Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 12 luglio 2019
Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020, sottomisura 17.1. Decreto di approvazione dell'avviso pubblico - Invito a presentare proposte - Produzioni zootecniche, campagne assicurative 2015, 2016, 2017 e 2018.


AUTORITA' DI GESTIONE DEL PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE 2014-2020

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto l'art. 60, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 che prevede che siano ammissibili al FEASR solamente le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorita' di gestione del relativo programma;
Visti gli articoli 65, paragrafo 3, e 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi dei quali, rispettivamente, gli Stati membri si accertano, per ciascun Programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo, in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'Autorita' di gestione e gli altri organismi, e l'Autorita' di gestione puo' designare uno o piu' organismi intermedi per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale, pur rimanendo pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni, provvedendo affinche' l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica agricola comune;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita';
Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
Visto l'Accordo di partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale n. 2014IT06RDNP001 (di seguito PSRN) approvato dalla Commissione europea con decisione C (2015) 8312 del 20 novembre, modificato da ultimo con decisione C (2018) 6758 del 9 ottobre 2018;
Visto il finanziamento del FEASR al PSRN per un contributo di 938,1 milioni di euro, a cui si aggiunge la quota nazionale pari a 1,146 milioni di euro, individuando, altresi', il 31 dicembre 2023 come data ultima per l'esecuzione delle spese;
Vista, in particolare, la sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» del PSRN alla quale e' assegnato un sostegno pari a euro 603.690.515,77 di contributo FEASR, cui si aggiunge la quota nazionale pari a euro 737.843.963,72;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visti gli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto l'art. 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha dettato norme riguardanti l'applicazione degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del succitato decreto legislativo 6 settembre 2011, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli. In particolare, e' stata innalzata a 25.000 euro la soglia di applicazione della deroga per tutti i contributi erogati fino al 31 dicembre 2018 ed e' stata prevista l'applicazione della previgente disciplina per le erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2016, registrato dalla Corte dei conti il 7 settembre 2016, reg.ne n. 2302, di conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale al dott. Emilio Gatto;
Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;
Considerato che l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, e' Organismo pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
Considerato inoltre che, ai sensi del citato art. 65 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in seno al PSRN la Direzione generale dello sviluppo rurale e' stata individuata quale Autorita' di gestione e AGEA in qualita' di organismo pagatore;
Vista la Convenzione di delega sottoscritta dall'Autorita' di gestione e da AGEA in qualita' di organismo intermedio in data 20 aprile 2018, registrata dalla Corte dei conti il 21 giugno 2018, reg. n. 566, che sostituisce la precedente delega di funzioni di cui al decreto ministeriale 28 aprile 2016, n. 9618;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2015, reg. n. 372, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2015, n. 59, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura;
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 2015, n. 5447, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 maggio 2015, n. 102, di approvazione del Piano assicurativo agricolo nazionale 2015 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'avviso pubblico 7 maggio 2015, n. 9371, e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato sul sito internet del Ministero, con il quale l'Autorita' di gestione del PSRN ha definito le modalita' per la presentazione, da parte degli agricoltori, delle manifestazioni di interesse per l'accesso ai benefici della predetta sottomisura 17.1 per la campagna assicurativa 2015;
Visto l'avviso pubblico 24 novembre 2015, n. 24810, e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato sul sito internet del Ministero, con il quale l'Autorita' di gestione del PSRN ha definito le modalita' per la presentazione, da parte degli agricoltori, delle manifestazioni di interesse per l'accesso ai benefici della predetta sottomisura 17.1 per la campagna assicurativa 2016;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2015, n. 28336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° marzo 2016, n. 50, di approvazione del Piano assicurativo agricolo nazionale 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'avviso pubblico 7 dicembre 2016, n. 29125, pubblicato sul sito internet del Ministero, con il quale l'Autorita' di gestione del PSRN ha definito le modalita' per la presentazione, da parte degli agricoltori, delle manifestazioni di interesse per l'accesso ai benefici della predetta sottomisura 17.1 per la campagna assicurativa 2017;
Vista la circolare ministeriale del 21 dicembre 2016, n. 31251, pubblicata sul sito internet del Ministero, con la quale l'Autorita' di gestione fornisce chiarimenti in merito alla presentazione delle domande di sostegno e pagamento, nonche' al sostenimento della spesa e all'incasso dei risarcimenti, nei casi di contratti di soccida, a partire dalla campagna assicurativa 2017;
Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2016, n. 31979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 febbraio 2017, n. 38, di approvazione del Piano assicurativo agricolo nazionale 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 6 novembre 2017, n. 28405, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2017, n. 297, di approvazione del Piano assicurativo agricolo nazionale 2018 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'avviso pubblico 16 novembre 2017, n. 29556, pubblicato sul sito internet del Ministero, con il quale l'Autorita' di gestione del PSRN ha definito le modalita' per la presentazione, da parte degli agricoltori, delle manifestazioni di interesse per l'accesso ai benefici della predetta sottomisura 17.1 per la campagna assicurativa 2018;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2019, n. 497, relativo alla «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;
Tenuto conto della necessita' di procedere all'attuazione della sottomisura 17.1 del PSRN, con particolare riferimento alle produzioni zootecniche - campagne assicurative 2015, 2016, 2017 e 2018 - per le quali gli agricoltori hanno gia' sostenuto lo sforzo finanziario per la sottoscrizione delle polizze;
Ritenuto opportuno stabilire una dotazione finanziaria per l'attuazione delle sopracitate campagne assicurative relative alle produzioni zootecniche, tenuto conto dell'ammontare di risorse finanziarie assegnato alle campagne assicurative gia' attivate con precedenti provvedimenti relative alle produzioni vegetali;
Ritenuto opportuno che le decisioni dell'Autorita' di gestione in merito agli interventi ammissibili della sottomisura 17.1 siano assunte attraverso una procedura trasparente e che tutti i potenziali beneficiari possano essere informati delle opportunita' previste dal PSRN nell'ambito delle assicurazioni agricole agevolate;

Decreta:

Art. 1
Approvazione dell'avviso pubblico - Invito a presentare proposte -
Produzioni zootecniche, campagne assicurative 2015, 2016, 2017 e
2018

1. E' approvato l'allegato avviso pubblico - Invito a presentare proposte ai sensi della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante di cui al Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 - Produzioni zootecniche, campagne assicurative 2015, 2016, 2017 e 2018. L'avviso ed i suoi allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

Avvertenza:
Per gli allegati:
M17.1-1 Elenco epizoozie assicurabili 2015-2018
M17.1-2 Elenco garanzie assicurabili 2015-2018
M17.1-3 Allevamenti zootecnici assicurabili
M17.1-4 Modello domanda di sostegno
M17.1-5 Sanzioni amministrative applicabili alla
sottomisura 17.1 - Produzioni zootecniche (riduzioni e
sanzioni)
M17.1-6 Prezzi unitari massimi per la garanzia
abbattimento forzoso, campagna assicurativa 2015
si rinvia al sito del MIPAAF
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.ph
p/L/IT/IDPagina/14223
 
Allegato

AVVISO PUBBLICO
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
ANNUALITA' 2015 - 2016 - 2017 - 2018

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2020 - Misura 17, sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante. Avviso pubblico a presentare proposte - Produzioni zootecniche, campagne assicurative 2015 - 2016 - 2017 - 2018.

Articolo 1
Finalita' ed obiettivi

La sottomisura 17.1 "Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante" del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 (PSRN) approvato con decisione dalla Commissione europea (CCI n. 2014IT06RDNP001), e' finalizzata a fornire sostegno alle imprese del settore della produzione primaria, allo scopo di incentivare una piu' efficace gestione dei rischi in agricoltura, secondo le disposizioni dell'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Detta sottomisura e' cofinanziata con risorse dell'Unione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e con risorse nazionali attraverso il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla Legge n. 183/1997.
La sottomisura persegue l'obiettivo di ampliare e migliorare l'offerta di strumenti assicurativi e incrementare il numero di imprese agricole che fanno ricorso agli stessi. Inoltre, si prefigge di ridurre il divario esistente nella diffusione degli strumenti assicurativi tra alcune aree del paese e tra alcuni settori del comparto produttivo.
Il presente Avviso, a completamento dell'iter procedurale avviato con gli Avvisi pubblici n. 9371 del 7 maggio 2015, n. 24810 del 24 novembre 2015, n. 29125 del 7 dicembre 2016 e n. 29556 del 16 novembre 2017, e ss.mm.ii., e sulla base di quanto riportato nei Piani assicurativi agricoli nazionali (PAAN) relativi alle campagne assicurative 2015, 2016, 2017 e 2018, reca una serie di disposizioni per l'individuazione dei beneficiari delle operazioni cofinanziate nonche' per la concessione ed erogazione di un contributo pubblico, sotto forma di sovvenzione, finalizzato al rimborso dei costi finanziari sostenuti dagli agricoltori per il pagamento dei premi relativi a polizze di assicurazione degli animali, stipulate per le campagne assicurative 2015, 2016, 2017 e 2018, a copertura del mancato reddito e dell'abbattimento forzoso causati da epizoozie e per la mancata produzione di latte bovino e di miele a partire dalla campagna assicurativa 2016.
L'entita' delle risorse attribuite al presente Avviso e' definita in ragione della ripartizione annuale delle risorse finanziarie indicate nel PSRN per la misura di gestione del rischio, di cui all'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
 
Art. 2

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria prevista per l'avviso pubblico di cui all'art. 1 e' pari ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) di cui euro 2.750.000,00 a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 ed euro 2.250.000,00 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
2. Laddove la suddetta dotazione finanziaria non fosse sufficiente a far fronte alle proposte presentate ai sensi dell'avviso pubblico di cui al precedente art. 1, l'Autorita' di gestione con successivo provvedimento, potra' incrementare le risorse disponibili tenendo conto delle richieste pervenute, nei limiti della disponibilita' finanziaria assegnata dal PSRN alla sottomisura 17.1.
3. In caso di economie, le risorse non utilizzate saranno riassegnate alle annualita' successive.
Il presente provvedimento e' trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.
Roma, 12 luglio 2019

L'Autorita' di gestione: Gatto
 
Articolo 2
Definizioni e disposizioni specifiche

Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:
● "Agricoltore": ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1307/2013, per agricoltore s'intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalita' giuridica di detto gruppo dei suoi membri, la cui azienda e' situata nel territorio italiano e che esercita un'attivita' agricola;
● "Agricoltore attivo": ai fini delle misure di gestione del rischio un agricoltore s'intende attivo ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, nonche' ai sensi dei decreti ministeriali 18 novembre 2014, 26 febbraio e 20 marzo 2015. Per la sola campagna assicurativa 2018 tale requisito e' modificato dal Regolamento (UE) 2017/2393, nonche' ai sensi del decreto ministeriale 7 giugno 2018, n. 5465;
● "Fascicolo aziendale": ai sensi del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, il Fascicolo aziendale e' l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). Il Fascicolo aziendale contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni;
● "Polizza": ove non espressamente indicato, si intende sia la polizza assicurativa sottoscritta individualmente dall'agricoltore sia il certificato di polizza sottoscritto da un agricoltore in caso di polizze collettive stipulate dall'Organismo collettivo di difesa, nonche' dalle cooperative agricole e loro consorzi o da altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004 e ss.mm.ii., con la Compagnia di assicurazione;
● "Organismi collettivi di difesa": organismi che soddisfano i requisiti di cui al Capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;
● "Epizoozia": malattia riportata nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e/o nell'allegato alla Decisione 2009/470/CE del Consiglio;
● "Mancato reddito": perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorita' sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate;
"Abbattimento forzoso": perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento, dovuta all'abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'Autorita' sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali;
● "Mancata produzione di latte bovino": riduzione della produzione di latte dovuta a valori termoigrometrici elevati, misurabili come superamento del 90° percentile sia di temperatura che di umidita', per un periodo di tempo superiore a 72 ore che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell'allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione);
● "Mancata produzione di miele": riduzione della produzione di miele nel corso dell'intera annata dovuta ad uno o piu' dei seguenti fenomeni che si verificano nel periodo di fioritura delle piante nettarifere oggetto di bottinatura:
- Precipitazioni piovose: Superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la meta' del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettarifere interessate;
- Temperature critiche: Abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la meta' del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettarifere interessate;
- Siccita': Straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidita' e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalita' delle piante con conseguente riduzione della produzione nettarifera delle specie vegetali oggetto di bottinatura. Gli effetti della siccita' devono essere riscontrati su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze. Gli effetti negativi di tali avversita' atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralita' di enti e/o allevamenti limitrofi;
● "Soccida": contratto di compartecipazione in un'impresa agricola, in cui si attua una collaborazione economica tra chi dispone del bestiame (soccidante) e chi lo prende in consegna (soccidario), allo scopo di allevarlo e sfruttarlo, ripartendo gli utili che ne derivano;
● "Piano assicurativo agricolo nazionale (PAAN)": strumento attuativo annuale del decreto legislativo n. 102/2004 e ss.mm.ii., che stabilisce, per ciascuna campagna assicurativa, l'entita' del contributo pubblico sui premi assicurativi tenendo conto delle disponibilita' di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. Nel PAAN sono individuate le produzioni, gli allevamenti, le strutture, i rischi e le garanzie assicurabili, i contenuti del contratto assicurativo, i termini massimi di sottoscrizione delle polizze, la metodologia di calcolo dei parametri contributivi e le aliquote massime concedibili per la campagna assicurativa di riferimento. Nel PAAN puo' essere disposto qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche;
● "Sistema gestione del rischio (SGR)": Sistema informativo integrato istituito ai sensi del Capo III del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2015 e ss.mm.ii., nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che garantisce l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa a tale misura, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovracompensazioni;
● "Piano assicurativo individuale (PAI)": documento univocamente individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato nell'ambito del SGR, sulla base delle scelte assicurative che l'agricoltore esegue. Le informazioni minime che devono essere contenute nel PAI sono elencate nell'allegato B, lettera b), al succitato decreto 12 gennaio 2015, modificato dal decreto ministeriale 8 marzo 2016, n. 1018;
● "Manifestazione di interesse": documento presentato, ai sensi dell'Avviso pubblico n. 9371 del 7 maggio 2015, n. 24810 del 24 novembre 2015, n. 29125 del 7 dicembre 2016 e n. 29556 del 16 novembre 2017, e ss.mm.ii., rispettivamente per le campagne assicurative 2015, 2016, 2017 e 2018, per l'accesso ai benefici della sottomisura 17.1 "Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante", di cui all'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, prevista nell'ambito del PSRN 2014-2020;
● "Domanda di sostegno": domanda di partecipazione al presente Avviso presentata da un richiedente che perfeziona l'iter avviato con la presentazione della Manifestazione di interesse;
● "Data di presentazione domanda di sostegno": data di presentazione all'Organismo pagatore AGEA attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente;
● "Domanda di pagamento": domanda che un beneficiario presenta all'Organismo pagatore per ottenere il pagamento del contributo pubblico;
● "Operazione": azione relativa alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione agevolata degli animali, basata sul PAI, selezionata dall'Autorita' di gestione del PSRN 2014-2020, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della sottomisura 17.1;
● "Durata dell'operazione": periodo di tempo che intercorre fra la sottoscrizione di una polizza di assicurazione agevolata degli animali e la data di fine copertura assicurativa;
● "Operazione pienamente realizzata": operazione per la quale e' scaduto il termine di fine copertura assicurativa, a prescindere dal fatto che i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario;
● "Operazione completata": operazione pienamente realizzata e per la quale il relativo premio e' stato pagato alla Compagnia di assicurazione ed il contributo pubblico corrispondente e' stato corrisposto al beneficiario;
● "Prodotto": specie animale allevata che tiene conto anche della tipologia produttiva;
● "Capi": in funzione del prodotto e della garanzia, corrisponde al numero di animali totali, fattrici, alveari, buchi parto o metri quadri;
● "Utente qualificato": richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA;
● "Codice OTP": Codice che consente la sottoscrizione della domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato, abilitato all'utilizzo della firma elettronica, inviato tramite SMS sul cellulare del medesimo utente.
 
Articolo 3
Soggetti ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente gli agricoltori che soddisfano quanto previsto dal successivo articolo 4.
 
Articolo 4
Criteri di ammissibilita' soggettivi

Ai fini dell'ammissibilita', ai sensi del presente Avviso, i richiedenti devono soddisfare tutti i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilita':
a) essere imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
b) essere agricoltori attivi;
c) essere titolari di Fascicolo aziendale ai sensi del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e ss.mm.ii.
I suddetti requisiti soggettivi devono essere posseduti, pena la non ammissibilita' a contributo della domanda di sostegno, al momento della sottoscrizione della polizza assicurativa per la campagna assicurativa 2015 o al momento della presentazione della Manifestazione di interesse per le campagne 2016-2018 e mantenuti nel corso dell'intera durata dell'operazione, salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
Il richiedente in fase di compilazione della domanda di sostegno deve indicare se e' proprietario o conduttore dell'allevamento. Dalla campagna assicurativa 2017, secondo le diposizioni della circolare ministeriale n. 31251 del 21 dicembre 2016, la figura abilitata a sostenere la spesa oggetto di agevolazione e di tutte le procedure previste per il percepimento dell'aiuto, nonche' l'incasso di eventuali risarcimenti, e' individuata nel soccidario, ossia in colui che nell'ambito del contratto di compartecipazione risulta il conduttore dell'allevamento. Sono esclusi dal sostegno di cui al presente Avviso i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara il sostegno illegittimo e incompatibile con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'articolo 1, comma 5, del Regolamento (UE) n. 702/2014.
 
Articolo 5
Operazioni ammissibili

Le operazioni ammissibili al sostegno per le campagne assicurative 2015, 2016, 2017 e 2018, sono esclusivamente quelle relative alla stipula di una polizza agevolata degli animali.
La sottoscrizione delle polizze agevolate e' volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o individuale. Le polizze collettive sono stipulate tra Compagnie di assicurazione e Organismi collettivi di difesa nonche' cooperative agricole e loro consorzi, o altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004 e ss.mm.ii., che le sottoscrivono per conto degli agricoltori associati. Gli agricoltori che aderiscono ad una polizza collettiva, possono sottoscrivere uno o piu' certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni, e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti.
Le operazioni oggetto di sostegno devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7.
 
Articolo 6
Criteri di ammissibilita' delle operazioni

Sono ammissibili esclusivamente le operazioni non pienamente realizzate alla data di presentazione della Manifestazione di interesse, ai sensi dell'articolo 65, comma 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
La polizza deve trovare corrispondenza con il PAI presentato dall'imprenditore agricolo nell'ambito del SGR. Nella polizza devono essere riportati i seguenti dati:
● Campagna assicurativa di riferimento;
● Intestazione della Compagnia di assicurazione;
● Codice identificativo della Compagnia di assicurazione/agenzia/intermediario;
● Intestazione dell'assicurato;
● CUAA;
● Campagna assicurativa di riferimento;
● Tipologia di polizza;
● Numero della polizza;
● Tipologia produttiva;
● Prodotto assicurato con eventuale codice Prodotto da decreto prezzi;
● Razza prevalente con eventuale Id Varieta' da decreto prezzi;
● Epizoozie assicurate;
● Garanzie assicurate;
● Valore assicurato;
● Numero di capi;
● Quantita' assicurata;
● Tariffa applicata;
● Importo del premio;
● Soglia di danno e/o la franchigia;
● Data di entrata in copertura;
● Data di fine copertura (per le sole polizze collettive in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra l'Organismo collettivo e la Compagnia di assicurazione);
● Nome dell'Organismo collettivo contraente (in caso di adesione a polizza collettiva).
La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni allevamento, qualora di durata inferiore all'anno solare.
La polizza non deve comportare obblighi ne' indicazioni circa il tipo o la quantita' della produzione futura.
Le date di sottoscrizione e di entrata in copertura assicurativa della polizza devono rispettare i termini indicati al successivo articolo 12.
Gli allevamenti assicurati devono trovare rispondenza nell'Anagrafe zootecnica e nel Fascicolo aziendale ove previsti, e in mancanza di essi, dovranno essere riscontrabili in altri documenti ufficiali previsti.
6.1 Rischi assicurabili e loro combinazioni
Le polizze devono coprire esclusivamente i rischi connessi alle epizoozie elencate nel PAAN della campagna di riferimento, riportate nell'allegato M17.1-1 al presente Avviso. Per la garanzia mancata produzione di latte bovino le polizze assicurative agevolate devono coprire esclusivamente rischi connessi a squilibri termoigrometrici.
Nel caso di rischi connessi a epizoozie, le polizze devono comprendere tutte le epizoozie obbligatorie per singolo prodotto, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative.
Le garanzie assicurabili con polizze agevolate per le campagne assicurative 2015, 2016, 2017 e 2018 sono riportate nell'allegato M17.1-2.
Le polizze assicurative agevolate non possono garantire rischi inesistenti (articolo 1895 del Codice Civile) o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati. I rischi sottoscritti devono essere comunque compatibili con il prodotto assicurato.
Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 12 febbraio 2007, e al comma 1 dell'articolo unico del decreto ministeriale 8 maggio 2012, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata ma riguardano garanzie, valori e quantita' non agevolabili. Per ogni PAI e' consentita la stipula di una sola polizza agevolabile ai sensi del presente Avviso.
6.2 Allevamenti assicurabili
Gli allevamenti zootecnici assicurabili ricompresi nel PAAN per le campagne assicurative 2015, 2016, 2017 e 2018 sono elencati nell'allegato M17.1-3 al presente Avviso.
6.3 Soglia e rimborso del danno
In conformita' al PAAN della campagna di riferimento, sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono il risarcimento in caso di perdite superiori al 30% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo. Per la sola campagna assicurativa 2018 sono altresi' ammissibili le polizze sottoscritte dal 1° gennaio 2018 che prevedono il risarcimento in caso di perdite superiori al 20% della produzione media annua dell'agricoltore. La produzione media annua dell'agricoltore e' calcolata conformemente a quanto definito al successivo articolo 7.
Sono altresi' ammissibili:
- A fronte delle garanzie mancato reddito ed abbattimento forzoso, soltanto le polizze che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al manifestarsi del focolaio di epizoozia formalmente riconosciuto dalle Autorita' sanitarie nazionali.
- Per la garanzia mancata produzione di latte bovino, soltanto le polizze che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al manifestarsi degli squilibri termoigrometrici, mentre per la garanzia mancata produzione di miele, a partire dalla campagna assicurativa 2016, soltanto le polizze che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al manifestarsi delle avversita' climatiche richiamate all'articolo 2. Per tali garanzie il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando il perito incaricato dalla Compagnia di assicurazione di stimare il danno sulla produzione, verificata l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e il danno, anche su allevamenti limitrofi, accerta che il danno abbia superato il 30% della produzione media annua dell'agricoltore, ovvero il 20% per la campagna assicurativa 2018 esclusivamente per le polizze sottoscritte a partire dal 1° gennaio 2018.
Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi piu' del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.
 
Articolo 7
Impegni e altri obblighi

Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore agricolo di assicurare l'intera produzione ottenibile in un determinato territorio comunale. L'obbligo deve intendersi riferito al numero di capi in produzione per prodotto in un determinato territorio comunale in cui opera l'azienda.
Per ciascun prodotto, il valore unitario assicurato non deve superare il prezzo unitario di riferimento delle produzioni agricole, riportato nel "decreto prezzi" della campagna assicurativa di riferimento, ovvero, riportato nell'allegato M17-1.6 per l'Abbattimento forzoso campagna assicurativa 2015, e pubblicato sul sito internet del Ministero.
Per ciascun prodotto, inoltre, i valori assicurabili devono essere realmente ottenibili dagli allevamenti assicurati, e devono essere calcolati tenendo conto del prezzo unitario di riferimento e, ad esclusione della garanzia abbattimento forzoso, della produzione media annua calcolata sulla base della produzione ottenuta negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con la produzione piu' alta e quello con la produzione piu' bassa.
La produzione media annua dell'agricoltore e' determinata sulla base delle seguenti fonti: amministrative, dichiarative o attraverso benchmark di resa cosi' come previsto dal PSRN e dalla nota dell'Autorita' di gestione del PSRN 2014-2020 n. 19214 del 17 settembre 2015, dal decreto ministeriale 3 giugno 2016, n. 13501, recante "Correttiva dati amministrativi di resa" e sua modifica del 7 luglio 2016, n. 18316. I benchmark di resa per comune/prodotto sono consultabili sul sito internet del Ministero.
In caso l'agricoltore disponga di dati aziendali, e' tenuto a dichiarare e giustificare con idonea documentazione (es. Fatture, bolle di consegna) la produzione annua in base alla quale viene calcolata la media.
Il beneficiario si impegna a conservare per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale oppure presso il CAA di appartenenza per le polizze individuali, ovvero presso la sede dell'Organismo collettivo per le polizze collettive, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonche' il pagamento del premio.
La suddetta documentazione potra' essere oggetto di controllo da parte dell'Organismo pagatore AGEA.
 
Articolo 8
Dichiarazioni

I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno assumono, quali proprie, tutte le dichiarazioni di seguito riportate:
● di soddisfare tutti i requisiti richiesti dal PSRN 2014-2020 e dal presente Avviso con particolare, ma non esclusivo, riferimento:
o ai criteri di ammissibilita' soggettivi di cui all'articolo 4;
o ai criteri di ammissibilita' delle operazioni di cui all'articolo 6;
o agli impegni ed altri obblighi di cui all'articolo 7.
● che per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso non ha richiesto ne' ottenuto, anche tramite gli organismi collettivi di appartenenza, contributi da altri Enti pubblici a valere su altre misure dei PSR 2014/2020 (fondo FEASR) o da altri fondi SIE o nazionali;
● che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da a) a g), e commi da 2 a 8, e all'articolo 76, comma 8, del decreto legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
● di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacita' giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
● di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione del contributo richiesto con la domanda di sostegno e che disciplinano il settore dell'assicurazione agricola agevolata;
● di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal PAAN in materia di determinazione della spesa premi ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi per ogni combinazione anno/provincia/allevamento/garanzia di polizza;
● di essere pienamente a conoscenza del contenuto del PSRN, del contenuto del presente Avviso e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la domanda;
● di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel PSRN 2014-2020 e nel presente Avviso;
● di essere a conoscenza, in particolare, delle disposizioni previste all'articolo 17 del presente Avviso in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni;
● di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;
● di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla Legge n. 898/1986 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
● di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo idonea documentazione comprovante:
a) il numero dei capi e/o le produzioni annuali dichiarate nel PAI;
b) le polizze/certificati di polizze sottoscritti in originale;
c) in caso di polizza individuale, la documentazione attestante il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione;
d) in caso di polizza collettiva, la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza all'Organismo collettivo di riferimento.
● di conservare tutta la documentazione citata al precedente punto per i cinque anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico;
● di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali nonche' pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa;
● di essere consapevole che l'Autorita' competente avra' accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli allevamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attivita' di ispezione previste, nonche' a tutta la documentazione che riterra' necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;
● di esonerare l'Amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilita' derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
● di essere consapevole che l'Organismo pagatore competente, in ottemperanza alla normativa unionale e nazionale in materia, effettuera' i controlli e determinera' l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile;
● di essere a conoscenza che ogni comunicazione in merito a quanto previsto dal presente Avviso sara' effettuata mediante PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Ministero e sul sito internet di AGEA, o attraverso il portale SIAN, con modalita' che sara' opportunamente pubblicizzata;
● di essere a conoscenza che l'approvazione delle domande di sostegno e' condizionata alla registrazione del provvedimento di approvazione dell'Avviso pubblico da parte degli organi di controllo;
● di essere consapevole che, per la domanda di sostegno ritenuta ammissibile, il pagamento avverra' solo dopo presentazione della domanda di pagamento ed esito positivo dei relativi controlli;
● a riprodurre o integrare la domanda di sostegno nonche' a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal PSRN;
● a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attivita' relative al PSRN.
 
Articolo 9
Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il pagamento dei premi di assicurazione degli animali a fronte del rischio di perdite economiche causate dal manifestarsi di un'epizoozia o, esclusivamente per la garanzia mancata produzione di latte bovino, da squilibri termoigrometrici e per la garanzia mancata produzione di miele da avversita' climatiche di cui all'articolo 2. La data di quietanza del premio alla Compagnia di assicurazione deve essere successiva alla data di presentazione della Manifestazione di interesse, ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013. In caso di sottoscrizione di polizze collettive l'intero ammontare del supporto pubblico non deve essere in nessun modo destinato a coprire costi di gestione o altri costi connessi alle operazioni dell'Organismo collettivo.
Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico o ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, lo stesso dovra' effettuare la spesa nel rispetto della normativa applicabile al momento della sottoscrizione della polizza in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.
 
Articolo 10 Attivita' propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno

Al fine della presentazione della domanda di sostegno e' necessario che il richiedente abbia:
● presentato Manifestazione di interesse;
● costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di un indirizzo PEC aziendale o altra PEC ad essa riferibile (ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto ministeriale 12 gennaio 2015), alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo (ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto) e alla verifica della validita' del documento di identita';
● presentato il PAI relativo alla campagna assicurativa di riferimento, in conformita' a quanto previsto dalla circolare emanata da AGEA Coordinamento prot. n. ACIU/2015/305 del 2 luglio 2015 e ss.mm.ii.;
● provveduto all'informatizzazione della polizza, o in caso di polizze collettive alla verifica dell'avvenuta informatizzazione da parte dell'Organismo collettivo di riferimento, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 11.
 
Articolo 11
Presentazione della domanda di sostegno

L'AGEA e' responsabile della ricezione delle domande di sostegno per la concessione del contributo pubblico.
La domanda di sostegno, compilata conformemente al modello definito dall' AGEA, i cui contenuti sono descritti nell'allegato M17.1-4, deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla suddetta Agenzia, secondo una delle seguenti modalita':
a) direttamente sul sito internet AGEA www.agea.gov.it, sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica, mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);
b) in modalita' assistita sul portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un CAA accreditato dall'Organismo pagatore AGEA.
Per il punto b), oltre alla modalita' standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito internet AGEA in qualita' di utente qualificato, puo' sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.
I termini per l'informatizzazione delle polizze, per la presentazione dei PAI e per la presentazione delle domande di sostegno sono:
- per la campagna assicurativa 2015: entro il 31 dicembre 2019;
- per la campagna assicurativa 2016: entro il 31 marzo 2020;
- per la campagna assicurativa 2017: entro il 30 giugno 2020;
- per la campagna assicurativa 2018: entro il 30 settembre 2020.
Laddove tali termini cadano in un giorno non lavorativo, la scadenza e' posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Nel caso di impossibilita' di compilazione e rilascio della domanda di sostegno sul sistema informativo SIAN entro il suddetto termine, l'Organismo pagatore AGEA, sentita l'Autorita' di gestione, con proprie istruzioni operative puo' consentire di completare le attivita' di compilazione e rilascio delle domande interessate e per il tempo strettamente necessario.
La domanda di sostegno e' corredata dai seguenti documenti:
1) il PAI;
2) la Manifestazione di interesse, ove non ricompresa nel PAI salvo quanto previsto al successivo articolo 16, paragrafo 3;
3) la polizza;
4) copia del documento di identita' in corso di validita'.
Tali documenti sono associati o acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda.
In merito al punto 3), si precisa che le polizze/certificati di polizza devono essere informatizzati prima della presentazione della domanda di sostegno, nel caso di polizze individuali il richiedente provvede al perfezionamento di tale procedura recandosi al CAA e presentando la polizza stipulata oppure utilizzando le funzionalita' on-line predisposte da AGEA; nel caso di polizze collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo collettivo di riferimento abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi al proprio certificato di polizza.
In sede di compilazione della domanda il proponente deve indicare l'indirizzo PEC valido per le finalita' di cui all'articolo 18 del presente Avviso.
La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione degli elementi ivi contenuti. Al richiedente sara' rilasciata una specifica ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di sostegno.
Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di sostegno sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.
 
Articolo 12
Termini di sottoscrizione e di entrata in copertura delle polizze

Ai fini dell'ammissibilita' a contributo ai sensi del presente Avviso, le polizze devono essere sottoscritte a partire dal 1° novembre dell'anno precedente la campagna assicurativa e l'entrata in copertura non puo' avere decorrenza antecedente al 1° gennaio dell'anno della campagna assicurativa di riferimento.
 
Articolo 13
Istruttoria delle domande di sostegno

Conformemente a quanto indicato dal Regolamento (UE) n. 809/2014, con particolare riferimento all'articolo 48, tutte le domande di sostegno presentate sono sottoposte a controlli amministrativi atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo. Tali controlli coprono tutti gli elementi che e' possibile e appropriato verificare mediante controlli amministrativi.
In particolare, sono effettuate verifiche in ordine:
a) alla ricevibilita' delle domande:
La verifica di ricevibilita' della domanda di sostegno comprende la completezza formale e documentale della stessa e include il rispetto dei termini temporali di presentazione di cui all'articolo 11. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta la non ricevibilita' della domanda di sostegno;
b) al possesso dei requisiti di ammissibilita' sia soggettivi che oggettivi, di cui agli articoli da 3 a 6 del presente Avviso, nonche' alla verifica del rispetto degli altri obblighi applicabili stabiliti dalla normativa unionale e/o nazionale:
In fase istruttoria vengono sottoposti a verifica amministrativa gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti di ammissibilita'. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta la non ammissibilita' a contributo della domanda di sostegno;
c) alla determinazione dell'importo ammissibile a contributo:
La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi risultante dal certificato di polizza e la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati in SGR, secondo le specifiche tecniche riportate nel PAAN della campagna di riferimento.
I criteri di calcolo per la determinazione dei parametri contributivi della campagna di riferimento sono approvati con il PAAN e con specifico decreto dell'Autorita' di gestione. I suddetti parametri contributivi costituiscono la base informativa per la verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati dai beneficiari nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 2, lettera e), del Regolamento (UE) n. 809/2014.
Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile sono effettuate le verifiche con i dati contenuti nel Fascicolo aziendale, ovvero nell'Anagrafe zootecnica e nel PAI o, se del caso, mediante controlli in situ nei documenti ufficiali attestanti il numero di capi assicurati, effettuando in caso di difformita' la rideterminazione:
● dei prezzi entro i massimali definiti nei cd. "decreti prezzi", ovvero, per la sola garanzia abbattimento forzoso, per la campagna assicurativa 2015, del valore di cui all'allegato M17.1- 6;
● del numero di capi in coerenza con i valori del Fascicolo aziendale e/o dell'Anagrafe zootecnica ovvero, se del caso, del valore riscontrabile in altri documenti ufficiali previsti;
● delle quantita' assicurate nel limite dei valori riportati nel PAI.
I controlli amministrativi prevedono anche la verifica delle condizioni artificiose di cui all'articolo 60 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.
L'istruttoria della domanda di sostegno e' di competenza di AGEA, che esegue i controlli amministrativi verificando il possesso dei requisiti di cui ai punti a), b) e c), registrandone l'esito in apposita lista di controllo (check list).
Ai fini del perfezionamento dell'iter istruttorio l'Agenzia ha facolta' di chiedere chiarimenti ai soggetti interessati.
Conclusa l'istruttoria, AGEA comunica via PEC ai soggetti interessati le modalita' per visualizzarne l'esito, in ambito SIAN.
In caso di irregolarita' nella suddetta procedura di invio (ad es. PEC sconosciuta/errata), AGEA sul proprio sito e sul portale SIAN, pubblichera' l'elenco delle domande che presentano tale anomalie, con indicazione delle modalita' operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari.
In alternativa, qualora la domanda non necessiti di chiarimenti/approfondimenti, la comunicazione dell'esito dell'istruttoria puo' avvenire subito dopo la presentazione della domanda tramite le procedure automatizzate implementate in ambito SIAN, ovvero attraverso la pubblicazione del provvedimento di approvazione della domanda stessa.
Gli obblighi di comunicazione degli esiti istruttori si considerano, pertanto, adempiuti se la comunicazione ai soggetti destinatari e' avvenuta:
a) subito dopo la presentazione della domanda di sostegno, tramite le procedure automatizzate implementate in ambito SIAN, qualora si tratti di controlli totalmente automatizzati che non richiedono ulteriori chiarimenti, ovvero attraverso la pubblicazione del provvedimento di approvazione; oppure
b) a seguito dell'invio della PEC con le modalita' di visualizzazione dell'esito istruttorio; oppure
c) in caso di irregolarita' nella procedura di invio della PEC, a seguito della pubblicazione sul sito AGEA e sul portale SIAN dell'elenco delle domande che presentano tale irregolarita', con indicazione delle modalita' operative per la consultazione della comunicazione.
13.1 Modalita' di presentazione istanza di riesame
Qualora all'esito dell'istruttoria la domanda risulti inammissibile o in caso di riduzione dell'importo richiesto (riproporzionamento sulla base della rideterminazione di quantita'/numero di capi e/o prezzo), ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, il richiedente puo' presentare istanza di riesame per l'importo non ammesso.
Entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione degli esiti dell'istruttoria, comprensiva dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, il richiedente presenta istanza di riesame esclusivamente, pena la non ricevibilita', tramite i servizi telematici messi a disposizione da AGEA, secondo le medesime modalita' indicate nell'articolo 11.
Disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle istanze di riesame sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.
Non verranno prese in carico le istanze di riesame relativamente a importi non ammessi inferiori ai 10 euro.
Entro 10 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di riesame, AGEA comunica l'esito dell'istruttoria di riesame che assume carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste dalla vigente normativa.
Se il richiedente non si avvale di tale possibilita', l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste dalla vigente normativa.
13.2 Approvazione delle domande e concessione del contributo
All'esito dei controlli istruttori svolti, compresi quelli derivanti dalle attivita' di riesame, AGEA provvede con proprio atto ad approvare le domande di sostegno ammesse a finanziamento, con indicazione della spesa ammessa a contributo e del contributo concesso. L'atto e' reso disponibile ai beneficiari in ambito SIAN.
L'atto di approvazione, ovvero l'elenco delle domande di sostegno ammesse comprensivo della data di ammissione, della spesa ammessa e del contributo concesso, e' pubblicato sul sito internet AGEA e trasmesso all'Autorita' di gestione che provvede alla sua pubblicazione sul sito internet del Ministero.
 
Articolo 14
Presentazione delle domande di pagamento

Al fine di ottenere il pagamento del contributo pubblico, il beneficiario, successivamente al provvedimento di concessione e al pagamento della polizza, deve presentare entro il 31 marzo 2021 apposita domanda di pagamento all'Organismo pagatore AGEA, nei limiti dell'importo definito nel relativo provvedimento di concessione.
Nel caso di impossibilita' di compilazione e rilascio della domanda di pagamento sul sistema informativo SIAN entro il suddetto termine, l'Organismo pagatore Agea, con proprie istruzioni operative, puo' consentire di completare le attivita' di compilazione e rilascio delle domande di pagamento interessate e per il tempo strettamente necessario.
Tale domanda deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Organismo pagatore AGEA, secondo una delle seguenti modalita':
a) Direttamente sul sito internet di AGEA www.agea.gov.it, sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica, mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);
b) In modalita' assistita sul portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un CAA accreditato dall'Organismo pagatore AGEA;
Per il punto b, oltre alla modalita' standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito internet di AGEA in qualita' di utente qualificato, puo' sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.
La domanda di pagamento, e' compilata conformemente al modello definito dall'Organismo pagatore AGEA ed alla stessa deve essere allegato quanto segue:
● La documentazione attestante la spesa sostenuta.
In caso di polizze individuali il pagamento del premio deve essere comprovato dal beneficiario che allega la quietanza rilasciata dalla Compagnia di assicurazione. In caso di polizze collettive il pagamento e' dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizzaconvenzione rilasciata dalla Compagnia di assicurazione all'Organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza; in quest'ultimo caso il beneficiario non puo' presentare la domanda di pagamento prima che l'Organismo collettivo cui aderisce abbia trasmesso ad SGR la copia della quietanza sopra indicata e la documentazione attestante la tracciabilita' dei pagamenti alle compagnie assicurative di cui al punto successivo. A tal fine, il richiedente deve verificare tramite il CAA che l'Organismo collettivo cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi alla quietanza del premio complessivo riferito alla polizza convenzione rilasciata dalla Compagnia di assicurazione.
● La documentazione attestante la tracciabilita' dei pagamenti alle compagnie assicurative, come di seguito indicato per ciascuna modalita' di pagamento ammessa:
o Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): deve essere prodotta la ricevuta del bonifico eseguito, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'Istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo e' tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita.
o Assegno: tale modalita' puo' essere accettata, purche' l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale e' stato effettuato il pagamento.
o Carta di credito e/o bancomat: tale modalita', puo' essere accettata, purche' il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale e' stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
o Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale: tale modalita' di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza.
o Vaglia postale: tale forma di pagamento puo' essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza.
Il pagamento in contanti non e' consentito.
I documenti suddetti sono associati in forma elettronica al momento della presentazione della domanda di pagamento. Al richiedente sara' rilasciata una specifica ricevuta di presentazione e copia della domanda stessa.
Eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di pagamento sono contenute nelle disposizioni operative emanate dall'Organismo pagatore AGEA.
 
Articolo 15
Istruttoria delle domande di pagamento

L'istruttoria relativa alla domanda di pagamento viene effettuata dall'Organismo pagatore AGEA e prevede:
a) controlli amministrativi;
b) controlli in loco, per le domande selezionate a campione;
c) controlli ex post, per le domande selezionate a campione e solo nel caso di polizze collettive.
a) Controlli amministrativi:
Nell'ambito dei controlli amministrativi vengono effettuate le verifiche, su tutte le domande di pagamento presentate, in ordine:
● alla ricevibilita' delle domande stesse, inclusa la validita' della certificazione antimafia ove previsto;
● alla conformita' della polizza stipulata con quella presentata e accolta con la domanda di sostegno;
● ai costi sostenuti ed ai pagamenti effettuati;
● alla presenza di doppi finanziamenti irregolari ottenuti da altri regimi nazionali, unionali o regimi assicurativi privati non agevolati da contributo pubblico.
b) Controlli in loco, per le domande selezionate a campione:
I controlli in loco sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa, che deve essere pagata dall'Organismo pagatore, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle domande di pagamento nell'anno civile dall'Organismo pagatore AGEA. La selezione del campione sara' effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti le domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale.
Attraverso i controlli in loco sara' verificata la conformita' delle operazioni realizzate dai beneficiari con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilita', gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresi', verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.
I controlli in loco comprendono una visita presso l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.
In caso di esito positivo della istruttoria la comunicazione ai beneficiari avviene esclusivamente tramite portale SIAN. In caso di esito non positivo dell'istruttoria l'Organismo istruttore comunica, conformemente al successivo articolo 18, le modalita' per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria.
Il beneficiario puo' presentare richiesta di riesame degli esiti dell'istruttoria della domanda di pagamento ( - a) controlli amministrativi e - b) controlli in loco) entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi secondo le modalita' descritte nell'articolo 13, paragrafo 1, "Modalita' di presentazione istanza di riesame".
Sulla base degli esiti istruttori amministrativi ed in loco delle domande di pagamento, compresi gli esiti derivanti dalle attivita' di riesame e fatto salvo il rispetto delle ulteriori condizioni per il pagamento di contributi pubblici stabilite dalla normativa nazionale e unionale, l'Organismo pagatore con proprio atto provvede ad approvare l'elenco dei pagamenti e a darne comunicazione ai singoli beneficiari mediante PEC o attraverso il portale SIAN, con modalita' opportunamente pubblicizzate. Ai titolari delle domande valutate con esito negativo viene notificata la declaratoria di non ammissibilita' della spesa secondo le medesime modalita'.
c) Controlli ex post, per le domande selezionate a campione e solo nel caso di polizze collettive:
Il controllo ex post e' finalizzato a verificare, nel caso di polizze collettive, il pagamento da parte del consorziato/beneficiario all'Organismo collettivo della quota del premio complessivo di propria pertinenza. Tali controlli ex post coprono, per ogni anno civile, almeno l'1% della spesa ancora subordinata all'impegno di mantenimento della documentazione di cui all'articolo 7, ultimo capoverso, e per le quali e' stato pagato il contributo pubblico. Sono considerati solo i controlli svolti entro la fine dell'anno civile in questione. La selezione del campione sara' effettuata in base ad un'analisi dei rischi ed in base ad un fattore casuale. L'Organismo istruttore entro 15 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione delle check list, comunica ai beneficiari l'esito dei controlli ex post a mezzo PEC o attraverso il portale SIAN, con modalita' opportunamente pubblicizzate.
Nel caso di istruttoria negativa, risultante dal controllo ex post, viene comunicata l'entita' del recupero finanziario a cui viene sottoposto il beneficiario con eventuali sanzioni.
Il beneficiario puo' presentare richiesta di riesame degli esiti dell'istruttoria entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi secondo le modalita' descritte nell'articolo 13, paragrafo 1, "Modalita' di presentazione istanza di riesame".
Eventuali ulteriori disposizioni operative sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.
 
Articolo 16 Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi
delle domande di sostegno e pagamento

16.1. Ritiro delle domande
Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014, le domande di sostegno e di pagamento possono essere ritirate, in tutto e in parte, in qualsiasi momento. Tale ritiro e' registrato dall'AGEA tramite le apposite funzionalita' in ambito SIAN. Tuttavia se l'autorita' competente ha gia' informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri.
Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi.
Le modalita' operative per il ritiro delle domande di sostegno/pagamento e di altre dichiarazioni e documentazione, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014, sono definite dall' AGEA con proprio provvedimento.
16.2. Correzione degli errori palesi
Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 809/2014 (correzioni e adeguamento di errori palesi), le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi riconosciuti dall'Organismo pagatore AGEA sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purche' il beneficiario abbia agito in buona fede.
L'errore puo' essere considerato palese solo se puo' essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.
In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, AGEA determina la ricevibilita' della comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di sostegno e/o pagamento.
Per le domande di pagamento estratte per il controllo in loco, le correzioni possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attivita' di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.
Le modalita' operative per la comunicazione ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 809/2014 dell'errore palese, sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.
16.3. Cessione di aziende
Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 809/2014, per cessione d'azienda si intende "la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unita' di produzione considerate".
La cessione d'azienda nella sua totalita' puo' avvenire:
A. Prima del temine ultimo di durata dell'operazione e dopo la presentazione della Manifestazione di interesse. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente Avviso, il sostegno puo' essere concesso ed erogato, in relazione all'azienda ceduta, al cessionario a condizione che lo stesso:
a) presenti richiesta di subentro alla Manifestazione di interesse ed il PAI "volturato". A tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare il Fascicolo aziendale;
b) provveda a volturare la contraenza della polizza e, se del caso, al pagamento del premio;
c) presenti domanda di sostegno allegando, oltre la documentazione probante l'avvenuta cessione anche quella di cui al punto a);
d) presenti domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente Avviso.
Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento (UE) n. 809/2014, successivamente alla comunicazione all'Autorita' competente della cessione dell'azienda e della presentazione della richiesta di sostegno da parte del cessionario:
i. tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'Autorita' competente per effetto della Manifestazione di interesse ovvero della domanda di sostegno sono conferiti al cessionario;
ii. tutte le operazioni necessarie per la concessione e, se del caso, per il pagamento del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali;
iii. l'azienda ceduta e' considerata, nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente Avviso, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda la campagna assicurativa di riferimento.
B. Successivamente al termine ultimo di durata dell'operazione e dopo la presentazione della
Manifestazione di interesse. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente Avviso, il sostegno puo' essere erogato al cedente e nessun aiuto sara' dovuto al cessionario, a condizione che il cedente:
a) presenti domanda di sostegno, informando l'Autorita' competente dell'avvenuta cessione successivamente alla conclusione dell'operazione e che nulla e' dovuto al cessionario;
b) presenti domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente Avviso;
Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi previsti dall'art 8 comma 4 del Regolamento (UE) n.809/2014 sopra elencati rimangono in capo al cedente.
C. A seguito di successione mortis causa.
Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalita', a seguito di successione mortis causa, dopo la presentazione della Manifestazione di interesse, il sostegno e' concesso all'erede purche' vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti alla lettera A, ad eccezione, se del caso, del punto b). I controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del de cuius; la verifica dei criteri di ammissibilita' soggettivi, di cui all'articolo 4, lettera a) e b), e' svolta con riferimento al de cuius. In caso di pluralita' di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi. Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi suelencati previsti dal citato articolo 8, comma 4, del Regolamento (UE) n. 809/2014, rimangono in capo all'erede. Se il de cuius e' deceduto dopo la presentazione della domanda di pagamento, l'erede provvede esclusivamente alla presentazione di una comunicazione relativa all'avvenuta successione per attivare il pagamento della domanda del de cuius e percepire il relativo contributo. In caso di pluralita' di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi.
Le modalita' attuative e operative per la comunicazione della cessione di aziende, nonche' eventuali ulteriori disposizioni operative, sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.
 
Articolo 17
Riduzioni, esclusioni e sanzioni

Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilita', degli impegni e degli altri obblighi richiamati nel presente Avviso, imputabile ai beneficiari, comporta applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni stabilite sulla base dei Regolamento (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014 nonche' del decreto ministeriale 17 gennaio 2019, n. 497, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".
Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del Regolamento (UE) n. 640/2014 il sostegno richiesto in domanda di pagamento e' rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilita' di cui agli articoli da 3 a 6 del presente Avviso.
Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del medesimo Regolamento, il sostegno richiesto e' invece rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi di cui all'articolo 7 del presente Avviso. Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell'inadempienza agli impegni o altri obblighi si tiene conto della gravita', dell'entita', della durata e della ripetizione dell'inadempienza.
Alle riduzioni di cui al capoverso precedente puo' essere aggiunta una sanzione amministrativa per le fattispecie previste dall'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014.
Le modalita' di calcolo delle suddette riduzioni, esclusioni e sanzioni sono stabilite nell'allegato M17.1-5 al presente Avviso.
 
Articolo 18
Modalita' di gestione della comunicazione con il beneficiario

Gli indirizzi dei beneficiari sono tratti da quanto indicato dagli stessi nel proprio Fascicolo aziendale, mentre l'indirizzo delle Autorita' competenti alle quali i beneficiari sono tenuti a rivolgersi sono i seguenti:
Autorita' di gestione: Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA, tel. 06-46651, sito internet: www.politicheagricole.it - PEC: cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it
Organismo pagatore AGEA: Via Palestro, 81 - 00185 ROMA, tel. 06-494991, sito internet: www.agea.gov.it - PEC: protocollo@pec.agea.gov.it
Le comunicazioni tra i beneficiari e le Autorita' competenti per la gestione ed il controllo delle domande di sostegno e pagamento avverranno mediante PEC.
 
Articolo 19
Modalita' di calcolo ed erogazione del contributo

La misura del contributo pubblico e' pari al 65% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento, di cui all'articolo 15 del presente Avviso. Per la sola campagna assicurativa 2018 la suddetta intensita' di contribuzione e' pari al 70%, a seguito delle modifiche di cui al Regolamento (UE) 2017/2393.
Il contributo viene erogato al beneficiario tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dallo stesso all'atto di presentazione della domanda di sostegno.
 
Articolo 20
Disposizioni finanziarie

Per l'attuazione del presente Avviso e' assegnato un importo complessivo di risorse in termini di spesa pubblica pari a 4 milioni di euro, di cui 1.800.000 euro di quota FEASR e 2,2 milioni di euro di quota di cofinanziamento nazionale.
 
Articolo 21
Norme di rinvio

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, la data di avvio dei procedimenti, la loro durata ed i responsabili degli stessi sono individuati secondo la tabella pubblicata nel sito internet del Ministero i cui contenuti sono indicati all'articolo 8, comma 2, della citata legge.
Si precisa che, i termini indicati nella suddetta tabella, devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.
Ricorrendo l'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 3, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, per cui dato il numero elevato dei destinatari non sia possibile la comunicazione personale, l'Amministrazione adempie a tali obblighi provvedendo a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale della suddetta tabella.
Al fine di evitare l'accrescimento del contenzioso e consentire il raffreddamento dei conflitti, avverso le decisioni assunte nei confronti dei beneficiari che aderiscono al presente Avviso e' ammesso ricorso in opposizione all'Autorita' che ha adottato il provvedimento per chiedere l'eventuale applicazione dell'Istituto dell'autotutela ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, modificato con Legge n. 69/2009.
In tutti i casi e' fatto salvo il ricorso giurisdizionale nei termini di legge.
Per quanto non previsto nel presente Avviso si fa rinvio alla relativa normativa unionale e nazionale pertinente.
 
Articolo 22
Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati in conformita' al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
Titolare del trattamento e' l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualita' di delegato dal Ministero al trattamento delle domande di sostegno e nel suo ruolo di Organismo pagatore titolare del trattamento delle domande di pagamento.
La sede di AGEA e' in Via Palestro, 81 - 00187 ROMA.
Il sito internet istituzionale dell'Agenzia e' il seguente: www.agea.gov.it