Estratto determina IP n. 922 del 18 dicembre 2019
Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: e' autorizzata l'importazione parallela del medicinale CAPILAREMA 75 mg capsulas, 60 capsulas dal Portogallo con numero di autorizzazione 9359141, intestato alla societa' Baldacci Portugal SA e prodotto da Laboratori Baldacci S.p.a., con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina. Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta, 2 - 20090 Segrate (Milano). Confezione: CAPILLAREMA «75 mg capsule rigide» 30 capsule - codice A.I.C. n. 047384019 (in base 10), 1F61GM (in base 32). Forma farmaceutica: capsula rigida. Composizione: una capsula rigida contiene: principio attivo: aminaftone 75 mg; eccipienti: talco, cellulosa microcristallina, magnesio stearato. Costituenti della capsula: gelatina, eritrosina (E127), indigo carmine, diossido di titanio, acqua. Officine di confezionamento secondario: De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (Cremona); Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Confezione: CAPILLAREMA «75 mg capsule rigide» 30 capsule - codice A.I.C. n. 047384019; classe di rimborsabilita': C(nn). La confezione sopradescritta e' collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.
Classificazione ai fini della fornitura
Confezione: CAPILLAREMA «75 mg capsule rigide» 30 capsule - codice A.I.C. n. 047384019. RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.
Stampati
Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprieta' industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse
Il titolare dell'AIP e' tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui e' venuto a conoscenza, cosi' da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza. Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |