei dati. 2. Le componenti del sistema pubblico di contabilita' economica per centri di costo sono: il piano dei conti; i centri di costo e i servizi erogati. 3. Il piano dei conti, definito nella tabella B allegata al presente decreto legislativo, costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di gestione. 4. I centri di costo sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilita' dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione. 5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. In base alla definizione dei servizi finali e strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari, il Ministro competente individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicita' del risultato della gestione, anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , aggiunto dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94 . Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono gli organi di direzione politica o di vertice. 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, puo' apportare integrazioni e modifiche alla tabella di cui al comma 3.». - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222: «Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT. 2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT. 3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823 (3), e dalle relative norme di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale. 4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT. 5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.» - Per l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si vedano le note all'art. 13; - Per il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si vedano le note alle premesse; - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, S.O. e convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189, S.O.: «6. Nelle more dell'attuazione della delega prevista dall'art. 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed al fine di garantire completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione, attraverso la rilevazione puntuale dei costi, effettuata anche mediante l'acquisizione dei documenti contenenti le informazioni di cui al comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2013, tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad adottare il sistema informativo SICOGE anche ai fini delle scritture di contabilita' integrata economico-patrimoniale analitica. Le predette scritture contabili saranno integrate, per l'acquisto di beni e servizi, con l'utilizzo delle funzionalita' di ciclo passivo rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello Stato, al fine della razionalizzazione di tali tipologie di acquisti.». - Per l'art. 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, si vedano le note all'art. 18; - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014, n. 125 e convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014, n. 175. «Art. 1 (ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura). - 1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonche' dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. 2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 e' riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 e' altresi' riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta e' utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresi' a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonche' della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonche' le informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 6. L'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e' abrogato. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di cui all'art. 14, comma 3, del presente decreto, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il portale di cui al comma 5. 7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'art. 17.». - La legge 17 maggio 1999, n. 144 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, S.O.; - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si vedano le note all'art. 5; - Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; - Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 13. |
| Art. 27 Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici
1. Il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato «Consiglio superiore», e' organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici. 2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del Capo di Gabinetto o, tramite l'Ufficio di Gabinetto, del Segretario generale o del direttore generale centrale competente: a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione; b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali; c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, nonche' sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e sul Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale predisposto dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali; d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni; e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero; f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici; g) su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonche' da Stati esteri. 3. Il Consiglio superiore puo' avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici. 4. Il Consiglio superiore e' composto da: a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici; b) otto eminenti personalita' del mondo della cultura nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalita' di cui al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine e' ridotto a dieci giorni. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente. 6. Il Consiglio superiore e' integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti da tutto il personale, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a), ovvero su questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero. Alle sedute del Consiglio sono ammessi altresi', senza diritto di voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici i quali, in caso di assenza o impedimento dei rispettivi presidenti, svolgono le funzioni di componenti del Consiglio medesimo. 7. Il termine di durata del Consiglio superiore e' stabilito in tre anni. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attivita' di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, ne' essere amministratori o sindaci di societa' che svolgono le medesime attivita'; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero, ne' assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' soggetto a parere del Consiglio superiore. 8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Segretariato generale. 9. Il Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, il Consiglio superiore dello spettacolo e il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza dei predetti organi consultivi.
Note all'art. 27: - Si riporta il testo all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.» - Si riporta il testo all'art. 2195 del Codice civile: «Art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione). - Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un'attivita' bancaria o assicurativa; 5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.» |
| Art. 28 Comitati tecnico-scientifici
1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici: a) comitato tecnico-scientifico per l'archeologia; b) comitato tecnico-scientifico per le belle arti; c) comitato tecnico-scientifico per il paesaggio; d) comitato tecnico-scientifico per l'arte e l'architettura contemporanee; e) comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura; f) comitato tecnico-scientifico per gli archivi; g) comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali. 2. I comitati di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma 1: a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa; b) esprimono pareri, a richiesta del Segretario generale, dei direttori generali centrali o dei segretari regionali che presentano richiesta per il tramite dei direttori generali centrali competenti, ed avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici; c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di particolare rilievo, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, su richiesta del Segretario generale o dei direttori generali competenti; d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice; e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta con le modalita' di cui alla lettera b). 3. Il comitato di cui alla lettera e) del comma 1: a) avanza proposte per la definizione di piani e programmi per i beni culturali e paesaggistici finalizzati a favorire l'incremento delle risorse destinate al settore; b) esprime pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori generali, e avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali. 4. Ciascun Comitato e' composto: a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalita' attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; il rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura e' eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello dirigenziale e di III area del Ministero, appartenente sia a profili tecnico-scientifici sia a profili amministrativi; b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere; c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale, sentite le Consulte o Societa' scientifiche nazionali del settore. 5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera g), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 4, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario generale e i direttori generali competenti per materia. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente. 6. I comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4. Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 27, comma 7. 7. I comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale. 8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti direzioni generali.
Note all'art. 28: - Per gli articoli 16, 47, 69, 128 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 16. |
| Art. 29 Consiglio superiore dello spettacolo
1. Il Consiglio superiore dello spettacolo e' organo consultivo del Ministro e svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal vivo, nonche' nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attivita' di spettacolo dal vivo. 2. Presso il Consiglio superiore dello spettacolo opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale Spettacolo. |
| Art. 30 Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo
1. Il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonche' nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attivita' cinematografiche e dell'audiovisivo. 2. Presso il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo. |
| Art. 31 Comitato permanente di promozione del turismo in Italia
1. Il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e' organo consultivo del Ministro e opera presso la Direzione generale Turismo.
Note all'art. 31: - Si riporta il testo all'art. 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6-6-2011 - S.O. n. 139 «Art. 58 (Comitato permanente di promozione del turismo in Italia). - 1. Al fine di promuovere un'azione coordinata dei diversi soggetti, che operano nel settore del turismo, con la politica e la programmazione nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, di seguito denominata Comitato. Con il medesimo decreto sono regolati il funzionamento e l'organizzazione del Comitato. 2. Il Comitato e' presieduto, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, che puo' all'uopo delegare un suo rappresentante. Il decreto di istituzione del Comitato assicura la rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico. 3. Il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti ambiti: a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista; b) accordi di programma con le regioni e sviluppo della strutturazione turistica sul territorio progetti di formazione nazionale al fine di promuovere lo sviluppo turistico; c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l'offerta turistica nazionale; d) promozione dell'immagine dell'Italia, nel settore turistico, all'interno confini nazionali, con particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul territorio pari opportunita' di propaganda ed una comunicazione unitaria; e) organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati ; f) raccordo e cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo; g) promozione a fini turistici del marchio Italia. 4. L'istituzione ed il funzionamento del Comitato non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e la relativa partecipazione e' a titolo gratuito.» |
| Art. 32 Comitato consultivo permanente per il diritto di autore
1. Il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' organo consultivo del Ministro e opera presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.
Note all'art. 32: - Si riporta il testo dell'art. 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166: «Art. 190 E' istituito presso il Ministero della cultura popolare un comitato consultivo permanente per il diritto di autore. Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e da' pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da speciali disposizioni. Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies, comma 4.» |
| Art. 33 Uffici dotati di autonomia speciale
1. Gli uffici del Ministero dotati di autonomia speciale hanno autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. 2. Sono uffici dotati di autonomia speciale: a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 1) l'Archivio centrale dello Stato; 2) l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library; 3) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 1) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; 2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; 3) il Centro per il libro e la lettura; 4) l'Istituto centrale per gli archivi; 5) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi; 6) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; 7) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane; 8) l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, che subentra all'Istituto centrale per la demoetnoantropologia; 9) l'Istituto centrale per il restauro, che subentra all'Istituto superiore per la conservazione e il restauro; 10) l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro, che subentra all'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario; 11) l'Istituto centrale per la grafica; 12) l'Istituto centrale per l'archeologia; 13) l'Opificio delle pietre dure; 14) la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, con sede a Taranto; 15) l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, fino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede a Rieti. 3. Sono altresi' dotati di autonomia speciale i seguenti musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale: a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 1) la Galleria Borghese; 2) le Gallerie degli Uffizi; 3) la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea; 4) le Gallerie dell'Accademia di Venezia; 5) il Museo e Real bosco di Capodimonte; 6) il Museo nazionale romano; 7) il Parco archeologico del Colosseo; 8) il Parco archeologico di Pompei; 9) la Pinacoteca di Brera; 10) la Reggia di Caserta; 11) il Vittoriano e Palazzo Venezia; b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 1) il Complesso monumentale della Pilotta; 2) la Biblioteca e il Complesso monumentale dei Girolamini; 3) la Galleria dell'Accademia di Firenze; 4) la Galleria nazionale delle Marche; 5) la Galleria nazionale dell'Umbria; 6) le Gallerie Estensi; 7) le Gallerie nazionali d'arte antica; 8) i Musei Reali; 9) il Museo delle Civilta'; 10) il Museo Archeologico nazionale di Cagliari; 11) il Museo archeologico nazionale di Napoli; 12) il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria; 13) il Museo archeologico nazionale di Taranto; 14) i Musei del Bargello; 15) il Museo nazionale d'Abruzzo; 16) il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia; 17) il Museo nazionale di Matera; 18) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare; 19) il Palazzo Ducale di Mantova; 20) il Palazzo Reale di Genova; 21) il Palazzo Reale di Napoli; 22) il Parco archeologico dei Campi Flegrei; 23) il Parco archeologico dell'Appia antica; 24) il Parco archeologico di Ercolano; 25) il Parco archeologico di Ostia antica; 26) il Parco archeologico di Paestum e Velia; 27) il Parco archeologico di Sibari; 28) la Pinacoteca nazionale di Bologna; 29) Villa Adriana e Villa d'Este. 4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto dell'invarianza della spesa, possono essere individuati eventuali altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nonche' possono essere assegnati ai musei di cui al comma 3 ulteriori istituti o luoghi della cultura. Con i medesimi decreti di cui al precedente periodo uno o piu' istituti di cui al comma 3, lettera b), possono essere assegnati agli istituti dotati di autonomia speciale aventi qualifica di ufficio dirigenziale di livello generale, operanti nel territorio della stessa Regione. I decreti di cui ai precedenti periodi possono altresi' ridenominare gli uffici da essi regolati, nonche' definire i confini dei parchi archeologici e delle Soprintendenze di cui al presente articolo. 5. L'organizzazione e il funzionamento degli uffici dotati di autonomia speciale sono definiti con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al comma 2, lettera b), sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono. Gli incarichi di direzione degli uffici di cui al comma 2, lettera a), sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei e dei parchi archeologici di cui al comma 3, lettera a), sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei e dei parchi archeologici di cui al comma 3, lettera b), sono conferiti dal Direttore generale Musei ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fatta eccezione dell'incarico di direzione della Biblioteca e del Complesso dei Girolamini che e' conferito dal Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore, ai sensi del medesimo articolo 19, comma 5. In ogni caso gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di cui al comma 3 possono essere conferiti secondo le modalita' previste dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e possono essere rinnovati ai sensi dell'articolo 22, comma 7-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96. Ai Direttori degli istituti e musei di cui al comma 3, con l'atto di conferimento dei relativi incarichi, possono essere altresi' conferite le funzioni di direttore regionale Musei, senza ulteriori emolumenti accessori.
Note all'art. 33: - Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; - Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 13; - Si riporta il testo dell'art. 14, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014, n. 125 e convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014, n. 175; «2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, i poli museali, gli istituti e luoghi della cultura statali e gli uffici competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico, possono essere trasformati in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A ciascun provvedimento e' allegato l'elenco dei poli museali e delle soprintendenze gia' dotate di autonomia. Nelle strutture di cui al primo periodo del presente comma, vi e' un amministratore unico, in luogo del consiglio di amministrazione, da affiancare al soprintendente, con specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. I poli museali e gli istituti e i luoghi della cultura di cui al primo periodo svolgono, di regola, in forma diretta i servizi di assistenza culturale e di ospitalita' per il pubblico di cui all'art. 117, comma 2, lettere a) e g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 2-bis. Al fine di adeguare l'Italia agli standard internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con il regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.». - Per l'art. 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'art. 5. |
| Art. 34 Archivio centrale dello Stato
1. L'Archivio centrale dello Stato, con sede in Roma, custodisce la memoria documentale dello Stato unitario. Conserva, in conformita' a quanto previsto dal Codice, archivi e documenti, su qualunque supporto, degli organi centrali dello Stato italiano e vigila sulla formazione di detti archivi. Conserva, inoltre, archivi e documenti, su qualunque supporto, di enti pubblici di rilievo nazionale e di privati che lo Stato abbia in proprieta' o deposito. Garantisce la consultabilita' della documentazione conservata. 2. L'Archivio centrale dello Stato costituisce repository degli archivi digitali degli organi centrali dello Stato e degli atti di stato civile per l'intero territorio nazionale, previa intesa e di concerto con il Centro nazionale di raccolta del Ministero dell'interno. 3. L'Archivio centrale dello Stato svolge, inoltre, attivita' di ricerca, formazione, promozione e editoriale in materia archivistica. 4. L'Archivio centrale dello Stato e' sottoposto alla vigilanza della Direzione generale Archivi e, limitatamente ai profili finanziari e contabili, della Direzione generale Bilancio. |
| Art. 35
Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library
1. L'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale, di seguito «Digital Library», cura il coordinamento e promuove programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza del Ministero. A tal fine elabora il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale e ne cura l'attuazione ed esprime parere obbligatorio e vincolante su ogni iniziativa del Ministero in materia. 2. Il direttore della Digital Library, in particolare: a) cura il coordinamento in materia di programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza del Ministero, nonche' dei censimenti di collezioni digitali e dei servizi per l'accesso on-line, quali siti Internet, portali e delle banche dati; b) verifica lo stato dei progetti di digitalizzazione attuati dagli uffici del Ministero e monitora la consistenza delle risorse digitali disponibili; c) coordina appositi tavoli tecnici con rappresentanti degli istituti e degli uffici centrali e periferici del Ministero, ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale; d) fornisce supporto agli uffici del Ministero e redige accordi tipo per la realizzazione di progetti di digitalizzazione del patrimonio culturale, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati; e) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice. 3. La Digital Library svolge sull'Istituto centrale per gli archivi, sull'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. I direttori di tali istituti sono nominati dal direttore della Digital Library ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti dotati di autonomia speciale sono assegnate dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, d'intesa con la Digital Library, con la Direzione generale Organizzazione e con la Direzione generale Bilancio. L'Istituto centrale per gli archivi, l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi e l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane dipendono, altresi' funzionalmente, per i profili di rispettiva competenza, dalla Direzione generale Archivi e dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.
Note all'art. 35: - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: «Art. 17 (Catalogazione). - 1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attivita'. 2. Le procedure e le modalita' di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. 3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle universita', concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione. 4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalita' di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali. 5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua articolazione. 6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell'art. 13 e' disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.» - Per l'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'art. 5. |
| Art. 36 Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma
1. La Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, di seguito «Soprintendenza speciale», svolge sull'intero territorio del Comune di Roma le funzioni spettanti ai soprintendenti archeologia, belle arti e paesaggio, fatte salve le competenze del direttore regionale Musei del Lazio e del direttore Musei statali della citta' di Roma, nonche' dei direttori dei musei e parchi archeologici di rilevante interesse nazionale e degli altri uffici del Ministero aventi sede nel medesimo territorio. 2. Il soprintendente della Soprintendenza speciale esercita altresi' sugli istituti e i luoghi della cultura statali presenti nel territorio di sua competenza, e non assegnati ad altri uffici del Ministero, le funzioni di cui all'articolo 43, comma 4. 3. La Soprintendenza speciale e' articolata in piu' aree funzionali, ivi incluse quelle di cui all'articolo 41, comma 2; l'incarico di responsabile di area e' conferito dal soprintendente, sulla base di una apposita procedura selettiva. 4. La Soprintendenza speciale e' sottoposta alla vigilanza, con riguardo alle funzioni di cui al comma 1, della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio e, con riguardo alle funzioni di cui al comma 2, della Direzione generale Musei. |
| Art. 37 Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo
1. La Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, di seguito «Soprintendenza nazionale», con sede a Taranto, cura lo svolgimento delle attivita' di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo di cui all'articolo 94 del Codice, nonche' delle funzioni attribuite al Ministero ai sensi della legge 23 ottobre 2009, n. 157, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001. A tal fine, si raccorda con le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio. 2. Nel territorio della Provincia di Taranto, il soprintendente della Soprintendenza nazionale svolge altresi' le funzioni spettanti ai soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio. Il soprintendente esercita inoltre sugli istituti e i luoghi della cultura statali presenti nel medesimo territorio, e non assegnati ad altri uffici del Ministero, le funzioni di cui all'articolo 43, comma 4. 3. La Soprintendenza nazionale ha centri operativi presso le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con sede a Napoli e Venezia e nelle altre eventualmente individuate con successivo provvedimento.
Note all'art. 37: - Si riporta il testo dell'art. 94 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: «Art. 94 (Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo) Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.» - La legge 23 ottobre 2009, n. 157, Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2009 n. 262. |
| Art. 38 Istituti e scuole del restauro
1. L'Istituto centrale per il restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro svolgono attivita' di restauro, conservazione, formazione, ricerca e consulenza sul patrimonio culturale appartenenti allo Stato e ad altri enti pubblici e privati. 2. Presso gli istituti di cui al comma 1 operano le Scuole di Alta Formazione e Studio, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
Note all'art. 38: - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del26 ottobre 1998 n. 250: «Art. 9 (Scuole di formazione e studio). - 1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro. 2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di universita' e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti. 3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle scuole gia' istituite. 4. Con regolamento adottato con le modalita' di cui al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963, n. 1409.» |
| Art. 39 Organi periferici del Ministero
1. Sono organi periferici del Ministero: a) i Segretariati regionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo; b) le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio; c) le Direzioni regionali Musei; e) i Musei, le aree e i parchi archeologici e gli altri luoghi della cultura; f) le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche; g) gli Archivi di Stato; h) le Biblioteche. 2. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali periferici provvedono alla organizzazione e alla gestione delle risorse umane e strumentali a essi rispettivamente assegnate, ferme restando le competenze in materia della Direzione generale Organizzazione e della Direzione generale Bilancio. |
| Art. 40
Segretariati regionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo
1. I Segretariati regionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano, nel rispetto della specificita' tecnica degli istituti e nel quadro delle linee di indirizzo inerenti alla tutela emanate per i settori di competenza dalle direzioni generali centrali, il coordinamento dell'attivita' delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale. I Segretariati regionali curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione. Essi altresi' stipulano accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali. 2. Il Segretario regionale, in particolare: a) convoca e presiede la Commissione regionale per il patrimonio culturale di cui all'articolo 47; ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, convoca la stessa, d'ufficio o su richiesta del Segretario generale o del Direttore generale centrale competente o su segnalazione delle altre amministrazioni statali, regionali e locali coinvolte, per il riesame di pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del Ministero; b) riferisce al Segretario generale e ai direttori generali centrali di settore in merito all'andamento delle attivita' degli uffici periferici del Ministero operanti nel territorio della Regione, sulla base dei dati forniti dagli uffici medesimi; c) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37 del medesimo Codice; d) trasmette al competente direttore generale centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di prelazione che gli pervengono dalle Soprintendenze destinatarie, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del Codice, della denuncia di cui all'articolo 60 del medesimo Codice, ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le stesse modalita' trasmette al competente direttore generale centrale anche le proposte di prelazione formulate dalla Regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati e, su indicazione del direttore generale medesimo, comunica alla Regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62, comma 3, del Codice; e) esprime il parere di competenza del Ministero anche in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di piu' Soprintendenze; f) stipula l'intesa con la Regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice; g) propone al Ministro, per il tramite del direttore generale competente ad esprimere il parere di merito, la stipulazione delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice; h) sottopone al direttore generale competente la proposta da inoltrare al Ministro per l'approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice; i) istruisce per la Commissione regionale per il patrimonio culturale la documentazione relativa alle proposte di interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorita' sulla base delle indicazioni degli uffici periferici del Ministero; l) stipula, previa istruttoria della Soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalita' per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del Codice; m) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento o il recupero di somme che e' tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti; n) predispone, d'intesa con le Regioni, i programmi e i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici, in raccordo con la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e con la Direzione generale Creativita' contemporanea; o) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza, nonche' per l'acquisto di forniture, servizi e lavori, che non siano di competenza degli altri uffici periferici di cui all'articolo 39; assicura il supporto amministrativo a tutti gli uffici periferici per la predisposizione degli atti di gara per l'acquisto di forniture, servizi e lavori, favorendo il ricorso a centrali di committenza comuni e l'integrazione territoriale delle prestazioni e dei contratti; p) coadiuva gli altri uffici territoriali nella programmazione degli interventi da finanziare mediante ricorso alla sponsorizzazione, assicurando la diramazione e la corretta attuazione, da parte degli uffici, delle linee guida applicative del Codice dei contratti pubblici; q) cura la gestione delle risorse umane e assicura i servizi amministrativi di supporto agli uffici periferici operanti sul rispettivo territorio e, per i profili di competenza, delle direzioni generali Organizzazione e Bilancio; cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale; r) cura, in raccordo con le Regioni e gli enti locali interessati, l'attuazione degli indirizzi strategici e dei progetti elaborati a livello centrale relativi alla valorizzazione e alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza delle identita' territoriali e delle radici culturali delle comunita' locali; s) favorisce la conoscenza, l'implementazione e l'attuazione a livello periferico delle politiche turistiche definite a livello centrale; svolge altresi' attivita' di audit territoriale e locale utile ad aggiornare le strategie nazionali e migliorare le politiche; t) favorisce, in stretto raccordo con la Direzione generale Turismo e con la Direzione regionale Musei, con riferimento al territorio regionale di competenza, iniziative per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per il miglioramento della qualita' dei servizi turistici e per una migliore offerta turistica nel territorio regionale; coadiuva la Direzione generale Turismo nell'elaborazione di iniziative per la promozione dei circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica; u) fornisce al Segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 13, comma 2, lettera h); v) stipula, su proposta del soprintendente di settore, gli accordi di cui al comma 14 dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico; z) puo' proporre l'avocazione degli atti di competenza dei soprintendenti ai competenti Direttori generali centrali. 3. L'incarico di Segretario regionale per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal Segretario generale. 4. I Segretariati regionali costituiscono centri di costo del Segretariato generale da cui dipendono contabilmente; per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione del personale, dipendono dalla Direzione generale Organizzazione. 5. I Segretariati regionali per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono diciassette e hanno sede nella citta' capoluogo di regione, ad esclusione della Sicilia, del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta.
Note all'art. 40: - Si riporta il testo degli articoli 34, 35, 38 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: «Art. 34 (Oneri per gli interventi conservativi imposti). - 1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell'art. 32, sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero puo' concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne da' comunicazione all'interessato. 2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche mediante l'erogazione di acconti ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 3, nei limiti dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1. 3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero determina la somma da porre a carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato. Art. 35 (Intervento finanziario del Ministero). - 1. Il Ministero ha facolta' di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi previsti dall'art. 31, comma 1, per un ammontare non superiore alla meta' della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero puo' concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli archivi storici previsti dall'art. 30, comma 4. 3. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali. Art. 38 (Accessibilita' al pubblico dei beni culturali oggetto di interventi conservativi). - 1. I beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalita' fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell'art. 34 o della concessione del contributo ai sensi degli articoli 35 e 37. 2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune e alla citta' metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili.» «Art. 62 (Procedimento per la prelazione). - 1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne da' immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne da' notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicita' a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo. 2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalita' di valorizzazione culturale del bene. 3. Il Ministero puo' rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facolta' all'ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprieta' del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica. 4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, il termine indicato al comma 2 e' di novanta giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'art. 59, comma 4.» - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014, n. 125 e convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014, n. 175: «Art. 12 (Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialita' e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici). - 1-ter. Per assicurare la trasparenza e la pubblicita' dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nonche' per favorire le attivita' di studio e ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono pubblicati integralmente nel sito internet del Ministero e in quello, ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto, secondo le disposizioni in materia di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.» - Per il decreto legislativo 18 aprile 2019, n. 50 si rinvia alle premesse; - Per la legge 7 agosto 1990, n. 241 vedasi nota all'art. 24; - Per il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 si rinvia alle premesse; - Il Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 06 giugno 2001 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001 n. 380; - Per gli articoli 12, 13, 45, 138, 141-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 16; - Per l'art. 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 21; - Per l'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si vedano le note all'art. 5; - Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; - Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si vedano le note all'art. 13; |
| Art. 41 Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio
1. Le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano sul territorio la tutela del patrimonio culturale. In particolare, il Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio: a) svolge le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio; assicura altresi', raccordandosi con la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, la tutela del patrimonio culturale subacqueo di cui all'articolo 94 del Codice; b) autorizza l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali, fatta eccezione per quelli mobili assegnati alle direzioni regionali e agli istituti dotati di autonomia speciale, e comunque fatto salvo quanto disposto dall'articolo 47, comma 2; c) dispone l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, con le modalita' ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali; d) partecipa ed esprime pareri nelle materie di sua competenza nelle conferenze di servizi; e) assicura la tutela del decoro dei beni culturali secondo le disposizioni del Codice, e in particolare gli articoli 45, 49 e 52 del Codice; f) amministra e controlla i beni datigli in consegna ed esegue sugli stessi, con le modalita' ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, anche i relativi interventi conservativi; provvede altresi' all'acquisto di beni e servizi in economia; g) svolge attivita' di ricerca sui beni culturali e paesaggistici, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate ai territori di competenza; collabora altresi' alle attivita' formative coordinate e autorizzate dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, anche ospitando tirocini; h) propone al Direttore generale, al Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali, nonche' all'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le Regioni ai sensi della normativa in materia; promuove, anche in collaborazione con le Regioni, le universita' e le istituzioni culturali e di ricerca, l'organizzazione di studi, ricerche, iniziative culturali e di formazione in materia di patrimonio culturale; i) cura l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalita' per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico; l) istruisce e propone alla competente Commissione regionale per il patrimonio culturale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonche' le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e 141-bis del Codice; m) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'articolo 32 del Codice; n) svolge le istruttorie e propone al Direttore generale i provvedimenti relativi a beni di proprieta' privata non inclusi nelle collezioni di musei statali, quali l'autorizzazione al prestito per mostre od esposizioni, l'acquisto coattivo all'esportazione, l'espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 70 e 95 del Codice; o) esprime pareri sulle alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici come identificati dal Codice; p) istruisce i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, nonche' dagli articoli 33, comma 3, e 37, comma 2, del Testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; q) istruisce e propone alla Direzione generale, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 2, lettera d), l'esercizio del diritto di prelazione; r) autorizza il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e altri elementi decorativi di edifici, nonche' la rimozione di cippi e monumenti, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 50, commi 1 e 2, del Codice; s) unifica e aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nel territorio di competenza, secondo criteri e direttive forniti dal Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali; t) concede, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice, l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 42, comma 2, v), lettera e 43, comma 4, lettera o); u) risponde anche alla Direzione generale Creativita' contemporanea per lo svolgimento delle funzioni di competenza della medesima Direzione in materia di rigenerazione urbana; a tal fine, la Direzione generale Creativita' contemporanea, sentita la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, emana direttive e impartisce appositi atti di indirizzo alle Soprintendenze; v) svolge le funzioni di ufficio esportazione, in raccordo con il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale; z) esercita ogni altro compito affidatogli in base al Codice e alle altre norme vigenti. 2. Le Soprintendenze sono articolate in almeno sette aree funzionali, riguardanti rispettivamente: l'organizzazione e il funzionamento; il patrimonio archeologico; il patrimonio storico e artistico; il patrimonio architettonico; il patrimonio demoetnoantropologico e immateriale; il paesaggio; l'educazione e la ricerca. L'incarico di responsabile di area e' conferito, sulla base di una apposita procedura selettiva, dal Soprintendente competente. 3. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio assicura la presenza di un numero adeguato di uffici esportazione. Detti uffici operano, di regola, nelle Soprintendenze aventi sede nelle citta' capoluogo di Regione. 4. Le Soprintendenze, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito nella legge n. 106 del 2014, assicurano la trasparenza e la pubblicita' dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, pubblicando integralmente nel proprio sito internet, ove esistente, e in quello del Ministero tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al Codice, indicando altresi' per ogni procedimento la data di inizio, lo stato di avanzamento, il termine di conclusione e l'esito dello stesso. Sulla base dei dati di cui al precedente periodo, la Direzione generale Organizzazione redige statistiche sul funzionamento degli organi periferici, da pubblicare su apposita sezione del sito del Ministero, anche ai fini di eventuali proposte, elaborate dalle direzioni generali competenti, di conseguenti atti di indirizzo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 5. L'incarico di soprintendente e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
| Art. 42 Direzioni regionali Musei
1. Le Direzioni regionali Musei, uffici di livello dirigenziale non generale, sono articolazioni periferiche della Direzione generale Musei. Assicurano sul territorio l'espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato o allo Stato comunque affidati in gestione, ivi inclusi quelli afferenti agli istituti di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), e comma 3. A tal fine, il direttore regionale riunisce periodicamente in conferenza, con cadenza almeno mensile, anche in via telematica, i direttori dei Musei di cui all'articolo 43, insistenti nella regione, ivi inclusi quelli di livello dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 3. 2. Il direttore regionale, oltre ai compiti individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attivita' di gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione del sistema museale nazionale nel territorio regionale; b) promuove la costituzione di un sistema museale regionale integrato, favorendo la creazione di reti museali comprendenti gli istituti e luoghi della cultura statali e quelli delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, nonche' di altri soggetti pubblici e privati; c) garantisce omogeneita' di servizi e di standard qualitativi nell'intero sistema museale regionale; d) sovraintende alla definizione, da parte del rispettivo direttore, del progetto culturale di ciascun museo o luogo della cultura di appartenenza statale all'interno del sistema regionale, in modo da garantire omogeneita' e specificita' di ogni museo, favorendone funzione di luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura; e) fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, lettera c), stabilisce, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 18, comma 2, lettera p), l'importo dei biglietti di ingresso unici, cumulativi e, previo accordo con i soggetti pubblici e privati interessati, integrati dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza, ivi inclusi quelli aperti al pubblico afferenti agli istituti di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), sentiti il Direttore generale Musei e i capi degli istituti, nonche' i Direttori degli istituti e dei musei di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), e 3, interessati; f) stabilisce gli orari di apertura dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza, ivi inclusi quelli aperti al pubblico afferenti agli istituti di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), in modo da assicurare la piu' ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 18, comma 2, lettera p), sentiti i rispettivi capi di istituto; g) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e assicurando la massima accessibilita'; h) assicura la piena collaborazione con la Direzione generale Musei, il Segretario regionale, i direttori dei musei aventi natura di ufficio dirigenziale e le Soprintendenze; i) opera in stretta connessione con gli altri uffici periferici del Ministero e gli enti territoriali e locali, anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee, e di promuovere attivita' di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione; l) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre o esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), sentita, per i prestiti all'estero, la Direzione generale Musei e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera t); m) autorizza le attivita' di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso gli istituti e i luoghi della cultura musei assegnati alla Direzione regionale Musei; n) dispone, sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale Musei, l'affidamento diretto o in concessione delle attivita' e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del Codice; o) promuove la definizione e la stipula, nel territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112 del Codice, su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, al fine di individuare strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, promuovendo altresi' l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati; a tali fini, definisce intese anche con i responsabili degli Archivi di Stato e delle biblioteche statali aventi sede nel territorio regionale; p) elabora e stipula accordi con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali, anche mediante l'istituzione di forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni e tramite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalita' di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali; q) approva, su proposta del Segretario regionale, e trasmette alla Direzione generale Bilancio gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa; r) redige e aggiorna, sulla base delle indicazioni fornite della Direzione generale Musei, l'elenco degli istituti e dei luoghi della cultura affidati in consegna alla competenza dei Musei di cui all'articolo 43 del presente decreto; s) coadiuva la Direzione generale Bilancio e la Direzione generale Musei nel favorire l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalita' di finanziamento collettivo; t) svolge attivita' di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora altresi' alle attivita' formative coordinate e autorizzate dalla Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali, anche ospitando attivita' di tirocinio previste da dette attivita' e programmi formativi; u) provvede a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all'ambito territoriale di competenza, e promuove l'integrazione dei percorsi culturali di fruizione e, in raccordo con il Segretario regionale, dei conseguenti itinerari turistico-culturali; v) amministra e controlla i beni dati in consegna agli istituti assegnati alla Direzione regionale Musei ed esegue sugli stessi anche i relativi interventi conservativi, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 41, comma 1, lettera b); concede altresi' l'uso dei medesimi beni culturali, ai sensi degli articoli 106 e 107, del Codice; z) svolge le funzioni di stazione appaltante. 3. Nel territorio del Comune di Roma, le funzioni della Direzione regionale Musei sono svolte dalla Direzione Musei statali della citta' di Roma, ufficio di livello dirigenziale non generale. 4. Le Direzioni regionali Musei e la Direzione Musei statali della citta' di Roma costituiscono centri di costo del centro di responsabilita' «Direzione generale Musei». 5. Le Direzioni regionali Musei, individuate con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono non piu' di venti e operano in una o piu' Regioni o in una citta' metropolitana, ad esclusione delle Regioni Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. Le funzioni di Direttore regionale Musei possono essere attribuite anche ai Direttori degli istituti e musei di cui all'articolo 33, comma 3, con l'atto di conferimento dei relativi incarichi e senza alcun ulteriore emolumento accessorio.
Note all'art. 42: - Si riporta il testo degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: «Art. 106 (Uso individuale di beni culturali). - 1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalita' compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. 2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento. 2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso e' subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilita' della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene. Art. 107 (Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali). - 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonche' l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore. 2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione e' consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalita' stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali gia' esistenti nonche' quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale.» - Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; - Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si vedano le note all'art. 13; |
| Art. 43 Musei, aree e parchi archeologici e altri luoghi della cultura
1. I musei, i parchi archeologici, le aree archeologiche e gli altri luoghi della cultura di appartenenza statale sono istituzioni permanenti, senza scopo di lucro, al servizio della societa' e del suo sviluppo. Sono aperti al pubblico e compiono ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanita' e del suo ambiente; le acquisiscono, le conservano, le comunicano e le espongono a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunita' scientifica. 2. Gli istituti e i luoghi di cui al comma 1 sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione. Sono dotati di un proprio statuto e possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca. 3. Gli istituti e i luoghi di cui al comma 1, dotati di autonomia speciale ai sensi dell'articolo 33, comma 3, dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Musei; la Biblioteca e il Complesso monumentale dei Girolamini dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore. Gli istituti e i luoghi di cui al comma 1 non costituenti uffici dirigenziali sono articolazioni delle Direzioni regionali Musei, fatti salvi quelli rimasti assegnati o espressamente attribuiti alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio o a altri uffici del Ministero. 4. In particolare, il direttore di istituti o luoghi di cui al comma 1, che siano uffici di livello dirigenziale ai sensi dell'articolo 33, comma 3, oltre ai compiti individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge le seguenti funzioni: a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attivita' di gestione del museo, ivi inclusa l'organizzazione di mostre ed esposizioni, nonche' di studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio museale; b) cura il progetto culturale del museo, facendone un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura; c) fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 2, lettera e), stabilisce l'importo dei biglietti di ingresso, sentita la Direzione generale Musei e la Direzione regionale Musei e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 18, comma 2, lettera p); d) stabilisce gli orari di apertura del museo in modo da assicurare la piu' ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 18, comma 2, lettera p); e) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza; f) assicura la piena collaborazione con la Direzione generale Musei, il Segretario regionale, il direttore regionale Musei e le Soprintendenze; g) assicura una stretta relazione con il territorio, anche nell'ambito delle ricerche in corso e di tutte le altre iniziative, anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee e di promuovere attivita' di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione; h) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), sentita, per i prestiti all'estero, la Direzione generale Musei, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera t); i) autorizza le attivita' di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il museo; l) dispone, sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale Musei, l'affidamento diretto o in concessione delle attivita' e dei servizi pubblici di valorizzazione del museo, ai sensi dell'articolo 115 del Codice; m) coadiuva la Direzione generale Bilancio e la Direzione generale Musei nel favorire l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalita' di finanziamento collettivo; n) svolge attivita' di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora altresi' alle attivita' formative coordinate e autorizzate dalla Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali, anche ospitando attivita' di tirocinio previste da dette attivita' e programmi formative; o) amministra e controlla i beni dati in consegna agli istituti assegnati all'istituto o al luogo della cultura da lui diretto ed esegue sugli stessi anche i relativi interventi conservativi, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 41, comma 1, lettera b), concede altresi' l'uso dei medesimi beni culturali, ai sensi degli articoli 106 e 107, del Codice; p) svolge le funzioni di stazione appaltante. 5. I direttori dei parchi archeologici di rilevante interesse nazionale esercitano, nel territorio di rispettiva competenza, anche le funzioni spettanti ai Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio. Il direttore del Parco archeologico del Colosseo esercita altresi' le funzioni spettanti ai soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio sull'area archeologica di cui all'accordo tra il Ministero e Roma Capitale per la valorizzazione dell'area archeologica centrale sottoscritto in data 21 aprile 2015. 6. Con riguardo alle funzioni svolte ai sensi del comma 5, primo periodo, i parchi e le aree archeologiche che sono uffici di livello dirigenziale generale sono sottoposti all'attivita' di indirizzo e coordinamento della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio; quelli che sono uffici di livello dirigenziale non generale sono sottoposti all'attivita' di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo della medesima Direzione.
Note all'art. 43: - Per l'art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 19; - Per l'art. 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 18; - Per gli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 42; - Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; - Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si vedano le note all'art. 13; |
| Art. 44 Soprintendenze archivistiche e bibliografiche
1. Le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, uffici di livello dirigenziale non generale, provvedono alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici nel territorio di competenza, anche avvalendosi del personale degli Archivi di stato operanti nel medesimo territorio. Esse provvedono altresi' alla tutela e alla valorizzazione dei beni librari nel territorio di competenza, fatto salvo quanto previsto, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 2. In particolare, il soprintendente archivistico e bibliografico: a) svolge, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalla competente Direzione generale, attivita' di tutela dei beni archivistici e librari presenti nell'ambito del territorio di competenza nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 44-bis del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; b) accerta e dichiara l'interesse storico particolarmente importante di archivi e singoli documenti appartenenti a privati; accerta e dichiara l'eccezionale l'interesse culturale delle raccolte librarie appartenenti ai privati e il carattere di rarita' e di pregio dei beni cui all'articolo 10, comma 4, lettere c), d) ed e) del Codice; c) tutela gli archivi, anche correnti, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali e locali, nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico, e rivendica archivi e singoli documenti dello Stato; d) dispone la custodia coattiva dei beni librari in istituti pubblici territorialmente competenti e archivistici negli Archivi di Stato competenti al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Codice; e) istruisce i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici e librari, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti da parte del direttore generale competente; f) attua, sulla base delle indicazioni tecniche e scientifiche della competente direzione generale, le operazioni di censimento e descrizione dei beni archivistici nell'ambito del territorio di competenza e cura l'inserimento e l'aggiornamento dei dati nei sistemi informativi nazionali; g) svolge le istruttorie e propone al direttore generale centrale i provvedimenti di autorizzazione al prestito per mostre o esposizioni di beni archivistici, di autorizzazione all'uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, di acquisto coattivo all'esportazione, di espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 66, 70, 95 e 98 del Codice; h) fornisce assistenza agli enti pubblici e ad altri soggetti proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di importante interesse storico nella formazione dei massimari e manuali di classificazione e conservazione dei documenti, nonche' nella definizione delle procedure di protocollazione e gestione della documentazione; i) organizza e svolge attivita' di formazione degli addetti agli archivi per le Regioni, gli enti territoriali e locali e altri enti pubblici; l) promuove la costituzione di poli archivistici, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, per il coordinamento dell'attivita' di istituti che svolgono funzioni analoghe e al fine di ottimizzare l'impiego di risorse e razionalizzare l'uso degli spazi; m) promuove la conoscenza e la fruizione degli archivi e sottoscrive, secondo gli indirizzi generali impartiti dalla direzione generale centrale competente, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca per fini di tutela e di valorizzazione; n) svolge le funzioni di ufficio esportazione; o) provvede all'acquisto di beni e servizi in economia ed effettua lavori di importo non superiore a 100.000 euro. 3. Con riferimento alle funzioni di tutela dei beni librari, le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore e possono avvalersi del personale delle Biblioteche statali. Nella Regione Trentino Alto Adige, la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige svolge esclusivamente funzioni in materia di beni archivistici. 4. Le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche sono articolate in almeno tre aree funzionali, riguardanti rispettivamente: l'organizzazione e il funzionamento; il patrimonio archivistico; il patrimonio bibliografico. 5. In caso di assenza di personale tecnico-amministrativo o per altre esigenze di carattere organizzativo, le Soprintendenze archivistiche possono chiedere al Segretariato regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della programmazione degli interventi, di svolgere le funzioni di stazione appaltante per attivita' di cui al comma 1, lettera o).
Note all'art. 44: - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24.10.2001; - Si riporta il testo dell'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: «Art. 43 (Custodia coattiva). - 1. Il Ministero ha facolta' di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'art. 29. 1-bis. Il Ministero, su proposta del soprintendente archivistico, ha facolta' di disporre il deposito coattivo, negli archivi di Stato competenti, delle sezioni separate di archivio di cui all'art. 30, comma 4, secondo periodo, ovvero di quella parte degli archivi degli enti pubblici che avrebbe dovuto costituirne sezione separata. In alternativa, il Ministero puo' stabilire, su proposta del soprintendente archivistico, l'istituzione della sezione separata presso l'ente inadempiente. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti di cui al presente comma sono a carico dell'ente pubblico cui l'archivio pertiene. Dall'attuazione del presente comma non devono, comunque, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.» - Per gli articoli 48, 70, 95 e 98 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 16; - Per l'art. 66 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 19; |
| Art. 45 Archivi di Stato
1. Gli Archivi di Stato sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione dei beni archivistici in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione, nonche' funzioni di tutela degli archivi, correnti e di deposito, dello Stato. Gli Archivi di Stato possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca. 2. Gli Archivi di Stato provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia ed effettuano lavori di importo non superiore a 100.000 euro. 3. In caso di assenza di personale tecnico-amministrativo o per altre esigenze di carattere organizzativo, gli Archivi di Stato possono chiedere al Segretariato regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della programmazione degli interventi, di svolgere le funzioni di stazione appaltante per le attivita' di cui al comma 2. 4. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere individuati gli Archivi di stato aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale.
Note all'art. 45: - Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; - Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si vedano le note all'art. 13; |
| Art. 46 Biblioteche
1. Le Biblioteche pubbliche statali, uffici periferici della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, svolgono funzioni di conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, assicurandone la pubblica fruizione. Esse sono dotate di autonomia tecnico-scientifica e svolgono i propri compiti tenuto conto della specificita' delle raccolte, della tipologia degli utenti e del contesto territoriale in cui ciascuna e' inserita. 2. Le Biblioteche pubbliche statali possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca. 3. Le Biblioteche pubbliche statali provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia ed effettuano interventi conservativi sul patrimonio bibliografico in consegna e sugli immobili in consegna, di importo non superiore a 100.000 euro. 4. In caso di assenza di personale tecnico-amministrativo o per altre esigenze di carattere organizzativo, le Biblioteche pubbliche statali possono chiedere al Segretariato regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della programmazione degli interventi, di svolgere le funzioni di stazione appaltante per le attivita' di cui al comma 3. 5. Al fine di assicurare il buon andamento degli istituti e l'ottimizzazione delle risorse ad essi assegnate, il Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore puo' attribuire ai direttori delle biblioteche uffici di livello dirigenziale non generale il coordinamento dell'organizzazione e del funzionamento di una o piu' altre biblioteche di quelle presenti nel territorio della medesima regione. 6. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono individuate le Biblioteche pubbliche statali aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale.
Note all'art. 46: - Per l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; - Per l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si vedano le note all'art. 13; |
| Art. 47 Commissioni regionali per il patrimonio culturale
1. La Commissione regionale per il patrimonio culturale e' organo collegiale a competenza intersettoriale. Coordina e armonizza l'attivita' di tutela e di valorizzazione nel territorio regionale, favorisce l'integrazione inter e multidisciplinare tra i diversi istituti, garantisce una visione complessiva del patrimonio culturale, svolge un'azione di monitoraggio, di valutazione e autovalutazione. 2. La Commissione svolge i seguenti compiti: a) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice; b) dichiara, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'articolo 13 del Codice; c) detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del Codice; d) autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonche' di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione e' rilasciata dal competente soprintendente, che informa contestualmente il Segretario regionale; e) autorizza, su proposta del soprintendente, le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi degli articoli 55, 56, 57-bis e 58 del Codice; f) richiede alle commissioni regionali di cui all'articolo 137 del Codice, anche su iniziativa della competente Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del Codice; g) adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della Regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice; h) provvede, anche d'intesa con la Regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice; i) esprime l'assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal Direttore generale Musei, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprieta' privata, formulate dagli uffici periferici del Ministero presenti nel territorio regionale e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 44 del Codice; l) esprime pareri sugli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, anche sulla base delle indicazioni degli uffici periferici del Ministero. 3. La Commissione svolge altresi' le funzioni di Commissione di garanzia per il patrimonio culturale di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. A tal fine, la Commissione puo' riesaminare i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del Ministero, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, che e' trasmesso in via telematica dai competenti organi periferici del Ministero, contestualmente alla sua adozione, anche alle altre amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro tre giorni dalla ricezione dell'atto. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente periodo, l'atto si intende confermato. 4. La Commissione e' presieduta dal Segretario regionale, che la convoca anche in via telematica ed e' composta dai soprintendenti di settore, inclusi i dirigenti degli istituti di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), e dal direttore regionale Musei operanti nel territorio della Regione. Tale composizione e' integrata con i responsabili degli uffici periferici operanti in ambito regionale quando siano trattate questioni riguardanti i medesimi uffici. La partecipazione alla Commissione costituisce dovere d'ufficio e non e' delegabile. La Commissione e' validamente costituita con la presenza di almeno la meta' dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. 5. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento delle Commissioni sono assicurate dai rispettivi segretariati regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 47: - Si riporta il testo dell'art. 44 e 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: «Art. 44 (Comodato e deposito di beni culturali). - 1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettivita', qualora si tratti di beni di particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purche' la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa. 2. Il comodato non puo' avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato. 3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero. 4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero. L'assicurazione puo' essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 48, comma 5. 5. I direttori possono ricevere altresi' in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo che le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da parte dell'ente depositante. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.» «Art. 141 (Provvedimenti ministeriali). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'art. 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all'art. 139, comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 139 provvede direttamente il soprintendente. 2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto art. 139, comma 5, e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini dell'art. 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione. 3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 140, comma 3. 4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, e' fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4, e ne da' comunicazione al Ministero. 5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non e' adottato nei termini di cui all'art. 140, comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all'art. 146, comma 1.» - Per gli articoli 12, 13, 21, 45, 55, 56, 57-bis, 137 e 138 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 16; - Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014, n. 125 e convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014, n. 175; |
| Art. 48 Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche
1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale del Ministero sono individuate nelle tabelle «A» e «B» allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale, come sopra determinati, nelle strutture in cui si articola l'amministrazione, nonche', nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e in profili professionali. Detto decreto e' tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero e' inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero. Il personale non dirigenziale del Ministero e' inserito nel ruolo del personale del Ministero. |
| Art. 49 Norme transitorie e finali e abrogazioni
1. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate, seguendo le modalita', le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsti, dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106. 2. Le strutture organizzative operative alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono fatte salve fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alla nuova organizzazione del Ministero, nonche' alla efficacia dei decreti attuativi di natura non regolamentare, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino all'emanazione dei decreti attuativi di cui al presente comma, rimane operativa la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la citta' di l'Aquila e i comuni del Cratere. 3. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali degli uffici di cui all'articolo 33, comma 3, di nuova istituzione, le relative strutture, ove gia' esistenti, proseguono l'ordinario svolgimento delle attivita' con le risorse umane e strumentali loro assegnate. La direzione degli uffici di cui al presente comma, in via transitoria e comunque non oltre il conferimento dei relativi incarichi dirigenziali, puo' essere temporaneamente conferita, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a un dirigente del Ministero. 4. Fino alla adozione dei decreti attuativi di cui all'articolo 33, comma 5, gli uffici dotati di autonomia speciale del Ministero restano disciplinati dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Al fine di assicurare l'immediata operativita' delle strutture periferiche del Ministero, la Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio provvedono, ognuna per quanto di rispettiva competenza, alla verifica della congruita' delle risorse umane e strumentali assegnate alle medesime strutture, ivi incluse le eventuali sedi e sezioni distaccate, e adottano, sentiti il Segretario generale e i Direttori generali competenti, tutti gli atti necessari a garantire il buon andamento dell'amministrazione centrale e periferica, nonche' la piu' razionale ed efficiente distribuzione delle risorse umane. 6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche al decreto 19 settembre 2016, repertorio n. 413, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo recante «Ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo». 7. Fino alla adozione di uno o piu' decreti ministeriali ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, continua ad applicarsi l'articolo 4-bis, comma 4, del decreto ministeriale 23 gennaio 2016 recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208». 8. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76; b) il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 gennaio 2016 recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», fatto salvo quanto previsto dal comma 7; c) il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 12 gennaio 2017, recante «Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208». 9. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 dicembre 2019
Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo Franceschini Il Ministro per la pubblica amministrazione Dadone Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 69 |
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