Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 4 dicembre 2019
Disciplina dei dispositivi segnaletici da apporre sui veicoli.


IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, di seguito «Codice della strada»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada», e successive modificazioni, di seguito «Regolamento»;
Visto l'art. 164, comma 6 del Codice della strada e l'art. 361 del Regolamento, che prevede l'obbligo di apporre pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico;
Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
Considerato che il regolamento (UE) n. 305/2011 e' entrato in vigore il 1° luglio 2013 e che ha introdotto l'obbligo di predispone dichiarazioni di prestazioni di prodotto, secondo i prospetti indicati dalle norme armonizzate;
Vista la norma armonizzata EN 12899-1 «Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale - Parte 1: segnali permanenti» rientrante nell'ambito nel regolamento (UE) n. 305/2011;
Visto l'obbligo di utilizzare pannelli segnaletici, da apporre sui veicoli, con le caratteristiche indicate dal Codice della strada e dal Regolamento;
Considerato che i requisiti dei pannelli segnaletici da apporre sui veicoli, in termini di prestazioni e caratteristiche, sono da ritenersi del tutto analoghi a quelli della segnaletica verticale permanente ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Alle disposizioni, relative all'omologazione dei pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico, previste dall'art. 45 del Codice e dagli articoli 192 e 361 del Regolamento, subentra il regime delle dichiarazioni di prestazioni di prodotto, ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011.
2. Ai fini della commercializzazione, i dispositivi segnaletici di cui al comma 1, devono essere provvisti della dichiarazione di prestazione di prodotto.
 
Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, prodotti sulla base dell'omologazione ai sensi dell'art. 45 del Codice e degli articoli 192 e 361 del Regolamento, e gia' in uso, conservano la loro validita'.
2. I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, prodotti sulla base dell'omologazione ai sensi dell'art. 45 del Codice e degli articoli 192 e 361 del Regolamento, possono essere commercializzati sino al 31 dicembre 2020.
3. I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, gia' provvisti della prestazione di prodotto, ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, conservano la loro validita'.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, ai fini della commercializzazione, devono essere provvisti esclusivamente della dichiarazione di prestazione di prodotto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2019

Il Ministro: De Micheli

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2020 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, foglio n. 5