Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2020 (vai al sommario)
CORTE COSTITUZIONALE
DELIBERA 8 gennaio 2020
Modificazioni alle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale».


LA PRESIDENTE
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Viste le «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» approvate il 16 marzo 1956 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956, n. 71 e successive modificazioni;
Vista la proposta della Commissione per gli studi e i regolamenti;

Delibera:

Sono apportate le seguenti modifiche alle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale»:

Art. 1

L'art. 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Interventi in giudizio). - 1. L'intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri ha luogo con il deposito delle deduzioni, comprensive delle conclusioni, sottoscritte dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.
2. Il Presidente della Giunta regionale interviene depositando, oltre alle deduzioni, comprensive delle conclusioni, la procura speciale rilasciata a norma dell'art. 3, contenente l'elezione del domicilio.
3. Eventuali interventi di altri soggetti hanno luogo con le modalita' di cui al comma precedente.
4. L'atto di intervento e' depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio.
5. Il cancelliere da' comunicazione dell'intervento alle parti costituite.
6. La Corte decide sull'ammissibilita' degli interventi.
7. Nei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio.»
 
Art. 2

Dopo l'art. 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (Accesso degli intervenienti agli atti processuali). - 1. L'interveniente a norma dell'art. 4, commi da 3 a 7, nel caso in cui intenda prendere visione e trarre copia degli atti processuali, deposita contestualmente all'atto di intervento apposita istanza di fissazione anticipata e separata della sola questione concernente l'ammissibilita' dello stesso.
2. Il Presidente, sentito il relatore, fissa con decreto la trattazione dell'istanza in camera di consiglio per la sola decisione sull'ammissibilita' dell'intervento.
3. Il cancelliere da' immediata comunicazione del decreto alle parti costituite e all'istante, i quali, entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione, hanno facolta' di depositare sintetiche memorie concernenti esclusivamente la questione dell'ammissibilita' dell'intervento.
4. La Corte decide con ordinanza, a cui si applica il regime di pubblicita' di cui all'art. 31.»
«Art. 4-ter (Amici curiae). - 1. Entro venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalita', possono presentare alla Corte costituzionale un'opinione scritta.
2. L'opinione non puo' superare la lunghezza di 25.000 caratteri, spazi inclusi, ed e' inviata per posta elettronica alla cancelleria della Corte, che ne comunica l'avvenuta ricezione con posta elettronica.
3. Con decreto del Presidente, sentito il giudice relatore, sono ammesse le opinioni che offrono elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua complessita'.
4. Il decreto di cui al comma 3 e' trasmesso a cura della cancelleria per posta elettronica alle parti costituite almeno trenta giorni liberi prima dell'udienza o della adunanza in camera di consiglio ed e' pubblicato nel sito della Corte costituzionale.
5. Le formazioni sociali e i soggetti istituzionali le cui opinioni sono state ammesse con il decreto di cui al comma 3 non assumono qualita' di parte nel giudizio costituzionale, non possono ottenere copia degli atti e non partecipano all'udienza.»
 
Art. 3

Dopo l'art. 14 e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Esperti). - 1. La Corte, ove ritenga necessario acquisire informazioni attinenti a specifiche discipline, dispone con ordinanza che siano ascoltati esperti di chiara fama in apposita adunanza in camera di consiglio alla quale possono assistere le parti costituite. Con l'autorizzazione del Presidente, le parti possono formulare domande agli esperti.
2. Il cancelliere avverte le parti almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza in camera di consiglio.»
 
Art. 4

L'art. 16, secondo comma, e' sostituito nel testo seguente:
«2. Dopo la relazione, i difensori, di regola non piu' di due per parte, svolgono in modo sintetico i motivi delle loro conclusioni.».
 
Art. 5

L'art. 23 e' sostituito nel testo seguente:
«Art. 23 (Norme di procedura per i ricorsi). - 1. Nei giudizi regolati nel presente capo si applicano gli articoli 4, commi da 1 a 6, 4-bis, 4-ter, 5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, e da 10 a 17. La rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo.»
 
Art. 6

L'art. 24, quarto comma, e' sostituito nel testo seguente:
«4. Entro il termine perentorio di venti giorni dal decorso del termine di cui al comma precedente ha luogo la costituzione in giudizio. Per i successivi atti del processo si applicano gli articoli 3, 4, commi da 1 a 6, 4-bis, 4-ter, 5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, e da 10 a 17.».
 
Art. 7

L'art. 25, quarto comma, e' sostituito nel testo seguente:
«4. Entro il termine perentorio di venti giorni dal decorso del termine di cui al comma precedente, ha luogo la costituzione in giudizio. Per i successivi atti del processo si applicano gli articoli 3, 4, commi da 1 a 6, 4-bis, 4-ter, 5, 6, 7, 8, 9, commi 2, 3 e 4, e da 10 a 17.».
 
Art. 8

1. Le presenti modifiche entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applicano anche ai giudizi pendenti a quella data.

Roma, 8 gennaio 2020

La Presidente: Cartabia