Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 settembre 2019, n. 170
Regolamento recante la disciplina delle modalita' di iscrizione in via telematica degli atti di ultima volonta' nel registro generale dei testamenti su richiesta del notaio o del capo dell'archivio notarile, ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 25 maggio 1981, n. 307, come modificato dall'articolo 12, comma 7, della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 25 maggio 1981, n. 307, recante ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 241;
Visto il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005, ed in particolare l'articolo 12, comma 7, che ha inserito l'articolo 5-bis alla legge 25 maggio 1981, n. 307;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956, recante regolamento di esecuzione della legge 25 maggio 1981, n. 307;
Visto il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 aprile 2009;
Acquisito il parere dell'Agenzia per l'Italia Digitale (gia' Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione), in data 23 febbraio 2016;
Acquisiti i pareri del Garante per la protezione dei dati personali, in data 25 novembre 2015 e 28 marzo 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 luglio 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, in data 13 agosto 2019;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce in attuazione dell'articolo 5-bis della legge 25 maggio 1981, n. 307, le modalita' di iscrizione in via telematica degli atti di ultima volonta' nel registro generale dei testamenti su richiesta del notaio o del capo dell'archivio notarile.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 7, della
legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
normativo per l'anno 2005):
«Art. 12 (Disposizioni in materia di atti notarili).
- (Omissis).
7. Dopo l'articolo 5 della legge 25 maggio 1981, n.
307, e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - 1. L'obbligo di iscrizione puo'
essere assolto anche mediante trasmissione in via
telematica, direttamente al registro generale dei
testamenti, dei dati previsti dall'art. 5 e dal relativo
regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956; in tal caso
l'imposta di bollo, dovuta per ogni richiesta di
iscrizione, e' corrisposta in modo virtuale.
2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono adottate norme di attuazione del presente articolo che
assicurino l'invarianza del gettito erariale.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18
dicembre 1984, n. 956 reca: «Regolamento di esecuzione
della legge 25 maggio 1981, n. 307, recante norme sul
registro generale dei testamenti».

Note all'art. 1:
- Per l'art. 5-bis della legge 25 maggio 1981, n. 307,
vedi note alle premesse.
 
Art. 2

Modalita' tecniche della trasmissione telematica

1. La richiesta di iscrizione e' redatta in originale tramite l'utilizzo di appositi strumenti software in conformita' a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale. Il documento informatico che contiene la richiesta e' sottoscritto personalmente dal capo dell'archivio notarile mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata e, dai notai, mediante firma digitale rilasciata a norma dell'articolo 23-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
2. La richiesta di iscrizione deve essere trasmessa in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata, in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 6, 6-bis, 48, 49, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 ed alle relative regole tecniche. Il messaggio deve essere trasmesso dall'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16, commi 7 e 8, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Non possono essere trasmesse piu' richieste di iscrizioni con un unico messaggio di posta elettronica.
3. Il notaio e il capo dell'archivio notarile, ai quali non pervenga la ricevuta di avvenuta consegna entro ventiquattro ore dall'invio, devono trasmettere nuovamente la richiesta di iscrizione in via telematica ovvero su supporto cartaceo, con le modalita' e nei termini previsti dalla legge 25 maggio 1981, n. 307 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956, per quelle trasmesse su supporto cartaceo.
4. Il registro generale dei testamenti comunica al richiedente, con messaggio di posta elettronica certificata, il numero e la data di registrazione della richiesta di iscrizione e il numero di repertorio dell'atto a cui si riferisce la richiesta o il motivo che la rende irricevibile. Il documento informatico contenente la comunicazione di irricevibilita' della richiesta e' sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata. Qualora non pervenga la ricevuta di avvenuta consegna entro ventiquattro ore dall'invio, il registro generale dei testamenti deve trasmettere nuovamente le predette comunicazioni in via telematica ovvero su supporto cartaceo.
5. Sono da considerare irricevibili e si considerano non trasmesse le richieste di iscrizione non registrate esclusivamente per uno dei seguenti motivi:
a) richiesta non trasmessa con messaggio di posta elettronica certificata, in conformita' a quanto previsto dal comma 2;
b) richiesta di iscrizione non elaborabile perche' il documento informatico e' difforme dalle specifiche tecniche disposte con il provvedimento di cui all'articolo 6, comma 2;
c) richiesta di iscrizione non sottoscritta con le modalita' previste dal comma 1 ovvero sottoscritta con firma basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
d) richiesta di iscrizione sottoscritta da soggetto non legittimato a trasmettere la richiesta di iscrizione.
6. Il presidente del consiglio notarile comunica all'archivio notarile distrettuale:
a) l'iscrizione a ruolo del notaio;
b) la sospensione, l'interdizione temporanea, l'interdizione dai pubblici uffici o altro provvedimento comportante sospensione del notaio dall'esercizio ai sensi della legge penale e la revoca o cessazione dei provvedimenti medesimi;
c) la cessazione definitiva dall'esercizio del notaio ovvero il trasferimento ad altro distretto;
d) la nomina del notaio depositario, la consegna e la restituzione degli atti, previsti dall'articolo 43 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
e) la nomina del notaio delegato o del coadiutore, previsti dagli articoli 44 e 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e la revoca dei predetti provvedimenti.
7. Le comunicazioni di cui al comma 6 sono eseguite immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla data del provvedimento del presidente del consiglio notarile o del consiglio notarile, dell'esecuzione delle sanzioni e delle misure cautelari, della consegna degli atti o della loro restituzione, della ricezione da parte del consiglio notarile del provvedimento emesso da altra autorita'.
8. Le comunicazioni di cui al comma 6 devono essere eseguite a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel caso in cui non pervenga la ricevuta di avvenuta consegna entro ventiquattro ore dall'invio, la comunicazione deve essere trasmessa nuovamente in via telematica ovvero su supporto cartaceo.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 23-bis della citata
legge 16 febbraio 1913, n. 89:
«Art. 23-bis. - 1. Il notaio per l'esercizio delle
sue funzioni deve munirsi della firma digitale di cui
all'art. 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, rilasciata dal Consiglio nazionale del
notariato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche al coadiutore e al notaio delegato.».
- Si riporta il testo degli articoli 6, 6-bis, 48 e 49
del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 6 (Utilizzo del domicilio digitale). - 1. Le
comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate
agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli
6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio
speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'art.
3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche
trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'art.
3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del
ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle
comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta
salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette
comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate
al proprio gestore e si intendono consegnate se rese
disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva
la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non
imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di
trasmissione e ricezione del documento informatico sono
opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle Linee
guida.
1-bis.
1-ter. L'elenco dei domicili digitali delle imprese e
dei professionisti e' l'Indice nazionale dei domicili
digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di
cui all'art. 6-bis. L'elenco dei domicili digitali dei
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), e'
l'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e
dei gestori di pubblici servizi, di cui all'art. 6-ter.
L'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e
degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di
cui al primo e al secondo periodo e' l'Indice degli
indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di
diritto privato di cui all'art. 6-quater.
1-quater. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
notificano direttamente presso i domicili digitali di cui
all'art. 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi
alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di
accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui
all'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte
salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La
conformita' della copia informatica del documento
notificato all'originale e' attestata dal responsabile del
procedimento in conformita' a quanto disposto agli articoli
22 e 23-bis.
2.
2-bis.».
«Art. 6-bis (Indice nazionale dei domicili digitali
delle imprese e dei professionisti). - 1. Al fine di
favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati,
nonche' lo scambio di informazioni e documenti tra i
soggetti di cui all'art. 2, comma 2 e le imprese e i
professionisti in modalita' telematica, e' istituito il
pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili
digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti,
presso il Ministero per lo sviluppo economico.
2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato
a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso
il registro delle imprese e gli ordini o collegi
professionali, in attuazione di quanto previsto dall'art.
16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. I
domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono
mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti
di cui all'art. 2, comma 2.
2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai
collegi professionali gli attributi qualificati
dell'identita' digitale ai fini di quanto previsto dal
decreto di cui all'art. 64, comma 2-sexies.
3.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine
del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle
risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale
per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice
nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche
delle Camere di commercio deputate alla gestione del
registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, le modalita' di accesso
e di aggiornamento.
5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite
le modalita' e le forme con cui gli ordini e i collegi
professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al
comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti
di propria competenza e sono previsti gli strumenti
telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per
il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di
ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi
indirizzi.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
«Art. 48 (Posta elettronica certificata). - 1. La
trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di
una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene
mediante la posta elettronica certificata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate
con le Linee guida.
2. La trasmissione del documento informatico per via
telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale,
salvo che la legge disponga diversamente, alla
notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di
un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1
sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero
conformi alle Linee guida.».
«Art. 49 (Segretezza della corrispondenza trasmessa
per via telematica). - 1. Gli addetti alle operazioni di
trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti
formati con strumenti informatici non possono prendere
cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con
qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo
informazioni anche in forma sintetica o per estratto
sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza,
comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica,
salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per
espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese
pubbliche.
2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati
e i documenti trasmessi per via telematica si considerano,
nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle
informazioni, di proprieta' del mittente sino a che non sia
avvenuta la consegna al destinatario.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68, reca: «Regolamento recante
disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica
certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio
2003, n. 3».
- Si riporta il testo dell'art. 16, commi 7 e 8, del
citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
«Art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi a carico
delle imprese). - (Omissis).
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi
istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi
ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in
un elenco riservato, consultabile in via telematica
esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati
identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di
posta elettronica certificata. I revisori legali e le
societa' di revisione legale iscritti nel registro di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al
Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto
incaricato della tenuta del registro.
7-bis. (Omissis).
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai
sensi dell'art. 47, comma 3, lettera a), del Codice
dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella
di posta certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di
protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede
alla pubblicazione di tali caselle in un elenco
consultabile per via telematica. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere
nell'ambito delle risorse disponibili.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 43, 44 e 45 della
citata legge 16 febbraio 1913, n. 89:
«Art. 43. - 1. Nei casi di irrogazione della sanzione
disciplinare della sospensione o di applicazione della
sospensione cautelare di cui all'art. 158-sexies, commi 1 e
2, o di interdizione temporanea dall'esercizio del notaio,
il consiglio notarile del distretto presso il quale il
notaio e' iscritto determina se gli atti, i registri ed i
repertori devono restare presso lo studio del notaio
sospeso o interdetto ovvero se devono essere depositati
presso altro notaio.
2. Nel caso previsto dall'art. 158-sexies, comma 4,
nonche' in caso di interdizione temporanea dai pubblici
uffici o di altri provvedimenti comportanti sospensione
dall'esercizio della professione adottati in sede penale,
gli atti sono sempre depositati presso un altro notaio.
3. Il presidente del consiglio notarile del distretto
di cui al comma 1 nomina depositario un notaio dello stesso
distretto, scelto, di regola, fra quelli esercenti nella
stessa sede e, in mancanza, nella sede piu' vicina.
4. Della consegna degli atti, dei registri e dei
repertori al notaio depositario e della loro restituzione
e' redatto verbale con l'intervento del presidente del
consiglio notarile distrettuale o di un suo delegato.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono determinate idonee forme di pubblicita', anche
informatiche, mediante le quali e' data notizia al pubblico
del deposito di atti presso altro notaio effettuato ai
sensi della presente legge.
Art. 44. - Quando per assenza, per sospensione o
interdizione temporanea, per interdizione dai pubblici
uffici o per altri provvedimenti comportanti sospensione
dall'esercizio della professione ai sensi della legge
penale, per malattia o per qualsiasi altro impedimento
temporaneo, il notaio non possa esercitare le proprie
funzioni, il presidente del consiglio notarile delega
d'ufficio un altro notaio esercente, scelto con gli stessi
criteri di cui all'art. 43, comma 3, per la pubblicazione
dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli
estratti e dei certificati. Della delega e' data idonea
pubblicita' secondo le modalita' indicate dal decreto di
cui all'art. 43, comma 5.
Tale funzione, quando sia nominato un notaro a
ricevere in deposito gli atti e repertori di altro notaro,
a sensi dell'articolo precedente, spettera' di diritto al
medesimo notaro nominato.
Art. 45. - 1. Un coadiutore puo' essere nominato, per
un periodo non inferiore ad un mese, in luogo del delegato
di cui all'art. 44, in sostituzione del notaio assente in
permesso o temporaneamente impedito. Competente per la
nomina e' il presidente del consiglio notarile ovvero il
consigliere anziano, qualora il notaio assente rivesta la
qualifica di presidente del consiglio.
2. Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili
in nome e nell'interesse del notaio impedito e ne assume
tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di successione.
3. Il notaio coadiuvato ha facolta' di assistere il
coadiutore e di concorrere con lui nell'esercizio delle
funzioni notarili, ma non puo' esercitarle da solo.
4. Il notaio che svolge le funzioni di commissario
nel concorso notarile ha diritto di chiedere al presidente
del consiglio notarile la nomina di un coadiutore
limitatamente ai giorni in cui e' impegnato
nell'espletamento dell'incarico.
5. La presenza in commissione del notaio coadiuvato,
che deve preventivamente avvertire il presidente del
consiglio notarile, legittima il coadiutore ad esercitare
le funzioni notarili.
6. I periodi durante i quali il coadiutore del notaio
componente della commissione di concorso esercita le
funzioni, non sono computati in relazione alla nomina del
coadiutore ad altri fini.».
- Si riporta il testo dell'art. 48 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 48 (Posta elettronica certificata). - 1. La
trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di
una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene
mediante la posta elettronica certificata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate
con le Linee guida.
2. La trasmissione del documento informatico per via
telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale,
salvo che la legge disponga diversamente, alla
notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di
un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1
sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero
conformi alle Linee guida.».
 
Art. 3

Termini per la trasmissione telematica
delle richieste di iscrizione

1. La richiesta di iscrizione in via telematica e' trasmessa direttamente al registro generale dei testamenti dal notaio entro dieci giorni e dal capo dell'archivio notarile entro tre giorni dalla data in cui si realizzano i presupposti per la richiesta di iscrizione.
 
Art. 4

Imposta di bollo sui documenti informatici
contenenti le richieste di iscrizione

1. La richiesta di iscrizione trasmessa in via telematica e' soggetta alla stessa imposta di bollo dovuta per l'iscrizione effettuata con la scheda di cui all'articolo 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307, nella misura pari a tre volte l'imposta fissa dovuta in base all'articolo 3 - Parte I della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. L'imposta di bollo e' dovuta una sola volta nel caso in cui l'iscrizione di cui al comma 1 venga ripetuta, in via telematica o su supporto cartaceo, salve le ipotesi in cui la ripetizione della richiesta avvenga per effetto di irricevibilita'.
3. L'imposta di bollo di cui al comma 1 e' assolta con le modalita' previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
4. L'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale puo' essere effettuato dal notaio, oppure, in alternativa, dall'archivio notarile competente mediante l'utilizzo di somme preventivamente versate dal notaio all'archivio notarile stesso. Qualora le somme versate dal notaio non siano sufficienti al pagamento dell'imposta di bollo relativa alla richiesta di iscrizione, l'archivio notarile effettua la comunicazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, inviando copia della richiesta di iscrizione e omettendo gli estremi identificativi del testatore nel caso in cui la richiesta riguardi un testamento inedito. Il notaio puo' richiedere all'archivio notarile competente la restituzione delle somme versate non utilizzate. In nessun caso al notaio sono riconosciuti interessi per le somme versate.
5. Gli archivi notarili comunicano in via telematica al registro generale dei testamenti l'importo riscosso di cui al comma 4 e gli estremi della quietanza rilasciata.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 25
maggio 1981, n. 307:
«Art. 5. - Il notaio, entro dieci giorni da quando
roga o riceve in deposito o comunque partecipa alla
formazione di uno degli atti di ultima volonta' di cui
all'art. 4, deve chiederne l'iscrizione nel registro
generale dei testamenti trasmettendo all'archivio notarile
una scheda, datata e sottoscritta, contenente le seguenti
indicazioni:
a) forma dell'atto, data dello stesso o del suo
deposito;
b) numero di repertorio;
c) nome e cognome, data e luogo di nascita,
domicilio o residenza del testatore;
d) nome e cognome e sede del pubblico ufficiale che
ha ricevuto o e' depositario dell'atto.
Lo stesso obbligo incombe agli esercenti temporanei
le funzioni notarili.
Quando il testatore ne abbia fatto richiesta, il
pubblico ufficiale che ha ricevuto o e' depositario
dell'atto di ultima volonta' di cui all'art. 4, oltre a
domandare l'iscrizione anzidetta, deve chiedere al
conservatore del registro generale dei testamenti
l'iscrizione delle indicazioni previste dal primo comma,
presso il competente organismo di altro Stato aderente alla
convenzione di Basilea di cui all'art. 1.
L'archivio notarile, entro tre giorni dalla ricezione
della scheda, deve trasmettere i dati in essa contenuti al
registro generale dei testamenti ai fini dell'iscrizione di
cui all'art. 4.».
- Il testo degli articoli 3-Parte I, 15 e 19 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642 (Disciplina dell'imposta di bollo), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.
 
Art. 5

Controlli delle richieste di iscrizione dei notai

1. L'archivio notarile ha accesso alle iscrizioni relative a tutti gli atti del distretto notarile di competenza. Con il provvedimento di cui all'articolo 6, comma 2 sono fissate le modalita' con le quali gli archivi notarili possono consultare in via telematica i dati inseriti nel registro generale dei testamenti.
2. Il capo dell'archivio notarile effettua i controlli previsti dall'articolo 14 della legge 25 maggio 1981, n. 307, e dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956, sulle richieste d'iscrizione trasmesse in via telematica dai notai del distretto di competenza, riscontrando la esatta corrispondenza dei dati in esse contenuti, resi consultabili in via telematica, con quelli riportati nei documenti indicati nelle predette disposizioni.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge
25 maggio 1981, n. 307:
«Art. 14. - L'archivio notarile distrettuale deve
senza indugio effettuare adeguati controlli delle schede
pervenute, in particolare raffrontandone i dati con quelli
di cui agli articoli 65 e 66, ultimo comma, della legge 16
febbraio 1913, n. 89.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956:
«Art. 8. - Il conservatore dell'archivio notarile
distrettuale che riceve la scheda di cui al precedente art.
2, effettua, senza indugio, il riscontro dei dati in essa
contenuti con quelli riportati, ai sensi dell'art. 79,
secondo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n.
1326, sulla busta in cui e' racchiusa copia del testamento
pubblico, nonche' con quelli riportati sulle copie dei
repertori di cui all'art. 65 della legge 16 febbraio 1913,
n. 89. Qualora il conservatore accerti la mancata
corrispondenza di alcuno dei suddetti dati, deve chiedere
con lettera raccomandata delucidazioni al notaio, il quale
le deve fornire entro i cinque giorni feriali successivi.
Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni di
cui all'art. 15 della legge 25 maggio 1981, n. 307, il
notaio che nella scheda abbia omesso o erroneamente
indicato uno dei dati di cui al precedente art. 2, deve
trasmettere, entro cinque giorni da quando ha notizia
dell'omissione o dell'errore, una nuova scheda sulla quale
dovra' risultare chiaramente che sostituisce quella
precedente errata. Il conservatore procede come indicato al
precedente art. 7.
In occasione delle ispezioni di cui all'art. 128
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, i capi delle
circoscrizioni ispettive ed i conservatori degli archivi
notarili accerteranno anche la esatta corrispondenza tra i
dati indicati nelle schede di cui al precedente art. 2 e
quelli desumibili dagli atti e repertori presentati dal
notaio. Qualora vengano accertate discordanze, si deve
procedere come indicato nel comma precedente.».
 
Art. 6

Regole tecniche

1. I documenti informatici e quelli su supporto cartaceo contenenti le richieste di iscrizione devono essere trasmessi e conservati con modalita', conformi alle idonee misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, che assicurino la sicurezza, la riservatezza e l'integrita' dei dati e il rispetto dei principi di segretezza dettati dalla legge 25 maggio 1981, n. 307 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956, con le garanzie necessarie ad impedire la conoscenza dei dati da parte di soggetti diversi da quelli che ne hanno diritto.
2. Con provvedimento del direttore generale dell'Ufficio centrale degli archivi notarili, adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, acquisito il parere dell'AgID e del Garante per la protezione dei dati personali, in conformita' alle regole tecniche previste dall'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, sono fissate:
a) le modalita' tecnico-operative per la redazione, sottoscrizione, trasmissione e conservazione delle richieste di iscrizione, delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 4, delle comunicazioni che gli archivi notarili devono effettuare all'Ufficio centrale degli archivi notarili in merito ai versamenti eseguiti dai notai, per la gestione e conservazione dei dati e per assicurare la loro segretezza;
b) i requisiti di legittimazione e le credenziali di autenticazione con le quali il personale degli archivi notarili puo' consultare in via telematica i dati inseriti nel registro generale dei testamenti;
c) le modalita' informatiche e telematiche di consultazione dei dati dell'indice previsto dal terzo comma dell'articolo 154 del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dall'articolo 27 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;
d) la data a decorrere dalla quale la richiesta d'iscrizione puo' essere eseguita per via telematica;
e) la data a decorrere dalla quale le nuove modalita' di cui alla lettera b) sono operative.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 32 del citato
regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE:
«Art. 32 (Sicurezza del trattamento). - 1. Tenendo
conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione,
nonche' della natura, dell'oggetto, del contesto e delle
finalita' del trattamento, come anche del rischio di varia
probabilita' e gravita' per i diritti e le liberta' delle
persone fisiche, il titolare del trattamento e il
responsabile del trattamento mettono in atto misure
tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello
di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le
altre, se del caso:
a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati
personali;
b) la capacita' di assicurare su base permanente la
riservatezza, l'integrita', la disponibilita' e la
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
c) la capacita' di ripristinare tempestivamente la
disponibilita' e l'accesso dei dati personali in caso di
incidente fisico o tecnico;
d) una procedura per testare, verificare e valutare
regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e
organizzative al fine di garantire la sicurezza del
trattamento.
2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si
tiene conto in special modo dei rischi presentati dal
trattamento che derivano in particolare dalla distruzione,
dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non
autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale,
a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
3. L'adesione a un codice di condotta approvato di
cui all'art. 40 o a un meccanismo di certificazione
approvato di cui all'art. 42 puo' essere utilizzata come
elemento per dimostrare la conformita' ai requisiti di cui
al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Il titolare del trattamento e il responsabile del
trattamento fanno si' che chiunque agisca sotto la loro
autorita' e abbia accesso a dati personali non tratti tali
dati se non e' istruito in tal senso dal titolare del
trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o
degli Stati membri.».
- Si riporta il testo dell'art. 71 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 71 (Regole tecniche). - 1. L'AgID, previa
consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di
trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il
Garante per la protezione dei dati personali nelle materie
di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza
unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche
e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le
Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione
nell'apposita area del sito Internet istituzionale
dell'AgID e di essa ne e' data notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono
aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo
periodo.
1-bis.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice
sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di
accessibilita' di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio
2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di
standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed
alle normative dell'Unione europea.
2.».
- Si riporta il testo dell'art. 154 del regio decreto
10 settembre 1914, n. 1326 (Approvazione del regolamento
per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi
notarili):
«Art. 154. - L'indice generale dei notari, di cui
all'art. 114 della legge, deve essere tenuto al corrente
con le indicazioni riguardanti ciascun notaro, appena
eseguito il deposito degli atti in archivio.
L'indice generale delle parti e' formato a schedario
con lo spoglio degli atti, da farsi entro congruo termine
dopo avvenuto il deposito degli atti stessi.
Oltre a tali indici, l'archivio deve avere anche un
indice di tutti gli atti di ultima volonta' ricevuti dai
notari: esso e' compilato con lo spoglio delle copie
repertoriali, che si trasmettono mensilmente dai notari.
Nel medesimo deve prendersi anche nota della pubblicazione
di detti atti, quando se ne abbia notizia. Tale indice va
custodito nello stesso modo prescritto per i testamenti
dall'art. 153 del presente regolamento.».
- Si riporta il testo del regio decreto-legge 23
ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo
1926, n. 562 (Norme complementari per l'attuazione del
nuovo ordinamento degli archivi notarili):
«Art. 27. - L'indice degli atti di ultima volonta',
stabilito dall'ultimo comma dell'art. 154 del regio decreto
10 settembre 1914, n. 1326, sara' formato a schedario, col
sistema della scheda multipla, a decorrere dagli atti
ricevuti dal 1° gennaio 1925.».
 
Art. 7

Orario di disponibilita' del servizio

1. Il registro generale dei testamenti garantisce la disponibilita' dei servizi informatici, salvo cause di forza maggiore o caso fortuito, nei giorni feriali dal lunedi' al venerdi', dalle ore otto alle ore diciotto, e dalle ore otto alle ore tredici dei giorni ventiquattro e trentuno dicembre.
2. Il registro generale puo' in ogni caso sospendere il servizio in relazione ad esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza del servizio stesso.
3. In caso di sospensione superiore a quattro ore, il registro generale provvede a darne notizia ai notai e ai capi degli archivi notarili con idonee forme di pubblicita' informatiche, determinate con il provvedimento di cui all'articolo 6, comma 2.
 
Art. 8

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 settembre 2019

Il Ministro della giustizia
Bonafede Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2020 Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 82