Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 22 novembre 2019
Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

e

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 7 luglio 2016, n. 122, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2015-2016» e, in particolare, l'art. 11, comma 3, che prevede che, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi dell'indennizzo da corrispondere alle vittime di reati intenzionali violenti, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l'art. 1, comma 146, che prevede che, tra le vittime di reati intenzionali violenti, sia assicurato un maggior ristoro anche, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;
Visto l'art. 1, commi 351 e 352, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede che i proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie civili a seguito dell'applicazione del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, art. 10, comma 1, vengano riassegnati al Ministero dell'interno per alimentare il «Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti», ridenominato ai sensi dell'art. 11, comma 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 «Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani per crimini domestici», per le finalita' espressamente rivolte all'indennizzo previsto all'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122;
Vista la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2017» e, in particolare, l'art. 6, comma 4, che ha previsto: - l'incremento del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani di crimini domestici per un importo pari a 2.800.000 euro per l'anno 2017 e a 1.400.000 euro a decorrere dall'anno 2018, per le finalita' di cui al comma 1, lettera f) dello stesso articolo, rideterminando, all'art. 14, comma 2 della legge 7 luglio 2016, n. 122, il contributo annuale dello Stato; - l'ulteriore incremento dello stesso fondo per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 30 milioni di euro per l'anno 2018 al fine di assicurare ristoro, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 6, anche alle vittime di reati intenzionali violenti commessi successivamente al 30 giugno 2005 e prima della entrata in vigore della legge 7 luglio 2016, n. 122;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che ha previsto l'assegnazione al Ministero dell'interno di un ulteriore stanziamento di euro 7.400.000 a decorrere dall'anno 2018 per alimentare il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani per crimini domestici per le finalita' espressamente rivolte all'indennizzo previsto all'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», che, all'art. 1, comma 592, ha incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 la dotazione del Fondo di cui all'art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
Visto l'art. 1, comma 593, della citata legge n. 145 del 2018, che ha sostituito il comma 2 dell'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122 e inserito nello stesso art. 11 gli ulteriori commi 2-bis e 2-ter, prevedendo che anche l'indennizzo per la vittima del reato di lesioni personali gravissime sia determinato con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la legge 19 luglio 2019, n. 69, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica», che, all'art. 12, ha inserito nel codice penale, con il nuovo art. 583-quinquies, il delitto di «Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso», contestualmente abrogando, all'art. 583, secondo comma, del codice penale, il numero 4, che prevedeva quale circostanza aggravante, integrante il delitto di lesione personale gravissima, la deformazione o lo sfregio permanente del viso;
Visto l'art. 20 della citata legge n. 69 del 2019, che ha altresi' modificato l'art. 11, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, prevedendo che anche per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'art. 583-quinquies del codice penale, come gia' per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, l'indennizzo sia erogato nella misura determinata dal decreto di cui al comma 3 dello stesso articolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, concernente il «Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10»;
Considerato che il Ministero dell'interno, sulla base delle evidenze statistiche disponibili, intende destinare totalmente alla rifusione delle vittime dei reati intenzionali violenti l'incremento delle risorse assegnate secondo quanto disposto dal comma 592 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019;
Considerato che gli importi dell'indennizzo gravano sul predetto Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani dei crimini domestici, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del fondo stesso, alimentato dal contributo annuale di cui all'art. 14, comma 2 della legge 7 luglio 2016, n. 122, come rideterminato dall'art. 6, comma 1, lettera f) della legge 20 novembre 2017, n. 167, nonche' dai proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 351-352 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dagli incrementi previsti dalle disposizioni della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e della legge 30 dicembre 2018, n. 145, mentre per l'attuazione delle finalita' di cui al comma 2 del citato art. 6 gli importi dell'indennizzo gravano nei limiti stabiliti dal comma 4, seconda ipotesi, dello stesso articolo della legge 20 novembre 2017, n. 167;
Ritenuto che, in considerazione delle maggiori risorse confluite nel fondo a seguito dei citati interventi normativi, e' necessario modificare il decreto 31 agosto 2017 del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per aggiornare gli importi dell'indennizzo da corrispondere alle vittime di reati intenzionali violenti di cui all'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122 e per determinare la misura fissa dell'indennizzo prevista per il reato di lesioni personali gravissime di cui all'art. 583, comma 2 del codice penale e per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'art. 583-quinquies del codice penale;
Considerato che, ai sensi del comma 595 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli importi dei predetti indennizzi sono liquidati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, confluite per gli anni 2017 e 2018 sul predetto fondo e che, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 7 luglio 2016, n. 122, in caso di disponibilita' finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto all'indennizzo, e' consentito agli stessi l'accesso al fondo in quota proporzionale a quella dovuta nell'anno di spettanza, nonche' l'integrazione, negli anni successivi, delle somme non percepite;
Considerato che il comma 593 del citato art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha altresi' modificato l'art. 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, prevedendo che - nel caso in cui la vittima abbia gia' percepito, in tale qualita' e come conseguenza immediata e diretta del fatto-reato, somme di denaro da soggetti pubblici o privati di importo inferiore a quello spettante ai sensi dell'art. 11, comma 3 della stessa legge, come modificato dal presente decreto - l'indennizzo deve essere corrisposto per la differenza dell'importo dovuto, mentre nulla spetta alla vittima che abbia percepito somme di denaro per un importo pari o superiore a quello dovuto;
Ritenuto che il comma 594 del citato art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha previsto la riapertura e la proroga al 30 settembre 2019 dei termini di presentazione della domanda previsti dall'art. 6, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 167, per la concessione dell'indennizzo da corrispondere ai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 6 della stessa legge, nonche' dei termini di presentazione della domanda previsti dall'art. 13, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, per la concessione dell'indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesione personale gravissima ai sensi dell'art. 583, secondo comma, del codice penale;

Decretano:

Art. 1

Determinazione dell'indennizzo

1. Gli importi dell'indennizzo di cui all'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono determinati nella seguente misura:
a) per il delitto di omicidio, nell'importo fisso di euro 50.000;
b) per il delitto di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nell'importo fisso di euro 60.000 esclusivamente in favore dei figli della vittima;
c) per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante del caso di minore gravita' prevista dall'art. 609-bis, terzo comma, del codice penale, nell'importo fisso di euro 25.000;
d) per il delitto di lesioni personali gravissime di cui all'art. 583, comma 2, del codice penale, e per il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'art. 583-quinquies del codice penale nell'importo fisso di euro 25.000.
2. Per i delitti indicati nel comma 1, l'importo fisso dell'indennizzo e' incrementato di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di euro 10.000.
3. Per i delitti diversi da quelli di cui al comma 1 l'indennizzo e' erogato solo per la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di euro 15.000.
 
Art. 2

Disciplina transitoria

1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto cessano gli effetti del decreto 31 agosto 2017 del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Per le istanze di indennizzo gia' presentate alla data di pubblicazione del presente decreto e per le quali, alla stessa data, non e' ancora intervenuto il decreto di liquidazione, gli importi da corrispondere sono determinati ai sensi dell'art. 1, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente confluite per gli anni 2017 e 2018 sul predetto fondo e secondo il criterio stabilito dall'art. 14, comma 4, della legge 7 luglio 2016, n. 122.
3. Gli indennizzi gia' liquidati alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono rideterminati sulla base dei nuovi importi fissati dall'art. 1, nel limite delle risorse di cui al comma precedente e su domanda dell'interessato, da presentare, a pena di decadenza, nel rispetto dei termini di cui all'art. 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 4

Efficacia

1. Il presente decreto acquista efficacia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2019

Il Ministro dell'interno
Lamorgese

Il Ministro della giustizia
Bonafede

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2020 Ufficio controllo atti Ministero dell'interno e difesa, reg.ne prev. n. 81